CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE - LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA - LA BANCA DATI NAZIONALE - LE WHITE LIST PRESSO LE PREFETTURE
IL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE
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1. 23 AGOSTO 2010 - LEGGE n. 136/2010 - Delega al Governo in materia di normativa antimafia
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
Si tratta di un importante intervento che, da un lato, mira alla ricognizione della normativa di settore e alla programmazione di nuovi interventi normativi, delegati al Governo, finalizzati al rafforzamento delle misure di contrasto alla criminalità organizzata, e, dall’altro, introduce rilavanti norme, immediatamente produttive di effetti.
Per quanto riguarda il primo aspetto, l’art. 1 del provvedimento prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno, un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
Tale codice dovrà, tra l’altro, realizzare una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto della criminalità organizzata, ivi compresa quella già contenuta nei codici penale e di procedura penale, nonché l’adeguamento della normativa italiana alle disposizioni adottate dall'Unione europea.
Il testo della legge n. 136/2010 viene riportato nei Riferimenti normativi.
Le novità riguarderanno anche le documentazioni antimafia.
Infatti, la norma dettata all'art. 2, contiene un’ulteriore delega al Governo ad adottare, entro un anno, un decreto legislativo per la modifica e l’integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni.
In questo contesto il Governo dovrà tenere conto, tra l’altro, dei principi di aggiornamento e semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia, istituendo inoltre una banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e prevedendo l’immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale, con riferimento a tutti i rapporti, anche già instaurati, con la pubblica amministrazione.
La validità della documentazione antimafia sarà estesa ad un anno, qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto di informativa e ferma la previsione dell'obbligo, a carico dei legali rappresentanti degli organismi societari, di comunicare tempestivamente alla Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo – U.T.G.) che ha rilasciato l'informazione, l'intervenuta modificazione dell'assetto societario e gestionale dell'impresa.
1.1. Tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3)
Oltre alle citate previsioni che necessitano di un ulteriore intervento normativo del Governo, alcune importanti norme introducono delle novità di immediato vigore.
Tra queste, ad esempio, l’art. 3 della legge in commento, che, per consentire una più efficace tracciabilità dei flussi finanziari, prevede quanto segue:
“Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale”.
Di indubbio interesse sono anche i commi 8 e 9 del richiamato articolo 3, secondo cui “la stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente”.
Un obbligo di verifica è inoltre previsto a carico della stazione appaltante in relazione ai contratti sottoscritti dall’impresa con i subappaltatori e i subcontraenti. In essi infatti deve essere prevista, a pena di nullità assoluta, la predetta clausola con la quale ciascuno dei soggetti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in commento.
1.2. Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali (art. 4)
Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, viene disposto che la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
1.3. Identificazione degli addetti nei cantieri (Art. 5)
La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dovrà contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato D. Lgs. n. 81/2008 dovrà contenere anche l'indicazione del committente.
Ricordiamo che i datori di lavoro e i dirigenti che non diano al loro personale la tessera di riconoscimento - completa delle informazioni obbligatorie sopra riportate - incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore.
Tale sanzione si riduce da 50,00 a 300,00 euro per i lavoratori che non espongono la tessera e per i lavoratori autonomi che non se ne dotino.
Sull'argomento si segnala un rilievo avanzato dalla CNA di Firenze (Confederazione Nazionale Artigianato Piccola e Media Impresa), già nell’immediatezza dell’approvazione del DDL, nel quale si sottolinea che il testo dell’art. 5 risulta formulato in maniera imprecisa - tanto da rendere incerto il campo di applicazione – in quanto non apparirebbe chiaro se l'obbligo di integrazione dei dati sul cartellino riguardi soltanto "i cantieri" oppure se debba essere esteso a tutti gli "appalti e subappalti".
In effetti, il provvedimento fa riferimento esplicitamente solo ai "lavoratori autonomi", senza peraltro citare altri soggetti che spesso lavorano in regime di subappalto e che, in alcuni casi, possono anche stipulare contratti di appalto, come ad esempio i componenti l'impresa familiare, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani senza dipendenti e i piccoli commercianti senza dipendenti.
1.4. Sanzioni (Art. 6)
1) Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.
2) Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa.
La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l'indicazione del CUP di cui all'articolo 3, comma 5.
3) Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.
4) L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.
5) Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonche' per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, e del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
1.5. Modifiche al Codice Penale e al Codice di Procedura Penale (Artt. 9, 10 e 11)
E' stata modificata la sanzione prevista dall’articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata libertà degli incanti, che adesso è stabilita da sei mesi a cinque anni.
E' stata,inoltre, prevista una nuova ipotesi di reato, con l’introduzione dell’art. art. 353-bis C.P.: “Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”, secondo cui “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00”.
2. 10 SETTEMBRE 2010 – D.P.R. n. 150/2010 - Emanato il regolamento che detta le norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici – Poi ABROGATO
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2010, il D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, recante “Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici”.
Il testo del nuovo regolamento viene riportato nei Riferimenti normativi.
Il regolamento - che entra in vigore il 25 settembre 2010 - disciplina le modalità con le quali vengono rilasciate, da parte delle Prefetture, le informazioni concernenti la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, a seguito degli accessi e degli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.
Sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.
Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza delle altre amministrazioni, delle informazioni rilasciate a seguito degli accessi e degli accertamenti nei cantieri deve essere data tempestiva comunicazione, a cura del Prefetto, ai seguenti soggetti:
a) stazione appaltante;
b) Camera di Commercio del luogo ove ha sede l'impresa oggetto di accertamento;
c) Prefetto che ha disposto l'accesso;
d) Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;
e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) Ministero dello sviluppo economico.
I dati acquisiti nel corso degli accessi devono essere inseriti, a cura della Prefettura della provincia in cui e' stato effettuato l'accesso, nel sistema informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall'articolo
5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003.
Per effetto del disposto di cui all'art. 120 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), il D.P.R. n. 150/2010 verrà ABROGATO dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV del citato Codice.
3. 9 GIUGNO 2011 - Il Consiglio dei Ministri approva in via preliminare il decreto legislativo contenente il CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA
Il Consiglio dei Ministri, in data 9 giugno 2011, ha approvato in via preliminare un decreto legislativo contenente il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”.
Si tratta di un intervento dichiaratamente “volto a riordinare e razionalizzare la disciplina vigente in materia di disposizioni antimafia”, in attuazione della delega contenuta nella legge 13 agosto 2010 n. 136 (“Piano straordinario antimafia”), che aveva previsto la ricognizione della normativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata, l’armonizzazione della suddetta normativa e, infine, il coordinamento con le disposizioni in materia di misure di prevenzione.
Il decreto è composto di 132 articoli suddivisi in cinque libri:
1. La criminalità organizzata di tipo mafioso;
2. Le misure di prevenzione;
3. La documentazione antimafia;
4. Le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
5. Modifiche al codice penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento.
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4. 3 AGOSTO 2011 - Il Consiglio dei Ministri approva in via definitiva il decreto legislativo
All'ordine del giorno dell'odierna riunione del Consiglio dei Ministri, fra gli altri, il decreto legislativo recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 136 del 2010, proposto dai ministri della Giustizia e dell'Interno.
Il provvedimento, che era stato presentato il 9 giugno scorso, approda nuovamente in Consiglio dei Ministri per l'esame definitivo, dopo aver ricevuto i pareri delle commissioni parlamentari.
Le nuove misure legislative, volte a riordinare e razionalizzare la disciplina vigente in materia di disposizioni antimafia, mirano a rendere ancora più efficace ed incisiva la lotta alla criminalità organizzata, già avviata dal governo con il Piano straordinario contro le mafie. Infatti, la delega contenuta nella legge 136 del 2010 prevede alcuni salienti principi e criteri direttivi, ai quali si è attenuto il Governo nel predisporre il provvedimento in esame:
- la ricognizione normativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata,
- l’armonizzazione della suddetta normativa ed infine
- il coordinamento con le disposizioni in materia di misure di prevenzione.
(Fonte: Ministero della Giustizia)
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5. 28 SETTEMBRE 2011 - Emanato il D.Lgs. n. 159/2011 - Il CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA sulla Gazzetta Ufficiale
5.1. Finalità del Codice
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 214), il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.".
Il testo del decreto legislativo viene riportato nei Riferimenti normativi.
Le nuove misure legislative, volte a riordinare e razionalizzare la disciplina vigente in materia di disposizioni antimafia, mirano a rendere ancora più efficace ed incisiva la lotta alla criminalità organizzata, già avviata dal governo con il Piano straordinario contro le mafie.
5.2. Struttura del decreto
Il decreto si compone di quattro Libri e di 120 articoli:
LIBRO I - Le misure di prevenzione (artt. 1 - 81);
LIBRO II - Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (artt. 82 - 101);
LIBRO III - Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (artt. 102 - 114);
LIBRO IV - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento (art. 115 - 120).
5.3. La documentazione antimafia
5.3.1. Soggetti obbligati e ambito di applicazione della documentazione
Il Libro II (articoli dal 82 al 101), oltre ad istituire la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (artt. 96 - 99), disciplina la documentazione antimafia.
Quali sono i soggetti che devono acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67?
Sono quelli indicati all'art. 83, comma 1:
- le pubbliche amministrazioni;
- gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti;
- gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico;
- le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico;
- i concessionari di opere pubbliche.
La documentazione di cui sopra non e' comunque richiesta:
a) per i rapporti fra i soggetti pubblici sopra elencati;
b) per i rapporti fra i soggetti pubblici ed
altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilita' tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;
c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonche' a
favore di chi esercita attivita' artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
5.3.2. Tipologia della documentazione
La documentazione antimafia è costituita:
- dalla comunicazione antimafia e
- dall'informazione antimafia.
La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o
di divieto.
L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o
di divieto, nonchè nell'attestazione della
sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.
All'articolo 85 vengono elencati i soggetti sottoposti alla verifica antimafia.
5.3.3. Validità della documentazione
All'articolo 86 viene precisata la validità della documentazione antimafia.
La comunicazione antimafia e' utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti.
E' consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione, in corso di validità conseguita per
altro procedimento, anche in copia autentica.
L'informazione antimafiaè utilizzabile per un periodo di dodici mesi dalla data del rilascio, qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto dell'informazione.
Essa e' utilizzabile anche per altri procedimenti
riguardanti i medesimi soggetti.
E' consentito all'interessato di utilizzare l'informazione antimafia, in corso di validità conseguita
per altro procedimento, anche in copia autentica.
5.3.4. La competenza al rilascio della documentazione antimafia
Sia la comunicazione antimafia che l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti hanno sede, ovvero, se richiesta da persone fisiche, imprese, associazioni o consorzi, dal Prefetto della provincia in cui gli stessi risiedono o hanno sede (artt. 87 e 90).
Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero, la comunicazione antimafia viene rilasciata dal Prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici nonchè delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell'articolo 67.
