DIMISSIONI VOLONTARIE DEI LAVORATORI - LA PROCEDURA TELEMATICA
DIMISSIONI VOLONTARIE DEI LAVORATORI
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1. OTTOBRE 2007 - Le novità introdotte dalla L. n. 188/2007
1.1. Utenti interessati
La legge 17 ottobre 2007, n. 188 (Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera) ha introdotto l’obbligo di comunicare la volontà di recessione del rapporto di lavoro attraverso l’utilizzo di un apposito modulo ministeriale con validità massima di 15 giorni, pena la nullità dell’atto di risoluzione, per le seguenti categorie di rapporti di lavoro:
• lavoro subordinato - articolo 2094 del codice civile, ivi compreso il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione nonché il lavoro domestico;
• collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, intendendo con essa tutte le tipologie di rapporto di lavoro che la dottrina ha qualificato come parasubordinato;
• titolari di contratti di natura occasionale - articolo 61, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella quale pur mancando la continuità sussiste il coordinamento con il committente - le c.d. “mini co.co.co.”;
• associazione in partecipazione - art. 2549 e ss. del codice civile, solo se caratterizzati dall’apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte degli associati, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali;
• soci di cooperative - articolo 1, comma 3 della legge n. 142/2001, così come modificata dall’articolo 9, comma 1, lett. a) della legge n. 30/2003 e successive integrazioni e modificazioni.
2. 5 MARZO 2008 - Approvato il Modulo Dimissioni Volontarie (MDV)
2.1. D.I. 21 gennaio 2008
A decorrere dal 5 marzo 2008 il lavoratore che vuole dimettersi è obbligato a rivolgersi ad uno dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica del nuovo modello approvato con un apposito decreto interministeriale.
E’ stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008, il Decreto Interministeriale del 21 gennaio 2008 concernente le dimissioni volontarie.
Questo provvedimento adotta il modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale, dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione, rendendo nulle le dimissioni presentate in altra forma.
Il Decreto Interministeriale contiene, inoltre, una regolamentazione organica del sistema che ne deriva, definendo i dizionari terminologici e le modalità tecniche di rilascio al lavoratore tramite i soggetti che la legge prevede come “intermediari”: le direzioni provinciali e regionali del lavoro, i centri per l’impiego, i comuni, le organizzazioni sindacali e gli istituti di patronato.
2.2. MODELLO TELEMATICO - Composizione e modalità di compilazione
Il modello telematico per le dimissioni volontarie, che inizialmente poteva essere compilato ed inviato dai soggetti interessati solo con la necessaria assistenza degli Enti abilitati, ora può essere compilato e trasmesso dal solo lavoratore.
Infatti, ferma restando la possibilità di farsi assistere dai suddetti Enti, il lavoratore può compilare direttamente il modello, previa autenticazione (rilascio di user id e password), direttamente dal sito del Ministero del Lavoro.
Al termine della compilazione, che deve avvenire necessariamente per via telematica, il sistema rilascia un codice alfanumerico di identificazione che rende "univoco" il modello e, pertanto, non contraffabile, e un codice identificativo del modulo, con validazione temporale, attestante il giorno in cui il modulo è stato compilato e dal quale decorrono i 15 giorni entro i quali il lavoratore può consegnare la domanda di dimissioni.
Utilizzando la modalità telematica, ha precisato il Ministero, anche il lavoratore distaccato all’estero può rassegnare le proprie dimissioni.
Il modulo si compone di 5 sezioni concernenti i dati identificativi del:
1. lavoratore;
2. datore di lavoro;
3. rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;
4. dimissioni, specificando la data di decorrenza e il motivo delle stesse;
5. soggetto delegato, nonché una serie di dati rilasciati dal sistema (numero di protocollo; codice alfanumerico progressivo di identificazione attribuito dal sistema informatico MDV).
2.3. Gli intermediari abilitati
I soggetti intermediari a cui è possibile rivolgersi per ottenere gratuitamente il modulo validato, indipendentemente dal luogo dove il lavoratore è residente o presti la sua attività, sono:
• Direzioni Regionali del Lavoro,
• Direzioni Provinciali del Lavoro,
• Ispettorati del lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano,
• Ispettorato della Regione Siciliana,
• Centri per l'Impiego,
• Comuni.
