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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SITI E PORTALI ISTITUZIONALI - CONTENUTI - QUALITA' - ACCESSIBILITA'





IL CONTENUTO DEI SITI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. D.LGS, N. 82/2005 - Le disposizioni dettate dal CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Le informazioni che devono necessariamente essere inserite nei siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni sono quelle dettate al comma 1 dell’art. 54, del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), e precisamente:
1) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonchè il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
2) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
3) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
4) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
5) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
6) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
7) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima
.


2. LEGGE N. 69 DEL 2009 - Dettate nuove disposizioni

2.1. Retirbuzioni e curricula vitae

Secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Suppl. Ord. n. 95 ed entrata in vigore il 4 luglio 2009 - "Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale."

Il Ministro Brunetta ha spiegato che l'operazione interesserà 190 mila lavoratori, tra i quali circa 3.800 appartenenti al comparto Ministeri, 15 mila a Regioni ed enti locali, 137 mila alla Sanità e 10 mila al comparto Scuola.
I dati raccolti dovranno essere pubblicati online entro il mese di luglio e a settembre il Ministero pubblicherà quelli che hanno rispettato la legge e quelli che non l'hanno fatto.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine di consentire a tutte le Amministrazioni di dare rapida e completa applicazione alle misure di trasparenza e pubblicità di quanto sopra, ha emanato la Circolare n. 3 del 17 luglio 2009 con la quale ha fornito alcune indicazioni operative atte a facilitare l'individuazione dei dati che devono essere resi pubblici e le più idonee modalità con cui effettuare la pubblicazione stessa sui siti Internet di ciascun ente.

Per quanto riguarda le retribuzioni annuali dei dirigenti, oggetto di pubblicazione saranno i dati relativi a tutti gli emolumenti percepiti annualmente dal dirigente, secondo le voci retributive specificate nei contratti collettivi di lavoro di ciascun comparto e nel contratto individuale stipulato dal dirigente medesimo con l'Amministrazione di servizio.
Dovranno pertanto essere pubblicati sia gli emolumenti afferenti al trattamento fondamentale, sia quelli percepiti a titolo di retribuzione accessoria.

La pubblicazione dei dati relativi ai tassi di assenza e di presenza del personale dovrà essere effettuata con cadenza mensile.

Per qualsiasi richiesta di informazioni o per quesiti sull’applicazione delle disposizioni, è possibile contattare il Dipartimento della Funzione Pubblica esclusivamente attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica operazionetrasparenza@governo.it

Per supportare le amministrazioni negli adempimenti relativi all’attuazione della norma citata e per permettere la standardizzazione dei dati da pubblicare, tutti gli Uffici interessati dalla rilevazione potranno utilizzare le modalità che verranno prossimamente indicate sulla sezione del sito innovazionepa.it.

. Se vuoi accedere alla sezione del sito, clicca QUI.


2.2. Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea

Dall'articolo 32 si evidenziano le seguenti novità:
1) a far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati (comma 1).

2) Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza (comma 2).

3) Gli adempimenti di cui sopra possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni (comma 3).

4) A decorrere dal 1º gennaio 2010 e, nei casi di cui al punto 2), dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio (comma 5).

5) E' fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001 e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (comma 7).


2.3. Proroga dei termini

Il comma 5, dell'art. 32, della legge n. 69/2009, il quale prevedeva che “a decorrere dal 1° gennaio 2010 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”, è stato successicamente modificato:
1) dall'art. 2, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, che ha posticipato la data del 1° gennaio 2010 a quella del 1° luglio 2010;
2) dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in fase di conversione del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, che ha posticipato la data del 1° luglio 2010 a quella del 1° gennaio 2011.
Dunque, dal 1° gennaio 2011 il termine in relazione al quale le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non produrranno più effetto di pubblicità legale.

. Se vuoi approfondire l'argomento e visitare il sito Albo Pretorio on-line, clicca QUI.


3. Pubblicate le linee guida sulla diffusione on-line di documenti e informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, la deliberazione del 2 marzo 2011, con la quale il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle pubbliche amministrazioni".
Il documento costituisce la base normativa per la pubblicazione dei dati sui siti web istituzionali, compreso l’albo pretorio on-line.
Le linee guida hanno lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti.
Le presenti linee guida non si applicano ai casi in cui i soggetti pubblici sono destinatari di istanze di accesso ai dati personali, in quanto il dare conoscenza all'interessato delle proprie informazioni in possesso dell'amministrazione non configura un'operazione di comunicazione (artt. 4, comma 1, lett. l) e 7 del Codice Privacy).
Prima dell'adozione definitiva, l'Autorità aveva sottoposto il documento a una consultazione che si è conclusa il 31 gennaio 2011.


3.1. I presupposti per la comunicazione e la diffusione di dati da parte delle Pubbliche Amministrazioni

Il Garante Privacy ha ricordato, in primo luogo, che i soggetti pubblici possono utilizzare informazioni personali per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che preveda espressamente il trattamento di dati personali e non devono richiedere il consenso dell'interessato (artt. 18, commi 2 e 4, 19, comma 1, del Codice); per contro, in relazione alle operazioni di comunicazione e di diffusione di dati personali, le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione, sui propri siti istituzionali, atti e documenti contenenti dati personali devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale possibilità (cfr. artt. 4, comma 1, lett. l) e m), 19, comma 3, 20 e 21, del Codice), fermo restando comunque il generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3, del Codice).
Le amministrazioni possono pubblicare sul proprio sito web informazioni che contengono dati personali, eventualmente anche tratti da atti e documenti amministrativi, qualora tale divulgazione, che deve essere sempre sorretta da una puntuale motivazione, costituisca un'operazione strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all'amministrazione da specifiche leggi o regolamenti, e riguardi informazioni utili ai destinatari dell'attività o dei servizi prestati dall'amministrazione.

. Se vuoi scaricare il testo delle "Linee guida" in consultazione fino al 31/01/2011, clicca QUI.


4. LEGGE N. 106/2011 - Contenuti dei siti istituzionali - Previsti nuovi obblighi

L'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge n. 106/2011, di conversione del D.L. n. 70/2011, stabilisce che tutte le Pubbliche Amministrazioni, entro il 30 ottobre 2011, dovranno pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo da istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l’elenco degli atti e documenti che il cittadino ha l’onere di produrre a corredo di una propria istanza.
In caso di mancato adempimento la Pubblica Amministrazione procedente non potrà respingere l’istanza adducendo la mancata produzione di un atto e di un documento e dovrà invitare l’istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo.
Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui sopra e' nullo.
Il mancato adempimento di quanto previsto e' altresì valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.
Il mancato adempimento di quanto previsto sopra, nei procedimenti soggetti alla SCIA, legittima in ogni caso l’istante ad iniziare l’attività dalla data di presentazione della SCIA stessa.
In questo caso l'amministrazione non potrà adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa (previsti dall'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241) prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione.

