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SICUREZZA SUL LAVORO - IN VIGORE IL NUOVO TESTO UNICO - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE - LAVORI USURANTI - VERIFICHE PERIODICHE PER LA SICUREZZA - FORMAZIONE DEI RSPP E ASPP





SICUREZZA SUL LAVORO
IN VIGORE IL NUOVO TESTO UNICO


1. 30 APRILE 2008 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 (Suppl. Ord. n. 108), il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
Il decreto era stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 marzo scorso.


1.1. I contenuti del nuovo Testo Unico

Il provvedimento, che si compone di 13 titoli, di 306 articoli e di 52 allegati, ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole – fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni – sono state rivisitate e collocate in un’ottica di sistema.
La riforma è stata realizzata, da un lato, in piena coerenza con le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali e, dall’altro, nel più assoluto rispetto delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall’articolo 117 della Costituzione.

Tra le principali novità contenute nel testo, varato grazie all’iniziativa congiunta dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute e attraverso il costante coinvolgimento delle parti sociali, si segnalano:
- l’ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale (c.d. principio di effettività della tutela che implica la tutela di tutti coloro, a qualunque titolo, operano in azienda) e finanche ai lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro. Sono esclusi i lavoratori domestici e familiari;
- il rafforzamento dei contenuti della valutazione dei rischi;
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda (viene introdotta la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche a livello territoriale e di sito produttivo);
- la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell’efficienza degli interventi;
- il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
- l'obbligatorietà della formazione (i datori di lavoro devono consentire ai lavoratori di avere informazioni adeguate e attivare programmi di formazione);
- la revisione del sistema delle sanzioni, che diventano assai più pesanti;
- l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
.

Vengono abrogati una serie di provvedimenti normativi, tra cui il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di diciassette direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.


1.2. Infortuni – Obblighi del datore di lavoro – Comunicazione di dati a fini statistici

L'articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del Testo unico sulla sicurezza prevede, alla lettera r), che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, tra le altre cose, " comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni".
A tal fine l’INAIL ha predisposto un apposito modulo di comunicazione, da trasmettere alla sede competente via fax o per posta ordinaria.
Le Sedi INAIL possono accettare anche comunicazioni effettuate senza l'utilizzo del modulo, purché riportino la seguente dicitura: "Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi - Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) - T.U. Sicurezza".
Per questo adempimento non deve essere utilizzata la denuncia di infortunio on-line, che è invece dedicata alle finalità assicurative.

- Si riporta il fac-simile del modello:
. INAIL - Comunicazione d'infortunio a fini statistico-informativi (D. Lgs. 8 aprile 2008, n. 81; art. 18, comma 1, lett. r).


1.3. Sospensione dell'attività imprenditoriale

Una delle più importanti novità introdotte dal D. Lgs. n. 81/2008 è sicuramente quella contenuta nell'art. 14, la quale ridisciplina interamente l'istituto della sospensione dell'attività imprenditoriale.
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ha trovato per la prima volta applicazione «nell’ambito dei cantieri edili» con il decreto legge n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006), per poi essere esteso in ogni altro ambito dall’articolo 5 della legge n. 123/2007.
Sulla base di alcune criticità evidenziatesi durante una prima fase di applicazione del provvedimento e di alcune “anomalie” scaturite dalla estensione – in senso oggettivo e soggettivo – dello stesso, il Legislatore delegato ha dunque riformulato la relativa disciplina, oggi contenuta nell’articolo 14 del T.U. sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008, poi modificato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.


1.3.1. Ambiti di applicazione

In forza dell’art. 14, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008, l’accertamento sulla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza”. In sostanza, pertanto, per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro è possibile sospendere a fronte di violazioni della normativa prevenzionistica in quegli ambiti in cui lo stesso personale ha competenza all’accertamento. Tali ambiti, già individuati dal D.P.C.M. n. 412/1997 sulla scorta dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994, sono ora individuati dall’art. 13, comma 2, del T.U. secondo il quale: la competenza del personale ispettivo del Ministero del lavoro è relativa ai seguenti ambiti:
“a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute (...) in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (...)”
.


