GAS FLUORURATI AD AFFETTO SERRA – ISTITUZIONE DEL REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE - EMISSIONE DEI GAS A EFFETTO SERRA
GAS FLUORURATI AD AFFETTO SERRA – ISTITUITO IL REGISTRO NAZIONALE
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1. Gas fluorurati ad effetto serra - La normativa Europea
1.1. I contenuti del Regolamento n. 842/2006
Il Regolamento CE n. 842/2006 del 17 maggio 2006, recante “Disposizioni su taluni gas fluorurati ad effetto serra” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 14 giugno 2006, serie L n. 161 ed è entrato in vigore il 4 luglio 2007.
Il Regolamento, su taluni gas fluorurati ad effetto serra, contiene una serie di disposizioni che hanno come obiettivo la riduzione delle emissioni dei tre gruppi di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal Protocollo di Kyoto:
• gli idroflurocarburi (HFC),
• i perfluorocarburi (PFC) e
• l’esafluoruro di zolfo (SF6)
utilizzati in alcune tipologie di apparecchiature e applicazioni industriali.
Gli HFC sono principalmente utilizzati come refrigeranti, solventi detergenti e agenti espandenti.
I PFC sono utilizzati nella fabbricazione di semiconduttori, come solventi detergenti e agenti espandenti.
L'esafluoruro di zolfo è usato negli interruttori ad alta tensione e nella produzione di magnesio.
1.2. Contenimento dei gas fluorurati
Per migliorare il contenimento dei gas fluorurati ad effetto serra, il regolamento stabilisce che:
• tutte le persone responsabili delle emissioni devono adottare tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per prevenire o minimizzare le perdite;
• i controlli per individuare le perdite nei sistemi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e impianti di protezione antincendio, devono essere effettuati almeno una volta all'anno (la frequenza dipende dalla quantità di gas contenuta nell'apparecchiatura);
• i proprietari dei sistemi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e impianti di protezione antincendio contenenti 300 chilogrammi o più di gas fluorurati, hanno l'obbligo di installare sistemi di rilevamento delle perdite;
• i proprietari dei sistemi di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e impianti di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati, tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas.
Il regolamento europeo n. 842/2006 stabilisce, inoltre, che ogni Stato membro istituisca un sistema nazionale di certificazione e attestazione per il personale e per le imprese che svolgono attività di controllo delle perdite e per il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra da impianti come frigoriferi, condizionatori, pompe di calore, impianti antincendio. Prevista inoltre anche la certificazione e un esame per chi opera in questi segmenti di attività.
. Se vuoi approfondire i contenuti del Regolamento e visitare il sito del Ministero dell'Ambiente, clicca QUI.
1.3. I Regolamenti di attuazione
La Commissione europea, con successivi Regolamenti, ha stabilito:
• i requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere valutate nel corso di un esame teorico-pratico al fine del rilascio della certificazione alle persone (Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008),
• i requisiti minimi per il rilascio della certificazione alle imprese (Regolamenti (CE) n. 303/2008 e n. 304/2008), nonché
• i requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere acquisite nei corsi di formazione al fine del rilascio dell’attestazione alle persone (Regolamento (CE) n. 307/2008).
Tali Regolamenti sono specifici per ogni settore di attività.
. Se vuoi scaricare il testo dei 10 regolamenti di attuazione del Regolamento n. 842/2006 , clicca QUI.
2. Il decreto di recepimento n. 43/2012 – Istituzione del Registro nazionale dei gas fluorurati ad effetto serra
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2012, il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43, recante “Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”.
Il decreto, che è entrato in vigore il 5 maggio 2012, disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n.842/2006 e dei regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso con riferimento:
a) all'individuazione delle autorità competenti;
b) alle procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle imprese;
c) alle procedure per la designazione degli organismi di attestazione delle persone;
d) all'acquisizione dei dati sulle emissioni di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento (CE) n.842/2006;
e) ai registri di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento (CE) n.303/2008, all'articolo 10, comma 3, del regolamento (CE) n.304/2008, all'articolo 5, comma 3, del regolamento (CE) n.305/2008 e all'articolo 4, comma 3, del regolamento (CE) n.306/2008;
f) all'etichettatura delle apparecchiature di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n.842/2006.
