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RIFIUTI - SISTRI - SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI - SOPPRESSO





NOTIZIE IN BREVE

SISTRI - SOSPESO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2019

A decorrere dal 1° gennaio 2019, il SISTRI è SOSPESO in attesa che venga definito un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Sospeso anche l'obbligo di versamento del contributo annuale.
Lo ha stabilito, prima l'art. 6 del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 e successivamente confermato dall'art. 6 della L. n. 12/2019, di conversione del D.L. n. 135/2018.


DICEMBRE 2017 - Dalla legge di bilancio 2018 proroga del SISTRI al 31 dicembre 2018

Il comma 1134 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) ha prorogato di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI.


3 LUGLIO 2017 - SISTRI - Il TAR del Lazio ha rinviato a gennaio 2018 l'udienza in merito all'aggiudicazione della gara CONSIP per l'affidamento del sistema

Il Tar del Lazio, chiamato a esprimersi sulla legittimità dell'aggiudicazione della gara Consip per l'affidamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ha rinviato al 24 gennaio 2018 l'udienza di merito.
Il Giudice amministrativo laziale, con ordinanza 3 luglio 2017, n. 7610, ha ritenuto necessario, ai fini delle decisioni da assumere in relazione alle domande presentate dalla parte ricorrente in via principale (un'azienda appartenente a un raggruppamento di imprese che aveva partecipato alla gara senza vincerla), nonché della parte ricorrente in via incidentale (la Rti aggiudicataria del servizio), di disporre una consulenza tecnica d'ufficio (CTU).


1° FEBBRAIO 2017 - SISTRI - Riaggiudicata la gara per l'affidamento del sistema

Consip Spa ha indetto una Gara a procedura ristretta per l’affidamento in concessione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.
La nuova aggiudicazione arriva dopo che la prima aggiudicazione della gara, datata 4 agosto 2016, era stata annullata in autotutela, come si evince anche dalla sentenza Tar Lazio 6 febbraio 2017, n. 2000.

. Se vuoi saperne di più, clicca QUI.


Pubblicato il D.L. n. 244/2016 - Proroga di un anno del termine per l’adeguamento del SISTRI e taglio delle sanzioni

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 Dicembre 2016, il Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).
All’articolo 12, comma 1, lettere a) e b) viene prevista la proroga di un anno - dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 - del subentro del nuovo concessionario, del periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e della riduzione del 50% delle sanzioni previste dai commi 1 e 2 dell’art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006.


Pubblicato il nuovo regolamento SISTRI

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, il D.M. 30 marzo 2016, n. 78, recante il nuovo regolamento relativo al funzionamento e all'ottimizzazione del SISTRI.
Abrogato il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52.


Pubblicata a L.n. 21/2016, di conversione del D.L. n. 210/2015 - Proroga di un anno del termine per l’adeguamento del SISTRI e taglio delle sanzioni

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, la Legge 15 febbraio 2016, n. 21, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210.
La legge, in vigore dal 27 febbraio 2016, oltre alla proroga di un anno del termine per l’adeguamento del SISTRI, stabilisce la riduzione al 50% delle sanzioni per la mancata iscrizione al SISTRI e il mancato versamento dei contributi.


D.L. N. 210/2015 - MILLEPROROGHE - Prorogato di un anno il termine per l’adeguamento del SISTRI

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015, il Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).
All’articolo 9, comma 1, lettere a) e b) viene prevista la proroga di un anno del termine per l’adeguamento del SISTRI e del termine finale di efficacia del contratto con Selex.


SISTRI - Prorogato il periodo transitorio - Modificato il termine di applicazione delle sanzioni

L’art. 9, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), ha disposto la proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 dell'applicazione delle sanzioni a chi non si adeguata al nuovo sistema di tracciabilità.
A carico dei soggetti che hanno omesso, se tenuti, di iscriversi al SISTRI e di pagare il contributo di iscrizione, le sanzioni scatteranno dal 1° aprile 2015, anziché dal 1° febbraio 2015


SISTRI - Pubblicato il decreto che esenta le imprese e gli enti fino a 10 dipendenti

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, il decreto del Ministero dell’Ambiente 24 aprile 2014 recante “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonchè specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006” (Vedi sotto il Punto n. 11).


SISTRI - On-line i chiarimenti pratici

Il 3 dicembre 2013 il Mininistero dell'Ambiente ha pubblicato il “Quadro sinottico Sistri – Aspetti tecnici”, che contiene i nuovi pareri del Ministero, del Concessionario e dell'Agenzia per l’Italia digitale, in risposta a 13 richieste presentate dalle associazioni di settore.


Novità dal D.L. n. 101/2013 - SISTRI da ottobre solo per produttori e gestori di rifiuti pericolosi

Il Ministero dell’Ambiente ha diramato la Circolare n. 1 del 31 ottobre 2013 per l’applicazione dell’articolo 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, concernente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti …” (SISTRI), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.


Novità dal D.L. n. 101/2013 - SISTRI da ottobre solo per produttori e gestori di rifiuti pericolosi

L'art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", circoscrive il SISTRI ai produttori e ai gestori di rifiuti pericolosi.


SISTRI – Pubblicato il decreto che fissa le date per l'avvio progressivo del sistema

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013, il D.M. 20 marzo 2013, che determina le date per l'avvio progressivo del SISTRI.


SISTRI – Pubblicato il regolamento di modifica del D.M. n. 52/2011

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2012, il D.M. 25 maggio 2012, n. 141, recante il regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52.


SISTRI – Decretata la sospensione fino al 30 giugno 2013

L'art. 52 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), ha stabilito che il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, e' sospeso fino al compimento di apposite verifiche amministrative e funzionali e comunque non oltre il 30 giugno 2013.


SISTRI – Posticipata l’operatività al 30 giugno 2012

L’art. 13, comma 3, della L. 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 recante (decreto “Milleproroghe”), ha disposto la proroga dal 9 febbraio 2012 al 30 giugno 2012 dell’entrata in operatività del SISTRI.


SISTRI – Pubblicato il decreto di modifica del D.M. n. 52/2011

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012 (Supplemento Ordinario n. 5), il D.M. 10 novembre 2011, n. 219, recante “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)”.


SISTRI – Posticipata l’operatività al 2 aprile 2012

L’art. 13, comma 3, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 recante (decreto “Milleproroghe”), ha disposto la proroga dal 9 febbraio 2012 al 2 aprile 2012 dell’entrata in operatività del SISTRI.


Corsi per le Officine - Seconda sessione 2011

Dal 28 novembre al 2 dicembre 2011 avrà luogo la seconda sessione di corsi riservati alle Officine interessate all’autorizzazione all’installazione delle Black Box SISTRI.


La legge n. 148/2011 ripristina il SISTRI

La legge n. 148 del 14 settembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, nella fase di conversione del D.L. n. 138/2011, ha provveduto a sostituire i commi 2 e 3 dell'articolo 6, ripristinando il SISTRI a delle specifiche condizioni. Previsto il suo avvio per il 9 febbraio 2012.


Cancellato il SISTRI ... Almeno per ora!

Con l'abrogazione dei due decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e del 18 febbraio 2011 n. 52 e successive modificazioni, viene di fatto cancellato il SISTRI.
Questo è quanto si desume dalle disposizioni dettate dall'art 6, commi 2 e 3, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, entrato in vigore il 13 agosto 2011.


Proroga del SISTRI per le sole imprese che hanno fino a 10 dipendenti

L'articolo 6, comma 2, lett. f-octies), della legge n. 106/2011, di conversione del D.L. n 70/2011, ha prorogato al 1° giugno 2012 l'avvio dell'operatività del SISTRI per i soli produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti.


Proroga del SISTRI - Pubblicato il decreto

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il decreto 26 maggio 2011, con il quale il Ministero dell’Ambiente ha decretato il rinvio dal 1° giungo 2011 al 1° settembre 2011 dell’inizio dell'avvio del SISTRI.


Annunciata la proroga dell'avvio del SISTRI al 1° settembre 2011

Raggiunta l’intesa tra il Ministero dell’Ambiente e le organizzazioni imprenditoriali per la rimodulazione in chiave di progressività dell’avvio del SISTRI, che scatterà per tutti i soggetti coinvolti tra il 1° settembre 2011 e il 1° gennaio 2012.


Pubblicato il TESTO UNICO dei decreti ministeriali che regolano il SISTRI

E' stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, recante il testo unico del SISTRI.


SISTRI – Previsto un T.U e lo slittamento del termine di pagamento del contributo annuale

E' in arrivo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un nuovo “Testo Unico” sul SISTRI e della proroga del termine di pagamento del contributo annuale dal 31 gennaio 2011 al 30 aprile 2011.


SISTRI – Ulteriore proroga dell'effettiva operatività al 1° giugno 2011

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, il D.M. 22 dicembre 2010, il quale, apportando modifiche all'art. 12 swl D.M. 17 dicemnbre 2009, ha stabilito una ulteriore proroga al 31 maggio 2011 del termine per l'avvio completo del SISTRI.
Il Decreto, inoltre, rinvia al 30 aprile 2011, il termine per la presentazione del MUD 2010.


SISTRI – Prorogata l'effettiva operatività al 1° gennaio 2011

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2010 il Decreto ministeriale 28 settembre 2010, con il quale vengono disposte proroghe alla effettiva operatività del SISTRI al 1° gennaio 2011.


SISTRI – Pubblicato il decreto che apporta ulteriori modifiche al D.M. 17 dicembre 2009

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010 il Decreto ministeriale 9 luglio 2010, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Il provvedimento è in vigore dal 14 luglio 2010.


SISTRI – Pubblicato il decreto che ha fissato i diritti di segreteria per il dispositivo USB

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010, il Decreto dirigenziale interministeriale 17 giugno 2010, con il quale è stata aggiornata la Tabella A dei diritti di segreteria, prevedendo le Voci 42.1 e 42.2 relative all'importo del diritto di segreteria da pagare per il rilascio del dispositivo USB da parte delle Camere di Commercio.
Tali diritti sono in vigore dal 8 luglio 2010.


SISTRI – Pubblicato decreto modificativo del D.M. 17 dicembre 2009

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010, il D.M. 15 febbraio 2010, che ha apportato modifiche ed integrazioni al D.M. 17 dicembre 2009.
Il decreto entra in vigore il 1° marzo 2010 (Vedi: Punto 6).


SISTRI – Reso noto il calendario dei corsi per le officine autorizzate

Si rende noto che è stato pubblicato, sul sito del SISTRI, il calendario dei corsi per l'installazione, l'attivazione e il collaudo del dispositivo black box destinato alle officine.
Ai corsi dovranno partecipare tutti coloro che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 13 febbraio 2010 e che sono in regola con i requisiti richiesti dal D.M. 17 dicembre 2009 (Vedi: Punto 9.4.).


SISTRI – Officine autorizzate - Domanda di iscrizione

Entro il 13 febbraio 2010, le imprese esercenti attività di autoriparazione, iscritte per la sezione elettrauto, per essere autorizzate all’installazione del dispositivo "black box", devono presentare apposita domanda al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. (Vedi: Punto 9).


SOPPRESSIONE DEL SISTRI
DAL 1° GENNAIO 2019

1. 14 DICEMBRE 2018 - Il D.L. n. 135/2018 sospende il SISTRI a decorrere dal 1° gennaio 2019

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, il Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” (c.d. "Decreto semplificazioni").
L’articolo 6 dispone - a decorrere dal 1° gennaio 2019 - la soppressione dell’attuale “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI), di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, e, conseguentemente, dell’obbligo di versamento del contributo annuale.

In realtà, l’attuale sistema, ufficialmente varato il 13 gennaio 2010, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell’ambiente del 17 dicembre 2009, ha presentato, nel tempo, notevoli criticità applicative, tanto che la data di inizio della sua operatività ha subito numerosissime proroghe (dieci solo nei primi due anni, dal 2010 al 2012), restando, di fatto, per la gran parte inattuato fino alla data odierna.
Al fine di superare le predette criticità, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà definire un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente.
Si tratterebbe, pertanto, di un regime provvisorio destinato a durare sino all'introduzione di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La definizione di un nuovo e più efficiente sistema di tracciabilità si pone inoltre nell'ottica di dare attuazione alle disposizioni della Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti) la quale, tra le altre cose, prevede che gli Stati membri stabiliscano "un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani".
A fronte della soppressione del sistema SISTRI e, in attesa della realizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti coerente con l’assetto normativo vigente, anche di derivazione comunitaria, dal 1° gennaio 2019, i soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI dovranno:
- presentare la dichiarazione annuale MUD;
- provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti, secondo quanto disposto dagli articoli 188, 189, 190 e 192 del D.Lgs. n. 152/200, secondo il sistema tradizionale "cartaceo".
E', tuttavia, consentita la possibilità di tenuta in formato digitale di registri e formulari (con trasmissione tramite PEC della relativa quarta copia) già prevista dall'articolo 194-bis del D.Lgs. n. 152/2006.
La norma prevede che vengano, altresì, applicate le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010, dove si prevede l’applicazione delle sanzioni nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

. Se vuoi accedere al sito del Ministero dell'ambiente e leggere il comunicato relativo alla sospensione del SISTRI, clicca QUI.


2. 12 FEBBRAIO 2019 - L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Soppressione del SISTRI - Nasce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
Durante l'iter di conversione, il D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018 ha subito diverse modifiche ed integrazioni rispetto alla versione originaria pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, passando da 12 a 28 articoli.
L’articolo 6 conferma la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e - fino alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente - dispone l’applicazione dei meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD).
Il comma 3, come riscritto nel corso dell’esame al Senato, prevede l’istituzione (a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e precisamente dal 13 febbraio 2019) del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente.

Il comma 3-ter contiene le disposizioni collocate nel comma 3 del testo iniziale del decreto-legge.
Dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere garantita effettuando i tradizionali adempimenti previsti dagli artt. 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, vale a dire tramite la tenuta e la compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto degli stessi, e la trasmissione annuale del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale). Tali adempimenti, in virtù del l’art. 194-bis, potranno essere effettuati anche in formato digitale.
Il comma in esame prevede altresì l’applicazione, nel periodo transitorio (cioè dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), delle sanzioni previste dall’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 e che riguardano la mancata o non corretta compilazione degli adempimenti “tradizionali” (MUD, registri di carico e scarico e formulari di trasporto).

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SISTRI - PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO
ABROGATO IL D.M. n. 52/2011

1. 24 MAGGIO 2016 - Pubblicato il nuovo regolamento

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2016, n. 78contenente "Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".
Il provvedimento, pur conservando la struttura del precedente decreto n. 52 del 2011, introduce meccanismi di razionalizzazione della procedura attraverso una semplificazione burocratica ed informatica.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

- Per facilitare la lettura del nuovo decreto e rilevare le novità introdotte, si riporta il testo dei due decreti a confronto:
. D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 - D.M. 30 marzo 2016, n. 78.


1.1.Contenuti e novità

L'articolo 2 del D.M. 78/2016 prevede uno o più decreti del Ministro dell'ambiente che regolino le procedure operative necessarie per l'accesso al SISTRI, l'inserimento e la trasmissione dei dati.
Con le medesime modalità si procede alle modifiche previste all'allegato 1, e alla revisione dell'entità dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al SISTRI su base volontaria, che sono stabiliti in misura ridotta rispetto agli importi dovuti dai soggetti obbligati per le analoghe categorie di riferimento.
L'allegato I riporta infatti i contributi SISTRI, e la loro ripartizione per categoria di soggetti; regola poi le modalità di pagamento, la sostituzione dei dispositivi, l'eventuale duplicazione dei dispositivi.

All'articolo 3 si disciplina, invece la Gestione dei flussi di informazioni acquisiti con il SISTRI, che sono in mano all'Arma dei Carabinieri (comma 1).
Al fine di intensificare l'azione di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, le informazioni detenute dal SISTRI potranno essere rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti, secondo modalità da definirsi con i sopra citati decreti.

L'articolo 4 amplia il novero dei soggetti tenuti ad aderire al SISTRI: oltre a quelli già elencati all'art. 188-ter comma 1 del Codice Ambiente, vengono anche previsti:
a) nel caso delle imprese e degli enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi a titolo professionale, nonché le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori;
b) nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto, o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;
c) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
d) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Possono aderire su base volontaria al SISTRI i soggetti indicati dall'articolo 188-ter, comma 2, del Codice Ambiente, ed i soggetti non obbligati ad aderire ai sensi delle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

L'articolo 5 detta una disposizione a parte, che riguarda i Rifiuti urbani della Regione Campania, per i quali si aggiunge che sono obbligati all'iscrizione al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 localizzati nel territorio della Regione Campania. Il Regolamento passa poi a regolare nel Titolo II gli obblighi derivanti dall'applicazione del SISTRI, ovvero procedure di adesione, ed il contributo (art. 7) per l'iscrizione (versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono) nonché le procedure di consegna dei dispositivi.

L'articolo 9 detta disposizioni sul Monitoraggio degli impianti di trattamento di rifiuti iscritti al SISTRI.

Nel Titolo III (artt. 12-15) si fa riferimento alle Procedure speciali: procedure di emergenza, per la gestione di categorie speciali di rifiuti (art. 13), disposizioni specifiche per gli autotrasportatori e per gli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani.

Il Titolo IV (artt. 16-18) riporta Disposizioni procedimentali per l'assolvimento degli obblighi dei produttori di rifiuti (art.16), comunicazioni al SISTRI e in materia di interoperabilità.

Nelle Procedure operative semplificate (artt. 19 e 20) si regola la Delega operativa e la Convenzione con il gestore del servizio di raccolta o con la piattaforma di conferimento.
Nel Titolo VI (artt. 21-22) si disciplina il Catasto di rifiuti.


1.2. Disposizioni transitorie

Il decreto entrerà in vigore il prossimo 8 giugno 2016; dalla stessa data verrà abrogato il precedente decreto del 18 febbraio 2011, n. 52.
Tuttavia, si dovrà attendere la pubblicazione di uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, con i quali dovranno essere definite:
a) le procedure operative necessarie per l'accesso al SISTRI, l'inserimento e la trasmissione dei dati, nonche' quelle da applicare nei casi in cui, in ragione delle peculiarità degli stessi, si richiedano disposizioni differenziate o specifiche;
b) le modifiche da apportare all’Allegato 1 del presente regolamento, in relazione alla definizione dell'entità dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al SISTRI su base volontaria , prevedendo per gli stessi una misura ridotta rispetto agli importi dovuti dai soggetti obbligati per le analoghe categorie di riferimento.
La societa' concessionaria del servizio di gestione del SISTRI dovrà predisporre ed aggiornare la modulistica descrittiva, i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori, curandone la pubblicazione sul portale informativo SISTRI previo visto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Sempre con decreto ministeriale da emanarsi saranno disciplinati termini e modalità per la sospensione degli obblighi di installazione e di utilizzo delle black box ed eventualmente anche dei dispositivi USB ad esse collegati previa verifica di sostenibilità tecnico-economica condotta dall'Agenzia per l'Italia digitale con l'attuale concessionario del sistema SISTRI, senza oneri a carico del Ministero dell'ambiente. Verrà infine anche disciplinata la rimodulazione dei contributi dovuti dalla categoria dei trasportatori.

Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento, fino all'approvazione delle procedure operative con i decreti previsti al comma 1 dell'art. 2, continueranno ad applicarsi le procedure indicate nei manuali e nelle guide rese disponibili nel sito SISTRI, previo visto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 23, comma 2).

In attuazione dell'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le procedure di affidamento del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti dovranno assicurare:
a) la razionalizzazione e la semplificazione del sistema, attraverso l'abbandono dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del presente decreto e l'individuazione di strumenti idonei a garantire l'efficace resa del servizio di tracciabilita' dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) la tenuta in formato elettronico dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto con compilazione in modalita' off-line e trasmissione asincrona dei relativi dati, nonche' la generazione automatica del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della dematerializzazione della corrispondente documentazione;
c) la semplificazione degli obblighi informativi alle imprese attraverso l'interazione e il coordinamento con banche dati in uso alla pubblica amministrazione, garantendo, per quanto possibile, l'acquisizione automatica delle informazioni disponibili;
d) la garanzia di interoperabilita' con i sistemi gestionali utilizzati dalle imprese, dalle associazioni di categoria e loro societa' di servizi e realizzazione di specifici sistemi per le imprese che non dispongono di sistemi gestionali;
e) la sostenibilita' dei costi;
f) la messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza e formazione per le imprese (art. 23, comma 3).



"SISTRI" - FINALMENTE AL VIA? - MACCHE' ....

1. 19 APRILE 2013 - Pubblicato il decreto che fissa le date per l'avvio progressivo del sistema

1.1. Le indicazioni del decreto

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013, il D.M. 20 marzo 2013, che determina le date per l'avvio progressivo del SISTRI.

Il decreto contiene le seguenti indicazioni fondamentali:
1) Il SISTRI sarà attivato:
A. Dal 1° ottobre 2013:
- per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti;
- per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati dall'art. 3, comma 1, lettere c), d), e), f), g) e h), tra i quali le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale.

B. Dal 3 marzo 2014 per tutti gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione.


2) Le imprese che trattano rifiuti non pericolosi potranno comunque utilizzare il SISTRI, su base volontaria, dal 1° ottobre 2013.

3) Il versamento del contributo di iscrizione al sistema resterà sospeso per tutto il 2013 per gli enti e imprese già iscritti alla data del 30 aprile 2013.

4) Per gli enti e le imprese per i quali il sistema partirà il 1° ottobre 2013, le procedure di verifica e di allineamento per l’aggiornamento dei dati devono essere avviate dal 30 aprile 2013 e dovranno essere concluse il 30 settembre 2013.
Per tutti gli altri enti e imprese, le analoghe procedure di verifica dovranno essere avviate dal 30 settembre 2013 e concludersi il 28 febbraio 2014.

Si ricorda che questa fase di riallineamento non coinvolge le Camere di Commercio. Si tratta di una procedura svolta autonomamente dai soggetti coinvolti, i quali dovranno verificare l'attualità dei dati e delle informazioni trasmesse al SISTRI.


1.2. SOGGETTI COINVOLTI DAL 1° OTTOBRE 2013

• produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti;
• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
• i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
• i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
• le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale;
• nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo;
• nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
• nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.


1.3. SOGGETTI COINVOLTI DAL 3 MARZO 2014

• le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti;
• le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che hanno più di 10 dipendenti;
• i Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.


