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MANOVRE DEL GOVERNO BERLUSCONI - MANOVRA ECONOMICA 2009 (D.L. n. 112/200 - L. n. 133/2008) - LEGGE SVILUPPO 2011 (D.L. N. 70/2011 - L. n. 106/2011)





LA MANOVRA ECONOMICA 2009 - D.L. N. 112/2008 - L. N. 133/2008

1. Pubblicato il decreto-legge n. 112/2008

Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, concernente “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”.

Il decreto-legge è entrato in vigore il 25 giugno 2008.

Si riporta il testo del:
. Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

Si riporta:
. Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - ALLEGATO A - Disposizioni abrogate ex art. 24.


. Se vuoi approfondire l’argomento e consultare il portale del Governo italiano, clicca QUI.

. Se vuoi conoscere i provvedimenti presentati dal Ministero dello Sviluppo Economico per rilanciare la crescita e ridurre il divario di competitività con gli altri Paesi industrializzati, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento e scoprire le altre novità che saranno introdotte dalla manovra triennale del Governo, elaborate da Il Sole 24Ore, clicca QUI.


2. Pubblicata la legge di conversione n. 133/2008

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 (Suppl. Ord. n. 196) la legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

2.1. I contenuti del provvedimento

La legge, che è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, introduce importanti e profonde novità toccando numerosi argomenti; noi ci limitiamo a segnalare i seguenti:

Art. 5 – Sorveglianza dei prezzi
Sostituiti i commi 198 e 199 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), relativi alla istituzione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per l’esercizio della propria attività si avvarrà anche della collaborazione dell’Unioncamere e delle Camere di Commercio.
Maggiore specificazione delle funzioni attribuite, in aggiunta alla vigente funzione di sorveglianza, fra le quali la possibilità di avviare indagini conoscitive sull’andamento dei prezzi, potendo contare anche sul supporto operativo della Guardia di Finanza.
Coinvolgimento delle associazioni di categoria nella verifica dell’andamento dei prezzi, anche per individuare il livello dei prezzi compatibile con un normale e corretto funzionamento del mercato.
Maggiore coinvolgimento delle strutture pubbliche direttamente interessate e in particolare dei Ministeri competenti, dell’ISMEA, oltre al sistema camerale.
Eliminati alcuni appesantimenti burocratici che coinvolgevano la Conferenza Unificata, l’Unioncamere, l’ANCI nella predisposizione di una convenzione-tipo, risultata superata nell’applicazione della norma da parte delle Camere di Commercio.
Eliminati i riferimenti al Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi che non ha avuto applicazione.

Art. 19 – Abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro
Viene prevista l'abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dando quindi la possibilità di cumulare interamente i redditi da lavoro dipendente e autonomo con le pensioni di anzianità e di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Si completa così il quadro della cumulabilità totale già prevista per i titolari di pensioni di vecchiaia, di anzianità liquidata con 58 anni di età e 37 di contributi, oppure di anzianità liquidate con 40 anni di contributi, oppure equiparate a quelle di vecchiaia per compimento di età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne). Per questi, infatti, è già prevista la totale cumulabilità con i redditi derivanti da lavoro dipendente e autonomo.

Art. 21 – Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Novellato l'articolo 1, comma 1, del D. Lgs. n. 368/2001, ai sensi del quale l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Ora viene precisato che l'apposizione del termine è consentita anche se tali ragioni giustificative sono riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro (quali: il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico).
Per alcune violazioni della disciplina del contratto a termine il principio di trasformazione del medesimo contratto a tempo indeterminato è sostituito dall'obbligo di pagamento di una indennità.
In caso di violazione delle norme sui contratti a termine, il datore di lavoro ha l'obbligo di indennizzare il lavoratore con una cifra compresa tra un minimo di 2,5 a un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione.
Il datore di lavoro non é più tenuto all'assunzione del precario.
Fatte salve le sentenze passate in giudicato, le nuove disposizioni si applicano solo ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Solo per il contenzioso aperto l'indennizzo esclude l'obbligo di assunzione.