Ai fini del rilascio della comunicazione antimafia le Prefetture usufruiscono del collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (art. 87).
Con la prevista abrogazione del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, le Camere di Commercio non potranno più rilasciare le certificazioni riportanti la dicitura antimafia. La competenza in materia di antimafia sarà esclusivamente della Prefettura competente per territorio.
5.3.5. L'autocertificazione
Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a
provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 (autocertificazione).
La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalita' di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000.
L'autocertificazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della Pubblica Amministrazione riguardano:
a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da parte del privato alla Pubblica Amministrazione competente;
b) attività private sottoposte alla disciplina del
silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con D.P.R. n. 3000/1992, e successive modificazioni (art. 89).
All'articolo 91 vengono elencati i casi in cui i soggetti indicati all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione antimafia, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.
5.3.6. L'informazione antimafia
Ai sensi dell'art. 91 del decreto in commento, i soggetti indicati sopra devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni
su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.
La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto.
5.3.7. Termini per il rilascio della documentazione antimafia
Ai sensi degli articoli 88 e 92, il rilascio della comunicazione e della informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati quando non emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.
Quando, invece, dalla consultazione della banca dati emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cuall'articolo 67, il Prefetto effettua le necessarie verifiche e
accerta la corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto agli accertamenti.
Qualora le verifiche effettuate diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia
interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche medesime diano esito negativo, il Prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria attestando che la stessa è emessa utilizzando il
collegamento alla banca dati.
In questi casi il Prefetto rilascia la comunicazione antimafia ro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Quando le verifiche disposte siano di particolare
complessità, il Prefetto ne dà comunicazione senza ritardo ai soggetti richiedenti e fornisce
la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.
Per quanto riguarda la informazione antimafia, l'articolo 92, commi 3 e 4 stabiliscono che, decorso il termine di 45 o di 30 giorni indicato sopra, ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, i soggetti interessati procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni previste sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti interessati revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo
il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla
concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.
5.3.8. La Banca dati nazionale
Presso il Ministero dell'interno (Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie) è istituita la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (artt. 96 - 99).
5.4. Effetti delle misure di prevenzione
Secondo quanto disposto all'articolo 67, commi 1 e 2, le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso
e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.
Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui sopra, nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.
Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
5.5. Registro delle misure di prevenzione
Presso le segreterie delle Procure della Repubblica e presso le Cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione.
Nei registri viene curata l'immediata annotazione
nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta.
Il Questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla Procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente.
Le modalita' di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, saranno fissati con decreto del Ministro della giustizia.
Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.
5.6. Abrogazioni
Ai sensi dell'art. 120, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità);
b) legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere);
c) decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in legge 31 marzo 2010, n. 50 (Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata);
d) articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico);
e) articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alleleggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia);
f) articoli da 2 ad 11, 13 e 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali);
g) articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive);
h) articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale );
i) articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 (Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata);
l) articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter, 110-bis e 110-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).
Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, saranno abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa);
b) D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata);
c) D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia);
d) D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150 (Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici).
5.7. Entrata in vigore
Secondo quanto disposto all'art. 119, le disposizioni del Libro II, Capi I, II, III e IV, entreranno in vigore decorsi 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del regolamento (avvenuta il 28 settembre 2011) ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui all'articolo 99, comma 1.
All'articolo 99 (Modalità di funzionamento della banca dati), comma 1, si stabilisce che, con uno o più regolamenti, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dovranno essere disciplinate le modalità:
a) di funzionamento della banca dati;
b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati;
c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno;
d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale;
e) di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1;
f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 96.
6. 26 OTTOBRE 2012 - Il Consiglio dei Ministri approva un primo decreto correttivo al D.Lgs. n. 159/2011
Il Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 ha approvato in via definitiva, dove aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e che introduce nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Il provvedimento all’esame del Consiglio dei Ministri, messo a punto dai ministri della Giustizia e dell’Interno, contiene le disposizioni integrative e correttive del Codice che, ai sensi della L. n. 136/2010, possono essere emanate entro tre anni dalla sua entrata in vigore.
Le modifiche riguardano da un lato alcuni profili delle norme in materia di documentazione antimafia, consentendo di tipizzare i casi da cui si evincono tentativi di infiltrazione mafiosa, dall’altro lato alcuni aspetti della disciplina dell’assistenza legale dell’Avvocatura dello Stato nelle controversie relative ai beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.
In particolare, l’articolo 2, interviene sull’articolo 85 del codice, completando il catalogo dei soggetti nei cui confronti vengono espletate le verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia.
Il codice, come riscritto dal decreto correttivo, stabilisce, all’art. 3, che la comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data dell’acquisizione, mentre l’informazione antimafia ha, di regola, una validità di dodici mesi dalla data dell’acquisizione.
- Si riporta il testo dello schema di decreto e della relativa relazione illustrativa:
. Schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
. Relazione Illustrativa allo schema di decreto legislativo.
7. 13 DICEMBRE 2012 - Emanato il decreto correttivo n. 218/2012 al D.Lgs. n. 159/2011 - In vigore dal 13 febbraio 2013
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012, il D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136".
7.1. I contenuti del nuovo decreto
Le modifiche riguardano da un lato alcuni profili delle norme in materia di documentazione antimafia, consentendo di tipizzare i casi da cui si evincono tentativi di infiltrazione mafiosa, dall’altro lato alcuni aspetti della disciplina dell’assistenza legale dell’Avvocatura dello Stato nelle controversie relative ai beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.
In particolare, l’articolo 2, interviene sugli articoli 84 e 85 del codice, completando il catalogo dei soggetti nei cui confronti vengono espletate le verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia.
Viene definito espressamente il regime dei controlli nei confronti dei gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), al fine di superare possibili dubbi interpretativi, prevedendo un opportuno raccordo con il Decreto Legislativo n. 240 del 1991, che prevede l’applicabilità ai G.E.I.E. delle normative antimafia.
Si evidenzia inoltre il fatto che, i controlli antimafia sono espletati anche nei confronti dei membri dei collegi sindacali di associazioni e società, dei componenti degli organi di vigilanza, nonché nei confronti delle imprese prive di sede principale o secondaria in Italia.
Sono immesse nel codice anche le specifiche disposizioni riguardanti i controlli antimafia da svolgersi nei confronti delle società concessionarie di giochi pubblici.
Il codice, all'articolo 3, nell'apportare modifiche all'art. 86 del codice, stabilisce che la comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data dell’acquisizione, mentre l’informazione antimafia ha, di regola, una validità di dodici mesi dalla data dell’acquisizione.
L’articolo 4 apporta un consistente numero di modificazioni riguardanti le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
Innanzitutto vengono soppresse, all’art. 87, le previsioni che consentono al privato di richiedere il rilascio della comunicazione antimafia. Questa integrazione si muove nell’ottica di adeguare, anche sul piano formale, la disciplina di questo provvedimento amministrativo ai principi della c.d. decertificazione.
L’articolo 4 del provvedimento modifica, inoltre, l’art. 88 del Codice, precisando che il rilascio automatico della comunicazione antimafia può avvenire solo se il soggetto interessato è già stato censito nella Banca dati; diversamente, il Prefetto provvede ad effettuare i controlli antimafia secondo le modalità ordinarie già previste dallo stesso articolo 88, comma 3, per i soggetti nei cui confronti sono emersi riscontri informativi indicativi dell’esistenza di controindicazioni all’emissione del provvedimento.
Relativamente alle informazioni antimafia, vengono introdotte alcune modificazioni riguardanti l’articolo 91.
In primo luogo, al comma 4, viene prevista la soppressione della lettera e) che può considerarsi sovrabbondante, infatti la casistica in essa contemplata è già considerata dalla precedente lettera d) che impone di corredare le richieste di rilascio delle informazioni antimafia con tutti gli elementi conoscitivi indicati nell’art. 85 del Codice, comprensivi anche di quelli elencati nella disposizione che qui si vuole eliminare.
Coerentemente con le novità introdotte, vengono inserite al comma 5 dello stesso art. 91, le previsioni finalizzate a disciplinare i controlli antimafia da effettuarsi nei confronti delle imprese prive di sede legale o secondaria in Italia. Data la peculiarità della fattispecie, vengono valorizzate le possibilità conoscitive consentite, in futuro, dalla Banca dati e dai collegamenti informatici attualmente esistenti.
Con l’integrazione apportata al comma 6, si vuole inoltre arricchire il novero delle fattispecie dalle quali il Prefetto può desumere, unitamente ad altri concreti elementi, l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, ricomprendendovi anche le violazioni agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da appalti pubblici, commesse con la condizione della reiterazione.
Con l’aggiunta del comma 7-bis), si vuole chiarire che le informazioni antimafia interdittive vengono comunicate sempre ai vari soggetti istituzionali interessati e non solo nella specifica ipotesi oggi contemplata nell’articolo 93, comma 6, del Codice (provvedimenti inibitori emessi a seguito di accesso in cantiere). Inoltre, viene previsto che il Prefetto trasmetta i citati provvedimenti inibitori anche alla Direzione nazionale antimafia - in adesione al parere formulato dalla II Commissione della Camera dei Deputati - ai soggetti titolari del potere di proposta di applicazione delle misure di prevenzione, agli uffici dell’Agenzia delle entrate competenti per il luogo di sede legale del soggetto destinatario della misura interdittiva nonché all’Autorità garante della concorrenza e del mercato in virtù delle attribuzioni che sono ad esse devolute in tema di rating d’impresa (art. 5-ter del decreto-legge n. 1/2012) e all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l’inserimento nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
L’articolo 5 interviene sull’art. 92 del Codice, concernente il procedimento di emissione delle informazioni antimafia.
Analogamente alle modificazioni apportate all’art. 88, viene previsto che l’informazione antimafia venga rilasciata, previo esperimento degli accertamenti del Prefetto (e non in via automatica con la semplice consultazione della Banca dati) quando il soggetto interessato non risulti censito nella medesima Banca dati.
Infine, viene prevista l’abrogazione del comma 6 dell’art. 93 che – con la modifica contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera c), n. 4 - viene anticipato all’articolo 91 al fine di garantirne un’applicazione più generale ed omogenea.
L’articolo 6 modifica, con l’inserimento del comma 2-bis, l’articolo 99 al fine di consentire l’entrata in vigore immediata delle norme del Codice che riguardano la documentazione antimafia prescindendo dall’attivazione della Banca dati.
A tal fine, viene previsto che, in questa fase ancora “intermedia”, le Prefetture applichino i collegamenti informatici con le altre banche dati già adesso esistenti in virtù delle azioni sviluppate sulla base del dD.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Si tratta dell’accesso al CED Interforze ex articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 - attraverso il quale è possibile verificare eventuali situazioni pregiudizievoli – e dei collegamenti attivati tra Prefetture e Camere di Commercio.
