RIFIUTI - MUD - MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE
NOTIZIE IN BREVE
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MARZO 2023 - Approvato il modello MUD per l'anno 2023 - Presentazione entro il 10 luglio 2023
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, il D.P.C.M. 3 febbraio 2023, che approva il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l'anno 2023, che va a sostituire il modello allegato al D.P.C.M. del 17 dicembre 2021.
21 GENNAIO 2022 - Approvato il modello MUD per l'anno 2022 - Presentazione entro il 21 maggio 2022
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2022 (Supplemento Ordinario n. 4), il D.P.C.M. 17 dicembre 2021, recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2022.
16 FEBBRAIO 2021 - Approvato il modello MUD per l'anno 2021 - Presentazione entro il 16 giugno 2021
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021 (Supplemento Ordinario n. 10), il D.P.C.M. 23 dicembre 2020, recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2021.
MUD 2020 - Presentazione entro il 30 giugno 2020
La presentazione della dichiarazione annuale è stata prorogata – dal 30 aprile al 30 giugno 2020 - dall'articolo 113 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. "Cura Italia"), convertito dalla legge 27/2020.
GENNAIO 2020 - MUD 2020 - Confermato il modello usato nelle Dichiarazioni del 2019
Il Ministero dell'Ambiente ha reso noto sul che il modello di dichiarazione ambientale MUD 2019, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, viene confermato e sarà utilizzato anche per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 giugno 2020.
22 FEBBRAIO 2019 - Approvato il modello MUD 2019 - Presentazione entro il 22 giugno 2019
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2019 (Supplemento Ordinario n. 8), il D.P.C.M. 24 dicembre 2018, recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2019.
30 DICEMBRE 2017 - Approvato il modello MUD 2018
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017, il D.P.C.M. 28 dicembre 2017, recante l'approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2018.
MUD 2017 - Da presentare entro il 2 maggio con la stessa modulistica prevista per il 2016
Scade il 2 maggio 2017 il termine per la presentazione del MUD - Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2017, con riferimento all'anno 2016..
Per i soggetti obbligati stabiliti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, la data di presentazione del MUD è prorogata al 31 dicembre 2017.
La presentazione del MUD avverrà quindi con modulistica ed istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2016.
28 DICEMBRE 2015 - Approvato il modello MUD 2016
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 28 dicembre 2015, il D.P.C.M. 21 dicembre 2015, recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2016.
27 DICEMBRE 2014 - Approvato il modello MUD 2015
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2013 (Supplemento Ordinario n. 97), il D.P.C.M. 17 dicembre 2014, recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2015.
27 DICEMBRE 2013 - Approvato il modello MUD 2014
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 (Supplemento Ordinario n. 89), il D.P.C.M. 12 dicembre 2013, recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2014.
29 DICEMBRE 2012 - Approvato il modello MUD 2013
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 (Supplemento Ordinario n. 213), il D.P.C.M. 20 dicembre 2012, recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2013.
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MUD 2023 - DICHIARAZIONE MUD 2022
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1. MARZO 2023 - MUD 2023 - Approvato il modello per l'anno 2022 - Presentazione entro il 10 luglio 2023
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, il D.P.C.M. 3 febbraio 2023, che approva il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l'anno 2023, che va a sostituire il modello allegato al D.P.C.M. del 17 dicembre 2021.
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MUD 2022 - DICHIARAZIONE MUD 2021
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1. GENNAIO 2022 - MUD 2022 - Approvato il modello per l'anno 2022 - Presentazione entro il 21 maggio 2022
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2022 - Supplemento ordinario n. 4, il D.P.C.M. 17 dicembre 2021, recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022”.
Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.
Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
L'accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
Considerato che il D.P.C.M. 17 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2022, il termine per la presentazione della dichiarazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2-bis, della legge n. 70 del 1994 istitutiva del MUD, slitta dal 30 aprile 2022 al 21 maggio 2022 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale).
. Se vuoi scaricare il testo del decreto con tutti i suoi allegati, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al portale ECOCAMERE, clicca QUI.
Presentazione e compilazione Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) 2022
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2022 con riferimento all'anno precedente, è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:
1. Comunicazione Rifiuti
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
5. Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.
Soggetti obbligati
I soggetti tenuti a presentare il MUD sono individuati dall’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 182/2003 e dalla nuova versione dell’art. 189, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
• chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti per commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
• imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
• i Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per ilo recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
• i gestori del servizio pubblico di raccolta con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali.
Soggetti esonerati
Questi sono i produttori di rifiuti esonerati dall'obbligo di presentazione del MUD:
• le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c. con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
• le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
• le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti;
• le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g);
• i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.
Sono esclusi anche i soggetti che esercitano attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing).
Principali novità del MUD 2022
Le principali modifiche sono di seguito elencate:
• inserimento nella Sezione Anagrafica di una nuova scheda "Riciclaggio" da compilarsi da parte di tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall'attività di recupero;
• tra i soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani, sono stati inseriti i soggetti che per effetto dell'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche che dovranno compilare alcune parti della Comunicazione, in particolare il "modulo RT-non Pub" (rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla scheda RU;
• la scheda "CG-costi di gestione" della Comunicazione Rifiuti Urbani è stata revisionata per garantire una maggiore facilità nella compilazione: in particolare è stata data la possibilità di inserire valori con tre cifre decimali e di inserire valori negativi ad alcune voci;
• sono state apportate integrazioni alle ISTRUZIONI, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle nuove schede implementate e per chiarire meglio la definizione riguardante i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) del D. lgs. 152/2006.
Comunicazioni da presentare tramite il sito “MUDTelematico”
Le seguenti comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it:
• Comunicazione rifiuti;
• Comunicazione veicoli fuori uso;
• Comunicazione imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
• Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Per poter effettuare l’invio telematico, i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell’operazione.
Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa Camera di Commercio competente territorialmente, sia appartenenti a un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.
Dal 7 febbraio 2022 è possibile scaricare il nuovo software per la compilazione del MUD 2022 (dati 2021), direttamente dalla sezione dedicata al MUD di EcoCamere e/o dal sito www.mudtelematico.it.
La dichiarazione dovrà essere poi spedita dal portale www.mudtelematico.it, attivo dall'8 febbraio 2022.
Per spedire in via telematica è necessario:
• essere registrati al sito www.mudtelematico.it;
• disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.
In questo caso, i diritti di segreteria dovuti ammontano a euro 10,00 per dichiarazione e vanno pagati esclusivamente con PagoPA.
Accesso al portale MUD Semplificato - Trasmissione via PEC
La comunicazione rifiuti semplificata - tramite il portale "mudsemplificato.ecocerved.it" – è riservata ai soli soggetti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
• sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette rifiuti;
• i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
• per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari;
• conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.
Questi soggetti possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al D.P.C.M. 17 dicembre 2021.
La Comunicazione Rifiuti Semplificata non può essere compilata da produttori che conferiscono i rifiuti all'estero.
Si conferma che, anche per quest'anno, chi è in possesso delle credenziali già rilasciate negli anni precedenti potrà utilizzarle per accedere all'area riservata, mentre i soggetti che si registrano per la prima volta al portale Mud Semplificato dovranno accedere utilizzando la carta nazionale dei servizi (CNS) oppure il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la Carta d'identità elettronica (Cie), intestati a persona d'impresa o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione.
Come va presentata la comunicazione semplificata
Il dichiarante dovrà seguire i seguenti passi:
• compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it;
• stampare la Comunicazione Rifiuti Semplificata;
• firmare, con firma autografa la comunicazione MUD in formato documento cartaceo;
• effettuare il pagamento;
• creare, con scansione, un solo documento elettronico in formato .pdf, contenente:
o la copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante;
o la copia dell'attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio competente;
o la copia del documento di identità del sottoscrittore (non necessario se la comunicazione è firmata digitalmente);
• trasmettere via PEC all'indirizzo unico comunicazionemud@pec.it il file in formato .pdf ottenuto.
MUD Comuni 2022
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD - Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione sono individuati dall'articolo 189, comma 5, del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.
I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Comune o soggetti da questo delegati) comunicano le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
• la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
• la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
• i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
• i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
• i dati relativi alla raccolta differenziata;
• le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione Rifiuti urbani devono compilare la comunicazione rifiuti urbani esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it predisposto da Unioncamere.
La trasmissione può avvenire con spedizione telematica o a mezzo PEC.
Inoltre Ecocerved mette a disposizione un Web Service per consentire l'inserimento all'interno della Procedura MUD Comuni, dei dati relativi alla raccolta e al conferimento di rifiuti urbani e raccolti in convenzione, che il dichiarante ha già inserito nei propri sistemi informativi nel corso della gestione alla quale la comunicazione MUD annuale fa riferimento.
Spedizione telematica
In caso di spedizione telematica la comunicazione va trasmessa, a conclusione della compilazione, dal sito www.mudcomuni.it.
A questo fine i dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente il certificato di firma digitale valido al momento dell'invio, intestato al legale rappresentante o ad un suo delegato.
I soggetti che per effetto dell'articolo 198, comma 2-bis, del D. Lgs. 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche potranno trasmettere la Comunicazione Rifiuti Urbani unicamente via telematica.
Spedizione cartacea a mezzo PEC
I soggetti che non dispongono di firma digitale o non sono in grado di effettuare on line il versamento del diritto di segreteria trasmettono la Comunicazione con la procedura di seguito descritta:
1. compilare la Comunicazione inserendo i dati nel portale www.mudcomuni.it;
2. stampare la Sezione anagrafica prodotta automaticamente dalla procedura sul sito www.mudcomuni.it, che dovrà essere firmata dal legale rappresentante del dichiarante o suo delegato;
3. trasformare il documento cartaceo in documento elettronico in formato .pdf;
4. predisporre un file unico in formato .pdf che dovrà contenere:
o la copia della Sezione anagrafica firmata in modo autografo dal dichiarante;
o la copia dell'attestato di versamento dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio competente (si vedano di seguito le indicazioni circa la modalità di versamento dei diritti) ;
o la copia del documento di identità del sottoscrittore (non necessaria se il file PDF è firmato digitalmente);
5. trasmettere via PEC all'indirizzo unico: comunicazioneMUD@pec.it il file in formato .pdf ottenuto.
Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell'oggetto esclusivamente il codice fiscale dell'ente dichiarante.
La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.
Non è quindi ammessa la spedizione postale.
Diritti di segreteria
I diritti di segreteria ammontano a 10,00 euro per dichiarazione per l’invio telematico, e vanno pagati esclusivamente con PagoPA.
I diritti di segreteria sono invece pari a 15,00 euro per l’invio tramite posta elettronica certificata (PEC).
I produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) sono esenti.
Per quanto riguarda il MUD Semplificato e il MUD Comuni (se inviato via PEC) il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire esclusivamente con il circuito PagoPa.
Sanzioni
Sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione del MUD e per la sua mancata presentazione, secondo quanto previsto dall'art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs n. 205/2010):
• la sanzione sarà più lieve (da 26,00 a 160,00 euro) qualora vi sia un ritardo della presentazione del MUD, ma comunque nei 60 giorni successivi alla scadenza;
• la sanzione sale (da 2.600,00 a 15.500,00 euro) in caso di presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza oppure di omessa, incompleta o inesatta dichiarazione.
