POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) - COMUNICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE DA PARTE DI SOCIETA', IMPRESE INDIVIDUALI, CURATORI E COMMISSARI - NASCE L' INI - PEC - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE
LA PEC E IL REGISTRO IMPRESE OBBLIGO DI COMUNICARE L'INDIRIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
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1. SOCIETA' - Normativa di riferimento e obblighi verso il Registro delle imprese
1.1. Scadenze
Secondo quanto stabilito nell’articolo 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, concernente “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” - successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - le imprese costituite in forma societaria "sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al
registro delle imprese".
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (quindi entro il 29 novembre 2011) tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, dovranno comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.
Ricapitolando, l’articolo 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, impone:
- alle società di nuova costituzione che si sono iscritte nel Registro delle imprese dopo il 29 novembre 2008, di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), da indicare nella domanda di iscrizione;
- alle società iscritte nel Registro delle imprese alla data del 29 novembre 2008 e non ancora cancellate, di pubblicare nel Registro il proprio indirizzo PEC, entro il termine del 29 novembre 2011.
Ricordiamo che tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2012, dall'art. 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, (decreto semplificazioni).
La casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata al Registro imprese verrà pubblicata nella certificazione dell'impresa insieme ai dati relativi alla sede. La casella di Posta Elettronica Certificata è, infatti, considerata un domicilio elettronico dell'impresa e dovrà risultare attiva e rinnovata regolarmente nel tempo.
Per richiedere una Casella di Posta Elettronica Certificata è necessario rivolgersi a un gestore abilitato iscritto nell'elenco pubblicato sul sito di DigitPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione).
Si ricorda che la “PEC del cittadino” (riconoscibile dal dominio @postacertificata.gov.it) non può
essere utilizzata dall’impresa come indirizzo elettronico e pertanto non può essere
iscritta al Registro Imprese.
1.2. Società interessate
Al comma 6 dell'art. 16 del D.L. n. 185/2008, convertito nella L. n. 2/2009, si parla genericamente di "imprese costituite in forma societaria", ciò fa presupporre che siano tenute all'obbligo della comunicazione della PEC al Registro imprese tutte le società di qualsiasi natura giuridica, soggette all'iscrizione nella sezione ordinaria di detto Registro.
L’obbligo riguarda, pertanto:
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice),
- le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata),
- le società cooperative, sia a responsabilità limitata che illimitata,
- le società consortili,
- i consorzi con attività esterna,
- i GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico),
- le società tra avvocati, costituite ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96,
- le società straniere che abbiano una sede secondaria in Italia.
Sono tenute ad adempiere a tale obbligo anche le società, ancora iscritte, che si trovano in stato di scioglimento o di liquidazione (obbligo in capo al liquidatore) e le società in fallimento o sottoposte ad altra procedura concorsuale (obbligo in capo al curatore fallimentare).
Si ricorda che le società di nuova costituzione devono provvedervi contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione nel Registro delle imprese, precisando nel riquadro 5 del Modello S1, oltre all’indirizzo completo della sede legale, anche la PEC.
1.3. Soggetti esclusi
Restano esclusi da tale obbligo:
1. le imprese individuali,
2. i soggetti collettivi iscritti solo nel REA,
3. tutte le imprese non costituite in forma societaria.
Per questi soggetti, la legge stabilisce soltanto che devono avere una PEC per presentare le pratiche di Comunicazione Unica. Si tratta semplicemente di una “PEC procedurale” da utilizzare soltanto per la presentazione delle pratiche e per ricevere dal Registro Imprese tutte le comunicazioni e la documentazione relativa alle pratiche presentate. Questa PEC non deve essere pubblicata nella visura del Registro Imprese.
Le eventuali domande presentate per comunicare la PEC di imprese individuali, di soggetti collettivi iscritti solo nel REA e di tutte le altre imprese non esercitate in forma societaria, dovrebbero essere rifiutate con provvedimento motivato del Conservatore.
Nel Registro Imprese possono, infatti, essere iscritti soltanto i dati e i fatti di cui la legge prescrive la pubblicità (principio di tassatività) e la legge attualmente vigente prevede esclusivamente la pubblicità e l’iscrizione delle PEC delle sole "imprese costituite sotto forma di società".
1.4. Soggetti obbligati alla comunicazione
La comunicazione deve essere fatta:
- dall’amministratore della società; o
- dal soggetto dallo stesso delegato (procuratore) o incaricato (professionista).
Rientrano tra i soggetti obbligati anche:
- il liquidatore, per le società in liquidazione,
- il curatore fallimentare, per le società in fallimento,
- il commissario giudiziale, per le società in amministrazione straordinaria.
1.5. Strumenti e modalità della comunicazione
La comunicazione deve essere fatta tramite ComUnica, mediante i canali tradizionali (ComUnica-Starweb, ComUnica-Fedra e altri programmi disponibili sul mercato).
Per agevolare le imprese, sul portale www.registroimprese.it, è stata inoltre predisposta una procedura semplificata on-line che permette ai legali rappresentanti di effettuare in completa autonomia tale adempimento.
1.5.1. "Pratica semplice" - Procedura semplificata
La procedura semplificata non richiede nè registrazione, nè autenticazione, ma semplicemente il possesso del dispositivo di firma digitale.
Si dovranno fornire esclusivamente queste informazioni:
1. codice fiscale dell'impresa,
2. codice fiscale del dichiarante (legale rappresentante),
3. indirizzo P.E.C. valido e attivo da iscrivere al Registro delle imprese.
Utilizzando questi dati verrà predisposta automaticamente una pratica telematica di Comunicazione Unica che dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
La pratica, così formata, sarà inviata al Registro imprese direttamente dal portale.
. Se vuoi accedere direttamente al sito per utilizzare la procedura di comunicazione semplificata, clicca QUI.
1.5.2. "Pratica ComunicaStarweb"
Utilizzando l'applicativo ComunicaStarweb è possibile predisporre una pratica telematica di comunicazione di P.E.C. nella quale molti campi vengono precompilati con i dati già presenti negli archivi camerali riducendo la digitazione e la possibilità di errori.
Per la spedizione della pratica è necessario aver sottoscritto il contratto RegistroImprese on-line - Telemaco Pay.
Dalla pagina iniziale di Starweb:
1) selezionare la regione destinataria,
2) scegliere dal menù "Comunicazione Unica impresa" la voce "variazione",
3) selezionare la provincia della Camera di Commercio destinataria e della sede dell'impresa, inserire il numero REA, selezionare la voce "PEC" dalla sezione "Dati sede".
Se la società ha già comunicato la PEC il campo sarà già compilato, pertanto non sarà necessario procedere oltre. In caso contrario compilare il campo con l'indirizzo PEC e la data atto corrispondente alla data invio.
4) compilare i dati del dichiarante indicando alternativamente:
- legale rappresentante, o
- professionista incaricato ai sensi della Legge n. 340/2000 (in questo caso compilare il modello NOTE con la dichiarazione dell'incarico ricevuto), o
- delegato (procuratore speciale). In tal caso inserire il file procura ComUnica e copia del documento d'identità,
5) selezionare "modo bollo": esente bollo;
6) firmare digitalmente ed inviare la pratica.
1.5.3. "Pratica FedraPlus"
Utilizzando questo Programma si compila la pratica che dovrà poi essere inviata telematicamente tramite l'applicativo ComUnica.
Modello e quadri da compilare:
Va compilato il Modello S2 ai quadri A - B e 5.
Selezionare:
- la "forma atto": "C" (comunicazione),
- il codice atto: A99,
- la "data atto": indicare la data di spedizione della pratica (data della comunicazione).
Del riquadro 5/indirizzo della sede legale va compilata esclusivamente la stringa relativa all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Non compilare l'indirizzo della sede.
In caso di presentazione da parte del professionista incaricato va compilato il Modello NOTE con la dichiarazione dell'incarico ricevuto ai sensi della Legge n. 340/2000.
Distinta
Compilare la distinta con l'indicazione del soggetto firmatario (legale rappresentante, professionista incaricato o procuratore speciale).
Per le pratiche firmate dal procuratore speciale inserire il file procura ComUnica e copia del documento d'identità.
Inserire nella distinta: "esente bollo".
Firmare digitalmente la pratica ed inviarla con l'applicativo Comunicazione unica d'impresa.
Non è possibile comunicare la PEC mediante invio di messaggio di posta elettronica al Registro Imprese.
Allegati
In caso di trasmissione tramite un soggetto delegato devono essere allegati:
• il documento di procura, identificato tramite uno dei seguenti codici: D01 - E21 - 99 - D00;
• il documento di identità, identificato con il codice E20.
Procura e documento di identità devono essere allegati come file separati.
La firma apposta sugli allegati deve essere quella dell'intestatario della distinta RI/Fedra.
. Se vuoi scaricare la Guida alla compilazione della pratica di dichiarazione della PEC, clicca QUI.
1.6. Costi
Qualsiasi sia lo strumento utilizzato per la comunicazione della PEC al Registro imprese, l'adempimento è totalmente gratuito e quindi esente sia da imposta di bollo che da diritti di segreteria e tariffe di spedizione.
E' esente da qualsiasi imposta e diritto anche le eventuali successive variazioni.
1.7. Sanzioni
In caso di inosservanza del termine sopra indicato sarà applicata la sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice Civile, il quale, al comma 1, fissa una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 206,00 a 2.065,00 euro in capo a ciascun soggetto che omette di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese.
1.8. Verifiche del Registro imprese
Si ricorda che, in applicazione della normativa riportata sopra, le pratiche inviate con modalità tradizionali (FedraPlus), prive dell’indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, non potranno essere iscritte al Registro delle Imprese.