L’articolo 7 riscrive il comma 2 dell’articolo 114, ripristinando il contenuto dell’articolo 8 del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, che specifica, in termini non equivoci, la natura obbligatoria del patrocinio legale assicurato dall’Avvocatura dello Stato all’Agenzia nazionale.
L’articolo 8 reca alcuni interventi di natura formale e di coordinamento.
L’articolo 9 modifica il comma 1 dell’articolo 119 del Codice, stabilendo che le norme del Libro II riguardanti il rilascio della documentazione antimafia entrano in vigore, decorsi due mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del primo decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive del Codice stesso.
Di conseguenza viene riformulata la clausola abrogativa dell’articolo 120 del Codice.
7.2. Certificati antimafia – Solo in Prefettura - Escluso ogni ruolo delle Camere di Commercio
A decorrere dal 14 febbraio 2013, al rilascio delle certificazioni antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) provvede esclusivamente la Prefettura – U.T.G. e solo nel caso di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni.
E’ quanto prevede il nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.
Infatti l’art. 120, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011, così come sostituito dall'art. 9, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 218/2012, ha disposto l’abrogazione del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, il quale affidava alle Camere di Commercio la competenza al rilascio della certificazione antimafia.
Con l’abrogazione di tale provvedimento è, pertanto, venuta meno la competenza delle Camere di Commercio sulla materia.
Gli enti pubblici od altri soggetti equiparati (privati gestori di pubblici servizi) per le verifiche antimafia dovranno pertanto rivolgersi direttamente alle Prefetture competenti ai sensi degli articoli 87, commi 1 e 2, e 90, commi 1 e 2 del Codice delle leggi antimafia, sia per il rilascio della comunicazione antimafia che delle informazioni antimafia.
Tuttavia, il sistema camerale ha già avviato da tempo i necessari contatti con il Ministero dell'Interno al fine di consentire nuovamente alle Camere di Commercio di offrire all'utenza la consultazione della banca dati unica nazionale della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera b), del Codice delle leggi antimafia.
- Sull'argomento riportiamo il testo di due circolari emanate dalla Prefettura di Cuneo e di Modena:
. Prefettura di Cuneo - Ufficio Territoriale del Governo - Circolare del 21 febbraio 2013, Prot. n. 9043/12.B1 Area I - Decreto Legislativo 15 nove,bre 2012, n. 218, recante disposizioni integrative e correttive del Codice Antimafia.
. Prefettura di Modena - Ufficio Territoriale del Governo - Circolare del 25 febbraio 2013, Prot. n. 5851/2013/Area I/Anrimafia - Decreto Legislativo 15 nove,bre 2012, n. 218, recante disposizioni integrative e correttive del Codice Antimafia. Prime indicazioni interpretative.
8. 27 OTTOBRE 2014 - Emanato il decreto integrativo e correttivo n. 153/2014 al D.Lgs. n. 159/2011 - In vigore dal 26 novembre 2014
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2014, il D. Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".
Il testo del decreto viene riportato nei riferimenti normativi.
Si tratta del secondo decreto correttivo che modifica il Codice Antimafia nella parte concernente i controlli amministrativi sugli appalti e su concessioni, erogazioni e finanziamenti pubblici, tiene alto il livello di vigilanza su tale settore e, anzi, ne rafforza l’incisività consentendo di emettere una documentazione interdittiva in tutti i casi in cui siano interessate imprese border-line, che oggi eludono gli accertamenti antimafia più rigorosi, operando sotto soglia.
Il provvedimento semplifica alcuni passaggi della procedura, eliminando oneri amministrativi superflui, come ad esempio gli accertamenti a carico dei figli minori e semplificando alcuni termini procedimentali per il rilascio della documentazione antimafia, specie nei casi di urgenza.
Viene, inoltre, semplificata la norma sulla competenza territoriale. Con l’approvazione del decreto legislativo sarà esclusivamente competente al rilascio della documentazione antimafia il Prefetto del luogo ove ha sede l’operatore economico, a tutto vantaggio della completezza, dell’efficacia e dell’approfondimento dei riscontri informativi.
In particolare, l’articolo 1 del decreto modifica l’art. 85, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, precisando, innanzitutto, che, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, le verifiche vengono compiute sui familiari residenti nel territorio dello Stato dei soggetti titolari degli incarichi rilevanti nella compagine di impresa.
In questo contesto viene ancora precisato che le verifiche riguardano solo i familiari maggiorenni, escludendo quindi interpretazioni tese ad estendere l’azione dei controlli su soggetti che, in quanto minori, non appaiono in grado di incidere, neanche in maniera indiretta, sulla gestione di imprese.
Lo stesso articolo 1 del decreto in commento aggiunto all'art. 86 il comma 2-bis nel quale si stabilisce che "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica,
la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui ai commi 1 e 2, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale e' stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti".
L’articolo 2, del nuovo decreto reca una serie di cambiamenti concernenti le disposizioni che regolano il procedimento di rilascio delle comunicazioni antimafia, apportando modifiche agli articoli 87, 88 e 89 e aggiungendo il nuovo articolo 89-bis al D. Lgs. n. 159/2011.
La modificazione apportata al comma 1, dell’art. 87, è di carattere eminentemente formale. Con una formula lessicale più aderente alle particolari modalità di rilascio del provvedimento in discorso, viene, infatti, chiarito che la comunicazione antimafia è acquisita dalle amministrazioni richiedenti attraverso il collegamento automatico alla Banca dati nazionale unica, salvo che quest’ultimo sistema informativo non rilevi iscrizioni indicative dell’esistenza delle situazioni ostative di cui all’art. 67, del D. Lgs. n. 159/2011.
In tal caso, si avvia infatti il procedimento di riscontro dell’effettiva attualità di tali indicazioni, sviluppato dal Prefetto che adotta il provvedimento conclusivo (comunicazione antimafia liberatoria o interdittiva).
E’, invece, di carattere sostanziale l’intervento sui commi 2 e 3 del medesimo art. 87, nei quali vengono ridefiniti i criteri sulla base dei quali è individuato il Prefetto tenuto a rilasciare la comunicazione antimafia.
Rispetto al testo attualmente vigente, la competenza viene ad essere concentrata, in linea generale, nel Prefetto della provincia dove l’impresa ha sede legale o secondaria con rappresentanza stabile (per i soli operatori economici ex art. 2508 c.c.).
Solo per le società estere, prive di una rappresentanza stabile nello Stato, la competenza viene ancorata al luogo di sede legale delle amministrazioni richiedenti.
L’articolo 3 interviene sulla disciplina relativa al rilascio delle informazioni antimafia, richieste, come noto, per la stipula dei contratti di importo superiore alla soglia comunitaria o per la concessione di erogazioni pubbliche superiori a 150.000. In particolare, la norma prevede che:
- l’informazione antimafia sia acquisita mediante consultazione della Banca Dati Nazione Unica da parte dei soggetti di cui all’art. 97, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 debitamente autorizzati, salvo che il sistema informativo non rilevi iscrizioni indicative dell’esistenza di cause ostative o di tentativi di infiltrazione mafiosa; in tale ultima ipotesi, l’informazione antimafia (interdittiva o liberatoria) deve essere rilasciata:
a) dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono;
b) per le società costituite all’estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, dal Prefetto della provincia in cui i soggetti pubblici richiedenti hanno sede;
- il termine entro il quale - ove emergano cause ostative o tentativi di infiltrazione mafiosa - il Prefetto deve disporre le necessarie verifiche e rilasciare l’informazione antimafia sia ridotto da 45 a 30 giorni dalla data di consultazione della BDNU;
- il termine per rilasciare l’informazione antimafia nel caso in cui le verifiche siano di particolare complessità sia esteso da 30 a 45 giorni;
- il Prefetto sia tenuto a comunicare l’informazione antimafia interdittiva all’impresa, società o associazione interessata entro 5 giorni dall’adozione;
- i soggetti pubblici richiedenti procedano anche in assenza dell’informazione antimafia una volta decorsi 30 giorni dalla consultazione (o 30+45 in caso di particolare complessità) nonché, nei casi di urgenza, immediatamente (anziché decorso il termine di 15 giorni dalla ricezione, come previsto fino ad oggi). Resta fermo, in tal caso, che la corresponsione dei contributi, dei finanziamenti, delle agevolazioni e delle altre erogazioni è sottoposta a condizione risolutiva (ma i soggetti pubblici richiedenti possono sempre sospendere l’erogazione in attesa del rilascio) (art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011).
L'articolo 4 indica nuove norme in materia di funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, con modifiche all'art. 99 e con l'inserimento del nuovo articolo 99-bis, in tema di "Mancato funzionamento della banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia".
Allo scopo di alleggerire gli oneri connessi al rilascio della documentazione antimafia, prevede la possibilità che la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia si riconnetta - secondo modalità che verranno definite ad un apposito regolamento attuativo - con l’Anagrafe della popolazione residente ex art. 62 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), al fine di acquisire i dati anagrafici dei familiari conviventi dei soggetti sottoposti a verifiche antimafia, in modo da effettuare in automatico le necessarie verifiche (nuovo art. 99, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 159/2011).
Si stabilisce, inoltre, che in caso di mancato funzionamento della predetta Banca dati a causa di eventi eccezionali (comunicato immediatamente dal Ministro dell’Interno e dai Prefetti sui propri siti):
- l’informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità di cui all’art. 92, commi 2 e 3 Codice (nuovo art. 99-bis Codice Antimafia).
In tale ipotesi, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni devono essere corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di importo pari al valore degli stessi.
L’articolo 5 detta una disciplina di diritto transitorio, prevedendo che alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente all’entrata in vigore del Decreto correttivo (26 novembre 2014) continueranno a trovare applicazione le norme precedenti, ad eccezione degli articoli:
- 1 (validità della documentazione antimafia ed ambito soggettivo delle verifiche);
- 2, comma 1, lettere b), c) e d) (procedimento di rilascio della comunicazione antimafia);
- 3, comma 1, lettera b) (procedimento di rilascio dell’informazione antimafia) del Decreto (comma 2).
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e quindi il 26 novembre 2014.
9. 7 GENNAIO 2015 - D.P.C.M. n. 193/2014 - Emanato il regolamento che detta le modalità di funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
9.1. I contenuti del regolamento
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015, il D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, recante “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.
Il presente regolamento;
a) disciplina le modalità di funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui al Libro II, Capo V del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del rilascio della documentazione antimafia;
b) individua, inoltre le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni, effettuate sulla predetta Banca dati, di consultazione e accesso da parte dei soggetti individuati, rispettivamente, dagli articoli 97, comma 1 (Pubbliche Amministrazioni, enti, aziende e società controllate dallo Stato, Camere di commercio, ordini professionali, ANAC), e 99, comma 1, lettere c) e d) (Forze di polizia e dell’Amministrazione civile dell’interno; Direzione Nazionale Antimafia), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;
c) stabilisce, altresì, le modalità di collegamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonchè con altre banche dati detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia.