Sanzioni ancora più pesanti per i soggetti obbligati alla comunicazione veicoli fuori uso: per mancata, incompleta o inesatta presentazione della comunicazione, la sanzione è compresa tra i 3.000,00 e i 18.000,00 euro (art. 13, comma 7, D.L.gs n. 209/2003).
Con riferimento alla comunicazione produttori AEE, si prevede per la mancata, incompleta o inesatta comunicazione annuale una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 2.000,00 e i 20.000,00 euro (D.Lgs. n. 49/2014, art. 38, comma 2, lettera H) con la sanzione della sospensione dell’autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi in caso di omessa presentazione.
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MUD 2021 - DICHIARAZIONE MUD 2020
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1. FEBBRAIO 2021 - MUD 2021 - Approvato il modello per l'anno 2021 - Presentazione entro il 16 giugno 2021
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021 – Supplemento ordinario n. 10, il D.P.C.M. 23 dicembre 2020, recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021”.
In attuazione della più recente normativa europea è stato adottato, per l'anno 2021, un nuovo modello di dichiarazione ambientale (MUD), in sostituzione di quello vigente approvato con il D.P.C.M. 24 dicembre 2018, così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori.
Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
L'accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
Il documento riporta le istruzioni e le schede di interesse per le varie Comunicazioni e contiene tracciati record e specifiche per la compilazione del MUD 2021 con software diversi da quello Unioncamere.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto con tutti i suoi allegati, clicca QUI.
1.1. I contenuti del decreto
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2021 con riferimento all'anno precedente, è articolato in 6 Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:
1. Comunicazione Rifiuti;
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.
1.2. Principali novità del MUD 2021
Le Camere di Commercio, tramite il sito web Ecocamere, hanno posto in evidenza le principali novità del modello di quest’anno, volte a dare attuazione a normativa europea più recente e ai provvedimenti nazionali che hanno recepito le direttive sull’economia circolare (tra tutti, il D.Lgs. 116/2020.
Riepilogando:
- gli impianti che svolgono attività di recupero dovranno comunicare, nella scheda SA-AUT, se l'autorizzazione è riferita ad attività di recupero per le quali è stata prevista applicazione del c.3 art. 184-ter (End-of-Waste “caso per caso”);
- nella comunicazione rifiuti e veicoli fuori uso sono state apportate modifiche alle informazioni relative ai materiali derivanti dall’attività di recupero, con l’aggiunta di alcune tipologie e la modifica di altre;
- la scheda “CG-costi di gestione” della comunicazione rifiuti urbani è stata completamente ridisegnata;
- sono state modificate le categorie della comunicazione RAEE per adeguarle all’entrata in vigore dell’Open scope (ambito di applicazione della normativa RAEE “aperto” a un numero maggiore di prodotti, come previsto dalla direttiva 2012/19/UE) e della classificazione prevista dall’allegato III al D.Lgs. 49/2014;
- sempre nella comunicazione RAEE è stata aggiunta la voce relativa alla quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, mentre è stata eliminata l’informazione sui RAEE utilizzati come apparecchiatura intera.
1.3. Data di presentazione
Considerato che il D.P.C.M. 23 dicembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021, il termine per la presentazione della dichiarazione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 2-bis, della legge n. 70 del 1994 istitutiva del MUD, slitta dal 30 aprile 2021 al 16 giugno 2021 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale).
1.4. Soggetti obbligati e soggetti esonerati
I soggetti tenuti a presentare il MUD sono individuati dall’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 182/2003 e dalla nuova versione dell’art. 189, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti per commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- i Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per ilo recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
- i gestori del servizio pubblico di raccolta con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali.
I soggetti esonerati sono i produttori di rifiuti esonerati dall'obbligo di presentazione del MUD:
- le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c. con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g);
- i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.
Sono esclusi anche i soggetti che esercitano attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing).
1.5. MUD Semplificato
La comunicazione rifiuti semplificata - tramite il portale "mudsemplificato.ecocerved.it" - è riservata ai soggetti che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti per i quali deve essere presentato il MUD e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.
Non possono presentare il MUD Semplificato i produttori che conferiscono i propri rifiuti all’estero.
I soggetti che si registrano per la prima volta al portale MUD Semplificato dovranno accedere utilizzando la carta nazionale dei servizi (CNS) oppure il sistema pubblico di identità digitale (SPID): CNS o SPID potranno essere intestati a persona d'impresa o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione.
. Se vuoi accedere al portale ECOCAMERE, clicca QUI.
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MUD 2020 - DICHIARAZIONE MUD 2019
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1. GENNAIO 2020 - MUD 2020 - Confermato il modello il modello usato nelle Dichiarazioni del 2019 - Presentazione entro il 30 aprile 2020
Il Ministero dell'Ambiente ha reso noto che il modello di dichiarazione ambientale MUD 2019, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2019, viene confermato e sarà utilizzato anche per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all'anno 2019.
Rimangono immutate le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.
2. MUD 2020 - Presentazione entro il 30 giugno 2020
L’articolo 113 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, detta disposizioni in merito al “Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti”, che a legislazione vigente scadrebbero il 30 aprile 2020, al 30 giugno 2020.
In concreto, viene prorogata al 30 giugno 2020 anche la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70.
3. MUD 2020 - Comunicazione entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del 30 giugno - Sanzione ridotta
Il termine per presentare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 2020 è scaduto il 30 giugno.
Si ricorda che le sanzioni applicabili agli inadempimenti relativi al MUD 2020 sono quelle previste dall'art. 258, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 nella formulazione previgente rispetto al D.lgs. n. 205 del 2010, e precisamente:
"I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro".
La disposizione è confermata espressamente dall'art. 6, comma 3, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione”), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, nel quale si prevede la istituzione del “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, a cui, tra gli altri, sono tenuti ad iscriversi “i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Dunque, a coloro che provvederanno ad inviare il MUD 2020 entro il 29 agosto 2020, sarà applicata la sanzione da 26,00 a 160,00 euro.
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MUD 2019 - DICHIARAZIONE MUD 2018
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1. FEBBRAIO 2019 - MUD 2019 - Sulla Gazzetta Ufficiale il modello per l'anno 2019 - Presentazione entro il 22 giugno 2019
1.1. I contenuti del decreto
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2019 (Supplemento Ordinario n. 8), il D.P.C.M. 24 dicembre 2018, recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2019, che va a sostituire integralmente il modello di dichiarazione approvato con il D.P.C.M. 28 dicembre 2017.
Il nuovo modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
L'accesso alle informazioni è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”.
Ricordiamo che l’articolo 6 del D.L. n. 135/2018 (c.d. “Decreto semplificazioni”), convertito, dalla L. n. 12/2019, ha disposto - a decorrere dal 1° gennaio 2019 - la soppressione dell’attuale “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI), di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, e, conseguentemente, dell’obbligo di versamento del contributo annuale.
A fronte della soppressione del sistema SISTRI, dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del nuovo “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, i soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante il SISTRI dovranno:
- presentare la dichiarazione annuale MUD;
- provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti, secondo quanto disposto dagli articoli 188, 189, 190 e 192 del D.Lgs. n. 152/2006, secondo il sistema tradizionale "cartaceo". Tali adempimenti, in virtù del l’art. 194-bis, potranno essere effettuati anche in formato digitale.
La norma prevede altresì l’applicazione, nel periodo transitorio (cioè dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), delle sanzioni previste dall’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010 e che riguardano la mancata o non corretta compilazione degli adempimenti “tradizionali” (MUD, registri di carico e scarico e formulari di trasporto).
Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione, con riferimento all'anno 2018, del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD), articolato in 6 Comunicazioni:
1. Comunicazione Rifiuti;
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestione rifiuti di imballaggio;
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
1.2. Le novità introdotte rispetto al 2018
Vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori.
Rimangono immutati rispetto al 2018:
- Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni.
- Soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall'articolo 189 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni.
- Modalità per l’invio delle comunicazioni: in particolare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it; la comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it.
- Diritti di segreteria: sono pari a 10,00 euro per l’invio telematico e 15,00 euro per l’invio via PEC.
1.3. La data di scadenza di presentazione del MUD 2019
La scadenza per la presentazione è fissata al 22 giugno 2019.
Tale data si ricava da quanto stabilito all'art. 6, comma 2-bis, della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, dove si prevede che: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.
1.4. Materiali e software per la presentazione del MUD 2019
A partire dai prossimi giorni Ecocerved renderà disponibili su EcoCamere, nuovo sito ambientale delle Camere di commercio, materiali e istruzioni per la compilazione, il software per la compilazione e la presentazione del MUD, nonché i tracciati record aggiornati per i produttori di software.
. Se vuoi scaricare una SCHEDA DI SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al sito ECOCAMERE, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al sito ECOCERVED, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al portale per la compilazione del MUD SEMPLICATO, clicca QUI.
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MUD 2018 - DICHIARAZIONE MUD 2017
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1. DICEMBRE 2017 - MUD 2018 - Sulla Gazzetta Ufficiale il modello per l'anno 2018
1.1. I contenuti del decreto
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017 (Suppl. Ordinario n. 64), il D.P.C.M. 28 dicembre 2017, recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2018, che va a sostituire il modello di dichiarazione approvato con il D.M. 17 dicembre 2014, confermato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2015.
Il nuovo modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Il MUD 2018, relativo all'anno 2017, andrà presentato entro il 30 aprile 2018.
Ricordiamo che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), all’articolo 1, comma 1134, ha prorogato di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2018, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del SISTRI.
L'accesso alle informazioni è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale”.
Il testo del decreto con i suoi allegati viene riportato nei Riferimenti normativi.
Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione entro il 30 aprile 2018, con riferimento all'anno 2017, del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD), articolato in 6 Comunicazioni:
1. Comunicazione Rifiuti;
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
3. Comunicazione Imballaggi;
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;
1.2. Le novità introdotte rispetto al 2017
Le novità principali che vengono introdotte sono le seguenti:
1) Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura semplificata, allo svolgimento di attività di recupero o smaltimento rifiuti dovranno comunicare, tramite la scheda SA-AUT, una serie di informazioni relative alle autorizzazioni in loro possesso quali: tipo di autorizzazione, ente che ha rilasciato l’autorizzazione e data di rilascio e scadenza, operazioni di recupero e smaltimento autorizzate, e capacità complessiva autorizzata.
2) La Comunicazione Rifiuti Semplificata dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l’applicazione disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it/ e non potrà essere compilata manualmente.
La comunicazione MUD in formato documento cartaceo dovrà riportare la firma del dichiarante (autografa o digitale), e dovrà essere trasformata in un documento elettronico in formato PDF, necessario per l’invio a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it.
Non è più prevista la spedizione postale.
3) Il CONAI dovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati sull'utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero, acquisiti dai produttori e dai distributori di borse di plastica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 220-bis del decreto legislativo n. 152/2006, recante “Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica”.
Non vi sono modifiche, rispetto al 2017, per quanto riguarda:
- Soggetti tenuti alla presentazione del MUD;
- Informazioni da comunicare;
- Diritti di segreteria;
- Modalità per l’invio telematico.
La scadenza è il 30 aprile 2018.
Non è più ammessa la spedizione postale.