La Legge n. 188/2007 (articolo 1, comma 6) prevede, inoltre, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, la possibilità di stipulare delle convenzioni ad hoc:
- con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e
- con gli Istituti di Patronato.
2.4. Quando si applica la nuova disciplina
Rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni in esame :
• tutti i contratti di lavoro subordinato (tempo determinato e indeterminato, tempo parziale e tempo pieno ecc.). Sono compresi anche le qualifica di elevata professionalità come i dirigenti del settore privato e pubblico e ogni altro rapporto di lavoro subordinato anche di dirigenza generale del pubblico impiego;
• i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
• i contratti di collaborazione di natura occasionale (mini .co.co.co) ex art. 61 D.lgs 276/2003;
• i contratti di associazione in partecipazione (art. 2549 c.c.) ove l’associato apporti prestazioni lavorative ed i redditi sono qualificati come da lavoro autonomo (sono escluse, invece, le altre forme di associazioni in partecipazione da cui derivano redditi che non sono di lavoro autonomo);
• i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
2.5. Quando non si applica la nuova disciplina
Sono esclusi dal campo di applicazione della predetta norma:
• accordi di risoluzione consensuale bilaterali;
• recesso unilaterale del lavoratore durante il periodo di prova;
• rapporti di lavoro marittimo;
• dimissioni rese da amministratori di società;
• “dimissioni incentivate”, qualora derivino da un accordo fra datore di lavoro e lavoratore, configurando una risoluzione consensuale del rapporto;
• collocamento in quiescenza e collocamento in pensione;
• cessione di contratto, in quanto la cessazione del rapporto non avviene con atto unilaterale, ma con accordo trilaterale;
• stages e tirocini;
• prestazioni di lavoro accessorio (ex art. 70 D.lgs. n. 276/2003);
• prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia (ex art. 2222 c.c.);
• dimissioni da parte dei membri degli organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni, purché si configurino come rapporti di lavoro autonomo e non come collaborazioni coordinate e continuative;
• rapporti di agenzia (ex art. 1742 e ss. c.c.);
• rapporti di pubblico impiego che, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, in quanto non privatizzati e contrattualizzati e cioè:
- magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- avvocati e procuratori dello Stato;
- personale militare e delle forze di polizia;
- personale della carriera diplomatica e prefettizia;
- dipendenti della Banca d'Italia (D.Lgs. c.p.s. 691/1947);
- dipendenti della CONSOB (Legge 281/1985);
- dipendenti dell'ISVAP;
- dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Legge 287/1990);
- dipendenti dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità (Legge 481/1995);
- dipendenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Legge 249/1997);
- personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- personale della carriera dirigenziale penitenziaria.
La Circolare del 4 marzo 2008 spiega, inoltre, che non è richiesta la spedizione del modello via Internet per le dimissioni volontarie rilasciate durante il periodo di prova, per giusta causa, nonchè per quelle degli amministratori di società.
In mancanza di un regime transitorio, la Circolare precisa, inoltre, che il nuovo modello non va compilato per le dimissioni già consegnate al datore di lavoro / committente alla data del 4 marzo 2008.
2.6. Ulteriori chiarimenti del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Comunicato del 13 marzo 2008 ha fornito le seguenti nuove precisazioni.
1. Si ricorda che con l'introduzione del nuovo modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale e dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione, diventano nulle le dimissioni presentate in altra forma.
2. Rientrano nel campo di applicazione della nuova procedura soltanto le dimissioni presentate dopo il 5 Marzo 2008.
3. Nel caso in cui il lavoratore ha presentato le proprie dimissioni prima dell'entrata in vigore del decreto, ma a causa della decorrenza dei termini di preavviso il rapporto di lavoro non è ancora cessato, non è necessario compilare il nuovo modello per le dimissioni volontarie.
4. È possibile revocare le dimissioni presentate con la nuova procedura, purchè sia fatto entro 15 giorni dall’apposizione della marca temporale e purchè l’atto di dimissioni non sia ancora pervenuta a conoscenza del datore di lavoro in quanto l’atto è di natura recettizia.