Secondo quanto successivamente precisato da Unioncamere nella Circolare del 23 febbraio 2009, Prot. 2453, nel caso in cui l'indirizzo indicato non sia di posta elettronica certificata, l'ufficio del Registro delle imprese dovrà - in attuazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 581/1995 - sospendere il procedimento di iscrizione e assegnare alla società un congruo termine per la regolarizzazione.
1.9. Comunicazione della PEC al Registro imprese - Indicazioni operative dal Ministero dello Sviluppo Economico
1.9.1. Circolare n. 3645/C
Con l’approssimarsi del termine ultimo (29 novembre 2011) per la comunicazione al Registro delle imprese della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte delle società, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3645/C del 3 novembre 2011, ha diramato le seguenti indicazioni operative:
1) il mancato rispetto di tale termine comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2630 del Codice Civile in capo al legale rappresentante dell'impresa stessa;
2) Obbligare alla comunicazione in questione sono:
- le società di capitali e di persone;
- le società semplici;
- le società cooperative;
- le società in liquidazione;
- le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie;
3) la domanda di iscrizione dell'indirizzo della PEC va presentata mediante ComUnica (disponibile una procedura semplificata), in esenzione sia dell'imposta di bollo che dei diritti di segreteria;
4) nel caso in cui la comunicazione della PEC dovesse essere accompagnata anche dall'iscrizione di altri atti o fatti (es.: nomina di amministratori, trasferimento della sede, aggiunta attività, ecc.), la domanda sarà soggetta sia all'imposta di bollo che al pagamento dei diritti di segreteria dovuti per il corrispondente adempimento;
5) la comunicazione va presentata dal legale rappresentante o da un professionista appositamente incaricato dal legale rappresentante stesso (tale incarico va dichiarato nel quadro NOTE);
6) nulla osta all'indicazione, nell'ambito della comunicazione in questione, dell'indirizzo di posta elettronica di uno studio professionale che assista l'impresa negli adempimenti burocratici, ovvero, ad esempio, di un'altra società cui l'impresa obbligata all'adempimento sia giuridicamente o economicamente collegata;
7) in caso di rinnovo della PEC già iscritta al Registro delle imprese, avvenuto sia precedentemente sia successivamente alla sua scadenza, non dovrà essere fatta alcuna comunicazione al Registro delle imprese.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
1.9.2. Pareri ministeriali
Riportiamo, in sintesi, alcuni pareri ministeriali in merito alla comunicazione della PEC al Registro delle imprese da parte delle società.
• Due società (una S.r.l. e una S.n.c.) aventi i soci in comune, possono comunicare il medesimo indirizzo di posta elettronica certificata per entrambe (Parere n. 217126 del 16 novembre 2011).
• Uno Studio professionale anziché fare acquistare una casella PEC ad ogni società cliente, può indicare l’indirizzo di posta certificata dello Studio, senza fare incorrere in sanzioni i legali rappresentanti delle società in questione (Parere n. 217140 del 16 novembre 2011).
• Una Associazione, tenuto conto del vincolo associativo esistente tra le società e codesta Associazione, può comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per le società associate (Parere 217149 del 16 novembre 2011).
• Per due società facenti capo al medesimo organo amministrativo può essere comunicato un unico indirizzo di PEC (Parere n. 223137 del 24 novembre 2011).
• Le società in stato di fallimento non rientrano tra i soggetti obbligati alla comunicazione della PEC al Registro delle imprese; rimane, tuttavia, la facoltà, in capo al curatore fallimentare, di comunicare il proprio indirizzo di PEC.
Nel caso di società in concordato è necessario fare dei distinguo: nei casi in cui la gestione della società rimanga in capo agli amministratori, spetta al legale rappresentante della società comunicare un autonomo indirizzo di PEC; nel caso in cui la gestione passa al liquidatore, l’adempimento spetta al liquidatore stesso, ferma restando la possibilità di indicare il proprio indirizzo di PEC (Parere n. 223761 del 24 novembre 2011).
• La mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nell'ambito della domanda di iscrizione nel Registro delle imprese dell'impresa costituita in forma societaria determina una incompletezza della domanda stessa, che va valutata ai sensi del disposto di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 581/1995, che recita testualmente: "L'ufficio, prima dell'iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta l'iscrizione".
Non esistono dubbi circa l'applicabilità dell'art. 2630 C.C. a tale fattispecie in quanto trattasi di "omessa o ritardata comunicazione" di un dato destinato ad essere iscritto nel Registro delle imprese.
Per quanto riguarda l'iscrizione delle eventuali variazioni dei predetti indirizzi viene precisato che le stesse devono essere effettuate entro 30 giorni dal momento in cui l'indirizzo varia (Parere del 18 gennaio 2012, Prot. 0009880).
Il testo dei pareri citati viene riportato nei Riferimenti normativi.
1.10. Ennesimo e vergognoso rinvio al 31 dicembre 2011
A seguito delle numerose segnalazioni da parte dei soggetti gestori del sistema di posta elettronica certificata circa l'impossibilità di fare fronte all'enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di P.E.C. concentratasi nell'imminenza del termine del 29 novembre, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato una lettera-circolare del 25 novembre 2011, Prot. n. 224402, con la quale invita le Camere di Commercio “di astenersi dall'applicare le sanzioni previste dall’art. 2630 del Codice civile alle società e ai soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al Registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica …. Entro il termine del 29 novembre 2011”.
Il testo della lettera-circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
Si tratta, di fatto, di un rinvio - «ragionevolmente, almeno fino all'inizio del nuovo anno» - che il Ministero concede, ritenendo «in generale, come corretto adempimento, anche quello tardivo effettuato entro tale data».
Ci risiamo … solita Italia: per l’ennesima volta, all’ultimo momento e con immancabile puntualità arriva la proroga!
Naturalmente per chi? Per i soliti incorreggibili “furbi” che hanno atteso l’ultimo momento per attivare una semplice casella di posta elettronica.
Per questi non sono bastati tre anni .... ma non ne sarebbero bastati neanche dieci!!!
Non solo, ci si mette anche il Ministero, il quale, con una semplice lettera-circolare - peraltro a tutt'oggi neanche pubblicata sul proprio sito - invita a “sospendere” l’applicazione di una norma del Codice Civile (in barba alla gerarchia delle fonti normative!), che prevede l’applicazione di sanzioni pecuniarie a coloro che effettuano la comunicazione in ritardo, contraddicendo anche le proprie precedenti indicazioni.
E se il problema che si è verificato in prossimità della scadenza del termine ultimo per la comunicazione (29 novembre) dovesse persistere anche dopo il 31 dicembre 2011 cosa succederà? Le Camere di Commercio dovranno iniziare ad applicare le previste sanzioni o il Ministero sarà propenso a concedere una ulteriore proroga?
Consigliamo il legislatore di non fissare più le date di scadenza, tanto vengono sistematicamente prorogate e quindi non rispettate, ma di utilizzare d’ora in poi la semplice formula: “per le persone serie e rispettose della legge la scadenza è fissata al …..”, così non ci prendiamo in giro!
1.11. Comunicazione della PEC da parte delle società – Termine ultimo posticipato al 30 giugno 2012
Le imprese costituite in forma societaria che, alla data del 10 febbraio 2012, non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese, possono provvedere a tale comunicazione entro il 30 giugno 2012.
Questo è quanto stabilito dall’art. 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di semplificazioni e di sviluppo.
1.12. Le novità introdotte dalla L. n. 35/2012 - Prevista la sospensione in caso di mancata comunicazione - Eliminata la proroga al 30 giugno 2012
1.12.1. I contenuti della nuova norma
L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.
Lo ha stabilito l’art. 37 della legge 4 aprile 2012, n 35, di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. decreto semplificazione e sviluppo) - in vigore dal 7 aprile 2012, aggiungendo all’art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 6-bis.
Si tratterebbe ora di capire che cosa si deve esattamente intendere per "sospensione della domanda di iscrizione".
L'impresa potrà presentare altre successive denunce REA che riguardino, per esempio, l'apertura di una unità locale, la variazione o l'aggiunta dell'attività?; potrà procedere alla richiesta di certificazioni?.
Una domanda di iscrizione di un atto modificativo dello statuto presentata da un notaio in nome e per conto di una società priva della PEC va sospesa?
Sarà consigliabile, forse, che il notaio, prima di redigere un atto per una società, chieda, tra gli altri documenti, anche il possesso della PEC da parte della società?
Se una società, per anni, non provvederà a presentare una domanda di iscrizione di un atto non verrà mai "colpita" da questo nuova norma. E a queste società cosa potrà succedere? Potranno tranquillamente rimanere iscritte senza mai comunicare la PEC?
Cosa succederà dopo che sono trascorsi i tre mesi concessi per regolarizzarsi senza che l'impresa abbia provveduto?
Attendiamo che il Ministero, con una apposita circolare, affronti queste problematiche fornendo alle Camere di Commercio delle risposte convincenti e un indirizzo da seguire.
In ogni caso, dalla lettura della norma, assai scarna, sembrerebbe di capire che, trascorsi i tre mesi senza che si sia provveduto, l’impresa sarà comunque assoggettata al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 C.C., in capo a ciascun soggetto che omette di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese, il cui importo va da 206,00 a 2.065,00 euro.
Vogliamo infine richiamare l'attenzione su una seconda novità introdotta dalla norma, che, ricordiamo, è stata completamente riscritta in sede di conversione: la novità è quella relativa alla eliminazione della proroga precedentemente prevista al 30 giugno 2012.
Dunque, le imprese costituite in forma societaria che presentano una domanda di iscrizione al Registro delle Imprese hanno fin da ora l'obbligo di indicare, qualora non fosse già stato provveduto, un indirizzo di posta elettronica certificata, pena la "sospensione della domanda".
