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TURISMO - IMPRESA TURISTICA - PROFESSIONI TURISTICHE - COMITATO NAZIONALE E AGENZIA PER IL TURISMO





L’IMPRESA TURISTICA E LE PROFESSIONI TURISTICHE

1. ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' RICETTIVA

A decorrere dal 5 maggio 2001, data di entrata in vigore della Legge n. 135 del 29 marzo 2001, che ha riformato la legislazione nazionale del turismo, è stata soppressa la “Sezione speciale Imprese turistiche” del Registro esercenti il commercio.
Pertanto, l’esercizio dell’attività di impresa ricettiva (alberghi, campeggi, ecc.) è subordinato al possesso della sola autorizzazione (o ad una denuncia d’inizio attività) rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio ed all’iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge n. 135 del 2001, l'iscrizione al Registro delle imprese, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.
Si dovrà, in ogni caso, fare riferimento alle singole leggi regionali in materia di turismo.
L’esercizio di tale attività abilita ad effettuare, unitamente all'attività ricettiva, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.


2. LE PROFESSIONI TURISTICHE

Le norme di principio in materia di professioni turistiche sono dettate dall’articolo 7 della legge n. 135 del 2001.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge n. 135 del 2001, sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
I requisiti per l'esercizio delle professioni sono accertati dalle Regioni o, in caso di delega di funzioni, dalle Province.
Le professioni turistiche regolate dalle Regioni sono di norma le seguenti: accompagnatore turistico; accompagnatore naturalistico; accompagnatore di turismo equestre; animatore turistico; interprete turistico; guida turistica; maestro di sci; guida alpina–maestro d’alpinismo; guida speleologica; istruttore nautico; direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo; operatore congressuale.
L'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche si consegue mediante frequenza di appositi corsi di qualificazione ed il superamento di una prova finale di accertamento.
I corsi di qualificazione sono organizzati dalle Regioni, dalle Province o dai soggetti formativi previsti dalle leggi regionali, sulla base dei programmi approvati dalla Giunta regionale.
Le Province curano la tenuta e l'aggiornamento degli appositi elenchi dei soggetti abilitati alle varie professioni.


ORGANI DELEGATI ALLA PROMOZIONE DEL TURISMO

1. IL COMITATO NAZIONALE PER IL TURISMO

Con il D.P.C.M. 1 luglio 2005, pubblicato nella G.U. n. 167 del 20 luglio 2005 ed entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, si è provveduto alla istituzione del Comitato nazionale per il turismo, con sede in Roma, presso il Ministero dello sviluppo Economico.
Il Comitato nazionale per il turismo ha compiti di orientamento per il settore turistico e di indirizzo per l'attività dell'Agenzia nazionale del turismo.

Il 3 novembre 2005, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro delle Attività Produttive ha insediato il Comitato Nazionale per il Turismo, istituito in base al D.P.C.M. dell'8 settembre 2005.
Si restituisce così al turismo italiano una cabina di regia per il rilancio del settore, che mette insieme Governo, Regioni, Enti Territoriali e Categorie.
I compiti del Comitato saranno infatti di coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore in sede nazionale e della promozione all'estero, sia utilizzando al meglio le nuove tecnologie, sia con la formulazione di indirizzi per l'attività dell'Agenzia Nazionale del Turismo, che ne sarà il braccio operativo.
Il Comitato si occuperà anche della concertazione dei provvedimenti che, in forma diretta o indiretta, interessano tutta l'industria e l'economia turistica nazionale, degli interventi per la creazione di infrastrutture legate al sistema turistico, della razionalizzazione delle iniziative di promozione all'estero realizzate dai vari soggetti istituzionali nell'ambito delle rispettive competenze.

Con la legge n. 80 del 14 maggio 2005, sono state inoltre previste altre innovazioni:
• la trasformazione dell'ENIT in Agenzia Nazionale del Turismo, per una promozione unitaria dell'offerta turistica nazionale;
• l'istituzione dell'Osservatorio nazionale del turismo, strumento conoscitivo e di monitoraggio per la misurazione del livello di competitività del sistema turistico;
• l'avvio del progetto "Scegli Italia.it", un portale informatico che presenti le infinite qualità e bellezze del nostro Paese nel mondo, colmando il gap che ci separava dagli altri paesi. Sarà infatti l'unico Portale di promozione nel nostro Paese, sia nel campo del turismo che nel campo del Made in Italy, ed opererà in stretto collegamento con i Portali regionali, proprio seguendo le indicazioni del Comitato Nazionale per il Turismo.


2. ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente Nazionale Italiano del Turismo (ENIT), con l’articolo 12, comma 2, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è stato trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo.

Dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, l'Agenzia Nazionale del Turismo è sottoposta alla attività di indirizzo e vigilanza del Ministero del Turismo.
E' l'Ente che ha il compito di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e di favorirne la commercializzazione:
• curando la promozione integrata delle risorse turistiche delle Regioni;
• promuovendo le varie tipologie dell'offerta turistica nazionale;
• realizzando strategie promozionali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani;
• svolgendo attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, le Regioni e per gli altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici, individuando idonee strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;
• organizzando servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti;
• attuando forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli Affari Esteri
.

L'ordinamento dell'Agenzia è regolato dal D.P.R. 6 aprile 2006 n. 207 recante il Regolamento di organizzazione e disciplina dell'Agenzia e segue lo Statuto adottato con Decreto interministeriale del 10 dicembre 2007.

. Se vuoi accedere al sito, clicca QUI.


ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI

1. FEBBRAIO 2009 - Definiti i requisiti minimi degli albergi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2009, il decreto 21 ottobre 2008, che definisce gli standard minimi dei servizi che gli alberghi devono fornire sul territorio nazionale, allo scopo di assicurare maggiore tutela ai turisti e maggiore competitività all'offerta turistica.
Il decreto, emanato dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, stabilisce le dotazioni per la classificazione degli alberghi, basata su un codice che presenta un numero crescente di stelle (da 1 a 5), che indicano un insieme di servizi garantiti dall'albergatore per una certa struttura.
In particolare:
- Albergo con 1 stella: il ricevimento è assicurato 12 ore su 24, la pulizia delle camere una volta al giorno, le dimensioni minime della camera doppia sono di 14 metri quadri, il cambio della biancheria da camera è previsto una volta alla settimana.
- Albergo con 2 stelle: ci dovrà essere anche l'ascensore, mentre il cambio della biancheria da camera avviene due volte a settimana.
- Albergo con 3 stelle: è richiesto, fra l'altro, un servizio bar, la conoscenza di una lingua straniera da parte della reception (aperta almeno per 16 ore), divise per il personale, servizio internet e bagno privato in tutte le camere.
- Albergo con 4 stelle: deve essere assicurato, oltre al servizio giornaliero di pulizia della camera, anche un riassetto pomeridiano e il cambio della biancheria ogni giorno, servizio di lavaggio e stiratura della biancheria dei clienti, parcheggio per almeno il 50% delle camere, camere doppie di almeno 15 metri quadrati e bagno di 4.
- Albergo con 5 stelle: deve essere garantito un servizio di ricevimento aperto 24 ore su 24, tre lingue straniere da parte degli addetti, mentre le camere singole devono avere una dimensione minima di 9 metri quadrati e le doppie di 16.
(Fonte: Notizie dal Governo – Newsletter n. 8 del 24 febbraio 2009).

- Si riporta il testo del decreto:
. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo - Decreto del 21 ottobre 2008: Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera.


2. LE STRUTTURE RICETTIVE

Le strutture ricettive si suddividono in:
strutture ricettive alberghiere;
strutture ricettive extralberghiere.

Le strutture ricettive alberghiere sono:
• gli alberghi;
• i motel;
• i villaggi albergo;
• i residence turistico-alberghieri.

Le strutture ricettive extralberghiere invece si suddividono in:
• campeggi;
• villaggi turistici;
• case per ferie;
• ostelli per la gioventù;
• rifugi alpini;
• rifugi escursionistici;
• alloggi agrituristici;
• esercizi di affittacamere;
• case per vacanze;
• appartamenti per vacanza.


