COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (C.O.V.) - COMUNICAZIONE ANNUALE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
I COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (C.O.V.)
|
1. I composti organici volativi (COV)
I composti organici volatili (COV) o VOC (dall'inglese "Volatile Organic Compounds") includono gruppi diversi di sostanze chimiche con comportamenti fisici e chimici diversi.
Si classificano come COV, infatti, sia gli idrocarburi contenenti carbonio ed idrogeno come unici elementi (alcheni e composti aromatici) sia composti contenenti ossigeno, cloro o altri elementi tra il carbonio e l'idrogeno, come gli aldeidi, eteri, alcool, esteri, clorofluorocarburi (CFC) ed idroclorofluorocarburi (HCFC). Vengono definiti composti organici volatili tutti i composti che presentano, in condizioni ambiente, una pressione di vapore maggiore uguale di 1.3 hPa.
L'art. 2, comma 1, lett. f) (ora abrogato dal D. Lgs. n. 152/2006) definiva «composto organico volatile (COV)»: qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso.
Ai fini di tale decreto, è considerata come un COV la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa.
Si tratta di elementi appartenenti alla grande categoria dei composti volatili organici (cioè contenenti carbonio), spesso caratterizzati da odori pungenti e a cui fanno capo almeno un migliaio di sostanze.
Molto utilizzati nella composizione dei più disparati prodotti industriali, i COV sono presenti in numerosi materiali da costruzione e per finitura, dai quali vengono successivamente rilasciati per lenta emissione.
Normalmente sono rilevabili nell’aria interna associati fra loro in miscele complesse.
1.1.Le fonti di emissione
I COV sono contenuti in vari prodotti e materiali presenti in casa.
Possono liberarsi dai materiali di costruzione per periodi da qualche mese a qualche anno: schiume isolanti, pitture, moquette, linoleum, vernici, legni della carpenteria o dei pavimenti, ecc.
Le bombolette spray (insetticidi, cosmetici, ecc.), le colle, i prodotti di pulizia (detergenti, decapanti, smacchiatori, diluenti, alcool da ardere, acqua ragia, ecc.), costituiscono delle fonti permanenti d'emissione di COV.
Il loro impiego comporta un'emissione istantanea di COV nell'atmosfera.
I processi di combustione e la cottura degli alimenti producono COV.
La loro concentrazione è inoltre incrementata dal fumo di tabacco nell'ambiente.
1.2. Caratteristiche
Tutti i COV hanno la proprietà comune d'evaporare facilmente a temperatura ambiente, e di diffondersi nell'aria sotto forma di gas.
La concentrazione dei COV all'interno delle abitazioni è generalmente superiore a quella dell'ambiente esterno.
Alcuni sondaggi recentemente effettuati a Ginevra hanno rilevato che alcuni edifici presentano una concentrazione superiore al limite fissato dalla legge svedese di 1 mg/m3 (la Svizzera non ha ancora legiferato in questo settore).
In casa è possibile accorgersi subito di una forte presenza di COV grazie al loro forte odore, spesso anche pungente.
1.3. Tossicologia, sintomi
Il contatto con i COV avviene principalmente attraverso le vie respiratorie. Ma anche un contatto cutaneo con prodotti ricchi in COV o con tessuti da essi contaminati (biancheria, lenzuola) può essere la causa di problemi alla salute, provocando principalmente irritazioni alla pelle o reazioni allergiche.
In caso di esposizione, i rischi maggiori li corrono i bambini piccoli, in quanto il loro apparato respiratorio non è ancora completamente sviluppato e quindi più sensibile rispetto a quello degli adulti.
In caso di un'esposizione acuta, vale a dire di una forte concentrazione durante un istante relativamente breve, i COV provocano irritazioni alle vie respiratorie e digestive, agli occhi e possono inoltre comportare delle reazioni allergiche. I soggetti contaminati possono pure denotare disturbi neurologici, disturbi che si traducono in mal di testa, sentimenti d'ubriachezza, vertigini o nausea.
Il benzene è considerato sostanza cancerogena, quindi, in caso d'esposizione cronica, può indurre la formazione di diverse forme tumorali.
2. D. Lgs. n. 161/2006 - La dichiarazioni sull'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria
2.1. Gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 161/2006 e dal D. Lgs. n. 33/2008 - Comunicazione entro il 1° marzo di ogni anno
Il Decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, come successivamente modificato dal Decreto legislativo 14 febbraio 2008, n. 33, prevede, all'articolo 5, che i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I al medesimo Decreto devono, per il tramite delle Camere di Commercio, trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all'allegato III-bis, riferiti all'anno civile precedente.
Si ricorda che ai sensi del citato decreto legislativo si intende per “immissione sul mercato” qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.
2.2. Soggetti obbligati
In base a quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. o), del citato D.Lgs. n. 161/2006, per "immissione sul mercato" si intende “qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali [o gli utenti] e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario”.
Dal 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011), per effetto delle modificazioni apportate al citato art. 2, comma 1, lett. o, del D. Lgs. 161/2006 dall’art. 40, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, le parole "o per gli utenti" vengono soppresse e pertanto, i soggetti che vendono prodotti ai consumatori finali non devono più presentare la dichiarazione C.O.V..
Sono esclusi i soggetti che versano contributi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 540 del 29 ottobre 1999, ai quali incombe l'obbligo di comunicare i dati richiesti solo alla Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG) collegandosi al sito www.ssog.it e non anche alle Camere di Commercio.
. Se vuoi accedere al sito, clicca QUI.
2.3. Struttura della comunicazione
La comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria si articola nelle seguenti Sezioni:
• Sezione anagrafica,
• Sezione prodotti immessi sul mercato.
ATTENZIONE - I soggetti che versano i contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 Ottobre 1999 n. 540 devono inviare i loro dati unicamente alla Stazione Sperimentale per le industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG) collegandosi al sito www.ssog.it.
2.4. Modulistica e istruzioni per la compilazione
La comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria si può compilare solo su modulistica cartacea.
La modulistica viene messa a disposizione dalle Camere di Commercio a chiunque ne faccia richiesta e sarà disponibile nei siti Internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di Unioncamere e di Ecocerved.
La comunicazione non è soggetta ad imposta di bollo né al pagamento di diritti di segreteria.
Ogni dichiarazione C.O.V. deve essere spedita in busta chiusa esclusivamente a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Raccolta Dati D.LGS. 161/2006 - Camera di Commercio
c/o Ecocerved Scarl
Casella Postale 843
35122 Padova Centro (PD).
Sulla busta deve essere riportata la dicitura "Raccolta dati articolo 5 D.Lgs. 161/2006" nonché l'indicazione del Codice Fiscale, Ragione sociale e indirizzo completo dell'impresa mittente.
La comunicazione non è soggetta a imposta di bollo né al pagamento di diritti di segreteria.
|
MODULISTICA
|
. Per scaricare il MODULO PER LA COMUNICAZIONE, clicca QUI
. Per scaricare le ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE, clicca QUI
|
APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
|
. Per maggiori informazioni e per visitare il sito ECOCERVED, clicca QUI
. Per scaricare una scheda elaborata dal Ministero della Salute, clicca QUI
|
Tutti i documenti elencati sono realizzati in formato PDF; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader
Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2011-02-28 (5172 letture) [ Indietro ] |