La disposizione di cui sopra non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana.
I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle Amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, dovranno recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.
Per “onere informativo” si intende qualunque adempimento che comporta la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla Pubblica Amministrazione.
Nei casi in cui non e' prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti indicati sopra gli stessi dovranno essere pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le modalità che saranno definiti con un apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (13 luglio 2011).

. Se vuoi approfondire i contenuti della legge n. 106/2011, di conversione del D.L. n. 70/2011, clicca QUI.


5. Amministrazione aperta - Dal 1° gennaio 2013 obbligo di pubblicare i compensi erogati alle imprese e professionisti esterni

Gli enti pubblici hanno l'obbligo - a partire dal 2013 - di pubblicare, sui rispettivi siti web, i dati relativi ai compensi erogati nei confronti di persone, professionisti, imprese ed enti privati e i dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari concessi alle imprese.
Dal 1° gennaio 2013 la pubblicazione dei dati sul sito internet costituisce condizione legale di efficacia della concessione o attribuzione e la mancata pubblicazione costituisce causa di responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile.
Lo stabilisce l'articolo 18 (Amministrazione aperta) del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012 n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese), il quale recita testualmente:
"1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150".

I successivi commi 4 e 5, dello stesso articolo 18, hanno inoltre stabilito quanto segue:
"4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h), l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti".
5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104"
.

. Se vuoi approfondire i contenuti della legge n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012, clicca QUI.


ACCESSIBILITA’ DEI SITI WEB

1. Premessa

L'accessibilità, in informatica, è la capacità di un dispositivo, di un servizio o di una risorsa d'essere fruibile con facilità da una qualsiasi tipologia d'utente.
Il termine è comunemente associato alla possibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità sensoriale, motoria, o psichica (ovvero affette da disabilità sia temporanea, sia stabile), di fruire dei sistemi informatici e delle risorse software a disposizione.
(da: Wikipedia)

I siti devono essere accessibili. Essi devono essere progettati in modo da garantire la loro consultazione anche da parte di individui affetti da disabilità fisiche o sensoriali, o condizionati dall’uso di strumenti con prestazioni limitate o da condizioni ambientali sfavorevoli.
Un sito accessibile fornisce vantaggi anche alla generalità degli utenti.
L’informazione in formato elettronico per molte persone disabili è in linea di principio più accessibile rispetto alla forma tradizionale cartacea, proprio grazie alle nuove tecnologie che permettono la traduzione in diverse modalità percettive.
L’esclusione causata da barriere di comunicazione risulta perciò particolarmente grave.
Ogni sforzo deve essere fatto perché i siti Web dell’amministrazione pubblica siano accessibili.

I siti devono essere usabili.
L’usabilità del Web implica che le informazioni debbano essere organizzate e strutturate in maniera da garantire la massima fruibilità.
Prerequisito di ogni progettazione di un sito è l’identificazione delle tipologie di pubblico al quale è rivolto.
E’ importante che vi sia uno sforzo per immaginare come il Web sarà visto e usato dai suoi utenti una volta realizzato, tenendo conto della varietà delle caratteristiche personali, sociali e culturali dei cittadini.
Questi sono i due principi sostenuti nella Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 3 del 13 marzo 2001.


2. L’accesso dei disabili alle tecnologie informatiche

Accessibilità vuol dire soprattutto e-partecipation, cioè la rimozione delle barriere informatiche.
Con questo termine si indicano le difficoltà che i disabili incontrano nell’usare un sistema informatico, che discendono da:
• carenze nella progettazione del software e dei contenuti dei siti web, che non tengono conto dei principi della progettazione universale e dell’usabilità, peraltro ormai approfonditamente studiati e oggetto di raccomandazioni e standard a livello internazionale;
• indisponibilità dei dispositivi specificamente realizzati per favorire l’uso dei computer da parte dei disabili (per esempio le tastiere e i mouse utilizzati in alcune disabilità motorie, lo screen reader, la barra Braille o i sintetizzatori vocali usati dai non vedenti).

Il primo problema, pur non riguardando soltanto i disabili e la cui soluzione spesso non richiede alcun investimento aggiuntivo, ha notoriamente le conseguenze più negative sull’accessibilità.
L’importanza dell’accesso dei disabili alle tecnologie informatiche è stata sottolineata da tempo in numerosi documenti internazionali ed è argomento prioritario nei programmi della Commissione europea.
Anche a livello nazionale si è posta la necessità di elaborare strategie operative per il raggiungimento di questi obiettivi, fissando regole compatibili con il rapido evolversi della tecnologia e in grado di tenere conto del panorama vasto e composito delle necessità dei disabili.


“Accessibilità” significa anche “usabilità”, cioè la capacità di un sito di esporre le informazioni in modo efficace e intuitivo, facilmente raggiungibili.
In questo ambito più generale l'accessibilità implica considerazioni, spesso dettate dal buon senso oltre che da valutazioni tecnologiche, che consentono di progettare e realizzare siti più facilmente utilizzabili da tutte le categorie di utenti.


3. LEGGE N. 4/2004 - Adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni

La Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), cosiddetta ”Legge Stanca”, ha introdotto una serie di adempimenti che le pubbliche amministrazioni sono tenute a seguire nell'attività di aggiornamento dei loro siti web.
Queste misure sono rivolte alla libera ed eguale fruizione dei contenuti pubblicati da parte dei cittadini tutti, con particolare evidenza per i diversamente abili.
La legge, ed i successivi decreti, definiscono un insieme di regole e procedure che consentono di valutare il livello di accessibilità di un sito e conseguentemente di certificarlo.


3.1. Soggetti coinvolti

L’obiettivo della legge, che prende spunto dal dettato costituzionale che stabilisce il principio di uguaglianza, è quello di abbattere le “barriere virtuali” che limitano l’accesso dei disabili alla società dell’informazione e li escludono dal mondo del lavoro. Questa legge consentirà di abbattere le barriere digitali e creare rilevanti opportunità per consentire agli oltre tre milioni di disabili italiani di poter studiare, lavorare e partecipare attivamente alla vita sociale, senza esclusioni.
Sono tre i punti fondamentali del provvedimento:
1. Privati e Pubbliche Amministrazioni dovranno realizzare siti accessibili a tutti. E’ previsto infatti che i nuovi contratti stipulati dalla P.A. per la realizzazione di siti internet siano colpiti da nullità, qualora non rispettino i requisiti di accessibilità, comportando responsabilità di carattere dirigenziale e disciplinare;
2. Accessibilità e fruibilità degli strumenti didattici e formativi: gli strumenti scolastici dovranno essere realizzati con tecniche che ne favoriscano l’uso da parte dei non vedenti e degli ipovedenti;
3. Vengono fissate regole generali, chiare e vincolanti, rimandando per la sua concreta attuazione, ad un regolamento governativo, per la precisa disciplina delle situazioni giuridiche, e ad un decreto ministeriale che stabilisca le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti internet.

