RIFORMA FORNERO - LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
LA RIFORMA DEL LAVORO PRESENTATA DAL GOVERNO MONTI
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1. 5 APRILE 2012 - All'esame del Senato il DdL di riforma del mercato del lavoro
Il 5 aprile 2012, il testo del disegno di legge (Atto Senato n. 3249) è stato portato dal Governo in Senato e immediatamente assegnato alla 11° Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale).
L’11 aprile 2012 la Commissione ha iniziato l'esame in sede referente del DdL 3249 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", presentato dal Ministro del lavoro e politiche sociali, Elsa Fornero.
I relatori alla Commissione sono i senatori Castro e Treu.
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2. 27 GIUGNO 2012 - La riforma del mercato del lavoro è legge
Il Parlamento ha oggi definitivamente approvato il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro.
Si tratta di una riforma lungamente attesa dal Paese, fortemente auspicata dall’Europa e ampiamente discussa con le Parti Sociali.
La riforma si propone di realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, atto ad aumentare l’occupazione, in particolare di giovani e donne, oggi ai margini o del tutto esclusi dal mercato; a ridurre i tempi della transizione tra scuola e lavoro e tra disoccupazione e occupazione; a contribuire alla crescita della produttività; a stimolare lo sviluppo e la competitività delle imprese, anche attraverso il sostegno all’occupabilità dei lavoratori; a creare un sistema di tutele più universalistico.
La legge, arricchita dal contributo del Parlamento, tocca molteplici aspetti del mercato del lavoro:
• una distribuzione più equa delle tutele dell’impiego, attraverso il contenimento dei margini di flessibilità progressivamente introdotti negli ultimi vent’anni e l’adeguamento all’attuale contesto economico della disciplina del licenziamento individuale;
• un più efficiente, coerente ed equo assetto degli ammortizzatori sociali e delle relative politiche attive;
• l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, attraverso la conferma del contratto di lavoro a tempo indeterminato come contratto prevalente e meccanismi di valorizzazione e premialità per la stabilizzazione dei contratti di apprendistato e a termine.
Per ottenere questi risultati, la riforma individua alcune macro-aree di intervento, in cui sono coinvolti gli istituti contrattuali, le tutele dei lavoratori nel caso di licenziamento illegittimo, la flessibilità e le coperture assicurative, i fondi di solidarietà, l’equità di genere e le politiche attive.
(Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
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2. 3 LUGLIO 2012 - La riforma del mercato del lavoro sulla Gazzetta Ufficiale
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012 – Supplemento Ordinario n. 136, la LEGGE 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
3. 14 LUGLIO 2012 - Pubblicato errata-corrige alla L. n. 92/2012
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2012, un errata-corrige che rettifica l'articolo 1, comma 40, della Legge n. 92/2012.
Il comma, riportato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2012, faceva riferimento alle agenzie di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 276/2003, piuttosto che alle agenzie di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), c) ed e), D.Lgs. n. 276/2003.
A seguito di tale rettifica, se la conciliazione obbligatoria dinanzi alla Commissione di conciliazione e art. 410 C.P.C. presso la DTL - obbligatoria in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di ASpI e può essere previsto, al fine di favorire la ricollocazione professionale, l’affidamento del lavoratore ad un’agenzia di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di supporto alla ricollocazione professionale.
8. 18 LUGLIO 2012 - Circolare del Ministero del Lavoro
In concomitanza con l'entrata in vigore della legge di riforma del lavoro(18 luglio 2012) il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emana la circolare n. 18 del 18 luglio 2012, con la quale fornisce i primi chiarimenti applicativi su lavoro intermittente, apprendistato, contratto a termine, lavoro accessorio, collocamento obbligatorio e dimissioni in bianco.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
Ecco alcuni dei punti toccati dalla circolare.
Tempo determinato: come computare i 36 mesi massimi
Il comma 4 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 stabilisce che, in caso di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto si deve considerare a tempo indeterminato allo scadere dei 36 mesi, complessivi di proroghe e rinnovi. A tal fine – si legge nella Circolare – si deve tener conto altresì dei periodi di missione aventi a oggetto mansioni equipollenti.
La norma vuole evitare che, attraverso il ricorso alla somministrazione di lavoro, vengano aggirati i limiti all’impiego del dipendente: i datori d’ora in avanti dovranno tener conto dei periodi svolti in forza di contratti di somministrazione a decorre dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della Legge.
Contratto a termine «acausale»
La dicitura riassume l’art. 1, comma 9, lett. b), della L. n. 92/2012. Il c.d. «causalone» non è richiesto nelle ipotesi del primo rapporto a tempo determinato (durata massima di dodici mesi, non frazionabili), concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore, per qualunque tipo di mansione.