Il testo del decreto e dei suoi allegati viene riportato nei riferimenti normativi.
Nel dettaglio, il decreto:
1) fissa le finalità dei trattamenti dei dati contenuti nella Banca dati (art. 3);
2) fissa il contenuto della Banca dati nazionale (art. 4);
3) stabilisce il periodo di conservazione dei dati contenuti nella Banca dati nazionale (art. 5);
4) le modalità di collegamento con altre banche dati (il CED; sistema informatico costituito presso la DIA) (art. 6);
5) stabilisce il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Banca dati nazionale, che è il Dipartimento per
le politiche del personale dell'Amministrazione civile (art. 7);
6) stabilisce il soggetto che assicura la gestione tecnica e informatica della Banca dati nazionale attraverso la sezione centrale e le sezioni provinciali è il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile (art. 8);
7) stabilisce che per lo svolgimento dei suoi compiti, la sezione centrale si avvale di sezioni provinciali, istituite, sulla base delle disposizioni impartite dal Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile, presso ogni Prefettura-UTG, senza configurare nuove posizioni dirigenziali e, in ogni caso, tra le strutture gia' esistenti (art. 9);
8) fissa la struttura del sistema informativo della Banca dati nazionale (art. 10);
9) stabilisce quali sono i soggetti legittimati all'accesso alla Banca dati nazionale (art. 15);
10) stabilisce quali sono i soggetti legittimati alla consultazione della Banca dati nazionale (art. 17);
11) fissa le caratteristiche e rilascio delle credenziali di autenticazione (artt. 18 - 22);
12) fissa le modalità di rilascio della documentazione e dell'informazione antimafia (artt. 23 - 28).
Ricordiamo che, sullo schema di regolamento, aveva già dato parere favorevole anche il Garante Privacy con il provvedimento n. 2924878 del 30 gennaio 2014.
. Se vuoi scaricare il testo del parere del Garante Privacy, clicca QUI.
9.2. 22 GENNAIO 2015 - AVVIO DELLA BANCA DATI UNICA NAZIONALE ANTIMAFIA
Dal 22 gennaio 2015 è in funzione la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia prevista dal codice antimafia. Modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento sono state disciplinate con il Regolamento (D.P.C.M. 193/2014) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 gennaio 2015.
La Banca dati sarà connessa con le altre costituite presso il Ministero dell'Interno, la DIA (per i dati acquisiti nel corso di accessi ai cantieri) e quelle detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia.
Sulla base dei dati immessi dall'operatore che effettua la consultazione, il sistema informativo, se l'impresa è censita, verifica le informazioni esistenti negli archivi della stessa Banca dati, nonché nelle altre banche dati collegate. Se non risultano a carico degli interessati le cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'articolo 67 del Codice antimafia, la Banca dati nazionale rilascia immediatamente, per via telematica, al soggetto richiedente, la comunicazione antimafia liberatoria.
Con l'entrata in vigore delle disposizioni del Libro II del D.Lgs. n. 159/2011, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D.Lgs. n. 163/2006) acquisiscono d'ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).
Non saranno istruite le istanze che perverranno da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche).
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9.3. Documentazione antimafia - Le fasi essenziali della procedura di rilascio attraverso la banca dati nazionale
Le fasi essenziali del procedimento di consultazione sono illustrate nel documento “Rilascio della documentazione antimafia attraverso la banca dati nazionale”, a cura del progetto “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e gestione di attività e progetti Formazione e social networking”.
Il documento ripercorre le fasi essenziali del procedimento di consultazione per il rilascio della documentazione antimafia attraverso la banca dati nazionale, in vista dell'imminente entrata in vigore del DPCM del 30 ottobre 2014, n.193.
. Se vuoi Rilascio della documentazione antimafia attraverso la banca dati nazionale, clicca QUI.
9.4. La procedura SI.CE.ANT. - Sistema automatizzato di certificazione antimafia
La vigente normativa antimafia (Decreto legislativo n. 159 del 2011) prevede che le pubbliche amministrazioni, gli enti e le aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti o e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, debbano acquisire dal soggetto interessato, che la richiede alla Prefettura competente, la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 (comunicazioni e informazioni).
Al fine di semplificare ed accelerare le procedure il Dipartimento della Funzione Pubblica ha realizzato il SI.CE.ANT. (Sistema Certificazione Antimafia), affidandone al Formez l'attuazione.
Il SI.CE.ANT. è stato realizzato nell'ambito del Progetto Antimafia-SIDAPI, che si inquadra nel complesso sistema di interventi denominato "Progetto Governance", avviato a partire dal 2001 dal Dipartimento della Funzione Pubblica (e affidato al Formez quale soggetto attuatore), per accompagnare il processo di ammodernamento delle Amministrazioni Pubbliche alla luce del nuovo quadro costituzionale.
Il SI.CE.ANT. permetterà, d'ora in poi, il rilascio on line, direttamente alle Stazioni Appaltanti, delle certificazioni di nulla osta-antimafia relative alle imprese che partecipano agli appalti pubblici. Sarà inoltre possibile erogare le medesime certificazioni antimafia, indispensabili per l'autorizzazione all'esercizio di attività professionali e/o per la concessione di licenze per il commercio, direttamente alle Amministrazioni richiedenti, liberando cittadini ed imprese dall'onere della richiesta alle Prefetture territorialmente competenti.
La connessione al sistema SI.CE.ANT., inizialmente in fase di sperimentazione presso le Prefetture di Roma, Napoli e Catania, e via via esteso a tutto il territorio nazionale, avverrà attraverso l'accreditamento delle stazioni appaltanti cui, a fini di sicurezza, verranno rilasciati appositi kit digitali di identificazione.
Il sistema, inoltre, permetterà la gestione automatizzata delle istruttorie da parte delle Prefetture territorialmente competenti, con conseguente riduzione dei tempi di attesa e di completamento delle procedure di appalto.
- Si riporta il testo del MANUALE:
. SI.CE.ANT. - Manuale Stazione Appaltante
(Release 2.0.)
10. 10 AGOSTO 2015 - Emanata la L. n. 121/2015 - Modifica dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia - Estesa a tutti i familiari conviventi anche se residenti all’estero
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, la LEGGE 6 agosto 2015, n. 121, recante "Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia".
La legge, che si compone di un solo articolo, apporta modifiche all’articolo 85 del Codice delle leggi antimafia relativo ai "soggetti sottoposti alla verifica antimafia".
Al comma 3 dell'articolo vengono soppresse le parole: «che risiedono nel territorio dello Stato».
In sostanza, l'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti indicati nei commi precedenti, indipendentemente dal fatto che risiedono o meno nel territorio dello Stato.
L'eliminazione del presupposto della residenza in Italia determina un ampliamento delle categorie di soggetti sottoposti alla verifica.
Conseguentemente, anche se residenti all'estero, dovranno acquisire la documentazione antimafia anche i familiari conviventi maggiorenni:
- del titolare e del direttore tecnico dell'impresa individuale (comma 1);
- del direttore tecnico e del legale rappresentante delle associazioni;
- del direttore tecnico, del legale rappresentante e dei componenti del consiglio di amministrazione delle società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, delle società cooperative, dei consorzi cooperativi, dei consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile;
- di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%;
- dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
del socio di maggioranza di società di capitali con un numero di soci fino a 4;
- del socio, in caso di società di capitali con socio unico;
del rappresentante, degli imprenditori o società consorziate, in caso di consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e di gruppi europei di interesse economico;
- di tutti i soci delle società semplici e in nome collettivo;
- dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice;
- dei rappresentanti in Italia delle società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato;
- dei rappresentanti delle imprese che costituiscono il raggruppamento temporaneo di imprese;
- dei soci persone fisiche delle società personali (comma 2);
- dei membri del collegio sindacale o dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza di qualsiasi associazione o società (comma 2-bis);
- di coloro che svolgono compiti di amministrazione, rappresentanza o direzione di società estere senza sede secondaria in Italia (comma 2-ter);
- dei soci persone fisiche che detengono una partecipazione alla società superiore al 2%, nonché dei direttori generali e dei soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia, di società concessionarie nel settore dei giochi pubblici.
Si osserva che la soppressione del requisito della residenza nel territorio nazionale lascia comunque inalterato il presupposto della convivenza. Le verifiche antimafia, dunque, andranno effettuate nei confronti dei familiari di tali soggetti che siano maggiorenni e conviventi con l'interessato.
11. 11 NOVEMBRE 2015 - Approvate dalla Camera le modifiche al codice antimafia in materia di aziende sequestrate e confiscate
La Camera ha approvato il testo unificato delle proposte di legge: Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni.
Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-A).
La Camera dei Deputati ha approvato un testo unificato delle proposte di legge n. 1039 e abbinate, elaborato dalla Commissione Giustizia e diretto a modificare in più parti non solo il Codice antimafia, ma anche ulteriori disposizioni di legge.
Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
Di seguito, le principali novità del
Il disegno di legge è composto da 30 articolo e suddiviso in 7 capi. Queste le principali novità:
1) Misure di prevenzione personali: modifica alla disciplina attraverso l'inserimento degli indiziati dei reati contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione e varie forme di corruzione) tra i soggetti destinatari e una revisione del procedimento di applicazione;
2) Misure di prevenzione patrimoniale. Più efficace e tempestiva l'adozione di:
- sequestro: possibilità dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario delle aziende;
- confisca: viene modificato il procedimento;
- procedimento di prevenzione patrimoniale: questo dovrà avere trattazione prioritaria;
- nuova disciplina sulle misure di prevenzione patrimoniale sulle partecipazioni sociali.
3) Amministratori giudiziari: maggiore trasparenza nella loro scelta che verrà effettuata considerando le competenze idonee allo svolgimento dell'incarico e attraverso una rotazione negli incarichi. Vengono modificati il procedimento di nomina e revoca, il regime delle responsabilità gestionali e la disciplina sugli obblighi di relazione. È stata prevista una delega per il Governo a disciplinare le incompatibilità dell'amministratore giudiziario e del curatore nelle procedure concorsuali;
4) Aziende sottoposte a sequestro: previsione di uno specifico stanziamento per il credito alle aziende sequestrate diretto a sostenere la prosecuzione delle attività e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali;
5) Tutela dei terzi in caso di procedure concorsuali già in corso al momento del sequestro: modificato il regime della tutela dei terzi e disciplinati i rapporti con le procedure concorsuali (es. fallimento) già in corso al momento del sequestro;
6) Agenzia nazionale per i beni confiscati: riorganizzazione generale dell’agenzia che viene posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. Rivisti anche i compiti;
7) Confisca allargata: vengono estesi i casi già previsti di confisca allargata, disposta quando viene accertato che il patrimonio dell'autore del reato è sproporzionato rispetto al reddito e quando il condannato non è in grado giustificare la provenienza di tali beni;
8) Contrasto al caporalato: nuove misure di contrasto al "caporalato" attraverso una nuova previsione di confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e l’inserimento di tale reato tra quelli in relazione ai quali viene adottata l'informazione antimafia interdittiva e per i quali sussiste responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
9) Sezioni specializzate nell’antimafia: vengono istituiti presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello sezioni o collegi specializzati chiamati a trattare in via esclusiva i procedimenti previsti dal Codice antimafia.
