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STRANIERI IN ITALIA - LA CONDIZIONE GIURIDICA E LE CONDIZIONI DI RECIPROCITA' - ACCORDO DI INTEGRAZIONE TRA STRANIERO E STATO





LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO IN ITALIA

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e del suo regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394), il cittadino extracomunitario che soggiorni in territorio italiano e sia titolare della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo e familiari gode dei diritti civili che la legge riconosce al cittadino italiano senza che vi sia necessità di verificare l'esistenza della condizione di reciprocità.
Il testo dei principali provvedimenti normativi che regolano la condizione dello straniero in Italia vengono riportati nei Riferimenti normativi.


. Sull’argomento della condizione dello straniero in Italia proponiamo uno studio del Consiglio Nazionale del Notariato:
Gli stranieri in Italia.

. Per avere informazioni utili sul tema del soggiorno degli stranieri in Italia, fornite dalla Polizia di Stato, cliccate QUI

. Per una guida completa, proposta dal Ministero dell’interno, contenente: le notizie, i provvedimenti normativi, le iniziative, le procedure in materia immigrazione (regolare, clandestina o irregolare), di asilo e status di rifugiato, di cittadinanza che provengono dai diversi dipartimenti del Ministero, dalle Prefetture- Uffici Territoriali del Governo, dalle Questure, i nuovi Sportelli Unici per l´immigrazione, istituiti presso le Prefetture – U.T.G., i moduli per la presentazione delle domande, cliccate QUI


LO STRANIERO E LE CONDIZIONI DI RECIPROCITA'

Ai sensi dell'articolo 16 delle "Disposizioni sulla legge in generale", contenute nel Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942 "Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere".
Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e del suo regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394), il cittadino extracomunitario che soggiorni in territorio italiano e sia titolare della carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo e familiari gode dei diritti civili che la legge riconosce al cittadino italiano senza che vi sia necessità di verificare l'esistenza della condizione di reciprocità. Né esistono, allo stato, accordi bilaterali che prevedano, per lo straniero, condizioni meno favorevoli di quelle previste dalle norme interne.
Se, invece, lo straniero in questione è persona fisica priva di un titolo di soggiorno come quelli sopra indicati, oppure persona giuridica straniera (associazione, fondazione, società):
a) Nel caso in cui sia cittadino di un Paese con il quale vige con l'Italia un accordo in materia di diritti civili, non si procede alla verifica delle condizioni di reciprocità per le materie disciplinate dall'accordo stesso, essendo l'accordo direttamente applicabile in quanto recepito nei rispettivi ordinamenti interni.
A tale proposito il Servizio ha reso disponibile su questo stesso sito i dati relativi alla situazione delle Convenzioni internazionali vigenti per l'Italia (Archivio trattati internazionali) raggiungibile al seguente indirizzo: http://itra.esteri.it/default1.asp.
b) Nel caso in cui sia cittadino di un Paese che non ha concluso con l'Italia accordi in materia di diritti civili, il Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati fornisce i suoi pareri in materia di diritti civili agli Uffici Pubblici ed ai notai.
Su conforme parere del Consiglio di Stato il Servizio non rilascia certificati o dichiarazioni a privati.
Negli ultimi anni tali pareri hanno riguardato gli acquisti immobiliari, l'accesso ai mutui, all'edilizia popolare ed al "Fondo di garanzia per le vittime della strada", l'esercizio delle attività autonome e delle libere professioni, nonché la costituzione e/o la partecipazione societaria.
Per quanto riguarda, invece, la proponibilità dell'azione civile per i risarcimenti dei danni subiti dal cittadino extracomunitario, appare utile ribadire che lo straniero può agire per il risarcimento del danno in qualsiasi caso. (art. 24 della Costituzione Italiana).