Art. 22 – Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
Modificata la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, con lo scopo di semplificarne il regime giuridico e di ampliarne l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione.
Semplificata la tipologia di prestazioni di lavoro accessorio, confermandone l'utilizzo per attività di natura occasionale rese a favore dell'impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, ovvero nell'ambito di lavori domestici, di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, dell'insegnamento privato supplementare, di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, di attività agricole a carattere stagionale (riguardo a queste ultime, la norma fino ad ora vigente faceva riferimento, invece, solo all'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario).
La norma amplia le tipologie di lavoro accessorio, includendovi: le attività lavorative rese nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (in tal modo, viene ripresa l'idea dei tirocini estivi); le attività lavorative rese nell'ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.
Rientrano nell'istituto in esame le attività agricole a carattere stagionale se svolte da pensionati, o da giovani rientranti nella fattispecie sopra menzionata, o se svolte in favore dei produttori agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a 7.000,00 euro.

Art. 23 – Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, stabilita nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, non può essere superiore a sei anni.
Eliminato, dunque, il limite minimo di durata, pari a due anni, previsto dalla disciplina precedente.
Le parti sociali sono libere di determinare una durata anche inferiore, se funzionale alle esigenze del settore o alle caratteristiche del percorso formativo.
Nell'apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari o di alta formazione si può essere assunti per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché per la specializzazione tecnica superiore, i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni.
La regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.

Art. 24 – Taglia-leggi
Prevista l'abrogazione di 3.370 atti normativi di rango primario, riportati nell'allegato A al decreto-legge.
Dagli iniziali 3.574 provvedimenti previsti si è scesi di 204 eliminando le duplicazioni (118), gli atti normativi i cui effetti non erano esauriti, comprese le norme di attuazione dello Statuto della Regione Sicilia.
Per molti provvedimenti, 929, è stato corretto il titolo, mentre in altri è stato modificata la data, il numero o la tipologia originariamente errata.
Le abrogazioni decorrono dal centottottantesimo giorno (e non più dal sessantesimo, come previsto nel testo originario) successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Tali norme, per l'esattezza 3.574, vengono elencate in un apposito elenco (ALLEGATO A), che fa parte integrante del decreto.

Art. 25 – Taglia-oneri amministrativi
Entro il 30 settembre 2012 il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione contenenti interventi normativi per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese nei diversi settori.

Art. 26 – Taglia-enti
Nuova procedura per giungere alla soppressione di enti pubblici, destinata ad aggiungersi e ad integrare i precedenti interventi in materia, ed in particolare il più recente, quello introdotto dalla Finanziaria per il 2008.
Soppressione ipso iure degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità e degli enti pubblici non economici per i quali, alla data del 31 dicembre 2008, non siano stati emanati i regolamenti di riordino.
Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante o, in caso di una pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare di maggiori competenze.
Soppressione dell'Unità di monitoraggio istituita dalla Finanziaria per il 2007, con il compito di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali e di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di misure premiali.

Art. 27 – Taglia-carta
Si punta a ridurre in maniera significativa i costi attualmente sostenuti dalle amministrazioni per il mantenimento dei documenti in cartaceo.
Al fine di ridurre l’utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009 le Amministrazioni pubbliche dovranno ridurre del 50% rispetto a quella dell’anno 2007, la spesa per la stampa per le relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre Amministrazioni.
Nell'ambito delle misure taglia-carta nelle pubbliche amministrazioni l'abbonamento in formato cartaceo della Gazzetta Ufficiale, a carico di una pluralità di soggetti appartenenti agli organi costituzionali, alle amministrazioni o enti pubblici o locali, sarà sostituito da un abbonamento telematico.

Art. 28 – Razionalizzazione di strutture tecniche statali
Istituzione, sotto la vigilanza del Ministro dell'Ambiente, dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISRPA), cui sono trasferite le funzioni e le risorse finanziarie, strumentali e di personale, di una serie di enti soppressi a decorrere dall'insediamento di commissari.
Si tratta dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

Art. 29 – Trattamento dei dati personali
Semplificazioni dell’onere della redazione del “documento programmatico sulla sicurezza”: viene soppresso l’obbligo di tenere un “documento programmatico sulla sicurezza” in tutti i casi in cui vengano trattati solo dati personali e in cui l’unico eventuale dato sensibile sia costituito dalla malattia dei dipendenti senza indicazione della diagnosi.
Le piccole e medie imprese possono, inoltre, beneficiare di un “documento programmatico sulla sicurezza” a carattere semplificato e, in caso di mancato perfezionamento dell’intervento di semplificazione entro due mesi dall’entrata in vigore delle norme in oggetto, tutte le piccole e medie imprese, indipendentemente dalla natura dei dati trattati, possono sostituire il “documento programmatico sulla sicurezza” con l’autocertificazione.
Viene semplificata la notifica al Garante del trattamento di determinati dati personali.
Eliminato ogni riferimento alla firma digitale nella sottoscrizione della notificazione, consentendo al Garante di stabilire altre modalità semplificate di individuazione del mittente (ad es. tramite procedure di autenticazione nel sito mediante password).
Si prevede la semplificazione del modulo entro due mesi dall’entrata in vigore delle norme suddette.

