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CITTADINANZA - INDICAZIONI IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE - JUS SOLI





CITTADINANZA

1. I principi fondamentali

Secondo l’ordinamento italiano, la cittadinanza si trasmette "iure sanguinis". E’, dunque, cittadino italiano, indipendentemente dal luogo di nascita, colui che nasce da genitori cittadini italiani, mentre non é cittadino italiano colui che é nato in Italia da genitori stranieri. La cittadinanza italiana é stata ultimamente regolata dalla Legge 15 febbraio 1992, n. 91, entrata in vigore il 16 agosto 1992 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993 n. 572 concernente il regolamento di esecuzione della Legge 91/1992.


2. Evoluzione della normativa

Il Ministro dell´Interno ha emanato la Circolare 5 gennaio 2007, Prot. K.60.1 sull´evoluzione di alcune linee interpretative della legge sulla cittadinanza, con la quale vengono evidenziate le questioni di maggiore impatto al fine di riconoscere l´effettivo radicamento del cittadino straniero nel territorio italiano e contribuire ad eliminare quel disagio sociale dell´immigrato che a volte determina risentimento nei confronti delle istituzioni.
Il Ministero ha ritenuto opportuno ricorrere, nell´ambito della discrezionalità concessa dall´attuale normativa, ai principi sviluppati dalla più recente favorevole giurisprudenza in tema di solidarietà familiare e di pari dignità e valore economico del lavoro casalingo.

Queste le principali novità introdotte:
• La valutazione del limite di reddito verrà fatta con riferimento non solo alla posizione individuale del richiedente ma in relazione al reddito dell´intero nucleo familiare. Ciò renderà possibile la concessione della cittadinanza anche alle donne casalinghe, ove il marito disponga di documentati mezzi di sostentamento, adeguati alle necessità della famiglia.
• Al fine di consentire che i tempi procedurali per la concessione della cittadinanza operino in senso favorevole al richiedente si procederà, prima di un eventuale diniego per insufficienza dei redditi, all´aggiornamento della sua situazione economica.
• Nella valutazione della continuità della residenza legale sul territorio - per il cittadino non comunitario attualmente di dieci anni – gli eventuali, brevi, motivati spostamenti dall´Italia per esigenze sociali, di studio o di lavoro, se debitamente documentati, non saranno considerati pregiudizievoli per la concessione della cittadinanza.
• Le situazioni dei minori stranieri adottati da cittadini italiani saranno affrontate con la finalità di agevolare un più rapido inserimento a pieno titolo del minore nella comunità italiana.

Il testo dei provvedimenti normativi citati viene riportato nell'Appendice normativa.


3. Stranieri nati in Italia, una Circolare precisa i criteri per ottenere la cittadinanza

Certificazione scolastica, attestati di vaccinazione, certificati medici in generale o altro, potranno comprovare la permanenza nel nostro Paese per l'iscrizione anagrafica, pur se tardiva, degli stranieri nati in Italia che chiedono l'acquisto della cittadinanza italiana.
La Circolare del 7 novembre 2007, n. 22 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze - ha individuato a questo proposito criteri interpretativi per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte degli stranieri nati in Italia, i quali una volta divenuti maggiorenni chiedono l'acquisto della cittadinanza dello Stato dove sono cresciuti ed hanno frequentato le scuole, conseguendo regolari titoli di studio.


4. Le novità introdotte dalla Legge n. 94/2009

4.1. Nuovi requisiti necessari per ottenere la cittadinanza

Con la legge 15 luglio 2009, n. 94 sono state introdotte alcune novità riguardo ai requisiti necessari per ottenere la cittadinanza italiana.
Per le richieste di concessione, per motivi di residenza e per matrimonio, è stata prevista la presentazione di documenti originali in aggiunta a quelli usualmente acquisiti (es. atto di matrimonio); viene introdotto, inoltre, il versamento di un contributo pari a 200,00 euro per le nuove istanze.
Il periodo di residenza legale in Italia cresce, da sei mesi a due anni, per le domande per matrimonio.
Sono stati predisposti, pertanto, nuovi modelli di domanda.
Su tale argomento, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ha emanato la Circolare del 6 agosto 2009.