2. 26 LUGLIO 2013 - Riattivazione del SISTRI - Distribuzione dei dispositivi USB - Modalità di coinvolgimento delle Camere di Commercio - CIRCOLARE UNIONCAMERE

Unioncamere, con Nota del 26 giugno 2013, Prot. 0015622, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente di specificare in quali termini il sistema camerale sarà coinvolto, attraverso le Sezioni Regionali dell'Albo e circa 200 Associazioni di categoria, sia per la distribuzione dei nuovi dispositivi USB, sia per lo sblocco di quelli giacenti.
Unioncamere chiede, inoltre, che fine faranno:
1) i circa 30 mila dispositivi, giacenti presso le Camere di Commercio, Associazioni di categoria e Sezioni, per i quali SISTRI non ha mai dato indicazioni di procedere con la consegna;
2) i circa 20 mila dispositivi che le imprese, benchè sollecitarte, non hanno mai ritirato.

In merito al coinvolgimento delle Camere di Commercio e Associazioni di categoria per la distribuzione dei dispositivi USB, il Ministero dell'Ambiente, con lettera del 10 luglio 2013, Prot. 0042655, ha risposto che le Camere di Commercio dovranno attenersi a quanto stabilito e pattuito con il Protocollo di intesa del 13 gennaio 2010, tra lo stesso Ministero dell'Ambiente e Unioncamere, tuttora valido ed efficace.
N.B. Il testo di tale Protocollo d'intesa viene riportato sotto nel paragrafo "Casistica e argomenti di carattere particolare".

Non mi risulta, invece, che il Ministero dell'Ambiente abbia dato risposta agli altri due quesiti posti da Unioncamere in merito ai dispositivi giacenti presso le Camere di Commercio e Associazioni di categoria.

Unioncamere, con Circolare del 26 luglio 2013, Prot. 0018363, inviata a tutte le Camere di Commercio, ha raccolto tutti questi documenti e, nell'Allegato 3, ha sintetizzato i compiti operativi che spettano alle Camere di Commercio.

- Si riporta il testo dei seguenti documenti:
. UNIONCAMERE - Nota del 26 giugno 2013, Prot. 0015622: Avvio del SISTRI a partire dal 1° ottobre 2013.

. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Nota del 10 luglio 2013, Prot. 0042655: SISTRI.

. UNIONCAMERE - Circolare del 26 luglio 2013, Prot. 0018363: Riavvio attività SISTRI.
. UNIONCAMERE - Circolare del 26 luglio 2013, Prot. 0018363 - ALLEGATO 3.


3. 1° SETTEMBRE 2013 - Novità dal D.L. n. 101/2013 - Introdotte nuove norme di semplificazione che circoscrivono il SISTRI a produttori e gestori di rifiuti pericolosi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 20, il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni".
L'art. 11 (Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e in materia di energia), del Capo IV dedicato alle "Misure in materia ambientale" apporta modifiche agli articoli 183, 188-bis e 188-ter, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Queste le novità.
1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
Dunque, il sistema partirà solo per i gestori di rifiuti pericolosi e non anche per i produttori degli stessi.

2. Possono aderire al SISTRI di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria, i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli indicati in precedenza.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dovranno essere specificate le categorie di soggetti indixati al punti 1 e individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui e' necessario estendere il SISTRI.

4. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operativita' del SISTRI e' fissato al 1° ottobre 2013.

5. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche' per i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014.
Lo slittamento è stato previsto al fine di consentire ulteriori semplificazioni, con possibilità di ulteriore proroga di sei mesi se a tale data le semplificazioni non saranno operative.

6. Entro il 3 marzo 2014 sarà adottato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di individuare, nell'ambito degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui e' necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei rifiuti.

7. Gli enti e le imprese indicati ai punti 4 e 5 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013.

E' stato, infine, abrogato l'articolo 27 del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), che aveva previsto l'istituzione del Comitato di vigilanza e controllo, che pertanto viene soppresso.
Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sarà costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

- Si riporta il testo degli articoli 188-bis e 188-ter nella loro redazione aggiornata dopo le modifiche introdotte dall'art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101:
. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Artt. 188-bis e 188-ter.

. Se vuoi consultare il comunicato del Ministro dell'Ambiente, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto-legge n. 101/2013, clicca QUI.


4. 1° OTTOBRE 2013 - Pubblicata una Nota esplicativa del Ministero dell'Ambiente

Il 1° ottobre 2013 ha avuto avvio il SISTRI per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori di detti rifiuti.
In tale occasione, il Ministero dell'Ambiente ha diramato una Nota esplicativa, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 (Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia) del D.L. 31 agosto 2013, n. 101.

Nella nota viene evidenziato che dal 1 ottobre 2013 il SISTRI è entrato in operatività per tutti i soggetti che, nell’ambito della loro attività, detengono rifiuti pericolosi.
I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, per il trasporto dei propri rifiuti, sono invece obbligati ad iscriversi al SISTRI dal 3 marzo 2014.

Registri di carico e scarico, formulari e MUD

Il Ministero precisa che per il primo mese successivo alla data di avvio dell’operatività del SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali suindicati, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall’articolo 12, comma 2, del D.M. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006.
Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza.

Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010.

In considerazione di quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 del D.Lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 189 del D.Lgs. n.152/2006.

Il Ministero ricorda inoltre che, tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del D.L. n. 101/2013, ed attualmente all’esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante detto periodo non si applichino le sanzioni relative al SISTRI.
In ogni caso, l’articolo 11, comma 11, del D.L. n. 101/2013, già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione


Adesione volontaria al SISTRI

Nel caso in cui un’impresa non obbligata, decida di procedere all’adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI.
L’adesione comporta l’applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell’impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.


Modifiche al Manuale Operativo SISTRI

Il Ministero ricorda, infine, che è in corso la modifica del Manuale Operativo SISTRI relativamente al punto 7.3., che prevede il tracciamento dei rifiuti nei passaggi interni degli impianti, ed al punto 7.1.2., che prevede la presa in carico delle giacenze alla mezzanotte del 30 settembre 2014, prima che gli impianti inizino ad utilizzare il SISTRI, adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili e vengono sospesi.

. Se vuoi scaricare il testo della Nota esplicativa del Ministero dell'Ambiente, clicca QUI.


5. 30 OTTOBRE 2013 - Pobblicata la L. n. 125/2013, di conversione del D.L. n. 101/2013 - Novità dalla nuova redazione dell'art. 11

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, la LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni".
Novità sono arrivate dal nuovo articolo 11, relativo all "Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia".

In virtù delle modifiche apportate all’articolo 188-ter del D.Lgs. n.152/2006, l’articolo 11 ridefinisce il novero dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, la cui operatività è ora circoscritta ai soli rifiuti speciali pericolosi.
In base alle nuove disposizioni, sono tenuti ad aderire al SISTRI:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi,
- i gestori, gli intermediari e i commercianti di rifiuti speciali pericolosi e
- i nuovi produttori (soggetti che effettuano operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti rendendoli pericolosi).
In sede di conversione l’obbligo di adesione al SISTRI è stato inoltre esteso:
1) con riguardo alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, ai vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
2) in caso di trasporto intermodale, ai soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
Per tutti gli altri produttori, gestori, commercianti e intermediari di rifiuti l’adesione al SISTRI resta comunque possibile su base volontaria.
È previsto inoltre che con successivo decreto ministeriale, da adottarsi entro il 3 marzo 2014, siano specificate le categorie dei soggetti obbligati e individuate ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il SISTRI.

Con la legge di conversione è stata infine prevista una fase di sperimentazione per l’applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, ai gestori, intermediari e commercianti di rifiuti urbani pericolosi.
La disciplina delle relative modalità è rinviata ad un successivo decreto attuativo.

Quanto ai termini iniziali di operatività del sistema, il termine del 1° ottobre 2013, già previsto con il decreto del Ministro dell’ambiente del 20 marzo 2013, viene confermato per i soli gestori, intermediari e commercianti di rifiuti speciali pericolosi e per i nuovi produttori.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani nella regione Campania il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, salva la possibilità di proroga per un periodo non superiore a sei mesi.
Resta ferma la facoltà, per tutti i soggetti contemplati dalla norma, di utilizzare il SISTRI su base volontaria a partire dal 1° ottobre 2013.

In sede di conversione il legislatore ha stabilito, per i primi dieci mesi successivi al 1° ottobre 2013, l’inapplicabilità delle sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del Codice dell’ambiente, prevedendo che continuino ad applicarsi, durante tale periodo, gli adempimenti e gli obblighi del Codice in materia di rifiuti e le relative sanzioni.

Con l’inserimento del comma 4-bis all’articolo 188-bis del Codice dell’ambiente è inoltre stabilito che periodicamente si proceda, con decreto ministeriale, a semplificazioni tecniche del SISTRI anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti e in base ai risultati della sua applicazione.
Le semplificazioni, da adottare previa verifica tecnica e di congruità dei costi da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale, dovranno essere finalizzate, in particolare, ad assicurare un’efficace tracciabilità dei rifiuti e a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove ciò non intralci la corretta tracciabilità né comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario.
Il termine previsto per l’adozione delle prime misure di semplificazione è il 3 marzo 2014, salvo l’eventuale differimento del termine di non oltre sei mesi se necessario per rendere operative le semplificazioni introdotte.

Per evitare che eventuali inefficienze del sistema nella fase iniziale di operatività ricadano sugli utenti viene introdotto un regime particolare per l’applicazione delle sanzioni in relazione ad alcune tipologie di violazioni. È infatti previsto che le sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 260-bis del Codice dell’ambiente, limitatamente alle ipotesi di informazioni incomplete o inesatte o di trasporto di rifiuti privo della documentazione accompagnatoria, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate solo nel caso di più di tre violazioni nello stesso arco temporale.

Fra le novità introdotte in sede di conversione vanno altresì ricordate le modifiche apportate all’ambito di applicazione dell’obbligo di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico di rifiuti contemplato dall’articolo 190 del Codice dell’ambiente.
La norma dispone, infine, la soppressione del Comitato di vigilanza e controllo di cui all’articolo 27 del decreto del Ministro dell’ambiente 18 febbraio 2011 n. 52 e prevede la successiva costituzione, presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’ambiente, di un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, con funzioni di monitoraggio del sistema.

Per evidenziare le novità introdotte dalla legge di conversione, abbiamo comparato le due versioni dell'art. 11, del D.L. n. 101/2013 e della L. n. 125/2013:
. L. 30 ottobre 2013, n. 125 - Art. 11.

. Se vuoi scaricare il testo completo del D.L. n. 101/2013, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 125/2013, clicca QUI.

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6. 31 OTTOBRE 2013 - Pubblicata una nuova Circolare del Ministero dell'Ambiente che sostituisce la precedente Nota esplicativa

Il Ministero dell’Ambiente ha diramato la Circolare n. 1 del 31 ottobre 2013, a proposito dell’applicazione dell’articolo 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, concernente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti …” (SISTRI), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125.
La presente circolare - che sostituisce la Nota esplicativa pubblicata il 1° ottobre 2013 nelle more della conversione del D.L. n. 101/2013 - dopo la presentazione di un quadro generale, affronta le problematiche relative:
- ai soggetti obbligati ad aderire al SISTRI;
- ai termini di inizio dell’operatività del SISTRI;
- alle modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI;
- al regime transitorio e sanzioni;
- all'adesione volontaria al SISTRI
.

Con riferimento ai termini di inizio dell’operatività del SISTRI si ribadisce che sono previsti due termini iniziali certi: 1° ottobre 2013 e 3 marzo 2014.
E’ previsto altresì un terzo termine, subordinato, tuttavia, ai risultati di una fase sperimentale.
E' prevista una sperimentazione per i seguenti soggetti che operano in relazione a rifiuti urbani pericolosi:
a) gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano a titolo professionale rifiuti urbani pericolosi;
b) gli enti o le imprese vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio;
c) gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione, relativamente a rifiuti urbani pericolosi
.
Per tutte queste categorie il SISTRI si applica a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio.
Nel dettaglio, l’articolo 11, comma 2, del D.L. n. 101/2013, così come modificato in sede di conversione, prevede una fase di sperimentazione da disciplinarsi con un apposito decreto interministeriale, da adottare entro sessanta giorni (che a tutt'oggi non è stato ancora emanato).
La sperimentazione prenderà avvio dal 30 giugno 2014. Sulla base della sperimentazione, qualora essa abbia dato risultati favorevoli, potrà essere disposta l’applicazione del SISTRI anche alle suddette attività.
Il Ministero precisa poi che la sperimentazione ed i suoi effetti non riguardano i produttori iniziali di rifiuti pericolosi urbani, e neanche le eventuali fasi di raccolta e conferimento precedenti al momento in cui i rifiuti vengono conferiti nei centri di raccolta o negli altri siti destinati al raggruppamento dei rifiuti, suindicati.

In riferimento alle SANZIONI, il Ministero precisa che per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del D.Lgs. n. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI.
In questo modo, per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze sopra indicate), a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).

Una volta decorso il periodo di dieci mesi, e quindi a partire dal 1° agosto 2014, tutti i soggetti per i quali a quel momento è scattato l’obbligo di adesione al SISTRI (quelli per i quali la decorrenza è stabilita dal 1° ottobre 2013 e quelli per i quali è stabilita dal 3 marzo 2014) dovranno effettuare gli adempimenti SISTRI e, in caso di inadempienza, subiranno le relative sanzioni (ferme restando le esenzioni previste, per le prime tre violazioni, dal comma 11 dell’articolo 11 del D.L. n. 101/2013).
La disciplina degli adempimenti e delle sanzioni per i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti urbani pericolosi (in via di principio obbligati al SISTRI, ma sottoposti a tal fine alla fase di sperimentazione insieme a raccoglitori e trasportatori) verrà dettata da norme successive. Nel contempo, l’articolo 11 del D.L. n. 101/2013 ha parzialmente riformulato alcune delle disposizioni (articoli 190 e 193) riguardanti gli adempimenti cartacei ai fini della tracciabilità.
Tale nuova formulazione sarà applicabile dal 1° agosto 2014, ai soggetti che non aderiscono al SISTRI, vale a dire una volta cessato il periodo di moratoria di cui sopra.

Riguardo alla presentazione del MUD, viene precisato che, in applicazione dell’articolo 189 del D.Lgs. n. 152/2006, tale adempimento è dovuto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014.

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7. 5 NOVEMBRE 2013 - Variazioni disponibilità autoveicoli sottoposti alla disciplina SISTRI - Circolare del Comitato Nazionale

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la circolare 1192/2013 del 5 novembre 2013, con la quale vengono chiarite le procedure da seguire nel caso di cessione della disponibilità degli autoveicoli tra imprese iscritte all’Albo e al SISTRI, nell’ambito della quale le parti concordano nel mantenere la black box già installata.
La procedura di variazione prevista dalla circolare prevede che l’impresa cedente presenti, alla Sezione regionale ove risulta iscritta, la richiesta di cancellazione e, contestualmente, riconsegni alla Sezione regionale i dispositivi USB associati all’autoveicolo, come evidenziato nel documento di accoglimento della richiesta.
Con la richiesta l’impresa dovrà dichiarare di mantenere la responsabilità della black box installata e tenuta in comodato sino alla data di presentazione alla Sezione regionale dell’Albo, da parte dell’acquirente, della domanda di variazione all’Albo per l’incremento dell’autoveicolo in questione.
In assenza di detta domanda dell’acquirente, il cedente è obbligato, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di cancellazione, a provvedere alla immediata disinstallazione della black box fissando con la Sezione regionale dell’Albo l’appuntamento presso l’officina autorizzata.
Le indicazioni della circolare valgono anche per i casi di variazioni societarie (conferimento da ditta individuale a società, fusione per incorporazione, cessione di azienda o di ramo di azienda, ecc..) che comportino il cambio di titolarità degli autoveicoli e dei relativi dispositivi USB, con la differenza che le domande e le comunicazioni sono a carico dell’impresa acquirente e, di conseguenza, riguardano gli autoveicoli in capo alla stessa autorizzati.
La circolare prevede poi apposite procedure transitorie per le variazioni già deliberate dalle Sezioni regionali alla data della presente circolare.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


8. 3 DICEMBRE 2013 - Pubblicato il Quadro Sinottico relativo agli aspetti tecnici

Il 3 dicembre 2013 il Mininistero dell'Ambiente ha pubblicato il “Quadro sinottico – Aspetti tecnici”, che contiene i nuovi pareri del Ministero, del Concessionario e dell'Agenzia per l’Italia digitale, in risposta a 13 richieste presentate dalle associazioni di settore.
Le questioni affrontate nel documento spaziano dalle procedure da seguire nei casi di respingimento dei carichi dagli impianti di destinazione, alle procedure di riallineamento che non bloccano il SISTRI e riguardano anche i delegati.
Per i trasportatori, le indicazioni principali riguardano i casi di deviazioni del trasporto dal tragitto prefissato e le movimentazioni intermodali.
Per la duplicazione della scheda movimentazione per i conferimenti periodici e l‘unificazione dei registri degli impianti di gestione, entrambe sollecitate da Confindustria, sono necessari ulteriori approfondimenti.
Le altre richieste sono state presentate da Fise, Fise Assoelettrica, Assoelettrica e dalle officine autorizzate all’installazione delle black box.

. Se vuoi scaricare il testo del documento, clicca QUI.


9. SISTRI - Restituzione dei dispositivi da parte dei soggetti non più obbligati

Il nuovo articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013, non obbliga più all'iscrizione ed all'utilizzo di SISTRI
• gli enti e le imprese che producono rifiuti non pericolosi;
• gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto, gestione, intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi
.
Questi soggetti possono aderire volontariamente a SISTRI, ma tale adesione deve essere espressa per iscritto.
I medesimi soggetti, qualora già iscritti in base alle previgenti disposizioni e che non intendano mantenere l'iscrizione, dovranno restituire i dispositivi e comunque è opportuno che manifestino tempestivamente la volontà di non restare iscritti al fine di prevenire eventuali contenziosi in ordine al versamento del contributo per l'anno 2014.
Confindustria Venezia ha predisposto un fac-simile di comunicazione (che ci siamo permessi di adattare), da inviare, su carta intestata dell'azienda, a mezzo raccomandata A/R, al Ministero dell'Ambiente al fine di segnalare espressamente l'intenzione di non aderire volontariamente al SISTRI e contestualmente l'intenzione di restituire i dispositivi USB non appena sarà resa nota la procedura da seguire.
Si consiglia alle imprese non più obbligate a SISTRI di inviare al comunicazione entro fine 2013 ed inoltre di ritirare i dispositivi USB in dotazione ai delegati aziendali e non più in uso e di custodirli in attesa delle indicazioni per la loro restituzione.
Per quanto riguarda le black box installate sui mezzi adibiti al solo trasporto di rifiuti non pericolosi, non essendoci neppure per queste ancora la procedura di disinstallazione e restituzione per cessato obbligo di SISTRI, si consiglia di renderle inattive rescindendo i contratti con gli operatori telefonici che hanno fornito le schede SIM utilizzate nelle black box che si intendono restituire.
(Fonte: www.confindustria.venezia.it)

- Si riporta il testo del fac-simile della comunicazione:
. Restituzione dei dispositivi informatici in comodato per cessata iscrizione al SISTRI per le attività non più obbligate.


10. SISTRI – Novità dalla legge n. 15/2014, di conversione del D.L. n. 150/2013 "Milleproroghe" - Posticipato il termine di applicazione delle sanzioni al 31 dicembre 2014

Con la legge 27 febbraio 2014, n. 15 è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, avente ad oggetto la proroga di termini previsti da diverse disposizioni legislative (c.d. "Decreto Milleproroghe").
Con riferimento al SISTRI, ferme restando le scadenze previste per l’avvio del sistema dall’articolo 11 del decreto legge n. 101/2013, convertito con legge n. 125/2013, il decreto milleproroghe, modificando il comma 3-bis della stessa norma, è intervenuto sul termine finale di applicabilità del regime del c.d. doppio binario di tracciabilità (sia informatico che cartaceo) e conseguentemente sul termine iniziale di applicabilità delle sanzioni relative al SISTRI.
Risultano dunque confermate le date iniziali di operatività del SISTRI, divenuto obbligatorio, a partire dal 1° ottobre 2013, per i gestori di rifiuti speciali pericolosi e i nuovi produttori e, a partire dal 3 marzo 2014, per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti, i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani nella regione Campania.
La novità riguarda invece la proroga di ulteriori cinque mesi, dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2014, del periodo transitorio durante il quale continua ad applicarsi, contestualmente al SISTRI, la disciplina previgente contenuta negli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, vale a dire le regole e le sanzioni relative all’invio del MUD e alla compilazione, tenuta e conservazione dei formulari e dei registri cartacei di carico e scarico. Resta, di conseguenza, sospesa, fino al 31 dicembre 2014, l’applicazione delle sanzioni per mancato rispetto della normativa sul SISTRI previste dagli articoli 260-bis e 260-ter del Codice dell’Ambiente.

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11. 30 APRILE 2014 - Pubblicato il decreto che esenta le imprese e gli enti fino a 10 dipendenti

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, il decreto del Ministero dell’Ambiente 24 aprile 2014, recante “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonchè specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006”.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


11.1. Le novità introdotte dal nuovo decreto

Per venire incontro alle esigenze dei piccoli produttori, il decreto, all'articolo 1, prevede l’obbligo di adesione al SISTRI solo per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che abbiano più di 10 dipendenti, operanti nei settori industriali, artigianali, commerciali, sanitari e di servizi.
Rispetto alla bozza circolata in precedenza, viene precisato che il requisito minimo dei 10 dipendenti vale anche per il settore “agroindustriale”.

Dunque, a decorrere dal 1° maggio 2014, data di entrata in vigore del D.M. 24 aprile 2014, gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 11, comma 1, del D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013, sono quelli indicati all’art. 1 del citato decreto, e precisamente:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese agricole, di cui all'art. 2135 del Codice civile, che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, come definiti all'art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. n. 152 del 2006;
b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Si tratta dei rifiuti derivanti:
- dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- da lavorazioni industriali;
- da lavorazioni artigianali;
- da attività commerciali;
- da attività di servizio;
- da attività sanitarie
;
c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio, come definita all'art. 183, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. n. 152 del 2006, e precisamente: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania;
e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di “circuiti organizzati di raccolta”, come definiti all'art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. n. 152 del 2006.