Per quanto riguarda, in particolare, la materia degli acquisti immobiliari e della costituzione e/o partecipazione societaria, il Servizio invia periodicamente apposite schede informative alle seguenti Amministrazioni che restano competenti per gli atti necessari:
A. Ministero dell’Interno
B. Ministero della Giustizia
C. Ministero dell'Economia e delle Finanze
D. Ministero dello Sviluppo Economio
E. Consiglio Nazionale del Notariato
F. Unioncamere.
Per rapidità di consultazione tali schede, sono disponibili su questo sito e sono periodicamente aggiornate dal Servizio.
L’elenco non considera le attività svolte all’estero da cittadini italiani.
(A cura del Ministero degli affari esteri - Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati)

. Per consultare la scheda informativa, redatta dal Ministero degli Affari Esteri, cliccate QUI

. Per consultare l’elenco dei paesi, redatto dal Ministero degli Affari Esteri, cliccate QUI

. Per consultare l’elenco delle Rappresentanze Diplomatiche straniere in Italia (Ambiasciate, Consolati), redatto dal Ministero degli Affari Esteri, cliccate QUI


ACCORDO DI INTEGRAZIONE TRA STRANIERO E STATO

1. 28 LUGLIO 2011 - Approvato un nuovo decreto

Acquisire la conoscenza di base della lingua italiana e una sufficiente conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali, assolvere il dovere di istruzione dei figli minori; conoscere l’organizzazione delle istituzioni pubbliche.
Sono questi i doveri che i cittadini stranieri, che richiedono per la prima volta il permesso di soggiorno nel nostro Paese, si impegnano a rispettare con la stipula dell' Accordo di Integrazione tra straniero e Stato.
L'accordo, articolato per crediti da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno, dovrà essere sottoscritto, presso lo sportello unico per l'immigrazione o la questura, dai cittadini stranieri di età superiore ai 16 anni, contestualmente alla presentazione di una domanda di permesso di soggiorno superiore ad un anno.
Il regolamento (D.P.R.) che disciplina i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell'Accordo è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011.

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo della RELAZIONE ILLUSTRATIVA allo schema di decreto, clicca QUI.


2. 11 NOVEMBRE 2011 - Il decreto sulla Gazzetta Ufficiale - In vigore dal 10 marzo 2012

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11 novembre 2011, il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, recante "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".
Il decreto entrerà in vigore il 10 marzo 2012.
Il testo del decreto con i relativi allegati viene riportato nei Riferimenti normativi.


2.1. Le finalità del decreto

Dal 10 marzo 2012 l'ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari in Italia non sarà subordinato unicamente al rispetto dei flussi e delle prescrizioni di carattere economico e abitativo, ma anche all'effettiva integrazione nel nostro tessuto socio-culturale.
Con l'obiettivo di garantire un'armonica convivenza tra culture differenti, il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novembre 2011, ha previsto che, nel periodo di validità del permesso di soggiorno, tutti gli stranieri, salvo specifiche e rare eccezioni, debbano raggiungere specifici obiettivi di integrazione. In particolare, come condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero che entri in Italia per la prima volta, e' richiesta la stipula di un Accordo di integrazione, da sottoscrivere contestualmente alla presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno.
Nei successivi due anni il lavoratore e' tenuto a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da valutarsi in sede di verifica ad opera dello Sportello Unico.
Una valutazione insufficiente puo` portare alla revoca del permesso di soggiorno e all'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.


2.2. La stipula del contratto

Lo straniero, di età superiore ai 16 anni, che presenta istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-ufficio territoriale del Governo o alla Questura competente, contestualmente alla presentazione della medesima istanza, stipula con lo Stato un accordo di integrazione, articolato per crediti.
L'accordo e' redatto, secondo un apposito modello, approvato con lo stesso regolamento (Allegato A).
Il modello va redatto in duplice originale, di cui uno e' consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o se cio' non e' possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato.
Per lo Stato, l'accordo viene stipulato dal Prefetto o da un suodelegato.

Con l'accordo, lo straniero si impegna a:
a) acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa;
b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;
c) acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
d) garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori
.

Presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e' istituita e gestita l'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.


2.3. Soggetti coinvolti e soggetti esclusi

L’obbligo della sottoscrizione dell’accordo riguarderà solo gli stranieri ultra sedicenni, in arrivo in Italia per la prima volta dopo l’entrata in vigore del regolamento, che chiedono un permesso di soggiorno superiore a un anno.

Saranno esonerati gli stranieri che presentano patologie o handicap che limitano gravemente l’autosufficienza o tali da determinare gravi difficoltà all'apprendimento linguistico e culturale, le vittime della tratta, di violenza o grave sfruttamento, per le quali l’accordo è sostituito dal completamento del percorso di protezione sociale.


2.4. La durata del contratto

L'accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.


2.5. I crediti formativi

All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, secondo quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'Allegato B, riportato tra gli allegati del regolamento.