La deroga, in sostanza, può trovare applicazione una e una sola volta tra due medesimi soggetti stipulanti il contratto a tempo determinato.
La ratio dell’innovazione sta nel voler sondare le attitudini e capacità professionali del neo assunto in relazione all’inserimento specifico nel contesto. Da qui l’impossibilità di estendere il regime semplificato a rapporti in qualche modo già sperimentati.
La contrattazione collettiva potrà stabilire discipline alternative entro determinati limiti, in particolare potrà decidere che il contratto a tempo determinato non debba essere sorretto dal causalone nei casi in cui l’assunzione avvenga nell’alveo di un processo organizzativo di:
- avvio di nuova attività;
- lancio di un prodotto o servizio innovativo;
- implementazione di cambiamento tecnologico;
- fase supplementare di un significativo progetto di ricerca.;
- rinnovo o proroga di una commessa consistente.
Inoltre. l'assunzione non potrà riguardare più del 6% del totale dei lavoratori così assunti.
Apprendistato
L’analisi del Ministero si sofferma sulla norma dettata dall'art. 1, comma 16, lett. d), della riforma Fornero che subordina la possibilità di effettuare nuove assunzioni alla condizione di aver mantenuto in servizio una certa quota (50% a regime e 30% per un primo periodo transitorio di 36 mesi) degli apprendisti presenti in azienda nei 36 mesi antecedenti la nuova assunzione.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e' consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui sopra sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del rapporto.
Lavoro intermittente: ambiti e obblighi di comunicazione
Non è più permesso ricorrere all’istituto con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 24 anni di età o con gli ultra 55enni, anche pensionati. Al tempo stessa è stato abrogato l’art. 37 del D.Lgs. n. 276/2003, nella parte in cui si consentiva di avvalersi – sempre e comunque – del lavoro intermittente nei fine settimana, nei periodi delle ferie, delle vacanze natalizie/pasquali o in altri periodi predeterminati dai contratti collettivi.
Trascorsi i dodici mesi dall’entrate in vigore della riforma, i contratti in essere incompatibili con il nuovo campo di applicazione del lavoro intermittente cesseranno di produrre effetti. Ciò significa che l’accordo stipulato con l’ultraquantacinquenne cesserà la produzione degli effetti e l’eventuale prestazione resa sarà equiparata al lavoro nero.
Quali gli obblighi di informazione? Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di durata non superiore ai trenta giorni, il datore di lavoro è ora tenuto a comunicare la durata con modalità semplificata alla Direzione territoriale del lavoro.
L’invio di una informativa successiva potrà modificare o annullare la precedente, purché effettuata sempre prima dell’avvio della prestazione interessata.
Il Ministero, infine, precisa che l’eventuale chiamata in giorni non coincidenti con quelli indicati comporterà una sanzione pecuniaria.
Agli ispettori l’onere di soppesare le situazioni, anche alla luce della non ancora avvenuta semplificazione degli adempimenti e della futura introduzione degli sms nel novero degli strumenti di celere avviso.
Lavoro accessorio
In generale la novella legislativa comporta una semplificazione del quadro normativo e una limitazione del suo utilizzo.
È possibile attivare il lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico di 5.000 euro: l’importo è commisurato a quanto ricevuto, nel corso dell’anno solare, dalla «totalità dei committenti».
In ambito agricolo, sarà possibile utilizzare voucher fino alla somma sopra detta solo se l’attività è svolta da pensionati o giovani studenti.
Quando il committente è pubblico, invece, il ricorso all’istituto è consentito «nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese e, ove previsto, del patto di stabilità interno».
Collocamento dei disabili
Agli effetti delle determinazione del numero di soggetti portatori di disabilità, sono contati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
Ai medesimi effetti, non sono computabili, invece, gli occupati con contratto di somministrazione, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori con contratti di inserimento.
Ai fini della individuazione della base occupazionale, i soggetti a tempo determinato dovranno essere considerati pro quota: per esempio, due lavoratori impiegati anche contestualmente per 6 mesi a tempo determinato, vanno calcolati come una sola unità.
Sulla scia di precedenti giurisprudenziali, il computo in generale scatta laddove l’inserimento sia indispensabile per la realizzazione del ciclo produttivo; non andrebbero per corollario considerati i lavoratori assunti a fini sostitutivi.