Lo stesso articolo 1 prevede inoltre, al comma 2, che le imprese che non sono tenute all’iscrizione al SISTRI, sono comunque obbligate agli adempimenti e agli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione previsti per legge.

L'articolo 2 riguarda il deposito di rifiuti nell'ambito dell'attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo e di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci.
Si accorcia inoltre il termine massimo di durata del deposito preliminare nell’ambito del trasporto intermodale, che passa dai 45 originariamente previsti ai 30 giorni stabiliti dal decreto.
Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro.
I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito preliminare alla raccolta. Se alla scadenza di tale termine i rifiuti non sono presi in carico dall'impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuano il successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, immediatamente e comunque non oltre le successive 24 ore, al produttore nonchè, se esistente, all'intermediario o al diverso soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto.
Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, deve provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi.
E' fatto comunque obbligo al soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi di garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria.

L'articolo 3, emanato in attuazione del comma 4.bis dell'art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006, stabilisce che, in sede di prima applicazione, alle semplificazioni ed all'ottimizzazione del SISTRI, si procederà mediante successivi decreti, da emanarsi dopo approfondimenti tematici da parte di appositi tavoli tecnici.

L'articolo 4 stabilisce che i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI dovranno versare - entro il 30 giugno 2014 - un contributo annuale nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
L’avvenuto pagamento dovrà essere comunicato tramite accesso all’area ”gestione aziendale” disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.
Restano confermati i costi di sostituzione dei dispositivi previsti per l'anno 2013.

L'articolo 5 detta disposizioni per l'avvio dell'operatività del SISTRI riguardo ai rifiuti urbani della Regione Campania.

L'articolo 6 stabilisce che tutte le comunicazioni al SISTRI, previste dalla normativa vigente, dovranno essere assolte esclusivamente per mezzo dei canali di contatto telematico indicati sul sito.
Dal 15 maggio 2014 (decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto stabilita nel giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, dovranno essere effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale SISTRI.


12. GESTIONE DEL SISTRI - BANDO EUROPEO ENTRO IL 30 GIUGNO 2015 – Le novità dal D.L. n. 91/2014

Il comma 9-bis, dell’art. 11 del D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013, inserito dall’art. 14, comma 2-bis del D.L. n. 91/2014, convertito dalla L. n. 116/2014 (c.d. “Decreto Competitività”), stabilisce che “Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito al 31 dicembre 2015. Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalità di selezione disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle norme dell'Unione europea di settore, nonche' dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilita' tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale societa' concessionaria del SISTRI e' garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data".


13. 3I DICEMBRE 2014 - SISTRI – Novità dal "Decreto Milleproroghe" - Posticipato il termine di applicazione delle sanzioni al 31 dicembre 2015

Secondo quanto stabilito dal comma 3, dell’articolo 9, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ambientale“ (c.d. “Decreto Milleproroghe”), viene prorogato al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le aziende che si occupano di trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi dovranno abbandonare il vecchio sistema di tenuta dei registri di carico e scarico, l’aggiornamento del catasto rifiuti e le modalità di movimentazione tradizionali.
Pertanto, “Al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l’applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative”, fino al 31 dicembre 2015, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli:
- 188 (Gli oneri a carico dei produttori e dei detentori di rifiuti),
- 189 (Il catasto dei rifiuti - MUD),
- 190 (La tenuta dei registri di carico e scarico) e
- 193 (La compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati) del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni.
A restare in vigore solo le sanzioni relative al vecchio sistema di tracciabilità (quello vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205).
Viene, infatti, disposta una diversificazione in materia di sanzioni, in particolare con riferimento all’art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006. E precisamente:
1) dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis (Omissioni e violazioni in materia di SISTRI), commi da 3 a 9, e 260-ter (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca) del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni, non si applicheranno;
2) le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 (a carico dei soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al SISTRI) e 2 (a carico dei soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l’iscrizione al SISTRI), del medesimo decreto, si applicheranno a decorrere dal 1° febbraio 2015.

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13.1. SISTRI - D.L. n. 192/2014 - Dal 1° febbraio 2015 scattano le prime sanzioni

Secondo quanto stabilito dal comma 3, lett. c), dell’articolo 9, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ambientale“ (c.d. “Decreto Milleproroghe”), a decorrere dal 1° febbraio 2015 scatteranno le sanzioni di cui all’art. 260-bis, commi 1 e 2, a carico dei soggetti che hanno omesso, se tenuti, di iscriversi al SISTRI e di pagare, nei termini previsti, il contributo di iscrizione (art. 9, comma 3, lett. c)).
In entrambi i casi (omessa iscrizione e omesso pagamento del contributo annuale), viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro.
In caso di rifiuti pericolosi verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro.

A proposito del contributo annuale di iscrizione è necessario precisare che lo stesso si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono (art. 7, comma 3, D.M. n. 52/2011).
Per l’anno 2012, il pagamento del contributo in questione è stato, prima differito al 30 novembre 2012 (D.M. n. 141/2012) e successivamente sospeso (art. 52, comma 2, L. n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012).
Anche per l’anno 2013 è stato previsto che per i soggetti iscritto al SISTRI alla data del 30 giugno 2013 non era dovuto il versamento di alcuna quota (D.M. 20 marzo 2013, art. 4).
Per l’anno 2014, l’articolo 4 del decreto 24 aprile 2014 ha confermato che i soggetti tenuti ad aderire al Sistri dovevano effettuare il versamento del contributo annuale entro il 30 giugno 2014. Effettuato il pagamento del contributo, dovevano essere comunicati al SISTRI gli estremi del pagamento esclusivamente tramite accesso all’area “gestione aziende” disponibile sul portale SISTRI.
Tuttavia, si deve anche rciordare che, fino al 31 dicembre 2014, non erano previste sanzioni per i soggetti obbligati che avrebbero omesso, nei termini previsti, il pagamento del contributo Sistri.

Ricordiamo che, a norma dell'art. 11, comma 1, della L. n. 125/2013, di conversione del D.L. n. 101/2013, le imprese che sono iscritte al SISTRI ma che non trasportano o gestiscono rifiuti speciali pericolosi sono esentate dall’obbligo ma hanno la facoltà di aderire volontariamente.
L'impresa che rientra nelle seguenti categorie dell’Albo Gestori Ambientali non ha più obbligo di iscrizione e potrebbe quindi procedere alla cancellazione dal SISTRI:
- categoria 1 (non pericolosi)
- categoria 4
- categoria 8 (non pericolosi)
.
Nel caso la cancellazione avvenga entro il 31 dicembre 2013, non deve essere versato il contributo per l'anno 2014.

Per gli importi da pagare si deve far riferimento all’Allegato II del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52.

. Se vuoi scaricare il testo dell'Allegato II al D.M. n. 52/2011, clicca QUI.


14. 28 FEBBRAIO 2015 – Novità dalla L. n. 11/2015, di conversione del D.L. n. 192/2014 c.d. "Decreto Milleproroghe" - Sanzioni dal 1° aprile 2015

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015, la LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative".
Per quanto riguarda il SISTRI, secondo quanto stabilito dal comma 3, dell’articolo 9, della L. n. 11/2015, di conversione del D.L. n. 192/2014:
a) è stata confermata la proroga al 31 dicembre 2015 del periodo transitorio del c.d. “doppio binario”, durante il quale i nuovi obblighi “informatici” dovranno convivere con i tradizionali adempimenti “cartacei” (tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati, presentazione del MUD);
b) le sanzioni di cui all’art. 260-bis, commi 1 e 2, a carico dei soggetti che hanno omesso, se tenuti, di iscriversi al SISTRI e di pagare il contributo di iscrizione scatteranno dal 1° aprile 2015, anziché dal 1° febbraio 2015, come previsto dal D.L. n. 192/2014.

Secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 260-bis, all’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente la sospensione immediata dal servizio fornito dal sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore.
Ricordiamo che il contributo è dovuto anche dai soggetti che aderiscono al SISTRI su base volontaria.

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15. 30 DICEMBRE 2015 – D.L. N. 210/2015 - MILLEPROROGHE - Prorogato di un anno il termine per l’adeguamento del SISTRI - Prolungato di un anno il termine di efficacia del contratto con Selex

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015, il Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (c.d. “Decreto Milleproroghe”). All’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) viene prevista la proroga di un anno del termine per l’adeguamento del SISTRI.
Con la modifica del comma 3-bis, all’articolo 11 (Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia) del D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013, al comma 3-bis, viene ora stabilito che fino al 31 dicembre 2016 - al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative - continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni.
Con la modifica del comma 9-bis del medesimo articolo 11 viene anche stabilito che il termine finale di efficacia del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario viene ora fissato al 31 dicembre 2016.
All'attuale società concessionaria del SISTRI viene pertanto garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2016, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data. Con lo stesso articolo 9, con l’aggiunta di ulteriori due commi (3-bis e 3-ter) all’art. 273 (Grandi impianti di combustione) del D.Lgs. n. 152/2006, viene previsto lo slittamento al 1° gennaio 2017 del termine per l’applicazione dei limiti di emissione per gli impianti industriali, al fine di consentire l’aggiornamento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità competente.

IN SINTESI:
1) Slitta al 1° gennaio 2017 l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di tracciamento informatico dei rifiuti, ad eccezione dell'omessa iscrizione e dell'omesso pagamento del contributo.
2) Prolungato di un anno - dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 - il periodo transitorio "di adeguamento" al SISTRI, durante il quale i nuovi obblighi "informatici" di tracciamento convivono con formulari, registri di carico/scarico e MUD (cd. "doppio binario").
Pertanto, fino al 31 dicembre 2016 continueranno ad applicarsi - e saranno sanzionabili - gli adempimenti e gli obblighi "cartacei" di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, mentre con riferimento alle violazioni delle regole SISTRI continueranno ad sanzionabili solo la mancata iscrizione o il mancato versamento del contributo annuale.
3) Prorogato di un anno - dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 - anche il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale gestore del servizio (e di indennizzo dei costi di produzione consuntivati). . Se vuoi scaricare il testo e approfondire i contenuti del D.L. n. 210/2015, clicca QUI.


16. 26 FEBRAIO 2016 – Pubblicata la L. n. 21/2016 di conversione del D.L. N. 210/2015 - Proroga di un anno del termine per l’adeguamento del SISTRI e taglio degli importi delle sanzioni

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, la Legge 15 febbraio 2016, n. 21, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.
La legge di conversione - in vigore dal 27 febbraio 2016 - contiene, all’art. 8, comma 1, lettera a), novità in materia di SISTRI e di sanzioni per omessa iscrizione al SISTRI e mancato pagamento del contributo annuale.
Oltre a prevedere la conferma della proroga del periodo transitorio di adeguamento al SISTRI fino al 31 dicembre 2016, la legge di conversione ha aggiunto, all’art. 11, comma 3-bis, del D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013, il seguente periodo: <>«Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'art. 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento».
Pertanto, ricapitolando:
1) Fino al 31 dicembre 2016, al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonchè l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonchè le relative sanzioni. In sostanza viene prorogato il cd. “doppio binario”, in base al quale i soggetti obbligati al SISTRI devono assicurare la tracciabilità dei rifiuti mediante il sistema costituito da registri, formulari e MUD. Durante questo periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del D.Lgs- n. 152/2006, e successive modificazioni, non si applicano.
2) Per quanto riguarda le sanzioni di cui all’art. 260-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (per omessa iscrizione al SISTRI e mancato pagamento del contributo annuale), la legge di conversione ha previsto una riduzione del 50%. La novità si applica fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo positivo del nuovo sistema di tracciabilità.

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17. AGOSTO 2016 – Aggiudicata la concessione per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

AlmavivA e TIM, con Agriconsulting, si sono aggiudicate la gara per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) indetta da CONSIP per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
La convenzione, del valore massimo di 260 milioni di euro, prevede l’affidamento in concessione per cinque anni, estensibili fino a sette, del Sistema che consente l'informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani della Regione Campania.

Nell’ambito del raggruppamento, AlmavivA ha in carico la gestione e lo sviluppo delle applicazioni per l’informatizzazione degli adempimenti e la completa dematerializzazione del sistema, che realizzerà anche attraverso l’adozione della propria piattaforma per le soluzioni Big Data Analytics & Business Intelligence.
TIM implementerà e gestirà servizi di Cloud Computing offerti in modalità Infrastructure as a Service (IaaS) e Platform as a Service (PaaS) avvalendosi dei propri Data Center nazionali, in grado di assicurare elevati standard di affidabilità, scalabilità e di sicurezza informatica.
Fornirà, inoltre, tutti i servizi di Certification Authority, garantendone l’integrazione e l’evoluzione nell’ambito del sistema SPID per l’identità digitale. TIM, infine, gestirà tutti i servizi di tracciamento dei mezzi sfruttando le proprie competenze e quelle della società partecipata Way SpA.
Agriconsulting svilupperà soluzioni applicative specializzate.


18. NOVEMBRE 2016 – Il TAR del Lazio rileva irregolarità nella procedura di appalto sul SISTRI

Il Tar del Lazio rileva irregolarità nella procedura di appalto Consip per l’affidamento in concessione, in favore del Rti Almaviva-Telecom Italia, del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Con ordinanza n. 7114 del 10 novembre 2016 la seconda sezione del Tar Lazio-Roma si è pronunciata con ordinanza in fase cautelare in ordine al ricorso proposto da Exitone s.p.a., avverso l’aggiudicazione definitiva dell’appalto indetto da CONSIP per l’ affidamento in concessione in favore del RTI Almaviva-Telecom Italia, del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Per adesso si va avanti, anche se con qualche preoccupazione. Infatti, il giudice amministrativo non ha concesso la sospensione ell'aggiudicazione della gara per l’affidamento del SISTRI in favore del RTI costituito tra Almaviva Spa, Telecom Italia Spa e Agriconsulting Spa.
La sospensiva dell'efficacia era stata richiesta da uno degli altri RTI che avevano partecipato alla gara (RTI composto da Exitone Spa, Dedalus Spa e Lutech Spa), sostenendo, tra l'altro, che la commissione aggiudicatrice non abbia applicato i criteri per la procedura di verifica obbligatoria previsti in caso di individuazione di offerte “anormalmente basse” (art. 86, comma, 2, D.Lgs. n. 163/2006).
La causa è stata comunque rinviata per la trattazione al prossimo 25 gennaio 2017.

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19. 30 DICEMBRE 2016 - MILLEPROROGHE 2017- Proroga di un anno del termine per l’adeguamento del SISTRI e del taglio delle sanzioni

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 Dicembre 2016, il Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).
Il decreto legge è stato successivamente convertito dalla Legge 28 febbraio 2017, n. 19, pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 (Supplemento Ordinario n. 14).
All’articolo 12, comma 1, lettere a) e b) viene prevista la proroga di un anno - dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017:
- del subentro del nuovo concessionario,
- del periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e
- della riduzione del 50% delle sanzioni previste dall’art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti l’omissione dell’iscrizione al SISTRI (comma 1) e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa (comma 2)
.
Pertanto, fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni, non si applicano.

Si riporta il testo dei commi 3-bis e 9-bis dell'art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, come modificati dall'art. 12, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244:
3-bis. (Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31dicembre 2017,) al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo. (Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.)

9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito (alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017). Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi della societa' Consip Spa, per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti, avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto dei criteri e delle modalita' di selezione disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dalle norme dell'Unione europea di settore, nonche' dei principi di economicita', semplificazione, interoperabilita' tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale societa' concessionaria del SISTRI e' garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino (alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017), previa valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data. ((In ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI e' corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016 (nonche' nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017). Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio.



20. DICEMBRE 2017 - L. 205/2017 - LEGGE DI BILANCIO 2018 - SISTRI - Proroga del regime a doppio binario e del termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria - Niente sanzioni fino al 31 dicembre 2018 - Norme per il recupero dei contributi dovuti e non corrisposti - Informatizzazione dei registri

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020". (Legge di Bilancio 2018).
Il provvedimento si compone di un solo articolo, composto da 1181 commi. I commi 1134 e 1135 sono volti, rispettivamente:
1) a prorogare di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI, e
2) ad aggiungere l’art. 194-bis nel D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente) finalizzato all’introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI.

1) In particolare, il comma 1134 modifica il comma 3-bis, dell’art. 11, del D.L. 101 del 2013 (convertito nella L. n. 125/2013) al fine di prorogare fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis dell’articolo 11 del D.L. 101/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Nello stesso periodo, quindi per tutto il 2018, non verranno applicate le sanzioni relative al SISTRI, diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (tali ultime sanzioni, previste dai commi 1 e 2 dell'art. 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006, sono infatti già operative dal 1° aprile 2015 e sono ridotte del 50 per cento).
Il comma 1134 modifica altresì il comma 9-bis dell’art. 11 del D.L. 101 del 2013, al fine di prorogare alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis dell’art. 11 del D.L. 101/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI (Selex Service Management S.p.A.) e il termine fino al quale è garantito, alla medesima società, l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati.
Viene altresì previsto che all'attuale concessionaria del SISTRI venga corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei suddetti costi di produzione e salvo conguaglio, la somma di 10 milioni di euro annui in ragione dell’effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell’anno 2018, come già previsto per gli anni 2015, 2016 e 2017.

2) Il comma 1135 aggiunge il comma 194-bis nel D.Lgs. n. 152/2006, che introduce norme per la semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI, al fine di:
a) Prevedere l’adempimento delle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto, di cui agli articoli 190 e 193 del Codice dell’Ambiente, anche in formato digitale, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice di amministrazione digitale) e per consentire la lettura integrata dei dati riportati.
b) Consentire al Ministero dell'Ambiente, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ed Unioncamere, l’emanazione di un decreto per la predisposizione del formato digitale degli adempimenti previsti.
c) Consentire la trasmissione della quarta copia dei formulari di trasporto prevista al comma 2 dell'articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata (PEC).
Ricordiamo che l’art. 193, comma 2, prevede in particolare che una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
d) Prevedere l’applicazione al contributo annuale previsto a carico degli operatori iscritti al SISTRI, di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente 30 marzo 2016, n. 78, dei termini di prescrizione di cui all'articolo 2946 (Prescrizione ordinaria) del Codice civile, che fissa il termine di prescrizione dei diritti in dieci anni, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente.
e) Prevedere l’adozione di procedure per il recupero dei contributi SISTRl dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o conguaglio da parte degli utenti del sistema SISTRI, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Ambiente, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
- comunicazione di avvio del procedimento con l'invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell‘ambiente per contributi SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;
- determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;
- previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva degli utenti obbligati al pagamento del contributo SISTRI, fino all'annualità in corso alla data di approvazione della disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiscienza, o accertamento concordato in contradditorio;
- definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell'ambiente e gli utenti del sistema SISTRI per i profili inerenti il pagamento o il rimborso del contributo SlSTRI
.
f) Prevedere l’estinzione della sanzione dovuta per il mancato pagamento del contributo per l'iscrizione, prevista all’art. 260-bis, comma 2 del Codice dell’Ambiente, senza il pagamento di interessi, a seguito dell’esperimento delle procedure indicate al comma 2 e della regolarizzazione della posizione contributiva.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), clicca QUI.


"SISTRI" - IL NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
DALLA GESTIONE CARTACEA A TECNOLOGIE AVANZATE


Con il SISTRI si passa da un sistema cartaceo imperniato sui tre documenti costituiti dal formulario di identificazione dei rifiuti, registro di carico e scarico, MUD a soluzioni tecnologiche avanzate.

Il SISTRI, istituito su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto ministeriale del 13 dicembre 2009, si fonda sul controllo in tempo reale della movimentazione dei rifiuti per mezzo dei seguenti dispositivi elettronici:
- dispositivo USB per trasmettere i dati dei rifiuti prodotti, trasportati, gestiti nell’unità locale, abbinato alla firma digitale;
- black box da installarsi a cura di officine autorizzate su ciascun veicolo che trasporta rifiuti con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo stesso;
- apparecchiature installate presso le discariche e presso gli impianti di incenerimento dei rifiuti per monitorare l’ingresso e l’uscita degli automezzi dagli impianti.

Con queste nuove tecnologie, da un lato, si semplificano le procedure e gli adempimenti con riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall’altro, si gestisce in maniera innovativa ed efficiente, un processo molto complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.


1. La tracciabilità dei rifiuti tra normativa nazionale e comunitaria

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010 (Suppl. Ord. n. 10), il D.M. 17 dicembre 2009, che istituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Il decreto è in vigore dal 14 gennaio 2010.

In Italia il decreto che istituisce il SISTRI è diretta applicazione dell’art. 189, comma 3-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal “decreto correttivo” (D.Lgs 6 gennaio 2008, n. 4), che recita: “A partire dall’istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto […] le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all’obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche”.

La realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti ai fini della prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti, è stata disposta con l’art. 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge Finanziaria 2007), prevedendo uno stanziamento non inferiore a 5 milioni di euro.

Con il successivo D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (decreto correttivo), è stato stabilito l’obbligo, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dell’installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche per le categorie dei soggetti già obbligati alla predisposizione della documentazione cartacea in materia di rifiuti.
Pertanto, per il legislatore dal 2008, la realizzazione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti si sarebbe dovuta aggiungere al Formulario di identificazione dei rifiuti, al Registro di carico/scarico e al Modello unico di dichiarazione ambientale, avendo previsto solo la loro realizzazione in formato elettronico.

Il legislatore, con l’art. 14 bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, ha finalmente disposto che il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso uno o più decreti, dovrà definire tempi e modalità di attivazione, data di operatività del sistema, informazioni da fornire, modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, modalità di elaborazione dei dati e l’entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per il funzionamento del SISTRI.
Lo stesso articolo prevede altresì l’emanazione di uno o più regolamenti che indichino le disposizioni che saranno abrogate a decorrere dalla data di operatività del nuovo sistema.

L’adozione di misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi è inoltre auspicata anche a livello europeo, dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, attualmente in fase di recepimento.

Con il Decreto ministeriale 9 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010, sono state apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Il provvedimento è entrato in vigore il 14 luglio 2010.