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 35/2012, clicca QUI.
1.12.2. 10 APRILE 2013 - Sanzione per la mancata comunicazione della PEC - PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
L'art. 37 del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012, aggiungendo il comma 6-bis all'articolo 16 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, ha previsto che il Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di una società senza aver indicato l'indirizzo di PEC, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del Codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che la stessa venga integrata con l'indirizzo di PEC.
A tale proposito ci si era subito chiesti: come si dovrà comportare l'ufficio del Registro delle imprese una volta che siano trascorsi tre mesi dalla data della sospensione della domamnda senza che l'impresa abbia provveduto alla comunicazione della PEC?
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha posto il quesito al Consiglio di Stato, il quale si è espresso con il Parere n. 1714/2013 del 10 aprile 2013.
Tale parere è stato divulgato dal Ministero con la Circolare n. 3660/C del 24 aprile 2013, il cui testo viene riportato nei Riferimenti normativi.
La Sezione IIa del Consiglio di Stato, nell'Adunanza di sezione del 20 febbraio 2013, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha prospettato tre possibili opzioni interpretative:
1) trascorsi i tre mesi durante i quali resta sospesa la definizione della domanda, trova applicazione l'art. 2630 C.C. e quindi la sanzione pecuniaria ivi prevista;
2) decorsi i tre mesi di sospensione, l'ufficio competente deve comunque procedere all'iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese;
3) trascorsi inutilmente i tre mesi di sospensione, l'ufficio competente, allorchè la società non abbia atteso alla comunicazione, sncorchè postuma, dell'indirizzo di PEC, deve respingere la domanda di iscrizione al Registro delle imprese.
Il Consiglio di Stato ha aderito a questa terza impostazione, oggi avvalorata anche da quanto viene disposto dall'art. 5 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, nella parte in cui, dopo aver esteso l'obbligo di comunicazione della PEC alle imprese individuali, dispone che l'ufficio del Registro delle imprese, che riceve una domanda di iscrizione da parte di una impresa individuale che non abbia indicato il proprio indirizzo di PEC, in luogo della sanzione, sospende la domanda per un massimo di 45 giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
Dunque, nel caso una società presenti una domanda di iscrizione senza che venga indicato l'indirizzo di PEC, la stessa viene sospesa per un periodo massimo di tre mesi in attesa che venga comunicata la PEC; trascorso inutilmente tale periodo, la domanda di iscrizione viene respinta e viene qualificata come "non presentata".
1.12.3. Manuale InfoCamere
InfoCamere (la Società Consortile di Informatica
delle Camere di Commercio Italiane per azioni) ha predisposto, a tale proposito, il "Manuale Utente -
Sospensione automatica pratiche R.I. per imprese prive di PEC - Release 2", nel quale vengono indicate le procedure per attivare la sospensione automatica delle pratiche relative ad imprese prive di indirizzo PEC.
- Si riporta il testo del:
. Manuale Utente -
Sospensione automatica pratiche R.I. per imprese prive di PEC - Release 2".
1.12.4. 29 AGOSTO 2013 - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico
Sulla spinosa questione della PEC e dell’applicazione dell’art. 2630 è nuovamente tornato il Ministero dello Sviluppo Economico con il Parere del 29 agosto 2013, Prot. 0141955, inviato in risposta ad un quesito posto da una Camera di Commercio.
Il Conservatore può rifiutare al Notaio l'iscrizione di un atto notarile per colpa dell'inadempimento di un terzo? (nella specie: un legale rappresentante di un'impresa che continua ad essere inadempiente anche ben oltre i tre mesi di sospensione prevista dalla normativa).
Si parte da due considerazioni preliminari:
1) la norma non prevede eccezioni o specificazioni circa le tipologie di "iscrizione": per cui qualunque sia il tipo di atto o fatto di cui viene richiesta l'iscrizione, la stessa dovrà essere sospesa per il termine di legge fino a quando non verrà comunicato l'indirizzo di PEC. Trascorso tale termine la domanda di iscrizione (atto o fatto) dovrà essere respinta e considerata come non presentata.
2) L'ufficio del Registro delle imprese viene in ogni caso a conoscenza dell'esistenza di un atto o di un fatto relativo all'impresa per il quale non sono stati rispettati i termini di legge ai fini degli adempimenti pubblicitari.
La ritardata iscrizione di un atto o di un fatto relativo all'impresa viene così determinata dal comportamento del legale rappresentante (nel caso di società) o dal titolare (nel caso di impresa individuale). E' a questi soggetti che dovrà essere imputata l'incompletezza della domanda di iscrizione dell'atto "principale" (per mancata indicazione della PEC) che ne ha determinato il respingimento ed è a questi soggetti che dovrà essere contestata la violazione per la omessa iscrizione dell'atto notarile e, se del caso, comminata la eventuale sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
Pertanto, sulla scorta della conoscenza, da parte dell'ufficio del Registro delle imprese, dell'atto o del fatto la cui iscrizione è stata respinta per irregolarità della domanda, il medesimo ufficio dovrà:
a) avviare - al fine di soddisfare il superiore interesse pubblico alla conoscenza degli atti e dei fatti relativi all'impresa per i quali è prevista la pubblicità legale - la procedura di iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 C.C.;
b) invitare il legale rappresentante o il titolare dell'impresa a presentare, entro un congruo tempo (non superiore a 20 giorni), istanza di iscrizione dell'atto o fatto "principale", completa dell'indirizzo di PEC dell'impresa stessa.
Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio del Registro delle imprese dovrà provvedere a sottoporre il fascicolo relativo all'adempimento "principale" al Giudice delegato affinchè valuti la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio.
Il testo del parere ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.
2. IMPRESE INDIVIDUALI - Obbligo di comunicare la PEC al Registro imprese
2.1. Le disposizioni dettate dal D.L. n. 179/2012
A decorrere dal 20 ottobre 2012 anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane avranno l’obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), come previsto dal comma 6 dell’articolo 16 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009, come modificato dall’art. 37 del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012.
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 31 dicembre 2013.
Analogamente a quanto previsto per le società, l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.
Lo prevede l’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge n. 179/2012, in vigore dal 20 ottobre 2012.
L’art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, ha previsto l’obbligo di attivazione della PEC per le imprese costituite in forma societaria. Rimanevano , quindi, escluse da tale obbligo le imprese individuali e i consorzi tra imprese.
La presente disposizione - come si legge nella relazione illustrativa - colma tale vuoto normativo, sottoponendo all’obbligo di dotarsi di PEC
anche le imprese individuali che, peraltro, secondo la normativa vigente ed in linea con quanto già
previsto per tutte le altre imprese, sono tenute all’utilizzo della firma digitale nei rapporti con il
Registro delle Imprese.
Tale disciplina, tuttavia, non è ancora del tutto attuata, giacché se 70 Camere di Commercio non transigono nell’esigerne l’ottemperanza, ve ne sono ancora 35 - e tra di esse alcune delle maggiori - che accettano anche la firma digitale per procura di un soggetto diverso. Si tratta comunque di una situazione transitoria e in via di superamento.
In conclusione, vigendo già un obbligo di firma digitale per le imprese individuali, si è ritenuto
coerente introdurre anche l’obbligo di una PEC, strumento meno complesso e, in ogni caso, meno
costoso.
La disposizione è orientata altresì alla semplificazione del processo di digitalizzazione delle
comunicazioni tra pubblica amministrazione, professionisti e imprese, attraverso l’utilizzo di
strumenti telematici di supporto.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5-bis, comma 1, del D.Lgs.n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale - CAD) e dal successivo decreto attuativo (D.P.C.M. 22 luglio 2011), dal 1° luglio 2013 la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche potranno essere effettuati esclusivamente in via telematica.
A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avverranno mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis) del citato Codice dell’amministrazione digitale.
2.2. Le novità introdotte dalla legge n. 221/2012, di conversione del D.L. n. 179/2012 - Nuovi obblighi per le imprese individuali
Secondo quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’art. 5, della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, l'obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) - esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane - decorre dal 20 dicembre 2012 (data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione avvenuta il 19 dicembre 2012) e, quindi, non più dal 20 ottobre 2012, come previsto dal D.L. n. 179/2012.
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 giugno 2013, e non più entro il 30 dicembre 2013, come previsto dal D.L. n. 179/2012.
Novità anche per chi non indica nella domanda il proprio indirizzo di PEC.
L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di PEC e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
IMPRESE INDIVIDUALI IN FASE DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE - Parere del Ministero dello Sviluppo Economico
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare n. 3664/C del 2 dicembre 2013, ha risposto al quesito se l'obbligo di cui all'art. 5, comma 2 del D.L. n. 179/2012 (obbligo di iscrizione dell'indirizzo PEC al Registro delle imprese da parte delle imprese individuali) trovi o meno completa applicazione anche alle imprese individuali in fase di cancellazione dal Registro delle imprese, soprattutto nel caso si tratti di imprese artigiane.
Secondo il Ministero, l'obbligo imposto dalla citata disposizione normativa non trova applicazione nel caso di imprese individuali che chiedono la cancellazione dal Registro delle imprese.
Da una attenta lettura del disposto di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 179/2012 si ricava che, da una parte si esclude dall'obbligo "le imprese in stato di procedura concorsuale", e che dall'altra si richiede che le imprese siano "attive".
Ricollegando, inoltre, tale disciplina al disposto di cui all'art. 2196 del Codice civile si ricava che, al momento della richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese, l'impresa individuale ha già cessato l'attività e pertanto non possiede più il requisito di "impresa attiva", presupposto per l'applicazione della disciplina di cui al citato comma 2 dell'art. 5 del D.L. n. 179/2012.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del decreto legge n. 179/2012 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 221/2012, clicca QUI.
