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PROTEZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTO D’ASILO E STATUS DI RIFUGIATO - DIRITTO D’ASILO EUROPEO – REGOLE COMUNI PER LO STATUS DI RIFUGIATO - DOCUMENTI DI VIAGGIO ELETTRONICI





IL DIRITTO D’ASILO E LO STATUS DI RIFUGIATO

1. Asilo politico e status di rifugiato politico

Il diritto di asilo è un diritto umano fondamentale definito all'art. 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo come diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
Tale diritto non invocabile, però, da chi sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite.
Hanno, dunque, diritto di asilo i "rifugiati". Quello di "rifugiato" è uno status riconosciuto, secondo il diritto internazionale (art. 1 della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951), a chiunque si trovi al di fuori del proprio paese e non possa ritornarvi a causa del fondato timore di subire violenze o persecuzioni.
Il riconoscimento di tale status giuridico è attuato dai governi che hanno firmato specifici accordi con le Nazioni Unite, o dall’UNHCR secondo la definizione contenuta nello statuto dell’Alto Commissariato. In questo senso, l'asilo politico è un caso particolare di diritto di asilo, è il diritto di asilo, cioè, di chi è perseguitato per le proprie opinioni politiche, e che è perciò un rifugiato politico.

In Italia il diritto di asilo è garantito dall’art.10 comma 3 della Costituzione:
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Tale disposizione costituzionale, secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione inaugurato con la sentenza n. 25028/2005 della sezione prima civile ma non immune da critiche in dottrina, non costituirebbe da sé sola una base giuridica idonea a disciplinare in modo stabile ed autonomo il diritto di soggiorno di un richiedente asilo nello Stato, ma offrirebbe, piuttosto, una tutela provvisoria ai richiedenti asilo, che si risolverebbe nel loro diritto di entrare nel territorio dello Stato di ottenere il permesso di soggiornarvi esclusivamente al fine di proporre domanda di riconoscimento del proprio status di rifugiato nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione ordinaria, e per la sola durata del relativo procedimento.
Al termine di tale procedimento, il diritto costituzionale di asilo verrebbe così in ogni caso ad estinguersi, o per intervenuta risoluzione, o, nella ipotesi di positiva conclusione del procedimento stesso, perché assorbito da una forma di protezione più ampia e più completa (cfr. BENVENUTI, Un diritto in alto mare, nota 15).
Nella pratica, il diritto di asilo è oggi essenzialmente disciplinato:
• dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/83/CE,
• dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, adottato in attuazione della direttiva comunitaria n. 2005/85/CE e successivamente modificato dal decreto legislativo 3 ottobre 2008 n. 159
• dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94.
(Fonte: Wikipedia)


2. Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR) è l'Agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella gestione dei rifugiati; fornisce loro protezione internazionale ed assistenza materiale, e persegue soluzioni durevoli per la loro drammatica condizione.
È stata fondata il 14 dicembre 1950 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, iniziando ad operare dal 1º gennaio del 1951.
L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati conferisce annualmente il prestigioso "Premio Nansen per i Rifugiati", precedentemente conosciuto come "Onorificenza Nansen" (intitolata a Fridtjof Nansen), a persone o gruppi che si siano distinti per "l'eccellente servizio alla causa dei rifugiati".

I beneficiari dell'UNHCR sono:
Rifugiati: definiti dalla Convenzione del 1951 sullo Statuto dei Rifugiati come persone che « nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi » (art. 1, lett. A), paragrafo 2).
Rimpatriati: coloro che, essendo rifugiati, chiedono di poter tornare nel proprio paese d'origine.
Richiedenti Asilo: coloro che, lasciato il loro paese d'origine e avendo inoltrato una richiesta d'asilo, sono in attesa di una risposta dal paese ospitante per ottenere lo status di rifugiato.
Apolidi: coloro che non hanno la cittadinanza in nessuno Stato.
Sfollati interni (IDP, Internally Displaced Persons): coloro che sono costretti a spostarsi per conflitti o cause naturali all'interno della propria nazione.
Inizialmente, l'UNHCR aveva il mandato di occuparsi dei soli rifugiati; successivamente l'incarico è stato ampliato.
(Fonte: Wikipedia)


3. Consiglio Italiano per i Rifugiati - CIR

Il Consiglio Italiano per i Rifugiati, assiste i rifugiati con servizi di orientamento legale, supporto sociale e con attività di cura e riabilitazione dei rifugiati sopravvissuti a tortura.
Il Cir si occupa anche di informare e sensibilizzare i cittadini italiani sul tema e le condizioni dei rifugiati con iniziative sociali e culturali e una rivista mensile di approfondimento.