2.1. Organismi di accreditamento e certificazioni
Il DPR, che è entrato formalmente in vigore il 5 maggio 2012, prevede un sistema di certificazione delle persone e delle imprese basato su organismi di certificazione per la valutazione di conformità di un servizio o di una persona accreditati dall’organismo nazionale italiano di accreditamento “ACCREDIA”.
L’Organismo di Accreditamento accredita gli organismi di certificazione delle persone ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e gli organismi di certificazione delle imprese ai sensi della norma EN 45011.
Il possesso di tale accreditamento è condizione necessaria per la designazione da parte del Ministero dell’Ambiente quali organismi di certificazione e valutazione ai sensi dei Regolamenti della Commissione.
Gli organismi di certificazione designati rilasciano un certificato alle persone previo superamento di un esame teorico e pratico, e alle imprese sulla base del possesso di specifici requisiti (impiego di personale certificato, possesso di strumenti e procedure idonee etc.).
Il rilascio delle attestazioni alle persone che effettuano il recupero di F-gas dagli impianti di condizionamento d’aria degli autoveicoli viene effettuato dagli organismi di attestazione delle persone, al completamento di un corso di formazione.
Tali organismi sono certificati da organismi di valutazione della conformità all’uopo accreditati ai sensi della norma EN 45011.
Il 29 maggio 2012, il Ministero dell’Ambiente ha approvato i seguenti schemi di accreditamento:
1) Regolamento Tecnico RT-28 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008";
2) Regolamento Tecnico RT-29 "Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di: - installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008; - installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008".
2.2. Il Registro telematico nazionale gestito dalle Camere di Commercio
Il DPR prevede, inoltre, l’istituzione di un Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che consente di avere un quadro generale e aggiornato in tempo reale delle certificazioni e delle attestazioni rilasciate.
Il Registro è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e la gestione è affidata alle Camere di Commercio capoluogo di Regione o di Provincia Autonoma, in analogia con altri registri di imprese previsti dalla normativa ambientale.
2.2.1. Soggetti obbligati e avvio del Registro
A questo Registro dovranno iscriversi le persone che svolgono attività su apparecchi fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e antincendio che contengano almeno 3Kg (o 6Kg, se perfettamente sigillate) di gas fluorurati ad effetto serra.
In particolare, saranno tenute all'iscrizione nel Registro le IMPRESE che svolgono le seguenti attività:
1. installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
2. installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
3. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
4. recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
5. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.
Per poter continuare a svolgere la propria attività, saranno, inoltre, tenute all'iscrizione le PERSONE che lavorano presso imprese che svolgono le attività di cui sopra.
L'iscrizione al Registro Nazionale per le IMPRESE e per le PERSONE soggette all'obbligo dovrà avvenire, esclusivamente per via telematica, entro 60 giorni dalla sua istituzione e previo pagamento dei diritti di segreteria il cui ammontare è stato fissato con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 luglio 2012 (Vedi il successivo Punto 2.5).
L'avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale, e unitamente alle procedure di presentazione delle istanze.
Pertanto, il Registro avrà il suo avvio ufficiale non appena sarà effettuata la prevista pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Ambiente, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale.
2.2.2. Il certificato provvisorio
Imprese e persone fisiche che svolgono le attività disciplinate dal decreto in commento possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui durata è di 6 mesi.
Il certificato provvisorio si ottiene presentando alla Camera di Commercio una domanda con dichiarazione sostitutiva che attesti:
• per le persone fisiche il possesso di esperienza professionale di almeno 2 anni acquisita prima della data di entrata in vigore del DPR (5 maggio 2012);
• per le imprese l’impiego di personale certificato (non contano i certificati provvisori).
La Camera di Commercio verifica il possesso dei requisiti e rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
2.2.3. Riconoscimento dei certificati delle persone e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro
Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato in un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006, devono trasmettere copia del certificato, allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona e' domiciliata o l'impresa svolge prevalentemente la propria attività, la quale provvede ad includerli nel Registro.
Le persone in possesso di un attestato rilasciato in un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 307/2008, devono trasmettere copia dell'attestato allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di Commercio dove la persona o l'impresa ha il proprio domicilio o esercita prevalentemente la propria attività, la quale provvede ad includerli nel
Registro.
Il riconoscimento reciproco non e' applicabile ai certificati provvisori.
2.3. Le sezioni del Registro
Il Registro e' costituito dalle seguenti sei sezioni:
a) Sezione degli organismi di certificazione e degli organismi di valutazione della conformità;
b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio;
c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 5;
d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all'articolo 9, comma 3;
e) Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell'articolo 14.
