AGRICOLTURA – CODICE AGRICOLO - RIORDINO DELLA NORMATIVA SUL COMPARTO VINICOLO
IL RIORDINO DELLE NORMATIVE SULL'ATTIVITA' AGRICOLA
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Il Consiglio dei ministri del 11 dicembre 2009 ha approvato, in via preliminare, due provvedimenti in materia di agricoltura:
- uno Schema di decreto legislativo di riordino delle normative sull’attività agricola (c.d. codice agricolo), che riordina tutta la normativa di settore e
- uno Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino delle normative sull’attività agricola.
Entrambi i provvedimenti sono stati trasmessi alla Camera dei Deputati il 14 dicembre 2009, con il numero, rispettivamente, 164 e 168.
1. IL CODICE AGRICOLO
Il nuovo codice agricolo è stato presentato alla stampa il giorno 11 dicembre 2009 dal Ministro Luca Zaia, che lo ha definito "un vademecum tascabile per il milione e 700.000 partite Iva dell’agricoltura italiana".
Obiettivo del codice è semplificare e accorpare il quadro legislativo dell’agricoltura rendendo fruibile a tutti una materia per ora dispersa tra il codice civile, le leggi speciali emanate nel corso di quarant’anni e in alcuni commi di legge finanziarie.
Il codice dovrà passare ancora un nuovo esame del Consiglio dei Ministri, dopo l’esame del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata, delle commissioni parlamentari e delle associazioni di categoria.
Il suo varo definitivo è previsto per febbraio 2010.
1.1. I contenuti del Codice Agricolo
Il Titolo I è rubricato “Delle integrazioni al codice civile” e contiene solo tre articoli:
• l’art. 1 aggiunge all’art. 2083 c.c. la definizione di coltivatore diretto esplicitata nelle leggi speciali con un ambito generale e, ormai, consolidato;
• l’art. 2 integra la definizione di attività connesse dell’art. 2135 c.c. richiamando l’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche e l’attività di produzione di carburanti derivanti dai prodotti agricoli ottenuti dall’imprenditore agricolo;
• l’art. 3 sostituisce l’art. 2136 c.c. per l’iscrizione dell’impresa agricola nel Registro delle imprese.
Il Titolo II è rubricato “Delle qualifiche soggettive e delle attività degli imprenditori agricoli” e si svolge in dieci Capi.
Il Capo I concerne gli equiparati all’imprenditore agricolo (art. 4) e al coltivatore diretto (art. 5).
Il Capo II attiene alla figura soggettiva dell’imprenditore agricolo professionale (art. 6).
Il Capo III tratta della società agricola (artt. da 7 a 11).
Il Capo IV è sulle agevolazioni fiscali e previdenziali a favore dell’imprenditore agricolo (art. 12).
Il Capo V considera la figura soggettiva dell’imprenditore agricolo giovane (art. 13).
Il Capo VI specifica, tra le varie attività connesse dell’imprenditore agricolo, quelle agrituristiche (sezione I, artt. da 14 a 17) e quelle denominate “le strade del vino e dell’olio” (sezione II, art. 18).
Il Capo VII riguarda l’imprenditore ittico (art. 19) e le sue attività connesse (art. 20).
Il Capo VIII riguarda alcuni specifici aspetti delle attività selvicolturali (artt. 21 e 22).
Il Capo IX disciplina la vendita dei prodotti agricoli al dettaglio (sezione I, artt. 23 e 24) e per via telematica (sezione II, art. 25), riportando nel testo legislativo solo le originarie norme fondamentali e “trasferendo” nel parallelo DPR la disciplina amministrativa della vendita al dettaglio.
Il Capo X tratta del SIAN e dell’anagrafe delle imprese agricole (artt. 26 - 29).
Il Titolo III è rubricato “Della disciplina del territorio” (artt. 30 - 38) e contiene disposizioni comprese in testi extra-codice e che tali rimangono tutte, ma “riassettate” e riordinate nel presente decreto legislativo.
Il Titolo IV è rubricato “Della proprietà terriera e delle strutture agrarie” (artt. 39 - 67) e si svolge in tre Capi.
Il Capo I è rubricato "Della proprietà rurale" (art. 39 - 48);
Il Capo II è rubricato "Della bonifica" (art. 49);
Il Capo III è rubricato "Delle strutture agrarie" (artt. 50 - 67).
Il Titolo V concerne la disciplina dei contratti agrari (artt. 68 - 121) e si svolge in tre Capi.
Il Capo I è rubricato "Dell'affitto di fondi rustici" (art. 68 - 106);
Il Capo II è rubricato "Della conduzione dell'impresa agricola associata" (artt. 107 - 120);
Il Capo III è rubricato "Dei contratti agrari di tipo enfiteutico" (art. 121).
Il Titolo VI, composto del solo articolo 122, contiene una norma finale volta a salvaguardare l’ambito di applicazione di norme tributarie agevolative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il Titolo VII del presente decreto legislativo, composto del solo articolo 123, contiene l’esplicita abrogazione di 61 complessi normativi costituiti sia da intere leggi che da singoli articoli o commi di leggi precedenti.
Si tenga presente che, tra le norme abrogate, vengono ricomprese anche le seguenti disposizioni, benché il testo del decreto legislativo non tratti di esse:
• legge 3 giugno 1940 n. 1078, sulle unità poderali in zona di bonifica;
• legge 2 aprile 1962, n. 171, contenente norme in materia di ripartizione dell’incremento legnoso delle piante d’alto fusto;
• legge 4 agosto 1978 n. 440, sulla concessione delle terre incolte;
• legge 5 febbraio 1992 n. 102, sull’attività di acquacoltura;
• l’art. 2 della legge 23 agosto 1993 n. 349, norme in materia di attività cinotecnica.