. Se vuoi scaricare una scheda di sinmtesi MUD 2018, clicca QUI.
1.3. Il software MUD
Ecocerved fa sapere che, nei prossimi giorni sarà reso disponibile sul proprio sito materiali e istruzioni per la compilazione nonché i tracciati record aggiornati per i produttori di software.
Nel mese di febbraio, inoltre, sarà reso disponibile il software MUD 2018 che, come ogni anno, consente la compilazione e la successiva presentazione via telematica.
. Se vuoi accedere al sito ECOCERVED, clicca QUI.
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MUD 2017 - DICHIARAZIONE MUD 2016
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1. APRILE 2017 - MUD 2017 - Disponibili i tracciati record per la compilazione telematica - Presentazione entro il 2 maggio 2017
Scade il 2 maggio 2017 (essendo il 30 aprile e il 1° maggio giorni festivi) il termine per la presentazione del MUD - Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2017, con riferimento all'anno 2016.
L'articolo 12 del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 ha modificato il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, stabilendo che, fino alla data del subentro nella gestione del Sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti (SISTRI) da parte del nuovo concessionario - e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 - continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale), nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, nonchè le relative sanzioni.
In particolare, l’articolo 189, comma 3, prevede che chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l’obbligo di comunicare annualmente alle Camere di Commercio territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.
In assenza di modifiche di legge, il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) da presentare entro la predetta data del 2 maggio 2017, sarà quello previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014 (nel Supplemento ordinario n. 97), e successivamente confermato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2015.
La presentazione del MUD avverrà quindi con modulistica ed istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2016.
Rimangono immutati, rispetto al 2016, i soggetti obbligati, la scadenza per la presentazione e i diritti di segreteria, le modalità di compilazione e di trasmissione.
Vengono invece introdotte limitate modifiche alla modulistica.
Il Modello Unico di dichiarazione ambientale è articolato in 6 Comunicazioni:
1. Comunicazione Rifiuti;
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso (VFU);
3. Comunicazione Imballaggi;
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE).
La presentazione alla Camera di Commercio deve essere fatta per via telematica, esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it.
Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio.
Potrà essere spedita, su supporto cartaceo, con raccomandata senza avviso di ritorno alla Camera di Commercio di competenza, la sola Comunicazione rifiuti semplificata (effettuata da coloro che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti e che, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali).
Ogni dichiarazione cartacea deve essere trasmessa singolarmente in busta formato A4 con il frontespizio indicato nell’allegato 6 del D.P.C.M. del 27 dicembre 2014.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni inviate con modalità diverse da quelle previste, quali, ad esempio: CD, chiavette USB e moduli cartacei diversi dal modello semplificato.
Il diritto di segreteria per l’invio telematico è di 10,00 euro per ogni unità locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e può essere versato tramite carta di credito o tramite Telemaco Pay.
Il diritto per la trasmissione cartacea della comunicazione semplificata è di 15,00 euro, pagabili tramite gli appositi bollettini di conto corrente predisposti da ogni singola Camera di Commercio.
Ecocerved ha reso noto che è disponibile il software per la compilazione del MUD 2017, da inviare in via telematica.
Ricordiamo, infine, che l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), nel 2016, ha reso disponibili, sul proprio sito istituzionale, le “Istruzioni aggiuntive per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)”; tali istruzioni sono tuttora valide.
Per i soggetti obbligati stabiliti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, la data di presentazione del MUD è prorogata al 31 dicembre 2017.
Le imprese aventi sede nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 possono, inoltre, dichiarare alle autorità competenti la mancata presentazione della comunicazione annuale MUD, limitatamente all’anno 2017, qualora a seguito degli eventi sismici i dati necessari per la citata comunicazione non risultino più disponibili.
Lo prevede il comma 01, dell’art. 11 della legge n. 45/2017, di conversione del D.L. n. 8/2017, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”, che si riporta qui di seguito:
Art. 11 - Disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali.
01. All'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, dopo il comma 2-quater sono aggiunti i seguenti:
"2-quinquies. Le imprese aventi sede nei Comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle autorita' competenti la mancata presentazione della comunicazione annuale prevista dagli articoli 189, commi 3 e 4, e 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, limitatamente all'anno 2017, qualora a seguito degli eventi sismici i dati necessari per la citata comunicazione non risultino piu' disponibili.
2-sexies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, per i soggetti di cui al medesimo comma obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e' prorogato al 31 dicembre 2017".
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MUD 2016 - DICHIARAZIONE MUD 2015
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1. 28 DICEMBRE 2015 - Approvato il modello per l'anno 2016
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015, il D.P.C.M. 21 dicembre 2015, recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2016, che va a confermare il modello di dichiarazione approvato con il D.M. 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014.
Tale modello dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Informazioni aggiuntive alle istruzioni riportate in allegato al citato D.P.C.M. 17 dicembre 2014 saranno rese disponibili sui siti internet di seguito indicati:
- http://www.sviluppoeconomico.gov.it
- http://www.minambiente.it
- http://www.isprambiente.gov.it
- http://www.unioncamere.it
- http://www.infocamere.it
- http://www.ecocerved.it
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MUD 2015 - DICHIARAZIONE MUD 2014
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1. 27 DICEMBRE 2014 - Approvato il modello per l'anno 2015
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014 (Supplemento Ordinario n. 97), il D.P.C.M. 17 dicembre 2014, recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2015, che va a sostituire quello approvato con il D.M. 12 dicembre 2013.
Il modello dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2015, con riferimento all'anno 2014 e sino alla piena entrata in operatività del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).
Il testo del D.P.C.M. con i relativi allegati viene riportato nei Riferimenti normativi.
1.1. Precisazione sui termini di operatività del SISTRI
Il Ministero dell’Ambiente, con la Circolare n. 1 del 31 ottobre 2013, emanata a proposito dell’applicazione dell’articolo 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, con riferimento ai termini di inizio dell’operatività del SISTRI ha ribadito che sono previsti due termini iniziali certi: 1° ottobre 2013 e 3 marzo 2014, ma che è stato previsto altresì un terzo termine, subordinato, tuttavia, ai risultati di una fase sperimentale: quello del 30 giugno 2014.
Detta sperimentazione riguarderà i seguenti soggetti che operano in relazione a rifiuti urbani pericolosi:
a) gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano a titolo professionale rifiuti urbani pericolosi;
b) gli enti o le imprese vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio;
c) gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione, relativamente a rifiuti urbani pericolosi.
Per tutte queste categorie il SISTRI si applica a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio.
Sulla base della sperimentazione, qualora essa avesse dato risultati favorevoli, poteva essere disposta l’applicazione del SISTRI anche alle suddette attività.
Per quanto riguarda il regime transitorio, la circolare ricorda che, in sede di conversione del D.L. n. 101/2013, all’articolo 11 è stato introdotto il comma 3-bis, che prevede, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate.
Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013 (e quindi fino al 1° agosto 2014), nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI:
a) non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI;
b) al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze sopra indicate), a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).
La citata circolare ritiene opportuno precisare, riguardo alla presentazione del MUD, che, in applicazione dell’articolo 189 del D.Lgs. n. 152/2006, tale adempimento è dovuto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014.
Con la fine del 2014 ha così termine l’attuale regime transitorio (c.d. «doppio binario»), che prevede la sospensione dell’applicazione delle sanzioni per le violazioni SISTRI fino al 31 dicembre 2014, imponendo però ai soggetti obbligati al tracciamento telematico di continuare a osservare anche le tradizionali regole costituite da registri di carico/scarico, formulario di trasporto, dichiarazione ambientale «MUD».
Uno strascico di questo "regime transitorio" si protrarrà tuttavia anche nel 2015, poiché, entro il 30 aprile 2015, i soggetti operanti in SISTRI dovranno comunque effettuare la comunicazione «MUD» in relazione ai rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2014.
Non crediamo che sia l'ultima, come si sperava, anche perché con il "decreto milleproroghe", si prevede una proroga al 31 dicembre 2015, del termine entro cui lasciare il vecchio sistema di tenuta dei registri di carico e scarico, l'aggiornamento del catasto rifiuti e le modalità di movimentazione tradizionali per le aziende che si occupano di trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi.
.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
1.2. Soggetti tenuti a presentare il MUD 2015
Sono tenuti alla presentazione del M.U.D. 2015, con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nel corso del 2014:
a) I produttori iniziali che producono rifiuti pericolosi a prescindere dal numero di dipendenti;
b) I produttori iniziali che producono rifiuti non pericolosi a condizione che abbiano più di 10 dipendenti;
c) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta, gestione, trasporto di rifiuti pericolosi e non
pericolosi.
Sono esclusi i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 che effettuano
esclusivamente operazioni di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi.
1.3. Articolazione del MUD
Anche il MUD 2015, come già il MUD 2014, è costituito da sei comunicazioni:
1. Comunicazione Rifiuti;
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso (VFU);
3. Comunicazioni Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestione di Rifiuti di imballaggio;
4. Comunicazioni Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
6. Comunicazioni Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
2. 16 GENNAIO 2015 - Disponibili i tracciati record per la compilazione telematica del MUD 2015
Sono disponibili i tracciati record per la compilazione telematica del MUD sul portale mud.ecocerved.it.
UnionCamere comunica, inoltre, che il Software per la compilazione del MUD 2015 e il Prodotto informatico per il controllo formale delle dichiarazioni – ove trasmesse da soggetti che utilizzino prodotti software diversi da quello predisposto da Unioncamere - saranno resi disponibili all'inizio del mese di marzo.
. Se vuoi accedere al sito ecocerved, clicca QUI.
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MUD 2014 - DICHIARAZIONE MUD 2013
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1. 27 DICEMBRE 2013 - Approvato il modello per l'anno 2014
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 (Supplemento Ordinario n. 89), il D.P.C.M. 12 dicembre 2013, recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2014, che va a sostituire quello approvato con il D.M. 20 dicembre 2012.
Il modello dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2014, con riferimento all'anno 2013 e sino alla piena entrata in operatività del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).
Il testo del D.P.C.M. con i relativi allegati viene riportato nei Riferimenti normativi.
2. SOGGETTI OBBLIGATI - ADEMPIMENTI PER LA PRESENTAZIONE DEL MUD
Sino al 31 dicembre 2014, in attesa che il SISTRI divenga completamente operativo, continuano ad applicarsi gli obblighi ambientali previsti dalla normativa precedente: tutte le categorie di operatori (imprese e amministrazioni) ivi indicate che hanno prodotto e gestito rifiuti nel 2013 e 2014 devono presentare, entro il 30 aprile 2014, il MUD.
Il SISTRI (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) non è pienamente operativo, anche se l’obbligo di aderirvi è già scattato per i primi due scaglioni di categorie:
- il 1° ottobre 2013: per i gestori di rifiuti speciali pericolosi e i nuovi produttori di rifiuti pericolosi;
- il 3 marzo 2014: per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, insieme a Comuni e imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
Il SISTRI dovrebbe, poi, divenire operativo, dal 30 giugno 2014, a livello sperimentale, per gli altri gestori di rifiuti urbani, ma solo in base a uno specifico decreto del Ministero dell'ambiente, che deve ancora essere emanato.
