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CODICE DI PROCEDURA CIVILE – EMANATO IL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2011 - AL VIA LA NUOVA RIFORMA





LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

1. 19 GIUGNO 2009 - Pubblicata la legge delega - Gli aspetti principali interessati dalla riforma

In data 19 giugno 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 – Supplemento Ordinario n. 95, la Legge 18 giugno 2009, n. 69 recante: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, che inaugura, tra l’altro, una nuova riforma del sistema processuale civile.
Gli aspetti principali interessati dalla riforma sono i seguenti:
• più spazio ai giudici di pace;
• sanzioni alle parti che puntano solo a perdere tempo;
• testimonianze anche in forma scritta;
• limiti precisi per i ricorsi in Cassazione;
• deleghe per riordinare i riti e rilanciare la conciliazione
.

Competenza del giudice di pace
Vengono attribuite alla competenza del giudice di pace:
- le cause relative ai beni mobili di valore inferiore a cinquemila euro (la soglia precedente era di 2.582,28 euro),
- le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di valore inferiore a ventimila euro (la soglia precedente era di 15.493,71 euro) e, indipendentemente dal valore,
- le cause relative a interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2011, il D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, recante "Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile".
L'articolo 13 di tale decreto apporta modifiche agli articoli 82 e 91 del Codice di procedura Civile.
Con la modifica dell'art. 82 del C.P.C. si stabilisce che di fronte al giudice di pace le parti potranno stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non supera euro 1.000,00.
Viene così raddoppiata la precedente soglia limite dei 516,46 euro.
Con la modifica dell'art. 91 il decreto prevede, inoltre, che spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possano essere maggiori del valore della domanda.

Disciplina delle spese
In caso di accoglimento della domanda in misura non superiore alla eventuale proposta conciliativa, il giudice condannerà la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la conciliazione a pagare le spese processuali maturate dopo la formulazione della proposta, salve le ipotesi in cui può essere disposta la compensazione delle spese tra le parti.
Nei casi di responsabilità aggravata della parte soccombente, il giudice potrà condannare anche d’ufficio quest’ultima a pagare alla controparte una somma equitativamente determinata.

Testimonianza scritta
Il nuovo articolo 257-bis del codice di procedura civile introduce la possibilità di utilizzare la testimonianza scritta quale mezzo di prova nel processo civile.
L’assunzione della testimonianza scritta può essere disposta dal giudice su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza; la parte che ha richiesto tale mezzo di prova dovrà predisporre un modello contenente i quesiti per il testimone e quest’ultimo dovrà compilarlo per iscritto entro un dato termine.

“Filtro” per i ricorsi in Cassazione
Il nuovo articolo 360-bis del codice di procedura civile prevede due circostanze che rendono inammissibile il ricorso in cassazione: • quando il provvedimento impugnato è aderente sulle questioni di diritto all'orientamento della Cassazione e non ci sono ragioni per cambiarlo o confermarlo di nuovo;
• quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Procedimento sommario di cognizione
I nuovi articoli da 702-bis a 702-quater del codice di procedura civile disciplinano il procedimento sommario di cognizione, che si aggiunge ai procedimenti speciali del Libro IV.
Tale procedimento può essere attivato, mediante ricorso, per tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica.
Il giudice, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti e provvede sulle domande con ordinanza provvisoriamente esecutiva, destinata a produrre gli effetti della cosa giudicata se non appellata entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.


2. Le deleghe al Governo per il riordino dei procedimenti speciali e la riforma in tema di mediazione e conciliazione

L’articolo 54 della legge n. 69/2009 contiene una delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.
Nell’esercizio della delega il Governo dovrà ricondurre tali procedimenti a uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile: rito del lavoro, nuovo procedimento sommario di cognizione e rito ordinario.

L’articolo 60 della legge n. 69/2009 delega il Governo a riformare la disciplina in materia di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale.
In base ai criteri della delega, la mediazione, finalizzata alla conciliazione, potrà riguardare solo controversie su diritti disponibili, non precluderà l’accesso alla giustizia e dovrà essere svolta da organismi professionali e indipendenti.
Un Registro degli organismi di conciliazione sarà istituito presso il Ministero della giustizia; gli organismi iscritti nel Registro potranno operare anche attraverso procedure telematiche.
Il procedimento di conciliazione dovrà avere una durata massima di quattro mesi; il verbale di conciliazione avrà efficacia esecutiva per l’espropriazione forzata e l’esecuzione in forma specifica e costituirà titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