2.4. I compiti delle Camere di Commercio
Alle Camere di Commercio del capoluogo di Regione o di Provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica, sono affidati i seguenti compiti:
1) raccogliere in via telematica, le iscrizioni di persone ed imprese nonchè degli organismi di certificazione;
2) rilasciare a persone e imprese i certificati provvisori, entro 30 giorni dalla richiesta;
3) rilasciare, per via telematica, alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro;
4) gestire il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.
2.5. Diritti di segreteria
Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro dovranno pagare un diritto di segreteria, il cui importo è stato stabilito con il decreto dirigenziale interministeriale del 17 luglio 2012, che ha integrato la Tabella A dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.
Diritti dovuti dalle imprese
- Iscrizione telematica: 21,00 euro
- Variazione telematica: 9,00 euro
- Riconoscimento certificati rilasciati dall'estero: 25,00 euro.
Diritti dovuti dalle persone
- Iscrizione telematica: 13,00 euro
- Variazione telematica: 9,00 euro
- Riconoscimento certificati rilasciati dall'estero: 15,00 euro
- Dichiarazione possesso requisiti per esenzione: 13,00 euro.
Certificati, attestati e visure
- Certificato provvisorio allo sportello camerale: 5,00 euro
- Certificato provvisorio telematico: 5,00 euro
- Certificato provvisorio telematico al momento dell'iscrizione: nessun diritto
- Attestato di iscrizione al registro camerale allo sportello: 5,00 euro
- Attestato di iscrizione al registro camerale telematico: 5,00 euro
- Attestato si iscrizione al registro telematico al momento dell'iscrizione: nessun diritto
- Attestati di esenzione o deroga o riconoscimento certificato estero allo sportello camerale: 5,00 euro
- Attestati di esenzione o deroga o riconoscimento certificato estero allo sportello telematico: 5,00 euro
- Attestati di esenzione o deroga o riconoscimento certificato estero telematico al momento dell'iscrizione: nessun diritto
- Visura dei certificati e degli attestati allo sportello camerale: 7,00 euro
- Visura dei certificati e degli attestati allo sportello telematico: 7,00 euro.
. Se vuoi approfondire l’argomento dei diritti di segreteria, clicca QUI.
2.6. Obblighi degli operatori
Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra tengono il "Registro dell'Apparecchiatura" di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007.
Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra tengono il "Registro del Sistema" di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007.
Il formato del registro e le modalità della loro
messa a disposizione vengono pubblicati sul
sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli operatori, entro il 31 maggio di ogni anno, dovranno comunicare al Ministero dell’Ambiente la quantità di emissioni in atmosfera dell’anno precedente come riportato sul Registro di Impianto.
17 MAGGIO 2013 - Disponibile la modulistica per la comunicazione delle emissioni
Con un avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2013, il Ministero dell'Ambiente ha reso nota la pubblicazione sul proprio sito ufficiale del formato relatico alla dichiarazione contenente informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati, che gli operatori dovranno trasmettere telematicamente all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) entro il 31 maggio 2013.
Si tratta dell’adempimento previsto dall’articolo 16, comma 1, D.P.R. n. 43/2012, in base alla quale a partire dal 2013 gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati, devono presentare al Ministero dell'Ambiente entro il 31 maggio di ogni anno una dichiarazione contenente le informazioni sulle emissioni di gas fluorurati dell'anno precedente, da stilarsi sulla base del registro di impianto.
Il testo dei modelli viene riportato più avanti.
SINAnet avvisa gli utenti che è disponibile il sistema on-line per la compilazione e trasmissione della dichiarazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012.
- Se vuoi accedere al sito SINAnet per la compilazione on-line della dichiarazione, clicca QUI.
3. 11 FEBBRAIO 2013 - Operativo il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate
3.1. I fac-simile dei modelli delle istanze, delle domande di certificazione provvisoria e delle dichiarazioni di deroga ed esenzioni
In data 11 febbraio 2013 ha avuto l’avvio ufficiale il Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate per l'utilizzo dei gas fluorurati ad effetto serra in quanto, in tale data, a norma del comma 4 dell’art. 13 del D.P.R. n. 43 del 27 gennaio 2012, è avvenuta la pubblicazione del Comunicato del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 11 febbraio 2013 e sul sito web dello stesso Ministero. .
Sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dell'Ambiente anzhe i fac-simile di modelli delle istanze da presentare alle Camere di Commercio competenti relative alle domande di iscrizione al Registro, alle domande di certificazione provvisoria, alle dichiarazioni di deroghe ed esenzioni, di cui all'art. 13, comma 7, del D.P.R. n. 43/2012.
Dunque, entro 60 giorni a partire dalla data di istituzione del Registro, e quindi entro l'11 aprile 2013, chiunque intenda svolgere le attività previste dalla norma dovrà preventivamente iscriversi al Registro.
Dal sito ufficiale del Registro, imprese e persone possono presentare, via telematica, la pratica di iscrizione.
Sul sito del Registro è possibile accedere ad informazioni, quesiti e filmati didattici.
3.2. I formati dei Registri del sistema e dell'apparecchiatura
In pari data e sulla stessa Gazzetta Ufficiale n. 35 è stato anche pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Ambiente con il quale si dà avvio alla pubblicazione dei formati del Registro del sistema, di cui all'art. 2 del regolamento
(CE) n. 1497/2007 e del Registro dell'apparecchiatura di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007 e le modalità della loro messa a disposizione.
Si ricorda che, secondo quanto stabilito dall'art. 15 del D.P.R. n. 43/2012, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di
gas fluorurati ad effetto serra devono tenere il "Registro dell'Apparecchiatura", di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007.
Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono tenere il "Registro del Sistema", di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007.
In questi registri, gli operatori devono riportare le
informazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006.
Il comma 3 del citato art. 15 prevedeva che il formato del registro e le modalità della loro messa a disposizione venissero pubblicati sul sito web del Ministero dell'Ambiente, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. 28 MARZO 2013 - Stabiliti gli importi delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2013, il D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26, che disciplina il regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni dei regolamenti comunitari su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, e ai regolamenti (CE) n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, come attuati dal D.P.R. della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
Le sanzioni previste dal provvedimento sono amministrative e penali.
Le prime puniscono le condotte contrarie agli obblighi previsti per lo svolgimento delle attività di contenimento delle perdite e di recupero dei gas serra negli apparecchi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, sistemi di protezione antincendio, nonché gli obblighi per la formazione del personale che tratta queste apparecchiature.
Le sanzioni penali riguardano l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature contenenti i gas serra.
A seconda del tipo di violazione, le sanzioni pecuniarie a carico delle imprese vanno da 1.000,00 a 150.000,00 euro. Per alcune violazioni previsto anche l'arresto da 3 a 9 mesi.
Nei quattordici articoli che compongono il decreto si fanno riferimento a diverse tipologie di violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento (CE) n. 842/2006.
Si fa riferimento alla violazione degli obblighi in materia di contenimento delle perdite di gas fluorurati (art. 3) o di recupero dei gas (art. 4) nei casi di operatore che si avvalgano di persone che non siano in possesso del pertinente certificato o che non tengano il registro dell'apparecchiatura o il registro del sistema o lo redigano non correttamente.
L'articolo 5 analizza poi le violazioni degli obblighi a carico delle imprese: si fa riferimento alle attività di presa in consegna di gas fluorurati ad effetto serra utilizzando personale non in possesso del pertinente certificato, o le le imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti (CE) n. 303/2007 e n. 304/2007 senza essere in possesso del pertinente certificato.
Nell'articolo 6 si evidenziano le violazioni materia di trasmissione delle informazioni: il produttore, l'importatore o l'esportatore che non trasmette la relazione sui gas fluorurati o che la trasmette in modo inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1493/2007.
Riferimenti specifici riguardano poi, nell'articolo 7, l'etichettatura dei prodotti e delle apparecchiature per chiunque immette in commercio i prodotti sprovvisti di etichetta o nel caso in cui l'etichetta non sia conforme.
L'articolo 8 riporta la violazione di specifiche condizioni d'uso di alcune sostanze come esafluoruro di zolfo o preparati a base di esafluoruro di zolfo nella pressofusione del magnesio o per il riempimento degli pneumatici.
L'articolo 9 indica che chiunque immette in commercio prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato II del regolamento o il cui funzionamento dipende da tali gas.
Infine, all'art. 10 viene prevista la sanzione per la violazione dell'obbligo di registrazione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, recentemente attivato anche in Italia.