Questo stesso atteso decreto dovrebbe ospitare le ulteriori semplificazioni che dovrebbero esentare dal SISTRI alcuni piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (quelli che non hanno più di 10 dipendenti e operano nei settori industria, artigianato, commercio, sanitario e servizi, per i quali oggi il SISTRI è oggi obbligatorio).
2.1. Le NOVITA' previste dal nuovo MUD
Questo nuovo modello è stato adottato per consentire di acquisire i dati relativi ai rifiuti di tutte le categorie di operatori indicate nell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 205/2010.
Tra queste categorie di operatori è ricompreso anche il CONAI, il quale, ai sensi dell'art. 220, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, deve comunicare, con le modalità previste dalla L. n. 70/1994, i dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonchè, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.
2.2. Soggetti tenuti alla presentazione
Il nuovo provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2014, con riferimento all'anno 2013, da parte dei soggetti interessati che sono così individuati:
1. Comunicazione Rifiuti
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
o Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
3. Comunicazione Imballaggi
- Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c);
- Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
- soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
- produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di
Finanziamento.
Da tener presente che, essendo l’obbligatorietà del SISTRI limitata solo ad alcune categorie di soggetti, per tutti gli altri dovrà comunque ritenersi vigente: ciò significa che le categorie di soggetti non obbligati al nuovo sistema di tracciabilità dovranno “sempre” presentare il MUD.
Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per presentare le dichiarazioni con riferimento all’anno precedente (ovvero il 2013) e sino alla piena entrata in operatività del SISTRI (avvenuta in due momenti: il 1° ottobre 2013 e il 3 marzo 2014).
A tale proposito, va ricordato che il Ministero dell’Ambiente, con la circolare n. 1 del 31 ottobre 2013, ha previsto, al punto 5, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate e, riguardo alla presentazione del MUD, in applicazione dell’articolo 189 del D.Lgs. n. 152/2006, tale adempimento è dovuto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014.
2.3. Modalità di presentazione e diritti
La presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale potrà avvenire:
- IN MODALITA' TELEMATICA, utilizzando la firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key). In questo caso la trasmissione dovrà avvenire esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it;
- A MEZZO RACCOMANDATA SU SUPPORTO CARTACEO da inviare alla Camera di Commercio di competenza, ma solo per i soggetti che possono utilizzare la “Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata” (coloro che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti e che, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali).
Il DIRITTO DI SEGRETERIA previsto in entrambi i casi è il seguente:
- per l’invio telematico è di 10,00 euro per ogni Unità Locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e può essere versato tramite carta di credito o Telemaco Pay;
- per la trasmissione cartacea della comunicazione semplificata è di 15,00 euro.
2.4. Scheda riepilogativa degli adempimenti e riferimenti
- Si riporta il testo di una:
. SCHEDA RIEPILOGATIVA – A cura ECOVERVED.
. Se vuoi accedere al sito ECOCERVED, clicca QUI.
. Se vuoi procedere all’invio telematico del MUD, clicca QUI.
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MUD 2013 - DICHIARAZIONE MUD 2012
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1. 29 DICEMBRE 2012 - Approvato il modello MUD 2013
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 (Supplemento Ordinario n. 213), il D.P.C.M. 20 dicembre 2012, recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2013, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2013, con riferimento all’anno 2012.
Il nuovo modello di dichiarazione sostituisce quello approvato con il D.P.C.M. del 23 dicembre 2011.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
Con la pubblicazione di tale decreto, il modello unico per la dichiarazione ambientale torna ad essere l'unico punto di riferimento per le imprese e per le amministrazioni coinvolte.
Entro il 30 aprile 2013 le imprese obbligate dovranno tornare a presentare esclusivamente il MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale), usando il modello e le istruzioni allegati al citato decreto.
Pertanto dal 2013 (e fino a un nuovo ordine relativo al Sistri) si torna a parlare solo ed esclusivamente di MUD.
La pubblicazione del nuovo decreto è la risposta alla sospensione del SISTRI (prevista non oltre il 30 giugno 2013, per effetto dell'articolo 52, legge n. 134/2012) e di tutti gli adempimenti connessi, ivi compresa la dichiarazione Sistri (il cosidetto "mudino").
A seguito di tale sospensione, l'obbligo di presentazione del MUD per i produttori e i gestori di rifiuti di cui all'articolo 189, D. Lgs. n. 152/2006 (il Codice ambientale), rimane vigente.
1.1. NOVITA' previste dal nuovo MUD
Del nuovo MUD tornano a essere destinatari i trasportatori che il "mudino", invece, aveva escluso.
Rispetto al pregresso, oltre alle novità obbligate dalle modifiche normative intervenute nel tempo, si evidenziano alcune significative novità per ottimizzare compilazione e dati:
- Scheda anagrafica: cambia il campo del codice ISTAT per adeguarsi alla nuova codifica delle attività economiche. Compare un campo "annulla e sostituisce" che consente di correggere le dichiarazioni presentate. È, inoltre, inserito un dato relativo ai mesi di attività per parametrare la produzione all'attività effettiva dell'azienda;
- Scheda RIF: non è richiesto lo stato fisico del rifiuto perché implicito nel codice CER; è, invece, richiesto il dato sui rifiuti in giacenza presso il produttore per poter confrontare le dichiarazioni dei diversi anni;
- Modulo Rt-Sp Rifiuto ricevuto da terzi: è ora possibile indicare che il rifiuto è stato ricevuto da privati; il che è molto importante per chi prende rifiuti da molti conferitori;
- Modulo Mg-Sp recupero e smaltimento: gli impianti autorizzati solo per messa in riserva e deposito preliminare devono indicare quanto complessivamente stoccato.
Notevoli sono le modifiche alla comunicazione semplificata per i rifiuti speciali, già prevista dal pregresso D.P.C.M. 27 aprile 2010: ora può essere usata da chi produce fino a sette tipologie di rifiuti (in precedenza erano tre) e per ogni rifiuto, usa non più di tre trasportatori e tre destinatari finali.
Se si accede al sistema semplificato, l'invio è postale e avviene mediante moduli cartacei.
Anche qui figura il campo «annulla e sostituisce» per ovviare a errori ed omissioni alle dichiarazioni presentate, né è più richiesto lo stato fisico del rifiuto.
1.2. Contenuti del nuovo modello e soggetti obbligati
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento, che sono così individuati:
1. Comunicazione Rifiuti speciali
• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
• Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
• Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
Le imprese e gli enti che producono fino a 7 rifiuti possono presentare la comunicazione rifiuti semplificata su supporto cartaceo.
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
• Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali; si tratta dei soggetti che gestiscono veicoli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003.
3. Comunicazione Imballaggi
• CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), D.Lgs. n. 152/2006..
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
• soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 151/2005.
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
• soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
Per i rifiuti pericolosi conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico di raccolta, previa convenzione, la comunicazione è effettuata da tale gestore per la quantità conferita.
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
• produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
Si tratta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), D.Lgs. n. 151/2005.
1.3. Articolazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
- ALLEGATO 1 - Istruzioni per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
- ALLEGATO 2 - MUD - Sezione rifiuti semplificata
- ALLEGATO 3 - MUD - Sezione anagrafica
- ALLEGATO 4 - Indicazioni per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) via telematica
- ALLEGATO 5 - Codici catalogo europeo rifiuti
- ALLEGATO 6 - Dati identificativi della dichiarazione.
1.4. Luogo di presentazione del MUD
Il MUD va presentato alla Camera di Commercio competente per territorio, che corrisponde a quella della Provincia in cui ha sede l'unità locale a cui è riferita la dichiarazione.
Però i soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono presentare il MUD alla Camera di Commercio della Provincia nel cui territorio si trova la sede legale dell'impresa cui si riferisce la dichiarazione.
Va presentato un MUD per ogni unità locale.
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MUD 2012 E SISTRI - DICHIARAZIONE MUD 2011
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1. 21 DICEMBRE 2011 - SISTRI – MUD – Dall’avvio posticipato del SISTRI nasce il rebus del MUD entro il 31 dicembre 2011 - Prevista una proroga al 30 aprile 2012
Ad oggi la normativa prevede che entro il 31 dicembre 2011 debba essere inviato il "mudino", cioè la dichiarazione contenente i dati relativi a produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti per il periodo 2011 non coperto dal SISTRI (1° gennaio 2011 – 31 maggio 2011).
Si ricorda, infatti, che nelle more della piena entrata a regime (prima prevista per il 1° giugno 2011 poi posticipata al 1° settembre 2011) del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il decreto 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l’obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni.
Il decreto 22 dicembre 2010, nell’apportare modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, aveva, tra l'altro, prorogato al 30 aprile 2011 la data di presentazione del MUD relativo ai rifiuti 2010 e al 31 dicembre 2011 la data di presentazione del MUD relativo ai rifiuti 2011 prodotti prima dell'entrata in vigore di SISTRI e cioè dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2011.
Tuttavia, con lo slittamento al 9 febbraio 2012 dell’entrata in vigore del SISTRI, il periodo a cui deve far riferimento il “mudino ora divenuto MUD” coincide con l'intero anno 2011.
Diventa allora ovvio che la soluzione più logica sarebbe quella di fare il classico MUD annuale ad aprile 2012 utilizzando il vecchio sistema.
Per superare questo empasse, il Ministero dell’Ambiente ha predisposto un nuovo decreto (tuttora all’esame della Corte dei Conti) con il quale si stabilisce lo slittamento della data del 31 dicembre 2011 alla data del 30 aprile 2012.
Si attende la pubblicazione di questo nuovo decreto per conoscere anche le modalità di presentazione del MUD 2012 – dati 2011.
2. 23 DICEMBRE 2011 - SISTRI – MUD – Emanato il decreto che proroga la presentazione del MUD al 30 aprile 2012
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n . 298 del 23 dicembre 2011, il decreto del Ministero dell'ambiente 12 novembre 2011, con il quale viene prorogato dal 31 dicembre 2011 al 30 aprile 2012 il termine ultimo entro il quale i soggetti obbligati dovranno denunciare alle competenti Istituzioni i dati relativi alle attività di produzione, gestione e smaltimento di rifiuti compiute nel corso del 2011.
In particolare, questi soggetti dovranno presentare il MUD:
- entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative ai rifiuti prodotti nel 2011 (e cioè dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011);
- ed entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI, per ciascuna categoria di soggetti di cui all'art. 1 del D.M. 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative ai rifiuti prodotti nel 2012.
Considerato che il decreto "Milleproroghe" - approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 dicembre 2011 - ha previsto un ulteriore slittamento dell'avvio del SISTRI dal 9 febbraio 2012 al 2 aprile 2012, entro il 2 ottobre 2012 dovrà essere presentato il MUD con riferimento ai rifiuti prodotti dal 1° gennaio 2012 al 1° aprile 2012.
. Se vuoi approfondire l’argomento del SISTRI, clicca QUI.
3. 30 DICEMBRE 2011 - Approvato il modello MUD 2012
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 283) il D.P.C.M. 23 dicembre 2011 con il quale è stato approvato il modello dichiarazione da utilizzare per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2012, con riferimento all’anno 2011.
Il nuovo modello di dichiarazione sostituisce quello approvato con il D.P.C.M. del 27 aprile 2010.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà avvenire, come prevede la Circolare del Ministero del 3 marzo 2011, compilando e trasmettendo alla Camera di Commercio, con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD (per via telematica o con spedizione cartacea o magnetica), le schede del capitolo 1 - Rifiuti del D.P.C.M. 27 aprile 2010, previo pagamento del previsto diritto di segreteria.