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12. 7 GENNAIO 2016 - OPERATIVA LA BANCA DATI NAZIONALE UNICA PER LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
Dopo quattro anni dalla sua istituzione, la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) è finalmente operativa.
Il Ministero dell'Interno, attraverso il proprio sito istituzionale, ha, infatti, reso noto che dal 7 gennaio 2016 è in funzione la BDNA.
Il nuovo sistema contribuirà ad accelerare e semplificare il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia nel rispetto delle garanzie a tutela del trattamento dei dati sensibili.
«Abbiamo centrato l'importante obiettivo di velocizzare le procedure - ha dichiarato il ministro Angelino Alfano - salvaguardando i controlli per agevolare così quelle attività, preziose per la nostra economia, che come base di partenza hanno già le carte in regola per competere sul mercato.
L’innovativa piattaforma informatica - ha spiegato il ministro - realizzata dal Dipartimento per le politiche del personale del ministero dell’Interno, consentirà infatti alle stazioni appaltanti di ottenere, in assenza di evidenze ostative, l’immediato rilascio della documentazione liberatoria relativa all’operatore economico inserito nell’archivio informatico della banca dati».
13. LE MODIFICHE AL CODICE ANTIMAFIA
13.1. LUGLIO 2017 - All'esame del Senato
Prosegue al Senato l'esame del testo proposto dalla Commissione Giustizia sulle modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (ddl n. 2134 e connessi).
Il disegno di legge (A.S. 2134). recante"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate", approvato dall’altro ramo del Parlamento, reca numerose modifiche al libro I del Codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, dedicato alle misure di prevenzione, e ad altre disposizioni di legge vigenti.
Il testo è costituito da 32 articoli, suddivisi in 7 capi.
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13.2. SETTEMBRE 2017 - La Camera approva definitivamente la riforma del codice antimafia
Con 259 sì e 107 no la Camera dei Deputati, in data 28 settembnre 2017, ha dato il via libera definitivo al progetto di legge di modifica del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).
. Se vuoi accedere al sito della Camera dei Deputati e scaricare il testo del disegno di legge approvato in via definitiva, clicca QUI.
13.3. 4 NOVEMBRE 2017 - Pubblicata la legge n. 161/2017 recante modiofiche al Codice antimafia
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2017, la Legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”.
La legge entrerà in vigore il 19 novembre 2017.
Si tratta del quarto provvedimento recante modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, dopo:
- il D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- il D. Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la LEGGE 6 agosto 2015, n. 121, recante "Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia".
13.3.1. La struttura della legge
La legge n. 161/2017, diretta a modificare il Codice antimafia e ulteriori disposizioni di legge, affida inoltre al Governo una delega per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
La legge si compone di 38 articoli suddivisi nei seguenti 7 Capi:
- Capo I - Misure di prevenzione personali;
- Capo II - Misure di prevenzione patrimoniali;
- Capo III - Amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati;
- Capo IV - Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali;
- Capo V - Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
- Capo VI - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare. Deleghe al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;
- Capo VII - Disposizioni di attuazione e transitorie.
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
13.3.2. Le principali novità introdotte
Tra le novità di maggior rilievo si segnalano in particolare:
1) l'estensione dell'ambito di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati dei reati di assistenza agli associati, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, terrorismo, stalking, nonché di associazione per delinquere finalizzata ad alcuni gravi delitti contro la pubblica amministrazione, tra cui in particolare il reato di corruzione. L'applicazione del sistema di prevenzione in materia di reati contro la P.A. viene limitata ai casi in cui questi siano commessi informa associativa e non individuale;
2) alcune modifiche volte ad assicurare maggiore trasparenza e celerità al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, anche attraverso l'istituzione in sede distrettuale di sezioni o collegi giudicanti specializzati, nonché a garantire la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale: viene infatti prevista una corsia preferenziale nella trattazione dei processi nei quali vi siano beni sequestrati.
3) l'ampliamento dell'ambito di applicazione del sequestro, con la previsione in base alla quale qualora tale provvedimento abbia ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, gli effetti dello stesso si estendono di diritto a tutti i beni aziendali. Tale previsione è prevista anche in materia di confisca;
4) le modifiche alla misura dell'amministrazione giudiziaria volte ad estenderne l'applicazione alle ipotesi in cui sussistano sufficienti indizi da cui risulti che il libero esercizio di determinate attività economiche sia sottoposto a condizionamento o assoggettamento mafioso o possa agevolare l'attività di persone sottoposte a misure di prevenzione;
5) l'introduzione di un procedimento di controllo giudiziario volto ad impedire l'infiltrazione mafiosa nelle aziende. Tale procedimento potrà durare da uno a tre anni, e potrà anche essere chiesto volontariamente dalle imprese;
6) la modifica alla norma sulla confisca di prevenzione volta ad escludere che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale;
7) le modifiche che la riforma apporta alla disciplina della confisca c.d. allargata di cui all'art. 12-sexies del d.l. 306/1992. Viene esteso il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla confisca allargata, in particolare attraverso l'inserimento di un riferimento a tutti i reati di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p.; al pari della confisca di prevenzione, si esclude che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale; si assimila la disciplina dell'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati a quella, contestualmente novellata, di cui al codice antimafia; si prevede che il giudice competente a emettere i provvedimenti di confisca, anche per equivalente, è il giudice dell'esecuzione; viene introdotta una nuova, specifica ipotesi di confisca in assenza di (formale) condanna: si prevede infatti che la confisca allargata "diretta" (ma non quella per equivalente) possa essere applicata quando, dopo che sia stata pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il reato venga dichiarato estinto per prescrizione o per amnistia;
8) l'eliminazione del riferimento alla finalità di dispersione e occultamento dei beni quale presupposto necessario per ricorrere alla confisca per equivalente;
9) l'introduzione di norme su nomina e revoca degli incarichi, con l'introduzione di divieti specifici di conferire incarichi di amministratore giudiziario, coadiutore o diretto collaboratore al coniuge, ai parenti e agli affini ai conviventi e ai commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico;
10) l'istituzione di un fondo di 10 milioni di euro all'anno e nuove misure per aiutare le aziende sequestrate a proseguire le attività, tutelandone i dipendenti, tra cui l'istituzione di tavoli provinciali permanenti sulle aziende confiscate e sequestrate;
11) la riorganizzazione e il potenziamento dell'organico dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, che sarà controllata dal ministero dell'Interno;
12) la complessiva disciplina introdotta con riferimento alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali;
13) l'inasprimento della pena prevista dall'art. 640-bis c.p. per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la cui cornice edittale diviene quella "da due a sette anni";
14) la modifica al d.lgs. 231/2001: si introduce il nuovo art. 25-duodecies per cui sono previste sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'articolo 12 del d.lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), introducendo un riferimento anche al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Per completezza si segnala si segnala come il Capo dello Stato, nel promulgare la legge, abbia invitato il Governo a rivedere le fattispecie per cui è prevista la confisca allargata, includendo in particolare i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di falso nummario, indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, delitti commessi con finalità di terrorismo internazionale e reati informatici.
Inoltre, è utile rilevare che prima dell'approvazione finale della Camera, è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a un attento monitoraggio della legge per potere valutare l'impatto e l'efficacia delle nuove norme, anche ai fini di eventuali modifiche, con particolare riferimento alle misure di prevenzione patrimoniali e personali.
Incarichi di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare
Una delle novità principali della riforma del Codice antimafia è quella proposta dall'art. 33, che amplia le cause ostative all’assunzione dell’incarico di amministratore giudiziario, intervenendo direttamente sulle modalità di nomina dello stesso, attraverso la modifica dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
In primo luogo, viene sancito che gli amministratori giudiziari dovranno essere scelti tra gli iscritti all’apposito Albo secondo regole di trasparenza che assicurino la rotazione degli incarichi.
Spetterà al ministro della Giustizia individuare criteri di nomina che tra l’altro tengano conto del numero degli incarichi in corso. A
Inoltre, è previsto che non potranno più assumere l’ufficio di amministratore giudiziario, coadiutore o diretto collaboratore il coniuge, i parenti e gli affini, i conviventi o i commensali abituali del magistrato che conferisce l’incarico.
A tali esclusioni, ne sono state aggiunte ora delle altre, tra cui:
- la presenza di pene accessorie previste dalla legge fallimentare;
- l'essere stati rinviati a giudizio per i reati di cui all’articolo 4 del Codice delle leggi antimafia (soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali);
- l'avere svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese allo stesso riconducibili;
- essere legati da uno “stabile rapporto di collaborazione professionale” con il coniuge o i figli del magistrato.
. Se vuoi scaricare la relazione tenuta ad un convegno sulla riforma del codice antimafia tenutosi a Parma il 16 marzo 2018 , clicca QUI.
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PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI
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1. 29 SETTEMBRE 1998 - LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA RILASCIATA DAL REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
La sussistenza o meno delle cause di divieto o di sospensione per procedimenti penali a carico di cittadini, nonché le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte o gli indirizzi delle società o imprese facenti capo a soggetti su cui gravano dette cause, condizionano il rilascio di una licenza o autorizzazione o altro atto amministrativo da parte della Pubblica Amministrazione e la possibilità di stipulazione o approvazione di un contratto con la Pubblica Amministrazione stessa.
Il D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998 - entrato in vigore il 29 settembre 1998 - ha notevolmente semplificato i procedimenti oggi necessari per il rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia riducendo in misura significativa il campo di applicazione della normativa antimafia.
Il provvedimento, previsto dall'art. 20 della L. n. 59/1997, si presenta come una sorta di "testo unico" in cui vengono raccolte le norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni della Prefettura e delle certificazioni rilasciate dalle Camere di Commercio.
I certificati di iscrizione al Registro delle imprese e quelli anagrafici con "dicitura antimafia" sono equiparati a tutti gli effetti alle comunicazioni o segnalazioni rilasciate in materia dalle Prefetture.
1.1. Le modalità di richiesta e di ritiro delle certificazioni antimafia
La richiesta di certificato con dicitura antimafia può essere presentata presso qualsiasi Camera di Commercio, precisando il Registro delle imprese in cui l’impresa è iscritta.
Il sistema informativo delle Camere di Commercio, in collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura di Roma, verificherà l’inesistenza di cause ostative al rilascio del certificato con dicitura antimafia per le persone titolari di cariche o qualifiche nell’impresa.