5. La nuova procedura si applica anche nei confronti delle lavoratrici madri nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento previsto dall’art. 54 del TU 151/2001.
Il Ministero comunica, inoltre, che in caso di mancata ricezione delle credenziali di accesso riservate ai soggetti intermediari e per accelerare la procedura di assegnazione, è stata predisposta una procedura che consente di effettuare la richiesta compilando il modulo predisposto al seguente indirizzo: www.mdv.lavoro.gov.it/mdv/Registrazione.aspx.
In presenza di altri problemi, si può effettuare la richiesta anche tramite posta elettronica al seguente indirizzo: registrazionemdv@lavoro.gov.it , indicando però obbligatoriamente:
• Denominazione dell’intermediario
• Tipologia di Intermediario (Comune, CPI, DPL, DRL)
• Nome e Cognome del referente
• Codice fiscale del referente
• Telefono
• E-mail.
Le Direzioni Generali della Tutela condizioni di lavoro, Attività Ispettiva, Innovazione tecnologica e comunicazione del Ministero del Lavoro hanno reso noto, con la Circolare del 25 marzo 2008, Prot. n. 15/Segr/0005130, ulteriori precisazioni sul campo di applicazione e modalità d’uso del sistema delle dimissioni on line.
La volontà di dimettersi può essere manifestata dal lavoratore direttamente, accreditandosi presso il sito Internet del Ministero del Lavoro, senza necessità di farsi assistere da uno dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica del modello.
Il Ministero del Lavoro elimina così il vincolo di esclusività delle dimissioni assistite e consente al lavoratore di scegliere se compilare direttamente il modello, accreditandosi sul sito del Ministero e ottenendo così un codice identificativo e una password che gli consentono la compilazione on-line del modello, o rivolgersi ai soggetti abilitati.
Nel caso di compilazione on-line del modello, al termine della procedura il sistema rilascia un codice alfanumerico di identificazione ed un codice di validazione temporale, che fissa la data certa di compilazione da cui decorrono i 15 giorni di validità per la consegna al datore di lavoro.
In altrenativa, il lavoratore, come prevede la legge, può rivolgersi ai soggetti abilitati.
Il testo della Circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
Un quadro riepilogativo delle novità e una analisi di alcuni profili problematici emersi nella prima fase di applicazione della nuova norma è stata fatta dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la Circolare n. 3 del 6 marzo 2008.
. Se vuoi scaricare il testo della circolare, clicca QUI.
2.7. D.M. 31 MARZO 2008 - Approvato lo schema di convenzione
Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 31 marzo 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2008), ha definito la forma della convenzione secondo la quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati mettono a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché dei prestatori d'opera e delle prestatrici d'opera, il modulo per la presentazione delle dimissioni volontarie.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
3. L. N. 92 DEL 2012 - Riforma Fornero - Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
Tra le tante disposizioni normative introdotte dalla L. n. 92/2012) (c.d. “Riforma Fornero”), non passa certo inosservata quella riguardante l’ordinamento delle dimissioni volontarie dei dipendenti.
Il Governo con tale disposizione, ampiamente argomentata nella riforma, dichiara guerra a una consuetudine sempre più consolidata in Italia: le famose dimissioni in bianco. Con tale termine s’intende la contemplazione di una lettera di dimissioni che viene fatta firmare al dipendente (a volte addirittura contestualmente alla sottoscrizione del contratto) e che l’azienda poi utilizza nel momento in cui il rapporto di lavoro non risulta più per lei conveniente.
E’ proprio in questo contesto che l’art.4 della Riforma Fornero (commi da 16 a 23) interviene prevedendo specifiche norme finalizzate a debellare tale fenomeno che è molto deleterio soprattutto per alcune categorie di dipendenti.
Tutela della maternità e paternità e disposizioni circa l’obbligo di convalida delle dimissioni (Art. 4, comma 16 L. 92/2102)
In particolar modo l’articolo 4 comma 16 della Riforma s’inserisce nel Testo Unico per la tutela della maternità e paternità modificando le disposizioni contenute nel comma 4 dell’art. 55 del T.U.