All’articolo 2 della legge in questione vengono date le seguenti due definizioni:
a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

La normativa prevede 22 requisiti tecnici che devono essere rispettati affinché un sito possa essere dichiarato accessibile.


3.2. Soggetti coinvolti

La presente legge si applica:
• a tutte le Pubbliche Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D. Lgs. n. 300/1999 (art. 1, comma 2 D. Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni),
• agli enti pubblici economici,
• alle aziende private concessionarie di servizi pubblici,
• alle aziende municipalizzate regionali,
• agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici,
• alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e
• alle aziende appaltatrici di servizi informatici.

Questi soggetti, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti Internet quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal regolamento di attuazione.
I contratti in essere alla data di entrata in vigore di tale decreto, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.


3.3. Vigilanza

La vigilanza e il monitoraggio dell’attuazione di questa normativa spetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Queste le principali funzioni a carico del Diparimento:
- monitoraggio dell'attuazione della legge,
- vigilanza sul rispetto della legge da parte delle amministrazioni statali,
- verifica dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti da parte delle pubbliche amministrazioni statali,
- concessione delle autorizzazioni all'utilizzo del logo da parte dei privati,
- definizione degli obiettivi accessibilità da parte delle amministrazioni pubbliche nello sviluppo dei sistemi informatici,
- aggiornamento del D.M. contenente i livelli e i requisiti tecnici,
- relazione annuale al Parlamento ed alla Conferenza Unificata dell'andamento del processo di adeguamento,
- promozione di iniziative e progetti per la diffusione delle tecnologie assistive,
- promozione erogazione finanziamenti finalizzati alla diffusione delle tecnologie assistive e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente
.

Inoltre, il CNIPA, nell'ambito delle iniziative del progetto sull'accessibilità, svolge le seguenti attività:
- monitoraggio dei siti su alcuni temi ad ampio impatto sull'utenza (siti dei Ministeri, Prefetture, ABI, Banche on line, Unioncamere, Camere di Commercio, ecc.),
- monitoraggio dei siti di alcune PAC, con affidamento ad un gruppo di esperti tecnici,
- assistenza a istituzioni importanti,
- formazione di tecnici e redattori pubblici,
- formazione di centralinisti ciechi da impiegare come operatori di protocollo informatico,
- partecipazione alla realizzazione di un corso sull'accessibilità per tecnici del web in modalità e-learning,
- interventi in qualità di relatori o docenti in occasione di convegni e seminari presso pubbliche amministrazioni,
- supporto agli enti territoriali
.


4. D.P.R. N.75/2005 - Il regolamento di attuazione - Criteri e principi generali per l'accessibilità

Con il D.P.R. n. 75 del 1° marzo 2005 sono stati fissati i “criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l’accessibilità”.

Secondo quanto stabilito all’articolo 2 del D.P.R. n. 75/2005, sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici che presentano i seguenti requisiti:
a) accessibilità al contenuto del servizio da parte dell'utente;
b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata anche da:
1) facilità e semplicità d'uso, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;
2) efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché la possibilità di rendere disponibile l'informazione attraverso differenti canali sensoriali;
3) efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l'accesso;
4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l'utente
;
c) compatibilità con le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore, quali l'International Organization for Standardization (ISO) e il World Wide Web Consortium (W3C).


5. D.M. 8 LUGLIO 2005 - Le regole tecniche

Con decreto del 8 luglio 2005 sono stati stabiliti i "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli stumenti informatici".
Tale decreto, previsto dall’articolo 11 della legge n. 4/2004, attribuisce al Ministro per l’innovazione e le tecnologie il potere di stabilire, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati nel Regolamento:
• le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli di accessibilità;
• le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti Internet nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.

Con un secondo decreto, previsto dall’articolo 7 della legge (D.P.C.M. 30 aprile 2008) sono state dettate le regole tecniche per l’accessibilità alle opere multimediale.


6. Accessibilità

Per accessibilità si intende “la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”Z (art. 2, comma a, Legge 4/2004).
Un sito web è, quindi, accessibile quando fornisce informazioni fruibili da parte di tutti gli utenti, compresi coloro che si trovano in situazioni di limitazioni fisiche, tecnologiche o ambientali.
I siti web delle pubbliche amministrazioni devono rispettare i requisiti tecnici di accessibilità riportati nell’Allegato A del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 e successive modifiche.

. Se vuoi scaricare il testo dell'Allegato A al D.M. 8 luglio 2005, clicca QUI.


6.1. Valutazione dell’accessibilità - Rilascio del logo di accessibilità

La Legge definisce tutta una serie di requisiti da rispettare e definisce delle procedure per verificare l'accessibilità di un Sito Web.
Il primo livello è una "verifica tecnica", il secondo è una "verifica soggettiva". Tali verifiche sono condotte da Valutatori dell'Accessibilità certificati dal CNIPA (oggi: Agenzia per l'Italia digitale).

Presso l'Agenzia per l'Italia digitale è tenuto l'elenco dei siti web che soddisfano i requisiti di accessibilità di cui alla Legge n. 4/2004 ( "Legge Stanca" ).

Per la pubblica amministrazione viene applicato soltanto quello tecnico che comporta la verifica di tutti i 22 requisiti previsti.
Esiste un logo che attesta l’accessibilità del sito che lo espone.
Le Pubbliche Amministrazioni non hanno l’obbligo di esporre tale logo, ma hanno comunque quello di rispettare i requisiti previsti per l’accessibilità.
All'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) (in passato al Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione - CNIPA) spetta il compito di verificare le richieste di autorizzazione ad esporre il logo e anche quello di monitorare nel tempo la presenza dei requisiti.
Inoltre si occupa della gestione della banca dati dei loghi rilasciati e dell’elenco dei valutatori di accessibilità.
Una volta che la Pubblica Amministrazione ha verificato, in maniera autonoma, la presenza di tutti i requisiti può richiedere al CNIPA l’autorizzazione ad esporre il logo.
Il responsabile dell’accessibilità dovrà inviare la richiesta attraverso l’apposita pagina web (http://www.pubbliaccesso. gov.it/logo/), allegando il documento contenente il risultato della positiva valutazione dei requisiti.
L'AgID provvederà ad esaminare la richiesta e, in caso positivo, aggiungerà l’URL del sito in oggetto alla propria banca dati per poi inoltrare al richiedente le istruzioni per l’utilizzo del logo.

. Per la procedura di rilascio del logo di accessibilità, clicca QUI.


6.2. Modalità di richiesta della valutazione

I soggetti privati si devono rivolgere ad uno dei valutatori iscritti nell’apposito elenco tenuto dal CNIPA che, svolta la sua attività, in caso di esito positivo, rilascia attestato di accessibilità, con validità non superiore a dodici mesi.