4. Unione europea - Istituito l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

Con il Regolamento n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, l'Unione europea ha istituito l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.
L'ufficio ha il fine:
a) di contribuire a una migliore attuazione del sistema europeo comune di asilo («il CEAS»),
b) di rafforzare la cooperazione pratica in materia di asilo fra gli Stati membri e
c) di fornire o di coordinare il sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a una pressione particolare.
L’Ufficio di sostegno presta assistenza scientifica e tecnica in relazione alle politiche e alla legislazione dell'Unione in tutti i settori che hanno ripercussioni dirette o indirette sull’asilo, così da apportare pieno sostegno alla cooperazione pratica nel settore e svolgere i suoi compiti in modo efficace. È una fonte indipendente di informazioni su tutte le questioni rientranti in tali ambiti.
L’Ufficio di sostegno lavora a stretto contatto con le autorità degli Stati membri responsabili per l’asilo, con i servizi nazionali responsabili per l'immigrazione e l'asilo e con altri servizi nazionali, così come con la Commissione.
L’Ufficio di sostegno svolge i propri compiti fermi restando quelli conferiti ad altri organismi pertinenti dell'Unione e lavora in stretta cooperazione con detti organismi e con l’UNHCR.
L’Ufficio di sostegno non ha alcun potere in relazione al processo decisionale delle autorità degli Stati membri responsabili per l’asilo per quanto riguarda le singole domande di protezione internazionale.
Il testo del regolamento CE viene riportato nei Riferimenti normativi.


5. La Commissione nazionale per il diritto di asilo e Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello "status di rifugiato"

La Commissione nazionale per il diritto di asilo è un organo di indirizzo e coordinamento delle sette Commissioni territoriali, con funzioni anche di monitoraggio e documentazione sul fenomeno dell’asilo.
La Commissione nazionale deve provvedere alla formazione e all’aggiornamento dei componenti delle Commissioni territoriali e alla raccolta dei dati statistici.
La legge riserva alla Commissione, inoltre, poteri decisionali sui casi di cessazione e revoca degli status concessi.
In dettaglio, secondo quanto specificato dal Regolamento di esecuzione della legge, adottato con D.P.R. n. 303/2004, la Commissione nazionale provvede:
• alla realizzazione e al continuo aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politica economica dei Paesi di origine dei richiedenti asilo;
• all’individuazione di linee guida per la valutazione delle domande di asilo;
• alla collaborazione, nelle materie di competenza, con altri organismi istituzionali nonché con gli analoghi organismi dei Paesi membri dell’Unione europea • all’organizzazione di periodici corsi di formazione e aggiornamento per i componenti delle Commissioni territoriali;
• alla costituzione e all’aggiornamento di una banca-dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio del fenomeno delle richieste di asilo nel nostro Paese;
• a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri per l’eventuale adozione del provvedimento di cui all’articolo 20, comma 1 del Testo unico sull’immigrazione e la condizione dello straniero in Italia, approvato con Dlgs. n. 286/1998
.
(Fonte: Sito del Ministero dell'Interno)

La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo ha inoltre compiti di indirizzo e di coordinamento delle Commissioni territoriali.
Con la Legge Bossi-Fini (n. 189/2002) e il relativo Regolamento di attuazione (DPR n. 303/2004) sono state istituite sette Commissioni territoriali per il riconoscimento dello "status di rifugiato":

La legge prevede che la Commissione territoriale provveda all’audizione del richiedente entro 30 giorni dalla trasmissione dell’istanza fatta dalla Questura e che la decisione venga poi adottata entro i successivi 3 giorni.