Alla luce di tali modifiche quindi, il nuovo comma dispone che, a far tempo dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Riforma) sia la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sia le dimissioni volontarie presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gestazione ovvero dal dipendente o dalla dipendente durante:
- i primi tre anni di vita del bambino (in caso di figlio biologico);
- durante il triennio a far tempo dalla data di accoglienza del minore adottato o affidato (in caso di affidamento o adozione nazionale);
- durante i tre anni che decorrono dalla comunicazione della proposta d’incontro con il minore (in caso di adozione internazionale);
saranno sospese fino al momento in cui non saranno appositamente convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali territorialmente competente.
Disposizioni valide per tutti i lavoratori circa l’obbligo di convalida delle dimissioni (commi 17-18 Art.4 L. 92/2012)
I commi 17 e 18 dell’art. 4 della Riforma si esprimono fornendo due diverse modalità previste per ottenere la convalida obbligatoria delle dimissioni, valide per tutti i lavoratori.
L’iter disposto dal comma 17 prevede che una volta che il dipendente presenta le proprie dimissioni volontarie o dopo aver le parti sottoscritto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, al fine di rendere definitiva la cessazione del rapporto stesso, le parti devono richiedere e ottenere apposita convalida presso la Direzione Territoriale del Lavoro, presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente ovvero presso le altre sedi contemplate dai CCNL.
Il comma 18 prevede, invece, una seconda modalità, concedendo la possibilità di apporre, in calce alla comunicazione di risoluzione di lavoro che i datori di lavoro devono obbligatoriamente inviare al Centro Provinciale per l’Impiego entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto, un’apposita dichiarazione di conferma delle dimissioni.
Dunque, il datore di lavoro, una volta ottenuta la comunicazione di dimissioni o dopo aver definito la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo, avrà 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento delle dimissioni, per invitare (mediante comunicazione scritta consegnata a mano o inviata presso il domicilio del lavoratore indicato nel contratto) il dipendente a richiedere la convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale, presentandosi presso la DTL competente ovvero presso il centro provinciale per l’impiego.
Se le parti hanno optato per la modalità prevista dal comma 18 invece, il datore di lavoro inviterà il dipendente a confermare le dimissioni sottoscrivendo in calce alla comunicazione di cessazione del rapporto, la specifica dichiarazione di conferma.
Dalla ricezione dell’invito, il dipendente avrà 7 giorni di tempo per optare per una delle tre diverse soluzioni previste dalla norma. In particolare il lavoratore potrà:
- sottoscrivere la conferma delle dimissioni ovvero accettare l’invito del datore di lavoro e presentarsi alla DTL o al centro per l’impiego competente per richiedere la convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. In tale ipotesi quindi le dimissioni saranno definitive e il rapporto di lavoro sarà risolto dalla data precedentemente definita;
- rifiutare l’invito del datore di lavoro. In tal caso, trascorsi i 7 giorni previsti, il contratto s’intende risolto e le dimissioni saranno convalidate dalla data preventivamente indicata;
- revocare le dimissioni, ripristinando il rapporto di lavoro dal giorno successivo a quello di revoca. E’ bene precisare che, nel caso in cui nell’arco temporale intercorrente tra il recesso e la revoca, il lavoratore non ha fornito la propria prestazione lavorativa, non avrà diritto per tale periodo ad alcuna retribuzione.
Nel caso in cui infine, entro i 7 giorni previsti dalla normativa, il lavoratore non esegua alcuna scelta, le dimissioni si riterranno convalidate e il rapporto cesserà alla data indicata.
. Se vuoi scaricare un approfondimento sulle novità in materia di dimissioni volontarie nella L. n. 92 del 2012, clicca QUI.
4. D.LGS N. 151 DEL 2015 – Jobs Act - Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro - Dal 12 marzo 2016 solo procedura telematica
4.1. Le novità introdotte dalla riforma
Per contrastare il fenomeno, molto residuale, delle dimissioni in bianco, il Governo Renzi ha introdotto una nuova procedura di convalida delle dimissioni online. I lavoratori per potersi dimettere, non possono più presentare solo una formale lettera di dimissioni al datore di lavoro, ma devono effettuare anche una procedura telematica per confermare o convalidare le dimissioni stesse.
L’art. 26 del D. Lgs n. 151/2015, Decreto razionalizzazioni e semplificazioni del Jobs Act, riguardo alle dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale prevede che:
“Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni (ossia la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, la quale deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio), le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalita' individuate con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.