2.3. Adempimenti presso il Registro delle imprese - Diritti e imposta di bollo
La comunicazione della PEC di imprese individuali già iscritte prima del 20 ottobre 2012 può essere effettuata:
• tramite "Pratica Semplice", il servizio online che permette al titolare dell'impresa, in possesso di firma digitale, di comunicare la PEC in forma semplificata e senza registrazione;
• tramite Starweb con una procedura appositamente predisposta.
L'iscrizione dell'indirizzo PEC e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
A proposito dell'imposta di bollo, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 45/E del 5 luglio 2013, ha tenuto a precisare che, qualora la domanda di deposito dell’indirizzo di PEC venga
presentata dalle imprese individuali contestualmente alla domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese, resta dovuta l’imposta di bollo prevista per l’adempimento ‘principale’, di cui all’articolo 1, comma 1-ter, della Tariffa Allegata al D.P.R.. n. 642 del 1972, attualmente fissata nell'importo di 17,50 euro.
Qualora, invece, successivamente alla prima iscrizione, sia presentata la domanda contenente esclusivamente la comunicazione di indirizzo PEC, quest’ultima non dovrà essere assoggettata all’imposta di bollo.
La chiarificazione si è resa necessaria in riferimento al disposto di cui all'ultimo periodo dell'art. 16, comma 6 del decreto-legge n. 185 del 2008, dove si stabilisce - in relazione alle imprese societarie - che “L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria”.
Dunque, il regime di esenzione disposto da detta disposizione per le iscrizioni dell’indirizzo PEC da parte delle imprese societarie - in considerazione del rinvio operato dall’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012 alla disciplina prevista dal citato articolo 16, comma 6 del D.L. n. 185 del 2008 - trova applicazione anche con riferimento alle iscrizioni richieste dalle imprese individuali.
Il testo della Risoluzione viene riportato nei Riferimenti normativi.
. Se vuoi accedere al servizio "Pratica Semplice", clicca QUI.
. Se vuoi accedere al servizio StarWeb, clicca QUI.
ATTENZIONE
Due raccomandazioni importanti:
1) Le caselle con dominio @postacertificata.gov.it (cosiddette "PEC del cittadino") non sono utilizzabili come PEC dell'impresa in quanto limitate esclusivamente alle comunicazioni tra privati cittadini e pubbliche amministrazioni e non anche a quelle tra privati;
2) E' necessario che l'indirizzo PEC sia riconducibile esclusivamente ed univocamente all'imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi (Lettera-Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 aprile 2013, Prot. 0053687).
Sulla domiciliazione presso terzi urgono chiarimenti!
Contrariamente a quanto previsto per le società, secondo le indicazioni ministeriali, non è possibile per le imprese individuali domiciliarsi presso soggetti terzi e, pertanto, non potrà, ad esempio, essere comunicato l'indirizzo PEC messo a disposizione dallo studio professionale che le assiste negli adempimenti.
Gli analoghi chiarimenti forniti per le imprese costituite in forma societaria con la circolare n. 3645/C del 3 novembre 2011 riconoscevano, infatti, la possibilità di indicare l'indirizzo di posta elettronica di uno studio professionale che assiste l'impresa negli adempimenti burocratici oppure di un'altra società cui l'impresa è giuridicamente o economicamente collegata.
Su questo punto, da più parti, visto anche il diverso orientamento delle Camere di Commercio, si chiede un untervento del Ministero, il quale dovrà chiarire una volta per tutte se il divieto di comunicare l'indirizzo PEC di un soggetto terzo valga solamente per le imprese individuali, ovvero se non sia più opportuno permettere anche a tali imprese di domiciliarsi presso un terzo, analogamente a quanto riconosciuto alle imprese in forma societaria.
. Se vuoi Ulteriori informazioni sulle modalità per effettuare l'adempimento, clicca QUI.
2.4. Omessa indicazione della PEC - Sospensione della domanda
Secondo quanto stabilito al comma 2 dell’art. 5, della L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di PEC e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
3. DICEMBRE 2012 - CURATORI E COMMISSARI - Obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC al Registro imprese dal 1° gennaio 2013
L'art. 1, comma 19, n. 3, lett. ), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto, all'art. 17 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), il comma 2-bis nel quale si stabilisce che il curatore (nel fallimento), il commissario giudiziale (nel concordato preventivo), il commissario liquidatore e il commissario giudiziale (nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), entro dieci giorni dalla nomina, devono comunicare al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
3.1. Adempimenti presso il Registro delle imprese
La comunicazione della PEC al Registro Imprese deve essere effettuata, in modalità
telematica e con sottoscrizione digitale, mediante il procedimento di Comunicazione Unica.
Tale comunicazione deve essere effettuata per ciascuna impresa per la quale viene nominato il curatore o il commissario.
- TERMINE: 10 giorni dalla data della nomina;
- SOGGETTO OBBLIGATO: il curatore fallimentare o il commissario liquidatore o giudiziale;
- COMPILAZIONE MODULISTICA:
con il software Starweb.
- IMPOSTA DI BOLLO: esente
- DFIRITTI DI SEGRETERIA: 10,00 euro.
3.2. Arrivano chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico
il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota del 4 febbraio 2013, Prot. 0017980, risponde sostanzialmente a due quesiti posti da alcune Camere di Commercio, che riguardano:
a) la possibilità di sostituire della PEC ufficiale dell'impresa in fallimento con quella del curatore;
b) il pagamento o meno dei diritti di segreteria.
Queste le indicazioni fornite dal Ministero.
1) Per quanto riguarda il primo quesito è necessario distinguere tra due ipotesi: quella del "fallimento con prosecuzione dell'attività" e quella del "fallimento senza prosecuzione dell'attività".
Nella prima ipotesi vanno riportate entrambe le PEC, sia quella dell'impresa che quella del curatore; nella seconda ipotesi, l'indirizzo della PEC del curatore va a sostituire quello dell'impresa.
2) Per quanto riguarda il secondo quesito è necessario tener ugualmente presente le due precedenti ipotesi.
Nel caso di "fallimento con prosecuzione dell'attività", la PEC dell'impresa va rilasciata gratuitamente, mentre quella del curatore sconterebbe la previsione ordinaria prevista dalla Tabella A dei diritti di segreteria.
Nel caso invece di "fallimento senza prosecuzione dell'attività", la PEC rilasciata al curatore - "non potendosi scindere la posizione del curatore "professionista" da quella del curatore "organo concorsuale" dell'impresa" - va rilasciata gratuitamente, in quanto si segue le regole dell'impresa.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.
4. APRILE 2015 - Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico - In vigore dal 13 luglio 2015
Una diffusa disomogeneità nell'applicazione delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata (PEC) sul territorio nazionale da parte degli uffici del registro delle imprese; l’emanazione di pareri, di indirizzi e di indicazioni operative fornite in passato non sempre univoche, ha spinto il Ministero dello Sviluppo Economico ad emanare, d’intesa con il Ministero della Giustizia, un’apposita direttiva (la Direttiva n. 2608 del 27 aprile 2015), volta ad uniformare l’applicazione delle disposizioni normative in questione da parte di tutti gli uffici del Registro delle imprese.
Questi i punti principali della direttiva entrata in vigore il 13 luglio 2015 (data di registrazione alla Corte dei Conti).
1. La presente direttiva contiene misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale, si adeguino all’obbligo di:
- munirsi di una casella di posta elettronica certificata;
- iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese;
- mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata.
2. L'iscrizione al Registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata di un'impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è nella titolarità esclusiva della medesima, perché ciò costituisce il requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche.
3. Prima di procedere all'iscrizione di un indirizzo di posta elettronica certificata, l'uffìcio del Registro delle imprese dovrà verificare, con modalità informatiche:
a) che questo non risulti già assegnato ad altra impresa; in tal caso dovrà invitare il richiedente ad indicare un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un congruo termine, pena il rigetto della domanda d’iscrizione.
b) se la casella già assegnata è inattiva; in tal caso ne dà comunicazione alla Pubblica Amministrazione che gestisce il pubblico elenco in cui l'indirizzo è iscritto. perché adotti i provvedimenti di competenza.
c) che la relativa casella sia attiva.; in caso negativo, dovrà invitare il richiedente ad indicare un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un congruo termine, pena il rigetto della domanda d'iscrizione.
4. L'ufficio del Registro delle imprese dovrà, inoltre verificare, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale, se le caselle di posta elettronica certificata relative agli indirizzi iscritti nel registro stesso sono attive.
In caso negativo, l’ufficio dovrà invitare l’impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale procede alla cancellazione dell’indirizzo in questione ai sensi dell’articolo 2191 del Codice civile.
L'ufficio dovrà altresì comunicare, con modalità informatiche, gli indirizzi le cui caselle sono risultate inattive e i dati identificativi delle imprese che ne sono titolari, alle pubbliche amministrazioni che gestiscono i pubblici elenchi, perché queste adottino i provvedimenti di competenza.
5. L'ufficio del Registro delle imprese dovrà verificare, con modalità automatizzate, se uno stesso indirizzo di posta elettronica certificata è iscritto sulla posizione di due o più imprese. In tal caso, per le caselle risultate inattive, dovrà applicare le disposizioni di cui al punto 4.
Per le caselle risultate attive, dovrà invitare tutte le imprese, diverse da quella che ha iscritto per ultima il predetto indirizzo, a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni. Decorso il quale dovrà procedere alla cancellazione dell’indirizzo in questione ai sensi dell’articolo 2191 del Codice civile.