Art. 30 – Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione
Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, nel rispetto della normativa comunitaria.
Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno a oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione.

Art. 31 – Durata e rinnovo della carta d’identità
Il periodo di validità della carta d'identità, sia in formato cartaceo che in formato elettronico (CIE) passa da 5 a 10 anni.
L'estensione della durata riguarda anche le carte di identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Ai Comuni l'obbligo di informare i titolari della carta di identità della data di scadenza della stessa ai fini del rinnovo.
Le carte d'identità, a decorrere dal 1° gennaio 2010, debbano essere munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

Art. 32 – Strumenti di pagamento
Torna il tetto di 12.500 euro per i trasferimenti in contante e per gli assegni non trasferibili.
Solo lo scorso aprile le nuove norme antiriciclaggio avevano abbassato questa soglia a 5.000 euro.
Si torna indietro, dunque, per la norma che aveva rivoluzionato l'uso di assegni e contanti scattata il 30 aprile, in ossequio alla disciplina antiriciclaggio, il D. Lgs. n. 231/2007 in vigore dal 29 dicembre scorso.

Art. 34 – Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione - SOPPRESSO
L’articolo del Decreto-legge prevedeva l’abrogazione dell'articolo 20 del D. Lgs. 112/1998, dove si prevedeva l'attribuzione alle Camere di Commercio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali.
Si prevedeva, inoltre, che le funzioni, esercitate dalle Camere di Commercio in materia di verificazione prima e verificazione periodica degli strumenti metrici, passassero ai Comuni, presso i quali doveva essere individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura
.

. Se vuoi approfondire tale l’argomento, clicca QUI.


Art. 35 – Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici
Entro il 31 dicembre 2008, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, dovrà emanare uno o più decreti volti a disciplinare il complesso delle disposizioni in materia di installazione di impianti all’interno degli edifici.
Viene soppresso il tanto discusso articolo 13 del D.M. n. 37/2008 relativo agli obblighi del proprietario nel caso di trasferimento dell’immobile.

Art. 36 – Class action. Sottoscrizione dell’atto di trasferimento di partecipazioni societarie
Viene prorogata fino al 1° gennaio 2009 l'entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori.
La proroga è motivata con la necessità della messa a punto di strumenti normativi adatti a estendere la tutela risarcitoria (anche in forma specifica) offerta dall'azione collettiva anche nei confronti della pubblica amministrazione. Nella fase di conversione in legge è stato poi aggiunto il comma 1-bis nel quale si stabilisce che l'atto di trasferimento della partecipazione di una società a responsabilità limitata potrà essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.

Art. 38 – Impresa in un giorno
Semplificazioni per l'avvio di attività imprenditoriali con la sola presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico per le attività produttive, la cui disciplina dovrà essere semplificata e riordinata con appositi decreti.
Velocizzazione del sistema di rilascio delle autorizzazioni. Immediato avvio dell’attività di impresa nei casi in cui sia sufficiente la dichiarazione di inizio attività.

Art. 39 – Adempimenti di natura formale nella gestione del rapporto di lavoro
Art. 40 – Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali

Prevista l'istituzione del libro unico del lavoro, il quale sostituisce i libri che il datore di lavoro doveva obbligatoriamente istituire ai sensi della normativa precedente e cioè, in particolare, il libro matricola e il libro paga.
Modificata la disciplina delle informazioni e comunicazioni che i datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori all'atto dell'assunzione.
Modifiche in materia di organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.
Modifiche alla disciplina di comunicazione e di collocamento in caso di assunzione di disabili.
Norme sull'instaurazione e la cessazione del rapporto di lavoro della gente di mare.

Art. 46 - Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
Consulenze nella Pubblica amministrazione sempre più all'insegna della trasparenza.
Le Amministrazioni Pubbliche potranno conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione solo in presenza di determinati presupposti.
In primo luogo l'Amministrazione dovrà accertare di non avere risorse interne da utilizzare, poi la prestazione dovrà essere di natura temporanea e altamente qualificata; dovranno essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione in via preventiva.