I soggetti privati richiedono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie l'autorizzazione ad utilizzare il logo, allegando l'attestato di accessibilità.
L'utilizzazione del logo è limitata al periodo di validità dell'attestato.


6.3. Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità

Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura un personal computer di colore terra di Siena, unito a tre figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto, le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate; all'esito della verifica soggettiva, il diverso livello di qualità raggiunto dal servizio è indicato mediante asterischi, da uno a tre, riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer.


6.4. Elenco dei valutatori

L’elenco pubblico dei valutatori di accessibilità è predisposto e tenuto aggiornato a cura del CNIPA (oggi: Agenzia per l'Italia digitale), come previsto dall’art. 3 del D.P.R. n. 75/2005 e dalla Deliberazione del CNIPA n. 25/2005.
Nell'elenco sono iscritte le persone giuridiche interessate che ne fanno richiesta, dimostrando di possedere i seguenti requisiti:
a) garanzia di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio delle proprie attività;
b) disponibilità di una adeguata strumentazione per l'applicazione delle metodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui all'articolo 1, comma 1, rispettivamente, lettere d) ed e);
c) disponibilità di figure professionali esperte nelle suddette metodologie di verifica e di figure idonee ad interagire con i soggetti con specifiche disabilità.

. Se vuoi approfondire l’argomento della gestione del logo di accessibilità, clicca QUI.

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PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. 5 APRILE 2013 - Emanato il D.Lgs. n. 33/2013 - Pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della Pubblica Amministrazione

1.1. I contenuti del D.Lgs. n. 33 del 2013

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013, il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
Il decreto legislativo - composto di 7 Capi e di 53 articoli - è stato predisposto in attuazione dell’articolo 1, comma 35 della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
L’obiettivo del provvedimento è di riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità da parte della pubblica amministrazione che si sono succedute nel corso degli ultimi anni. L’intervento di semplificazione normativa tuttavia non si limita alla sola ricognizione, ma modifica e integra l’attuale quadro normativo, prevedendo in particolare un sistema sanzionatorio per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, il decreto legislativo (articoli da 1 a 4) sancisce il principio dell’accessibilità delle informazioni relative all’organizzazione e all’attività delle pubbliche amministrazioni.
In attuazione di tale principio le pubbliche amministrazioni mettono a disposizione sui propri siti istituzionali le informazioni e i dati per i quali vi è l’obbligo di pubblicazione; questi dati possono essere conosciuti, fruiti gratuitamente, utilizzati e riutilizzati da parte di chiunque.
Non sono soggetti agli obblighi di pubblicità gli atti amministrativi sottratti al diritto di accesso di cui all’articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (quali ad esempio i documenti coperti da segreto di Stato o da segreto d’ufficio) i dati, assoggettati al segreto statistico (ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322) nonché quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell’individuo.

Per le informazione assoggettate all’obbligo di pubblicazione esiste un generale diritto di accesso civico (articolo 5). Esso rappresenta un ampliamento dell’ambito di applicazione soggettivo del diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dall’articolo 22, della legge n. 241/1990. Infatti chiunque, e non soltanto i portatori di un interesse giuridico qualificato, ha il diritto di chiedere e ottenere che le pubbliche amministrazioni pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni da queste detenute, ma che, per qualsiasi motivo, non hanno provveduto a rendere pubbliche sui propri siiti istituzionali.
Affinchè l’obbligo di pubblicazione sia adempiuto, le pubbliche amministrazioni devono assicurare la qualità delle informazioni diffuse (articoli 6 e 7).
Esse dovranno pubblicare i dati in modo integro, cioè con modalità tali da garantire che:
• il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni;
• le informazioni siano aggiornate, facilmente accessibili, consultabili, comprensibili, omogenee e conformi all’originale;
• i documenti dovranno indicare la provenienza ed essere riutilizzabili cioè non dovranno essere soggetti ad alcuna restrizione derivante da copyright o brevetto
.

La durata dell’obbligo di pubblicazione è di 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano espletato i loro effetti, salvo differenti previsioni normative (articolo 8).
Per rendere agevole l’accesso ai documenti, i siti istituzionali devono prevedere un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente” che dovrà contenere i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.
Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente» (articolo 9).

Le modalità di attuazione degli obblighi di pubblicazione volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi sono definite nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità che ogni amministrazione è tenuta ad adottare e aggiornare annualmente (articolo 10).

Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

L’ambito soggettivo di applicazione del decreto è definito dall’articolo 11. Per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, e precisamente "… tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
Le autorità indipendenti provvedono all’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti.
Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e alle loro controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012 si applicano limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’Unione europea.

Riguardo all’organizzazione e all’attività delle pubbliche amministrazioni, gli obblighi di pubblicazione concernono tra l’altro le informazioni relative:
• ai componenti degli organi di indirizzo politico (ad esempio curriculum vitae, compensi connessi all’assunzione della carica, assunzione di altre cariche o incarichi e relativi compensi, situazione patrimoniale del titolare, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado);
• ai titolari di incarichi di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza;
• al costo del personale;
• agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici;
• ai bandi di concorso;
• alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (articoli da 13 a 21).

La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni relative alla situazione patrimoniale del titolare dell’incarico, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 10.000,00 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato (articolo 47, comma 1).

Tra gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, vi è l’obbligo per ciascuna amministrazione di pubblicare e aggiornare annualmente l’elenco degli enti per i quali l’amministrazione ha il potere di nomina degli amministratori, nonchè l’elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicando l’entità, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell’amministrazione o le attività di servizio pubblico affidate.
L’omissione di tali comunicazioni comporta il divieto da parte dell’amministrazione vigilante di erogare somme.
Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l’applicazione dei principi di trasparenza da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle stesse amministrazioni.
Sono escluse da tali obblighi di pubblicazione le società partecipate da amministrazioni pubbliche quotate nei mercati regolamentati e le loro controllate (articolo 22).
La violazione di tali obblighi di pubblicazione dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 10.000,00 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro trenta giorni dl conferimento (articolo 47, comma 2).

Per quanto riguarda l’uso delle risorse pubbliche, gli obblighi di pubblicazione concernono i dati relativi al bilancio di previsione e al controllo consuntivo di ciascun anno, che devono essere pubblicati in forma sintetica, aggregata e semplificata al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità, nonché le informazioni riguardanti il patrimonio immobiliare, i cannoni di locazione o di affitto versati o percepiti dalle amministrazioni (articoli da 29 a 31).

Infine gli obblighi di pubblicazione riguardano le prestazioni offerte e i servizi erogati (articoli da 32 a 36).
In particolare le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare:
• la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici;
• i servizi erogati agli utenti, intermedi e finali, i costi contabilizzati e i tempi medi di erogazione;
• l’indicatore di tempestività dei pagamenti cioè l’indicatore dei tempi medi di pagamento per l’acquisto di beni, servizi e forniture;
• le varie tipologie di procedimento, con l’indicazione delle informazioni relative all’autocertificazione e all’acquisizione d’ufficio delle informazioni, dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica degli uffici responsabili di tali attività.