3. LUGLIO 2018 - PACCHETTI E SERVIZI TURISTICI - In vigore una nuova disciplina in attuazione della Direttiva (UE) 2015/2032 - Maggiori tutele per i viaggiatori

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018, il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio”.
Il provvedimento modifica la disciplina prevista relativamente ai pacchetti e servizi turistici venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati, la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti, in attuazione della Direttiva UE 2015/2302, prevedendo tra le novità, una nozione più ampia di pacchetto turistico e maggiori tutele ai viaggiatori attraverso l’intensificazione della responsabilità dell’organizzatore e del venditore.
Il decreto definisce in modo più ampio la nozione di “pacchetto turistico” che non è più riservato ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, ma copre un ventaglio più ampio di fattispecie, comprendendo: i contratti on-line; i pacchetti “su misura” e i pacchetti “dinamici”.

Con l'espressione "pacchetto turistico" si intende la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, purché si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi devono essere combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, devono essere:
a) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore decida di effettuare il pagamento;
b) offerti, venduti o fatturati ad un prezzo forfettario o globale;
c) pubblicizzati o venduti con la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
d) combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto a uno o più professionisti, anche con processi collegati di prenotazione online
.

In presenza di pacchetti turistici, il venditore e l'organizzatore hanno l'obbligo di fornire al viaggiatore, prima della conclusione del contratto, un modello informativo standard e una serie di informazioni sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti (ad esempio, sulla lingua in cui sono prestati i servizi ovvero se il viaggio sia idoneo a persone con mobilità ridotta).

Sono, altresì, previste per gli organizzatori ed i venditori forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi. Viene, inoltre, prevista una disciplina specifica per la responsabilità del venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici, in linea con la tradizionale qualificazione del contratto come rapporto di mandato. Viene, inoltre, previsto che il venditore sia, da un lato, responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore e, dall’altro, sia considerato come organizzatore (con le conseguenti responsabilità) nel caso ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative all’organizzatore.

Altra rilevante novità della nuova disciplina è l’intensificazione della responsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto: viene, infatti, in ogni caso garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto.

Di rilievo anche l’allungamento dei termini di prescrizione: tre anni per il danno alla persona e due per gli altri danni, a fronte del termine di due anni ed un anno, rispettivamente, previsti dalla normativa vigente.

Altra importante novità della direttiva e del decreto di recepimento è l’introduzione della nuova categoria dei “servizi turistici collegati”, consistenti nella combinazione di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un “pacchetto” e comportano la conclusione di contratti distinti.
A tali servizi turistici collegati sono estese le misure di protezione in caso di insolvenza o fallimento e vengono espressamente previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici, che se violati comportano per il professionista la sottoposizione alle previsioni in materia di pacchetti.

Infine, nel caso in cui il professionista, il venditore o l'organizzatore omettano di fornire le informazioni necessarie al viaggiatore, ostacolino l'esercizio del diritto di recesso o di risoluzione, forniscano informazioni incomplete o errate oppure non rimborsino al consumatore le somme da questi eventualmente corrisposte, incorreranno in sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell’attività.

Le disposizioni, contenute nel decreto in questione, entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2018 e si applicheranno ai contratti conclusi a decorrere da tale data.

. Se vuoi scaricare la normativa di riferimento, clicca QUI.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Se vuoi visitare il sito ufficiale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo , clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito ufficiale del turismo in Italia, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito ufficiale dell'Osservatorio nazionale del turismo, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito ufficiale dell'ENIT - Agenzia Nazionale del turismo, clicca QUI.

. Se vuoi conoscere i contenuti dello schema di decreto concernente il "Codice del turismo", approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 ottobre 2010, clicca QUI.


. Per approfondire l’argomento della Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa, cliccate QUI.

. Per le modalità delle denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI

. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI

. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.

. Per quanto riguarda L'IMPOSTA DI BOLLO, cliccate QUI.


APPENDICE NORMATIVA
LA LEGISLAZIONE NAZIONALE

. Legge 29 marzo 2001, n. 135: Riforma della legislazione nazionale del turismo.

. D.P.C.M. 8 settembre 2005: Istituzione del Comitato nazionale per il turismo.

. D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207: Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.



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Pubblicato su: 2010-01-13 (7621 letture)

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