6. L’ufficio del Registro delle imprese, con modalità automatizzate, dovrà verificare che l’iscrizione di un indirizzo. di posta elettronica certificata sia univocamente cd esclusivamente riconducibile alla posizione di un’unica impresa. In caso negativo. cioè. nel caso in cui l’impresa si sia avvalsa di un indirizzo riconducibile ad altra impresa o professionista, l’ufficio dovrà invitare l’impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale procede alla cancellazione dell’indirizzo in questione ai sensi dell’articolo 2191 del Codice civile.
Il testo della direttiva viene riportato nei Riferimenti normativi
5. DICEMBRE 2013 - Obbligo di iscrizione della PEC - Art. 5, comma 2, D.L. n. 179 del
2012 - Problematiche connesse alle imprese cancellande - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico.
Il Ministero dello sviluppo economico, con la Circolare n. 3664/C del 2 dicembre 2013 fornisce chiarimenti in relazione alle problematiche connesse alle imprese soggette a cancellazione riguardo all'applicazione dell'obbligo di iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle imprese delle imprese individuali (Art. 5, comma 2, DL 179 del 2012).
In particolare si chiede se l’obbligo di cui all’articolo 5, comma 2 del D.L. n.179 del 2012, che impone alle “imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013”, trovi completa applicazione anche alle imprese individuali in fase di cancellazione dal Registro delle imprese. Problema che assume ulteriore
rilevanza con riferimento alle imprese artigiane.
Quanto precede in riferimento al secondo capoverso del comma in questione che dispone: “L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata”.
Secondo il Ministero, dall'esame letterale della norma, si evince che anche nel caso di cancellazione di impresa individuale, iscritta al Registro delle imprese o all’albo, antecedentemente l’entrata in vigore della norma e che non abbia richiesto l’iscrizione dell’indirizzo di PEC entro il 30 giugno u.s., trova applicazione la sospensione per 45 giorni della domanda di iscrizione della cancellazione e l’applicazione della sanzione ex 2194 e del procedimento di cui all’articolo 2190 del Codice civile.
Tuttavia - scrive ancora il Ministero - sembra assolutamente risolutiva l’interpretazione esegetica dello stesso articolo 5, comma 2, nella parte in cui negativamente esclude dall’obbligo le imprese in stato di procedura
concorsuale e positivamente richiede il requisito di essere
attive.
Ora appare di tutta evidenza che, al momento della richiesta di cancellazione, l’impresa individuale ha già cessato l’attività, e pertanto non possiede più il requisito positivo
di “impresa attiva” e pertanto si deve concludere quanto sopra che non trovi applicazione nel caso di imprese individuali che chiedano la cancellazione dal Registro delle imprese.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi
6. GENNAIO 2019 - Mancata comunicazione della PEC - Cancellazione dal Registro delle imprese - Art. 5, comma 2, D.L. n. 179 del
2012 - Nuovi chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico.
Il Ministero dello sviluppo economico, con la Circolare n. 3712/C del 17 gennaio 2019, ha reso chiarimenti sulla cancellazione dal Registro delle imprese di società ed imprese individuali, con particolare riguardo all’obbligo di possesso ed iscrizione della PEC.
Secondo la normativa vigente (comma 2, dell’art.5, del D.L. n.179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, per le imprese individuali; comma 6 bis, dell’art.16, del convertito dalla L. n. 35/2012, per le società) e secondo quanto espresso in due recenti pronunce dalla Corte di Cassazione (n. 16365 del 21 giugno 2018 e n. 30532 del 26 novembre 2018), ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al Registro delle imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata. Tale indirizzo costituisce l’indirizzo pubblico informatico che i predetti hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel Registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione di esso.
Nella precedente circolare n. 3664/C del 2 dicembre 2013, lo stesso Ministero dello sviluppo economico, nel fornire chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012, aveva chiarito che le imprese individuali hanno l'obbligo di iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle imprese dal 2013, ma che tuttavia tale obbligo non si applicava nel caso di imprese individuali che chiedono la cancellazione dal Registro delle imprese, in quanto non più “attive”.
La motivazione in base alla quale tale interpretazione era stata adottata risiede nel fatto che l’art. 5, comma 2 prevede che l’obbligo di iscrizione della PEC sia a carico delle imprese individuali “attive” escludendo, quindi, le imprese che hanno concluso il loro ciclo vitale e, conseguentemente, hanno avanzato istanza di iscrizione di cancellazione.
Si chiede ora di conoscere se l’eccezione evidenziata debba essere confermata, non solo relativamente alle istanze di cancellazione presentate dalle imprese individuali, ma anche da quelle collettive.
Il Ministero ricorda che, con riguardo alla presenza del requisito della attività dell’impresa ai fini dell’applicazione della sanzione, anche per le imprese costituite in forma collettiva, il legislatore parallelamente a quanto previsto per le individuali, ha previsto la sanzione della sospensione dell’iscrizione in caso di mancanza della comunicazione dell’indirizzo PEC (comma 6-bis). Tuttavia non ha richiesto esplicitamente il requisito dell’attività della gestione della società.
Pertanto – scrive il Ministero - adottando un’interpretazione letterale anche se l’oggetto dell’istanza è la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo PEC, l’iscrizione dell’istanza deve essere sospesa.
Nonostante l’ostacolo costituito dal fatto che la norma non specifica che l’obbligo di comunicare la PEC sussista solo nel caso di imprese attive, secondo il Ministero, in via teleologica, “le conclusioni cui si è giunti per le imprese individuali e cioè che si procede in ogni caso all’iscrizione dell’istanza di cancellazione presentata da un’impresa individuale anche nel caso in cui l’impresa in questione non abbia comunicato l’indirizzo PEC, possano ritenersi estensibili anche alle società”.
Si ritiene, infatti, che il requisito della vigenza dello stato di attività dovrebbe restare, anche per le società, un presupposto imprescindibile per l’applicazione della sanzione.
Negare l’iscrizione dell’istanza di cancellazione – scrive il Ministero – “creerebbe una falsa rappresentazione dello stato reale di quelle imprese che, benché di fatto non più operative, continuerebbero a risultare, falsamente, attive, pur avendo manifestato la volontà di cancellarsi dal Registro delle imprese”.
Concludendo, anche per motivi di omogeneità di adozione del criterio interpretativo, il Ministero ritiene sostenibile la necessità di procedere in ogni caso all’iscrizione delle istanze di cancellazione dal Registro delle imprese sia per le imprese individuali che per quelle societarie anche in carenza dell’indirizzo PEC.
Il Ministero precisa, infine, che in capo all’impresa grava la responsabilità della validità dell’indirizzo PEC comunicato per tutto il periodo in cui l’iscrizione permane, mentre alla Camera di commercio non spetta alcun compito di verifica ma è tenuta a provvedere tempestivamente all’iscrizione.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi
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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE
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1. 17 LUGLIO 2020 - Le novità introdotte dal D.L. n. 76/2020 in materia di PEC e DOMICILIO DIGITALE
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 - Supplemento Ordinario n. 24, il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (c.d. "Decreto semplificazioni").
Il provvedimento - in vigore dal 17 luglio 2020 - costituisce un intervento organico volto:
- alla semplificazione dei procedimenti amministrativi,
- all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici,
- alla digitalizzazione della pubblica amministrazione,
- al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa.
L’articolo 37, rubricato “Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti”, dispone in merito all’obbligo di comunicazione (differenziato), per imprese e professionisti, del proprio “domicilio digitale”, apportando modifiche all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all’articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Le modifiche introdotte riguardano sia le imprese costituite in forma societaria che quelle in forma di impresa individuale e sia i professionisti iscritti in albo od elenchi.
Introdotte sanzioni pesanti (raddoppiate o triplicate rispetto al passato) a carico di coloro che non adempiono in merito alla comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle imprese.
1) Al fine di garantire il diritto all’uso delle tecnologie e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel CAD, l’articolo 37 apporta, innanzitutto, modifiche ai commi 6, 6-bis, 7 e 7-bis dell’articolo 16 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, stabilendo quanto segue:
1a) le imprese COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e non più “il proprio indirizzo di posta elettronica certificata”.
Nell’era della digitalizzazione e della dematerializzazione, il cosiddetto "domicilio digitale" assume un’importante funzione: sostituire la residenza fisica per il recapito delle comunicazioni ufficiali.
Per “domicilio digitale”, come indica il nome stesso, si intende l’indirizzo presso il quale la Pubblica amministrazione invia comunicazioni, atti e notificazioni.
L’indirizzo in questione però è quello digitale, nello specifico l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Secondo quanto disposto all’articolo 1, comma 1, lett. n-ter del D.Lgs. n. 82/2005:
Per "domicilio digitale" si intende "un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale".
1b) Entro il 1° ottobre 2020 tutte le imprese, già costituite in forma societaria, dovranno comunicare al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale, a meno che non abbiano già provveduto.
1c) L'iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
1d) L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.
1e) Fatto salvo quanto previsto per le imprese di nuova costituzione, le imprese costituite in forma societaria, già iscritte al Registro delle imprese, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, in misura raddoppiata.
L’ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente.
I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza (art. 16, comma 6-bis).
1f) Il Conservatore dell’ufficio del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni.
Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui alla precedente lettera e).
Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del registro di cui all’articolo 2189 del Codice civile.” (art. 16, comma 6-ter).
2) I PROFESSIONISTI iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del D.Lgs. n. 82/2005.
Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale.