Il decreto legislativo contiene una serie di disposizioni che disciplinano gli obblighi di pubblicazione in settori speciali (articoli da 37 a 42).
Tra i settori regolati vi è quello ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
L’obbligo di pubblicazione in questo caso riguarda le informazioni relative:
• alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;
• ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate;
• ai piani territoriali, di coordinamento e urbanistici, nonché alle loro varianti.

Sull’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione vigila la Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT), attraverso il controllo sull’operato dei responsabili per la trasparenza e l’integrità che ogni amministrazione è tenuta a nominare al suo interno.
Il responsabile è tenuto tra l’altro all’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
L’organismo interno di valutazione verifica l’adeguatezza e la coerenza tra il programma triennale e il piano delle performance.
L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e sono valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento collegato alle performance individuali dei responsabili (articoli da 43 a 46).

. Se vuoi scaricare una scheda di sintesi dei contenuti del D.Lgs. n. 33/2013, a cura della Funzione Pubblica, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare una scheda sulle novità introdotte dal D.Lgs. n. 33/2013, a cura del Prof. Avv. Enrico Michetti, clicca QUI.


2. 24 APRILE 2013 - Funzione pubblica e Gazzetta Amministrativa firmano protocollo per "Amministrazione Trasparente"

La Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana mette a disposizione gratuitamente delle Pubbliche Amministrazioni l'applicativo web per conformare i siti istituzionali alla nuova normativa sulla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle Pubbliche Amministrazioni.
A tale proposito, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, Filippo Patroni Griffi e il Direttore della Gazzetta Amministrativa Prof. Avv. Enrico Michetti, hanno sottoscritto ieri un accordo ad integrazione del precedente Protocollo d'intesa del 19 ottobre 2010 sulla digitalizzazione e l'utilizzo di internet nella Pubblica Amministrazione, al fine di inserire nella gamma dei servizi di innovazione tecnologica gratuitamente già fruibili dalle Pubbliche Amministrazioni anche l'applicativo web "Amministrazione Trasparente" realizzato dalla Gazzetta Amministrativa.
L'applicativo web, totalmente gratuito in ogni sua fase - installazione, manutenzione, adeguamenti ed ogni altra assistenza inerente al servizio - costituisce un valido ausilio alla corretta attuazione della recente normativa di riordino di cui al decreto legislativo n. 33/2013 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni.
(Comunicato stampa del 24 aprile 2013)

. Se vuoi scaricare il testo dell'accordo, clicca QUI.

. Se vuoi maggiori informazioni sul servizio istituzionale "Amministrazione Trasparente", clicca QUI.


3. 4 LUGLIO 2013 - Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità – CiVIT emana le nuove linee guida per l'aggiornamento

Nella seduta del 4 luglio 2013 la CiVIT, a seguito di consultazione pubblica, ha approvato le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”.

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi mesi, di penetranti interventi normativi (legge 6 novembre 2012, n. 190; legge 17 dicembre 2012, n. 221; D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).
Il D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) è di rilevante impatto sull’intera disciplina della trasparenza. In tale decreto viene specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.
Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l’istituto dell’accesso civico (art. 5).
Esso è intervenuto anche sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità, modificando la disciplina recata dall’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance.
Alla luce delle rilevanti modifiche normative, le presenti Linee guida forniscono - a integrazione delle delibere CiVIT n. 105/2010, “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, e n. 2/2012, “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, le principali indicazioni per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla legge n. 190/2012, per il controllo e il monitoraggio sull’elaborazione e sull’attuazione del Programma.

In allegato alla deliberasono resi disponibili:
a) l’elenco degli obblighi di pubblicazione attualmente vigenti per le amministrazioni pubbliche con l’individuazione dei rispettivi ambiti soggettivi di applicazione (Allegato 1);
b) una nota esplicativa dell’elenco degli obblighi di pubblicazione (Allegato 1.1);
c) un documento tecnico sui criteri di qualità dei dati da pubblicare (Allegato 2);
d) la scheda standard per la compilazione del Programma triennale sul Portale della trasparenza da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici nazionali (Allegato 3);
e) la scheda di monitoraggio dell’OIV sull’avvio ciclo della trasparenza per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici nazionali (Allegato 4);
f) il calendario degli adempimenti in materia di trasparenza per gli anni 2013 e 2014 (Allegato 5).

3.1. Termine per l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

Innanzitutto, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è delineato come strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, considerato che il Programma “di norma” integra una sezione del predetto Piano.
Il Programma triennale per trasparenza e l’integrità e il Piano triennale di prevenzione della corruzione possono essere predisposti altresì quali documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti degli stessi.
In sede di prima applicazione la legge n. 221/2012 aveva disposto che il termine per l’adozione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione fosse il 31 marzo 2013.
Nelle more dell’adozione del Piano nazionale anticorruzione, che costituisce la base per i singoli Piani triennali di prevenzione della corruzione, e in considerazione dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2013 nonché dell’avvenuta adozione dei Piani della performance per il triennio 2013-2015, o di analoghi strumenti di programmazione, il termine per l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è il 31 gennaio 2014.
Il differimento del termine per l’adozione del Programma:
a) risponde a esigenze di semplificazione volte a non creare duplicazioni di adempimenti da parte delle pubbliche amministrazioni e a consentire l’adozione di atti programmatori fra loro coerenti e coordinati; b) consentirà, inoltre, alle amministrazioni di definire l’aggiornamento del Programma muovendo dai risultati della verifica sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli OIV la cui attestazione dovrà pervenire alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.

Dunque, secondo quanto indicato nelle nuove linee guida (Punti 2.1 e 3), la verifica sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) e la relativa attestazione dovrà essere completata e inviata alla Commissione entro e non oltre il 31 dicembre 2013.
Le amministrazioni, invece, adottano il Programma triennale entro il 31 gennaio 2014.

. Se vuoi scaricare il testo della delibera, a cura della Funzione Pubblica, clicca QUI.


4. 19 LUGLIO 2013 - Circolare della Funzione Pubblica - Attuazione della trasparenza

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione Gianpiero D'Alia ha emanato la Circolare n. 2 del 19 luglio 2013, indirizzata alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici e alle società a partecipazione pubblica, riguardante l'attuazione della trasparenza secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 2013.
Nella circolare, il Ministro raccomanda alle Amministrazioni e agli Enti "di dedicare la massima attenzione affinché gli adempimenti di trasparenza siano curati in maniera tempestiva e funzionale alle esigenze dei cittadini".
Una parte della circolare è dedicata agli obblighi di pubblicazione riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico: pubblicazione sul sito internet dell'atto di nomina o di proclamazione, del curriculum, dei compensi connessi all'assunzione della carica e tutte le informazioni patrimoniali (proprietà immobiliari, beni mobili registrati, possesso di azioni, dichiarazioni dei redditi ed eventuali altri incarichi), queste ultime estese anche a coniugi e parenti entro il secondo grado.
Nel testo viene inoltre spiegato il funzionamento e sottolineata l'importanza dell' "accesso civico", strumento introdotto dal decreto che consente a chiunque di chiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che l'amministrazione avrebbe dovuto pubblicare in base alla legge.
"L'attuazione della trasparenza - afferma il Ministro nella circolare - rappresenta un'opportunità per dirigenti e funzionari pubblici, in quanto consente di evidenziare il corretto agire amministrativo alimentando la fiducia dei cittadini, cui il decreto riconosce il ruolo di attori fondamentali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione nella Pa".
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito della Fuinzione Pubblica, clicca QUI.