Con decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 e con il relativo decreto ministeriale di attuazione del 6 marzo 2008, sono state individuate, complessivamente, 10 commissioni territoriali, con aggiunta, a quelle già presenti, di: Torino, Bari e Caserta.

Le dieci Commissioni Territoriali per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato sono attualmente le seguenti:
1. GORIZIA: competenza sulle domande presentate nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige;
2. MILANO: competenza sulle domande presentate nella Regione Lombardia;
3. ROMA: competenza sulle domande presentate nelle Regioni Lazio, Abruzzo, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria;
4. FOGGIA: competenza sulle domande presentate nelle province di Foggia e Barletta-Andria_Trani;
5. SIRACUSA: competenza sulle domande presentate nelle Province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania;
6. CROTONE: competenza sulle domande presentate nelle Regioni Calabria e Basilicata;
7. TRAPANI: competenza sulle domande presentate nelle Province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna;
8. BARI: competenza sulle domande presentate nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto;
9. CASERTA: competenza sulle domande presentate nelle regioni Campania e Molise;
10. TORINO: competenza sulle domande presentate nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte,Liguria, Emilia Romagna.

. Se sei interessato ad approfondire l'argomento, clicca QUI.


6. D. Lgs. n. 251/2007 - Attuazione della direttiva 2004/83/CE

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, il decreto legislativo n. 251 del 19 novembre 2007, di attuazione della direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

. Se vuoi approfondire il contenuto, clicca QUI.


7. D. Lgs. n. 25/2008 - Attuazione della direttiva 2005/85/CE

Il Consiglio dell’Unione europea, con l’adozione della Direttiva n. 2005/85/CE del 1° dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L 236, ha fissato per la prima volta in modo vincolante per i 25 Paesi regole minime comuni, che gli Stati potranno derogare solo per mantenere in vigore criteri più favorevoli a chi presenta istanze di protezione internazionale.
Il termine ultimo per il recepimento è stato fissato al 1° gennaio 2007.
La Direttiva è stata recepita dall'Italia con il Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25.
Successivamente il D.Lgs. n. 25/2008 è stato modificato con il Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159.

I contenuti del decreto

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008, il decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
I testi della normativa citata vengono riportati nell'Appendice normativa.
Con la pubblicazione di questo decreto si completa il riassetto normativo sui rifugiati come previsto dalle direttive europee n. 83 e 85.
Per la definitiva messa a regime delle nuove procedure si attendono ora i regolamenti che dovranno essere emanati entro sei mesi.

Tra le principali novità:
- il diritto di coloro che intendono presentare domanda di protezione internazionale, di ricevere informazioni dettagliate sulle procedure da seguire, sui diritti e sui doveri del richiedente, sulle prestazioni sanitarie e sull’accoglienza, sui recapiti dell’ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti asilo;
- una maggiore attenzione alla formazione ed all’aggiornamento dei componenti la Commissione nazionale e di quelli delle Commissioni territoriali; - il diritto di presentare la domanda all’ufficio di polizia di frontiera o direttamente in questura, senza timore del respingimento solo perché non presentate tempestivamente;
- il diritto a permanere in Italia in attesa della decisione, salvo trattarsi di richiedenti che debbano essere estradati verso un altro Stato a seguito di un mandato di arresto europeo o che debbano essere consegnati ad una corte o ad un tribunale penale internazionale oppure avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;
- il diritto di presentare la domanda anche durante il trattenimento in un CPT, con la conseguenza di beneficiare del trasferimento nei centri di accoglienza (salvo se espulsi perché responsabili di gravi reati) dove attendere la decisione da parte di una delle dieci Commissioni territoriali;
- il diritto di presentare ricorso contro la decisione di rigetto della domanda della Commissione al tribunale monocratico, con effetto automaticamente sospensivo;
- la possibilità di allontanarsi dal centro di accoglienza senza per questo decadere automaticamente dai benefici ma con la conseguenza di lasciare decidere la Commissione territoriale sulla base della documentazione in suo possesso.