2. Finalità e obiettivi

Il nuovo sistema di controllo telematico dei rifiuti è destinato a cambiare radicalmente il modo attraverso cui oggi si ottempera agli obblighi di emissione dei formulari identificativi e di movimentazione del registro di carico e scarico e supererà lo stesso MUD dato che le finalità statistiche perseguite dalla raccolta delle informazioni su tipo e quantità di rifiuti prodotti/gestiti verranno in seguito realizzate grazie al SISTRI.
Infatti a tutti gli operatori, dai produttori agli smaltitori, verrà consegnata una chiavetta Usb contenente un programma di identificazione e di carico e scarico dei rifiuti con la quale gestire i rifiuti in tutte le fasi della filiera.
L’intero sistema sarà collegato in rete e sarà possibile il monitoraggio costante del percorso dei rifiuti speciali in tempo reale.
Uno dei principali obiettivi che si propone questo sistema è quello di contrastare i traffici illeciti dei rifiuti speciali, pericolosi e non, e in tal proposito, nei prossimi mesi, verrà presentato anche un decreto legislativo per l’inserimento nel Codice Penale dei delitti ambientali.

Gli impianti che saranno dotati delle apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi sono:
a) gli impianti di discarica (art. 1, comma 5, D.M. 17 dicembre 2009);
b) gli impianti di incenerimento dei rifiuti (art. 2, D.M. 15 febbraio 2010).


3. Entrata in vigore

Il D.M. 17 dicembre 2009, che istituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), è in vigore dal 14 gennaio 2010.
Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, detto anche “SISTRI”, sarà gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente (CCTA), e sarà operativo in due successive fasi temporali sulla base delle caratteristiche dimensionali e delle attività svolte dai soggetti obbligati.

Tale decreto è stato successivamente modificato:
- dal D.M. 15 febbraio 2010, entrato in vigore il 1° marzo 2010 e
- dal D.M. 9 luglio 2010, entrato in vigore il 14 luglio 2010.


3.1. Prima fase

Dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (dal 13 luglio 2010) il SISTRI sarà operativo:
• per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006) con più di 50 dipendenti;
• per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n. 152/2006, con più di 50 dipendenti;
• per i commercianti e gli intermediari, per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati, nonché per le imprese di cui all’art. 212, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali, per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all’art. 5, comma 10, del D.M. 17 dicembre 2009 (trasporto intermodale).

Questi soggetti - secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 17 dicembre 2009 - dovranno aderire al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (entro il 1° marzo 2010).

La data del 1° marzo è stata successivamente posticipata di trenta giorni dall'art. 1 del D.M. 15 febbraio 2010.
Pertanto, il termine ultimo per iscriversi al SISTRI è ora fissato al 30 marzo 2010.


3.2. Seconda fase

Dal 210° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (dal 12 agosto 2010) scatta l’operatività del nuovo Sistema:
• per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006) che hanno fino a 50 dipendenti;
• per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n. 152/2006 che hanno tra i 50 e gli 11 dipendenti.

Questi soggetti - secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3 del D.M. 17 dicembre 2009 - dovranno aderire al SISTRI iscrivendosi allo stesso dal 30° al 75° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in commento (dal 13 febbraio al 29 marzo 2010).

Queste date sono state successivamente posticipate di trenta giorni dall'art. 1 del D.M. 15 febbraio 2010.
Pertanto, i termini ultimi per iscriversi al SISTRI sono ora fissati nel periodo che va dal 15 marzo al 29 aprile 2010.


3.3. Adesione volontaria

Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 4 del D.M. 17 dicembre 2009 è comunque prevista la possibilità di aderire volontariamente al SISTRI per le imprese più piccole, quelle che non hanno più di 10 dipendenti e per altri tipi di imprese, descritte al successivo Punto 5.
Per questi soggetti il SISTRI diventerà operativo a decorrere dal 12 agosto 2010 e potranno iscriversi aderendo al SISTRI rispettando le stesse date previste per i soggetti rientranti nella seconda fase (Vedi Punto 3.2.).


3.4. Comunicazioni nella fase transitoria

Secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.M. 17 dicembre 2009, entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del MUD dovranno comunicare al SISTRI - compilando un’apposita scheda - le seguenti informazioni, relative al periodo dell’anno 2010 precedente all’operatività del sistema SISTRI, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
b) per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.

ATTENZIONE: Per un mese successivo all’operatività del SISTRI i soggetti di obbligati sono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 (tenuta del registro di carico e scarico) e 193 (del formulario di identificazione) del D.Lgs. n. 152/2006.


4. Categorie di SOGGETTI OBBLIGATI ad iscriversi

L’articolo 1 del Decreto ministeriale individua le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3 e le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.

I soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI sono i seguenti:

1) PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

2) PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) (i rifiuti da lavorazioni industriali), d) (i rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento), del D. Lgs. n.152/2006, con più di dieci dipendenti.

3) REGIONE CAMPANIA: i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.

4) COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI: i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

5) CONSORZI: i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.

6) TRASPORTATORI PROFESSIONALI: le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.

7) OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE:
• il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
• i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

8) TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, e cioe:
a) i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti,
b) i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti
.

9) RECUPERATORI E SMALTITORI: le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.


5. Categorie di soggetti con iscrizione FACOLTATIVA

I soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa sono i seguenti:

1) PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI:
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) (i rifiuti da lavorazioni industriali), d) (i rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento), del D. Lgs. n.152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
• gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile che producono rifiuti non pericolosi;
• le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (i rifiuti da lavorazioni industriali), d) (i rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento), del D. Lgs. n. 152/2006.

2) TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, e cioè:
a) i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti,
b) i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti
.

. Se vuoi approfondire questa seconda categoria di soggetti, clicca QUI.


6. LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.M. 15 FEBBRAIO 2010 - In vigore dal 1° marzo 2010

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010, il D.M. 15 febbraio 2010, che ha apportato modifiche ed nìintegrazioni al D.M. 17 dicembre 2009.

Queste le principali modifiche apportate:
1) I termini di iscrizione al SISTRI, fissati all’art. 3, comma 1 del D.M. 17 dicembre 2009, sono prorogati di trenta giorni (art. 1).

2) Le apparecchiature per monitorare l’ingresso e l’uscita degli automezzi, oltre che per gli impianti di discarica, saranno utilizzati anche per gli impianti di incenerimento dei rifiuti (art. 2).

3) Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemete dal numero dei dipendenti, entro i termini previsti dall'art. 3, comma 1 del D.M. 17 dicembre 2009, come prorogati dall'art. 1 del D.M. 15 febbraio 2010 (art. 3).

4) Le imprese di cui all'art. 212, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale secondo quanto previsto all'art. 3, comma 6, lettera a) del D.M. 17 dicembre 2009 o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unità locale, fermo restando l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unita' locale, il contributo e' versato per ciascuna di esse, fermo restando l'obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.
Le imprese che, alla data del 28 febbraio 2010, hanno provveduto all'iscrizione al SISTRI, qualora intendano usufruire della facoltà di cui sopra, devono richiedere i dispositivi per unità locale rivolgendosi al numero verde 800 00 38 36 (art. 4).

5) Sono stati sostituiti i due modelli di iscrizione al SISTRI (art. 5).

6) La modalità di iscrizione on line di cui all'Allegato IA del D.M. 17 dicembre 2009 comprende l'invio mediante posta elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili sul sito del portale SISTRI, debitamente compilati, al seguente indirizzo: iscrizionemail@sistri.it (art. 6).

7) Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 del D.M. 17 dicembre 2009 (compilazione della Scheda SISTRI) si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonchè al trasporto transfrontaliero dall'estero effettuato da un'impresa di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006.
Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 7 e 8 del DM 17 dicembre 2009 (art. 8).

8) Gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della scheda SISTRI - Area Registro Cronologico (art. 9, comma 1).


7. LE NOVITA' INTRODOTTE DAL D.M. 9 LUGLIO 2010 - In vigore dal 14 luglio 2010

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010 il Decreto ministeriale 9 luglio 2010, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Il provvedimento è entrato in vigore il 14 luglio 2010.

Il decreto proroga al 1° ottobre 2010 il termine “unificato” di operatività del SISTRI per tutti i soggetti obbligati.
Prorogato al 12 settembre 2010 il termine sia per le procedure di ritiro dei dispositivi USB che per l'installazione delle black box, gli strumenti necessari per l'avvio operativo del sistema di tracciamento telematico.

Disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione all’installazione delle black box da parte delle imprese di autoriparazione nel settore elettrauto in possesso dei requisiti previsti nell’Allegato IB al D.M. 17 dicembre 2009.


8. ISCRIZIONE al SISTRI – Le due fasi

L’iscrizione al SISTRI prevede due fasi:
a) in una prima fase l'operatore si iscrive al SISTRI;
b) in una seconda fase all’operatore iscritto vengono consegnati dei dispositivi.

A) PRIMA FASE – Iscrizione

L'operatore si iscrive al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle modalità appresso indicate.

1) ON-LINE
L’utente deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI (www.sistri.it) dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione seguendo le istruzioni riportate nella procedura di iscrizione online.
Il Portale sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.
Perchè la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà inserire in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all'azienda.

2) PER VIA FAX
L’utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: 800 05 08 63.
Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.
Perchè la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà comunicare in un unico fax la totalità delle informazioni relative all'azienda.

3) PER TELEFONO
L’utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al seguente numero verde 800 00 38 36.
Il call center sarà attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine previsto per l’iscrizione; successivamente, il call center sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.
Perchè la procedura di iscrizione giunga a buon fine l'utente dovrà comunicare in una unica sessione la totalità delle informazioni relative all'azienda.
Il SISTRI comunicherà a ciascun utente, entro 48 ore, l’avvenuta ricezione dei dati e il numero di pratica assegnato.


B) SECONDA FASE - Consegna dei dispositivi

Il sistema funzionerà, sostanzialmente, grazie ad un dispositivo elettronico USB ("Chiavetta USB"), per ciascuna unità locale dell’impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale, e di una dispositivo elettronico GPS ("Black box"), per la localizzazione satellitare, da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo.
Tali dispositivi verranno loro consegnati in comodato d’uso, rimanendo pertanto di proprietà del SISTRI.

Agli utenti del SISTRI vengono consegnati:
• Un dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema, definito dispositivo USB, idoneo a consentire l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico e la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso.
Viene rilasciato un dispositivo per ciascuna unità locale dell'impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale.
Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti.
Tali certificati consentono l’identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Ciascun dispositivo USB contiene: l’identificativo utente (username), la password per l’accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK).

• Un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box (scatola nera).
La consegna e l’installazione della black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul Portale del SISTRI.

La consegna dei dispositivi USB e delle black box - per le sole imprese di trasporto - avverrà:
• per le imprese di trasporto iscritte all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione regionale o provinciale dell’Albo competente;
• per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi.
Nel caso in cui l’operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.


9. Pagamento del CONTRIBUTO ANNUALE

I soggetti destinatari del SISTRI aderiscono allo stesso mediante la procedura di iscrizione e tramite il versamento di un contributo.
Tale contributo è destinato alla copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del SISTRI ed è versato per ciascuna attività di gestione dei rifiuti.
Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza e negli anni successivi deve essere versato - non più entro il 31 gennaio, come inizialmente previsto - ma entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono.


9.1. Tipologia e determinazione del contributo

A) Per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, è dovuto in un’unica soluzione:
• per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest’ultima produca e/o gestisca rifiuti;
• per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all’interno dell’unità locale o della sede legale
.
Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.
Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi e del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi.
Per le unità locali in cui insistano più unità operative da cui originano autonomamente rifiuti (è il caso, in genere, dei grandi gruppi industriali che dispongono di siti caratterizzati dalla presenza di più stabilimenti) e per le quali sono richiesti distinti dispositivi USB per ciascuna unità operativa, il pagamento dei contributi dovrà essere effettuato per ciascuna di esse.

B) Per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.
Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.
Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo è dovuto per l’importo relativo ai rifiuti pericolosi.

C) Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, il contributo è dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute al pagamento del contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

D) Per i Comuni della Regione Campania, il contributo è determinato in base al numero degli abitanti.

E) Per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo è dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita.

F) Per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e loro società di servizi il contributo è unico ed è quello previsto nell’ allegato II del Decreto ministeriale.


9.2. Modalità di pagamento del contributo

Il pagamento del contributo potrà essere effettuato:
1) Presso qualsiasi Ufficio Postale, mediante versamento dell’importo dovuto sul CCP n. 871012, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma.
In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:
• Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010,
• il codice fiscale dell’Operatore,
• il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione
.

2) Presso gli sportelli del proprio istituto bancario, mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT88 Z010 0003 2453 4803 2259 214.
In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:
• contributo SISTRI/anno 2010,
• il codice fiscale dell’Operatore,
• il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione
.

3) Presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d’Italia), se il pagamento viene effettuato in contanti, con la seguente causale di versamento:
• Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010,
• il codice fiscale dell’Operatore,
• il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell’avvenuta iscrizione
.


9.3. Comunicazione dei dati al SISTRI

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento:
numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO) del bonifico bancario;
• l’importo del versamento;
• il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

A seguito dell’invio al SISTRI degli estremi del pagamento, gli Operatori saranno contattati dalle Camere di Commercio, dalle Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell’appuntamento per la consegna dei dispositivi USB e delle black box.
In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potrà procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti.

Per qualsiasi comunicazione è, in ogni caso, possibile contattare il SISTRI al seguente numero verde: 800 00 38 36.


9.4. La misura dei contributi previsti dal D.M. 9 luglio 2010 - In vigore dal 14 luglio 2010

Con il D.M. 9 luglio 2010 - entrato in vigore il 14 luglio 2010 - sono state apportate modifiche ed integrazioni al D.M. 17 dicembre 2009 e ai rispettivi allegati.
L'articolo 6, comma 1, fissa i nuovi contributi che:
- enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi, che occupano fino a 10 dipendenti e
- Comuni con meno di 5.000 abitanti, devono versare per l'iscrizione al SISTRI.
I nuovi livelli di contributi sono dovuti dai soggetti che rispondono a due requisiti:
- quello della dimensione aziendale (trattasi di enti ed imprese aventi un numero di addetti inferiore a 10 unità);
- quello della produzione di modesti quantitativi di rifiuti/anno (da 200 a 400 Kg).
Tali contributi sostituiscono quelli parallelamente previsti per le stesse categorie di operatori dal D.M. 17 dicembre 2009.

I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unità locali con meno di 10 addetti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesi la trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune o dall'unità locale designata dal medesimo, che, ai fini della determinazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della o delle unità locali per le quali effettua gli adempimenti al numero dei propri dipendenti.
Nel caso in cui non ci sia nessuna unità locale con più di 10 dipendenti, si iscrive comunque il Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unità locali.
I soggetti interessati dalle modifiche di cui sopra che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (14 luglio 2010), hanno già provveduto al pagamento dei contributi, ed i soggetti che per errore hanno versato somme maggiori rispetto al dovuto hanno diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi.
A tal fine i predetti soggetti inoltrano apposita domanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax, utilizzando il modello che sarà reso disponibile sul sito internet www.sistri.it


9.5. Slitta al 30 novembre 2012 il pagamento delle quote 2012

Nel sito del SISTRI, è comparso questo avviso:
"Il Ministero dell’Ambiente sta procedendo ad una revisione del sistema SISTRI in modo da semplificare e rendere più efficienti le procedure.
Nell’ambito di questo lavoro, d’accordo con la società che ha fornito il sistema, la Selex Elsag del gruppo Finmeccanica, è stato concordato un differimento al 30 novembre 2012 del termine per il pagamento dei contributi per l’anno in corso, che scadeva il 30 aprile prossimo.
Il ministro Corrado Clini ha proposto al nuovo presidente di Confindustria e ai presidenti delle associazioni delle categorie interessate di valutare insieme le modalità per rendere finalmente operativo il sistema, senza aggiungere oneri amministrativi alle già complesse procedure cui le imprese sono sottoposte per rispettare gli adempimenti ambientali ed in particolare quelli in materia di rifiuti".


10. Individuazione delle OFFICINE AUTORIZZATE all’installazione delle "black box"

L’art. 3, comma 6, lettera c) del D.M. 17 dicembre 2009 stabilisce che la consegna e l’installazione delle "black box" avviene presso le officine autorizzate il cui elenco verrà fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB presso i siti di distribuzione (Sezioni regionali e provinciali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali).
Tutte le informazioni necessarie per la procedura relativa alla installazione dei dispositivi "black box" sono riportate nell'Allegato IB al decreto in commento, che ci riporta nel Riferimenti normativi.


10.1. Requisiti richiesti

Le imprese che possono presentare domanda di autorizzazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare sono quelle iscritte nel Registro delle Imprese per l’attività di autoriparazione di cui alla legge n. 122/1992, nella sezione elettrauto.
Tali officine devono altresì essere dotate di computer e collegamento ad internet, senza particolari requisiti di banda di trasmissione.


10.2. Modalità e termini per la presentazione della domanda

Le domande possono essere presentate a decorrere dal 23 gennaio 2010:
- on-line, accedendo al sito del SISTRI; oppure
- via fax (al numero: 800 05 08 63), compilando l'apposito modulo che si riporta sotto.

La presentazione delle domande deve avvenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in questione, e precisamente entro il 13 febbraio 2010.


10.3. La partecipazione ai corsi di formazione

Decorsi i 30 giorni previsti, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inviterà i soggetti che avranno presentato la domanda di autorizzazione e che saranno risultati in possesso dei requisiti prescritti a partecipare a corsi di formazione gratuiti.
I corsi, di carattere teorico pratico, sono strutturati in un solo modulo della durata di 6 ore e si terranno nei luoghi e nelle date pubblicate sul Portale SISTRI.
L’attestato di partecipazione al corso di formazione è requisito necessario per ottenere l’autorizzazione all’installazione delle black box.


10.4. Il calendario dei corsi di formazione

Si rende noto che, sul sito del SISTRI, è stato pubblicato il calendario dei corsi per l'installazione, l'attivazione e il collaudo del dispositivo black box destinato alle officine.

. Se vuoi consultare il calendario, clicca QUI.


10.5. La formazione degli elenchi delle officine autorizzate

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla formazione dell’elenco delle officine autorizzate, che sarà pubblicato sul Portale SISTRI e sarà liberamente consultabile.


10.6. Pubblicato l'elenco delle officine autorizzate all'installazione delle black box

. Se vuoi consultare l'elenco, clicca QUI.

. Se vuoi conoscere le disposizioni per il ritiro degli attestati e dei dispositivi USB da parte delle officie che sono state riconosciute idonee, clicca QUI.


10.7. Modulistica

- Si riporta il fac-simile della:
. Domanda di autorizzazione all'installazione delle black box.

. Se vuoi compilare la domanda on-line, direttamente dal sito del SISTRI, clicca QUI.


10.8. Attività propedeutiche all’installazione

Il SISTRI provvederà a consegnare le "black box" direttamente alle officine autorizzate in base alle indicazioni che verranno fornite dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

La richiesta di installazione delle "black box" presso l’officina potrà essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa, che dovrà presentarsi munito di un proprio documento di identità in corso di validità.
Qualora siano stati delegati soggetti diversi dal legale rappresentante, tali soggetti dovranno presentarsi muniti, oltre che di un proprio documento di riconoscimento, di delega scritta da parte del rappresentante legale dell’Operatore, da redigere in carta semplice secondo il formato disponibile sul sito del Portale SISTRI, e della copia dei documenti di riconoscimento del sottoscrittore della delega.
L'impresa dovrà, inoltre, acquistare una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore telefonico, per ciascuna "black box" da installare.
I costi di installazione e per l'acquisto della necessaria SIM sono a carico dei soggetti obbligati.


11. I compiti delle Camere di Commercio

Le Camere di Commercio (Sezioni regionali e provinciali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali), previa stipula di appositi Accordi di programma tra il competente Ministero e l'Unioncamere, avranno il compito di distribuire:
1) un dispositivo elettronico USB per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico per ciascuna unità locale dell'impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale;
2) l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK) per ciascun dispositivo USB;
3) un dispositivo elettronico, denominato "black box", da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo.

La distribuzione dei dispositivi USB e l’installazione delle black box devono essere completate entro i 30 giorni antecedenti l’avvio dell’operatività del sistema.
Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio e le Sezioni regionali dell’Albo nazionale dei gestori ambientali dovranno comunicare settimanalmente al Sistema SISTRI l’avvenuto ritiro dei dispositivi elettronici.


12. Fissati gli importi dei diritti di segreteria per il rilascio del dispositivo USB

Il ritiro dei dispositivi USB dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell’Operatore ed è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio, il cui importo è stato stabilito con il decreto dirigenziale interministeriale 17 giugno 2010, con il quale è stata aggiornata la Tabella A dei diritti di segreteria.
Tale decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010.

La nuova Tabella dei diritti prevede, alla Voce 42, gli importi dei diritti di segreteria per il dispositivo USB per Sistri, e precisamente:
- euro 16,00, per il rilascio del primo dispositivo USB - per ciascuna unità locale (Voce 42.1);
- euro 6,00, per il rilascio del dispositivo USB aggiuntivo - per la stessa unità locale (Voce 42.2).

Nella nota alla Voce 42.1 viene precisato che per “primo dispositivo” si intende uno dei singoli dispositivi di ciascun gruppo di dispositivi rilasciato contestualmente alla stessa unità locale. Tali diritti sono dovuti anche nel caso di variazione successiva che comporti il rilascio di un nuovo dispositivo.

Nella nota alla Voce 42.2 viene precisato che tali diritti sono dovuti nel caso di rilascio di eventuali dispositivi aggiuntivi alla stessa unità locale, consegnati contestualmente al primo o, comunque, contestualmente ad un dispositivo cui si applichi invece il diritto di segreteria di cui al punto 42.1.
Questi nuovi diritti sono in vigore dal 8 luglio 2010.

. Se vuoi scaricare la Tabella A dei diritti di segreteria, aggiornata con il D.I. 17 giugno 2010, clicca QUI.


13. Le novità introdotte dal D.M. 9 luglio 2010 - In vigore dal 14 luglio 2010

All’articolo 1, comma 3 del D,M. 9 luglio 2010 è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione all’installazione delle black box da parte delle imprese di autoriparazione nel settore elettrauto in possesso dei requisiti previsti nell’Allegato IB al D.M. 17 dicembre 2009.
Ha previsto, altresì, che nel corso di ciascun anno solare si dovranno svolgere due corsi di formazione.
Per l’anno 2010 il secondo corso di formazione si svolgerà nei giorni 29 e 30 luglio 2010.
Con successivo comunicato saranno resi noti gli orari e le sedi.
Per quanto sopra, dal 14 luglio 2010 le imprese di autoriparazione interessate possono presentare la domanda di autorizzazione all’installazione delle black box con le seguenti modalità:
e-mail, inviando in allegato il modulo per la domanda di autorizzazione all’indirizzo officine@sistri.it;
web, utilizzando l’applicazione per la domanda di autorizzazione on-line;
fax, inviando il modulo per la domanda di autorizzazione al numero verde 800 05 08 63.

