SOMMINISTRAZIONE - CONTENUTI DELLA LEGGE N. 287/1991
LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE SECONDO LA LEGGE N. 287 DEL 1991
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LA TIPOLOGIA DEI PUBBLICI ESERCIZI
Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende sia la vendita al consumo sul posto, in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie attrezzata aperta al pubblico, sia la distribuzione automatica effettuata mediante macchinari in locali esclusivamente adibiti a tali attività.
Ai sensi dell’art. 5, della legge n. 287 del 25 agosto 1991, i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono distinti in quattro tipi:
TIPO A - Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico > 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
TIPO B - Esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, ed esercizi similari);
TIPO C - Esercizi di cui ai tipi A e B, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, esercizi similari);
TIPO D - Esercizi di cui al tipo B, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione (caffetteria).
Gli esercizi di cui sopra hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al Tipo B, i prodotti di gastronomia e dolciumi, compresi i generi di gelateria e pasticceria. Nei medesimi esercizi il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell’autorizzazione alla vendita prescritta.
L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente, con l'osservanza dei criteri e parametri fissati dalla legge e a condizione che il richiedente sia iscritto nel Registro degli esercenti il commercio (requisito non richiesto per quelle Regioni che hanno soppresso l’iscrizione al REC).
Tutte le nuove leggi regionali sulla somministrazione di alimenti e bevande hanno unificato le diverse tipologie previste dalla legge n. 287/1991 in un’unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione (Si vedano: Regione Emilia-Romagna, L.R. n. 14/2003, art. 7; Regione Lombardia, L.R. n. 30/2003, art. 3; Regione Toscana, L.R. n. 28/2005, art. 42; Regione Marche, L.R. n. 30/2005, art. 3; Regione Valle d’Aosta, L.R. n. 1/2006, art. 4).
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RIFERIMENTI
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