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8. D. Lgs. n. 159/2008 - Nuove disposizioni in materia di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2008, il D. Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato".

Il D. Lgs. n. 159/2008 prevede come regola generale, l’effetto sospensivo del ricorso elencando tassativamente i casi nei quali il ricorso non ha effetto sospensivo, ovvero nel caso di impugnazione avverso i seguenti provvedimenti:
• provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di protezione internazionale;
• decisione adottata dalla commissione territoriale in caso d’allontanamento senza giustificato motivo dal centro;
• rigetto della domanda per manifesta infondatezza
.
Il ricorso non ha effetto sospensivo, altresì, nelle ipotesi di:
• accoglienza nei CARA per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera;
• accoglienza nei CARA per aver presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;
• trattenimento all’interno di un CIE (centro di identificazione e espulsione
.
Il ricorrente può richiedere al tribunale, contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi.

Con una Circolare del 3 novembre 2008, n. 10/2008, Prot. 650/C.3.01/04, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha successivamente fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di riconoscimento o di revoca dello status di rifugiato politico a seguito delle modifiche al D. Lgs. n. 25/2008 apportate dal D. Lgs. n. 159/2008 (in vigore dal 5 novembre 2008).
L'intervento normativo è principalmente diretto ad evitare l'uso strumentale del diritto di asilo e la permanenza dello straniero sul territorio nazionale in assenza dei requisiti necessari, senza, d'altra parte, incidere sulla necessità di tutelare le posizioni dei richiedenti la protezione internazionale per tutta la durata del procedimento.
Introduce, inoltre, alcuni cambiamenti sulle modalità di nomina dei componenti delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, diretti a rendere il procedimento più spedito.
Il testo del nuovo decreto e della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


9. La richiesta di asilo politico – Procedure e criteri

Per richiedere l’asilo politico bisogna presentare una specifica documentazione all'Ufficio di Polizia di Frontiera, al momento dell'ingresso in Italia o presso l’Ufficio Immigrazione della Questura.
La domanda di asilo politico viene inviata alla Commissione territoriale competente in materia (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani, Bari, Caserta, Torino).
La commissione ascolta il richiedente durante un colloquio a porte chiuse e deve prendere una decisione nei giorni successivi al colloquio.
Per il tempo necessario all’esame della domanda lo straniero viene ospitato in un Centro accoglienza per richiedenti asilo.
Terminato il periodo di accoglienza, al richiedente viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido per 3 mesi e rinnovabile fino al momento della decisione finale della commissione.

. Se vuoi approfondire l’argomento delle nuove procedure per il riconoscimento di protezione internazionale, clicca QUI.


10. STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – Fissate le regole per l’accoglienza e le procedure da applicare per il riconoscimento e la revoca

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2015, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE, che riguarda norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di attuazione della direttiva 2013/32/UE, che riguarda le procedure da applicare per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

Il provvedimento – in vigore dal 30 settembre 2015 - stabilisce le norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito, nonchè le acque territoriali, e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione internazionale.
Per “richiedente protezione internazionale” è da intendersi “lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione”.
La “domanda di protezione internazionale” è la domanda presentata ai sensi del D.Lgs. n. 25/2008 (concernente attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modificazioni), diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.

Al richiedente viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda costituisce permesso di soggiorno provvisorio.


11. 18 FEBBRAIO 2017 - STATUS DI RIFUGIATO - Semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento – In vigore il decreto-legge n. 13/2017

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, il Decreto-Legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto dell'immigrazione illegale”.
Il decreto-legge - in vigorte dal 18 febbraio 2017 - introduce disposizioni urgenti per l’accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali in materia di protezione internazionale, per l’introduzione di misure volte ad accelerare le operazioni di identificazione dei cittadini di Paesi non appartenenti all’UE ed infine per il contrasto dell’immigrazione illegale.
Il decreto prevede, inoltre, la istituzione, presso alcuni Tribunali ordinari (Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia), di 14 sezioni specializzate “in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea”.
La Scuola superiore della magistratura organizza corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia.
Alle sezioni specvializzate, in composizione monocratica, è affidata piena competenza per:
- il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini Ue;
- l’impugnazione del provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini Ue per motivi di pubblica sicurezza;
- il riconoscimento della protezione internazionale;
- il mancato rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari;
- l’accertamento dello stato di apolidia
.