Sono tenuti alla presentazione del MUD anche i Comuni, i loro Consorzi o Comunità Montane nonchè il Consorzio Nazionale degli imballaggi.
Il Decreto stabilisce, inoltre, che, per quanto riguarda il 2012, le imprese tenute dovranno presentare il MUD per i mesi precedenti all'entrata in vigore del SISTRI entro 6 mesi da tale data.
Considerato che il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (decreto "Milleproroghe") ha previsto un ulteriore slittamento dell'avvio del SISTRI dal 9 febbraio 2012 al 2 aprile 2012, il MUD con riferimento ai rifiuti prodotti dal 1° gennaio 2012 al 1° aprile 2012 dovrà essere presentato entro il 2 ottobre 2012.
Si riporta il modello MUD 2012 con le relative istruzioni per la compilazione:
-
D.P.C.M. 23 dicembre 2011 - ALLEGATO 1 - Istruzioni per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).
-
D.P.C.M. 23 dicembre 2011 - ALLEGATI 2-3-4-5-6 - Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).
4. 17 APRILE 2012 - DICHIARAZIONE MUD 2011 - On line le istruzioni del Ministero dell'ambiente
Come noto, l’art. 28, comma 1 del Decreto 18 febbraio 2011 n. 52, stabilisce che i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994 n. devono comunicare al SISTRI, i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno 2011 entro il 30 aprile 2012.
La presentazione della Dichiarazione è disciplinata dalla Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 6774 del 2 marzo 2011 recante "indicazioni operative relative all’assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al D.P.C.M. 27704/2010 e all’art. 12 del D.M. 17/12/2009, come modificato con D.M. 22/12/2010”, che prevede che possa essere effettuata:
1) Compilando e trasmettendo alle Camere di Commercio, con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD (quindi via telematica o con spedizione cartacea o magnetica) le schede del capitolo 1 – Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010, previo pagamento del diritto di segreteria.
Le Camere di Commercio provvederanno ad inoltrare le informazioni raccolte al SISTRI e all’ISPRA, quest’ultimo deputato all’elaborazione dei dati nell’ambito del Catasto dei rifiuti.
2) Compilando i modelli disponibili nell'area riservata SISTRI:
- accedendo unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede, nello spazio riservato;
- compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI;
- inserendo le informazioni come meglio descritte nella Guida per l'utilizzo dell'applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011.
Si ricorda che è online (nello spazio del portale riservato ai soggetti legittimati) l'applicazione per la compilazione della dichiarazione Sistri 2011 (cd. "Mudino") con l'esplicito avviso che per destinatario dei rifiuti deve intendersi l’impianto di destinazione e non il trasportatore, poiché essendo quest'ultimo esentato dalla dichiarazione l’informazione relativa al destinatario non potrebbe essere desunta da altra fonte.
Ricordiamo che il mudino, stante le ripetute proroghe dell'operatività del SISTRI, è relativo all'intero 2011; è possibile reperire l'applicazione per la compilazione dei moduli nell'area riservata SISTRI cui si accede mediante l'utilizzo del dispositivo Usb del delegato dell'unità locale.
Il Ministero ricorda infine che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione SISTRI i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione per le attività di trasporto ed intermediazione.
. Se vuoi scaricare la GUIDA predisposta dal Ministero dell'Ambiente, clicca QUI.
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MUD 2010 - 2011 E SISTRI NUOVI ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
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1. La istituzione del SISTRI
Sulla Gazzetta ufficiale del 13 gennaio 2010, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009, che ha sancito la “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, denominato SISTRI.
Tale decreto è stato successivamente modificato dal D.M. 15 febbraio 2010, in vigore dal 1° marzo 2010.
Con il SISTRI si passa da un sistema cartaceo imperniato sui tre documenti costituiti dal formulario di identificazione dei rifiuti, registro di carico e scarico, MUD a soluzioni tecnologiche avanzate.
Da quest’anno dovrebbe finalmente entrare in vigore il sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti. Questo nuovo sistema, infatti, nei prossimi mesi dovrà sostituire l’emissione dei formulari e la tenuta dei registri di carico e scarico, prevedendo l’abolizione del MUD a partire dal 2011.
Dal 13 luglio 2010 le imprese più grandi e dal 12 agosto 2010 quelle più piccole partiranno applicando nel concreto il Sistri.
. Se vuoi approfondire il tema del SISTRI, sulla tracciabilità dei rifiuti, clicca QUI.
2. 28 APRILE 2010 - Approvato un nuovo modello MUD 2010 - Gli allegati risultano tuttavia incompleti
A prescindere dal SISTRI, che avrà un graduale avvio entro l’anno, anche per l’anno 2010, gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che producono determinate tipologie di rifiuti non pericolosi, i gestori di alcune tipologie di impianti assoggettati alla Direttiva IPPC, i consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti, le amministrazioni comunali e tutti gli operatori del settore sono tenuti ad inviare alle Camere di Commercio, entro il 30 aprile 2010, il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) relativo al 2009.
Stante l'entrata in vigore del D.M. 17 dicembre 2009 relativo al Sistri, il 30 aprile 2010 dovrebbe essere l'ultimo appuntamento con la dichiarazione MUD per i soggetti obbligati ad aderire al Sistri medesimo.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010 (Suppl. Ord. n. 80), il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2010 con il quale viene approvato un nuovo modello di dichiarazione ambientale in sostituzione di quello approvato con il D.P.C.M. 2 dicembre 2008.
Si deve, tuttavia, segnalare che tra gli allegati che fanno parte integrante del decreto mancano dei modelli, ci sono solo i tracciati record. Si prevede, pertanto, una ripubblicazione del decreto con gli allegati corretti.
Il nuovo decreto, inoltre, non prevede ancora alcuna proroga e pertanto il nuovo modello dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati.
Sono, in ogni caso, ritenute valide le dichiarazioni che risultino presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al D.P.C.M. 2 dicembre 2008.
Il testo del decreto, con tutti i suoi allegati, viene riportato nei Riferimenti normativi.
2.1. I contenuti del nuovo modello
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale risulta articolato in quattro capitoli:
a. Capitolo 1 - Rifiuti;
b. Capitolo 2 - Veicoli fuori uso;
c. Capitolo 3 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
d. Capitolo 4 - Emissioni.
Il Capitolo 1 riguarda gli obblighi e i soggetti di cui agli articoli 189 e 220 del D. Lgs. n. 152/2006 nonchè i gestori di impianti di trattamento e di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all`articolo 9, comma 4 del D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151.
Il Capitolo 2 riguarda gli obblighi ed i soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all`articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209.
Il Capitolo 3 riguarda gli obblighi e i soggetti di cui all`articolo 13, commi 6 e 7, del D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all`articolo 14 del medesimo decreto legislativo.
Per la trasmissione dei dati di cui al Capitolo 3 i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito www.registroaee.it e seguire le istruzioni ivi esposte.
. Se vuoi accedere al sito, clicca QUI.
Per la trasmissione dei dati di cui al Capitolo 4 i soggetti interessati devono collegarsi per via telematica al sito www.eprtr.it e seguire le istruzioni ivi esposte.
. Se vuoi accedere al sito, clicca QUI.
2.2. Dubbi di legittimità sul decreto
Come se non bastasse, è stato fatto rilevare che sul D.P.C.M. 27 aprile 2010 si profilano dubbi di legittimità, dato che il comma 2-bis, dell'articolo 6, della legge n. 70/1994 (legge istitutiva del MUD), che consente sue successive modifiche, dispone testualmente che “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono [ ... ] da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo”.: il decreto del 27 aprile 2010 è stato invece pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile.
2.3. Prevista l'emanazione di un decreto-legge che stabilisca una proroga dei termini
Tutta questa situazione incresciosa può essere superata solo con l'emanazione di un provvedimento di rango superiore (decreto-legge emanato d'urgenza), che, tra le altre cose, quanto meno stabilisca una proroga dei termini.
L'emanazione di tale decreto è stato annunciata nel Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010.
3. 30 APRILE 2010 - Pubblicate le schede mancanti nel D.P.C.M. del 27 aprile 2010
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2010, un comunicato del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo al D.P.C.M. 27 aprile 2010 recante «Modifiche al Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)».
In allegato al Comunicato sono state pubblicate le sole schede mancanti relative al Capitolo 1 e al Capitolo 2.
Il testo del comunicato con il relativo allegato viene riportato nei Riferimenti normativi.
4. 30 APRILE 2010 - Il Consiglio dei Ministri approva un decreto-legge che concede la possibilità di presentare il MUD 2010 fino al 30 giugno 2010 - Rinviata la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 30 aprile 2010, ha approvato il Decreto Legge, recante ”Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonchè per l'assegnazione di quote di emissione di CO2”, con il quale viene concessa la possibilità di presentare le dichiarazioni relative al Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) fino al 30 giugno 2010.
È lo stesso Governo a informare dell’approvazione della proroga attraverso un comunicato stampa, presentato al termine del Consiglio dei Ministri, tenutosi lo stesso giorno di scadenza del termine ultimo per la presentazione del MUD stabilito dalla normativa vigente (30 aprile 2010).
Incredibilie! Continuano le assurdità: per ora fà testo un semplice “comunicato stampa” (con quale valore giuridico è tutto da determinare!!!) in attesa che venga pubblicato l'annunciato decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Il termine di presentazione del MUD è scaduto il 30 aprile 2010, ma alla data del 12 maggio ancora non risulta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge che fissa la sua proroga al 30 giugno 2010.
Si riporta il testo dello:
. Schema di decreto legge recante misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale - MUD. (Approvato dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010).
5. MUD 2010 - Disponibile software e modulistica
Sul sito www.ecocerved.it è ora possibile:
• scaricare il software per la compilazione del MUD 2010 Capitolo 1 - Rifiuti e Capitolo 2 - Veicoli Fuori Uso, predisposto per conto di Unioncamere secondo le specifiche del DPCM 27 aprile 2010;
• scaricare il software per il controllo formale delle dichiarazioni rese su supporto informatico dai soggetti che utilizzano software diversi da quello predisposto da Unioncamere;
• consultare e scaricare la modulistica cartacea e le istruzioni previste dal DPCM 27 aprile 2010;
• trasmettere il MUD in via telematica, collegandosi al sito www.mudtelematico.it.
Si informa, inoltre, che sul sito www.registroaee.it sono invece disponibili le istruzioni per la presentazione del MUD 2010, Capitolo 3 - Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
. Se vuoi collegarti al sito ecocerved, clicca QUI.
. Se vuoi accedere al sito ufficiale per l'invio telematico del MUD, clicca QUI.
. Se vuoi collegarti al sito registroaee, clicca QUI.
6. 21 MAGGIO 2010 - MUD 2010 - Pubblicato il decreto-legge che proroga il termine di presentazione al 30 giugno 2010
E' stato finalmente pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2010, il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante "Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di emissione di CO2".
Il decreto-legge, tra l'altro, consente, all'art. 1, comma 1, la presentazione della dichiarazione ambientale fino al 30 giugno 2010.