Saranno invitate a partecipare al secondo corso di formazione del 2010 le imprese che avranno presentato la domanda di autorizzazione entro il 26 luglio 2010, ore 12.00, e che saranno risultate in possesso dei requisiti prescritti.
Le domande pervenute successivamente al 26 luglio 2010, ore 12.00, saranno prese in considerazione per i corsi di formazione che si svolgeranno nell’anno 2011.


14. Le novità introdotte dal D.M. 28 settembre 2010 (IV Decreto Sistri) - Proroga all'effettivà operatività del SISTRI al 1° gennaio 2011

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2010, il decreto 28 settembre 2010, con il quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha disposto una proroga della piena operatività del SISTRI che si articola nel seguente modo:
• dal 1° ottobre 2010 il SISTRI è operativo; dunque, chi è in possesso dei dispositivi elettronici, deve iniziare ad usarli;
• il termine entro il quale completare le procedure di ritiro dei dispositivi elettronici (chiavette Usb e black box) è stato prorogato dal 12 settembre al 30 novembre 2010 (Allegato IA, punto 5, D.M. 17 dicembre 2009);
• il termine fino al quale continuare ad usare i formulari ed i registri di carico e scarico, insieme al SISTRI, è stato prorogato dal 1° novembre 2009 (un mese dopo l’entrata in funzione del SISTRI) al 31 dicembre 2010, affinché per le aziende e i loro addetti sia possibile verificare la piena funzionalità del sistema.
Si tratta della proroga del c.d. regime “a doppio binario”, di cui all'art. 12, comma 2, D.M. 17 dicembre 2009, (che doveva durare un solo mese) in base al quale le imprese dovranno iniziare ad utilizzare le nuove modalità informatiche per comunicare i dati della gestione e per “registrare” le movimentazioni dei rifiuti contestualmente alla compilazione dei “vecchi” documenti ambientali cartacei (formulari e registro di carico e scarico dei rifiuti) secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006.

(il cennato “regime a doppio binario” di cui all'art. 12, comma 2, DM 17 dicembre 2009). Da quanto sopra se ne ricava che la fase sperimentale si allunga da uno a tre mesi per tutti, sia per chi dal 1° ottobre 2010 è in possesso dei dispositivi, sia per chi, da tale data non nè è ancora in possesso. Tutto questo significa che, sotto il profilo formale, il sistema parte dal 1° ottobre 2010 ma, sotto quello sostanziale, tutto decorre dal 1° gennaio 2011.

Il decreto, in sostanza, lascia immutato il termine di operatività “formale” del SISTRI, allungando fino a fine anno il periodo in cui il “nuovo” sistema informatico conviverà con il “vecchio” sistema cartaceo e risponde così alla necessità:
a) di consentire il completamento della fase di configurazione e di consegna dei dispositivi elettronici (chiavette Usb, apparecchiature di monitoraggio per discariche e inceneritori e, per i soli trasportatori, black box);
b) di consetire agli autotrasportatori la configurazione delle black.

La tracciabilità dei rifiuti è possibile ed effettiva solo se tutti i protagonisti della transazione sui rifiuti (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) sono in possesso dei dispositivi elettronici.
Fino a quando questo non accadrà è necessario che questi nuovi sistemi convivano con i “vecchi” registri di carico e scarico e i formulari.

Nell’ultimo punto del preambolo del nuovo decreto è presente una importante affermazione: durante i tre mesi di sperimentazione (cioè fino al 31 dicembre 2010), “le fattispecie sanzionabili restano esclusivamente quelle relative alla violazione” degli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193, D. Lgs. n. 152/2006 (relativi a registri e formulari).
Quindi, le sanzioni per il SISTRI si applicheranno dal 1° gennaio 2011.
Le sanzioni sono quelle presenti nello schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti che sta ultimando il suo iter formativo.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi scaricare una nota esplicativa sul nuovo decreto dal sito del SISTRI, clicca QUI.


- Si riporta il testo di un approfondimento tratto da Ambiente&Sviluppo, n. 10/2010 - IPSOA Editore:
. CLAUDIO BOVINO - "Sistri: dopo il D.M. 9 luglio 2010, ancora una doppia proroga dal D.M. del 28 settembre".


15. 27 OTTOBRE 2010 - Presentato al Senato un Disegno di legge che prevede una proroga all'effettivà operatività del SISTRI al 1° gennaio 2012

Il 27 ottobre 2010 è stato presentato al Senato il Disegno di legge n. 2412 che propone la proroga al 1° gennaio 2012 del termine ultimo per l’integrale operatività del SISTRI. L’unico articolo del Disegno di legge (“Proroga dei termini di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”) propone che “la data di integrale operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti non può essere antecedente al 1º gennaio 2012”.
Fino a tale data, propone sempre il DDL, i soggetti che aderiscono su base volontaria al SISTRI rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 (formulario) e 193 (registri) del D. Lgs. n. 152/2006.

Nonostante che il SISTRI abbia il pregevole obiettivo di assicurare il controllo e la repressione delle attività illecite connesse con il ciclo di gestione e dello smaltimento dei rifiuti, tuttavia sta creando difficoltà e preoccupazione tra gli operatori del settore sia per la previsione di costi eccessivi, sia per una serie di incertezze e difficoltà di attuazione della riforma.
Tra le criticita` che piu` direttamente interessano l’interazione diretta delle aziende con il SISTRI nella relazione al DDL vengono segnalate a titolo esemplificativo le seguenti:
1) non e` ancora stata completata la distribuzione delle chiavette USB;
2) un numero consistente di aziende e` in possesso di USB difettata e deve sostituirla rivolgendosi al SISTRI;
3) diverse aziende hanno segnalato la comunicazione di ritiro di chiavette USB per unita` locali mai comunicate al SISTRI, e in diversi casi le richieste di ritiro arrivano da altre regioni; 4) le chiavette USB «multiutente» presentano in molti casi difficolta` di utilizzo (possono essere usate solo da un delegato, e` negato l’accesso agli altri operatori dei quali e` stato comunicato il nominativo);
5) l’accesso non e` garantito: la decifrazione dei codici di accesso e` molto spesso impossibile, tanto da obbligare le aziende a richiedere l’attribuzione di nuovi codici al SISTRI tramite una procedura complicata ed elaborata, che comporta il contatto con gli operatori del call center, il quale presenta tempi di attesa nell’ordine di due ore (come minimo);
6) una volta effettuato l’accesso al sistema, l’inserimento dei dati e` lento; ogni operazione di produzione deve essere confermata con l’inserimento di un codice: se una azienda produce dieci tipi di rifiuti deve effettuare la firma dieci volte;
7) le officine che si sono attrezzate per l’installazione delle black box lamentano lunghissime attese e difficolta` nella procedura telematica di attivazione;
8) la black box installata sugli automezzi resta sempre accesa, con il risultato di rendere inutilizzabile la batteria se il mezzo non viene usato per alcuni giorni;
9) l’attivita` formativa prevista non e` sufficiente per approfondire in maniera dettagliata le novita` della riforma;
10) il manuale operativo (strumento fondamentale per gli operatori, vista la complessità soprattutto dal punto di vista dell’utilizzo informatico dello strumento e l’ampia platea di utenti ai quali si rivolge il sistema, ad esempio artigiani, commercianti, che non sono tenuti, per il loro lavoro, a saper installare programmi e utilizzare chiavette USB) non e` ad oggi completo ed esaustivo, nel senso che non contempla affatto le casistiche che si possono presentare agli utenti (e le modalita` di soluzione o gestione). E ` fondamentale che il manuale, all’avvio del servizio, riporti tutte le casistiche e le procedure da seguire da parte dell’utente.

Risulta del tutto evidente che il sistema e` stato avviato con troppa rapidita`, tanto che solo nell’arco di un anno si sono rese necessarie ben quattro modifiche legislative, che in verita` non hanno ancora risolto i limiti e le carenze tecnico-operative del sistema, creando incertezza e gravissimi danni alle aziende. Cio` anche perchè l’operatività di una riforma cosı` complessa, basata ull’informatizzazione, che peraltro coinvolge quasi tutte le categorie delle aziende, deve essere favorita da un periodo transitorio adeguato che non puo` essere ridotto nel solo mese di dicembre, mese in cui, ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 settembre 2010, coesistono i due sistemi, cartaceo ed elettronico.
La presente iniziativa parlamentare prevede pertanto un periodo di un anno di adesione su base volontaria, nel quale potranno coesistere i due sistemi cartaceo ed elettronico, con lo scopo di creare un vero periodo transitorio e dare la possibilita` alle aziende di adeguarsi gradualmente ai nuovi adempimenti richiesti dal SISTRI.

. Se vuoi scaricare il testo del Disegno di Legge, clicca QUI.


16. 3 DICEMBRE 2010 - Confindustria e Rete Imprese Italia chiedono una sospensione delle sanzioni

Problemi e ritardi nella distribuzione e installazione dei dispositivi tecnologici, malfunzionamenti di hardware e software, occasioni formative insufficienti nonché i continui correttivi legislativi e procedurali in materia di SISTRI sono le motivazioni che stanno alla base della lettera che Confindustria e Rete Imprese Italia (Confcommercio, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confesercenti) hanno inviato al Ministero dell’Ambiente il 7 dicembre 2010.
Le imprese rischiano di essere sanzionate per comportamenti non ad esse imputabili, Confindustria e Rete Imprese Italia chiedono, pertanto, la sospensione per 12 mesi delle sanzioni relative al nuovo sistema di controllo dei rifiuti.
Lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2008/98/CE, che stabilisce le sanzioni SISTRI (non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) prevede l’applicazione delle sanzioni in questione a partire dal 1° gennaio 2011.
Le sanzioni previste sono pesantissime.
Per la mancata iscrizione entro i termini andranno da 2.660,00 a 15.500,00 euro ma, se sono trattati rifiuti pericolosi, fino a 93.000,00 euro.
Per l'omesso pagamento del contributo di iscrizione entro i termini, le sanzioni vanno da 2.600,00 a 15.500,00 euro; nel caso di rifiuti pericolosi: da 15.500,00 a 93.000,00, con la sospensione immediata del servizio.
Sanzioni infine da 2.600,00 a 15.500,00 euro (da 1.040,00 a 6.200,00 per imprese con meno di 15 dipendenti) per l'omessa compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI-area movimentazione, oppure per informazioni incomplete o inesatte, o alterazione fraudolenta di uno dei dispositivi che comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento.

Numerose sono, inoltre, le novità che appaiono nell'ultimo periodo sul Portale SISTRI:
• l’aggiornamento di alcuni moduli relativi all’interoperabilità (26 novembre 2010),
• la predisposizioni di una nuova sezione per le associazioni di categoria,
• l’aggiornamento del Manuale operativo e dei moduli di iscrizione (30 novembre 2010) nonché
• l’aggiornamento della manualistica relativa ai dispositivi Usb e alla procedura per il recupero delle credenziali Sistri (7 dicembre 2010).

Secondo Marcegaglia e Sangalli, è necessario e urgente «sospendere per dodici mesi le sanzioni previste dal nuovo sistema Sistri di tracciabilità dei rifiuti per consentire alle imprese di adeguarsi alle nuove complesse procedure e attuare gli interventi sul sistema informatico e gestionale indispensabili per operare nel rispetto delle disposizioni di legge».

- Si riporta il testo della lettera:
. Rete Imprese Italia - Confindustria - Lettera inviata al Ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo il 3 dicembre 2010.


17. 10 DICEMBRE 2010 - Fissati gli importi delle sanzioni in materia di SISTRI

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 288, il D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 che ha recepito la direttiva 2008/98/CE.

Il provvedimento - composto di 39 articoli e di 5 allegati - apporta sostanziali modifiche alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 (artt. 177 e ss.) con il duplice obiettivo:
- di recepire in Italia l’ultima direttiva quadro di riferimento (la n. 2008/98/CE del 19 novembre 2008, il cui termine ultimo per il recepimento scadrà il prossimo 12 dicembre) e
- di integrare nel “Codice ambientale” la disciplina del SISTRI, il nuovo sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti istituito dal D.M. 17 dicembre 2009, sanzioni comprese (art. 36).

L'articolo 36 del D. Lgs. n. 205/2010 prevede l'aggiunta, al D. Lgs. n. 152/2006, degli articoli 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) e 260-ter (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca).
Il testo del decreto con i relativi allegati viene riportato nei Riferimenti normativi.


18. 28 DICEMBRE 2010 - Stabilita una ulteriore proroga dell'effettiva operatività del SISTRI al 1° giugno 2011

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, il D.M. 22 dicembre 2010, il quale, apportando modifiche all'art. 12 del D.M. 17 dicembre 2009, ha stabilito una ulteriore proroga al 31 maggio 2011 del termine del periodo di transisizione dal vecchio regime al nuovo con l'avvio completo del SISTRI.
Si ricorda che il precedente Decreto Ministeriale 28 settembre 2010 aveva fissato, quale data di avvio del SISTRI, il 1° gennaio 2011.
Stesso slittamento anche per quanto riguarda le sanzioni, che si applicheranno dal 1° giugno 2011.

Con lo stesso decreto del 22 dicembre 2010 è stato, inoltre, stabilito lo spostamento del termine - inizialmente previsto per il 31 dicembre 2010 - per la dichiarazione che produttori, smaltitori e recuperatori di rifiuti avrebbero dovuto inviare al Ministero dell'Ambiente in relazione ai rifiuti gestiti "ante SISTRI", posticipandola al 30 aprile 2011 per le informazioni relative all'anno 2010 ed al 31 dicembre 2011 per le informazioni relative al 2011.

Il decreto era stato preannunciato con un Comunicato del 22 dicembre 2010 comparso sul sito del Ministero dell'Ambiente, nella sezione dedicata al SISTRI.
Con lo stesso comunicato il ministro rendeva noto che, contestualmente alla firma del Decreto, era stato sottoscritto un Protocollo tra lo stesso Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti), con il quale i firmatari:
a) confermano la validità del Sistema SISTRI quale strumento di semplificazione amministrativa e di tutela della legalità ambientale,
b) convengono sul SISTRI quale unico strumento di rilevazione dei dati sull’intera filiera dei rifiuti ed
c) individuano un Comitato di indirizzo che, tra l’altro, dovrà monitorare lo stato di avanzamento del SISTRI, presentare suggerimenti per il migliore funzionamento del sistema e sensibilizzare gli operatori ancora inadempienti ad attenersi alle disposizioni normative.


19. 26 GENNAIO 2011 - In arrivo un TU e la proroga del versamento del contributo al 30 aprile

In un breve comunicato comparso sul sito del SISTRI, il ministro dell'ambiente informa che "è in fase di registrazione finale e di successiva pubblicazione sulla G.U. il Testo Unico dei decreti ministeriali che hanno disciplinato il SISTRI.
Il provvedimento stabilisce lo slittamento del termine relativo al pagamento dei contributi dal 31 gennaio al 30 aprile p.v."
.
Dunque, viene previsto un nuovo decreto che, non solo raccoglierà in un unico provvedimento coordinato tutti i “decreti SISTRI” fino ad ora emanati, ma che stabilirà anche lo slittamento del termine relativo al pagamento dei contributi SISTRI dal 31 gennaio al 30 aprile 2011.

Il "Testo Unico", annunciato dal ministro, raccoglierà tutta la normativa SISTRI sino ad ora emanata (D.M. 17 dicembre 2010, D.M. 15 febbraio 2010, D.M. 9 luglio 2010, D.M. 28 settembre 2010, D.M. 22 dicembre 2010), e probabilmente anche quanto previsto dal D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive).


20. 26 APRILE 2011 - Pubblicato il TESTO UNICO delle norme che regolano il SISTRI

E' stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, recante "Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102".
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

A seguito del difficoltoso avvio dell'operatività del SISTRI, il Ministero ha ritenuto di raccogliere, nell'ottica della certezza del diritto e dell'uniformità della relativa interpretazione, in un TESTO UNICO coordinato tutti i precedenti decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che hanno, nel tempo, regolamentato il SISTRI.
Sono state, in particolare, raggruppate le definizioni, ridefineto il testo di varie disposizioni (compresi gli allegati) che sono state modificate nel frattempo con i predetti decreti ministeriali.
Non sono state riprodotte le norme che, prevedendo specifici termini temporali, ormai scaduti, entro i quali dovevano essere effettuate le iscrizioni al predetto sistema, hanno ormai esaurito la loro funzione.

Pertanto, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (11 maggio 2011) cesseranno di produrre effetti i decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
• del 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, ad esclusione dei soli termini indicati all'articolo 12, commi 1 e 2 (termini di presentazione del MUD e della dichiarazione SISTRI),
• del 15 febbraio 2010,
• del 9 luglio 2010,
• del 28 settembre 2010 e
• del 22 dicembre 2010.

Restano salve le proroghe finora intervenute per l'avvio operativo del sistema (1° giugno 2011) e per la trasmissione dei dati di quanto prodotto e smaltito o recuperato nel 2010 e nel 2011: rispettivamente, 30 aprile e 31 dicembre 2011 (articolo 12, commi 1 e 2, D.M. 17 dicembre 2009 e Circolare del Ministero dell'Ambiente 2 marzo 2011).
Si conferma, inoltre, l'obbligo di tenuta di registri e formulari fino alla piena funzionalità del Sistri.

Sotto il profilo sostanziale non si registrano importanti cambiamenti, tuttavia sono state fatte alcune modifiche che è opportuno sottolineare:
• Le imprese e gli enti di cui all'articolo 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo Usb (la chiavetta) relativo alla sola sede legale oppure, in alternativa, di un'ulteriore chiavetta per ciascuna unità locale. In questo secondo caso, il contributo va versato per ogni unità locale dotata di chiavetta.
Resta fermo l'obbligo di pagare il contributo annuale e di dotarsi di una chiavetta per ogni veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti (art. 8, comma 4, D.M. n. 52/2011);
• la non necessità di accesso al SISTRI da parte del trasportatore almeno due ore prima della movimentazione, per i rifiuti pericolosi, viene confermata per la microraccolta ed estesa alle attività di raccolta dei rifiuti prodotti da attività di manutenzione, purché i rifiuti siano trasportati direttamente all'impianto di recupero o smaltimento da parte del soggetto che ha effettuato la manutenzione. Resta fermo l'obbligo per il trasportatore di compilare la scheda Sistri Area movimentazione prima della movimentazione medesima (art. 18, D.M. n. 52/2011);
• per il trasporto marittimo dei rifiuti, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto possono delegare gli adempimenti SISTRI al raccomandatario marittimo di cui alla legge n. 135/1977. In tal caso, il raccomandatario consegna al comandante della nave la copia compilata della scheda SISTRI - Area movimentazione. All'arrivo, il comandante consegna la copia della scheda al raccomandatario rappresentante l'armatore o il noleggiatore presso il porto di destino (art. 18, commi 6 e 7);
• i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie della scheda SISTRI - Area movimentazione, relative ai rifiuti prodotti.
Restano soggetti al registro di carico e scarico i produttori di rifiuti non pericolosi non obbligati ad iscriversi al SISTRI (art. 22, D.M. n. 52/2011).


Contributo di iscrizione al SISTRI - Cambia il termine di pagamento

All'art. 7 del D.M. n. 52/2011, si stabilisce che il pagamento del contributo annuale, a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI, dovrà essere versato annualmente da ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale e per ciascun dispositivo USB richiesto.
Tale contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell'iscrizione.
Negli anni successivi il contributo dovrà essere versato - non più entro il 31 gennaio come previsto inizialmente - ma entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono.

Per il 2011, è evidente un disallineamento temporale tra il pagamento entro il 30 aprile e l'entrata in vigore dell'11 maggio. Tuttavia, le sanzioni decorreranno dal 1° giugno 2011 e quindi non riguarderanno i pagamenti anche se effettuati entro il prossimo 31 maggio (termine del periodo transitorio).


Prospetti e tabelle

Nel sito del SISTRI sono stati pubblicati un prospetto di confronto tra gli articoli del nuovo testo e quelli dei precedenti decreti nonché una tabella che evidenzia in modo analitico le differenze tra i singoli articoli.

. Se vuoi accedere al sito del SISTRI per scaricare questi due documenti, clicca QUI.


21. 9 MAGGIO 2011 - Mancata installazione dei dispositivi black box - Sanzioni - Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali

Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato la circolare n 621/ALBO/PRES del 9 maggio 2011, avente per oggetto “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Obbligo di installazione di dispositivi elettronici (black box). Inottemperanza all'invito a provvedere all'installazione”.
Nella Circolare viene riportato il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato in merito al comportamento di quei soggetti che, seppure ripetutamente invitati dalle Sezioni regionali, non ancora provveduto ad installare i dispositivi elettronici (black box). Per questi soggetti è prevista:
- sia una misura inibitoria prevista dall'art. 212, comma 9, del D. Lgs. n. 152/2006 (sospensione e successiva cnacellazione dall'Albo per gli autoveicoli peri quali non è stato adempiuto l'obbligo)
- che un sanzione pecuniaria prevista dall'art. 260-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 (articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 36, D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205) che va da euro 2.600,00 ad euro 15.500,00. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500,00 ad euro 93.000,00.
Le Sezioni regionali dovranno diffidare le imprese inadempienti a provvedere entro e non oltre il 1° giugno 2011 (data prevista per l'avvio della piena operatività del SISTRI).
In mancanza, gli autoveicoli non allestiti non potranno, dalla stessa data, essere più utilizzati per il trasproto dei rifiuti speciali e le imprese saranno saznionate con le pene pecuniarie previste dall'art. 260-bis del D. Lgs. n. 152/2006.
Il testo della Circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


22. 11 MAGGIO 2011 - Le associazioni imprenditoriali lanciano il “Click Day”

Confindustria e Rete Impresa Italia hanno proposto al Ministero dell’Ambiente una prova del Sistema SISTRI prima del 1° giugno 2011, data di entrata in vigore del nuovo Sistema di tracciabilità informatizzato dei rifiuti.
Il Ministero, considerata la richiesta delle Associazioni datoriali, ha concesso il patrocinio morale.
L’ 11 maggio 2011 – la stessa data in cui entrerà in vigore il Testo Unico sul SISTRI, che cancellerà con un colpo di spugna tutti i 5 decreti SISTRI sino ad ora emanati – è dunque la data ufficiale di quella che è già stata battezzata come il “SISTRI Click Day”.
Il Click Day rappresenta, per le imprese, l’ultima occasione per sperimentare in forma cumulata il funzionamento e la funzionalità dei dispositivi USB (chiavetta) e Black Box del Sistema SISTRI, prima dell’avvio previsto per il 1° giugno 2011, mentre, per il Ministero dell’Ambiente, rappresenta un modo per avere dati più certi sullo stato delle imprese e per risolvere il problema ancora pesante della completa funzionalità del Sistema.