1.3.2. 10 NOVEMBRE 2009 - Circolare ministeriale n. 33/2009

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, a tale proposito, ha emanato la Circolare 10 novembre 2009, n. 33, pertanto chiarimenti in riferimento all’art. 14 del D.L.gs. n. 81/2008, così come modificato dall’art. 11 del D.Lgs. n. 106/2009, in vigore dal 20 agosto 2009.
Con tale circolare il Ministero del Lavoro, ritenendo superate le indicazioni fornite con le precedenti circolari, fornisce un quadro completo della sospensione dell’attività imprenditoriale, dando indicazioni per la corretta applicazione della disciplina dopo le modifiche di cui al D.Lgs. n. 106/2009.
La circolare risponde all’esigenza di rendere chiare le disposizioni contenute nel decreto e che si interessano di tutelare “la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare”.
Dalle modifiche apportate all’originario testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, risulta che i soggetti competenti all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono gli organi di vigilanza del Ministero e delle AA. SS. LL. e non il personale ispettivo.

La circolare in commento rappresenta ora l’unico documento a cui fare riferimento per una corretta applicazione del citato articolo 14 del testo unico, fornendo un quadro unitario in materia; le circolari sino ad ora emanate in materia (circolare n. 29/2006, lettera-circolare 22 agosto 2007, circolare n. 24/2007, circolare n. 30/2008), saranno, pertanto, da considerarsi obsolete e non più attuabili; più correttamente, saranno da considerarsi utili solo con riferimento ai provvedimenti emanati sino al 19 agosto u.s..

Il potere di sospensione è previsto in caso di riscontro di lavoratori "in nero" oltre una determinata percentuale e nel caso di "gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro".
Abrogata invece l'ipotesi di sospensione legata alla reiterata violazione della disciplina sui tempi di lavoro.
Il provvedimento ha natura "discrezionale", ancorchè il Ministero del Lavoro sottolinei come debba di norma trovare applicazione ogni qual volta ne ricorrano i presupposti.
La circolare fornisce indicazioni in merito agli effetti del provvedimento, precisando i rapporti tra sospensione dell'attività imprenditoriale e sequestro penale ex artt. 354 e 355 del c.p.p., indicando le sanzioni previste in caso di ottemperanza all'ordine di sospensione, ribadendo come all'adozione della sospensione debba fare seguito un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, da emanarsi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente alla Direzione Regionale del lavro territorialmente competente e al Presidente della Giunta Regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso.
Decosro inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.


1.4. Verifiche periodiche per la sicurezza

Come noto, l’art. 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro sottoponga le attrezzature di lavoro, riportate nell’Allegato VII al decreto stesso, a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato.

. Se vuoi verificare il contenuto dell'Allegato VII, clicca QUI.


La norma dispone che la prima di tali verifiche sia effettuata dall’INAIL ex ISPESL nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti abilitati, e che le successive verifiche siano effettuate delle ASL/ARPA nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti abilitati.
Tali verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Il comma 12 del medesimo art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce altresì che, per l’effettuazione delle verifiche, l’INAIL ex ISPESL e le ASL/ARPA possano anch’essi avvalersi del supporto di soggetti abilitati, i quali acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e operano rispondendo direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione (INAIL ex ISPESL, ASL/ARPA).
Ai sensi dell’art. 87, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n 81/2008, il datore di lavoro che non fa eseguire le verifiche periodiche previste è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.800,00 euro.

L’art. 71, comma 13, del D.Lgs. n. 81/2008 ha disposto che le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti fossero stabiliti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 81 (15 maggio 2009).
Con notevole ritardo invece, il decreto attuativo per le verifiche periodiche è stato infine emanato con il Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2011, recante “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.
L'entrata in vigore di tale decreto è stata prorogata per due volte, fatte salve le procedure per l’abilitazione dei soggetti, prima con il Decreto Interministeriale del 22 luglio 2011 e poi con il Decreto Interministeriale del 20 gennaio 2012, per poi diventare completamente operativo solo il 23 maggio 2012.