A seconda delle differenti forme d’impresa viene effettuata la verifica sulle seguenti persone:
- per l’impresa individuale: l’imprenditore;
- per la società in nome collettivo: tutti i soci;
- per la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni: i soci accomandatari;
- per la società per azioni, la società a responsabilità limitata e la società cooperativa: il legale rappresentante e tutti i membri del consiglio di amministrazione;
- per le società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che le rappresentino stabilmente in Italia;
- per i soggetti Rea: i legali rappresentanti ed i membri del consiglio di amministrazione;
- per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%, nonché i consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le società consortili operano in modo esclusivo con la pubblica amministrazione.
Nel caso in cui le interrogazioni effettuate dalle Camere di Commercio diano esito positivo, nel senso che la persona su cui si sta effettuando la ricerca è iscritta nell’archivio della Prefettura, il certificato antimafia viene bloccato e l’interessato è invitato a richiedere la comunicazione antimafia direttamente alla Prefettura competente, senza che ciò implichi la sussistenza di provvedimenti restrittivi nei confronti del soggetto.
Al contrario, nell’ipotesi di insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza, il certificato rilasciato recherà in calce l’elenco completo dei soggetti per i quali si è effettuata la verifica e riporterà la dicitura concernente il nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.
Le certificazioni rilasciate dalle Camere di Commercio, recanti l’apposita dicitura antimafia, sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio.
1.2. La possibilità della richiesta su delega rilasciata dall'interessato
Secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998, “le richiesta delle certificazioni …. devono essere presentate alla Camera di Commercio dalla persona interessata o da persona dalla stessa delegata a norma dell’art. 3, comma 2".
Al comma 2 dell’art. 3, richiamato, si stabilisce che “La richiesta da parte dei soggetti privati interessati, corredata della documentazione di cui all'articolo 10, comma 3, ancorché priva della dicitura di cui all'articolo 9, ovvero della documentazione di cui all'articolo 10, comma 4, è ammessa previa informativa all'amministrazione procedente e può essere effettuata da persona delegata. La delega può indicare anche la persona incaricata del ritiro ed è sempre effettuata con atto recante sottoscrizione autenticata. La delega deve essere esibita, unitamente ad un documento di identificazione, sia all'atto della richiesta, che all'atto del ritiro. Nel caso di ritiro a mezzo di persona delegata, la comunicazione è rilasciata in busta chiusa a nome del richiedente”.
Ci si è chiesti se l’atto di delega dovesse avere comunque la forma dell’atto autenticato o se l’autenticazione potesse avvenire secondo le modalità previste dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
Al quesito ha recentemente risposto il Ministero dello Sviluppo Economico, con al Lettera-circolare del 15 febbraio 2008, Prot. 0001337.
Il Ministero fa preliminarmente osservare che le disposizioni riguardanti la forma degli atti diretti alla pubblica amministrazione riportate dal D.P.R. n. 252/1998, il linea generale sono da considerarsi superati dai successivi interventi normativi recati dal D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445 e dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
1.3. La richiesta da parte della Pubblica Amministrazione
Dal combinato disposto degli artt. 21 e 38, commi 1 e 3 del D.P.R. n. 445/2000 nonchè dell’art. 65 D.Lgs. n. 82/2005, si desume che in base delle disposizioni oggi vigenti, le istanze e le dichiarazioni possono essere presentate direttamente alla pubblica amministrazione con sottoscrizione autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento o trasmesse con mezzi telematici che garantiscano l’autenticità dell’istante.
Tuttavia, secondo il parere del Ministero ed anche in adesione a quanto concluso sull’argomento dal Dipartimento della Funzione Pubblica, poiché la delega è un atto con il quale un soggetto conferisce ad un’altra persona la capacità di agire in sua vece, la delega stessa non rientra tra le dichiarazioni rivolte alla pubblica amministrazione di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 da autenticarsi secondo le modalità previste dall’art.38, commi 1 e 3 dello stesso Decreto.
Conseguentemente, anche in relazione al fatto che le informative antimafia contengono informazioni di carattere strettamente personale, Il Ministero, a conclusione della lettera-circolare in questione, ritiene che la delega alla richiesta ed al ritiro del certificati del Registro delle imprese con l’apposizione della dicitura antimafia debba tuttora avere la forma prevista dall’art. 3 comma 2, del D.P.R. n. 252/98.
1.4. Le novità introdotte dal Codice antimafia - Certificati antimafia SOLO IN PREFETTURA
Con la prevista abrogazione del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, da parte del D.P.R. 6 settembre 2011, n. 159, le Camere di Commercio non potranno più rilasciare le certificazioni riportanti la dicitura antimafia. La competenza in materia di antimafia sarà esclusivamente della Prefettura competente per territorio.
A decorrere dal 14 febbraio 2013, al rilascio delle certificazioni antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) provvede esclusivamente la Prefettura – U.T.G. e solo nel caso di rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni.
E’ quanto prevede il nuovo Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.
2. 23 GIUGNO 2010 - CONTROLLI ANTIMAFIA - Direttiva del Ministro degli Interni ai Prefetti contro le infiltrazioni negli appalti sul calcestruzzo
Il Ministro dell'Interno Roberto Maroni ha emanato la Direttiva 23 giugno 2010, Prot. 0004610 sui ”Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio” di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”.
Il documento, indirizzato ai Prefetti, riguarda i controlli sulle attività imprenditoriali soggette ad appalto pubblico legate alle cave, ossia gli impianti di estrazione:
- gestione del ciclo del calcestruzzo e degli inerti,
- trasporto terra,
- smaltimento in discarica dei residui di lavorazione e dei rifiuti,
- servizi di guardiania,
- cottimi,
- noli a caldo e a freddo.
Si tratta di attività particolarmente esposte al rischio di infiltrazione da parte delle cosche locali che, soprattutto in determinate zone, esercitano di fatto una specie di monopolio, in ciò condizionando tutti gli aspetti dell'approvvigionamento dei materiali.
La direttiva emanata da Maroni si muove sul terreno della prevenzione e proprio per questo consentirà «un'azione precisa e forte per la formazione delle cosiddette white list», già impiegate per gli appalti legati alla ricostruzione dopo il terremoto in Abruzzo e all'Expo 2015 a Milano.
Fondamentale per l'individuazione di queste imprese affidabili è, secondo Maroni, la collaborazione, già avviata, tra Ministero dell'Interno, Prefetture e Associazioni di imprese attraverso il sistema pattizio dei protocolli, che la direttiva punta a valorizzare.
L'impianto della direttiva si aggiunge al complesso di strumenti messi in campo dal Piano straordinario contro le mafie approvato dalla Camera dei Deputati nel maggio scorso e consente, di «guardare con ottimismo alla lotta alla criminalità organizzata soprattutto attraverso l'aggressione ai patrimoni mafiosi, la frontiera che intendiamo presidiare».
Il testo della Direttiva viene riportato nei Riferimenti normativi.
. Se vuoi approfondire l’argomento e vistare il sito del Ministero dell'Interno, clicca QUI.
3. 15 LUGLIO 2013 - Istituite le "White List" presso le Prefetture.
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013, il D.P.C.M. 18 aprile 2013, che disciplina le modalità relative all'istituzione e all'aggiornamento, presso ciascuna Prefettura, dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).
Secondo quanto stabilito dal comma 53 dell'art. 1 della L. n. 190/2012, sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
La domanda di iscrizione deve essere presentata, dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società, anche per via telematica, alla casella PEC della Prefettura competente per territorio.
Sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno nella sezione “Amministrazione trasparente”, saranno pubblicati gli elenchi di indirizzi PEC delle singole Prefetture.
L'elenco e' unico ed e' articolato in sezioni corrispondenti alle attività indicate sopra e in
quelle ulteriori eventualmente individuate con un apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
L’iscrizione nell’elenco è volontaria, ed è subordinata al rispetto di due condizioni:
a) l’assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del Codice antimafia;
b) l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, di cui all’art. 84 comma 3 del Codice antimafia.
Una volta presentata l’istanza, la Prefettura competente procede all’istruttoria consultando la Banca dati nazionale unica.
Nel caso l’impresa risulti censita si avrà il rilascio immediato dell’informativa antimafia liberatoria; nel caso, invece, non risultasse ivi censita, verranno effettuate le necessarie verifiche.
In ogni caso il procedimento dovrà concludersi nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza di iscrizione.
L'inserimento negli elenchi della Prefettura, in qualità di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività.
Gli elenchi saranno pubblicati sul sito web delle Prefetture nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”, prevista dal D.Lgs. n. 33/2013.
Le "stazioni appaltanti" non dovranno più richiedere la certificazione antimafia per quelle imprese iscritte nella "white list".
L'iscrizione negli elenchi è volontaria e conserva efficacia per 12 mesi.
L'iscrizione nella "white list" è aperta non solo agli operatori economici che hanno una sede nello Stato, sia essa legale o secondaria con rappresentanza stabile, ma anche ad imprese "straniere", cioè prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia (art. 1, comma 2, lett. f), D.P.C.M. 18 aprile 2013).
Per ogni informazione e per i modi di iscrizione nella “white list”, si consiglia di consultare il sito internet della Prefettura territorialmente competente.
. Se vuoi scaricare la modulistica predisposta per l'iscrizione nelle "White list" dalla Prefettura di Taranto, clicca QUI.
4. 26 LUGLIO 2013 - Controlli antimafia – Il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza grandi opere (CCASGO) aggiorna le Linee Guida in relazione agli eventi sismici
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013, il Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che rende nota la pubblicazione della Delibera C.C.A.S.G.O. del 19 giugno 2013, recante le "Linee Guida per l'aggiornamento delle modalità di svolgimento dei controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n.77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di Protezione civile".
Il testo della delibera viene riportato nei Riferimenti normativi.
Il presente documento di indirizzo aggiorna le disposizioni, contenute nelle Linee Guida pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto e 31 dicembre 2010 nella parte in cui definiscono - in attuazione dell'art. 16, comma 4, del D.L. n. 39/2009 - le modalità di svolgimento dei controlli antimafia sulle imprese affidatarie di contratti, subappalti e altri subcontratti concernenti la realizzazione degli interventi di ricostruzione delle località colpite dal sisma del 6 aprile 2009.
L'ottica fortemente acceleratoria impressa dalla riforma recata dal Libro II del D.Lgs. n. 159/2011 e', del resto, confermata anche dal recente D.P.C.M. 18 aprile 201, che, in attuazione della legge "anticorruzione" 6 novembre 2012, n.
190, ha istituito presso tutte le Prefetture gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa (cd. "white list").
In questo rinnovato quadro normativo - in cui si inseriscono anche le misure per agevolare la prosecuzione della ricostruzione "post sisma" in Abruzzo recate dal D.L. 26 aprile 2013, n. 43 - il CCASGO ha ravvisato l'opportunità di aggiornare le
indicazioni concernenti il modello procedurale di svolgimento delle verifiche antimafia, formulate nei confronti degli operatori economici, affidatari di contratti, subappalti e subcontratti connessi alla realizzazione di interventi di ricostruzione.