. Se vuoi approfondire questo argomento, clicca QUI


3. La riforma del processo civile e le incidenze sul processo tributario

La citata legge n. 69 del 2009 ha modificato alcune disposizioni del codice di procedura civile che trovano applicazione nel processo tributario stante il rinvio disposto dall’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale “I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”.
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 17/E del 31 marzo 2010, ha illustrato le principali novità normative introdotte dalla legge n. 69 del 2009.
Il testo della Circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


4. 21 SETTEMBRE 2011 - Emanato il decreto che semplifica i procedimenti civili

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, il D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, recante “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
Il decreto è stato emanato in attuazione della delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria, regolati dalla legislazione speciale, riconducendoli ai tre modelli previsti dal codice di procedura civile:
• il rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro,
• il rito sommario di cognizione (introdotto dalla medesima legge n. 69 del 2009),
• il rito ordinario di cognizione
.

1) I riti semplificati ricondotti al rito del lavoro
• l’opposizione a sanzione amministrativa;
• l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada;
• l’opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato;
• l’opposizione a sanzioni in materia di stupefacenti;
• i procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice della privacy;
• le controversie agrarie;
• l’impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti.

2) I riti semplificati ricondotti al rito sommario di cognizione
• i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato;
• le opposizioni ai decreti di pagamento delle spese di giustizia;
• i procedimenti in materia di immigrazione:
o in materia di diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea;
o in materia di allontanamento dei cittadini dell’Unione Europea o dei loro familiari;
o in materia di allontanamento dei cittadini Stati che non sono membri dell’Unione europea;
o di riconoscimento della protezione internazionale;
o di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari
;
• le opposizioni alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio;
• le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni:
o comunali, provinciali, regionali; o per il Parlamento Europeo;
o le impugnazioni delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo
;
• i procedimenti in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche;
• le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai;
• le impugnazione delle deliberazioni del consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti;
• i procedimenti in materia di discriminazione;
• fondate su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
• per l’accesso al lavoro, ed accesso a beni e servizi;
• fondate su handicap, orientamento sessuale ed età;
• nei confronti di disabili;
• le opposizioni ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato.

3) I riti semplificati ricondotti al rito ordinario di cognizione
• le opposizioni opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici;
• le opposizioni alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità;
• controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri;
• le controversie in materia di liquidazione degli usi civici;
• i procedimenti in materia di rettificazione del sesso.

Rimangono in realtà fuori dalla riforma, perché la delega conferita dal Parlamento al Governo non li comprendeva, i seguenti riti speciali:
- Procedure fallimentari (per le quali non è previsto alcun intervento in quanto si dà atto che ci sono state ben due riforme negli ultimi cinque anni);
- Procedimenti in materia di famiglia e minori (per i quali il Governo si riserva di intervenite nell’ambito della istituzione del tribunale della famiglia e delle persone);
- Procedimenti in materia di titoli di credito, diritto del lavoro, codice della proprietà industriale, codice del consumo.

Le nuove norme si applicheranno solo ai procedimenti che saranno instaurati successivamente alla data del 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del decreto); i “vecchi” procedimenti, al contrario, proseguiranno seguendo le regole ormai abrogate o modificate.


RIFERIMENTI NORMATIVI E TABELLE COMPARATIVE

- Si riporta il testo degli articoli dal 45 al 54 della legge n. 69/2009, riguardanti Modifiche al Codice di Procedura Civile:
. Legge 18 giugno 2009, n. 69: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Articoli dal 45 al 60 - Modifiche al libro primo del codice di procedura civile.


- Di seguito, si riportano tre tabelle comparative riportanti i nuovi articoli del Codice di Procedura Civile modificati dalla legge n. 69/2009 a confronto con gli articoli nella loro precedente formulazione:
. Legge n. 69/2009 – Art. 45: Modifiche al libro primo del codice di procedura civile.

. Legge n. 69/2009 – Art. 46: Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile.

. Legge n. 69/2009 – Art. 47 - 51: Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile – Modifiche al libro terzo e quarto del codice di procedura civile - Procedimento sommario di cognizione

. D.M. 17 febbraio 2010: Approvazione del modello di testimonianza scritta e delle relative istruzioni per la sua compilazione.
. D.M. 17 febbraio 2010 - ALLEGATI A e B.

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso - Circolare del 31 marzo 2010, n. 17/E: Legge 18 giugno 2009, n. 69 – Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

. D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150: Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
. D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 - Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo.

. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 150/2011 direttamente dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.




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Pubblicato su: 2009-06-29 (3895 letture)

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