Dimissioni in bianco
Uno dei temi scottanti al centro del dibattito giuslavoristico attiene alla questione delle dimissioni. L’art. 4, commi 16-22, della L. n. 92/2012 introduce un meccanismo volto ad asseverare la genuina volontà del lavoratore di dimettersi o di mostrare assenso nelle risoluzioni consensuali.
È previsto che siano «sospensivamente condizionate» tutte le dimissioni fino a una convalida presso la Direzione territoriale del lavoro o alla sottoscrizione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto, ex art. 21 L. n. 264/1949.
Esulano dal campo le interruzioni rientranti in procedure di riduzione del personale svolte in sede qualificata istituzionale o sindacale.
Una volta che il datore inviti formalmente il dipendente a convalidare le dimissioni, scatta il termine di sette giorni (di calendario, non lavorativi) entro cui è possibile effettuare la revoca: all’uopo sono richiesti i crismi di una formalizzazione – non necessariamente tramite scrittura – al fine di evitare possibili contenziosi.
9. 1° AGOSTO 2012 - Nuova circolare del Ministero del Lavoro
Pubblicata la circolare n. 20 del 1° agosto 2012 con la quale la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro fornisce nuove indicazioni in materia di lavoro intermittente, la cui disciplina è stata recentemente modificata dalla Legge n. 92/2012.
Gli approfondimenti della presente circolare riguardano, in particolare, il nuovo campo di applicazione dell’istituto, l’obbligo di comunicazione della chiamata del lavoratore e la disciplina del periodo transitorio.
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10. 3 AGOSTO 2012 - Il decreto sviluppo è legge - Previste modifiche alla riforma del lavoro
Con la conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, contenente “misure urgenti per la crescita”, la riforma del lavoro 2012 subisce importanti modifiche, soprattutto sul fronte del welfare, dei contratti e della fiscalizzazione.
I ritocchi del piano crescita alla riforma Fornero sono i primi aggiustamenti alla legge 92/2012, che ha rifondato il mercato del lavoro, intervenendo, per la prima volta, anche sull’articolo 18 dello Statuto.
La legge Fornero viene integrata nei seguenti punti.
1) La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato viene ammessa in tutti i settori produttivi nel caso di utilizzo da parte del somministratore di lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
Inoltre, nell’ambito della riduzione degli intervalli di tempo, prevista dai contratti collettivi, oltre i quali la stipula di un nuovo contratto a termine viene considerata come assunzione a tempo indeterminato, viene specificato che tali modifiche si applichino alle attività stagionali ed in ogni altro caso previsto, ad ogni livello, dalla contrattazione collettiva.
2) Per considerare prestazioni di titolari di partita IVA, la durata della collaborazione con lo stesso committente deve essere superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi, tale da produrre un corrispettivo non inferiore all’80% del fatturato.
3) Sulla gestione separata INPS, si rimodula l’aumento delle aliquote contributive abbassando per alcuni periodi quelle dovute dagli assicurati non iscritti ad altre forme pensionistiche e aumentando le aliquote dovute dai soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche, anticipando così al 2016 l’aliquota a regime.
4) In materia di diritto al lavoro dei disabili, si interviene, in senso restrittivo, sulle categorie escluse dalla base di computo, inserendovi anche lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi. iene stabilito l’obbligo di depositare i contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedano il ricorso agli ammortizzatori sociali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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APPROFONDIMENTI SU CASI PARTICOLARI
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1. Nuovi limiti alle Partite IVA
La Riforma Fornero introduce una stretta sull’utilizzo del c.d. «popolo delle partite IVA», dettando per la prima volta parametri tipici che fanno presumere la natura coordinata e continuativa del rapporto di lavoro autonomo, con conseguente integrale applicazione della disciplina sul contratto a progetto.
La L. n. 92/20129, all'articolo 1, comma 26, ha aopportato modifiche al D.Lgs. n. 276/2003 inserendo l’art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo), a mente del quale i contratti sottoscritti con soggetti titolari di partita IVA si presumono - salva la prova contraria a carico del committente - collaborazioni coordinate e continuative, al ricorrere di almeno due delle seguenti condizioni:
a) la collaborazione abbia una durata superiore ad 8 mesi nell’arco dell’anno solare;
b) il corrispettivo derivante da tale collaborazione costituisca più dell’80% dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare;
c) il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso gli uffici della committente.
Tutti quei prestatori di lavoro che, in base ad almeno due delle citate condizioni, sono identificati quali subordinati, dovranno essere trasformati in collaboratori a progetto oppure in dipendenti.
L’applicazione della disciplina del contratto a progetto comporta, di conseguenza, l’obbligo di individuare un progetto specifico, focalizzato su un risultato - obiettivo concreto e che non potrà coincidere con l’oggetto stesso dell’attività aziendale.