Introdotte anche misure:
a) per la semplificazione e l’efficienza delle procedure innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei richiedenti
,
b) per la semplificazione e l’efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell’immigrazione.
Il nuovo modello processuale si basa sul rito camerale che delimita i casi nei quali si prevede l’udienza orale e riduce da sei a quattro mesi il termine entro il quale è definito il procedimento con un decreto non reclamabile ma ricorribile esclusivamente in Cassazione.

I Prefetti, d’intesa con i Comuni, sono chiamati a promuovere iniziative utili a favorire l’impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria e gratuita, nello svolgimento di attività con finalità di carattere sociale in favore delle collettività locali, al fine di favorirne l’integrazione nel tessuto sociale della località in cui sono ospitati. I Comuni potranno predisporre a questo scopo progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell’immigrazione e dell’asilo.

Introdotte, inoltre, misure per accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi terzi non appartenenti all’Unione europea, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico di migranti.
Saranno individuati i centri, tra quelli destinati alla prima accoglienza, ove allocare i flussi di migranti per le esigenze di soccorso e prima accoglienza, nei quali viene effettuato un primo screening sanitario e sono avviate le procedure di identificazione, assicurando l’informazione sulla procedura internazionale, sul programma di ricollocazione all’interno di altri Stati membri dell’Unione europea, nonché sulla possibilità del ricorso al rimpatrio volontario assistito.
Nei medesimi centri saranno effettuate le operazioni di fotosegnalamento, rilevamento delle impronte digitali e registrazione obbligatorie per gli Stati membri dell’Unione europea;
Introdotte. infine, disposizioni finalizzate a garantire l’effettività dei provvedimenti di espulsione e il potenziamento della rete dei centri di identificazione ed espulsione, ridenominati centri di permanenza per il rimpatrio, omogeneamente distribuiti sul territorio nazionale.
Il testo del decreto-legge viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Per un approfondimento sui contenuti del decreto-legge, clicca QUI.


DOCUMENTI DI VIAGGIO ELETTRONICI PER APOLIDI RIFUGIATI E STRANIERI

1. Modelli, caratteristiche e costi dei documenti di viaggio a lettura ottico elettronica

Con il decreto 7 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2015, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha adottato i nuovi tre modelli e fissato le caratteristiche di sicurezza dei documenti di viaggio, a lettura ottico elettronica, per apolidi, rifugiati e stranieri.

Con due successivi decreti del 6 agosto 2015, entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015:
1) è stato stabilito il "Trattamento dei dati relativi ai documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri memorizzati nella banca dati passaporti elettronici";
2) sono state determinate le "Specifiche tecniche e di sicurezza relative al processo di emissione dei documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri".

Con il decreto interministeriale 14 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2015, è stato determinato l'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri.
A decorrere dall'entrata in esercizio del nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri l'importo da porre a carico dei soggetti richiedenti, è determinato in euro 34,20 al netto dell'I.V.A.. All'importo complessivo, maggiorato dell'I.V.A. nella misura tempo per tempo vigente, va aggiunta la commissione di euro 0,50, esente dall'I.V.A., prevista dalla Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Poste italiane S.p.A. citata in premessa, stipulata in data 25 marzo 2009.
Detti importi dovranno essere riscossi all'atto della presentazione della richiesta del documento di viaggio elettronico, mediante versamento sul conto corrente postale n. 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro.