Le imprese che non ottemperano agli obblighi di iscrizione al Registro nazionale, previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 43/2012, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
L’art. 11, al comma 1, definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rinviando all’art. 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e individuando nel Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’autorità competente per la vigilanza e l’accertamento delle violazioni.
Nonostante che la norma non dica nulla, la Relazione illustrativa evidenzia che alla vigilanza e all'accertamento delle violazioni provvederà il Ministero attraverso il Comando Carabinieri tutela per l'Ambiente (CCTA).
A tale proposito è, infatti, bene ricordare quanto disposto dall’art. 9, comma 3, del D.P.R. 140/2009 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), secondo il quale, per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, il Ministro si avvale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349:
a) del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA);
b) del Corpo forestale dello Stato;
c) del Corpo delle capitanerie di porto;
d) dei reparti del Corpo della guardia di finanza e dei reparti delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti.
All'irrogazione delle sanzioni provvederà il Prefetto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. n. 689/1981, sulla base di un rapporto dell'agente accertatore.
L’art. 12 stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.
L’art. 14 dispone che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 3, commi 2 e 3, e 4, comma 1, non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della L. n. 689/1981, e successive modificazioni.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
5. 12 APRILE 2013 - Rinviata di 60 giorni l'operatività del Registro telematico nazionale
Con decreto direttoriale prot. n. 29238- SEC - UDG del 12 aprile 2013, e' differito di 60 giorni l'avvio dell'operatività del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43 presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gestito dalle Camere di commercio.
E' questo il contenuto dello scarno comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2013.
Pertanto, il termine inizialmente fissato all' 11 aprile 2013 viene così prorogato al 10 giugno 2013.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto ministeriale, clicca QUI.
6. 1° MARZO 2014 - Gas fluorurati – Dichiarazione F-Gas 2014 – Pronte le istruzioni
Dal 1° marzo 2014 gli operatori possono compilare e trasmettere la “Dichiarazione F-Gas” con i dati riferiti all’anno 2013.
Il Ministero dell’Ambiente ha comunicato che, ai fini della comunicazione della dichiarazione contenente le informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati di cui all’art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012, sono disponibili sia le istruzioni per la compilazione della dichiarazione, che l’elenco aggiornato delle sostanze da considerare ai fini della dichiarazione.
La dichiarazione annuale sule emissioni di gas fluorurati registrate nel 2013 deve essere presentata entro il 31 maggio 2014 dagli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 Kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.
La dichiarazione dovrà essere trasmessa tramite il formato elettronico, accessibile dal sito dell’ISPRA – SINAnet (Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale).
Il mancato adempimento di tale obbligo viene punito dal D.Lgs. n. 26/2013 (recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento 842/2006/CE) con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.
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. Se vuoi scaricare il formato della dichiarazione, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al SINAnet e scaricare il testo delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione, clicca QUI.
6. 20 MAGGIO 2014 - Nuovo regolamento UE su Gas fluorurati che abroga il Reg. (CE) 842/2006
Il 20 maggio 2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.
Il Regolamento è entrato in vigore il 9 giugno 2014 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015.
A partire da tale data, il Regolamento (CE) n. 842/2006 è abrogato.
Tuttavia, i Regolamenti (CE) n. 1494/2007, (CE) n. 1497/2007, (CE) n. 1516/2007, (CE) n. 303/2008, (CE) n. 304/2008, (CE) n. 305/2008, (CE) n. 306/2008, (CE) n. 307/2008 e (CE) n. 308/2008 restano in vigore e continuano a essere applicati salvo e fino ad abrogazione mediante atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione.
Rispetto all’attuale Regolamento (CE) n. 842/2006, il Regolamento (UE) n. 517/2014, mantiene l’obiettivo di protezione dell’ambiente rafforzando e introducendo specifiche disposizioni volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas).
In particolare, le seguenti disposizioni vengono estese a nuovi soggetti e apparecchiature e prodotti:
- controllo delle perdite di F-gas (articoli 4 e 5);
- obblighi di recupero di F-gas (articolo 8);
- obblighi di certificazione delle persone e delle imprese (articolo 10);
- controllo dell’uso di F-gas (articolo 13).
Inoltre, il Regolamento introduce:
- ulteriori restrizioni relative all’immissione in commercio di determinati prodotti e apparecchiature (articolo 11 e allegato III);
- specifiche disposizioni in materia di apparecchiature precaricate con HFC (articolo 14);
- riduzione della quantità di HFC immessa in commercio (meccanismo di assegnazione di quote di HFC - phase-down) (articoli 15, 16, 17 e 18).