I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro (
Per i professionisti (tutti gli iscritti agli Ordini degli avvocati, commercialisti, notai e consulenti del lavoro, ecc.) (art. 16, commi 7 e 7-bis, L. n. 2/2009) - contrariamente a quanto previsto per le società e le imprese individuali - non viene invece previsto alcun termine entro cui provvedere, ma solo sanzioni disciplinari (diffida, sospensione dal relativo albo o elenco), in caso di inadempienza.
Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del-lo stesso domicilio.
L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6 -bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi (art. 16, comma 7-bis).
3) Con la sostituzione del comma 2 dell’articolo 5 del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012, si stabilisce che l’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’IMPRESA INDIVIDUALE che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.
3a) Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all’ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020.
3b) Fatto salvo quanto previsto per le imprese individuali relativamente all’ipotesi della prima iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, già iscritte nel Registro delle imprese, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del Codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.
3c) Il Conservatore dell’ufficio del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni.
3d) Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle imprese.
Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del registro di cui all’articolo 2189 del Codice civile.
3e) L’ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.P.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente.
I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza.
3f) L’iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
RICAPITOLANDO, le modifiche introdotte possono essere riassunte nei punti che seguono:
Come NORMA GENERALE: sia le imprese costituite in forma societaria che le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale”, al momento dell’iscrizione.
Sia le imprese costituite in forma di società che le imprese indivifuale, già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero comunicato il proprio domicilio digitale, hanno tempo per mettersi in regola, fino al 30 settembre 2020.
L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
A) PER QUANTO RIGUARDA LE SOCIETA’
1) L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.
2) Le imprese costituite in forma societaria, che non provvederanno ad indicare il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, in misura raddoppiata.
La sanzione prevista dall’art. 2630 C.C. - in vigore dal 15 novembre 2011 - va da 103,00 a 1.032,00 euro. Pagamento in misura ridotta: 206,00 euro.
Se raddoppiata, passerebbe da 206,00 a 2.064,00 euro.
Tuttavia, se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
3) L’ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all’erogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A., i cui costi saranno coperti dalle relative sanzioni erogate e riscosse.
4) Il Conservatore dell’ufficio del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni.
Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura di cui al precedente punto 3).
Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del registro di cui all’articolo 2189 del Codice civile.
B) PER QUANTO RIGUARDA LE IMPRESE INDIVIDUALI
1) L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.
2) Le imprese individuali che non provvederanno ad indicare il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2194 del Codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.
La sanzione prevista dall’art. 2194 C.C. va da 10,00 a 516,00 euro. Pagamento in misura ridotta: 20,00 euro.
Se triplicata, passerebbe da 30,00 a 1.548,00 euro.
3) Contestualmente all’erogazione della sanzione, l’ufficio del Registro delle imprese assegnerà un nuovo e diverso domicilio digitale acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A., i cui costi saranno coperti dalle relative sanzioni erogate e riscosse.
4) Il Conservatore dell’ufficio del Registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all’imprenditore di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni, decorsi i quali, senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle imprese.
Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al Giudice del registro di cui all’articolo 2189 del Codice civile.
C) PER QUANTO RIGUARDA I PROFESSIONISTI E I REVISORI LEGALI
1) I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato sono tenuti a comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale.
Gli ordini e i collegi sono tenuti a pubblicare, in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale.
2) I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010, sono tenuti a comunicare il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.
3) Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del-lo stesso domicilio.
4) L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti, previsto dall’articolo 6-bis del D.Lgs. n. 82/2005, l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi
- Si riporta il testo delle:
. Modifiche apportate dall’art. 37 del D.L. n. 76/2020 all’art. 16 del D.L. n. 185/2008 e all’art. 5 del D.L. n. 179/2012.
. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 76/2020, clicca QUI.
2. 17 SETTEMBRE 2020 - Le novità introdotte dalla L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 in materia di PEC e DOMICILIO DIGITALE
L’articolo 37, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), in vigore dal 17 agosto 2020 - convertito dalla Legge n. 120 del 14 settembre 2020, in vigore dal 15 settembre 2020 - dispone in merito all’obbligo di comunicazione (differenziato), per imprese e professionisti, del proprio “domicilio digitale”, apportando modifiche all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all’articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Lo scopo della norma è quello:
• di portare a termine il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni, le imprese ed i professionisti,
• di favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea.
La legge di conversione n. 120/2020 del D.L. n. 76/2020 ha introdotto, a tale proposito, alcune novità che illustreremo in seguito.
IMPRESE
Le imprese già costituite in forma societaria (art. 16, comma 6-bis, L. n. 2/2009) e le imprese individuali (art. 5, comma 2, L. n. 221/2012), se non l’hanno già fatto, dovranno di dare comunicazione del proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020.
Vediamo più nel dettaglio, distinguendo le due categorie di imprese.
1) Le IMPRESE COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA, che non provvederanno ad indicare il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese, saranno sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, in misura raddoppiata.
L’ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale. Tale nuovo domicilio digitale è finalizzato al solo ricevimento di comunicazioni e notifiche, è attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo impresa.italia.it, ed è erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio.
2) Le IMPRESE INDIVIDUALI attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese, saranno sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 2194 del Codice civile, in misura triplicata, previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.
Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle imprese.
L’ufficio del Registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Ca-mere di commercio.
In ogni caso, nella fase di conversione in legge del decreto-legge, è stato eliminato l'inciso che rimetteva a una gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. l'acquisizione di un nuovo e diverso domicilio digitale per le imprese che non lo hanno tempestivamente comunicato o alle quali è stato cancellato ed è stata, altresì, eliminata anche la disposizione per cui i costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse fino alla loro concorrenza.
L’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
PROFESSIONISTI
Mentre alle imprese si dà tempo fino al 1° ottobre 2020 per comunicare il domicilio digitale, per i professionisti (tutti gli iscritti agli Ordini degli avvocati, commercialisti, notai e consulenti del lavoro, ecc.) (art. 16, commi 7 e 7-bis, L. n. 2/2009) non viene invece previsto alcun termine entro cui provvedere, ma solo sanzioni disciplinari, in caso di inadempienza.
I professionisti vengono sollecitati a comunicare al proprio Ordine del domicilio digitale, salvo incorrere, in caso di inadempienza, nelle sanzioni che vanno dalla diffida alla sospensione dall’Albo.
A loro volta, gli Ordini e Collegi devono trasmettere alle Camere di commercio l’elenco aggiornato dei domicili digitali e pubblicarlo sul sito. Altrimenti rischiano lo scioglimento o il commissariamento.
In particolare, con la sostituzione del comma 7-bis dell’articolo 16 del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009, si prevede che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.
- Si riporta il testo di una tabella di sintesi degli adempimenti:
. DOMICILIO DIGITALE - Obbligo comunicazione per imprese e professionisti - Una breve sintesi degli adempimenti.
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PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE
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1. PEC – Nuovi obblighi per professionisti e Pubbliche Amministrazioni
1.1. Gli obblighi per i professionisti ai rispettivi Ordini e Collegi
I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli ordini e i collegi sono tenuti a pubblicare in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta
elettronica certificata (art. 16, comma 7, D.L. n. 185/2008).
1.2. Gli obblighi per le Pubbliche Amministrazioni
Le Amministrazioni pubbliche, qualora non abbiano provveduto, sono tenute ad istituire una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo dandone successivamente comunicazione a DigitPA ora Agenzia per l'Italia digitale), il quale provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica (art. 16, comma 8, D.L. n. 185/2008).
1.3. Consultazione telematica degli indirizzi di PEC
La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel Registro delle imprese o negli albi o elenchi di cui sopra avviene liberamente e senza oneri.
L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole Pubbliche Amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza (art. 16, comma 10, D.L. n. 185/2008).
1.4. Le modalità di pubblicazione e di consultazione di tali elenchi
Come si può rilevare, il D.L. n. 185/2008 non ha specificato quali sono le modalità di pubblicazione e di consultazione di tali elenchi.
Tale lacuna è stata colmata con il D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, che ha modificato l'art. 6 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) precisando, con il nuovo comma 1-bis, che la consultazione dei predetti indirizzi di PEC, nonché l'estrazione dei relativi elenchi da parte delle pubbliche amministrazioni, devono essere effettuate sulla base di regole tecniche emanate da DigitPA.
1.5. Le Regole Tecniche per la consultazione ed estrazione di indirizzi PEC ed elenchi di indirizzi PEC
Le regole tecniche per la consultazione ed estrazione di elenchi PEC da parte delle Pubbliche amministrazioni verso il concessionario della PEC al cittadino, il registro Imprese e gli ordini o collegi professionali sono state emanate il 22 aprile 2011.
Da questa data, gli ordini professionali hanno un riferimento normativo che indica con quali modalità pubblicare gli indirizzi PEC dei loro iscritti, al fine di consentire la consultazione e l'estrazione dei dati alle Pubbliche Amministrazioni.
Nelle regole tecniche gli ordini professionali assumono la veste di "Erogatori", poiché gestiscono ed erogano le informazioni relative agli indirizzi PEC, di cui al D.L. n. 185; le Pubbliche Amministrazioni assumono invece la veste di "Fruitori", proprio perché fruiscono di tale patrimonio informativo.
. Se vuoi consultare le regole tecniche, clicca QUI.
2. Nasce l'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI PEC DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI (INI-PEC)
2.1. Le novità introdotte dal decreto
L'articolo 5, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, ha provveduto ad inserire, al D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) il nuovo articolo 6-bis nel quale si prevede la istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di un pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti”.
L'Indice nazionale sarà realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il Registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009.
L'accesso all'INI-PEC sarà consentito alle pubbliche amministrazioni, nonche' ai professionisti e alle imprese in esso presenti.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale delle strutture informatiche delle Camere di Commercio deputate alla gestione del Registro imprese.