Le disposizioni del Decreto 11 aprile 2011 comprendono le modalità tecniche di effettuazione delle verifiche periodiche e le schede tecniche per l’individuazione e per l’assegnazione della matricola da compilarsi per ciascuna attrezzatura sottoposta a verifica periodica.
Le attrezzature sono infatti suddivise nei seguenti gruppi:
- Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga;
- Gruppo SP - Sollevamento persone;
- Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento.

Il Decreto Dirigenziale 21 maggio 2012 emanato di concerto fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute e il Ministero dello Sviluppo Economico, recante “Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche“, ha diramato il primo elenco nazionale dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche, precisando che l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale.
I soggetti abilitati sono suddivisi per Regione in cui possono operare e per tipologia di attrezzatura di cui intendono effettuare le verifiche per i vari Gruppi SC, SP e GVR.

Successivamente l’elenco è stato aggiornato con i successivi decreti:
- Decreto Dirigenziale 30 luglio 2012 (secondo elenco),
- Decreto Dirigenziale 19 settembre 2012 (terzo elenco);
- Decreto Dirigenziale 19 dicembre 2012 (quarto elenco).

Il Decreto Dirigenziale 23 novembre 2012, recante “Tariffe per le attività di verifica periodica”, ha disciplinato il Tariffario Nazionale da adottare per l’effettuazione delle verifiche periodiche.

Le Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
- n. 21 del 8 agosto 2011;
- n. 11 del 25 maggio 2012;
- n. 22 del 13 agosto 2012;
- n. 23 del 13 agosto 2012 e
- n. 9 del 5 marzo 2013 hanno successivamente fornito le prime indicazioni per dare concreta attuazione alla normativa sulle verifiche periodiche.

Con comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2013, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha annunciato che, con decreto dirigenziale del 23 aprile 2013, è stato pubblicato il quinto elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto ministeriale dell'11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche (di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
Il predetto elenco e’ in sostituzione integrale del precedente elenco allegato al decreto dirigenziale del 19 dicembre 2012.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto dirigenziale del 23 aprile 2013, clicca QUI.

2. 15 MAGGIO 2008 - Progetto Labor, contro il sommerso e gli incidenti sul lavoro

Il 15 maggio 2008 è stato presentato all'INAIL il "Progetto Labor" sotto l'egida dell'UPI (Unione province italiane) e finanziato con 1,6 milioni di euro dal Dipartimento Affari Regionali (D.A.R.), per combattere l'irregolarità del lavoro e far rispettare le norme sulla sicurezza.
La sperimentazione del progetto integrerà i dati di diverse strutture legate al mondo del lavoro ed avrà luogo in 44 province italiane.
Il progetto rientra in un piano più generale che l'amministrazione centrale intende portare avanti per incrementare l'utilizzo dell'informatica a supporto della sicurezza e della regolarità del lavoro.
Attraverso l'incrocio dei dati sarà possibile avviare una cooperazione applicativa, al fine di avere un quadro completo delle situazioni di lavoro, e costruire indici di congruità, che avvertano tempestivamente circa l'eventuale presenza di fenomeni distorsivi.
Governo, Regioni e Province collaborano intensamente sul fronte dell'informatizzazione, per far sì che i servizi pubblici per l'impiego diventino, anche in Italia, sempre più telematici, con l'obiettivo di creare scambi di dati tra gli stessi servizi, le amministrazioni centrali, gli enti nazionali, gli uffici camerali, gli enti locali e le associazioni di categoria del territorio.
(Fonte: Notizie dal Governo)

. Se vuoi approfondire l’argomento, clicca QUI.


3. 8 AGOSTO 2009 - Istituito il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 8 agosto 2009, il D.M. 26 maggio 2009, recante "Istituzione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro".


4. Sicurezza sul lavoro - Istituito l'elenco nazionale dei medici competenti

Al via l’elenco nazionale dei medici competenti. Lo prevede il decreto del 4 marzo 2009 messo a punto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2009.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.
L’elenco dei medici competenti, di cui all’articolo 38 comma 4 del D.Lgs. n. 81/20009, è tenuto presso l’Ufficio II della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del dicastero che ne cura anche l’aggiornamento.
I sanitari che svolgono l’attività di medico competente, sono tenuti a comunicare al dicastero il possesso dei titoli e requisiti abilitanti.
I medici devono anche comunicare eventuali e successive variazioni che comportino la perdita dei requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dell’attività.
Il ministero del Lavoro effettuerà, con cadenza annuale, verifiche dei requisiti e dei titoli autocertificati. L’esito negativo degli accertamenti determina la cancellazione d’ufficio dall’elenco.
L’iscrizione all’elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all’esercizio di medico competente.
L’elenco degli “specillasti” è consultabile attraverso il portale Internet del Ministero.