Rispetto al regolamento (CE) n. 842/2006 dove il limite erano i 3 kg di F-gas nel circuito, viene introdotto un nuovo parametro per l’obbligo di controllo delle perdite, basato sulle tonnellate di CO2 equivalente.
Non sarà più la quantità di f-gas contenuta ad essere considerata, ma l’impatto ambientale misurato come tonnellate di CO2 equivalente: ovvero dal prodotto del GWP (global warming potential ) del f-gas considerato per il quantitativo in tonnellate contenute nel circuito.
Le tempistiche di controllo saranno:
a) tra le 5 e 50 tonnellate di CO2 equivalente almeno una volta ogni 12 mesi;
b) tra le 50 e 500 tonnellate di CO2 equivalente almeno una volta ogni sei mesi;
c) sopra le almeno 500 tonnellate di CO2 equivalente ogni tre mesi.
Nel caso in cui sia installato un sistema di rilevamento delle perdite le tempistiche raddoppiano.
Ci sarà però la possibilità le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti meno di 6 kg di gas, di derogare ai controlli delle perdite fino al 31 dicembre 2016.
Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti HFC in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente, non sono soggette ai controlli delle perdite purché le apparecchiature stesse siano etichettate come tali.
Gli operatori saranno obbligati a tenere dei nuovi registri qualora siano sottoposti all’obbligo dei controlli. Nella misura in cui i registri contengano informazioni ambientali, si applica, a seconda dei casi, la direttiva 2003/4/CE o il regolamento (CE) n. 1367/2006.
Le informazioni che dovrà contenere il registro riguardano:
a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
e) l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato;
f) le date e i risultati dei controlli effettuati;
g) qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra.
Cambiano anche i limiti delle attività coperture dalla norma. infatti le persone e le imprese che svolgono le attività di recupero di gas fluorurati, installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, controlli delle perdite o smantellamento delle apparecchiature quali:
• apparecchiature fisse di refrigerazione;
• apparecchiature fisse di condizionamento d’aria;
• pompe di calore fisse;
• apparecchiature fisse di protezione antincendio;
dovranno essere certificate e adottare misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra. La novità rispetto al regolamento (CE) n. 842/2006 è che viene introdotto l’obbligo della formazione che dovrà essere assicurato dagli Stati membri.
Una grande innovazione invece è quella connessa al capo III del regolamento, che introduce restrizioni all’immissione in commercio.
I gas fluorurati a effetto serra saranno esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione, senza impedire alle imprese non certificate che non svolgono le attività di installazione, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.
Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, saranno vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata.
. Se vuoi scaricare una scheda illustrativa delle novità introdotte dal nuovo regolamento, elaborata dall'Associazione Industriale Bresciana, clicca QUI.
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EMISSIONE DEI GAS A EFFETTO SERRA – IN VIGORE LA NORMATIVA DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE
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1. L'approvazione del protocollo di Kyoto
L'approvazione del protocollo di Kyoto da parte della Comunità e dei suoi Stati membri nel 2002 impegna questi ultimi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, nel periodo 2008-2012, dell'8 % rispetto ai livelli del 1990.
La direttiva, istituendo un mercato delle quote di emissioni di gas a effetto serra, assiste l’UE e gli Stati membri ad adempiere all'impegno assunto nell'ambito del protocollo di Kyoto in modo efficace e rispettoso dello sviluppo economico e dell'occupazione.
Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha approvato l’obiettivo di ridurre del 30 % le emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990, come contributo in vista di un accordo successivo al 2012, a condizione che altri paesi sviluppati s’impegnino a raggiungere obiettivi di riduzione comparabili in funzione delle proprie responsabilità e capacità.
L’UE si è fermamente impegnata ad abbattere le sue emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 di almeno il 20 % rispetto ai livelli del 1990.
Nell’ottobre 2009, il Consiglio europeo ha sostenuto l’obiettivo di ridurre le emissioni dell’80-95 % entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, nel contesto della direttiva IPPC.
2. Disciplina per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra - La normativa europea
L'Unione europea (UE) istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra al fine di ridurre in modo economicamente efficiente tali emissioni. Questo sistema aiuterà l’UE e gli Stati membri a rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto.