Art. 51 - Comunicazioni e notificazioni per via telematica
Nell'ambito del processo civile le notificazioni di cui al primo comma dell'articolo 192 del C.P.C. e ogni altra comunicazione al consulente dovranno essere effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 123/2001, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Il ministro della Giustizia adotterà uno o più decreti con i quali definire la data di decorrenza e le modalità adottate.

Art. 71 - Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Nuova disciplina relativa ai periodi di assenza per malattia e di permesso retribuito per i dipendenti pubblici.
Corresponsione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, del solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
Più rigorosa l'attività di controllo dell'assenza: obbligo, nelle ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, di ricorrere esclusivamente a una struttura sanitaria pubblica per il rilascio della certificazione medica.
Effettuazione del controllo della sussistenza della malattia del dipendente da parte dell'Amministrazione di appartenenza anche in caso di assenza di un solo giorno.
Nuove fasce di reperibilità per il lavoratore: dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
Non assimilazione delle assenze per malattia alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, ad eccezione delle assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 53/2000, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge n. 104/1992.

Art. 73 – Part time
Modifiche alla disciplina del lavoro a tempo parziale presso le pubbliche amministrazioni prevista dalla legge n. 662/1996.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non avverrà più automaticamente, ma potrà essere concessa discrezionalmente dall'amministrazione coerentemente alle esigenze di efficienza e funzionalità degli uffici.

Art. 76 - Spese di personale per gli enti locali e delle Camere di Commercio
Misure dirette alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa degli enti locali, in particolare per il personale.
Introdotta una misura sanzionatoria nei confronti delle regioni e degli enti locali nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno.
Il personale delle aziende speciali create dalle Camere di Commercio, in caso di cessazione dell'attività delle aziende, può transitare alle camere di commercio di riferimento solo previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa.
Eliminata la possibilità per gli organi degli enti locali di incrementare, con delibera del consiglio o della giunta, le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti di provincia, agli assessori comunali e provinciali e ai presidenti delle assemblee.
Ridotti di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane (alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano a una altitudine media inferiore a 750 metri sopra il livello del mare).

Art. 82, comma 9 - Acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale
Il decreto Legge n. 282/2004, convertito nella Legge n. 307/2004, ha introdotto l’obbligo di versamento a titolo di acconto dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, inserendo l'art. 15-bis al D.P.R. n. 642/1972.
Banche, Poste italiane e gli altri enti e società finanziarie sono tenute al pagamento di un acconto dell’imposta di bollo pari al 70% dell’imposta provvisoriamente liquidata; questa aliquota sale al 75% per l’anno 2008, all’85% per il 2009 e al 95% per gli anni successivi.

Art. 82, commi 25 e 26 – Cooperative a mutualità prevalente
Obbligo per le società cooperative a mutualità prevalente (art. 2512 C.C.) a destinare il 5% dell'utile annuale netto al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti istituito dal provvedimento in esame.

Art. 82, comma 27 - Cooperative
Elevata dal 12,50% al 20% la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e dai loro consorzi ai soci persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, in relazione ad alcune tipologie di prestiti (ossia i prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del D.P.R. n. 601/1973).

Art. 82, commi 28 e 29 – Cooperative di consumo e consorzi
Elevata dal 30 al 55% la quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili che, per legge, concorre alla formazione del reddito imponibile delle cooperative di consumo e dei loro consorzi.

Art. 82, comma 29-bis – Revisioni e controlli negli enti cooperativi
SOPPRESSO - Cancellato il comma 29-bis che prevedeva l'esclusione dalla revisione necessaria per certificare il possesso dei requisiti mutualistici dei soli enti cooperativi aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, che abbiano un volume d'affari superiore a un milione di euro.
Per tutte le cooperative, dunque, tornano revisioni e controlli degli enti di categoria.


2.2. RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

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LA LEGGE SVILUPPO 2011 - D.L. N. 70/2011 - L. N. 106/2011)

1. 5 MAGGIO 2011 - I CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 ha approvato il decreto legge per lo sviluppo dell'economia italiana.
Il provvedimento si compone di dieci articoli che promuovono:
- la semplificazione fiscale per le imprese,
- il rilancio del Piano casa, le assunzioni al Sud,
- la ricerca e un piano triennale per i precari della scuola.