I crediti iniziali potranno essere incrementati attraverso l'acquisizione di percorsi di formazione professionale, conseguimento di titoli di studio, iscrizione al SSN, stipula di un contratto d’affitto o di acquisto di un immobile, volontariato.
Saranno decurtati, ad esempio, se non parteciperanno alla sessione formativa iniziale organizzata dalle prefetture entro sessanta giorni dall’arrivo, ovvero a causa di una condanna penale anche non definitiva o in presenza di misure di sicurezza personali o per aver commesso gravi illeciti amministrativi o tributari.
Infine, se ad un mese dal termine dei 2 anni non saranno raggiunti 30 crediti, ma almeno 17, l’accordo sarà prorogato di un anno per dare la possibilità di raggiungere la soglia stabilita per considerare l’accordo adempiuto.
Se i crediti saranno pari o inferiori a zero lo straniero sarà espulso.


2.6. Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione

L’anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione e` istituita e gestita presso il Dipartimento per le liberta` civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.
Completamente informatizzata, e` interconnessa con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, ai fini degli accertamenti di ufficio richiesti dal D.P.R. n. 179/2011, nonche´ con gli altri sistemi informativi automatizzati operanti presso le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 242/2004.
L’Anagrafe e` formata ed aggiornata con i dati immessi dagli Sportelli Unici e dalle questure, dai competenti uffici delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministero dell’istruzione, e dal Ministero del lavoro, ciascuno per la parte di rispettiva competenza.
Per ciascun straniero vi sono indicati:  i dati anagrafici propri e quelli dei componenti del nucleo familiare;
 gli estremi dell’accordo;
 i crediti assegnati o decurtati;
 i crediti finali riconosciuti al termine di ciascuna verifica;
 gli estremi delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo Sportello Unico;
 le vicende modificative ed estintive dell’Accordo di integrazione.


2.7. APPROFONDIMENTI

. Se vuoi scaricare una scheda riguardante l'accordo di integrazione, predisposta dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito del Ministero dell'Interno, clicca QUI.

Andrea Costa - Dottore commercialista e Revisore contabile in Roma, ha approfondito la questione in un articolo dal titolo "Lavoratori stranieri: permesso di soggiorno "a punti", pubblicato sulla rivista Ipsoa DIRITTO PRATICA DEL LAVORO, n. 2/2012.

. Se vuoi scaricare l'articolo, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D. Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160 - In vigore dal 5 novembre 2008).

. Se vuoi scaricare la versione aggiornata del decreto dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.


. D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394: Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

. D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242: Regole per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione.

. D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.

. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale dell'immigrazione Divisione II – Circolare n. 9 del 8 marzo 2005 – Prot. 23/0001182/06.01: D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione", previsto dall'art. 34, comma 1, della legge Bossi-Fini – Sportello Unico per l'Immigrazione - Ulteriori immediate indicazioni.

. Ministero delle attività produttive - Circolare n. 3589/C del 20 luglio 2005: D.P.R. 18.10.2004, n. 334. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31.8.1999, n. 394, in materia di immigrazione.

. DIRETTIVA 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

. D.M. 22 marzo 2006: Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea.

. D.M. 22 marzo 2006: Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari.

. D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3: Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

. Ministero dell'Interno - Direttiva 16 febbraio 2007, Prot. 400/A/2007/463/P/10.2.2: Decreto legislativo n. 3/2007 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo".

. Legge 28 maggio 2007, n. 68: Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

. Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Telegramma del 4 giugno 2007, N. 400/C/2007/2248/P/12.297/II DIV: Legge 28 maggio 2007, n. 68. Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.

. Ministero della Solidarietà Sociale - Direttiva del 23 luglio 2007: Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Modalita' per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7, nonche' per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui all'articolo 12, comma 3, lettere d) ed f). (Direttiva annualita' 2007).

. D.M. 26 luglio 2007: Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68.

. D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 154: Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

. Ministero della Solidarietà Sociale - Comunicato n. 1/2007, adottato con decreto del 12 settembre 2007: Finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari. (Avviso n. 1/2007).

. D.Lgs 9 gennaio 2008, n. 17: Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Risoluzione n. 100/E del 18 marzo 2008: Istanza di Interpello - Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Imposta di bollo - Comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

. DIRETTIVA 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

. D. Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71: Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

. D. L. 23 giugno 2011, n. 89 : Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio.

. D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179: Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
. D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 - ALLEGATI.



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Pubblicato su: 2009-08-21 (2814 letture)

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