Nello stesso comma si precisa che sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al D.P.C.M. 2 dicembre 2008.
7. MUD 2010 - Ulteriore proroga al 31 dicembre 2010
Secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, del D.M. 17 dicembre 2009, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) devono presentare tale dichiarazione entro il 31 dicembre 2010.
8. D. Lgs. n. 205/2010 - Ridotti i soggetti tenuti alla presentazione del MUD
Il D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 205, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, modifica in maniera consistente la platea dei soggetti tenuti alla presentazione del MUD a seguito dell'entrata a regime del SISTRI - sistema di tracciabilità dei rifiuti.
L’articolo 16, che modifica gli articoli 188, 189, 190 e 193 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, limita l’obbligo di presentazione del MUD ai soli Comuni.
L'obbligo di comunicare annualmente alle Camere di Commercio le quantità di rifiuti gestiti (MUD) rimarrà quindi a carico dei soli Comuni (esclusi i Comuni della Regione Campania obbligati ad aderire al Sistri e i Comuni che decidono facoltativamente di aderire al Sistri).
A ribadire ciò, l’articolo 37 dispone l’abrogazione delle schede MUD previste dal D.P.C.M. 27 aprile 2010: in particolare della Sezione comunicazione semplificata, della Sezione rifiuti e della Sezione intermediazione.
Sempre con riferimento al MUD il Capitolo 2 (Veicoli fuori uso) e il Capitolo 3 (Apparecchiature elettriche ed elettroniche - AEE e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE) saranno abrogati a decorrere dalla dichiarazione 2012 relativa al 2011.
9. MUD 2010 - Proroga al 30 aprile 2011
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010, il D.M. 22 dicembre 2010, il quale, apportando modifiche all’art. 12, del D.M. 17 dicembre 2009, ha stabilito una ulteriore proroga al 31 maggio 2011 del periodo di transizione dal vecchio al nuovo regime per l’avvio completo del SISTRI.
Tale termine era stato in precedenza fissato al 1° gennaio 2011 dal D.M. 28 settembre 2010.
Con lo stesso decreto è stato anche differito il termine per la dichiarazione che produttori, smaltitori e recuperatori di rifiuti avrebbero dovuto inviare al Ministero dell'Ambiente in relazione ai rifiuti gestiti "ante SISTRI" (MUD 2010) che viene posticipato al 30 aprile 2011, per le informazioni relative all’anno 2010 e al 31 dicembre 2011 per le informazioni relative al 2011, naturalmente sempre per operazioni di gestione svolte al di fuori del SISTRI.
10. MUD 2010 - Circolare esplicativa del Ministero dell'Ambiente
Il Ministero dell'Ambiente ha emanato la Circolare 2 marzo 2011, Prot. n. 6774/Tr/Di con la quale fornisce indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla Legge n. 70/1994, al DPCM 27 aprile 2010 e all'articolo 12 del DM 17 dicembre 2009, come modificato con DM 22 dicembre 2010.
Il testo della Circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
Nelle more della piena entrata a regime (prevista per il 1° giugno 2011) del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il D.M. 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l’obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni.
I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall’anno 2010.
Con questa circolare il Ministero dell'Ambiente, nell’attesa dell’entrata in vigore del SISTRI, fornisce le indicazioni operative per l’assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge n. 70/1994, al D.P.C.M. 27 aprile 2010 e al D.M. 17 dicembre 2009.
Le informazioni relative all'anno 2010 devono essere comunicate entro il 30 aprile 2011, mentre le informazioni relative al periodo 1° gennaio 2011-31 maggio 2011 dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2011.
Stante il disposto dell'articolo 12 del D.M. 17 dicembre 2009, come modificato con D.M. 22 dicembre 2010, le informazioni da comunicare sono riferite anche al periodo cosiddetto del “doppio binario”, nel quale è stato mantenuto anche l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006.
Alla luce di ciò, tutti i soggetti obbligati sopra indicati dovranno presentare la comunicazione SISTRI per tutto il 2010 e per il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2011.
I soggetti che operano nel settore dei veicoli a fine vita devono invece presentare, entro il 30 aprile 2011, il MUD relativo al 2010, dal momento che l'abrogazione del relativo capitolo 2 del D.P.C.M. 27 aprile 2010, disposta al comma 1, lettera b) dell'articolo 264-bis del D. Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, spiega effetto a partire dalla dichiarazione relativa al 2011.
Pertanto, i predetti soggetti presenteranno il MUD di cui al D.P.C.M. 27 aprile 2010 per la dichiarazione 2010, mentre per il periodo dell'anno 2011 antecedente l'entrata a regime del SISTRI (1° gennaio - 31 maggio 2011) dovranno presentare la dichiarazione SISTRI di cui all'articolo 12 del D.M. 17 dicembre 2009.
10.1. SOGGETTI INTERESSATI
La circolare ministeriale del 2 marzo 2011 ha distinto tra i soggetti:
1) che non devono presentare alcuna dichiarazione,
2) che devono presentare tramite la "dichiarazione MUD" e
3) che devono comunicare le suddette informazioni tramite la "dichiarazione SISTRI" lasciando però facoltà a questi ultimi di utilizzare la modulistica Sistri oppure, a scelta, quella prevista per il MUD previo pagamento dei previsti diritti di segreteria.
Non devono presentare nessuna dichiarazione, a decorrere dall'anno 2010:
- i soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto rifiuti (solo per l'attività di trasporto);
- i soggetti che effettuano attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione (solo per l'attività di commercio e intermediazione senza detenzione);
- i consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.
Devono presentare la Dichiarazione SISTRI, con le modalità che illustreremo più avanti, i seguenti soggetti:
- le imprese e gli Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del MUD di cui alla Legge n. 70/1994;
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (tranne gli imprenditori agricoli con un volume d'affari non superiore a 8.000 Euro);
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, lett. c), d) e g) del D.Lgs. n. 152/2006 con più di 10 dipendenti.
Devono presentare la Dichiarazione MUD, con riferimento ai dati del 2010, i seguenti soggetti:
- il Consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI);
- i soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui all'articolo 11 comma 3 del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, che devono presentare la Dichiarazione MUD (Capitolo 2- Veicoli fuori uso), esclusivamente su supporto magnetico;
- i soggetti di cui all'articolo 13, commi 6 e 7, del D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro nazionale dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, che trasmettono i dati di cui al capitolo 3 del D.P.C.M. 27 aprile 2010 collegandosi per via telematica al sito Registroaee.it;
- i Comuni o loro consorzi e comunità montane.
10.2. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SISTRI/MUD
La presentazione della Dichiarazione SISTRI deve essere effettuata entro il 30 aprile 2011, alternativamente, a scelta dell'interessato:
- compilando per via telematica gli appositi modelli predisposti dal Ministero che saranno pubblicati sul portale sistri.it e saranno poi inviati telematicamente direttamente al SISTRI;
oppure
- compilando gli appositi modelli cartacei o utilizzando il software appositamente predisposto da presentare o inviare alla Camera di Commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria, con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n. 70/1994, le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010.
La Camera di Commercio competente per territorio è quella della provincia in cui ha sede l'unità locale o la sede legale, cui si riferisce la dichiarazione.
Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale.
. Se vuoi accedere al sito ECOCERVED e scaricare il software che consente la compilazione guidata della dichiarazione MUD - SISTRI 2011, clicca QUI.
La dichiarazione MUD su modello cartaceo o su supporto informatico deve essere contenuta nell'apposita busta prevista dal D.P.C.M. 27 aprile 2010 e può essere:
- spedita a mezzo posta raccomandata SENZA AVVISO DI RICEVIMENTO alla Camera di Commercio competente per territorio (indirizzo per invio postale);
- consegnata presso la sede camerale.
L'invio telematico della dichiarazione MUD può essere effettuato collegandosi al sito mudtelematico.it seguendo le istruzioni riportate nel portale.
. Se vuoi accedere al sito, clicca QUI.
10.3. Diritti di segreteria
Per la sola dichiarazione MUD deve essere versato un diritto di segreteria per ogni unità locale per la quale si presenta la dichiarazione MUD.
I diritti di segreteria devono essere versati sul conto corrente postale predisposto da ogni singola Camera di Commercio, indicandio la causale "diritti di segreteria MUD 2010".
Alla dichiarazione MUD deve essere allegata l'attestazione del bollettino di conto corrente postale.
L'importo dei diritti di segreteria è:
- di Euro 10,00 per ciascuna dichiarazione MUD presentata con modalità telematica o su supporto magnetico, e
- di Euro 15,00 per ciascuna dichiarazione presentata su supporto cartaceo.
Per le dichiarazioni MUD inviate telematicamente il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato mediante l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronici.
Per le dichiarazioni multiple, da presentarsi esclusivamente per via telematica oppure su supporto magnetico, è possibile effettuare il versamento cumulativo utilizzando un solo bollettino di versamento.
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IL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE
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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Legge n. 70/1994;
• D.P.C.M. 24 dicembre 2002, come rettificato dal D.P.C.M. 24 febbraio 2003 - Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003;
• D.P.C.M. 22 dicembre 2004 (autodemolitori) - Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2005;
• D. Lgs. n. 182/2003: art. 4, comma 5;
• Legge n. 29/2006 (Comunitaria 2005): art. 11;
• D. Lgs. n. 152/2006: artt. 189, commi 3 e 5; 212, comma 8; 220, comma 2; 226, comma 4; 230, comma 5;
• D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
• D. P.C.M. 2 dicembre 2008 - Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2009;
• D. P.C.M. 27 aprile 2010 - Modifiche al Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
• Circolare del Ministero dell'Ambiente 2 marzo 2011, Prot. n. 6774/Tr/Di.
2. OBIETTIVI E FINALITA' DELLA DICHIARAZIONE
Il MUD - Modello Unico di Dichiarazione ambientale, chiamato anche “740 ecologico” è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti e gestiti da chi esercita un’attività economica, quelli raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la dichiarazione.
La Legge n. 70 del 25 gennaio 1994 e il D.P.C.M. 6 luglio 1995, istitutivo del MUD, mirano a semplificare e unificare gli obblighi delle imprese verso la Pubblica Amministrazione in materia di comunicazione ambientale, fissando i presupposti per la revisione delle norme e l'interazione tra Impresa e Amministrazione, secondo le direttive della Unione Europea.
L'obiettivo che la legge si è proposto è stato quindi quello di superare l'estrema frammentazione che esisteva in materia di competenze tra i vari soggetti deputati alla raccolta di dati in campo ambientale attraverso la realizzazione di un modello di dichiarazione (il MUD) che comprende tutte le dichiarazioni preesistenti e può essere predisposto anche su supporto magnetico.
Elemento fondamentale del progetto MUD è stato l'unificazione dei punti di acquisizione delle informazioni presso le Camere di Commercio e l'uniformità della gestione dei dati sul territorio nazionale, grazie al sistema informativo realizzato da InfoCamere in collaborazione con Ecocerved s.r.l. (il referente tecnico e organizzativo del sistema camerale in campo ambientale).
Attualmente il MUD è composto da quattro sezioni:
• Sezione rifiuti,
• Sezione imballaggi,
• Sezione emissioni,
• Sezione veicoli fuori uso.
3. SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MUD E SOGGETTI ESCLUSI
A. Capitolo MUD - Sezione rifiuti
3.1. Soggetti tenuti alla presentazione del MUD
Sulla base del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 (Testo Unico Ambientale), così come modificato dal D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, i soggetti che devono presentare il MUD, sezione rifiuti, sono:
1) Imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
2) Imprese ed Enti, con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti:
• da lavorazioni industriali,
• da lavorazioni artigianali,
• dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
3) Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
4) Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
5) Chi svolge operazioni di recupero e di smaltimento rifiuti;
6) Imprenditori agricoli, di cui all’art. 2135 del Codice Civile, produttori di rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo superiore ad euro 8.000,00;
7) Enti e professionisti, organizzati come impresa (per esempio cliniche, poliambulatori, ecc.) che erogano prestazioni sanitarie con relativa produzione di rifiuti pericolosi;
8) Consorzi costituiti con finalità di recupero di particolari tipologie di rifiuti;
9) Comuni o loro Consorzi o Comunità montane o Aziende speciali, in relazione all’attività di raccolta e gestione di rifiuti urbani e assimilati ed all’attività di gestione di rifiuti speciali;
10) Gestori del servizio pubblico per i rifiuti pericolosi conferiti da produttori in base ad apposita convenzione.
3.2. Soggetti esclusi dalla presentazione del MUD
Sono, di conseguenza, esclusi dalla presentazione del MUD:
1) Imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui al punto 2) di cui sopra;
2) Imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti dalle stesse attività di cui al punto 2), ma che non hanno più di dieci dipendenti;
3) Imprenditori agricoli, di cui all’art. 2135 del Codice Civile, che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000,00;
4) Soggetti che conferiscono i propri rifiuti pericolosi al servizio pubblico di raccolta mediante convenzione, limitatamente alla quantità conferita;
5) Professionisti, non associati in forma d’impresa, che erogano prestazioni sanitarie (es. studi medici e dentistici in genere con relativa produzione di rifiuti pericolosi);
6) Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
7) Produttori di rifiuti pericolosi non urbani che non sono inquadrati in “enti”o “imprese”;
8) Soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
B. Capitolo MUD - Sezione imballaggi
L’obbligo di compilazione di questa sezione riguarda:
1) Gli imballaggi immessi sul mercato (per ciascun materiale e per tipo di imballaggio) e riutilizzati (per ciascun materiale), rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale;
2) Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI);
3) I produttori che hanno organizzato autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei rifiuti di imballaggio o che hanno messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi (si tratta dei produttori che non hanno aderito a consorzi, i quali possono presentare il MUD per gli iscritti ai loro sistemi gestionali, inviandone contestualmente copia al CONAI).
Sono invece esclusi dall’obbligo di compilazione:
1) Produttori di imballaggi che hanno aderito al CONAI o ad altri consorzi di filiera;
2) Utilizzatori di imballaggi.
C. Capitolo MUD - Sezione veicoli fuori uso
Introdotto con il D.P.C.M. 22 dicembre 2004, il MUD sezione veicoli fuori uso va presentato da chi ha effettuato nel corso dell’anno attività di autodemolizione e/o rottamazione e/o frantumazione dei veicoli fuori uso e relativi componenti e materiali che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso).
Sono esenti dall’obbligo della denuncia MUD sezione veicoli fuori uso i soggetti che non effettuano sul veicolo fuori uso attività di autodemolizione, rottamazione e frantumazione ed i soggetti che, pur facendo tali attività, le effettuano su veicoli fuori uso o altri rifiuti da questi derivati non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003.
D. Capitolo MUD - Sezione emissioni IPPC – Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento
L'obbligo è posto a capo di tutti i gestori di complessi IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) nelle cui emissioni in aria e/o in acqua è presente almeno uno degli inquinanti presenti nelle Tabelle 1.6.2 o 1.6.3 di cui all'allegato 1 al Decreto Ministeriale 23 novembre 2001 in misura superiore al valore soglia corrispondente riportato nelle stesse tabelle.
Il complesso IPPC è una struttura produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito, nel quale vengono svolte le seguenti attività:
• Attività energetiche;
• Produzione e trasformazione di metalli;
• Industrie dei prodotti minerari;
• Industria chimica;
• Gestione dei rifiuti;
• Altre attività similari.
Sono, di conseguenza, esclusi dall'obbligo:
• tutti i complessi IPPC che non superano i valori soglia indicati sopra;
• tutti i complessi non IPPC, cioè i complessi all'interno dei quali non viene svolta almeno un'attività IPPC.
4. DICHIARAZIONE IN.E.S.
La Dichiarazione I.N.E.S. (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti), attualmente prevista dalDecreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è relativa ai valori delle emissioni inquinanti nell’aria e nelle acque da parte degli impianti industriali IPPC.
La Dichiarazione ha avuto origine con l'articolo 10 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 372.
Per lo svolgimento della dichiarazione INES il principale riferimento normativo è il Decreto Ministeriale 23 novembre 2001, che con i suoi allegati 1 e 2 (linee guida e questionario).
Il D.P.C.M. 24 dicembre 2002 ha integrato la dichiarazione INES al Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), definito dalla legge n. 70/1994.
La dichiarazione si compone essenzialmente di 4 parti:
• Parte I: riguarda l'identificazione del complesso produttivo e delle attività sorgenti di emissioni che vi sono svolte.
• Parte II: riguarda le emissioni in aria.
• Parte III: riguarda le emissioni in acqua.
• Parte IV: riguarda le emissioni in acqua dei complessi produttivi IPPC che inviano i propri effluenti liquidi, tutti o parte di essi, ad un depuratore esterno. Tali complessi produttivi IPPC, dopo aver compilato la parte III del questionario, possono scegliere se compilare o meno la IV parte.
La dichiarazione deve essere accompagnata da una certificazione da parte di un responsabile della dichiarazione (proprietario o gestore o altro) del complesso dichiarante. Il responsabile della dichiarazione può essere o meno la persona di riferimento.
. Se vuoi maggiori informazioni, clicca QUI.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Capitolo MUD - Sezione rifiuti
Il MUD Capitolo Rifiuti va presentato alla Camera di Commercio della provincia nella quale ha sede l’unità locale, cioè il luogo in cui sono prodotti i rifiuti.
Per le imprese di solo trasporto dei rifiuti, per unità locale s’intende la sede legale; per le imprese che svolgono attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione, l’unità locale coincide con la sede presso la quale l’impresa conserva i registri di carico e scarico.
Tale capitolo va compilato in uno dei seguenti modi:
• Su supporto cartaceo;
• Su supporto magnetico;
• Per via telematica;
• Spedito con raccomandata, senza avviso di ricevimento.
In particolare:
• la scheda anagrafica semplificata (cartacea) deve essere usata solo dai produttori di rifiuti che nel 2007 non abbiano prodotto più di tre tipi di rifiuti, che per ogni tipo di rifiuto non abbiano utilizzato più di tre trasportatori e più di tre destinatari e che presentino, ovviamente, la dichiarazione su carta;
• Il formato cartaceo, semplificato e/o generale, non può essere utilizzato, dalle imprese che esercitano attività di gestione rifiuti che devono servirsi obbligatoriamente del supporto informatico o della via telematica.
Capitolo MUD - Sezione veicoli fuori uso
Il MUD Capitolo Veicoli fuori uso va presentato alla Camera di Commercio della provincia nella quale ha sede l’unità locale cui la dichiarazione si riferisce ed esclusivamente:
• Su supporto magnetico;
• Per via telematica;
• Spedito con raccomandata, senza avviso di ricevimento.
Capitolo MUD - Sezione emissioni
Il MUD Capitolo Emissioni va trasmesso esclusivamente per via telematica, con l'utilizzo di firma digitale tramite smartcard, facendo riferimento ai seguenti siti:
- http://www.eper.sinanet.apat.it
- www.dichiarazioneines.it
6. IL MUD TELEMATICO
La normativa vigente, in alternativa alla tradizionale modalità di invio dei dischetti tramite posta o tramite consegna diretta alla Camera di Commercio, ha previsto la possibilità di invio telematico del MUD utilizzando il certificato di firma digitale.
E’ una modalità vantaggiosa per i dichiaranti che dispongono della firma digitale rilasciata da un’autorità di certificazione, della smart card e del relativo lettore.
In particolare, le associazioni di categoria e gli studi di consulenza potranno inviare telematicamente le comunicazioni rifiuti compilate per conto dei propri associati e dei propri clienti, apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che dovrà essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.
Per poter accedere al servizio è necessario eseguire la REGISTRAZIONE, operazione questa che fornisce la chiave di accesso alla propria area riservata da indicare nella fase di LOGIN.
Nell'area riservata l'utente può eseguire le tre operazioni fondamentali:
• Inviare i files dati MUD che vengono sottoposti al controllo di validità formale e che vengono accettati solo se l'esito è positivo. (nel sito www.ecocerved.it è disponibile la procedura di controllo utilizzabile localmente).
L'eventuale esito negativo sarà accompagnato dal dettaglio degli errori rilevati.
• Firmare il modello riepilogativo (modulo MR) utilizzando il certificato di firma digitale.
• Pagare il diritto di segreteria che è calcolato automaticamente dalla procedura, mediante carta di credito Visa o MasterCard o Diners su circuito sicuro (SSL).
L'operazione di pagamento dà seguito all'invio, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato in fase di registrazione, di una regolare fattura quietanzata da parte di InfoCamere.
La fattura viene intestata con i dati forniti in fase di registrazione.
Solo a questo punto il MUD sezione rifiuti potrà considerarsi consegnato.
Il sistema attribuirà una marca temporale al "plico" ricevuto e trasmetterà all'utente una ricevuta di avvenuta consegna utilizzando il sistema di posta sicura LegalMail.
La ricevuta sarà trasmessa all'indirizzo di e-mail indicato nella fase di registrazione.
7. LA MODULISTICA CARTACEA - Struttura
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) risulta articolato in 2 Capitoli:
1. Rifiuti e Prodotti Immessi sul mercato
2. Emissioni.
Il Capitolo 1 - Rifiuti e Prodotti immessi sul mercato è così articolato:
a) Comunicazione Rifiuti, comprendente:
1. Sezione Rifiuti Semplificata
2. Sezione Rifiuti Speciali
3. Sezione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
4. Sezione Intermediazione
5. Sezione Consorzi
6. Sezione Imballaggi.
b) Comunicazione Veicoli Fuori Uso,
c) Comunicazione Rifiuti da apparecchiature Elettriche ed Elettroniche,
d) Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
8. DIRITTI DI SEGRETERIA
Gli importi per i diritti di segreteria sono:
• Euro 15.00 per ogni MUD presentato su supporto cartaceo;
• Euro 10.00 per ogni MUD presentato su supporto informatico o trasmesso via telematica.
Il versamento va effettuato sul C C Postale appositamente istituito da ogni Camera di Commercio.
Nella causale di versamento occorre indicare il codice fiscale del dichiarante e la dicitura Diritti di segreteria Mud-Comunicazione Rifiuti (legge 70/1994).
9. VIOLAZIONI E SANZIONI
Si applicano le sanzioni previste dall'art. 258, commi 1 e 5, del D. Lgs. n. 152/2006:
- OMISSIONE, PRESENTAZIONE INCOMPLETA O INESATTA:
Chiunque non effettua la comunicazione ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a 15.500,00 euro.