Riportiamo di seguito una sintesi e il testo provvisorio rilasciato dal ministero dell’economia e delle finanze.

Per le imprese che finanzieranno progetti di ricerca nelle università e negli enti pubblici di ricerca è fissato un credito d'imposta pari al 90% della spesa incrementale d'investimento.
In linea con il “Patto Euro plus” che prevede strumenti specifici per la promozione della produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene introdotto un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi salariali per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato.
Al fine di incrementare l’efficienza del sistema turistico italiano il decreto introduce un diritto di superficie di novanta anni a favore dei Distretti turistico-alberghieri.
Nei distretti saranno inoltre avviati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell’INPS.

Nel campo dell'edilizia vengono introdotte diverse novità per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche e semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici.
Oltre all'estensione del criterio di autocertificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici, viene innalzato ad un milione di euro il limite per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata.

I cittadini potranno iniziare a beneficiare di servizi più rapidi e semplici per il rilascio dei documenti obbligatori di identificazione, grazie a:
• la carta d’identità elettronica,
• i pagamenti on line con le Asl.

Allo scopo di promuovere la cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e nel sistema universitario, il decreto prevede l'istituzione della Fondazione per il Merito, che gestirà omonimo fondo.

Per i precari della scuola, invece, è pronto un piano triennale per l'assunzione di 65.000 persone tra personale docente, educativo ed ATA.

Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e sui contribuenti, il decreto prevede tra l'altro:
• il controllo amministrativo unificato da parte di qualsiasi autorità competente, che potrà essere svolto al massimo con cadenza semestrale, con durata non superiore ai quindici giorni;
• l'abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico;
• l'abolizione di comunicazioni all’Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36%;
• per i contribuenti in regime di contabilità semplificata la detrazione dell’intero costo per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura;
• l'abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d’importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;
• l'estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;
• l'abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;
• l'attenuazione del principio del ”solve et repete”;
• l'innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d’impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante di atto notorio;
• l'innalzamento a 300 euro dell’importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;
• la concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;
• l'opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva
.

Per migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese il Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 potrà sostenere il capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi con garanzia concessa a titolo oneroso.

Fino al 31 dicembre 2012, per coloro che hanno stipulato un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 150 mila euro e con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro, sarà possibile ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo.

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2. 13 MAGGIO 2011 - Pubblicato il decreto legge n. 70/2011

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia".
Nelle premesse al decreto-legge si sottolinea la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate "alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici, dell'attività edilizia e di quella fiscale, nonche' ad introdurre misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, introducendo anche efficaci strumenti per promuovere sinergie tra le istituzioni di ricerca e le imprese, anche al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti in sede europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita".

Il decreto che entra in vigore il 14 maggio 2011, si compone di 12 articoli:
Art. 1 - Credito di imposta per la ricerca scientifica;
Art. 2 - Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno;
Art. 3 - Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistico-alberghieri, nautica da diporto;
Art. 4 - Costruzione delle opere pubbliche ;
Art. 5 - Costruzioni private;
Art. 6 - Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici;
Art. 7 - Semplificazione fiscale;
Art. 8 - Impresa e Credito;
Art. 9 - Scuola e merito;
Art. 10 - Servizi ai cittadini;
Art. 11 - Disposizioni finanziarie;
Art. 12 - Entrata in vigore.

Dopo i rilievi mossi dal Capo dello Stato, i tecnici del Governo hanno deciso di introdurre alcune modifiche alla bozza di decreto legge per lo sviluppo economico, approvato dal Governo.
Oltre alla riduzione a 20 anni del diritto di superficie sulle spiagge da assegnare ai privati, le altre modifiche apportate riguardano le liti temerarie sugli appalti pubblici, le autorizzazioni paesaggistiche e i contributi in conto capitale autorizzati in favore dell'ANAS.


Spiaggie ai privati per 20 anni

Una prima modifica riduce dagli iniziali 90 anni a 20 anni la durata del diritto di superficie che i privati potranno ottenere a partire dal 2015 sulle spiagge e sugli eventuali edifici già esistenti, che potranno essere demoliti e ricostruiti.
Nelle aree non sottoposte a vincoli sarà possibile edificare. Questo diritto di superficie sulle coste potrà essere assegnato ai privati dalle Regioni – in accordo con i Comuni e l'Agenzia del Demanio – conformemente ai principi comunitari di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità”.
Il ministero dell'Economia fisserà l'ammontare del canone evitando effetti negativi sulla finanza pubblica.