Pertanto, la mancanza di tale progetto, nonché delle caratteristiche richieste, determina la presunzione di sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro.
L’esposta presunzione non opera qualora la
prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (non inferiore a circa 18.500,00 euro).
Vengono inoltre esclusi, come già era stato fatto nel contratto a progetto, i professionisti che svolgono un’attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione ad un ordine professionale, nonché ad «appositi registri [ .... ] ruoli o elenchi professionali qualificati», limitatamente allo svolgimento dell’attività riservata.
L’esclusione opera quindi solo se nel contratto venga dedotto lo svolgimento attività riservata, risultando irrilevante, in caso contrario, l’iscrizione o meno del collaboratore in albi, registri o ruoli.
27 DICEMBRE 2012 - Ulteriori chiarimenti del Ministero in merito all'impiego di lavoratori con partita IVA
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 32 del 27 dicembre 2012, ha fornito importanti chiarimenti sulla nuova disposizione di cui all’art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003 (introdotto dalla c.d. Riforma Fornero) che prevede una “presunzione” circa l’esistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto in caso di impiego di lavoratori con partita IVA in “monocommittenza”.
Alla circolare, che individua analiticamente le condizioni per l’applicazione della disposizione, si accompagna il Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2012 con il quale sono individuati albi, ruoli, registri ed elenchi la cui appartenenza esonera dalla applicabilità della presunzione.
Il testo di entrambi i provvedimenti viene riportato nei Riferimenti normativi.
2. Abrogati i contratti di lavoro intermittente
Una delle tante novità introdotte dalla Riforma Fornero è la sostanziale abrogazione dei contratti di lavoro intermittente, operata tramite il rinvio alla contrattazione collettiva per l’individuazione delle ipotesi di utilizzo di tale tipo contrattuale.
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3. Modifiche al lavoro a progetto
Con la sostituzione del comma 1 dell'art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, la Riforma interviene sulla stessa nozione di progetto, rendendolo, oltre che «specifico», necessariamente e «funzionalmente collegato a un determinato risultato finale» non potendo inoltre «consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente».
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STUDI E APPROFONDIMENTI
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1. FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO
- Con la Circolare n. 6/2012 del 9 aprile 2012 viene proposta una prima analisi tecnica delle disposizioni contenute nel CAPO II – tipologie contrattuali del disegno di legge (Atto Senato 3249) pubblicato dal Ministero del Lavoro sul proprio sito istituzionale e inviato al Senato della Repubblica per l’esame Parlamentare, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9 che intendono modificare la disciplina del lavoro a progetto e di altre prestazioni di lavoro autonomo.
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- Con la successiva circolare n.7/2012 del 11 aprile 2012 sono stati analizzati i profili di criticità delle modifiche che interessano le diverse tipologie contrattuali del disegno di legge all'esame del Senato (Atto Senato 3249): dal contratto a termine all'associazione in partecipazione, dal contratto di apprendistato a quello di inserimento.
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2. LA MAPPA DELLA RIFORMA
La riforma del mercato del lavoro, di cui tanto si e' discusso e che ancora farà discutere, e' approdata in Gazzetta Ufficiale: 4 gli articoli composti, a loro volta, da numerosi commi.
Razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti, rivisitazione della disciplina del licenziamento illegittimo, revisione del sistema del sistema degli ammortizzatori sociali e degli strumenti di tutela del reddito, norme a tutela dell'equita' di genere e misure a sostegno di politiche attive, dei servizi per l'impiego e della formazione professionale: queste, in sintesi, le principali aree di intervento.
D. Morena Massaini - Consulente del lavoro ha pubblicato, per IL QUOTIDIANO IPSOA (4 luglio 2012), una "mappa della riforma": in quattro tabelle i contenuti della riforma in vigore dal 18 luglio.
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3. VADEMECUM SULLA RIFORMA DEL LAVORO
Il Ministero Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con lettera-circolare del 22 aprile 2013, ha diffuso un vademecum sulla riforma del lavoro che racchiude gli orientamenti interpretativi e gli esiti delle valutazioni elaborate durante gli incontri con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, definiti nel corso dell'incontro del 7 e 8 febbraio 2013.
I temi dibattuti nel sono i seguenti: contratto a tempo determinato; contratto intermittente; apprendistato; lavoro accessorio; associazione in partecipazione; contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto; la responsabilità solidale negli appalti.
. Se vuoi scaricare il testo della lettera-circolare contenente il VADEMECUM sulla riforma del lavoro, clicca QUI.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2012-04-11 (4018 letture) [ Indietro ] |