RIFIUTI - I CENTRI DI RACCOLTA - LE ECOPIAZZOLE - LE ISOLE ECOLOGICHE
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CENTRI DI RACCOLTA RIFIUTI - ECOPIAZZOLE
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1. I centri di raccolta nel “Codice ambientale”
Il D. Lgs. n. 152/2006, meglio noto come “Codice ambientale”, definisce, all’articolo 183, comma 1, lettera cc), il centro di raccolta come “area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento".
La medesima norma stabilisce, inoltre, che "la disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.
La definizione di "centro di raccolta" è stata inserita nel Codice ambientale ad opera del "secondo Correttivo" (D. Lgs n. 4/2008).
2. D.M. 8 aprile 2008 – Disciplina dei centri di raccolta
2.1. Finalità del decreto
In attuazione di quanto previsto dall’art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006 è stato emanato il D.M. 8 aprile 2008, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata".
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
Nella parte relativa alle motivazioni del provvedimento, si legge che esso è stato emanato in ragione della "ritenuta necessità di definire la disciplina dei centri di raccolta comunali o intercomunali destinati a ricevere, per il trasporto agli impianti di recupero o trattamento, i rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze e dagli altri soggetti tenuti al ritiro dalle utenze domestiche e al conferimento di specifiche tipologie di rifiuti".
Come è evidente, il decreto in esame non riguarda solo i RAEE, ma una lunga serie di tipologie di rifiuti conferiti alle "ecopiazzole" (dagli imballaggi in carta e cartone ai RAEE; dai solventi ai farmaci; dagli oli vegetali agli sfalci e potature, ecc.), tutti elencati nell´allegato 1, punto 4.2. del decreto.
Il nuovo decreto radica le proprie disposizioni nella nuova definizione di "centro di raccolta" fornita dall´articolo 183, comma 1, lett. cc), D. Lgs. n. 152/2006 ed argina la necessità di autorizzazione di tali centri, ripetutamente (e giustamente) ravvisata dalla Corte di Cassazione.
2.2. Requisiti dei centri di raccolta
In base al D.M. 8 aprile 2008 i centri di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata devono essere costituiti da aree presidiate ed allestite dove si svolge unicamente la raccolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti elencati in allegato al Decreto in questione (tra cui figurano i RAEE) al fine del loro trasporto in impianti di recupero e trattamento.
Il conferimento nei centri può essere effettuato direttamente dagli utenti o dai soggetti tenuti in base alla Legge.
La realizzazione dei centri deve essere autorizzata dal Comune territorialmente competente e devono essere allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni dettate dal Decreto in questione.
Se conformi alle prescrizioni dettate dal D.M. 8 aprile 2008, i centri di raccolta sono da considerarsi non come centri di stoccaggio ma come strutture di raccolta dei rifiuti, con assoggettamento al relativo regime giuridico.
2.3. Iscrizione Albo gestori ambientali
In base al D.M. 8 aprile 2008 i soggetti gestori dei centri devono essere iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali nei modi e nelle forme stabilite dall'articolo 212, D. Lgs. n. 152/2006, prestando idonea garanzia finanziaria.
Il D.M. 8 aprile 2008 ha affidato ad una delibera del Comitato nazionale dell'Albo i criteri, le modalità ed i termini per la dimostrazione della idoneità tecnica e della capacità finanziaria necessarie per l'iscrizione all'Albo.
3. Delibera 29 luglio 2008 n. 2 del Comitato dell’Albo
In attuazione del D.M. 8 aprile 2008, il Comitato dell'Albo ha emanato la delibera 29 luglio 2008, n. 2 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2008).
Tale delibera stabilisce le regole per l'iscrizione dei gestori dei centri alla Categoria 1 dell'Albo (quella relativa, appunto, alla attività di raccolta dei rifiuti), fissando, per ciascuna classe, le dotazioni minime di personale, i requisiti dei responsabili tecnici, gli importi e le prescrizioni relative alle garanzie economiche.
Le imprese già iscritte alla Categoria 1, specifica la Delibera dell'Albo, devono solo integrare l'iscrizione stessa per lo svolgimento dell'attività specifica e non sono sottoposte ad ulteriori fideiussioni.
Il testo della deliberazione viene riportato nell'Appendice normativa.
4. Ritiro della Delibera 29 luglio 2008 n. 2 del Comitato dell’Albo
Con Comunicato stampa del 5 novembre 2008, il Ministero dell’Ambiente ha reso noto di aver avviato le procedure per il ritiro della deliberazione n. 2 del 29 luglio 2008 sui criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo dei gestori dei centri di raccolta, le cosiddette "ecopiazzole".
Le strutture esistenti hanno difficoltà ad adeguarsi alla nuova normativa entro i termini stabiliti (2 novembre 2008) e il Ministero pensa ad una proroga.
Nonostante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono emersi elementi relativi all’iter che rendono necessaria la ripubblicazione del decreto 8 aprile 2008, che ha dettato la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
Le scadenze relative al provvedimento si intendono quindi sospese e saranno ridefinite in sede di nuova deliberazione.
5. D.M. 13 maggio 2009 – Modifiche al D.M. 8 aprile 2008
In data 18 luglio 2009, viene pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 il D.M. 13 maggio 2009, recante “Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”.