Gli impianti che esercitano attività nei settori dell'energia, della produzione e della trasformazione dei metalli ferrosi, dell'industria minerale e della fabbricazione della carta e del cartone sono obbligatoriamente soggetti al sistema di scambio di quote.
2.1. La direttiva 2003/87/CE
La Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, intende realizzare importanti riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nell’ottica di ridurre l’impatto di tali emissioni sul clima.
Dal 1º gennaio 2005, tutti gli impianti che esercitano una delle attività indicate nell'allegato I della direttiva (attività nel settore dell'energia, della produzione e della trasformazione dei metalli ferrosi, dell'industria dei prodotti minerali e della fabbricazione di pasta per carta, di carta e di cartone) e che emettono i gas a effetto serra specificati in relazione a tali attività devono avere ottenuto un'apposita autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.
Le domande d'autorizzazione a emettere gas a effetto serra devono descrivere:
• l'impianto e le sue attività, compresa la tecnologia utilizzata;
• i materiali utilizzati che possono emettere i gas a effetto serra indicati nell'allegato II;
• le fonti di emissioni dei gas;
• le misure previste per controllare e comunicare le emissioni.
Le autorità concedono l'autorizzazione qualora ritengano che il gestore dell'impianto sia in grado di controllare e di comunicare le emissioni.
L’autorità competente riesamina l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra almeno ogni cinque anni, apportandovi le modifiche necessarie.
2.2. Gestione delle quote
Il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno diminuirà in maniera lineare a partire dal 2013.
Per il 2013 il quantitativo comunitario totale di quote viene calcolato in funzione dei piani nazionali accettati dalla Commissione ed attuati tra il 2008 e il 2012.
Gli Stati membri mettono all’asta tutte le quote che non sono assegnate gratuitamente.
Il quantitativo di quote che ogni Stato membro mette all’asta è così costituito:
• l’88 % è distribuito tra gli Stati membri in base alle loro emissioni;
• il 10 % è distribuito all’insegna della solidarietà e ai fini della crescita;
• il 2 % è distribuito tra gli Stati membri le cui emissioni di gas a effetto serra nel 2005 erano inferiori almeno del 20 % alle loro emissioni nell’anno di riferimento che sono loro applicabili nell’ambito del protocollo di Kyoto.
2.3. La direttiva 2004/101/CE
La direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 approfondisce il collegamento fra il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE e il protocollo di Kyoto, in quanto rende compatibili con tale sistema i meccanismi detti "di progetto" del protocollo di Kyoto (l'attuazione congiunta e il meccanismo per uno sviluppo pulito). In questo modo i gestori potranno utilizzare questi due meccanismi nell'ambito del sistema di scambio di quote per ottemperare ai loro obblighi. Il risultato sarà una riduzione dei costi che gli impianti soggetti al sistema dovranno sostenere per conformarvisi.
La direttiva riconosce pertanto la validità dei crediti derivanti dai progetti di attuazione congiunta (JI) e del meccanismo per uno sviluppo pulito (CDM) allo stesso titolo delle quote di emissione, ad eccezione di quelli generati dagli impianti nucleari e di quelli derivanti dall'utilizzo del territorio, dalla variazione della destinazione d'uso del territorio e dalla silvicoltura.
I crediti derivanti da progetti di attuazione congiunta sono denominati "unità di riduzione delle emissioni" (ERU), mentre i crediti derivanti da progetti nell'ambito del meccanismo per uno sviluppo pulito sono denominati "riduzioni certificate delle emissioni" (CER).
La direttiva prevede inoltre modalità per evitare che ERU e CER siano contabilizzate due volte nel caso in cui risultino da attività che comportano anche una riduzione o una limitazione delle emissioni degli impianti ai sensi della direttiva 2003/87/CE.
3. Il recepimento della normativa europea - Adempimenti a carico dei gestori di impianti
3.1. Il D.Lgs. n. 216/2006
Il 20 giugno 2006 è entrato in vigore il D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 con il quale l’Italia ha dato completa attuazione alla disciplina comunitaria in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità.
La nuova normativa sulle emissioni che producono anidride carbonica è attuativa delle direttive comunitarie n. 2003/87/CE e n. 2004/101/CE:
Presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio – Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo è istituito il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, che svolge la funzione di autorità nazionale competente.