Secondo quanto stabilito al comma 3 dell'art. 5, introdotto dalla legge di conversione, l'accesso all'INI-PEC sarà consentito alle Pubbliche Amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L'indice sarà realizzato in
formato aperto.
Un apposito decreto dello stesso Ministero dovrà definire le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali dovranno comunicare all'Indice nazionale tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza.
2.2. Elenco INI-PEC - Procedure e messa online
Con la pubblicazione di una specifica nota, il Ministero dello Sviluppo economico ha ricordato che entro l' 8 giugno 2013, gli ordini e collegi professionali dovranno inviare all’indirizzo PEC aggiornamento@cert.inipec.gov.it, tutti gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti, se vorranno essere in regola con l’iscrizione.
Gli indirizzi saranno inseriti nell’ INI-PEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata), realizzato a partire da quelli iscritti presso i Registri delle Imprese delle Camere di Commercio e da quelli detenuti dagli Ordini ed i Collegi professionali.
L’elenco sarà disponibile sullo specifico portale telematico costituito in formato aperto, accessibile dal prossimo 19 giugno da cittadini, imprese e professionisti senza necessità di autenticazione.
Per rendere più agevole il passaggio dei dati in formato aperto (open data), in modalità telematica, è stato predisposto un documento tecnico che descrive il formato e la struttura del tracciato dati per invio/aggiornamento degli indirizzi PEC, e la modalità iniziale di invio e aggiornamento dati per l’indice INI – PEC.
In questa fase di primo caricamento, Infocamere ha attivato un servizio di assistenza, rivolto agli Ordini e ai collegi professionali, che possono contattare il numero 06 64 892 292oppure scrivere alla mail supporto@inipec.gov.it.
. Se vuoi scaricare il testo della nota del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il documento tecnico, clicca QUI.
2.3. 10 SETTEMBRE 2013 - Elenco INI-PEC - Utilizzo della c.d. "PEC al cittadino" da parte di imprese individuali - Parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 2, dell'art. 5, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, non è possibile utilizzare gli indirizzi di posta elettronica rilasciati ai sensi del D.P.C.M. 6 maggio 2009 (le cosiddette "PEC al cittadino").
Se utilizzate verranno rifiutate dagli uffici del Registro delle imprese.
Su questo argomento, il Ministero dello Sviluppo Economico, dopo aver interpellato l'Agenzia per l'Italia Digitale, ha inviato, alle Camere di Commercio, una
Lettera-circolare del 10 settembre 2013, Prot. 0156535, trasmettendo il parere espresso dalla stessa Agenzia in data 26 luglio 2013, Prot. 0005527.
L'indirizzo PEC di cui all'art. 16-bis del D.L. n. 185/2008, cinvertito dalla L. n. 2/2009 ed al D.P.C.M. 6 maggio 2009 è attribuibile alla sola categoria soggettiva "cittadino", mentre l'adempimento di cui all'art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, è posto esclusivamente a carico della categoria doggettiva "impresa individuale".
L'indirzzo cella CEC-PAC (servizio di "comunicazione elettronica certificata tra pubblica amministrazione e cittadino") deve essere utilizzato ai soli ambiti soggettivi e per gli scopi previsti dalla rispettiva disciplina, ambiti e scopi che non copincidono con quello relativi al soggetto in capo a cui è posto l'adempimento in oggetto.
Ulteriori richiami normativi che connotano come illegittimo da parte dell'impresa individuale delle cosiddetta "PEC al cittadino", al fine dell'adempimento in questione, sono costituite dalla disciplina rispettivamente recata:
- dall'art. 6, comma 1-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- dall'art. 7 del D.P.C.M. 6 maggio 2009.
CONCLUSIONE: Per adempiere all'obbligo di cui all'art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, non può essere utilizzato l'indirizzo di PEC di cui all'art. 16-bis del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009.
2.4. 15 GENNAIO 2014 - Elenco INI-PEC - Utilizzo della c.d. "PEC al cittadino" da parte di professionisti
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Lettera-circolare del 15 gennaio 2014, Prot. 0006391, è ritornato sull'argomento della possibilità di utilizzare, da parte di professionisti iscritti negli Ordni e Collegi professionali, la cosiddetta CEC-PAC quale indirizzo di posta elettronica certificata, rilevante a norma dell'art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009 e dell'art. 6-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).
Si ricorda che il citato comma 6, primo periodo, stabilisce che "Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali."
Mente il comma 2 dell'art. 6-bis del CAD stabilisce che "L'Indice nazionale di cui al comma 1 (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti) è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".
Nella Lettera-circolare, richiamandosi ad una precedente lettera-circolare con la quale era stato reso noto il parere dell'Agenzia per l'Italia digitale a proposito dell'utilizzo della "PEC al cittadino" da parte delle imprese individuali (del 10 settembre 2013), viene ribadito il principio secondo cui, per adempiere all'obbligo di cui all'art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, non può essere utilizzato l'indirizzo di PEC di cui all'art. 16-bis del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009.
Ne consegue, pertanto, che, ai fini della formazione e aggiornamento dell'indice INI-PEC, verranno rifiutati tutti quegli indirizzi di posta elettronica certificata comunicati da Ordini o Collegi professionali che siano costituti in forma di CEC-PAC ("PEC al cittadino"), contraddistinti dal dominio @postacertificata.gov.it.
Il testo della Lettera-circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e del parere dell'Agenzia per l'Italia digitale viene riportato nei Riferimenti normativi.
3. PEC REGISTRO IMPRESE – Non è possibile iscrivere una medesima PEC su due distinte imprese
Per ogni impresa, sia essa individuale che societaria, deve essere iscritto, nel Registro delle imprese, un indirizzo di PEC alla stessa esclusivamente riconducibile.
Pertanto, nel caso in cui l’ufficio del Registro delle imprese rilevi, d’ufficio o su segnalazione di terzi, l’iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un’altra o di più altre, ovvero, comunque, l’iscrizione sulla posizione di un’impresa di un indirizzo PEC che non sia “proprio”, dovrà avviare la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell’art. 2191 C.C., previa intimazione, all’impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l’indirizzo registrato con un indirizzo di PEC “proprio”.
Alle imprese nei cui confronti sia eventualmente adottato il provvedimento di cancellazione d’ufficio dell’indirizzo di PEC, dovrà essere applicata:
a) nel caso di società, la specifica sanzione della sospensione della domanda per tre mesi, in attesa che sia integrata con l’indirizzo dio PEC (art. 16, comma 6-bis, del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009);
b) nel caso delle imprese individuali, la specifica sanzione della sospensione della domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata (art. 5, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012).
La procedura da seguire sarà quella indicata dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico nel Parere del 29 agosto 2013, Prot. 141955.
E’ quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Lettera-Circolare n. 77684 del 9 maggio 2014, emanata in risposta ad uno specifico quesito posto da una Camera di Commercio, che aveva ricevuto diverse segnalazioni da parte di alcune imprese relative all’iscrizione del proprio indirizzo PEC – regolarmente registrato e utilizzato dalla stessa – da parte di un’altra impresa.
Il testo della lettera-circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3670/C del 23 giugno 2014, su sollecitazione pervenuta dall’Agenzia per l’Italia Digitale, torna sull’argomento ribadendo la necessità che gli Uffici del Registro delle imprese provvedano a rimuovere tutte le anomalie che al riguardo si stanno verificando in maniera esponenziale.
Viene inoltre segnalato che l’INAIL, nell’ambito dei controlli condotti per la propria attività d’ufficio, ha rilevato la presenza nel Registro delle imprese di un elevato numero (circa 191.000) di indirizzi PEC condivisi da due o più imprese.
Il testo della nuova circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
4. REGISTRO DELLE IMPRESE - Indirizzi PEC inattivi - Obbligo di presentazione di un nuovo indirizzo PEC
Stando alla normativa vigente, tutte le società e le imprese individuali devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e devono chiederne l’iscrizione nel Registro delle imprese.
La PEC deve inoltre essere attiva: non deve cioè essere scaduta né revocata. In caso contrario l’impresa ha l’obbligo di comunicare all’Ufficio del Registro delle imprese un nuovo indirizzo PEC dell’impresa.
Pertanto, se la casella PEC comunicata al Registro imprese:
- risulta scaduta e non è rinnovabile o riattivabile (in quanto non viene rinnovata o riattivata dal gestore del servizio);
- è stata revocata dal gestore;
- è stata cancellata d'ufficio dal Registro Imprese in quanto risultante revocata, inattiva o inesistente l’impresa ha l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese un nuovo indirizzo PEC valido e attivo, dopo averlo richiesto ad uno dei gestori abilitati iscritti nell'elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia per l'Italia Digitale.
Secondo quanto disposto dalla Direttiva 2608 del 27 aprile 2015 (in vigore dal 13 luglio 2015), emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia, l'ufficio del Registro delle imprese ha l’obbligo di verificare, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale, se le caselle di posta elettronica certificata (PEC) relative agli indirizzi iscritti nel Registro stesso risultino attive. In caso negativo, l’ufficio dovrà invitare l’impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale l’ufficio dovrà procedere, sensi dell’articolo 2191 del Codice civile, alla cancellazione dell’indirizzo in questione.
L’impresa si troverebbe così priva di un indirizzo PEC. Da ciò discendono inevitabili conseguenze negative riguardanti le successive domande di iscrizione di fatti o di atti relativi all’impresa, che non potranno essere gestite. Saranno quindi “sospese” in attesa della comunicazione del nuovo indirizzo PEC e, in mancanza, verranno infine “rifiutate”, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2194 dcl Codice civile, per le imprese individuali, e dall’art. 2630 dcl Codice civile, per le imprese societarie, per l’omessa iscrizione di atti o notizie nel Registro delle imprese.