Dunque, a seguito delle riforme introdotte con il "Jobs Act", a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche.
Obiettivo di questa importante novità è contrastare il fenomeno delle "dimissioni in bianco", una pratica molto diffusa che sino ad oggi ha penalizzato i lavoratori più deboli.
La procedura è semplice. Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni:
1) inviare il nuovo modulo autonomamente tramite il sito del Ministero del Lavoro. In questo caso è necessario munirsi del Pin INPS Dispositivo, accedendo al portale dell'Istituto o recandosi in una delle sue sedi. Si potrà così accedere al form online che permetterà di recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie.
Per i rapporti instaurati precedentemente al 2008, invece, il lavoratore dovrà indicare la data di inizio del rapporto di lavoro, la tipologia contrattuale e i dati del datore, in particolare l'indirizzo email o PEC.
Nell'ultima fase dovranno essere inseriti i dati relativi alle dimissioni o alla risoluzione consensuale o alla loro revoca.
2) Rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione) che avrà il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro.
Ogni modulo salvato, dai soggetti abilitati o dai lavoratori, sarà caratterizzato da due informazioni identificative: la data di trasmissione (Marca temporale) e un codice identificativo coerente con la data.
Il lavoratore ha sempre la possibilità di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro 7 giorni successivi alla comunicazione.
La consultazione dei modelli telematici delle dimissioni volontarie/risoluzione consensuale e della loro revoca, è permessa, in sola lettura, ai datori di lavoro della propria azienda e alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti.
La nuova procedura è descritta nel Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015.
Restano fuori dal campo di applicazione della presente norma: il lavoro domestico, le dimissioni e la risoluzione consensuale disposta nelle sedi conciliative indicate nell'art. 2113 c.c., 4° comma e nelle Commissioni di certificazione.
Sul sito del Ministero del Lavoro è disponibile un supporto per gli utenti e gli operatori. Per quesiti sull'utilizzo della procedura è possibile scrivere a: dimissionivolontarie@lavoro.gov.it.
Questa la procedura per poter comunicare le proprie dimissioni al datore di lavoro.
Il lavoratore dovrà:
1. registrarsi sul portale Cliclavoro;
2. se non ne è già in possesso, richiedere il PIN INPS all’Istituto (direttamente allo sportello oppure on line tramite il sito seguendo la relativa procedura);
3. compilare il modulo, che è suddiviso in 5 sezioni, seguendo le indicazioni del portale;
4. trasmettere il modulo al datore di lavoro (che lo riceverà tramite posta certificata) e alla Direzione territoriale del lavoro competente (che ne riceverà notifica nel proprio cruscotto).
Qualora il lavoratore non intenda dare avvio autonomamente alla procedura telematica, evitando così di registrarsi sul portale ed essere in possesso del PIN INPS, il Decreto gli offre la facoltà di avvalersi di un soggetto abilitato ad effettuare l’operazione in sua vece (a titolo esemplificativo: CAF, patronati, sindacati, ecc.).
Rimane ferma l’obbligatorietà di chiudere poi il procedimento con la convalida delle dimissioni.
. Se vuoi saperne di più dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, clicca QUI.
. Se vuoi consultare le FAQ sulle dimissioni telematiche, clicca QUI.
4.2. Dimissioni telematiche - Sollevati dubbi interpretativi dai Consulenti del lavoro
I Consulenti del Lavoro hanno inviato al Ministero del Lavoro un documento contenente 20 domande sulla nuova procedura per le dimissioni online, chiedendo di risolvere i numerosi dubbi interpretativi.
"Le domande sono la conseguenza - afferma sul Sole24Ore Rosario De Luca, Presidente della Fondazione Studi - dell'applicazione della nuova procedura nei primi giorni dall'entrata in vigore, ragionando sulle casistiche dei nostri clienti".
La Categoria si interroga, inoltre, sull'efficacia delle risposte fornite dal Ministero alle FAQ pubblicate sul sito di Cliclavoro. Ad esempio, se il dipendente vuole dimettersi, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 2015, deve utilizzare le credenziali di Cliclavoro e il codice Inps per l'invio del modello telematico. Ma il Ministero, con la circolare n.12/2016, aveva stabilito che era sufficiente solo il Pin Inps.