. Se vuoi accedere al sito del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali - Settore salute, clicca QUI.


5. 5 AGOSTO 2009 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto integrativo e correttivo del Testo Unico

E' stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009, il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Le misure principali contenute nel nuovo decreto riguardano:
• Una patente a punti per verificare l'idoneità delle imprese in settori particolarmente a rischio;
• lo snellimento di alcune procedure burocratiche per la valutazione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• uno spazio maggiore alla prevenzione;
• una rivisitazione delle sanzioni.


6. 1° LUGLIO 2013 - Sicurezza nei luoghi di lavoro - Aumentate ammende e sanzioni

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013, il DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti".
Con l’art. 9, comma 2, viene prevista la sostituzione del comma 4-bis del D.Lgs. n. 81/2008, relativo alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro ed alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto legislativo. In virtù della nuova modifica, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché da atti aventi forza di legge verranno rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.
Tuttavia lo stesso articolo stabilisce che in sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%.
A seguito di quanto sopra, con Nota del 2 luglio 2013, Prot. n. 12059, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha comunicato che tutte le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 81/2008 nonché da altre normative in materia, riferite a violazioni commesse a decorre dall’1 luglio 2013, sono incrementate del 9,6%.
Inoltre, per il momento, salvo successive modifiche in sede di conversione del decreto legge, il risultato finale della sanzione non va arrotondato.

- Si riporta il testo della circolare ministeriale:
. Ministero del lavoro e delle Politiche Scoiali – Circolare del 2 luglio 2013, Prot. 0012059: Applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 306, comma 4-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo del D.L. n. 76/2013, clicca QUI.


7. 7 LUGLIO 2016 - FORMAZIONE RSPP / ASPP - Siglato l’accordo sui criteri per la formazione - Revisionati gli accordi precedenti

Con un Accordo sottoscritto il 7 luglio 2016 (Rep. Atti n. 128/CSR), la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha sottoscritto un accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, come previsto dall’art. 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'Accordo è contenuto nell'Allegato A al cui interno sono presenti i seguenti allegati:
- Allegato I - "Elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione";
- Allegato II - "Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità' e-learning";
- Allegato III - "Attuazione dell'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge n. 98/2013 di conversione del d.l. n. 69/2013";
- Allegato IV - "Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi";
- Allegato V - Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione.

L’Accordo ridefinisce innanzitutto la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi del “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” (RSPP) e dell’”Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione” (ASPP) - rivedendo quindi quelli del 26 gennaio 2006 e del 5 ottobre 2006 – e introduce inoltre nuove disposizioni che andranno a modificare gli Accordi del 21 dicembre 2011, per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza sul lavoro e gli Accordi 22 febbraio 2012, per quanto riguarda le attrezzature da lavoro.
Per quanto riguarda i percorsi formativi RSPP e ASPP, il documento individua, in primo luogo, gli ulteriori titoli di studio validi all’esonero dei corsi di formazione e subordina lo svolgimento delle funzioni del responsabile e dell’addetto dei servizi di prevenzione e protezione al possesso di:
- un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Il documento individua ed elenca i soggetti formatori (tra i quali sono annoverati anche i fondi interprofessionali di settore) i sistemi di accreditamento, i requisiti dei docenti e le regole per l’organizzazione dei corsi.
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di formazione ed aggiornamento sulla prevenzione e protezione dei rischi.
L’Accordo, oltre alle disposizioni per RSPP e ASPP, riporta una serie di disposizioni integrative e correttive per altri aspetti riguardanti la formazione alla sicurezza sul lavoro.
L'Accordo entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta). In fase di prima applicazione - e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore - possono essere avviati corsi di formazione per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione rispettosi dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

- Si riporta il testo dell'Accordo:
. TCONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - Accordo del 7 luglio 2016, Rep 128/CSR: Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, come previsto dall’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.