GUIDE E OPUSCOLI INFORMATIVI

1. Status di rifugiato - Opuscolo informativo

La Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo del Ministero dell'Interno ha realizzato un opuscolo informativo per i richiedenti lo status di rifugiato, redatto ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del D.P.R. 16 settembre 2004 n. 303, e disponibile, oltre che in italiano, anche in inglese, francese, spagnolo ed arabo.
Il documento, distribuito anche presso tutte le Questure, indica in modo chiaro i casi in cui è possibile ottenere il riconoscimento di rifugiato ai sensi della legge Bossi-Fini n. 189 del 2002 e del relativo regolamento d'attuazione.
Leggendo l'opuscolo, lo straniero interessato avrà cognizione di ogni modalità relativa a tale domanda (dove e a chi presentarla), gli effetti della stessa e l'intero iter procedimentale che ad essa farà seguito.
Nel documento sono presenti anche utili elementi circa l'aiuto e l'assistenza che possono fornire enti religiosi o laici nella predisposizione della domanda stessa.
L'opuscolo indica puntualmente inoltre gli organi preposti a decidere sulle istanze presentate e le procedure previste per impugnare un eventuale rigetto delle stesse.
Chiude l'opuscolo una panoramica dei diritti e dei doveri connessi al riconoscimento dello status di rifugiato nel nostro Paese.
(Fonte: Ministero dell'Interno)

. Se sei interessato ad approfondire l'argomento e scaricare il testo dell’opuscolo, clicca QUI.


2. Asilo - Una guida pratica per orientare i richiedenti protezione internazionale

Il Ministero dell'Interno ha reso disponibili anche on-line un opuscolo informativo per facilitare l’orientamento, attraverso le procedure amministrative, dei richiedenti protezione internazionale.
Il testo del vademecum, indirizzato principalmente a stranieri, sarà disponibile nelle 10 lingue in cui è prevista la diffusione (italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, tigrigno, amarico, somalo, farsi, curdo).
Il documento dovrebbe facilitare l’orientamento, attraverso le procedure amministrative, dei richiedenti protezione internazionale.
Il testo è stato elaborato dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, dal Servizio Centrale del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati, da UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), dall’ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), con la supervisione del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del ministero dell’Interno.

. Se vuoi scaricare il testo della GUIDA PRATICA PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, tradotto nelle nove lingue, clicca QUI.

3. L’Italia dei rifugiati – Un nuovo manuale di Sandra Sarti

“E’ un volume che mancava, diventerà la base per le attività di formazione per gli amministratori che vorranno approfondire le tematiche relative ai rifugiati”. Sono le parole di Flavio Zanonato, sindaco di Padova e vicepresidente ANCI con delega all’immigrazione, pronunciate durante la presentazione del libro di Sandra Sarti “L’Italia dei Rifugiati”, edito da ComuniCare Anci e da Cittalia. La pubblicazione, che intende rappresentare un contributo alla conoscenza del diritto di asilo e della protezione internazionale oggi in Italia, effettua un’analisi generale sul diritto di asilo, partendo dalla sua storia e dalla spinta migratoria per arrivare alle politiche europee nel campo dal 1999 ai giorni nostri. Nel volume non mancano approfondimenti relativi all’iter della “”Domanda di Protezione Internazionale, al Sistema Nazionale di Accoglienza, alle vulnerabilità ancora presenti e alla gestione dei fondi europei.

. Se vuoi leggere il libro on-line, clicca QUI.


4. ASILO - FRONTIERE ED IMMIGRAZIONE - Pubblicato il manuale sul diritto europeo - Edizione 2014

La Corte europea dei diritti dell’uomo e l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali hanno pubblicato una guida aggiornata al diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione.
Prima guida completa su queste tematiche, essa tiene conto sia della giurisprudenza della CEDU, sia di quella della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE).
Contiene, inoltre, i regolamenti e le direttive pertinenti dell’UE, oltre a riferimenti alla Carta sociale europea (CSE) e ad altri strumenti del Consiglio d’Europa.
Il primo manuale è stato pubblicato in quattro lingue nel giugno 2013.
La seconda edizione è stato completata nel dicembre 2013, aggiornata alla luce delle modifiche legislative introdotte nell’estate 2013 e concernenti l’acquis in materia di asilo dell’Unione europea.