Autorizzazioni paesaggistiche

Un'altra novità introdotta riguarda la semplificazione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
Nel caso in cui i Comuni abbiano recepito nei loro strumenti urbanistici le prescrizioni del piano paesaggistico regionale, il parere del Soprintendente diventa ora non vincolante anche se resta obbligatorio.
Il termine entro cui le Soprintendenze sono tenute a rilasciare il proprio parere passa da 45 a 90 giorni; dopo scatta il silenzio-assenso.


Distretti turistico-balneari

All'articolo 3 vengono rilanciati i distretti a vocazione turistico-balneare attraverso le Reti d’impresa e le zone a burocrazia zero sulla fascia costiera del nostro Paese.
Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistico-alberghieri con gli obiettivi di:
- riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale,
- accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto,
- migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi,
- assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
In questi territori, nei quali si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente le spiagge e gli arenili, ove esistenti, la delimitazione dei Distretti è effettuata dall'Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati.
Alle imprese dei Distretti, costituite in rete (articolo 3, comma 4-bis decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33) si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo (articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) legge 23 dicembre 2005, n. 266), previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.
Alle medesime imprese, ancorchè non costituite in rete, si applicano su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale (articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005).

I Distretti costituiscono "Zone a burocrazia zero"
Nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS.
Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, nonchè presentare richieste ed istanze, nonchè ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale.
Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonchè una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti.

L'esito che potranno avere i "distretti turistico-balneari" contenuti nel decreto si collega, inevitabilmente, con il riordino normativo in materia di concessioni demaniali marittime e con il conferimento delle funzioni federate alle Regioni.

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Nautica da diporto

La norma dettata all'articolo 3, commi 7 e 8, estende la disciplina prevista dal codice della nautica da diporto (D. Lgs. n. 171 del 2005) anche alle navi usate per attività di noleggio per scopi ricreativi.
Viene, inoltre, modificata legge n. 84 del 1994, sul riordino della legislazione in materia portuale, prevedendo che in sede di adozione del Piano regolatore portuale, fermo restando il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, venga valutata prioritariamente l'utilizzazione come approdi turistici di strutture o ambiti che risultino idonei a tale scopo.
Si estendono poi alle concessioni marittime per il diporto nautico i principi adottati dalla Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (cosiddetto Milleproroghe) per le concessioni balneari. In tal modo, si andranno a definire norme quadro, con l'indicazione di requisiti minimi comuni o quanto meno di coordinamento fra le Regioni, alle quali sono state trasferite le competenze in materia di demanio.
L'obiettivo è quello di incentivare la realizzazione di piccoli porti polifunzionali (funzione commerciale, turistica, di servizio passeggeri, peschereccia), destinati a servire la nautica da diporto e il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari.


Opere pubbliche

L’articolo 4 riguarda la disciplina delle opere pubbliche e prevede una serie di misure per ridurre le pratiche burocratiche.
Tra l’altro modifica i requisiti richiesti alle imprese per la partecipazione alle gare di appalto, con l’obiettivo di ridurre la discrezionalità degli enti appaltanti. In particolare, viene ridefinita la disciplina concernente le condanne penali ostative alla partecipazione alle gare e le false dichiarazioni rese dai concorrenti alla stazione appaltante.
Nel provvedimento è prevista anche la tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, limitandole soltanto a quelle previste dal codice degli appalti e dal regolamento di esecuzione.
Viene inoltre alzato a un milione di euro (dagli attuali 500mila) l’importo dei lavori per i quali si può procedere all’assegnazione senza ricorrere alla gara d’appalto.

- Sull'argomento riportiamo un documento dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) nel quale vengono riportate alcune considerazioni sugli aspetti principali degli interventi di semplificazione ed accelerazione relativi alle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e sul regolamento di esecuzione n. 207/2010.

. ANCE - D.L. 13 maggio 2011, n. 70 - Le importanti novità per il settore dei lavori pubblici.


Permesso di costruire e SCIA

L'art. 5 introduce liberalizzazioni e semplificazioni in materia di edilizia privata.
Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:
a) introduzione del" silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali (comma 2, lett. a), numeri 3 4);
b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA) (comma 2, lett. b) e c));
c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura";
d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza;
e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l' "autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica"; f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;
h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali
.