5. 20 DICEMBRE 2013 - Pubblicazione dello SCADENZARIO DEI NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI INTRODOTTI – Fissati gli obblighi per il responsabile della trasparenza

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2013, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2013, che fissa le modalità per la pubblicazione, sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti, di uno scadenzario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e disciplina, altresì, le modalità di comunicazione del predetto scadenzario al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai fini della pubblicazione riepilogativa degli stessi in un'apposita sezione del sito istituzionale.
Il presente decreto si applica a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Si ricorda che la misura di semplificazione, introdotta dallìart. 29 del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013 (c.d. "Decreto del Fare"), fissa in due soli giorni l'anno (1° luglio e 1° gennaio, salvo particolari esigenze di celerità amministrativa) l'entrata in vigore delle disposizione normative e regolamentari e degli atti amministrativi a carattere generale di amministrazioni statali, agenzie ed enti pubblici.

Il primo comma del citato art. 29, recita testualmente:
"Gli atti normativi del Governo e gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessita' di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea"..

Per "obbligo amministrativo", si intende qualunque adempimento, comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti, cui cittadini e imprese sono tenuti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La pubblicazione deve avvenire sul sito istituzionale, in apposita area denominata «Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi».
L'inosservanza di tale obbligo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
Il testo del nuovo decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - e quindi entro il 20 gennaio 2014 - le Amministrazioni interessate dovranno creare sul proprio sito web istituzionale l'apposita sezione denominata «Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi»; all'interno della sotto-sezione di secondo livello «Oneri informativi per cittadini e imprese», nell'ambito della sotto-sezione di primo livello «Disposizioni generali» della sezione «Amministrazione trasparente», di cui all'allegato A del D.Lgs. n. 33/2013.

Tale obbligo - ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, aggiunto dall'art. 29, comma 3 del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013 – incombe sul responsabile della trasparenza delle Amministrazioni competenti.

Anche le amministrazioni per le quali non è previsto l'obbligo delle date uniche sono comunque tenute a pubblicare un riepilogo dettagliato delle scadenze sul proprio sito istituzionale.

Per ciascun nuovo obbligo amministrativo dovranno essere indicati i seguenti dati:
a) denominazione;
b) sintesi o breve descrizione del suo contenuto;
c) riferimento normativo;
d) collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni sull'adempimento dell'obbligo e sul procedimento
.
Le Amministrazioni devono aggiornare tempestivamente lo scadenzario a seguito dell'approvazione di ciascun provvedimento che introduce un nuovo obbligo.

"Con lo scadenziario online - commenta il ministro Gianpiero D'Alia - diventa efficace e davvero percepibile una norma importante come quella delle 'date uniche', che nasce dall'esigenza di rendere più razionale il rapporto dei cittadini con gli obblighi amministrativi: non dovranno più impazzire nella ricerca della data in cui scattano i nuovi obblighi ma troveranno nei siti delle amministrazioni la massima chiarezza e trasparenza".


PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - MENO SITI E PIU' QUALITA'

1. La Direttiva n. 8/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica

1.1. Il sito diventa ufficiale solo con il dominio gov.it

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, nella Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009, parte dalla constatazione che sinora la realizzazione dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni è nata dall’iniziativa dei singoli enti con modalità spesso eterogenee.
In questo contesto, al fine di migliorare la qualità delle informazioni e dei servizi resi on-line al cittadino, il Ministro ritiene fondamentale “fissare i criteri di riconoscibilità , di aggiornamento, di usabilità e di accessibilità” e individua con ".gov.it" il dominio di aggregazione di siti e dei portali delle pubbliche amministrazioni.
Pertanto le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a provvedere all’iscrizione al dominio “.gov.it” dei siti che intendono mantenere attivi.

La finalità della direttiva in commento è ridurre in maniera consistente il numero dei siti delle Pubbliche Amministrazioni.
Gli enti pubblici sono, infatti, tenuti, successivamente all'iscrizione al dominio "gov.it dei siti e portali che intendono mantenere attivi, a segnalare i siti obsoleti che intendono dismettere e ad eliminare gli stessi in modo che non siano raggiungibili dai cittadini.
All'atto della registrazione al dominio e.gov le Pubbliche Amministrazioni devono certificare che le informazioni ed i servizi offerti ai cittadini ed alle imprese dai propri siti web sono chiaramente presentati, raggruppati in modo organico e facilmente raggiungibili dalla pagina web principale e che rispettano le regole ed i processi definiti nelle “Linee guida” per i siti web del Ministro.
Il Ministro si impegna a rendere disponibile per la consultazione pubblica sul proprio sito, entro 90 giorni dall'emanazione della direttiva (26 febbraio 2010), le sopraccitate "Linee guida" per i siti web della Pubblica Amministrazione.
Tale documento strategico conterrà i principi generali, i criteri di gestione ed aggiornamento e di fruibilità dei contenuti.
Il Ministro si impegna a pubblicare sul proprio sito un “vademecum”, una guida organica sulle modalità di riduzione, gestione, sviluppo e diffusione dei siti web della Pubblica Amministrazione e ne assicura l'aggiornamento continuo anche attraverso il contributo delle amministrazioni centrali e locali.


1.2. L'individuazione di responsabili del procedimento di pubblicazione di contenuti sui siti Internet

Le P.A. sono tenute ad individuare uno o più responsabili del procedimento di pubblicazione di contenuti sui siti internet di propria competenza.
In coerenza con il principio di trasparenza i nominativi dei relativi responsabili devono essere raggiungibili dalla barra di coda del relativo sito presente in tutte le pagine all'indirizzo: www.nomesito.gov.it/responsabile.
Ogni anno le Pubbliche Amministrazioni centrali dovranno comunicare, attraverso il piano triennale per l'ICT, le attività e gli interventi economico-finanziari avviati per l'adeguamento alla presente direttiva.