1.2. Le modifiche al Codice Civile
Si riporta il testo dei tre nuovi articoli del Codice Civile aggiornati con le modifiche apportate dal Codice agricolo.
Art. 2083 - Piccoli imprenditori.
1. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
2. Ai fini del primo comma e salvo le diverse disposizioni in materia previdenziale è coltivatore diretto chi coltiva il fondo o che alleva e governa gli animali con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per l’esercizio di tali attività, tenuto conto, ai fini del computo delle giornate necessarie, anche dell’impiego delle macchine agricole.
Art. 2135 - Imprenditore agricolo.
1. E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
4. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, sono anche attività connesse la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché la produzione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo o di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, quando siano effettuate dagli imprenditori agricoli. Esse si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.
Art. 2136 – Registro delle imprese agricole.
1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193.
Per completezza, si riporta anche l’articolo 2193 del Codice Civile:
Art. 2193 - Efficacia dell’iscrizione
1. I fatti dei quali la legge prescrive l’ iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
2. L’ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l’iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.
3. Sono salve le disposizioni particolari della legge.
1.3. RIFERIMENTI NORMATIVI
Si riporta il testo dello schema di decreto legislativo e della relativa relazione illustrativa:
. Schema di decreto legislativo di riordino delle normative sull’attività agricola.
. Schema di decreto legislativo di riordino delle normative sull’attività agricola - RELLAZIONE ILLUSTRATIVA.
2. IL DECRETO DI ATTUAZIONE
L'Atto n. 168 della Camera dei deputati riguarda lo "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull’attività agricola".
2.1. I contenuti del decreto di attuazione del Codice Agricolo
Il provvedimenti si compone di quattro Titoli.
Il Titolo I è rubricato “Dell'impresa agricola” (artt. 1 - 17) e contiene otto Capi.
Il Capo I è rubricato "Dell'attività di produzione e cessione di agroenergia come attività connessa" (art. 1).
Il Capo II è rubricato "Degli imprenditori agricoli giovani" (artt. 2 - 4).
Il Capo III è rubricato "Delle attività connesse agrituristiche" (artt. 5 - 7).
Il Capo IV è rubricato "Delle strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti agricoli tipici" (artt. 8 e 9).
Il Capo V è rubricato "Dell'acquacoltura, della piscicoltura e dell'impresa ittica" (artt. 10 e 11).
Il Capo VI è rubricato "Della vendita dei prodotti agricoli" (artt. 12 e 13).
Il Capo VII è rubricato "Del Servizio Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)" (artt. 14 e 15).
Il Capo VIII è rubricato "Dell'anagrafe delle imprese agricole e del fascicolo aziendale" (artt. 16 e 17).
Il Titolo II è rubricato “Dello spazio rurale” (artt. 18 - 25) e contiene tre Capi.
Il Capo I è rubricato "Della gestione e della tutela dello spazio rurale" (artt. 18 - 20).
Il Capo II è rubricato "Dell'architettura rurale" (artt. 21 - 23).
Il Capo III è rubricato "Della biodiversità e dell'agricoltura transgenica" (artt. 24 e 25).
Il Titolo III è rubricato “Della proprietà terriera e delle strutture agrarie" e contiene tre soli articoli (26 - 28).
Il Titolo IV è rubricato “Della contrattazione agraria” e contiene tre soli articoli (29 - 31).
1.2. RIFERIMENTI NORMATIVI
- Si riporta il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica e della relativa relazione illustrativa:
. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull’attività agricola.
. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull’attività agricola - RELLAZIONE ILLUSTRATIVA.
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IL RIORDINO DELLA NORMATIVA SUL COMPARTO VINICOLO
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La Legge n. 164/1992, recante la disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini, dopo 17 anni viene aggiornata per recepire le nuove norme della Organizzazione Comune di Mercato (OCM) vitivinicola in materia di vini a denominazione d’origine.
il punto principale sarà quello della «terzialità dei controlli»: non saranno più i consorzi di tutela a vigilare sul rispetto delle procedure dei protocolli delle varie denominazioni d'origine, ma «enti terzi che sono già costituiti o in via di costituzione».
2.1. Conferenza Regioni e Province Autonome - Parere condizionato sullo schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni dei vini
Nella seduta del 17 dicembre 2009, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini condizionandolo, tuttavia, all’accoglimento degli emendamenti concordati con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in sede di istruttoria tecnica.
Il testo dello schema di decreto con gli emendamenti proposti viene riportato nei Riferimenti normativi.
La Conferenza chiede, inoltre, l’apertura di un tavolo di lavoro Ministero / Regioni che operi in raccordo con la filiera e con i diversi soggetti interessati, con il compito di esaminare e valutare gli attuali adempimenti e individuare possibili razionalizzazioni e semplificazioni, sia in riferimento agli adempimenti delle strutture preposte alla gestione amministrativa (Regioni, AGEA, Camere di Commercio ecc.) sia in riferimento alle strutture di controllo.
Si riporta il testo dello:
. Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini - Testo con gli emendamenti evidenziati in grassetto proposti dalla Conferenza Stato-Regioni.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.
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