Per il rilascio del permesso di costruire viene introdotto il silenzio-assenso entro un massimo di 90-100 giorni (180-200 per le città di oltre 100mila abitanti), salvo i casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici e culturali.
Inoltre, viene dimezzato da 60 a 30 giorni il termine per le verifiche ex-post da parte delle amministrazioni sugli interventi realizzati con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
L'ambito di applicazione della SCIA viene esteso agli interventi edilizi in precedenza effettuati con la DIA; inoltre, viene chiarito che la SCIA non prende il posto della Super-DIA né sostituisce i nulla osta e le autorizzazioni da rilasciare in presenza di vincoli paesaggistici, ambientali o culturali.
Il decreto introduce anche una piccola sanatoria per i lavori eseguiti in difformità al titolo abilitativo per una differenza inferiore al 2% per cubatura, superficie o altezze; inoltre, i cambiamenti di destinazione d'uso vengono liberalizzati in deroga ai piani regolatori (fin tanto che non intervengano le leggi regionali).
Viene modificato, infine, l’articolo 14-quater della legge n. 241/1990, al fine di chiarire meglio il termine entro cui deve concludersi la procedura di superamento del dissenso qualificato espresso in sede di conferenza di servizi.
Rimangono inalterate le competenze regionali in materia di DIA alternativa al permesso di costruire.

Di seguito riportiamo il testo dell'art. 19 con le modifiche introdotte dall'art. 5 del D.L. n. 70/2011:
. L. 7 agosto 1990, n. 241 - Art. 19.


Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici

L’articolo 6 detta numerose disposizioni volte a ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti sulle piccole e medie imprese.
Vengono previste le seguenti novità:
1) in applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese;
2) le pubbliche amministrazioni devono - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto - pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato;
3) viene introdotta la facoltà di effettuare "on-line" qualunque transazione finanziaria ASL- imprese e cittadini;
4) previste una riduzione degli oneri amministrativi da parte delle amministrazioni territoriali.

Per quanto riguarda il numero 1), vengono inoltre fissati i seguenti principi:
1) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero 1) la pubblica amministrazione procedente non puo' respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo.
2) Il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei procedimenti di cui all'articolo 19 della L. n. 241/1990, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.
3) La disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana.
4) I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporta la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
5) Nei casi in cui non e' prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 3) gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le modalità definite con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Prevista una riduzione degli adempimenti per quanto riguarda le seguenti attività:
a) l'utilizzo di piccoli serbatoi di GPL;
b) i trasporti eccezionali su gomma.


Le novità in materia di privacy

L'articolo 6, dedicato alle "Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici", si stabilisce che per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese dovranno essere apportate varie modificazioni, tra cui quella che riguarda la "privacy" (comma 1, lett. a)).

La norma prevede una modifica dell'ambito di applicazione del codice della privacy, sottraendovi il trattamento di dati personali relativi a persone giuridiche effettuato esclusivamente tra persone giuridiche, enti e associazioni, pubblici e privati, per sole finalità di natura amministrativo-contabile.
L'effetto di tale modifica è di ridurre gli oneri derivanti dal trattamento di dati nell'ambito di rapporti di natura meramente amministrativa o economica tra imprese e tra queste ed enti pubblici, senza alterare in alcun modo i livelli di tutela garantiti dal codice alle persone fisiche.
I rapporti tra imprese pertanto vengono esclusi dall'applicazione della disciplina con riferimento a quei trattamenti che non presentano rischi specifici, effettuati appunto per fini amministrativo-contabili, e peraltro limitatamente a singoli adempimenti (in particolare, gli obblighi di informativa e consenso).

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Proroga termini festivi

All'articolo 7, comma 2, lettera h) viene introdotta una disposizione di carattere generale con la quale si prevede che tutti i termini per gli adempimenti e i versamenti, anche se solo telematici - previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria - scadenti di sabato o di giorno festivo, sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.


Servizi ai cittadini

L'art. 10 riguarda i servizi ai cittadini, quali: la carta di identità elettronica, la tessera sanitaria.

Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione, viene previsto:
a) una semplificazione dell’intero sistema del rilascio; b) la riduzione dei costi, resa possibile per le potenzialità offerte dall’esistente sistema di interconnessione anagrafica tra i comuni e il Centro Nazionale Servizi Demografici (CNSD) operante presso il Ministero dell’interno.
La carta di identità elettronica (CIE) diventa documento obbligatorio di identificazione.

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Cambio di residenza

La norma, dettata dal comma 6 dell'art. 10, completa una disposizione contenuta nel decreto legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 del 2009, che prevede l'obbligo per l'ufficio di anagrafe di ciascun comune di comunicare all'Indice nazionale delle anagrafi il trasferimento di residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile dei cittadini, introducendo, in caso di ritardo, la responsabilità disciplinare ed eventualmente anche erariale del responsabile del procedimento.


Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche

Ai commi 11 e seguenti dell'art. 10 viene prevista la istituzione dell' Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, che dovrà sostituire la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, e vengono determinate le sue funzioni.


3. 21 GIUGNO 2011 - La Camera dà il via libera al decreto sviluppo

In data 21 giugno 2011 la Camera dei Deputati, con 308 sì, 288 no e due astenuti, ha dato il via libera al decreto legge Sviluppo, il quale passa ora all'esame del Senato.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto approvato dalla Camera, clicca QUI.

- Si riporta il testo della:
. Relazione illustrativa del 13 maggio 2011 al Decreto Sviluppo, 4357 AC.


4. 7 LUGLIO 2011 - Via libera definitivo dal Senato - Il "decreto sviluppo" è legge

Con 162 voti a favore, 134 contrari e un astenuto, il Senato ha approvato definitivamente l’articolo unico del disegno di legge n. 2791 AS, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Del disegno di legge di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia“, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto approvato dal Senato, clicca QUI.


. Se vuoi conoscere le principali modifiche introdotte nel testo del decreto convertito in legge, clicca QUI.


5. 12 LUGLIO 2011 - Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011, la legge 12 luglio 2011, n. 106, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”.
Il testo del decreto legge, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, viene riportato nei Riferimenti normativi.

Nel corso dell'esame in Parlamento, sono state soppresse le norme in materia di demanio marittimo che introducevano un diritto di superficie ventennale sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione delle spiagge e delle scogliere, ed è stato rifinanziato il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, mediante il ricorso ai fondi strutturali europei.

La disciplina sugli appalti è modificata con riguardo alla finanza di progetto, alle disposizioni in materia di varianti, riserve e opere compensative, all’accordo bonario, ai requisiti di partecipazione alle gare, anche con l’istituzione, presso le Prefetture, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, alla realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ("Legge obiettivo").
Sono quindi innalzati i limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata e si modifica la procedura semplificata ristretta.
E’ stata altresì modificata la disciplina delle autorizzazioni nell’edilizia privata. Al fine di attivare una politica di riqualificazione urbana, di agevolare interventi di sostituzione edilizia di immobili dismessi nonché di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente.
Infine, è demandato alle Regioni il compito di incentivare le demolizioni e successive ricostruzioni.

In tema di federalismo demaniale, è previsto che possano essere attribuiti agli enti territoriali i beni oggetto di accordi o intese per la razionalizzazione o la valorizzazione dei patrimoni immobiliari già sottoscritti.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Per un approfondimento sui contenuti del decreto, clicca QUI


RIFERIMENTI NORMATIVI

. Legge 6 agosto 2008, n. 133: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (Testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione - In vigore dal 22 agosto 2008).

. Legge 6 agosto 2008, n. 133 - ALLEGATO A: Disposizioni abrogate ex articolo 24 - Anni 1864 - 1997 (abrogati 3.370 provvedimenti).

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.L. n. 112/2008 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 133/2008 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. D.L. 13 maggio 2011, n. 70: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto-legge direttamente dalla Gazzetta Ufficiale, clicca QUI.

. RELAZIONE ILLUSTRATIVA al disegno di legge per la conversione in legge del D.L. n. 70/2011, concernente il "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

. Se vuoi scaricare il testo della RELAZIONE ILLUSTRATIVA e della RELAZIONE TECNICA del disegno di legge 4357, recante "Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia", direttamente dagli atti parlamentari della Camera di Deputati, clicca QUI.

. L. 12 luglio 2011, n. 106: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (Testo del decreto legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione).
. L. 12 luglio 2011, n. 106 - ALLEGATO: Tabella delle tasse ipotecarie.

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Pubblicato su: 2011-05-07 (5509 letture)

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