Le P.A., alle luce delle disposizioni della Direttiva in questione, sono tenute a pianificare la riduzione dei siti web obsoleti, le loro modalità di archiviazione ed il miglioramento qualitativo di quelli in produzione, nel rispetto delle linee guida ministeriali.
Il processo di miglioramento di comunicazione dei servizi al cittadino è coerente con l'impianto del Codice di Amministrazione digitale (D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005) ma risulta particolarmente complesso e gravoso per le Pubbliche Amministrazioni.
Il Ministro, al fine di accompagnare le pubbliche amministrazioni nei relativi adempimenti, ha previsto il supporto dell'ex CNIPA, ora DigitPa per i profili dell' assistenza tecnica necessaria per l'iscrizione al dominio ".gov.it" e della relativa gestione operativa secondo le indicazioni ministeriali ed il supporto formativo ed informativo del FORMEZ per le attività connesse con l'applicazione delle relative linee guida e del vademecum sui siti web della pubblica amministrazione.

Il Ministro attraverso il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Dipartimento per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica svolgerà funzioni di monitoraggio dei siti pubblici al fine di valutare in modo periodico l'utilizzo e l'efficienza dei servizi, la loro qualità.

La Direttiva intende, inoltre, promuovere sinergie fra enti e creare un sistema virtuoso di dialogo fra amministrazioni locali e periferiche e all'individuazione di buone prassi.
La direttiva ha il pregio di rafforzare il ruolo dei siti web della Pubblica Amministrazione che sono ormai sempre di più strumenti di trasparenza, relazione e comunicazione ed informazione ed costituiscono il primo contatto con imprese e cittadini digitali e la pietra angolare di un nuovo rapporto con gli stessi.


1.3. Il ruolo del cittadino

La Direttiva del Ministro promuove il ruolo dei cittadini digitali che potranno inviare segnalazioni e proposte sui siti pubblici attraverso specifici form del sito www.accessibile.gov.it e partecipare al concorso per il riconoscimento per il miglior sito web pubblico.
Questo sito è stato creato appositamente per permettere a tutti di segnalare la qualità e la facilità di consultazione delle pagine online approntate dalle amministrazioni pubbliche.
Il sito, già attivo, verrà implementato per poter rispondere anche alle esigenze create dalla nuova operazione di rottamazione. Infatti, poiché è improbo avere il conto di quanti siti pubblici non hanno più le caratteristiche per essere mantenuti in vita perché ormai inutili, quando non addirittura nocivi, saranno i cittadini a segnalare la presenza di pagine da rottamare che continuano a circolare sulla rete.
A quel punto la Funzione pubblica farà le dovute verifiche e se accerterà che le indicazioni corrispondono a verità, cancellerà dalla faccia di internet il sito. Nel caso, invece, di segnalazione errata, il sito, se vorrà continuare a presentarsi come pubblico, dovrà assumere anche la denominazione gov.it.

. Se vuoi accedere al sito internet accessibile.gov.it , clicca QUI.


2. LINEE GUIDA PER I SITI WEB DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Anno 2010

2.1. La versione preliminare - I contenuti del documento

Pubblicate, sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, le "Linee guida per i siti web della PA" in una versione preliminare.
Previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009 n. 8 e rivolte a tutte le Amministrazioni Pubbliche, le "Linee guida" intendono avviare un processo verso il "miglioramento continuo" della qualità dei siti web pubblici.
Questi i temi fondamentali trattati:
- razionalizzazione dei contenuti on line e riduzione dei siti web pubblici,
- registrazione al dominio .gov.it,
- caratteristiche e componenti principali di un sito web pubblico,
- trattamento dei dati e della documentazione pubblica on line,
- copyright,
- partecipazione web 2.0 e
- principi base per misurare la qualità dei siti
.


2.2. Aperta la consultazione pubblica on-line

E' possibile partecipare, attraverso un forum di discussione dedicato, ad una consultazione pubblica telematica della durata di due mesi per coinvolgere i vari stakeholder al fine di proporre suggerimenti e indicazioni, che saranno utili per una revisione del documento.

. Se vuoi accedere alla consultazione telematica, clicca QUI.


2.3. Approfondimenti

. Se vuoi scaricare il testo della bozza del documento, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare le Linee guida per i siti web della PA - ANNO 2010, clicca QUI.


3. LINEE GUIDA PER I SITI WEB DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Anno 2011

3.1. 11 MAGGIO 2011 - Resa nota la versione preliminare

Previste da una Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, le linee guida per il 2011 indicano criteri e strumenti per razionalizzare i contenuti on line delle pubbliche amministrazioni, ridurre i siti web pubblici obsoleti e migliorare quelli attivi.
Così come l'edizione 2010, questo documento per i prossimi due mesi sarà sottoposto a una consultazione pubblica condotta attraverso un Forum di discussione.
Le indicazioni raccolte, saranno utilizzate per una revisione delle linee guida, la cui pubblicazione – in versione definitiva - è prevista per fine luglio.
Le Linee guida saranno riviste con cadenza almeno annuale così da fornire con continuità alle pubbliche amministrazioni criteri guida costantemente aggiornati anche tenendo conto degli avanzamenti e dei progressi tecnico-normativi in materia.
Destinatari delle Linee guida sono tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

. Se vuoi accedere al sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e scaricare le Linee guida per i siti web della PA - ANNO 2011, clicca QUI.


3.2. 7 LUGLIO 2011 - Il Garante della Privacy detta le istruzioni per i siti web della Pubblica Amministrazione

Conservazione temporanea dei dati di navigazione sui siti della P.A. e divieto di indicizzazione degli indirizzi mail istituzionali. Sono queste le prescrizioni più importanti relative ai siti web delle Pubbliche Amministrazioni fornite, con il parere n. 282 del 7 luglio 2011, dal Garante della Privacy al Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine a una versione preliminare – sottoposta a consultazione pubblica – delle "linee guida dei siti web delle pubbliche amministrazioni del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione".
Ricordiamo che il Garante della Privacy è intervenuto con proprie linee guida del 2 marzo 2011, sul «trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web».
Le prescrizioni del Garante tuttavia sono specifiche alle modalità di pubblicazione online di dati personali da parte di soggetti pubblici, mentre quelle della funzione pubblica riguardano in generale i siti web.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto il parere del Garante sulla bozza di «linee guida dei siti web delle pubbliche amministrazioni del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».
Il primo punto sul quale interviene il Garante è la policy dei siti web istituzionali, con particolare riferimento ai dati di navigazione, ai dati forniti volontariamente dall'utente e ai cookies.
I dati di navigazione potrebbero consentire l'identificazione degli utenti, ad esempio registrando indirizzi IP o nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti.
La bozza di linee guida già limita l'utilizzo di questi dati solo per elaborare statistiche anonime e ne dispone la cancellazione immediata dopo l'elaborazione.
Il Garante aggiunge l'invito agli enti pubblici di fissare termini precisi di conservazione dei dati di navigazione, scaduti i quali gli stessi dati devono essere cancellati o resi anonimi.