Il soggetto competente in materia di controlli, ispezioni e multe è l'Amministrazione Provinciale.
- PRESENTAZIONE IN RITARDO:
Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (30 aprile), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.
Per indicazioni incomplete o inesatte che, però, consentono di ricostruire le informazioni dovute, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 270,00 a 1.550,00 euro.
L'ente deputato a irrogare le sanzioni è la Provincia territorialmente competente.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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1. ECOCERVED
Ecocerved Scarl è la società consortile del sistema italiano delle Camere di commercio che opera nel campo dei sistemi informativi per l’ambiente.
Ecocerved Scarl è strutturata sul territorio nazionale in tre distinte sedi:
- sede di Bologna, alla quale è assegnato il personale operativo, tecnico e commerciale dedicato alla progettazione e alla realizzazione delle attività, il personale amministrativo, la Direzione Commerciale e la Direzione Generale nelle funzioni di coordinamento e indirizzo delle attività;
- sede di Padova, alla quale è assegnato il personale tecnico dedicato alla realizzazione delle principali attività tecnologiche e progettuali;
- sede di Roma per la conduzione dei rapporti Istituzionali.
Ecocerved opera per consentire alle Camere di commercio, alle Pubbliche Amministrazioni e alle imprese di ampliare le informazioni utili per conoscere e valutare l’impatto ambientale del comparto produttivo e per adottare comportamenti compatibili.
. Per accedere al sito ECOCERVED, clicca QUI.
2. ECOCANERE - Il portale per l’ambiente delle Camere di commercio italiane
Il nuovo Ecocamere è un sito web sui temi dell’ambiente che nasce con il duplice obiettivo di informare le imprese e fornire al personale camerale strumenti per supportare le PMI nel miglioramento delle condizioni ambientali.
I contenuti spazieranno da notizie su novità normative ed eventi di formazione sul territorio, a manuali su adempimenti amministrativi e video tutorial su procedure informatiche, ma anche informazioni su opportunità offerte da bandi di finanziamento e iniziative di networking.
Oltre che consultare i contenuti pubblicati, nel nuovo Ecocamere si potranno anche presentare quesiti tecnici o suggerire approfondimenti specifici.
EcoCamere si pone l'obiettivo di costituire un punto di accesso unico ai servizi delle Camere di Commercio nel campo ambientale nel settore ambiente.
Lo sportello informativo punta inoltre a:
• valorizzare e mettere in rete le competenze acquisite dal personale delle Camere di Commercio e promuovere i servizi delle Camere di Commercio;
• pubblicare e diffondere la produzione di informazioni e dati statistici ricavabili dalla denuncia MUD;
• informare e formare sulla normativa vigente ed evoluzioni della stessa, in campo ambientale;
• rispondere a quesiti inviati telematicamente dalle Camere di Commercio in relazione agli adempimenti di loro competenza.
. Se vuoi accedere al sito ECOCAMERE, clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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Legge 25 gennaio 1994, n. 70: Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonchè per l'attuazione del sistema di ecogestione e di "audit" ambientale.
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D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209: Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dalla legge 15 dicembre 2011, n. 217 - In vigore dal 17 gennaio 2012).
. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Ufficio legislativo – Nota del 9 maggio 2007, Prot. UL/2007/4130: Parere in ordine all’obbligo di MUD per i trasportatori di rifiuti di cui all’art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006.
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D.P.C.M. 2 dicembre 2008: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2009.
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D.M. 17 dicembre 2009: Modalità di Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. (Testo in vigore fino al 27 febbraio 2010).
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D.M. 17 dicembre 2009: Modalità di Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. (Testo coordinato con le modifiche apportate dal D.M. 15 febbraio 2010 - In vigore dal 1° marzo 2010; dal D.M. 9 luglio 2010 - In vigore dal 14 luglio 2010; dal D.M. 28 settembre 2010 - In vigore dal 1° ottobre 2010 e dal D.M. 22 dicembre 2010 - In vigore dal 28 dicembre 2010 e dal D.M. 12 novembre 2011 - In vigore dal 23 dicembre 2011).
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D.P.C.M. 27 aprile 2010: Approvazione Modifiche al Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). (Si riporta il testo completo del decreto con tutti i suoi allegati).
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Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare - Comunicato del 30 aprile 2010 - Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2010 recante «Modifiche Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)».
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Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare - Comunicato del 30 aprile 2010 - ALLEGATO.
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Decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di emissione di CO 2.
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Decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonche' per l'assegnazione di quote di emissione di CO 2. (Testo del decreto-legge n. 72/2010 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 111/2010).
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D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre
2008 relativa ai rifi uti e che abroga alcune direttive.
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D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 - ALLEGATI.
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D.M. 22 dicembre 2010: Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti.
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Ministero dell'Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare - Circolare del 2 marzo 2011, Prot. n. 6774/Tr/Di: Circolare recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al D.P.C.M. 27 aprile 2010 e all'articolo 12 del D.M. 17 dicembre 2009, come modificato con D.M. 22 dicembre 2010.
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D.M. 12 novembre 2011: Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».
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D.P.C.M. 23 dicembre 2011: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2012.
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D.P.C.M. 23 dicembre 2011 - ALLEGATO 1 - Istruzioni per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).
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D.P.C.M. 23 dicembre 2011 - ALLEGATI 2-3-4-5-6 - Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).
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D.P.C.M. 23 dicembre 2011 - ALLEGATO 7 - Definizione dei tracciati records per la presentazione mediante supporto magnetico del Mud capitolo veicoli fuori uso.
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D.P.C.M. 20 dicembre 2012: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2013.
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D.P.C.M. 12 dicembre 2013: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2014.
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D.P.C.M. 12 dicembre 2013 - ALLEGATO 1 - Articolazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).
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D.P.C.M. 12 dicembre 2013 - ALLEGATO 2 - Comunicazione rifiuti semplificata.
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D.P.C.M. 12 dicembre 2013 - ALLEGATO 3 - MODELLI PER LA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI - Sezione anagrafica.
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D.P.C.M. 12 dicembre 2013 - ALLEGATO 3 - MODELLI PER LA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI - Rifiuti.
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D.P.C.M. 12 dicembre 2013 - ALLEGATO 3 - MODELLI PER LA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI - Veicoli fuori uso.
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D.P.C.M. 12 dicembre 2013 - ALLEGATO 3 - MODELLI PER LA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI - Imballaggi, comprensiva delle sezioni Consorzi e Gestori Rifiuti di Imballaggi.
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D.P.C.M. 12 dicembre 2013 - ALLEGATO 3 - MODELLI PER LA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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D.P.C.M. 12 dicembre 2013 - ALLEGATO 3 - MODELLI PER LA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI - Rifiuti urbani e assimilati.
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D.P.C.M. 12 dicembre 2013 - ALLEGATO 3 - MODELLI PER LA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI - Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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D.P.C.M. 12 dicembre 2013 - ALLEGATO 4 - Indicazioni per la presentazione del Modello Unico
di Dichiarazione ambientale (MUD) via telematica.
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D.P.C.M. 12 dicembre 2013 - ALLEGATO 5 - Codici dell'Elenco europeo dei rifiuti.
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D.P.C.M. 12 dicembre 2013 - ALLEGATO 6 - Fac-simile di busta per l'invio cartaceo.
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D.P.C.M. 17 dicembre 2014: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2015.
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D.P.C.M. 17 dicembre 2014 - ALLEGATO 1 - Articolazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
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D.P.C.M. 17 dicembre 2014 - ALLEGATO 2 - Modello.
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D.P.C.M. 17 dicembre 2014 - ALLEGATO 3 - Modello.
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D.P.C.M. 17 dicembre 2014 - ALLEGATO 4 - Indicazioni per la presentazione del MUD via telematica.
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D.P.C.M. 17 dicembre 2014 - ALLEGATO 5 - Codici Catalogo Europeo Rifiuti.
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D.P.C.M. 17 dicembre 2014 - ALLEGATO 6 - Dati identificativi della dichiarazione.
- D.P.C.M. 21 dicembre 2015: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2016.
- D.P.C.M. 28 dicembre 2017: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018. (Testo pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2017 - Suppl. Ordinario n. 64 - Edizione cartacea con annotazioni e allegati)
- D.P.C.M. 28 dicembre 2017: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018. (Testo pubblicato sull'edizione on-line della Gazzetta Ufficiale).
- D.P.C.M. 28 dicembre 2017 - ALLEGATO 1 - Articolazione del modello.
- D.P.C.M. 28 dicembre 2017 - ALLEGATO 2.
- D.P.C.M. 28 dicembre 2017 - ALLEGATO 3.
- D.P.C.M. 28 dicembre 2017 - ALLEGATO 4.
- D.P.C.M. 28 dicembre 2017: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019. (Testo pubblicato sulla G.U. n. 45 del 22 febbraio 2019 - Suppl. Ordinario n. 8 - Edizione cartacea con annotazioni e allegati)
- D.P.C.M. 24 dicembre 2018: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019. (Testo pubblicato sull'edizione on-line della Gazzetta Ufficiale).
- D.P.C.M. 24 dicembre 2018 - ALLEGATO 1 - Articolazione del modello.
- D.P.C.M. 24 dicembre 2018 - ALLEGATO 1 - Istruzioni per la compilazione del modello - I soggetti obbligati.
- D.P.C.M. 24 dicembre 2018 - ALLEGATO 1 - Istruzioni per la compilazione del modello - Struttura.
- D.P.C.M. 24 dicembre 2018 - ALLEGATO 1 - Istruzioni per la compilazione del modello - Preszentazione.
- D.P.C.M. 24 dicembre 2018 - ALLEGATO 1 - Istruzioni per la compilazione del modello - Comunicazione rifiuti semplificata.
- D.P.C.M. 24 dicembre 2018 - ALLEGATO 1 - Istruzioni per la compilazione del modello - Sezione anagrafica.
- D.P.C.M. 24 dicembre 2018 - ALLEGATO 1 - Istruzioni per la compilazione del modello - Comunicazione rifiuti.
- D.P.C.M. 24 dicembre 2018 - ALLEGATO 1 - Istruzioni per la compilazione del modello - Comunicazione veicoli fuori uso.
- D.P.C.M. 24 dicembre 2018 - ALLEGATO 1 - Istruzioni per la compilazione del modello - Comunicazione imballaggi.
- D.P.C.M. 24 dicembre 2018 - ALLEGATO 1 - Istruzioni per la compilazione del modello - Comunicazione rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- D.P.C.M. 24 dicembre 2018 - ALLEGATO 1 - Istruzioni per la compilazione del modello - Comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione.
- D.P.C.M. 24 dicembre 2018 - ALLEGATO 1 - Istruzioni per la compilazione del modello - Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- D.P.C.M. 24 dicembre 2018 - ALLEGATO 2.
- D.P.C.M. 24 dicembre 2018 - ALLEGATO 3.
- D.P.C.M. 24 dicembre 2018 - ALLEGATO 4.
- D.P.C.M. 23 dicembre 2020: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021. (Testo pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2021 - Suppl. Ordinario n. 10 - Edizione cartacea con annotazioni e allegati)
- D.P.C.M. 17 dicembre 2021: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022. (Testo pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2022 - Suppl. Ordinario n. 4 - Edizione cartacea con annotazioni e allegati)
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