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Successo o fallimento!!!!

Per il Ministero un successo, per le imprese un fallimento.
Secondo il Ministero dell'ambiente sono stati 121.991 gli accessi aSistri, il Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi, dalla mezzanotte alle 17 di oggi da parte di 65.985 utenti con 21.762 operazioni di movimentazioni rifiuti effettuate con il nuovo sistema che diventerà obbligatorio da 1 giugno prossimo.
Dal punto di vista della funzionalità del sistema il Sistri ha superato la prova nonostante un picco di oltre 20 mila accessi contemporanei a metà mattinata.

Le associazioni imprenditoriali e cooperative hanno, dalla loro parte, espresso forte preoccupazione per l'esito totalmente negativo del click day sul Sistri, il sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti.
Il 90% delle imprese ha denunciato disfunzioni di ogni genere: inutilizzabilità dei dispositivi informatici forniti dal Ministero, ore e ore di impossibilità di accedere al sistema, interruzioni nei collegamenti, procedure lunghissime.


23. 16 MAGGIO 2011 - Le associazioni chiedono di sospendere e di ripensare il SISTRI - Il Governo risponde: nessuna proroga!

Un incontro urgente con il Presidente del Consiglio e la sospensione dell’applicazione del Sistri.
Lo chiedono i Presidenti di R.ETE. Imprese Italia, Confindustria, Alleanza delle Cooperative Italiane, Confapi in una lettera aperta inviata al premier Silvio Berlusconi e al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Stefania Prestigiacomo.

. Se vuoi maggiori dettagli e vuoi scaricare la lettera inviata al Presidente Berlusconi, clicca QUI.


il Governo ribadisce: per ora nessuna proroga!

Una prima risposta alle istanze delle imprese è venuta dalle parole del Ministro per i rapporti con il parlamento, Elio Vito, pronunciate durante il question time del 18 maggio 2011 in replica all’interrogazione n. 3-01649 presentata dall’On. Mario Pepe (IR).
Il Ministro, che ha parlato in sostituzione del Ministro all'Ambiente Stefania Prestigiacomo, impossibilitata ad intervenire, ha in sostanza sostenuto la tesi che, nonostante le polemiche succesive al flop del Click Day, SISTRI partirà il 1° giugno. Il Ministro ha dichiarato che «Sistri ha subito diverse proroghe dovute a molti fattori tra questi l'ampia gamma dei soggetti interessati oltre 320 mila tra soggetti pubblici e privati. Sul piano operativo ci sono stati ritardi sia nella fase d'iscrizione dei soggetti obbligati al Sistri sia nella fase successiva di distribuzione dei dispositivi elettronici che in diversi casi hanno registrato mal funzionamenti e non sono mancati episodi di deliberata resistenza al cambiamento».
Il Ministro ha inoltre sottolineato che il Governo è venuto già diverse volte incontro alle esigenze dei soggetti coinvolti, concedendo diverse proroghe, «non ci sono state, dunque, carenze di attenzione per le esigenze poste dagli operatori tramite le organizzazioni imprenditoriali d'appartenenza che sono state invece coinvolte nel processo di costruzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità».


24. 25 MAGGIO 2011 - Intesa raggiunta per una nuova rimodulazione in chiave di progressività dell'avvio del SISTRI - Si parte dal 1° settembre 2011

Raggiunta l’intesa tra il Ministero dell’Ambiente e le organizzazioni imprenditoriali per la rimodulazione in chiave di progressività dell’avvio del SISTRI, che scatterà per tutti i soggetti coinvolti tra il 1° settembre 2011 e il 1° gennaio 2012.
In base al comunicato pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente il 26 maggio 2011, cinque giorni prima del termine di scadenza del c.d. “sistema binario” e della prevista entrata in vigore operativa definitiva del nuovo sistema di controllo, il SISTRI entrerà in vigore:
a) il 1° settembre 2011 per i produttori di rifiuti con più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento e recupero e per i trasportatori autorizzati a trasportare più di 3mila tonnellate di rifiuti all’anno;
b) il 1° ottobre 2011 per i produttori di rifiuti che hanno tra i 250 e i 500 dipendenti e i Comuni e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani in Campania;
c) il 1° novembre 2011 per i produttori di rifiuti che hanno tra 50 e 249 dipendenti;
d) il 1° dicembre 2011 per i produttori di rifiuti che hanno tra 10 e 49 dipendenti e i trasportatori autorizzati a trasportare fino a 3mila tonnellate di rifiuti all’anno;
e) il 1° gennaio 2012 per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti.

Il Mininistero dell'Ambiente annuncia inoltre procedure di salvaguardia nel caso di rallentamenti del sistema, e un’attenuazione “transitoria” del regime sanzionatorio.

. Se vuoi leggere il comunicato del Ministero dell'Ambiente, clicca QUI.


25. 26 MAGGIO 2011 - Pubblicato il decreto che stabilisce la proroga dell'avvio del SISTRI

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, il decreto 26 maggio 2011, con il quale il Ministero dell’Ambiente ha decretato il rinvio dal 1° giungo 2011 al 1° settembre 2011 dell’avvio del SISTRI.

Nelle premesse del decreto viene specificato che questa proroga è stata disposta “al fine di consentire ai soggetti obbligati di far fronte alle rispettive differenziate esigenze di adeguamento operativo necessarie a garantire la piena funzionalità del sistema della tracciabilità SISTRI, con tempistiche proporzionate e graduate”.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

Dunque, l'avvio del SISTRI avverrà gradualmente.
Si parte dal 1° settembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno piu' di 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che hanno piu' di 500 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;
d) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52
.

I° SCAGLIONE - Si tratta, in sostanza, delle seguenti categorie di imprese:
a) i produttori di rifiuti speciali pericolosi e dai trasportatori di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio, che hanno più di 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di lavorazioni industriali e artigianali, da attività di smaltimento e recupero di rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, che hanno più di 500 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) a titolo professionale, autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;
d) i soggetti che effettuano operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, o che effettuano il commercio e/o l’intermediazione di rifiuti.

Si partirà dal 1° ottobre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania
.

II° SCAGLIONE - Si tratta, in sostanza, delle seguenti categorie di imprese:
a) per i produttori di rifiuti speciali pericolosi e per i trasportatori di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
b) per le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività di lavorazioni industriali e artigianali, da attività di smaltimento e recupero di rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, che hanno da 251 a 500 dipendenti;
c) per i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania.

Si partirà dal 2 novembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 51 a 250 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti
.

III° SCAGLIONE - Si tratta, in sostanza, delle seguenti categorie di imprese:
1) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi e dai trasportatori di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio che hanno da 51 a 250 dipendenti;
2) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di lavorazioni industriali e artigianali, da attività di smaltimento e recupero di rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, che hanno da 51 a 250 dipendenti.

Si partirà dal 1° dicembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 11 a 50 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate
.

IV° SCAGLIONE - Si tratta, in sostanza, delle seguenti categorie di imprese:
a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi e dai trasportatori di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio che hanno da 11 a 50 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di lavorazioni industriali e artigianali, da attività di smaltimento e recupero di rifiuti, dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, che hanno da 11 ai 50 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) a titolo professionale, autorizzati per quantità sino a 3000 tonnellate annue (in pratica si tratta di tutti coloro i quali sono iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, alle categorie 4 e 5, per la classe f)).

Si partirà dal 1° giugno 2012 per i produttori di rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti.

N.B. La data del 1° giugno 2012 è stata fissata in base a quanto stabilito all'articolo 6, comma 2, lett. f-octies), della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (in vigore dal 13 luglio 2011).
In precedenza la data era stata fissata al 2 gennaio 2012.

V° SCAGLIONE - Si tratta delle imprese e degli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi e dei trasportatori di rifiuti speciali non pericolosi prodotti in proprio che hanno sino a 10 dipendenti.


26. 10 GIUGNO 2011 - Previsti emendamenti al "Decreto sviluppo" in tema di SISTRI - Si profila una nuova proroga al 1° giugno 2012

E’ stato presentato un emendamento al D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. “decreto sviluppo”) con l’aggiunta, al comma 2 dell’art. 6, della lettera f-bis), che recita testualmente:
al comma 1 dell’art. 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, sono aggiunti infine i seguenti periodi: “al fine di garantire un adeguato periodo transitorio, la data di integrale operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti è stabilito al 1° giugno 2012”.
Al contempo è stato nuovamente richiesto al Ministro dell’Ambiente di sollecitare l’iter per la rimozione del segreto di Stato che ancora grava sul SISTRI.

A tale proposito è bene ricordare che Il SISTRI è nato con il Governo Prodi, ed in particolare con la Legge Finanziaria del 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), che mise a disposizione uno stanziamento di 5 milioni di euro per la realizzazione di un “sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti”.
Nel febbraio del 2007, il precedente Ministro dell’Ambiente ha segretato il progetto, perché lo ritenne strategico per la sicurezza nazionale in ragione della diffusa presenza della criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti.

La proposta presentata dagli Onorevoli Giuseppe Marinello del Pdl e Maurizio Fugatti della Lega, entrambi relatori del "Decreto sviluppo", sembra andare ben oltre il semplice rinvio al 1° giugno 2012.
Sono, infatti, all'esame altri emendamenti, tra cui quello sul pagamento della quota annuale nel quale si chiede che, anche per chi ha già effettuato il pagamento, il versamento abbia valore solo a partire dal primo anno di effettiva ed integrale operatività di SISTRI.
Un altro emendamento prevede l'eliminazione dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per chi trasporta rifiuti non pericolosi in proprio.
Un altro ancora è stato presentato dalla Lega per tutelare le Pmi esentando le imprese con meno di 50 dipendenti dall'obbligo di utilizzare il sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti.

Le Commissioni Bilancio e Finanze riunite in sede referente stanno attualmente valutando in totale 1500 emendamenti, tra i quali figurano anche quelli legati al SISTRI.
La conversione in legge del D.L. n. 70/2011, e quindi anche il recepimento delle proposte presentate, dovrà arrivare entro il 12 luglio 2011.


27. 21 GIUGNO 2011 - SISTRI, proposta nuova proroga al 1 giugno 2012 per le sole microimprese

Nel maxi-emendamento al decreto-legge sviluppo, su cui il Governo ha richiesto ed ottenuto la fiducia nella serata del 21 giugno 2011, ce' anche una proposta di proroga dell'avvio della piena operatività del SISTRI per le sole microimprese (produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti) ad una data non antecedente al 1° giugno 2012.
La proposta emendativa sul SISTRI contenuta nel maxiemendamento è stata presentata dall’On. Maurizio Fugatti (Lega) e dall’On. Giuseppe Marinello (Pdl) e prevedeva una proroga del SISTRI per tutte le aziende. Questa proposta non è passata così come non è passata la proposta di modifica sui termini di pagamento che è stata giudicata inammissibile.
La nuova proposta (già emendamento 6.147) aggiunge al comma 2 dell’art. 6 del D.L. n. 70/2011 – per quanto qui ci interessa – la nuova lettera f-octies) la quale modifica esclusivamente il termine previsto dall'art. 12, comma 5 del D.M. 26 maggio 2011 riferito ai soli produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti.
La ratio è quella di venire incontro alle esigenze dei piccoli operatori produttori di rifiuti pericolosi che secondo i relatori dell’emendamento hanno incontrato, rispetto agli altri operatori, maggiori difficoltà di adeguamento tecnico ed organizzativo al SISTRI.
Il testo e' ora passato all'esame del Senato.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera (n. 4357) e ora all'esame del Senato (n. 2791), clicca QUI.


28. 13 LUGLIO 2011 - SISTRI - Proroga al 1° giugno 2012 per le sole microimprese

Ora è ufficiale! In base a quanto stabilito all'articolo 6, comma 2, lett. f-octies della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (in vigore dal 13 luglio 2011), per i soli produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti, l'avvio della piena operatività del SISTRI non potrà essere fissata prima del 1° giugno 2012.

Riportiamo il testo integrale della nuova disposizione:
"f-octies) Al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operativita' del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 28, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.52, non puo' essere antecedente al 1º giugno 2012".


29. 13 AGOSTO 2011 - Il D.L. n. 138/2011 cancella il SISTRI

Sconcertante, ma vero: doveva partire, almeno in parte, il 1° settembre 2011 e invece, dal 13 agosto 2011 il SISTRI è SOPPRESSO!
Con un colpo di spugna vengono buttati migliaia di euro, cancellati tutti i problemi e messe a tacere tutte le polemiche!
La cancellazione del SISTRI è stabilita dall'articolo 6, comma 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011 ed in vigore dallo stesso giorno), mediante l'abrogazione immediata di varie norme e provvedimenti, tra cui i decreto del Ministero dell’Ambiente del 17 dicembre 2009 e del 18 febbraio 2011, n. 52.
Per effetto della stessa norma vengono abrogati anche tutti i successi decreti che hanno apportato modifiche al D.M. 17 dicembre 2009, quali:
- D.M.15 febbraio 2010;
- D.M. 9 luglio 2010;
- D.M. 28 settembre 2010;
- D.M. 22 dicembre 2010 e
- D.M. 26 maggio 2011.

Confermato l'obbligo della "tracciabilità cartacea" e cioè l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico nonchè' del formulario di identificazione, di cui agli articoli 190 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006.


Sorpresa e sgomento!

Desta particolare sorpresa (e sgomento) la cancellazione del sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti (SISTRI) a distanza di soli 19 giorni dall’inizio del sistema sanzionatorio a carico dei soggetti appartenenti al primo scaglione, per i quali il “doppio binario” (tracciabilità cartacea, con i formulari, ed elettronica, con il SISTRI) sarebbe scaduto proprio il 1° settembre prossimo.
Così scrive Vincenzo Vinciprova sul sito LeggiOggi.it.

Francamente non si capisce la funzione di questa norma “ammazza SISTRI” all’interno di un decreto legge che ha come finalità di incrementare le risorse finanziarie per lo Stato e, parimenti, quella di incentivare lo sviluppo dell’economia.
Non si vede quale effetto favorevole per lo sviluppo possa avere la cancellazione di un sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti che, per quanto potesse avere ancora qualche neo, però già era arrivato ad un elevato livello di funzionalità ed avrebbe consentito alle imprese notevoli risparmi nella gestione documentale, col passaggio dal cartaceo all’elettronico.
Nè si comprende, inoltre, quale beneficio possa arrecare alle casse pubbliche l’abolizione del SISTRI.
Non ci deve dimenticare che migliaia di imprese ed enti hanno già sostenuto ingenti costi per adeguarsi al SISTRI: hanno già pagato i contributi di iscrizione per il 2010 e per il 2011, hanno installato le black boxes su tutto il parco veicoli, hanno acquistato chiavette USB, hanno pagato consulenti legali ed informatici, hanno dovuto formare il personale, hanno acquistato softwares appositi etc. etc..
Forse non si è valutato con sufficienza che l'abolizione del SISTRI comporterà ulteriori costi alle finanze pubbliche. Basti pensare al fatto che lo Stato dovrà rimborsare tutti i contributi di iscrizione già versati dagli operatori e che probabilmente in tanti di questi chiederanno conto e ragione degli ulteriori costi sostenuti per adeguarsi al nuovo sistema di tracciabilità.

C'è anche chi plaude a questa iniziativa legislativa, che finalmente mette fine all'incubo SISTRI con perdite di tempo e soldi.
Secondo molte imprese, così come attualmente strutturato, il SISTRI non funziona e non funzionerà mai e quindi è stato un bene abbandonarlo.

Per concludere, è doversoso spendere due parole su un aspetto assai importante e che non si può non sottolineare: alcuni ritengono che la cancellazione del SISTRI continuerà a rendere più facile la vita alle "ecomafie".

''La cancellazione del SISTRI, il sistema di informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti introdotto nel 2009 ma mai entrato in vigore, e' un innegabile regalo alle ecomafie''. Lo dice il procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso, commentando il mancato finanziamento – tra le misure della manovra approvata dal Consiglio dei Ministri – del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
''Si trattava – aggiunge – di un mezzo utile per registrare i movimenti dei rifiuti, peraltro previsto dalla legislazione comunitaria, che poteva evitare gli abusi del sistema cartaceo''.
''Se si considera – conclude – che Legambiente ha più volte denunciato che l'80% dei rifiuti speciali sparisce nel nulla, si può comprendere facilmente come la cancellazione di un simile sistema di controllo e' un regalo alle ecomafie''.

Nel frattempo, dai siti del Ministero dell'Ambiente e del SISTRI nessuna notizia e nessun commento!!
Non ci rimane che attendere e vedere cosa succederà nel periodo in cui il Parlamento dovrà esaminare il decreto-legge per procedere alla sua conversione in legge. Si tornerà indietro e si procederà ad una ulteriore sospensione del SISTRI o verrà confermata la sua soppressione?

. Se vuoi approfondire i contenuti della manovra finanziaria, clicca QUI.


30. 23 AGOSTO 2011 - La Commissione Ambiente al Senato si è espressa per il ripristino del SISTRI

Nel corso della seduta mattutina del 23 agosto 2011, nella 13^ Commissione del Senato (Territorio, Ambiente, Beni Ambientali), in sede consultiva, senatori della maggioranza e dell’opposizione hanno sostenuto l’opportunità del ripristino del sistema di tracciabilità elettronica (SISTRI), sebbene con motivazioni diverse.
Non è mancato, inoltre, chi ha giustamente paventato il “pericolo di contenzioso sollevato da parte di quegli operatori che hanno sostenuto i costi per aderire al SISTRI nonostante fossero ben noti al Ministero dell’ambiente le disfunzioni ed il malfunzionamento del sistema”.
Nella seduta pomeridiana del 23 agosto, la Commissione Ambiente del Senato ha espresso parere favorevole alla conversione, condizionandolo però al ripristino del SISTRI.
In particolare, è stato osservato che “la generalizzata soppressione del sistema SISTRI, lungi dall’assicurare risparmi di spesa, espone il Paese agli oneri finanziari conseguenti al prevedibile esito di una procedura di infrazione per violazione della normativa comunitaria, che come noto impone per i rifiuti pericolosi l’obbligo della tracciabilità (articolo 17 della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE).
L’improvviso ritorno al vecchio sistema cartaceo rende elevato il rischio dell’attivazione di un contenzioso, dagli esiti imprevedibili, da parte di quanti – ovvero la stragrande maggioranza degli obbligati – hanno già sostenuto i costi necessari per adeguarsi per tempo al sistema SISTRI”
.
E’ stato quindi dato parere favorevole alla conversione a condizione che “sia ripristinato il sistema SISTRI, prevedendone, in via principale e nel rispetto del già previsto scaglionamento per i produttori di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti fino a 10 unità, la piena operatività a far data dal 1° gennaio 2012 e valutando l’opportunità di interventi, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche, finalizzati a superare in particolare difficoltà tecniche ed operative e prevedendo eventuali esenzioni ulteriori per tipologie di rifiuti che non presentino aspetti di particolare criticità ambientale”.
I lavori stanno ora proseguendo presso la 5^ Commissione del Senato (Bilancio), dove è stato fissato il termine finale, per la presentazione degli emendamenti, al 29 agosto 2011, ore 20,00.

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31. 1° SETTEMBRE 2011 - Ministro dell'Ambiente - Il SISTRI va ripristinato integralmente

Con un comunicato stampa, pubblicato sul proprio sito internet il 1° settembre 2011, il Ministero dell'Ambiente ha reso noto quanto segue:
«Il Sistri, Sistema di tracciabilità di rifiuti speciali e pericolosi, va ripristinato integralmente.
Escluderne l’applicazione per le piccole e piccolissime aziende, che rappresentano l’80 % del bacino di utenza, significa di fatto vanificare il sistema ed anche disattendere l’obbligo di tracciabilità delle sostanze pericolose che ci viene dall’Europa.
Il Ministero dell’ambiente è stato sempre disponibile a trovare soluzioni che semplifichino gli adempimenti ai piccoli operatori, ma vanno tenute salve le finalità di legalità e di tutela ambientale che sono alla base del progetto.
Confido nel buon senso del Parlamento perché intervenga per un ripristino del Sistri che sia reale e non fittizio»
.

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32. 5 SETTEMBRE 2011 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'Accordo fra Governo, Regioni ed Enti locali sulla gestione del SISTRI

Mentre si parla di soppressione e di ripristino del SISTRI, viene pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2011, il testo dell’ Accordo sottoscritto il 27 luglio 2011 (Repertorio atti n. 78/CU) fra Governo, Regioni e Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 78/CU).
L’accordo mira a garantire un'efficace gestione delle informazioni sulle autorizzazione e sulle comunicazioni relative alle procedure semplificate che Regioni, Province e Comuni devono inviare al Catasto Rifiuti, istituito presso l'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), quale parte integrante del sistema sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Regioni, Province, Comuni e Arpa potranno accedere al SISTRI, attraverso il catasto telematico, per finalità di consultazione delle informazioni ivi contenute, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati.

Al SISTRI dovranno confluire tutte le informazioni sugli atti autorizzativi e sulle comunicazioni riguardanti le attività di recupero in procedura semplificata, degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, attraverso l'interconnessione con il Catasto telematico.
Le Regioni, le Province ed i Comuni qualora competenti al rilascio delle autorizzazioni rendono disponibili le informazioni relative alle autorizzazioni e comunicazioni vigenti con le seguenti modalità:
a) entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, utilizzando gli standard di cui all'allegato 1 condivisi fra le Amministrazioni firmatarie dell'Accordo;
b) in alternativa a quanto previsto alla precedente lettera a), le Regioni, le Province ed i Comuni non dotati di sistemi informativi strutturati trasmettono le informazioni collegandosi al sito del catasto telematico seguendo le procedure ivi indicate.
Successivamente le informazioni dovranno essere trasmesse con le medesime modalità entro 15 giorni dall'efficacia dei relativi provvedimenti (art. 5).