La nuova normativa prevede, a carico del gestore degli impianti:
a) la possibilità di esercitare l’attività soltanto previa acquisizione di un’apposita autorizzazione a emettere gas serra, rilasciata dal Comitato (artt. 4 e ss.);
b) l’obbligo di richiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione nel caso di modifiche dell’identità del gestore ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio (art. 7);
c) l’obbligo di comunicare al Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva CE le informazioni necessarie affinché il Comitato stesso possa procedere all’assegnazione delle quote di emissione. Tale assegnazione va effettuata ogni anno entro il 28 febbraio, sulla base del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione (PNA) in favore dei gestori di impianti;
d) l’obbligo di comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Comitato una dichiarazione relativa alle attività e alle emissioni dell’impianto nell’anno solare precedente, allegando un’apposita “attestazione di verifica” rilasciato da un “verificatore accreditato” (art. 15, comma 5);
e) l’obbligo di restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, quote di emissione annotate sul registro e corrispondenti alle quantità di emissioni rilasciate dall’impianto nell’anno solare precedente, come dichiarate sul registro e verificate dal verificatore accreditato (art. 15, comma 7).
3.2. La figura del verificatore accreditato
La figura del "verificatore accreditato" riveste una importanza centrale nell'ambito della disciplina volta a quantificare e limitare le emissioni di gas a effetto serra.
Il "verificatore" è il soggetto indipendente accreditato presso il Comitato con la responsabilità di verificare le dichiarazioni del gestore sui dati delle emissioni dei gas a effetto serra, che devono essere inviate al Comitato stesso entro il 31 marzo di ogni anno.
Il verificatore dovrà, inoltre, accertare periodicamente la conseguenza della citata dichiarazione con la comunicazione che i gestori inviano al Comitato circa le generalità delle proprie attività nonchè relativa al sistema di monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra, all'impiego delle materie prime e alla tecnologia degli impianti.
I verificatori, ritenuti in possesso dei requisiti professionali richiesti, saranno inseriti in uno speciale registro ("Registro dei verificatori accreditati"), istituito presso il Ministero dell'ambiente - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo.
La normativa italiana prevede, a carico del verificatore che rilasci attestazioni di verifica pur essendo a conoscenza di differenze significative tra i dati e le informazioni sulle emissioni effettive dell'impianto, oltre al ritiro dell'accreditamento, una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verificate.
4. Gas a effetto serra – Il CIPE aggiorna il piano di azione nazionale
E' stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 19 giugno 2013, la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 17/2013 del giorno 8 marzo 2013 di "Aggiornamento del piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra".
Con tale delibera, il CIPE aggiorna il precedente Piano approvato con la delibera n. 123 del 2002, successivamente modificato con la successiva delibera n. 135 del 2007, con lo scopo porre in essere, attraverso una serie di misure mirate che dovranno essere attuate dai vari Ministeri, azioni coordinate al fine di rispettare gli impegni UE sulla riduzione delle emissioni del 25% al 2020 (rispetto ai livelli del 1990) ai sensi della decisione 406/2009/CE.
. Se vuoi scaricare il testo della delibera del CIPE, clicca QUI.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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. Se vuoi scaricare una presentazione del Registro telematico nazionale, curata da ECOCERVED, clicca QUI.
. Se vuoi ulteriori informazioni riguardanti gli F-Gas dal sito della Commissione europea , clicca QUI.
. Se vuoi ulteriori informazioni in merito alle procedure di accreditamento e visitare il sito di ACCREDIA , clicca QUI.
. Se vuoi accedere al sito dedicato ai gas fluorurati e al Registro nazionale, clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
. Direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.
. D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216: Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto da NORMATTIVA, clicca QUI.
. REGOLAMENTO (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
. REGOLAMENTO (CE) N. 303/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
. REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
. REGOLAMENTO (CE) N. 305/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione.
. REGOLAMENTO (CE) N. 306/2008 della Commissione del del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature.
. D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43: Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DELIBERA 13 novembre 2012: Adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 601/2012 della commissione europea del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Delibera n. 27/2012).
. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - COMUNICATO del 11 febbraio 2013: Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del
Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - COMUNICATO del 11 febbraio 2013: Registro dell'impianto di cui all'articolo 15 del d.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
. D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26: Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
. D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 - Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria allo schema di decreto.
. D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 30: Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
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REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1191/2014 della Commissione del 30 ottobre 2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra.
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DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2015, n. 111: Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
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