4.2. Le novità introdotte in tema di anagrafe e stato civile

Con la Circolare n. 19 del 7 agosto 2009, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell’Interno ha fornito alcune indicazioni operative in materia di anagrafe e di stato civile sulle novità introdotte dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza Pubblica".
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia deve presentare, oltre a una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio, anche un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
Le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita - dello stato civile) non richiedono l’esibizione di documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto.
Il comune può controllare le condizioni igienico-sanitarie degli immobili, in occasione delle richieste d'iscrizione e di variazione anagrafica, esercitando le proprie competenze in materia sanitaria.
Ridotto il termine per l’avvio del procedimento di cancellazione anagrafica dello straniero, da un anno a sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.
Istituito un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora presso il Ministero dell'Interno. In mancanza del domicilio la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio, in mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.


5. Camera dei deputati - Discussione generale sulle norme in materia di cittadinanza

Nella seduta del 16 dicembre 2008, la Commissione Affari costituzionali della Camera ha avviato la discussione di una serie di proposte di legge di iniziativa parlamentare sulla cittadinanza (A.C. 103 ed abbinate), volte a modificare la legge sulla cittadinanza (L. 91/1992) per adeguarla al massiccio aumento dei flussi migratori degli ultimi anni.
Tra le modifiche in discussione:
- la diminuzione da 10 a 5 anni del periodo di permanenza in Italia per l’acquisto della cittadinanza;
- l'accertamento della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero;
- la riduzione della discrezionalità del provvedimento di concessione della cittadinanza, che può essere negato solo per motivi di sicurezza;
- l'ampliamento dei casi di attribuzione della cittadinanza ai bambini stranieri nati in Italia o che, comunque, abbiano compiuto il percorso di studi in Italia (seconda generazione);
- l'introduzione della revoca della cittadinanza, in caso di condanna definitiva per gravi delitti;
- il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani residenti all’estero che l’abbiano perduta a seguito della naturalizzazione nei Paesi di accoglienza
.

Nella seduta dell'11 dicembre 2009, la relatrice ha presentato un testo unificato, adottato come testo base dalla Commissione. - subordina il diritto all'acquisto della cittadinanza dello straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto senza interruzioni fino alla maggiore età, alla frequenza con profitto di scuole riconosciute sino all'assolvimento delle diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
- per l'acquisto della cittadinanza da parte dello straniero residente da 10 anni, prevede la stabilità della residenza ed introduce uno specifico percorso di cittadinanza, richiedendo i seguenti requisiti: possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti per esso necessari; frequenza di un corso di un anno sulla storia e la cultura italiana e la Costituzione; effettiva integrazione sociale e rispetto delle leggi e della Costituzione; rispetto degli obblighi fiscali; norme di carattere amministrativo sono volte a garantire la conclusione in tempi certi del procedimento;
- modifica la disciplina del giuramento, che viene esteso a tutti i casi di acquisto della cittadinanza
.

Si riporta il testo della:
. Proposta di testo unificato adottato come testo base.


L’Assemblea ha svolto la discussione generale del testo unificato delle proposte di legge recanti Norme in materia di cittadinanza (Atto Camera C103 - Proposta di legge: ANGELI: "Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di coloro che hanno riacquistato la cittadinanza medesima").

- Se vuoi seguite l'iter parlamentare, cliccate QUI


6. 8 OTTOBRE 2015 - Esame alla Camera dei Deputati delle modifiche alla legge sulla cittadinanza

In Aula è proseguito l'esame del testo unificato delle proposte di legge recanti Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza (C. 9-A e abb.).

. Se vuoi seguite l'iter parlamentare delle varie proposte di legge, clicca QUI.


7. 13 OTTOBRE 2015 - Via libera dalla Camera dei Deputati delle modifiche alla legge sulla cittadinanza - Aprovato il testo unificato trasmesso al Senato

Con 310 sì, 66 no e 83 astenuti, la Camera dei Deputati, nella seduta di ieri, ha approvato le proposte di modifica alla L. n. 91/1992 in materia di cittadinanza. Sarà il Senato, ora, a doversi esprimere sul provvedimento votato ieri a Montecitorio.
Quali le novità introdotte dal disegno di legge?