Con tale decreto è stato revisionato il D.M. 8 aprile 2008, il quale ricordiamo era stato in seguito dichiarato privo di effetti, in virtù della nota dell’Ufficio legislativo dello stesso Ministero, in quanto privo dei necessari riscontri da parte degli organi di controllo.
L'inefficacia aveva colpito, poi, anche la Deliberazione dell'Albo gestori ambientali recante criteri e condizioni per l’iscrizione dei soggetti responsabili, revocata da parte dello stesso Comitato su invito del Ministero dell’ambiente.
Nel dettaglio, la versione aggiornata del decreto consente ai centri di raccolta, ancora non in linea con le nuove disposizioni tecnico-gestionali, ma autorizzati in base alle disposizioni regionali o di enti locali, di continuare ad operare fino alla data del 18 gennaio 2010, data entro la quale devono comunque conformarsi ai nuovi parametri ambientali.
Le strutture invece già in linea con il decreto 8 aprile 2008 possono continuare a svolgere la loro attività senza necessità di ulteriore autorizzazione.
Il D.M. 13 maggio 2009 ha inoltre aumentato le categorie di rifiuti conferibili nei centri di raccolta, aggiungendo ulteriori tredici categorie a quelle già previste dall’originaria versione del decreto 8 aprile 2008.
In attuazione della nuova versione del DM 8 aprile 2008, il Comitato dell’Albo Gestori Ambientali ha successivamente emanato la nuova deliberazione 20 luglio 2009.
Nel merito, le modifiche principali del Dm 13 maggio 2009 sono queste:
• Approvazione: la realizzazione o l’adeguamento dei centri deve essere conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, e il Comune è tenuto a darne comunicazione alla Regione e alla Provincia.
L’allegato 1 rappresenta il parametro tecnico per l’allestimento e la gestione (ubicazione, requisiti, struttura, modalità di conferimento e tipologie di rifiuti che è possibile conferire).
Se i centri sono conformi all’allegato 1 al Dm 8 aprile 2008, non è necessario il rilascio di una nuova approvazione (ma rimane la necessità di iscrizione all’Albo).
• Deposito: sale da due a tre mesi la giacenza consentita.
• Tipologie di rifiuti: alle precedenti, se ne aggiungono di nuove: toner, imballaggi misti, filtri olio, estintori e aerosol, rifiuti da demolizione e provenienti da pulizia dei camini, batterie al piombo non solo urbane, terra e roccia e altri rifiuti non biodegradabili.
• Contabilità: il centro deve contabilizzare i rifiuti in entrata (solo da utenze non domestiche) e in uscita, usando bilanci di massa o volumetrici e, in assenza di pesatura, operare una stima. Il tutto compilando (anche su supporto informatico) uno schedario numerato e conforme ai modelli presenti negli allegati “1a” (che cambia completamente) e “1b”. Questi allegati non vanno confusi con i registri di carico e scarico che restano un obbligo specifico di "chiunque" faccia raccolta a titolo professionale.
• Destinazione: il gestore dell’impianto di destinazione dei rifiuti in uscita dal centro comunica al centro la destinazione dei rifiuti o delle materie prime secondarie.
• Regime transitorio: i centri operanti in base a disposizioni regionali o di enti locali continuano a operare e si conformano alle disposizioni del decreto entro il 18 gennaio 2010 (compresa l’iscrizione all’Albo) e non più entro 60 giorni dalla delibera dell’Albo.
Le domande già presentate all'albo ai sensi della precedente delibera possono essere confermate mediante dichiarazione in carta libera alla sezione regionale, usando l'allegato 6 alla delibera 20 luglio 2009, n. 2.
6. Deliberazione 29 luglio 2009, n. 2 del Comitato dell’Albo
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con Deliberazione 20 luglio 2009, n. 2 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2008), ha dettato i criteri e i requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, di attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni.
I soggetti che intendono iscriversi all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta devono:
a) essere iscritti al Registro delle imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA);
b) dimostrare la dotazione minima di personale addetto individuata nell’allegato 1;
c) dimostrare la qualificazione e l’addestramento del personale addetto secondo le modalità di cui all’allegato 2;
d) nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO;
e) dimostrare il requisito di capacità finanziaria con gli importi individuati nell’allegato 3. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo lo schema riportato nell’allegato 4.
Come previsto dall’articolo 3, comma 4, di detta delibera, i soggetti che avevano presentato domanda di iscrizione o integrazione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta che intendono confermare le domande stesse, devono presentare apposita dichiarazione in carta libera alla Sezione regionale competente secondo il modello di cui all’allegato 6 alla delibera medesima.
Il modello di dichiarazione approvato dal Comitato nazionale dovrà essere restituito alla scrivente Sezione Regionale debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegando documento d'identità.
Il testo della delibera viene riportato nei Riferimenti normativi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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D.M. 8 aprile 2008: Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione del 29 luglio 2008, Prot. 02/CN/ALBO: Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni e integrazioni.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Circolare del 28 ottobre 2008, Prot. 1656/ALBO/Pres: Iscrizione all'Albo per la gestione dei centri di raccolta.
D.M. 13 maggio 2009: Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali - Deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009: Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, di attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni.
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