. Se vuoi scaricare il testo del documento inviato al Ministero del Lavoro, clicca QUI.
4.3. 4 MARZO 2016 - Circolare del Ministero del Lavoro sulla nuova procedura telematica per le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali
Con la circolare del 4 marzo 2016 n. 12, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce i primi chiarimenti sulla nuova procedura telematica per le dimissioni e la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro che sarà operativa dal 12 marzo 2016.
La circolare illustra le finalità e l'ambito di applicazione della procedura introdotta dal Decreto Legislativo n.151/2015 che riguarda tutti i lavoratori subordinati del settore privato.
Oltre alle ipotesi d esclusione, individuate dalla norma nell'articolo 26, la circolare esplicita che la disciplina non si applica ai lavoratori del settore marittimo e del pubblico impiego.
Le nuove disposizioni non interessano nemmeno i recessi effettuati durante il periodo di prova.
Sono illustrate nel dettaglio le modalità di compilazione del modello telematico adottato dal Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.
4.4. Dimissioni telematiche - VADEMECUM dai Consulenti del lavoro
Arrivano i primi chiarimenti sulla nuova procedura telematica per le dimissioni e la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, che sarà operativa dal 12 marzo.
Dopo la circolare ministeriale del 4 marzo 2016, anche la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha fornito delle indicazioni utili predisponendo un vademecum operativo, corredato da un facsimile di comunicazione da personalizzare e da inviare ai clienti per far sì che la norma possa essere recepita correttamente.
Nel frattempo si auspica che vengano accolte le proposte di modifica, segnalate in più occasioni dal CNO, per evitare un ulteriore aggravio di costi per i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato in virtù di un provvedimento di cui non si sentiva la necessità.
. Se vuoi scaricare il testo del documento, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della lettera inviata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro al Ministro del Lavoro per chiedere di riconsiderare la portata della norma, clicca QUI.
4.5. 8 APRILE 2016 - Dimissioni telematiche - Il Ministero risponde ai dubbi sollevato dai Consulenti del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione, con Nota de 6 aprile 206, Prot. 0002028, inviata al Presidente dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, ha reso inoltrato le risposte ai quesiti formulati da codesto ordine.
Le FAQ sono state pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e contengono le “posizioni ufficiali” dell’amministrazione rispetto ad alcune richieste di chiarimento.
. Se vuoi scaricare il testo della nota ministeriale del 6 aprile 2016, Prot. 0002028, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo delle domande e delle risposte sulla nuova procedura per le dimissioni, clicca QUI.
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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI
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. Se vuoi saperne di più sulle DIMISSIONI VOLONTARIE dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire il tema del JOBS ACT, clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. Legge 17 ottobre 2007, n. 188: Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera.
. D.M. 21 gennaio 2008: Adozione del modulo per le dimissioni volontarie dei lavoratori.
. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Circolare 4 marzo 2008, Prot. 16/Segret/0001692/04.01.03: Decreto Interministeriale 21 gennaio 2008, recante “Adozione del modulo per le dimissioni volontarie dei lavoratori”.
. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Circolare 25 marzo 2008, Prot. 15/Segr/0005130: Legge 17 ottobre 2007, n. 188 e Decreto Interministeriale 21 gennaio 2008 - Dimissioni volontarie - Ulteriori precisazioni.
. D.M. 31 marzo 2008: Modalita' del rilascio del modulo per le dimissioni volontarie da parte delle organizzazioni sindacali e patronati.
. DECRETO 15 dicembre 2015: Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
. DECRETO 12 ottobre 2015 - ALLEGATO A - Modulo recesso dal rapporto di lavoro/revoca.
. DECRETO 12 ottobre 2015 - ALLEGATO B - Modalità tecniche - Figura 1.
. DECRETO 12 ottobre 2015 - ALLEGATO B - Modalità tecniche - Tabella.
. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare 4 marzo 2016, n. 12: Modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Nuova disciplina ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 e del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 dicembre 2015.
. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione - Nota del 6 aprile 2016, Prot. 0002028: Dubbi sulle nuove dimissioni on line.
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