Il disegno di legge votato dalla Camera ha introdotto il c.d. ius soli temperato, in forza del quale saranno cittadini italiani per nascita i figli - nati nel territorio dello Stato - di genitori stranieri dei quali almeno uno abbia un permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
Spetterà al genitore o a chi ne esercita la responsabilità fornire la relativa dichiarazione di volontà all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il diciottesimo anno di età di quest’ultimo. In assenza di tale dichiarazione, potrà presentare la richiesta direttamente l’interessato, entro il 20 esimo anno.
Potranno, inoltre, ottenere la cittadinanza i minori stranieri nati in Italia o entrati nel territorio della Repubblica entro i dodici anni di età che abbiano frequentato regolarmente per almeno cinque anni uno o più cicli presso istituti del sistema nazionale di istruzione, o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali. La frequenza del corso di istruzione primaria, però, dovrà anche essere coronata dalla promozione. Anche in questo caso, la richiesta spetta al genitore fornito di residenza legale, o all’interessato stesso, entro due anni dalla maggiore età.
Le nuove norme si applicheranno anche agli stranieri in possesso dei requisiti sopra elencati, che abbiano superato, al momento dell’approvazione della legge, il limite di età dei vent’anni per farne richiesta.
La nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita, tuttavia, non potrà essere applicata ai cittadini europei, in quanto possono essere titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo solo i cittadini si stati non appartenenti all’Unione europea.

. Se vuoi seguite l'iter parlamentare delle varie proposte di legge, clicca QUI.



PROBLEMATICHE DI CARRATERE PARTICOLARE

1. Dal 1° GIUGNO 2012 - Ai Prefetti la competenza ad emanare provvedimenti di cittadinanza per matrimonio

A partire dal 1° giugno 2012, sono attribuiti alla competenza del Prefetto l'accoglimento dell'istanza di acquisto della cittadinanza iure matrimoni presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia e la sua reiezione per i motivi ostativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 della legge n. 91/1992.
Qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, l'organo competente a conferire o denegare la cittadinanza sarà, invece, il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
Resta ferma la competenza del Ministro dell'interno a denegare l'acquisto della cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica o ad accogliere l'istanza se il Consiglio di Stato ritiene che le dette ragioni non sussistono.
Lo ha stabilito il Ministero dell’Interno con la Direttiva del Ministro dell'Interno 7 marzo 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012.
Il testo della direttiva viene riportato nei Riferimenti normativi.


2. L. n. 98/2013 - Cittadinanza - Più semplice attestare la presenza in Italia per lo straniero

E' stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 (Supplemento Ordinario n. 63), la Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".
La legge, in viigore dal 21 agosto 2013, ha previsto semplificazioni anche in merito al procedimento per l’acquisizione della cittadinanza.
All'art. 33 del provvedimento viene previsto, infatti, che allo straniero o all’apolide, nato in Italia, che voglia acquisire la cittadinanza italiana, non sono imputabili le eventuali inadempienze riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione.
L’interessato può dimostrare, infatti, il possesso dei requisiti con ogni altra documentazione idonea, ad esempio, con certificazioni scolastiche o mediche, attestanti la presenza in Italia sin dalla nascita e l’inserimento nel tessuto socio-culturale.
Viene, inoltre, stabilito che gli Ufficiali di Stato civile, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, devono comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. In mancanza di comunicazione, il diritto può essere esercitato anche dopo lo scadere del termine di un anno.

. Se vuoi approfondire i contenuti della L. n. 98/2013 ("Decreto del fare"), clicca QUI.



MODULISTICA

Modelli per la richiesta di cittadinanza

Con la Legge 15 luglio 2009, n. 94 sono state introdotte alcune novità riguardo ai requisiti necessari per ottenere la cittadinanza italiana.
Per le richieste di concessione, per motivi di residenza e per matrimonio, è stata prevista la presentazione di documenti originali in aggiunta a quelli usualmente acquisiti (es. atto di matrimonio).
Sono stati predisposti, pertanto, nuovi modelli di domanda:
Modello A: domanda di concessione per matrimonio;
Modello B: domanda di concessione per residenza.