LAVORI USURANTI - LE CONDIZIONI DI PREPENSIONAMENTO

1. 7 FEBBRAIO 2011 - In discussione in Parlamento uno schema di decreto legislativo

Potranno chiedere la pensione con tre anni di anticipo, rispetto agli altri lavoratori dipendenti, i lavoratori impegnati in lavori usuranti.
E’ quanto prevede lo schema di decreto legislativo attuativo della delega conferita dall’articolo 1 della legge 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) volta a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni.

Hanno diritto alla pensione anticipata:
- i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti in galleria, lavori nelle cave, ad alte temperature, lavorazione del vetro;
- i lavoratori subordinati notturni (almeno 64 notti per chi matura i requisiti dal luglio 2009, 78 per chi li ha maturati tra il 2008 e la prima metà del 2009);
- i lavoratori addetti alla cd. “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;
- i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Per godere del beneficio pensionistico è necessario che le attività usuranti vengano svolte al momento dell’accesso al pensionamento e che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa.
Per almeno sette anni negli ultimi 10 nel caso di decorrenza entro il 31 dicembre 2017, mentre dal 2018 bisognerà aver effettuato lavori faticosi per metà della propria vita lavorativa.

Specifiche norme concernono gli obblighi dei datori di lavoro in ordine alla produzione della documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio pensionistico.
Ferma restando la disciplina vigente in materia di revoca dei trattamenti pensionistici e ripetizione dell’indebito, si prevede che nel caso di erogazione dei benefici sulla base di documentazione non veritiera il datore di lavoro che l’ha fornita sia tenuto al pagamento di una sanzione in favore degli istituti previdenziali eroganti.
Una apposita clausola di salvaguardia, infine, è volta a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati, prevedendo il differimento della decorrenza dei trattamenti (con criteri di priorità basati sulla data di maturazione dei requisiti) qualora emergano scostamenti tra il numero delle domande presentate e la copertura finanziaria a disposizione.

Dal 2013 l'accesso alla pensione è permesso con un'età anagrafica di tre anni inferiore a quella prevista (o tre punti in meno se si considera la quota tra età e anni di contribuzione, 94 invece di 97 e un'età anagrafica minima di 58 anni).
In via transitoria (tra il 2008 e il 2012) l'anticipo per l'accesso alla pensione varia da uno a tre anni.

Sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega la XI Commissione (Lavoro) della Camera ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 marzo 2011.
(Fonte: Camera dei Deputati)

. Se vuoi scaricare lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, clicca QUI.


2. 11 MAGGIO 2011 - Pubblicato il decreto sul pensionamento anticipato

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11 maggio 2011, il Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183".
Avranno diritto al pensionamento con tre anni di anticipo, rispetto agli altri lavoratori dipendenti - fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati - i lavoratori impegnati in lavori usuranti.

Per quanto riguarda la platea dei soggetti beneficiari, il decreto dispone che possano usufruire del pensionamento anticipato quattro diverse categorie di soggetti:
- i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (di cui all’articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999);
- i lavoratori subordinati notturni (come definiti dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66);
- i lavoratori addetti alla c.d. “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;
- i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Condizioni per l’accesso al beneficio pensionistico sono che le attività usuranti vengano svolte al momento dell’accesso al pensionamento e che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa:
- nella fase transitoria, ossia fino al 31 dicembre 2017, per un minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
- a regime, ossia dal 1° gennaio 2018, per un arco di tempo almeno pari alla metà dell’intera vita lavorativa.

Ai fini dell'accesso al beneficio in questione il lavoratore interessato dovrà trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione, prevista all'articolo 2 del decreto in commento:
a) entro il 30 settembre 2011, qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2011;
b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati, qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.
La domanda dovrà essere presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore e' iscritto, deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento.

