ZONE FRANCHE URBANE - ZONE A BUROCRAZIA ZERO
ZONE FRANCHE URBANE
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La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ai commi 340-343, dell'articolo 1, ha previsto la istituzione di "zone franche urbane" (ZFU).
Tali commi sono stati successivamente sostituiti dai commi 561-563, dell'articolo 2, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008).
Le zone franche urbane (ZFU) sono state istituite "al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale".
Le ZFU sono istituite in zone con un numero di abitanti non superiore a 30.000.
La scelta delle aree è avvenuta sulla base di parametri socio economici:
- numero di abitanti per quartieri,
- numero di disoccupati e
- numero di persone uscite anticipatamente dal percorso formativo scolastico.
Lo spirito della legge è quello di accordare un regime di esonero contributivo e fiscale alle piccole imprese che si insediano nella zona franca urbana (50
dipendenti al massimo).
In cambio le aziende devono riservare il 30 % dei
posti agli abitanti dei quartieri classificati come ZFU.
Tale misura, se rispettata, consente all'azienda di estendere il regime di esonero contributivo anche ai
dipendenti con residenza in altri quartieri.
Le agevolazioni previste
La istituzione di ZFU prevede agevolazioni fiscali e previdenziali per rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle piccole imprese di nuova costituzione ivi localizzate.
Tali agevolazioni consistono in:
• esenzione dalle imposte sui redditi per 5 anni;
• esenzione dall'IRAP;
• esenzione dall'ICI;
• esonero dal versamento dei contributi previdenziali.
Secondo quanto stabilito al comma 341, della legge n. 296/2006, così come modificato dalla legge n. 244/2007, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità previste al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI), a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento.
L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
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ZONE A BUROCRAZIA ZERO
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1. Le disposizioni dettate dal D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 – Zone a burocrazia zero nel Meridione
L’articolo 43 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) ha stabilito che, per favorire nuove iniziative produttive, possono essere istituite “nel Meridione d’Italia” zone a burocrazia zero (ZBZ).
Le zone a burocrazia zero sono le zone geografiche collocate nel Meridione d’Italia nelle quali si prevede la realizzazione di nuove iniziative produttive.
Le ZBZ devono essere individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno tra quelle non soggette a vincolo.
Le proposte si presentano in Consiglio dei Ministri e, una volta approvate, sono definite in un decreto del Presidente del Consiglio.
Agevolazioni amministrative per le nuove imprese
Secondo quanto disposto dalla citata normativa:
1. Tutti i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi (di qualsiasi natura e oggetto, salvo quelli tributari), avviati su istanza di parte, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo, il quale può anche convocare le Conferenze di servizi necessarie a concludere i procedimenti;
2. In caso di mancata adozione, entro i 30 giorni dall’avvio del procedimento, subentra il silenzio-assenso e quindi i provvedimenti si intendono positivamente adottati nei confronti del richiedente;
3. Per i procedimenti amministrativi avviati d’ufficio (e sempre con l’eccezione di quelli di natura tributaria), le amministrazioni che li promuovono si limitano all’istruttoria, dopodichè trasmettono tutti i dati al Commissario di Governo affinchè questo adotti i provvedimenti conclusivi.
Se la zona a burocrazia zero coincide con una zona franca urbana il Sindaco concede le risorse previste in favore delle zone franche urbane per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive.
Le Prefetture dovranno dal canto loro assicurare che nella realizzazione dei piani di sicurezza del territorio sia data priorità alle iniziative da assumere nelle zone a burocrazia zero.
2. 14 SETTEMBRE 2011 - Lettera di Brunetta a Tremonti
Dopo oltre 15 mesi anno dall’approvazione del decreto istitutivo, delle zone a burocrazia zero non c’è traccia. A sollevare il caso è il Ministro per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta in una lettera inviata al collega Giulio Tremonti.
Il Ministro Brunetta sottolinea come «il carattere fortemente innovativo di questa disposizione e la consapevolezza del suo potenziale impatto in termini di sviluppo hanno poi indotto il Governo a estenderne la disciplina anche ai distretti turistici delle zone costiere la cui istituzione è stata prevista - quasi un anno dopo - dall'articolo 3, commi da 4 a 6 del Decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106».
Proprio in considerazione del forte investimento in termini di credibilità dell'azione di Governo compiuto con queste ambiziose iniziative, il ministro ritiene che «sia ora necessario procedere, in sede collegiale, a un bilancio di quanto è stato fatto sinora e a una valutazione circa l'impatto effettivo e le prospettive dei nuovi istituti nel quadro della complessiva politica di semplificazione amministrativa e normativa che l'esecutivo conduce - in conformità agli impegni assunti in sede comunitaria - al fine di stimolare la ripresa produttiva ed economica; politica nella quale, per la mia competenza, sono fortemente impegnato».
3. Le novità introdotte dalla legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) – Zone a burocrazia zero su tutto il territorio nazionale
L’articolo 14, comma 1, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012) ha successivamente stabilito che la disciplina dettata dall’art. 43 del D.L. n. 78/2010 potesse essere applicata, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale.
Quello che era previsto per le regioni del Mezzogiorno, viene ora esteso a tutto il territorio nazionale. In pratica, sino alla fine del 2013 è prevista, una grande “zona a burocrazia zero”.
Sono esclusi dalla semplificazione i soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, quelli concernenti la tutela statale dell’ambiente, quella della salute e della sicurezza pubblica, nonché i procedimenti connessi alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.
L’Ufficio locale del Governo
I provvedimenti amministrativi saranno accentrati presso l'Ufficio locale del Governo, che dovrà essere istituito per ciascuna provincia.
La creazione di queste strutture sarà disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta della Regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno.
L'Ufficio locale del Governo dovrà essere presieduto dal Prefetto e composto:
• da un rappresentante della regione,
• da un rappresentante della provincia,
• da un rappresentante della città metropolitana, ove esistente, e
• da un rappresentante del comune interessato.
L'Ufficio locale del Governo sarà chiamato a esprimersi sui procedimenti amministrativi e prenderà decisioni in via esclusiva e all'unanimità.
Se uno dei componenti l'Ufficio sarà in dissenso dovrà comunque motivare adeguatamente la propria posizione e fissare già le integrazioni richieste per il proseguimento dell'iter.
Si considera poi acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
La partecipazione all'Ufficio locale del Governo dovrà essere a titolo gratuito e quindi non sarà retribuita né tramite compensi né tramite rimborsi di alcun tipo.
Il comma 6, dell'art. 14, della legge n. 183/2011 stabilisce, infatti, che l'estensione delle zone a burocrazia zero a tutto il territorio nazionale non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Conseguenze sullo Sportello Unico
La norma dettata dal comma 5, dell’art. 14, della legge n. 183/2011 incide sulle funzioni del SUAP, attribuendo all'Ufficio Locale del Governo le competenze in tema di adozione del provvedimento conclusivo nel procedimento unico per l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, nel caso di mancato rispetto dei termini di procedimenti di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 da parte degli enti interessati.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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. Se vuoi approfondire ulteriormente i contenuti della legge n. 122/2010, di conversione del D.L. n. 78/2010, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire ulteriormente i contenuti della legge di stabilità per il 2012, clicca QUI.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2011-11-20 (3153 letture) [ Indietro ] |