MODELLO A - Cittadinanza per matrimonio

Il coniuge straniero di cittadino italiano può presentare la richiesta se risiede legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio, i termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi, oppure in caso di residenza all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.

Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza.
Se si risiede all'estero la domanda va presentata alla competente Autorità diplomatico-consolare.
L'istanza, compilata sull'apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da 14,62 euro deve essere corredata, oltre che della documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200,00 (in originale e in copia).


MODELLO B - Cittadinanza per residenza

Il presente modello B deve essere compilato da chi desidera ed ha diritto, ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, a richiedere la cittadinanza per residenza.
Ecco i casi in cui puoi fare la richiesta:
- sei cittadino non comunitario e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni;
- sei cittadino comunitario e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni;
- sei apolide o rifugiato politico e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni;
- sei figlio o nipote in linea retta di secondo grado di cittadini italiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da 3 anni;
- sei nato in Italia e risiedi legalmente in Italia da 3 anni;
- sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiedi legalmente in Italia da 5 anni, successivi all’adozione;
- hai prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all’estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare)
.

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza.
Se risiedi all'estero, puoi presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare.
L'istanza, compilata sull'apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da 14,62 euro deve essere corredata, oltre che della documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200,00 (in originale e in copia).

- Se vuoi scaricare i nuovi modelli per la richiesta di cittadinanza dal sito del Ministero dell'Interno, cliccate QUI

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.


Cittadinanza: cambiano i moduli di richiesta

I modelli da utilizzare per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana sono cambiati. I nuovi moduli si differenziano dai precedenti solo per ciò che riguarda i documenti da allegare all'istanza. Infatti, tra i documenti da allegare non sono più previsti il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Il modello A riguarda i cittadini stranieri coniugati con italiani, mentre il modello B interessa i cittadini stranieri residenti in Italia per il periodo previsto dalla normativa vigente in materia.

- Si riportano i due modelli:
. Richiesta di cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri coniugati con italiani - Istanza di conferimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, con contestuali dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n.183.

. Richiesta della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri residenti in Italia per il periodo previsto dalla normativa vigente in materia - Istanza di conferimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni, con contestuali dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.

. Se vuoi visitare la sezione dedicata del sito del Ministero dell'Interno, clicca QUI.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

- Se vuoi approfondire il tema della cittadinanza nel sito del Ministero dell'Interno, clicca QUI

. Se vuoi approfondire l'argomento della cittadinanza e visitare il sito del Ministero degli Affari Esteri, clicca QUI.


Una pubblicazione sulla cittadinanza

La Direzione Centrale per i diritti civili del Ministero dell'Interno ha realizzato un volume dal titolo "La cittadinanza italiana - La normativa, le procedure, le circolari".
Il volume raccoglie la summa della normativa vigente in una materia di interesse crescente per una società avviata ad essere sempre più multietnica.

. Se sei interessato a scaricare il testo integrale del volume, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. Legge 5 febbraio 1992, n. 91: Nuove norme sulla cittadinanza.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato della L. n. 91/1992 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. Ministero dell’interno – Circolare 5 gennaio 2007, Prot. K.60.1: Legge 5 febbraio 1992, n. 91 - Nuove norme sulla cittadinanza. Evoluzione di alcune linee interpretative.

. Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze - Circolare n. 22 del 7 novembre 2007, Prot. K64.2/13: Acquisizione della cittadinanza italiana per gli stranieri nati in Italia. Art. 4, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 91.

. Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Circolare del 6 agosto 2009: Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" - Modifiche in materia di cittadinanza.

. Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Circolare n. 19 del 7 agosto 2009: Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" - Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile.

. Ministero dell'Interno - DIRETTIVA 7 marzo 2012: Cittadinanza - Trasferimento ai prefetti della competenza ad emanare i provvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio.


RICERCA SU NORMATTIVA


. Se vuoi fare una ricerca su NORMATTIVA per verificare il testo aggiornato di una legge o di un decreto, clicca QUI.



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Pubblicato su: 2009-08-21 (2824 letture)

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