12 APRILE 2016 - Decreto del Giudice del Registro di Milano
Con decreto del 12 aprile 2016, il Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano ha disposto, in conformità di un provvedimento amministrativo adottato dal Conservatore del Registro delle Imprese in data 5 febbraio 2016 e di una conseguente pedissequa richiesta del medesimo Conservatore, che si proceda all’iscrizione d’ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2190 c.c., della revoca/cessazione degli indirizzi PEC relativi a 20.559 imprese e società indicate in apposito allegato, in ragione della intervenuta revoca o cessazione dei medesimi indirizzi PEC.
Nel decreto si dispone altresì che la sua notifica avvenga mediante pubblicazione del provvedimento nell’albo camerale on line della Camera di Commercio di Milano, per sette giorni consecutivi, dalla cui scadenza decorrerebbero poi i quindici giorni per l’eventuale presentazione del ricorso al Tribunale ai sensi dell’art. 2192 c.c.
Con lo stesso decreto è stato altresì disposto che l’ordine di iscrizione d’ufficio della revoca/cessazione non abbia corso nei confronti degli indirizzi PEC che risultassero medio tempore ripristinati o riattivati in favore delle imprese/società iscritte.
Precisiamo che la Camera di Commercvio di Milano ha reso noto che il provvedimento, pubblicato il 15 aprile 2016 all'Albo camerale di Milano, costituisce notifica ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge n. 241/1990; pertanto si riterrà notificato in data 22 aprile 2016. Da tale data decorrono i 15 giorni per la proposizione dell'eventuale ricorso, presso il Tribunale Civile di Milano - Sezione della Volontaria Giurisdizione.
Decorso tale periodo, l'ufficio provvederà alla revoca o cessazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e a cancellarlo dalla visura ordinaria.
. Se vuoi accedere alla pagina dedicata del sito della Camera di Commercio di Milano e scaricare l'elenco delle imprese coinvolte, clicca QUI.
- Si riporta il testo del decreto:
. Tribunale di Milano - Giudice del registro - Decreto del 12 aprile 2016, n. 3790.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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“Pratica Semplice” comunica gratis l’indirizzo Pec al Registro Imprese
Infocamere ha predisposto un servizio che permette ai titolari d’impresa provvisti di dispositivo di firma digitale di iscrivere la propria casella di posta elettronica certificata (PEC).
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. UNIONCAMERE – Circolare del 11 febbraio 2009, Prot. 2453: Art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n . 185. Abolizione libro soci, posta elettronica certificata e cessione di quote di SRL.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare del n. 3645/C del 3 novembre 2011, Prot. 0206691: Iscrizione nel registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata delle imprese costituite in forma societaria (art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008) - Approssimarsi del termine - Indicazioni operative.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Parere del 16 novembre 2011, Prot. 217126: Art. 16, comma 6, D.L. n.185/2008 - Comunicazione della PEC al registro delle imprese - Richiesta parere.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Parere del 16 novembre 2011, Prot. 217140: Art. 16, comma 6, D.L. n.185/2008 - Comunicazione della PEC al registro delle imprese - Richiesta parere.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Parere del 16 novembre 2011, Prot. 217149: Art. 16, comma 6, D.L. n.185/2008 - Comunicazione al registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata - Richiesta parere.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Parere del 24 novembre 2011, Prot. 0223137: Comunicazione al registro delle imprese dell’indirizzo di posta elettronica certificata (art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008) - Richiesta parere.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Parere del 24 novembre 2011, Prot. 0223761: Comunicazione indirizzo PEC (art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008) per le società soggette a procedure concorsuali - Richiesta di parere.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Lettera-Circolare del 25 novembre 2011, Prot. 0224402: Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese (art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008) - Circolare n. 3645/C del 3 novembre 2011 - Indicazioni integrative.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 18 gennaio 2012, Prot. 0009880: Adempimento ex art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008 (comunicazione al Registro delle imprese della casella di P.E.C. o di "analogo indirizzo di posta elettronica") - Richiesta parere.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 4 febbraio 2013, Prot. 0017980 - Indirizzo di posta elettronica certificata in caso di impresa soggetta a procedura concorsuale.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Parere del 2 aprile 2013, Prot. 0053687: Iscrizione nel Regisrro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata delle imprese individuali (art. 4, decreto-legge n. 179/2012) - Approssimarsi del termine. Indicazioni operative.
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Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare n. 3660/C del 24 aprile 2013, Prot. 0069334: Articolo 37, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35 – Sanzione per la mancata comunicazione al registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata delle società.
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Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 45/E del 5 luglio 2013: Consulenza giuridica – Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo della domanda di deposito dell’indirizzo PEC presentata dalle imprese individuali al registro delle imprese.
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Ministero dello Sviluppo Economico – Nota del 16 luglio 2013, Prot. 120610: Atto di sindacato ispettivo n. 5-00373 On. Zanetti ed altri - Indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese.
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Ministero dello Sviluppo Economico – Parere del 29 agosto 2013, Prot. 0141955: Articolo 16, commi 6 e 6-bis del D.L. n. 185/2008 - Obbligo di iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese - Problematiche interpretative - Richiesta di parere.
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Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare n. 3664/C del 2 dicembre 2013, Prot. 0198326: Obbligo di iscrizione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese delle imprese individuali. - Art. 5, comma 2, D.L. 179 del 2012. Problematiche connesse alle imprese cancellande.
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Ministero dello Sviluppo Economico – Lettera-circolare del 15 gennaio 2014, Prot. 0006391: Trasmissione all'INI-PEC delle c.d. PEC al cittadino di cui al D.P.C.M. 06/05/2009 da parte dei professionisti, ai fini di assolvere all'adempimento previsto dall'art. 6-bis, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 "realizzazione dell'INI-PEC a partire dagli elenchi degli indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali".
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Ministero dello Sviluppo Economico – Nota del 19 marzo 2014, Prot. 45678: Iscrizione nel registro delle imprese dell’indirizzo PEC da parte delle imprese individuali operanti nel settore agricolo.
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Ministero dello Sviluppo Economico – Lettera-circolare del 9 maggio 2014, Prot. 77684: Iscrizione della medesima PEC su due distinte imprese - Richiesta chiarimenti. br>
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Ministero dello Sviluppo Economico – Circolare n. 3670/C del 23 giugno 2014, Prot. 0115053: Iscrizione della medesima PEC su due o più imprese distinte.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Ministero della Giustizia - Direttiva del 27 aprile 2015: Misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale, si adeguino all’obbligo di munirsi di una casella di posta elettronica certificata. (Direttiva n. 2608) (In vigore dal 13 luglio 2015).
. Ministero dello Sviluppo Economico - Parere del 20 ottobre 2015, Prot. 209160: Iscrizione nel registro delle imprese della variazione dell’indirizzo PEC da parte delle imprese individuali e societarie. Possibilità di invio massivo delle domande.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3712/C del 17 gennaio 2019, Prot. 12460: Istanza di cancellazione dal Registro delle imprese da parte di imprese
che non hanno comunicato l’indirizzo di posta elettronica certificata societarie - Art. 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012 e art. 16 del D.L. n. 5/2012
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GIURISPRUDENZA
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1. IMPRENDITORE ISCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE - Obbligo di dotarsi di indirizzo PEC - Due Ordinanze della Corte di Cassazione
Ogni imprenditore, sia individuale che collettivo, iscritto al Registro delle imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ha l’obbligo di attivarlo, tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo dal momento di iscrizione al Registro stesso e fino ai 12 mesi successivi all’eventuale cancellazione da esso.
Sia nella fase di iscrizione che successivamente, infatti, la responsabilità grava sul legale rappresentante della società, non avendo a riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale.
Lo ha confermato ancora una volta la Corte di Cassazione, Sez. 1 Civile, con l'Ordinanza n. 30532 del 26 novembre 2018, richiamando anche la recente Ordinanza del 21 giugno 2018, n. 16365, della quale vengono richiamati i principi ivi espressi.
Ricorda la Corte che l’obbligo di dotarsi di indirizzo PEC, inizialmente per le imprese costituite in forma societaria, deriva dall’art. 16, commi 6 e ss., del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009,
L’obbligo di comunicare al Registro delle imprese l’indirizzo di PEC da parte di tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, è scattato il 29 novembre 2011 (tre anni dopo l’entrata in vigore della legge n. 2/2008).
Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto – a decorrere dal 20 ottobre 2012 -dall'art. 5 del D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.
Tale indirizzo – scrive la Corte - costituisce l'indirizzo "pubblico informatico", che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel Registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso.
La responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo a riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale.
Il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell’indirizzo PEC dichiarato dalla società ovvero dall’imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità “colpevoli” del destinatario sul quale incombe l’onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.
La ricevuta di avvenuta consegna (cd. RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo.
La stessa legge fallimentare, all’art. 15, comma 3, come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del già menzionato d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti).
Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall'Ufficiale Giudiziario che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal registro predetto, oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, depositerà l'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro.
La norma ha, dunque, introdotto uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento - che fa gravare sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto dei già descritti obblighi di dotarsi di indirizzo PEC e di tenerlo operativo - così intendendo codificare e rafforzare il principio secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico.
- Si riporta il testo di una tabella di sentesi degli adempimenti:
. DOMICILIO DIGITALE - Obbligo comunicazione per imprese e professionisti - Una breve sintesi degli adempimenti.
. Se vuoi scaricare il testo dell’Ordinanza n. 30532/2018, clicca
QUI.
. Se vuoi scaricare il testo dell’Ordinanza n. 16365/2018, clicca QUI.
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