Il presente manuale offre una panoramica della normativa applicabile in materia di asilo, gestione delle frontiere e immigrazione alla luce del diritto dell’Unione europea (UE) e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).
Esso si concentra sulla situazione degli stranieri che l’UE solitamente definisce “cittadini di paesi terzi”, benché tale specifica denominazione non sia rilevante ai fini della CEDU.
Secondo il diritto dell’UE, i cittadini di paesi terzi possono essere classificati in venti categorie differenti, ciascuna delle quali garantisce diritti diversi, che variano a seconda dei legami che essi hanno con gli Stati membri dell’UE o che derivano dal loro bisogno di protezione speciale.
Il diritto dell’UE fornisce una disciplina esaustiva per talune categorie di cittadini di paesi terzi, come ad esempio per i richiedenti asilo, ma ne disciplina altre, tra cui quella degli studenti, solo parzialmente lasciando in tal modo spazio alla discrezionalità degli Stati Membri.
In generale, ai cittadini di paesi terzi autorizzati a stabilirsi nell’UE sono accordati diritti più estesi rispetto a quelli spettanti a coloro che vi soggiornano solo per un periodo di breve durata.
La Tabella 1 offre un’ampia panoramica delle varie categorie di cittadini di paesi terzi secondo il diritto dell’UE.

Il manuale, volto ad assistere professionisti legali non specializzati nel campo del diritto in materia di asilo, frontiere e immigrazione, è destinato ad avvocati, giudici, pubblici ministeri, guardie di frontiera, funzionari dell’immigrazione e altre figure professionali che collaborano con le autorità nazionali, oltre che a organizzazioni non governative (ONG) e altri organismi che potrebbero dover affrontare problematiche legali in uno degli ambiti analizzati dal manuale.
Esso intende fornire un primo punto di riferimento in tale materia sia per il diritto dell’UE sia per il diritto della CEDU, nonché illustrare come ciascun tema sia disciplinato dal diritto dell’UE, dalla CEDU, dalla Carta sociale europea (CSE) e da altri strumenti del Consiglio d’Europa. All’inizio di ogni capitolo, è stata inserita una tabella contenente le disposizioni applicabili secondo i due distinti sistemi giuridici europei, a cui fa seguito una breve analisi del diritto dei due sistemi europei, così come applicabile a ciascuna tematica. In questo modo, il lettore potrà cogliere le convergenze e le divergenze dei due ordinamenti.

. Se vuoi scaricare il testo del manuale, clicca QUI.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Per un approfondimento sul tema dell'asilo, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito ufficiale del UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito ufficiale del CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito della SIOI - Società Italiana Organizzazione Internazionale, clicca QUI


MODULISTICA

. Per scaricare il fac-simile del verbale delle dichiarazioni degli stranieri che chiedono in Italia il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, cliccate QUI


RIFERIMENTI NORMATIVI

. REGOLAMENTO (CE) N. 1560/2003 della Commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

. Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

. Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

. D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140: Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

. Direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

. Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251: Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

. Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

. D.M. 6 marzo 2008: Individuazione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

. D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

. Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà ' civili e l'immigrazione - Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - Circolare n. 10/2008 del 3 novembre 2008: Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n.159 'L Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato". Contenuti del decreto.

. Legge 15 luglio 2009, n. 94: Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

. REGOLAMENTO (UE) N. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

. DECRETO 7 maggio 2015: Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici dei documenti di viaggio di apolidi, rifugiati e stranieri.

. DECRETO 6 agosto 2015: Trattamento dei dati relativi ai documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri memorizzati nella banca dati passaporti elettronici.

. DECRETO 6 agosto 2015: Specifiche tecniche e di sicurezza relative al processo di emissione dei documenti di viaggio elettronici per rifugiati, apolidi e stranieri.

. DECRETO 14 settembre 2015: Determinazione dell'importo delle spese a carico dei soggetti richiedenti il nuovo documento di viaggio elettronico per apolidi, rifugiati e stranieri.

. DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142: Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

. DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13: Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale.

. DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
(Testo coordinati con le modifiche apportate dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 173).
(Testo pubblicato sull'edizione online della Gazzetta Ufficiale).




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Pubblicato su: 2009-08-21 (5422 letture)

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