Le indicazioni recate dalla presente Linea Guida
trovano applicazione per lo svolgimento delle verifiche antimafia che devono essere espletate nei confronti delle imprese della "filiera" impegnate nell'esecuzione di:
a) appalti pubblici (cd. "ricostruzione pubblica");
b) appalti commissionati da privati con l'impiego dei previsti contributi pubblici (cd. "ricostruzione privata"), secondo le modalità di "controllo selettivo" stabilite dal paragrafo 10 "Indicazioni relative all'indirizzo dell'attivita' di controllo" delle Linee Guida del 31 dicembre 2010.
5. 20 NOVEMBRE 2014 - All'esame del Senato il DdL n. 1687 - Contrasto alla criminalità organizzata
5.1. I contenuti del DdL
Il disegno di legge n. 1687, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 agosto 2014 e presentato al Senato della Repubblica il 20 novembre 2014 dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha ad oggetto
“Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti”.
Il disegno di legge introduce rilevanti modifiche ai codici penale e di procedura penale, al codice civile e ad altri testi normativi per rafforzare l’azione di contrasto al fenomeno della illecita accumulazione di ricchezza e di capitali ad opera della criminalità organizzata, anche e soprattutto di natura mafiosa.
Il provvedimento normativo in esame si compone di 32 articoli.
. Se vuoi scaricare il testo del DdL n. 1687, clicca QUI.
5.2. 23 LUGLIO 2015 - Parere favorevole del CSM
Nella delibera consiliare del 23 luglio 2015 il Consiglio Superiore della Magistratura ha formulato il parere, da trasmettere al Ministro della Giustizia, sul disegno di legge n. 1687 concernente le “misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti”, di cui ne condivide l’approccio e le tecniche di intervento.
. Se vuoi scaricare il testo del parere, clicca QUI.
6. GENNAIO 2018 - l. N. 205/2017 - legge di bilancio 2018 - Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
Secondo quanto disposto dal comma 244, dell'art. 1, della L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) - che ha modificato la lettera b) del comma 2 dell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione) - «b) per le societa' di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615 - ter del codice civile, per le societa' cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento».
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 159/2011 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
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APPROFONDIMENTI
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1. RIFORMA DEL CODICE ANTIMAFIA - Lo speciale del Consiglio Nazionale dei Commercialisti
Il 5 dicembre 2017, in occasione della recente entrata in vigore della nuova disciplina, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato uno Speciale sulla riforma, dal titolo "La
Riforma del d.lgs. n. 159/2011. Antimafia, corruzione e nuovi mezzi di contrasto".
Questo focus è stato strutturato in quattro distinti moduli e segnatamente:
1) Prospetto di sintesi delle modifiche normative;
2) Le innovazioni sui presupposti e sul procedimento
per l’applicazione delle misure di prevenzione;
3) Le modifiche alla gestione e alla destinazione dei beni -
l'ANBSC;
4) La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali.
. Se vuoi scaricare questo documento, clicca QUI.
2. RIFORMA DEL CODICE ANTIMAFIA - Le problematiche applicative e il ruolo del professionista post riforma - Approfondimento del CNDCEC
Il 19 novembre 2017 è entrata in vigore la disciplina dettata dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161 recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”.
Si tratta di una riforma che, con interventi mirati anche al decreto legislativo n. 159/2011 (codice antimafia e delle misure di prevenzione), "contiene snodi significativi per l’applicazione delle misure di prevenzione, per la gestione dei beni e per la loro destinazione a seguito della confisca definitiva da parte dello Stato".
In occasione dell'entrata in vigore della nuova disciplina, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), nell’ottica di proseguire l’attività di studio della novellata materia dell’amministrazione giudiziaria e fornire concreto supporto al lavoro del Commercialista che svolge la delicata funzione di custode-amministratore giudiziario, ha pubblicato un documento di analisi dal titolo "La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post riforma”.
Nel dettaglio, Il documento in esame, focalizza l'attenzione su specifiche tematiche:
1. I criteri di scelta e requisiti professionali dell'amministratore giudiziario;
2. La responsabilità civile dell'amministratore giudiziario;
3. La responsabilità penale dell'amministratore giudiziario;
4. La rappresentanza legale dell'amministratore giudiziario;
5. L'art. 41 del codice antimafia: criticità relative al contenuto della relazione particolareggiata dell'amministratore giudiziario;
6. Problematiche connesse al regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati;
7. Il Coadiutore dell'ANBSC: ruolo, responsabilità e compenso.
. Se vuoi scaricare il testo del documento della FNC, clicca QUI.
3. ATTESTAZIONE ANTIMAFIA - Dalla FNC le linee guida sull’applicazione di tale istituto introdotto dalla legge n. 161 del 2017
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) ha pubblicato un corposo documento, di circa 50 pagine, dal titolo «Le linee guida in materia di "attestazione antimafia"».
Tale “attestazione” è prevista dalla legge 17 ottobre 2017, n. n. 161, entrata in vigore il 19 novembre 2017.
Il documento della FNC analizza le principali criticità derivanti dall'applicazione del neo istituto dell'attestazione di "prevenzione" fornendo agli addetti ai lavori uno strumento operativo corredato anche di una proposta di indice che potrà assurgere a guida operativa per la attestazione antimafia.
Il documento è diviso in due parti:
- Parte Prima: l’attestazione del programma per le imprese sequestrate;
- Parte Seconda: Prosecuzione o ripresa dell’attività e redazione del programma.
Nella prima parte del documento viene esaminata prevalentemente la disciplina da una prospettiva giuridica, con l'intendimento di inquadrare la normativa e fornire considerazioni inerenti all'interpretazione delle principali criticità rilevate.
Nella seconda parte vengono, invece, analizzati gli "strumenti di lavoro" a cui il professionista incaricato può fare riferimento per l'espletamento degli incarichi, principalmente, di amministratore giudiziario e di attestatore indipendente.
Il documento nasce dalla necessità di fornire alcuni chiarimenti operativi in seguito alla pubblicazione della citata legge n. 161/2017, che è intervenuta, tra l'altro, sul contenuto della relazione ex art. 41 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi Antimafia), dedicata alla “Gestione delle aziende sequestrate”.
Come è noto, detta relazione deve essere predisposta dall'amministratore giudiziario e dallo stesso presentata all'autorità giudiziaria nonché trasmessa all'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC) entro tre mesi dalla nomina, prorogabili per giustificati motivi a sei mesi e deve contenere quanto precisato dal novellato art. 41 del D.Lgs. n. 159/2011.
Una novità significativa, rintracciabile nel testo dell’art. 41 del D.Lgs. n. 159/2011, così come sostituito dall’art. 14 del D.Lgs. n. 161/2017, si rinviene – secondo quanto rilevato dal documento della FNC - allorché l’amministrazione giudiziaria proponga all’autorità giudiziaria la prosecuzione o ripresa dell’attività di impresa. In tali casi, il legislatore della riforma ha introdotto l’obbligo in capo all’amministrazione giudiziaria di avvalersi di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) L.F., chiamato a redigere una relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma di prosecuzione o ripresa dell’attività d’impresa.
Il ricorso al professionista indipendente è obbligatorio allorché venga proposta dall’amministrazione giudiziaria la prosecuzione/ripresa dell’attività di impresa per ciascun compendio aziendale. Viene pertanto escluso l’onere di attestazione nel caso di imprese per le quali l’amministrazione giudiziaria preveda l’affitto a terzi, la liquidazione, ecc..
. Se vuoi scaricare il testo del documento della FNC, clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. Per un'ampia rassegna della normativa antimafia, dal sito Internet del Ministero dell'Interno, clicca QUI.
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Legge 27 dicembre 1956, n. 1423: Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. (Legge abrogata dall'art. 120, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159).
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L. 31 maggio 1965, n. 575: Disposizioni contro la mafia. Artt. 10 - 11. (Legge abrogata dall'art. 120, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159).
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L. 17 gennaio 1994, n. 47: Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575.
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D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490: Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia. (Decreto abrogato dall'art. 120, comma 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV del medesimo decreto).
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D.M. 27 maggio 1998: Definizione dei certificati del registro delle imprese recanti la dicitura antimafia rilasciati dalle camere di commercio
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D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252: Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. (Decreto abrogato dall'art. 120, comma 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV del medesimo decreto).
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per la Regolazione del Mercato - Lettera-Circolare del 15 febbraio 2008, Prot. 0001337: Delega alla richiesta e al ritiro dei certificati con l’apposizione della dicitura antimafia rilasciato dagli uffici del registro delle imprese – Forma dell’atto
. Ministero dell’Interno – Circolare del 23 giugno 2010, Prot. 0004610: Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio” di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali.
. Legge 13 agosto 2010, n. 136: Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia.
. D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150: Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. (Decreto ABROGATO dall'art. 120, comma 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV del medesimo decreto).
. D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
. D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale).
. D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del decreto dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
. Ministero dell'Interno - Circolare del 8 febbraio 2013, n. 11001/119/20(6): D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218 recanti disposizioni integrative e correttive al Codice antimafia - Prime indicazioni interpretative.
. D.P.C.M. 18 aprile 2013: Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA GRANDI OPERE – COMUNICATO - Linee Guida per l'aggiornamento delle modalita' di svolgimento dei controlli antimafia indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di Protezione civile. (Delibera C.C.A.S.G.O. del 19 giugno 2013).
. LEGGE 19 luglio 2013, n. 87: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
. D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153: Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2014, n. 193: Regolamento recante disposizioni concernenti le modalita' di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2014, n. 193 - ALLEGATO N. 5 - Elenco degli oneri informativi introdotti a carico di cittadini e imprese.
. LEGGE 6 agosto 2015, n. 121: Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia.
. LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161: Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale con annotazioni).
. LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161: Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. (Testo pubblicato sull'edizione online della fazzetta Ufficiale).
. DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 54: Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilita' degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161.
. Ministero dell'Interno - Nota dfel 25 maggio 2018, Prot. n. 11001/119/20(8) - Codice antimafia - Richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Quesito.
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GIURISPRUDENZA
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1. L'informativa antimafia può essere richiesta anche per gare di importo sotto la soglia comunitaria
Costituisce richiesta obbligatoria, alla Prefettura, da parte della stazione appaltante, l’informativa antimafia di cui all’art. 10, D.P.R. n. 252/1998, in tutte quelle ipotesi in cui la gara d’appalto abbia un importo al di sopra della soglia comunitaria.
Qualora, poi, la stazione appaltante abbia ricevuto l’informativa antimafia interdittiva, quale che sia la modalità di richiesta utilizzata (ossia, obbligatoria o “volontaria”), la stessa è tenuta a non stipulare contratti o subcontratti con l’impresa interessata, indipendentemente dal loro valore.
In realtà, però, l’art. 10 D.P.R. n. 252/1998, che impone l’obbligo assoluto di acquisire le informazioni nel caso in cui l’importo della gara di appalto superi la soglia comunitaria, non pone però un divieto assoluto di richiedere tali informazioni nel caso tale soglia non sia superata.