Una apposita clausola di salvaguardia (art. 3), infine, è volta a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati, prevedendo il differimento della decorrenza dei trattamenti (con criteri di priorità basati sulla data di maturazione dei requisiti) qualora emergano scostamenti tra il numero delle domande presentate e la copertura finanziaria a disposizione.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi approfondire l’argomento dei lavori usuranti e visitare il sito del Governo, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento dei lavori usuranti e visitare il sito dell'INPS, clicca QUI.


3. 26 NOVEMBRE 2011 - Pubblicato il decreto che detta le disposizioni per le domande di accesso al pensionamento anticipato

E' stato pubblicatio, sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 , il D.M. 20 settembre 2011, recante "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti".
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze detta le disposizioni che dovranno seguire le imprese per le domande di accesso anticipato alla pensione dei lavoratori impegnati in attività usuranti.
Il testo contiene le semplificazioni procedurali che erano state chieste dalle aziende e dalle organizzazioni sindacali prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo di un solo modello informatico, disponibile sul sito del ministero del Lavoro, da utilizzare per registrare sia le comunicazioni obbligatorie e sanzionabili sia le comunicazioni necessarie per la procedura di monitoraggio e rilevazione dei lavoratori che svolgono attività usurante.
Il decreto prevede poi la possibilità di introdurre, tramite convenzioni da stipulare con gli enti previdenziali, ulteriori elementi di semplificazione delle incombenze di comunicazione utilizzando la comunicazione per via informatica.
Il datore di lavoro, in particolare, dovrà rispettare il termine di trenta giorni per mettere a disposizione una copia della documentazione necessaria per la presentazione della domanda di pensionamento del lavoratore interessato (art. 1, comma 3).
Il testo del decreto con il relativo allegato viene riportato nei Rifgerimenti normativi.

. Se vuoi accedere al sito per inviare l'apposito modello LAV_US, clicca QUI.


APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

Il sito web del Ministero del Lavoro dedica un'intera sezione al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro

Dal 31 luglio 2009, il sito web istituzionale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali dedica un'intera sezione al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nello spazio web sarà anche possibile consultare i dati e le ricerche sull'andamento del fenomeno infortunistico.
Per rispondere a dubbi e domande sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sul sito è inoltre disponibile la sezione 'FAQ', con informazioni sulla formazione dei lavoratori, sull'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici.
Uno spazio e' anche dedicato agli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, le cui procedure di iscrizione sono gestite dalla divisione III della Direzione Generale Tutela condizioni di lavoro del ministero.
Un'area del sito e' poi dedicata al tema della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che rappresenta una delle attività messe in atto dal Ministero per contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro.

. Se vuoi accedere al sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla pagina: Sicurezza Lavoro, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

- Si riporta il testo del decreto senza gli allegati:
. D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Si riporta il testo del decreto con tutti gli allegati:
. D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 81/2008 dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato a novembre 2020 dal sito dell'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, clicca QUI.

- Si riporta il testo del:
. D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.


- Si riporta il testo del decreto n. 81/2008, aggiornato con le modifiche apportate dall'art. 39 della Legge n. 88/2008 e dal D. Lgs. n. 106/2009:
. D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 33 del 10 novembre 2009: Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 - Modifiche apportate dall'art. 11 del D. Lgs. n. 106/2009.

. D. Lgs. 21 aprile 2011, n. 67: Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 201, n. 183.

. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare del 20 giugno 2011, n. 15: Comunicazioni di svolgimento di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla "linea catena" e dell'esecuizione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici - Art. 5, co,mmi 1 e 2 del D. Lgs. 21 aprile 2011, n. 67.

. D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177: Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

. D.M. 20 settembre 2011: Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
. D.M. 20 settembre 2011 - ALLEGATO.

. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Nota del 28 novembre 2011, Prot. 39/0004724/06: Comunicazioni di svolgimento: a) di attività faticose e pesanti, c.d. usuranti (art. 2, comma 5, D. Lgs. n. 67/2011); b) di un processo produttivo in serie caratterizzato dalla "linea catena" ovvero dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo contiunuativo e compreso in regolari turni periodici art, 5, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 67/2011 - D.M. 20 settembre 2011 - Note operative per l'invio del Modello "LAV_US".



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Pubblicato su: 2009-08-21 (2930 letture)

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