Il presente Accordo ha la durata di tre anni ed e' tacitamente rinnovato, fatta salva la possibilità di modificarlo o di integrarlo con un successivo Accordo.
Il testo dell'Accordo viene riportato nei Riferimenti normativi.


33. 6 SETTEMBRE 2011 - Anche la Commissione Bilancio vota per il ripristino del SISTRI

Dopo il parere favorevole espresso dalla Commissione Ambiente sull'ipotesi di ripristino del SISTRI, è stata la volta della Commissione Bilancio, la quale, nel votare le proposte emendative riferite all'art. 6, ha approvato l'emendamento 6.15 (testo 3), che prevede l'avvio dell'operatività del SISTRI dal 9 febbraio 2012, nonchè la programmazione di una fase di verifica tecnica di software e hardware e test di funzionamento ad ampia partecipazione degli utenti, da effettuarsi tra l'entrata in vigore della legge di conversione della Manovra bis e il 15 dicembre 2011.
Alla Commissione Bilancio, dunque, uno degli emendamenti al DdL di conversione del D.L. n. 138/2011 (A.S. n. 2887) presentati sul SISTRI riesce a passare, prefigurando un “ripristino” del nuovo Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. L’emendamento è il n. 6.15 col quale si propone di sostituire i due commi della Manovra che hanno decretato la soppressione del SISTRI.


34. 17 SETTEMBRE 2011 - Ripristinato il SISTRI - Dettate alcune condizioni - Partenza a due scaglioni nel 2012

La Legge n. 148 del 14 settembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011, nella fase di conversione del D.L. n. 138/2011, ha provveduto a sostituire i commi 2 e 3 dell'articolo 6, ripristinando il SISTRI a delle specifiche condizioni.
Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011 (17 settembre 2011) fino al 15 dicembre 2011 il Ministero dell’Ambiente tramite il concessionario del SISTRI (la società SELEX, del gruppo FINMECCANICA), avrà tempo sino al 15 dicembre 2011 per mettere a punto la piattaforma hardware e software, al fine di assicurare la massima efficienza del sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti.

Per i soli produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti, l'avvio della piena operatività del SISTRI rimane fissata al 1° giugno 2012.
Per tutti gli altri soggetti il termine di entrata in operatività del SISTRI viene fissata al 9 febbraio 2012.
Vengono così cancellate le partenze scaglionate previste dal D.M. 26 maggio 2011.

Con un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovranno essere individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, dovranno essere applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.

. Se vuoi approfondire i contenuti della manovra finanziaria e scaricare il testo del decreto-legge n. 138/2011 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 148/2011, clicca QUI.


35. 4 OTTOBRE 2011 - Rimosso il segreto di Stato sul SISTRI

E’ stato rimosso il segreto amministrativo che era stato posto sul SISTRI e che tante polemiche aveva innescato.

Ma chi aveva messo il segreto di Stato e perchè? Il SISTRI è nato con il Governo Prodi, ed in particolare con la Legge Finanziaria del 2007 (legge n. 296 del 2006) che mise a disposizione uno stanziamento di 5 milioni di euro per la realizzazione di un “sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti”.
Nel febbraio del 2007, il precedente Ministro dell’Ambiente ha segretato il progetto, perché lo ritenne strategico per la sicurezza nazionale in ragione della diffusa presenza della criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti.
Successivamente, sempre il precedente Ministro dell’Ambiente, modificò il Testo Unico Ambientale, prevedendo l’obbligo per tutte le categorie della filiera del rifiuto (produttori, intermediari, trasportatori, smaltitori e recuperatori) di installare apparecchiature elettroniche per la tracciabilità dei rifiuti, pur dovendo continuare ad osservare il vecchio sistema cartaceo (formulario dei rifiuti, registro di carico e scarico e modello unico di dichiarazione ambientale).
L’attuale Governo, preso atto di questa importante iniziativa, dopo aver riesaminato complessivamente la materia ha perfezionato, nel settembre del 2008, l’apposizione del segreto ed ha emanato i diversi decreti attuativi, confrontandosi costantemente con le più importanti organizzazioni imprenditoriali.
Va precisato che la scelta dell’Operatore era stata già effettuata dal precedente Governo e, in ragione della sua affidabilità, è stata confermata.

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36. Corsi per le Officine - Seconda sessione 2011

Dal 28 novembre al 2 dicembre 2011 avrà luogo la seconda sessione di corsi riservati alle Officine interessate all’autorizzazione all’installazione delle Black Box SISTRI.
Le Officine che presenteranno la Domanda di autorizzazione entro il 20 novembre 2011 e che saranno risultate in possesso dei requisiti prescritti saranno invitate a partecipare alle sessioni di formazione che si terranno nel periodo specificato nelle sedi e date indicate nel Calendario Corsi di prossima pubblicazione.
L'invito al corso sarà comunicato all'indirizzo mail indicato dalle Officine in sede di presentazione delle Domande di autorizzazione all’installazione delle black box.
Le domande pervenute successivamente al 20 novembre 2011 saranno prese in considerazione per la prima sessione di corsi di formazione del 2012.
Saranno ammesse a partecipare alle sessioni di formazione previste le officine che avranno ricevuto apposita mail di invito da officine@sistri.it.
(Fonte: Sito del SISTRI)


37. 29 DICEMBRE 2011 - Prorogata l'operatività del SISTRI al 2 aprile 2012

L’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (meglio conosciuto come “Milleproroghe”), ha disposto la proroga dal 9 febbraio 2012 al 2 aprile 2012 dell’entrata in operatività del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), al fine di consentire l’ottimale organizzazione da parte delle imprese interessate.
Rimane comunque ferma l'eccezione prevista a favore dei piccoli produttori di rifiuti pericolosi, in relazione ai quali il SISTRI non potrà scattare prima del 1° giugno 2012.


38. 5 GENNAIO 2012 - Pubblicato il decreto che apporta modifiche al D.M. n. 52/2011

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012 (Supplemento Ordinario n. 5), il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 novembre 2011, n. 219, recante “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)”.
Il decreto, già in vigore dal 6 gennaio 2012, apporta numerose novità.

La gestione dei processi e dei flussi di informazioni contenuti nel SISTRI non è più limitata al solo Comando Carabinieri tutela ambiente, ma viene estesa a tutta l'Arma dei Carabinieri (art. 1, comma 2).
Viene precisata la definizione di “unità locale” e di unità operativa” ai fini del rilascio della chiavetta USB (art. 2, comma 1).
Per «unità locale» si intende qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1.
Per «unità operativa» si intende il reparto, impianto o stabilimento, all'interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.
La custodia delle chiavette passa al titolare dell’impresa obbligata al SISTRI e non è più responsabile il delegato. Quest'ultimo rimane in ogni caso titolare della firma elettronica ma risponde solo del corretto inserimento nelle schede SISTRI dei dati ricevuti e non più anche della veridicità dei dati inseriti. F
Fa il suo ingresso la figura del delegato per il dispositivo Usb per la interoperabilità.
Sarà possibile, per gli operatori, di richiedere ulteriori dispositivi sia per unità locali e unità operative, che per attività soggette all’obbligo di iscrizione al SISTRI e già iscritte (art. 8, comma 1.bis).
Nel caso di unità locali o unità operative nelle quali non sia presente un servizio di vigilanza e controllo degli accessi, la norma introduce la possibilità di conservare i dispositivi USB, previa comunicazione effettuata in forma scritta al SISTRI, presso altra unità locale o unità operativa, fermo restando l’obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta (art. 9, comma 2).
Viene introdotta una procedura da applicarsi nei casi in cui si verifichino rallentamenti del funzionamento del SISTRI, dovuti, ad esempio, ad un eccessivo traffico dati da e verso il SISTRI (art. 10, comma 3).
Quando si verifica un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, l'impresa deve comunicare per iscritto al SISTRI il verificarsi dell'evento, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese, provvedere alla restituzione dei dispositivi Usb, e, ove presenti, dei dispositivi Usb per l'interoperabilità, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviandoli, insieme al relativo modulo di restituzione disponibile sul portale informativo SISTRI, al Ministero dell'Ambiente.
Il nuovo decreto ministeriale abroga e sostituisce gli allegati IA (procedura d'iscrizione), IB (installazione black box), II (contributi) e III (schede SISTRI).
Il testo del decreto con i relativi allegati viene riportato nei Riferimenti normativi.


37.1. La chiavetta Usb per l'interoperabilità

Tra le principali novità introdotte dal D.M. n. 219/2011 è quella relativa all'introduzione dell'interoperabilità tra i software gestionali interni delle imprese e il SISTRI, in modo da consentire l'effettivo funzionamento del sistema che sarà operativo a partire dal 2 aprile 2012.
L'impresa può richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo Usb per l’interoperabilità qualora abbia accreditato il proprio sistema gestionale al servizio di interoperabilità.
Fà inoltre il suo ingresso la figura del delegato per il dispositivo Usb per la interoperabilità.
Per rendere possibile questo dialogo tra i software gestionali interni e il SISTRI il nuovo D.M. n. 219/2011 ha aggiunto l’articolo 21-bis al D.M. n. 52/2011 (Testo unico SISTRI) dove si dispone che le imprese che utilizzano software gestionali capaci di tracciare le operazioni di produzione e gestione dei rifiuti realizzate dai delegati SISTRI e che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità (in base al Dl. Lgs. n. 82/2005), possono richiedere al SISTRI il rilascio di quello che già le imprese hanno soprannominato il “chiavettone”. Si tratta di un dispositivo Usb che consente la interoperabilità e che è diverso rispetto alla chiavetta Usb che produttori e gestori di rifiuti già conoscono e che hanno già ritirato presso le Camere di Commercio e l’Albo gestori ambientali.
Attraverso il “chiavettone” per l’interoperabilità si possono firmare le varie schede SISTRI, che occorre compilare per svolgere le attività di produzione e di gestione dei rifiuti soggette all’iscrizione al sistema di tracciabilità e che vengono esercitate nelle unità locali oppure in quelle operative dove si opera attraverso tale nuovo dispositivo Usb.
Può essere richiesto un dispositivo Usb per l’interoperabilità per ogni software gestionale accreditato dall’impresa per il servizio di interoperabilità.
In ordine al nuovo dispositivo, il legale rappresentante dell’azienda svolge un ruolo di primo piano; infatti: deve sottoscrivere la relativa richiesta al SISTRI, il quale gli attribuisce le credenziali di accesso al sistema e il certificato elettronico; inoltre, è titolare della firma elettronica ed è delegato.
Il dispositivo Usb per l’interoperabilità va custodito presso il centro elaborazione dati ove sono inseriti i software gestionali. Tale luogo va indicato in fase di accreditamento del sistema gestionale al servizio di interoperabilità e deve essere reso disponibile in qualunque momento all’autorità di controllo.


39. 27 FEBBRAIO 2012 - Prorogata per tutte le imprese l'operatività del SISTRI al 30 giugno 2012

L’art. 13, comma 3, della L. 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, recante (decreto “Milleproroghe”), ha disposto la proroga dal 9 febbraio 2012 al 30 giugno 2012 dell’entrata in operatività del SISTRI.
Allo stesso comma è stato inoltre aggiunto quanto segue:
"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (ndr. 28 febbraio 2012), per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilià dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attività diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet.
A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI.
A quest’ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero può avvalersi di DigitPA, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"
.

Nel successivo comma 3-bis, del medesimo articolo 13, si stabilisce infine che il termine del 1° giugno 2012 (fissato dall'articolo 6, comma 2, lett. f-octies della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70), previsto per i soli produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti, viene posticipato al 30 giugno 2012.
In questo modo tutti i termini vengono unificati e per tutte le imprese interessate il SISTRI si avvierà il 30 giugno 2012.


40. 26 GIUGNO 2012 - Decretata la sospensione del SISTRI - Sospeso anche il pagamento del contributo 2012

Secondo quanto stabilito all'art. 52, del D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012, il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, gia' fissato dall'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l'articolo 6, comma 2, del già richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l'articolo 13, comma 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e' sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 (tenuta dei registri di carico e scarico) e 193 (compilazione del formulario di identificazione) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verrà fissato il nuovo termine per l'entrata in di operatività del Sistema SISTRI.
Sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX - SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni.
Viene altresi' sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.

. Se vuoi approfondire i cintenuti del decreto sulla crescita e lo sviluppo, clicca QUI.


41. 23 AGOSTO 2012 - Pubblicato il secondo decreto che apporta modifiche al D.M. n. 52/2011

41.1. Le novità introdotte dal decreto

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2012, il D.M. 25 maggio 2012, n. 141, recante il regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52.

I test effettuati dal Ministero dell'Ambiente nei giorni 23, 24 e 25 novembre 2011 avevano confermato l'esigenza di modificare sia alcuni componenti software sia talune procedure del nuovo Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti ma il decreto che avrebbe dovuto introdurre le opportune modifiche, gia' firmato a maggio, si e' poi arenato a seguito della sospensione della operatività decisa dall'art. 52 del D.L. n. 83/2012.
Si tratta del secondo decreto correttivo al T.U. sul SISTRI, dopo il D.M. 10 novembre 2011, n. 219, le cui norme entreranno in vigore il 7 settembre 2012.

L’art. 1, comma 1, lettera a), D.M. n. 141/2012 aggiunge all’art. 5, D.M. n. 52/2011 un comma 1-bis che introduce l’obbligo di iscriversi al SISTRI anche per i centri di raccolta comunali o intercomunali ex D.M. 8 aprile 2008 “localizzati nel territorio della Regione Campania”.
A tali centri si applicano le disposizioni di cui all’art. 6, comma 4, D.M. n. 52/2011, che recita: “Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e versano il contributo annuo previsto indipendentemente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti”.

L’art. 1, comma 1, lettera b), D.M. n. 141/2012 aggiunge all’art. 6, D.M. n. 52/2011 un nuovo comma 4-bis che viene così a disciplinare un particolare aspetto relativo al caso di impianti pubblici di trattamento di rifiuti che vengano gestiti da terzi previa regolare autorizzazione.
In particolare, la nuova disposizione prevede che gli Enti titolari dell'autorizzazione di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possano, in attesa della voltura dell'autorizzazione, “delegare l'iscrizione e le procedure SISTRI a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali è affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al SISTRI".

Il D.M. n. 141/2012 conferma ufficialmente che per il 2012 il contributo annuale per l’iscrizione dovrà essere pagato entro il 30 novembre 2012.
Sino ad oggi non era stata ancora emanata nessuna norma che sancisse tale proroga ma vi era stato solo un comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e diverse dichiarazioni degli organi del Ministero.
Nel dettaglio, la proroga è disposta dall’art. 1, comma 1, lettera c), D.M. n. 141/2012 il quale aggiunge all’art. 7, comma 3 del D.M. n. 52/2011.

L’art. 1, comma 1, lettera d), D.M. n. 141/2012 apporta poi una serie di modifiche all'art. 12 del T.U. SISTRI al fine di semplificare le procedure di emergenza da seguire qualora si verifichino delle circostanze particolari quali ad esempio, la “ritardata consegna dei dispositivi in fase di prima iscrizione”, il furto, la perdita, la distruzione o il danneggiamento dei dispositivi, tutte situazioni che impediscano temporaneamente al soggetto obbligato a compilare la Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE di ottemperare al suo obbligo non disponendo dei mezzi informatici necessari.

Ulteriori modifiche di carattere procedurale vengono introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera e), D.M. n. 141/2012, nell'art. 13 del T.U. SISTRI.
Il comma 2, dell'art. 13, del T.U. SISTRI prevede che i produttori di rifiuti iscritti al SISTRI, in caso di movimentazione di un rifiuto, debbano accedere al SISTRI per aprire una nuova Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE. Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al SISTRI i dati del rifiuto non più “almeno quattro ore prima” che si effettui l'operazione di movimentazione, ma «almeno due ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della piena operatività del SISTRI e, successivamente, almeno quattro ore prima.»
Ulteriormente, sempre l’art. 1, comma 1, lettera e), D.M. n. 141/2012 aggiunge alla fine del comma 2 il seguente periodo: «Il dato relativo alla quantità di rifiuti movimentati deve essere espresso in kg. o, qualora tale informazione non sia disponibile, in metri cubi.».

L’art. 13, comma 3, del T.U. SISTRI prevede che i termini entro i quali i produttori dei rifiuti debbano accedere al Sistema per comunicare i dati per la movimentazione dei rifiuti non si applicano all'attività di microraccolta, ex art. 193, comma 10, D.Lgs. n. 152/2006.
Ora l’art. 1, comma 1, lettera e), D.M. n. 141/2012 aggiunge una ulteriore deroga a favore della «movimentazione di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) in uscita da Centri di raccolta comunali ed intercomunali iscritti al SISTRI.».

Ulteriori modifiche procedurali vengono apportate al TU SISTRI ed in particolare:
- all'art. 14, comma 4; all'art. 15, comma 3;
- all’art. 16;
- all'art. 18, commi 1 e 7 (con l’ulteriore aggiunta dei nuovi commi 1-bis, 4-bis, 4-ter e 7-bis);
- all'art. 19;
- all'art. 20;
- all'art. 21-bis, comma 3;
- all’art. 22, comma 3, terzo periodo;
- all'art. 23; all'art. 27, comma 1.

Vengono, altresì, modificati gli Allegati IA, II e III.


41.2. Elenco dei soggetti obbligati e dei soggetti che possono aderire volontariamente al SISTRI

Dopo le modifiche apportate al D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 dai DD.MM. 10 novembre 2011, n. 219 e 25 maggio 2012, n. 141 e quanto stabilito all’art. 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, aggiunto dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 205/2010, forniamo un elenco aggiornato dei soggetti obbligati all’iscrizione nel SISTRI e di quelli che possono aderirvi volontariamente.

41.2.1. SOGGETTI OBBLIGATI ad iscriversi al SISTRI

1) PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (art. 3, comma 1, lett. a), D.M. n. 52/2011; art. 188-ter, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006, aggiunto dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 205/2010).

2) TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, e cioè:
a) i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti,
b) i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti
(art. 3, comma 1, lett. a), D.M. n. 52/2011; art. 188-ter, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006, aggiunto dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 205/2010).

3) PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) (i rifiuti da lavorazioni industriali), d) (i rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento), del D. Lgs. n.152/2006, con più di dieci dipendenti (art. 3, comma 1, lett. b), D.M. n. 52/2011; art. 188-ter, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006, aggiunto dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 205/2010).

4) RECUPERATORI E SMALTITORI: le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti (art. 3, comma 1, lett. c), D.M. n. 52/2011; art. 188-ter, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 152/2006, aggiunto dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 205/2010).


5) COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI: i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione (art. 3, comma 1, lett. d), D.M. n. 52/2011; art. 188-ter, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 152/2006, aggiunto dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 205/2010).

6) CONSORZI: i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati (art. 3, comma 1, lett. e), D.M. n. 52/2011; art. 188-ter, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 152/2006, aggiunto dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 205/2010).

7) TRASPORTATORI PROFESSIONALI: le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo (art. 3, comma 1, lett. f), D.M. n. 52/2011; art. 188-ter, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 152/2006, aggiunto dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 205/2010).

8) OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE:
• il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto (art. 3, comma 1, lett. g), D.M. n. 52/2011).
• i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (art. 3, comma 1, lett. h), D.M. n. 52/2011; art. 188-ter, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 152/2006, aggiunto dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 205/2010).

9) REGIONE CAMPANIA: i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania (art. 3, comma 1, lett. i) e art. 5, D.M. n. 52/2011; (art. 188-ter, comma 4), D.Lgs. n. 152/2006, aggiunto dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 205/2010).

10) I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI O INTERCOMUNALI disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008, localizzati nel territorio della REGIONE CAMPANIA. A detti centri si applicano le disposizioni di cui all’art. 6, comma 4 , del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 (art. 3, comma 1, lett. i) e art. 5, comma 1-bis, D.M. n. 52/2011, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.M. 25 giugno 2012, n. 141 - In vigore dal 7 settembre 2012 ).


41.2.2. Categorie di soggetti con iscrizione FACOLTATIVA

I soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa sono i seguenti:

1) PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI:
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) (i rifiuti da lavorazioni industriali), d) (i rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento), del D. Lgs. n.152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
• gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile che producono rifiuti non pericolosi;
• le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (i rifiuti da lavorazioni industriali), d) (i rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento), del D. Lgs. n. 152/2006 (art. 4, comma 1, lett. a), b), d) ed e), D.M. n. 52/2011; art. 188-ter, comma 2, lett. a), c) e d), D.Lgs. n. 152/2006, aggiunto dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 205/2010).

2) TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, e cioè:
a) i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti,
b) i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti
(art. 4, comma 1, lett. c), D.M. n. 52/2011; art. 188-ter, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006, aggiunto dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 205/2010).

3) I Comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania (art. 188-ter, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 152/2006, aggiunto dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 205/2010).

N.B. L’articolo 3, comma 1, lett. i-bis, aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. g), D.M. 10 novembre 2011, n. 219, stabilisce infine una norma residuale: Sono tenuti ad aderire al SISTRI ”i soggetti individuati con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”.


42. 5 DICEMBRE 2012 - Chiarito definitivamente l'equivoco sulla sospensione del contributo 2012

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2012, il Decreto 17 ottobre 2012, n. 210, recante modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141 (SISTRI).
Questo nuovo regolamento cancella ufficialmente dal “T.U. SISTRI” la scadenza del 30 novembre 2012, per il pagamento del contributo di iscrizione relativi all’anno in corso. Si chiude così il contrasto tra quanto previsto dall'art. 52 del D.L. n. 83/2012 (cd. “Decreto Crescita”), convertito dalla Legge n. 134/2012, che ha sospeso il termine di operatività del nuovo sistema di tracciamento dei rifiuti e il pagamento dei contributi 2012, e il D.M. 25 maggio 2012, n. 141 (secondo decreto che apporta modifiche al D.M. n. 52/2011, entrato in vigore il 7 settembre 2012 ) che prevedeva, invece, lo slittamento del termine ultimo per il pagamento del contributo 2012 al 30 novembre scorso.
Dunque, ennesima conferma che nessun contributo SISTRI è dovuto per il 2012.


ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - CASISTICA

1. 13 GENNAIO 2010 - Distribuzione dei dispositivi USB - Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Ambiente e Unioncamere

In data 13 gennaio 2010, il Ministero dell'Ambiente ha stipulato un protocollo d'intesa con Unioncamere per regolare l'attività di distribuzione dei "dispositivi USB".
Il Decreto Ministeriale affida alle Camere di Commercio le attività di distribuzione dei “dispositivi USB” ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 delle premesse, ad eccezione delle imprese di trasporto iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.
La competenza delle singole Camere di Commercio alla distribuzione dei “dispositivi USB” sarà individuata sulla base di un criterio territoriale: ciascuna Camera di Commercio provvederà alla distribuzione dei “dispositivi USB” alle imprese che hanno la sede dell’unità locale nel territorio della provincia di riferimento.
Non rientrano nell’oggetto del presente Protocollo la distribuzione dei “dispositivi USB” e delle “black box” alle imprese di trasporto iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e la contestuale distribuzione delle black box alle medesime imprese.

Le attività relative al SISTRI che le Camere di Commercio devono svolgere sono relative a:
- la verifica con il Registro imprese dei dati anagrafici comunicati dall'impresa al momento dell'iscrizione al SISTRI;
- la gestione dei contatti con le unità locali per fissare il calendario del rilascio dei dispositivi USB;
- la ricezione e lo stoccaggio dei dispositivi USB inviati da SISTRI;
- il rilascio dei dispositivi USB a seguito di ricezione e verifica della documentazione presentata dalle imprese e dalle unità locali;
- l'archiviazione elettronica della documentazione raccolta e il trasferimento della documentazione al Ministero
.

- Si riporta il testo del Protocollo d'intesa:
. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Ambiente e Unioncamere del 13 gennaio 2010: Modalità di collaborazione per l'attività di distribuzione dei "dispositivi USB".

. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare le FAQ da EcoCamere, clicca QUI.


2. Distribuzione dei dispositivi USB - Protocollo d'intesa tra Unioncamere e Associazioni di categoria

Per l’espletamento delle attività di distribuzione dei "dispositivi USB", le Camere di Commercio si avvalgono, previa stipula di apposita Convenzione, delle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all’articolo 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e loro articolazioni territoriali.
Unioncamere e le organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all’articolo 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno definito un modello di accordo quadro per disciplinare le modalità con le quali le Camere di Commercio si avvalgono delle articolazioni territoriali delle Associazioni interessate rappresentative sul piano nazionale o delle società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione.

- Si riporta il testo del Protocollo d'intesa:
. ACCORDO TRA UNIONCAMERE E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA A LIVELLO NAZIONALE.


3. Iscrizione al SISTRI per gli impianti di gestione rifiuti di proprietà comunale dati in gestione a terzi

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Nota del 8 aprile 2010, Prot. n. 8266/TRI/DI , a proposito della iscrizione a SISTRI per gli impianti di gestione rifiuti di proprietà comunale affidati a terzi senza ancora aver provveduto alla volturazione dell’autorizzazione dell’impianto stesso, ha precisato che gli oneri derivanti da sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) afferiscono ai titolari dell’autorizzazione degli impianti. Pertanto, nel caso in cui non sia stata effettuata la volturazione dell’autorizzazione e l’Amministrazione comunale si sia iscritta al SISTRI, questa dovrà immediatamente segnalare l’avvio delle procedure di volturazione al fine di consentire al soggetto gestore l’iscrizione al SISTRI non appena ottenuta l’autorizzazione.
Il testo della Nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.


4. Procedura di rilascio dei dispositivi USB

Con la pubblicazione del decreto che ha stabilito gli importo dei diritti di segreteria relativi al rilascio dei dispositivi USB, le Camere di Commercio hanno iniziato la distribuzione di detto dispositivo.
A ricevimento dei dispositivi e dei dati indicati nelle domande di iscrizione inviati alla Camera di Commercio da parte di SISTRI, i soggetti interessati saranno contattati dalla Camera di Commercio di competenza con un messaggio e-mail oppure fax, indirizzato al recapito della persona di riferimento indicata al momento dell'iscrizione, per comunicare:
• data, ora e luogo dell'appuntamento per la consegna dei dispositivi USB;
• elenco dei documenti da produrre al momento della consegna;
• importo dei diritti di segreteria da versare alla Camera di Commercio.

Per procedere al ritiro del dispositivo è necessario presentare allo sportello tutti i documenti previsti dalla normativa.
La Camera di Commercio non potrà consegnare i dispositivi in caso di documenti parzialmente errati o mancanti o in assenza del versamento dei diritti di segreteria.
I dispositivi potranno essere rilasciati, previa identificazione, al legale rappresentante oppure a un suo delegato. In quest'ultimo caso, il soggetto delegato al ritiro deve disporre:
• della delega del legale rappresentante firmata in carta semplice, secondo il formato disponibile sul sito SISTRI, e
• del documento di riconoscimento.

Al momento della consegna la Camera di Commercio procederà alla verifica:
• della delega del legale del legale rappresentante firmata in carta semplice, redatta secondo la modulistica disponibile sul sito del SISTRI, ed il documento di riconoscimento del delegato;
• della correttezza del pagamento del contributo di iscrizione a SISTRI effettuato dagli operatori, confrontando l'attestato di pagamento - contenente l'indicazione del numero di pratica, del codice fiscale e della causale del versamento - con i dati comunicati dal SISTRI;
• della dichiarazione di autocertificazione resa dal legale rappresentante riportante i dati dell'unità locale così come derivanti dal controllo eseguito dalla Camera di Commercio (Modulo di iscrizione al SISTRI n. 2);
• della fotocopia completa e leggibile del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto iscritto;
• della fotocopia completa e leggibile dei documenti di identità, in corso di validità, di ogni delegato il cui nominativo è indicato nell'autocertificazione;
• della dichiarazione di presa visione dell'informativa e il consenso al trattamento dei dati, redatta secondo il modello disponibile sul sito del SISTRI;
• la dichiarazione di impegno all'uso corretto e alla custodia dei dispositivi USB, redatta secondo il modello disponibile sul sito del SISTRI;
• della prova dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio.

. Se vuoi scaricare la modulistica necessaria direttamente dal sito del SISTRI, clicca QUI.


Pagamento dei diritti di segreteria per il ritiro dei dispositivi

Il Decreto Dirigenziale Interministeriale del 17 giugno 2010 (in vigore dal 8 luglio 2010) ha stabilito l'importo dei diritti di segreteria dovuti per il rilascio dei dispositivi USB per il SISTRI come segue:
euro 16,00: per il rilascio del primo dispositivo per ogni unità locale
euro 6,00: per ogni dispositivo aggiuntivo per la stessa unità locale.

I diritti di segreteria possono essere pagati con una delle seguenti modalità:
• tramite Telemaco;
• tramite versamento sul conto corrente postale predisposto da ogni singola Camera di Commercio, indicando come causale "Diritti di segreteria SISTRI - Codice pratica ...... ";
• in contanti direttamente allo sportello camerale.


5. Iscrizione al SISTRI – Criteri da utilizzare per il computo dei dipendenti

Quali sono i criteri da seguire per poter calcolare il numero dei dipendenti?
Come ci si deve comportare con i lavoratori in Cassa integrazione, sono da considerare anche loro ai fini del computo?


Il tema, invero, è stato al centro di alcune interpretazioni divergenti ma il Ministero, tramite il sito istituzionale del Sistri ha poi chiarito che, per quanto riguarda l'iscrizione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, bisogna fare riferimento al numero totale di dipendenti dell'impresa o dell'ente.
I dipendenti da prendere in considerazione sono quelli relativi all'anno precedente la comunicazione dei dati: pertanto, il numero complessivo deve essere computato con riferimento:
a) al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno precedente a quello a cui si riferisce l'iscrizione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed
b) a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue.
Vanno calcolati anche i lavoratori in cassa integrazione.
Nel caso di frazioni, ai fini dell'iscrizione al Sistri, si deve arrotondare al'intero superiore.

Tale interpretazione è stata "ufficialmente" integrata nella normativa SISTRI, a seguito della emanazione del nuovo D.M. 9 luglio 2010, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009".
Si tratta, in pratica del secondo correttivo di tale disciplina, dopo il DM 15 febbraio 2010.

Si riporta il testo della definizione di "dipendenti" contenuto nell'art. 9, comma 1, lett. a), DM Ambiente 9 luglio 2010:
"a) dipendenti: il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite".

Il nuovo decreto ambientale conferma, in pratica, che il numero di dipendenti di ciascuna unità locale è calcolato con riferimento al numero di addetti, vale a dire al numero delle persone occupate nell'UL dell'ente o dell'impresa "con una posizione di lavoro indipendente o dipendente" (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione, eccetera).
In precedenza, invece, volendo rimanere ancorati al dato letterale della norma, ai fini del calcolo dovevano essere considerati soltanto i lavoratori dipendenti.


6. Rifiuti sanitari e sistema SISTRI - Documento su criticità da parte della Conferenza delle Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 7 Luglio 2011, ha approvato un documento relativo ad alcune criticità per la gestione dei rifiuti sanitari nell’ambito del sistema SISTRI.
La gestione dei rifiuti sanitari attraverso il sistema SISTRI – si legge nel documento - ha evidenziato una serie di criticità, in merito alle quali le Regioni hanno effettuato un approfondito confronto, ai fini di definire una applicazione omogenea e condivisa.
L’esigenza nasce dal fatto che la Sanità sta orientando gli interventi privilegiando il decentramento e la domiciliarizzazione dell’assistenza. Questo permette di poter effettuare molte operazioni assistenziali presso l’abitazione dei pazienti, riducendo i tempi di attesa per l’accesso alle strutture ospedaliere e fornendo un’assistenza molto più umanizzata.
Questo tipo di organizzazione prevede continui spostamenti in ambiti territoriali anche piuttosto vasti. Risulta quindi difficoltoso associare ad ognuna di queste prestazioni una registrazione puntuale a cura dell’operatore sanitario che la esegue, e pertanto i rifiuti occasionalmente prodotti vengono attualmente ricondotti alla struttura centrale limitrofa (Presidio ospedaliero o Distretto), anche perché la quantità di rifiuti potenzialmente infetti è del tutto esigua.

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7. SISTRI – MUD – Dal’avvio posticipato del SISTRI nasce il rebus del MUD entro il 31 dicembre 2011 - Prevista una proroga al 30 aprile 2012

Ad oggi la normativa prevede che entro il 31 dicembre 2011 debba essere inviato il "mudino", cioè la dichiarazione contenente i dati relativi a produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti per il periodo 2011 non coperto dal SISTRI (1° gennaio 2011 – 31 maggio 2011).
Si ricorda, infatti, che nelle more della piena entrata a regime (prima prevista per il 1° giugno 2011 poi posticipata al 1° settembre 2011) del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il decreto 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l’obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni.
Il decreto 22 dicembre 2010, nell’apportare modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, aveva, tra l'altro, prorogato al 30 aprile 2011 la data di presentazione del MUD relativo ai rifiuti 2010 e al 31 dicembre 2011 la data di presentazione del MUD relativo ai rifiuti 2011 prodotti prima dell'entrata in vigore di SISTRI e cioè dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2011.
Tuttavia, con lo slittamento al 9 febbraio 2012 dell’entrata in vigore del SISTRI, il periodo a cui deve far riferimento il “mudino ora divenuto MUD” coincide con l'intero anno 2011.
Diventa allora ovvio che la soluzione più logica sarebbe quella di fare il classico MUD annuale ad aprile 2012 utilizzando il vecchio sistema.
Per superare questo empasse, il Ministero dell’Ambiente ha predisposto un nuovo decreto (tuttora all’esame della Corte dei Conti) con il quale si stabilisce lo slittamento della data del 31 dicembre 2011 alla data del 30 aprile 2012.
Si attende la pubblicazione di questo nuovo decreto per conoscere anche le modalità di presentazione del MUD 2012 – dati 2011.

. Se vuoi approfondire l’argomento del MUD, clicca QUI.


8. 23 APRILE 2015 - SISTRI – Fornite le indicazioni per procedere alla richiesta di cancellazione e alla riconsegna dei dispositivi - Aggiornate le GUIDE

Sul sito del SISTRI è ora disponibile la nuova “Sezione modalità di cancellazione” e la modulistica per la restituzione dei delle chiavette USB e per la dichiarazione di perdita del possesso dei dispositivi ai fini della cancellazione.
Due sono le fasi descritte: la prima fase riguarda la richiesta di cancellazione e la seconda fase riguarda la riconsegna dei dispositivi.

PRIMA FASE – RICHIESTA CANCELLAZIONE

La richiesta di cancellazione di una o più unità locali, così come dell'Azienda dal SISTRI, deve essere effettuata in maniera autonoma dagli Utenti attraverso l'applicativo "Gestione Azienda" disponibile in area autenticata.
Per effettuare la richiesta di cancellazione è dunque necessario disporre di almeno un dispositivo USB di un delegato dell'azienda (il dispositivo associato ai veicoli non è abilitato a tali operazioni) e aver verificato che non siano presenti movimentazioni in corso e/o giacenze di rifiuti.
Nel caso non si disponga di almeno un dispositivo USB, necessario per richiedere la cancellazione mediante l'applicativo "Gestione Azienda", a causa di smarrimento, furto o danneggiamento è necessario chiamare il Contact Center SISTRI al numero verde 800 00 38 36 per conoscere ed attivare le relative procedure di risoluzione.
Per effettuare la richiesta di cancellazione di aziende che dispongano di veicoli dotati di Black Box, prima di effettuare le operazioni sopra riportate, è necessario recarsi preventivamente presso la Sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di competenza per richiedere la cancellazione del/i Veicolo/i dal SISTRI.
La richiesta di disinstallazione delle Black Box deve essere effettuata secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 250 del 28 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Albo Nazionale Gestori Ambientali.
La Sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di competenza provvede ad emettere dei voucher per la disinstallazione delle Black Box presso l’Officina Autorizzata prescelta dal richiedente e, contestualmente, a ritirare i dispositivi USB del/i veicolo/i, come previsto dalla Circolare n. 250 del 28 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Albo Nazionale Gestori Ambientali.
L’Utente dovrà quindi recarsi presso l’officina prescelta con il/i voucher rilasciati dalle Sezioni regionali dell’Albo per provvedere alla corretta disinstallazione dell’apparato Black Box dal/i veicolo/i. I dispositivi Black Box saranno ritirati dalle Officine che hanno effettuato la disinstallazione.
Solo successivamente all'effettiva disinstallazione di tutte le Black Box è possibile presentare la richiesta di cancellazione tramite l'applicativo presente in area autenticata "Gestione azienda".
Non appena la richiesta di cancellazione viene evasa, SISTRI invia conferma dell'avvenuta cancellazione all'indirizzo email indicato dal richiedente.

SECONDA FASE - RICONSEGNA DEI DISPOSITIVI USB

Successivamente alla ricezione della conferma di avvenuta cancellazione inviata dal SISTRI, è possibile procedere alla riconsegna dei dispositivi secondo le modalità di seguito descritte.
I dispositivi USB delegato devono essere spediti entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta conferma di cancellazione con raccomandata A/R a: SISTRI Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, allegando il MODULO RESTITUZIONE USB debitamente compilato.
Per quanto concerne invece i Dispositivi USB dei veicoli, rilasciati dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, si ricorda che questi vengono ritirati contestualmente all’emissione dei voucher di disinstallazione delle Black Box dalla sezione dell’Albo di competenza.

Per informazioni sull’utilizzo dell’applicativo “Gestione Azienda” si ricorda che lo stesso dispone di un sistema di help online. In alternativa è possibile consultare la GUIDA GESTIONE AZIENDA (Area Richieste).
(Fonte: Sito del SISTRI)

. Se vuoi accedere al sito e scaricare la relativa MODULISTICA ai fini della cancellazione, clicca QUI.


Nella “Sezione Manuale e Guide” sono stati inoltre pubblicati gli aggiornamenti dei seguenti documenti:
- le cinque “Guida rapide” riguardanti: i produttori, i trasportatori, i recuperatori smaltitori, gli intermediari e la Regione Campania;
- i quattro documento “Caso d’uso” riguardanti: la microraccolta, la gestione arrivi, il trasporto intermodale e il trasposto transfrontaliero.

. Se vuoi accedere al sito e scaricare i testi aggiornati delle GUIDE, clicca QUI.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Se vuoi accedere al sito dedicato al SISTRI, clicca QUI.

. Se vuoi accedere a EcoCamere - Il portale per l'ambiente delle Camere di Commercio italiane, clicca QUI.

. Se vuoi conoscere le OFFICINE AUTORIZZATE (Elenco ancora in formazione), clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l'argomento del MUD - Modello Unico di Dichiarazione ambientale, clicca QUI.


MANUALI E GUIDE

. Se vuoi accedere al sito del SISTRI, alla sezione MANUALI E GUIDE e scaricare i testi aggiornati, clicca QUI.


. Se vuoi scaricare UN PROSPETTO SINTETICO sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, aggiornato al 13 gennaio 2010, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare le LINEE GUIDA del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare una NOTA INFORMATIVA SUL SISTRI E LE DIFFERENTI CATEGORIE DI RIFIUTI, clicca QUI.


MODULISTICA

- Si riporta il:
. MODELLO DI ISCRIZIONE AL SISTRI N. 1 (Approvato dal D.M. 15 febbraio 2010 - In vigore dal 1° marzo 2010).

- Si riporta il:
. MODELLO DI ISCRIZIONE AL SISTRI N. 2 (Approvato dal D.M. 15 febbraio 2010 - In vigore dal 1° marzo 2010).

. Se vuoi scaricare il MODULO PER LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE all'installazione delle black box contenente dichiarazioni sostitutive, clicca QUI.

- Si riporta il:
. Modulo di delega per il ritiro dei Dispositivi USB presso le Camere di Commercio.

. Modulo di delega per il ritiro dei Dispositivi USB presso le Sezioni Regionali dell’Albo Gestori.


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RIFERIMENTI NORMATIVI

- DIRETTIVA 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

- D.M. 17 dicembre 2009: Modalità di Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. (Testo in vigore fino al 27 febbraio 2010).

- D.M. 17 dicembre 2009: Modalità di Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. (Testo coordinato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.M. 12 novembre 2011 - In vigore dal 23 dicembre 2011).

- D.M. 17 dicembre 2009 - ALLEGATO IA – Procedura di iscrizione al SISTRI.
- D.M. 17 dicembre 2009 - ALLEGATO IB – Procedura per l’installazione dei dispositivi Black box.
- D.M. 17 dicembre 2009 - ALLEGATO II – Ripartizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati.
- D.M. 17 dicembre 2009 - ALLEGATO III – Contenuti ed esemplificazione grafica delle schede SISTRI a varie categorie.

- D.M. 15 febbraio 2010: Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009».
- D.M. 15 febbraio 2010 - ALLEGATO – Moduli di iscrizione al SISTRI n. 1 e n. 2.

- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Nota del 8 aprile 2010, Prot. 8266 - Iscrizione al SISTRI per gli impianti di gestione rifiuti di proprietà comunale affidati a terzi.

- D.M. 9 luglio 2010: Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

- D.M. 28 settembre 2010: Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

- D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifi uti e che abroga alcune direttive.
- D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 - ALLEGATI.

- D.M. 22 dicembre 2010: Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti.

- D.M. 18 febbraio 2011, n. 52: Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (Testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - In vigore fino al 5 gennaio 2012 - Successivamente abrogato dall'art. 23 del D.M. 30 marzo 2016, n. 78 a decorrere dal 8 giugno 2016).

- D.M. 18 febbraio 2011, n. 52: Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (Testo coordinato con le modifiche apportate dai DD.MM. 10 novembre 2011, n. 219 e 25 maggio 2012, n. 141 - Successivamente abrogato dall'art. 23 del D.M. 30 marzo 2016, n. 78 a decorrere dal 8 giugno 2016).
- D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 - ALLEGATI (Testo coordinato con le modifiche apportate dai DD.MM. 10 novembre 2011, n. 219 e 25 maggio 2012, n. 141 - IN CORSO DI AGGIORNAMENTO). (Decreto abrogato dall'art. 23 del D.M. 30 marzo 2016, n. 78 a decorrere dal 8 giugno 2016).

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- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Albo Nazionale Gestori Ambientali - Comitato Nazionale - Circolare del 9 maggio 2011, n. 621: Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) - Obbligo di installazione di dispositivi elettronici (black box) - Inottemperanza all'invito a provvedere all'installazione.

- D.M. 26 maggio 2011: Proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

- CONFERENZA UNIFICATA - ACCORDO 27 luglio 2011: Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 78/CU).

- D.M. 12 novembre 2011: Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

- D.M. 10 novembre 2011, n. 219: Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI).
- D.M. 10 novembre 2011, n. 219 - ALLEGATI IA (Procedura di iscrizione al SISTRI) - IB (Procedura per l'installazione dei dispositivi Black Box) - II (Ripartizione dei contributi per categoria dei msoggetti obbligati).
- D.M. 10 novembre 2011, n. 219 - ALLEGATO III - Tipologia delle informazioni delle Schede SISTRI.

- DECRETO 25 maggio 2012, n. 141: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

- D.M. 17 ottobre 2012, n. 210: Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141 (SISTRI).

- D.M. 20 marzo 2013: Termini di riavvio progressivo del Sistri.

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare - Circolare n. 1 del 31 ottobre 2013: Applicazione dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, concernente "semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ..." (Sistri), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Gu n. 255 del 30 ottobre 2013).

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Albo Nazionale Gestori Ambientali - Comitato Nazionale - Circolare del 5 novembre 2013, Prot. n.1192/ALBO/PRES: Variazioni disponibilità autoveicoli sottoposti alla disciplina SISTRI.

- D.M. 24 aprile 2014: Disciplina delle modalita' di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonche' specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

- D.M. 15 gennaio 2015: Interconnessione SISTRI con il Corpo forestale dello Stato.

- DECRETO 30 marzo 2016, n. 78: Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilita' dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- DECRETO 30 marzo 2016, n. 78 - ALLEGATO 1 - Contributi SISTRI e costi dei dispositivi.
- DECRETO 30 marzo 2016, n. 78 - ALLEGATO 2 - Oneri introdotti.

- DECRETO 1 luglio 2016: Istituzione del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI.

- DIRETTIVA (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti


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Pubblicato su: 2010-01-14 (19119 letture)

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