L’art. 1 lett. e) del suddetto Decreto, nell’ipotesi di appalti di importo sotto il valore di 300 milioni, prevede espressamente che le informative non siano “comunque” richieste.
I valori, quindi, che la stazione appaltante deve tenere in considerazione sono quelli relativi agli appalti di importo inferiore a 300 milioni (per i quali non si richiede la documentazione di cui al comma 1), e quelli sopra soglia (di cui, al contrario, si impone l’obbligo di richiesta); ne consegue che non dandosi, al di là di questi due valori, alcuna specifica indicazione circa la richiedibilità o meno della suddetta informativa, in questa zona grigia non pare possa escludersi l’esercizio della discrezionalità della stazione appaltante, dovendosi, dunque, ritenere la stessa legittimata a richiedere le informazioni antimafia, essendo, una volta, formulata la richiesta, il Prefetto tenuto dare seguito a questa.
È legittimo, quindi, il comportamento di una stazione appaltante che ha richiesto le informazioni antimafia, ex art. 10 D.P.R. n. 252/1998, alla Prefettura, per tutte le imprese ammesse ad una gara d’appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, dovendosi riconoscere, in capo alla suddetta Amministrazione, la possibilità di acquisire tali informazioni. Lo ha stabilitola Decisione 240/08 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, depositata il 29 gennaio 2008.
- Si riporta il testo della Decisione del:
Consiglio di Stato - Sezione Sesta - Decisione 27 novembre 2007 – 29 gennaio 2008, n. 240.
2. FEBBRAIO 2017 - PROVVEDIMENTI A CONTENUTO AUTORIZZATORIO - Applicazione dell’informativa antimafia - Intervento del Consiglio di Stato
Anche le attività soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze o a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) soggiacciono alle informative antimafia e non soltanto alla comunicazione.
Ciò in quanto “la tendenza del legislatore muove, in questa materia, verso il superamento della rigida bipartizione tra comunicazioni antimafia, applicabili alle autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni”.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza n. 565 depositata il 9 febbraio 2017.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la tradizionale distinzione tra le comunicazioni antimafia, applicabili agli atti autorizzativi ed abilitativi, e le informative antimafia, applicabili a contratti pubblici, concessioni e sovvenzioni pubbliche, non si ponga più in un rapporto di necessaria alternatività, come nella legislazione anteriore al nuovo codice delle leggi antimafia.
Per comprendere la valenza della pronuncia occorre sapere che la “comunicazione antimafia” è costituita da un’attestazione circa l’assenza di misure di prevenzione penale o condanne per alcuni gravi delitti. Essa è necessaria per il rilascio di autorizzazioni, licenze o a SCIA ed è autocertificabile dall’imprenditore.
L’“informativa antimafia” è costituita, invece, da una valutazione del Prefetto sul rischio di infiltrazione mafiosa, fondata non solo sulle condanne ma anche su altri elementi (rapporti di polizia, cointeressenze economiche, frequentazioni). L’informativa costituisce quindi uno strumento di prevenzione molto più avanzato.
Essa era necessaria, secondo la precedente normativa, solo quando l’impresa doveva stipulare contratti con l’amministrazione, ricevere sovvenzioni, o sfruttare economicamente beni pubblici.
La distinzione tra i due strumenti – ha osservato il Consiglio di Stato nelle pronuncia – “ha fatto sì che le associazioni di stampo mafioso potessero, comunque, gestire tramite imprese infiltrate, inquinate o condizionate da essa, lucrose attività economiche, in vasti settori dell’economia privata, senza che l’ordinamento potesse efficacemente intervenire per contrastare tale infiltrazione, anche quando, paradossalmente, a dette imprese fosse stata comunque interdetta la stipulazione dei contratti pubblici per effetto di una informativa antimafia”.
Gli effetti di questa distinzione sono venuti meno – ha proseguito la sentenza – con l’istituzione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (art. 2, legge 13 agosto 2010, n. 136, intitolata «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»). Questa contiene una vera e propria mappatura delle imprese, comprensiva anche delle informative interdittive, espressamente riferite “a tutti i rapporti” con la pubblica amministrazione, senza differenziare le autorizzazioni dalle concessioni e dai contratti.
L’istituzione della Banca dati nazionale unica, prevista dall’art. 2 della legge delega sopra ricordato e resa operativa con il D.P.C.M. n. 193 del 2014, consente ora al Ministero dell’Interno, e per esso ai Prefetti competenti, di monitorare e di “mappare”, le imprese sull’intero territorio nazionale – o, addirittura, anche nelle loro attività svolte all’esterno – e nello svolgimento di qualsivoglia attività economica, che essa sia soggetta a comunicazione o a informazione antimafia, sicché l’autorità prefettizia, richiesta di emettere una comunicazione antimafia liberatoria, ben può venire a conoscenza, nel collegarsi alla Banca dati, che a carico dell’impresa sussista una informativa antimafia o ulteriori elementi di apprezzabile significatività, provvedendo ad emettere, ai sensi dell’art. 89-bis, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011, una informativa antimafia in luogo della richiesta comunicazione.
E ciò - continua il Consiglio di Stato - perfettamente in linea con la richiamata previsione dell’art. 2, comma 1, lett. c) della legge delega che, giova ripeterlo, ha istituto una Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, testualmente, con «immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale» e «con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all’accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell’attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa».
Tale ultima finalità, chiaramente enunciata dal legislatore, pienamente giustifica, ad avviso di questo Consiglio, il potere prefettizio di emettere una informativa antimafia, ricorrendone i presupposti dell’art. 84, comma 4, e dell’art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011 in luogo e con l’effetto della richiesta comunicazione antimafia.
Il Prefetto, pertanto, avrà l’obbligo di rilasciare le informazioni antimafia nelle ipotesi di cui all’art. 91, comma 1, del d. lgs. n. 159 del 2011 e avrà la facoltà, nelle ipotesi di verifiche, procedimentalizzate dall’art. 88, comma 2, e dall’art. 89-bis, di emettere una informativa antimafia, in luogo della richiesta comunicazione antimafia, "tutte le volte in cui, nel collegamento alla Banca dati nazionale unica, emergano provvedimenti o dati che lo inducano a ritenere non possibile emettere una comunicazione liberatoria de plano, ma impongano più serie verifiche in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa".
Il sistema così delineato, che risponde a valori costituzionali ed europei di preminente interesse e di irrinunciabile tutela, "non attenua le garanzie che la tradizionale ripartizione tra le comunicazioni e le informazioni antimafia prima assicurava, consentendo alle sole comunicazioni antimafia, emesse sulla base di un provvedimento di prevenzione definitivo adottato dal Tribunale con tutte le garanzie giurisdizionali, di precludere l’ottenimento di licenze, autorizzazioni o di qualsivoglia provvedimento, comunque denominato, per l’esercizio di attività imprenditoriali (art. 67, comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 159 del 2011)".
Il timore – si legge infine nella sentenza – che “estendendo l’applicazione delle informative antimafia alle attività economiche soggette al regime autorizzatorio, si schiuda la via all’arbitrio dell’autorità prefettizia nella valutazione della permeabilità mafiosa e quindi anche nell’accesso alle attività economiche (solo) private, è del tutto infondato poiché la valutazione prefettizia deve sempre fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti che consentano di ritenere razionalmente credibile il pericolo di infiltrazione mafiosa in base ad un complessivo, oggettivo, e sempre sindacabile in sede giurisdizionale, apprezzamento dei fatti”.
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3. GENNAIO 2020 - INFORMATIVA ANTIMAFIA - Richiesta solo nei rapporti tra P.A. e privati – Nuova sentenza del Consiglio di Stato
Da una corretta lettura dell’art. 83, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) si evince che l’informativa antimafia assume rilievo solo nei rapporti tra una Pubblica amministrazione e il privato e non nei rapporti tra privati. Il comma 1, infatti, ha individuato i soggetti che devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’art. 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nel precedente art. 67. Si tratta solo delle Pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonchè i concessionari di lavori o di servizi pubblici. A tali soggetti si aggiungono, in virtù del successivo comma 2, i contraenti generali previsti dal Codice die contratti pubblici.
Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 20 gennaio 2020, n. 452.
E’ ben vero che la stessa Sezione, in precedenti sentenze (2 settembre 2019, n. 6057; 2017, n. 565 e n. 1109) ha affermato che le informazioni antimafia si applicano anche ai provvedimenti autorizzatori e alle attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
L’art. 89, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 prevede espressamente, alla lett. a), che l’autocertificazione, resa da parte dell’interessato, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’art. 67, riguarda anche “attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla Pubblica amministrazione”.
La Sezione ha quindi ritenuto che, per lo stesso tenore letterale del dettato normativo e per espressa volontà del legislatore antimafia, le attività soggette a SCIA non sono esenti dai controlli antimafia, e che il Comune ben possa, e anzi debba, verificare che l’autocertificazione dell’interessato sia veridica e richiedere al Prefetto di emettere una comunicazione antimafia liberatoria o revocare la SCIA in presenza di una informazione antimafia comunque comunicatagli o acquisita dal Prefetto.
Si tratta però, pur sempre, di un potere di controllo o di un legame, prefigurato dalla legge, tra la Pubblica amministrazione e il privato.
Nel motivare le conclusioni alle quali è pervenuta, la Sezione ha affermato che “una visione moderna, dinamica e non formalistica del diritto amministrativo, quale effettivamente vive e si svolge nel tessuto economico e nell’evoluzione dell’ordinamento, individua un rapporto tra amministrato e amministrazione in ogni ipotesi in cui l’attività economica sia sottoposta ad attività provvedimentale, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura soggetta a SCIA …”.
Il Legislatore ha quindi previsto il potere del Prefetto che interviene quando il privato entra in rapporto con l’Amministrazione. Ed è la legge a conferire un siffatto potere di verifica al Prefetto.
Diverso è invece il caso di rapporti tra privati, in relazione ai quali la normativa antimafia nulla prevede.
Tale vuoto normativo – si legge ancora nella sentenza - non può certo essere colmato dal Protocollo della legalità e dal suo Atto aggiuntivo (entrambi stipulati tra il Ministero dell’interno e Confindustria, rispettivamente il 10 maggio 2010 e il 22 gennaio 2014), attraverso il quale il Ministero ha dichiarato la propria volontà di superare l’eliminazione (ad opera dell’art. 4, del D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218), nell’art. 87, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2001, della possibilità di richiedere informative antimafia da parte di soggetti privati.
Si tratta, infatti, di un atto stipulato tra due soggetti, che finirebbe per estendere ad un soggetto terzo, estraneo a tale rapporto, effetti inibitori che la legge ha espressamente voluto applicare ai soli casi in cui il privato in odore di mafia contragga con una parte pubblica.
Prova di tale voluntas legis è proprio nella modifica del comma 1 dell’art. 87, D.Lgs. n. 159 del 2011 che, prima della novella introdotta dall’art. 4, del D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, prevedeva espressamente la possibilità che a chiedere la comunicazione antimafia fosse un soggetto privato.
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