Il parere si sofferma, poi, sui dati forniti volontariamente dall'utente: ad esempio può trattarsi dell'indirizzo di posta elettronica per rispondere a eventuali richieste, nonché degli ulteriori dati personali eventualmente contenuti nella comunicazione.
Ma può trattarsi anche di dati sensibili o giudiziari, certo forniti spontaneamente nel messaggio di posta elettronica.
A questo proposito il Garante suggerisce di rendere esplicita l'informativa dovuta ai sensi dell'articolo 13 del codice della privacy: sul sito si dovrà rendere chiaro all'utente la possibilità che, nei casi e nei limiti di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Codice della privacy, potranno essere trattati i dati sensibili o giudiziari eventualmente da lui stesso volontariamente forniti nel corpo del messaggio.

Altro approfondimento riguarda i cookies e cioè le stringhe di testo inviate dal sito internet visitato al computer dell'utente e poi inviati dall'utente al sito ogni volta che si connette. Può trattarsi di cookies usati per memorizzare gli accessi e renderli più veloci e agili.
I cookies pongono problemi di privacy perchè tramite gli stessi si può tracciare la navigazione su internet e, quindi, spiare chi si connette.
Molto spesso l'utente nemmeno sa di avere ricevuto i cookies, essendo, quindi, soggetto passivo e inconsapevole di un trattamento di dati.
La bozza di linee guida vieta l'uso di cookies persistenti di alcun tipo, tranne quelli utilizzati per soli fini di acquisizione di dati statistici di accesso al sito, per mantenere le preferenze dell'utente riguardo a lingua, layout del sito.
Il Garante precisa che l'uso dei cookies persistenti è ammissibile unicamente qualora esso sia necessario alla resa di un servizio che rientri nelle funzioni istituzionali dell'amministrazione.

Altro punto del parere è dedicato alla reperibilità sul web degli indirizzi di posta elettronica istituzionali.
La bozza di linee guida prescrive la pubblicazione, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, dell'elenco delle caselle di posta elettronica attive.
Il Garante si preoccupa del fatto che questo elenco sia utilizzato al fine di inviare, alle caselle di posta elettronica del personale o degli uffici, messaggi per finalità estranee alle funzioni istituzionali dell'ente (ad esempio messaggi commerciali).
Per scongiurare tutto ciò, secondo il parere del Garante, è opportuno precisare che l'elenco degli indirizzi di posta elettronica istituzionali deve essere sottratto all'indicizzazione da parte di motori di ricerca generalisti. Inoltre nella sezione si deve riportare un avviso che espliciti tale limitazioni d'uso.

. Se vuoi scaricare il testo del parere del Garante della Privacy, clicca QUI.


3.3. 1° AGOSTO 2011 - Disponibile La versione definitiva

Sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione è consultabile l'aggiornamento 2011 delle "Linee guida per i siti web delle PA".
Il testo, elaborato da un gruppo di lavoro costituito dai Dipartimenti Funzione pubblica e Digitalizzazione e Innovazione tecnologica nonché da FormezPA e da DigitPA, tiene conto dei contributi e dei riscontri raccolti durante la fase di consultazione pubblica telematica, durata due mesi.

Previste dalla direttiva Brunetta n. 8 del 26 novembre 2009 e rivolte a tutte le Amministrazioni Pubbliche, le Linee guida sono finalizzate a stimolare un processo di "miglioramento continuo" della qualità dei siti web delle P.A.
Dopo la prima edizione del luglio scorso, recepiscono adesso le novità introdotte dal nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 235/2010), dalla Delibera CiVIT n. 105/2010 e dalle Linee guida del Garante della privacy emanate lo scorso 2 marzo nonché dalle leggi di conversione del decreto Sviluppo (legge n. 106 del 12 luglio 2011) e del decreto Manovra (legge n. 111 del 15 luglio 2011).

La versione 2011:
- introduce inoltre specifiche regole per la registrazione al ".gov.it",
- offre integrazioni in tema di accessibilità e di gestione dei contenuti tramite Content Management System (CMS) e
- fornisce esempi di sperimentazioni per il trattamento dei dati e della documentazione pubblica.

Le Linee guida siti web delle PA si trasformano: da semplice testo consultabile, a partire da quest'anno diventano ancor più concretamente uno strumento operativo in un luogo virtuale (il web), a supporto di PA e stakeholder interessati. È infatti stata attivata una sezione del sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione interamente dedicata alle Linee guida, nella quale è possibile navigare il testo, essere informati sui principali aggiornamenti in materia, consultare approfondimenti, discutere temi specifici ed accedere alle normative di riferimento.
A partire dal prossimo settembre verrà inoltre attivato uno specifico "spazio forum", che consentirà - grazie all'avvio di una community professionale - di mettere a fattor comune conoscenze e riflessioni, anche mediante la realizzazione di momenti di incontro "face to face".

. Se vuoi scaricare il testo delle linee guida 2011, clicca QUI.

. Se vuoi accedere alla sezione web dedicata, clicca QUI.


RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

. Se vuoi conoscere le circolari e le direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, clicca QUI.

. Se vuoi conoscere i contenuti e le novità introdotte dal Codice dell'amministrazione digitale e dai successivi decreti correttivi e integrativi, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento della Posta Elettronica Certificata (PEC), clicca QUI.

. Se vuoi visitare il sito dell’Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione digitale - ANORC, clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. L. 7 agosto 1990, n. 241: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Testo coordinato con le modifiche apportate dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15; dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella Legge 14 maggio 2005, n. 80 e dal D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157).

. L. 7 maggio 2000, n. 150: Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – Circolare 13 marzo 2001, n. 3: Linee guida per l'organizzazione, l'usabilità e l'accessibilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni.

. D.P.R. 21 settembre 2001, n. 422: Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Direttiva 7 febbraio 2002: Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Direttiva 30 maggio 2002: Conoscenza e uso del dominio internet ".gov.it" e l'efficace interazione del portale nazionale "italia.gov.it" con le pubbliche amministrazioni e le loro diramazioni territoriali.

. Legge 9 gennaio 2004, n. 4: Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

. CNIPA – Deliberazione del 15 settembre 2005, n. 25: Istituzione dell'elenco dei valutatori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, e definizione delle modalità tecniche per la tenuta.

. D.P.R. 1° marzo 2005, n. 75: Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

. D.M. 8 luglio 2005: Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici.

. D.P.C.M. 30 aprile 2008: Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici e formativi a favore degli alunni disabili.

. Legge 18 giugno 2009, n. 69: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Art. 32.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Circolare n. 3 del 17 luglio 2009: Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" - Pubblicazione dei dati sulla dirigenza e sulle presenze e assenze del personale - Prime indicazioni operative.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009: Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione per la riduzione dei siti web delle Pubbliche Amministrazione e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on-line al cittadino.

. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - DELIBERAZIONE 2 marzo 2011: Linee guida, in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalita' di pubblicazione e diffusione sul web.
. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - DELIBERAZIONE 2 marzo 2011 - ALLEGATO - Le linee guida.

. D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
. D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Allegato - Struttura delle informazioni sui siti istituzionali.
. D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - RELAZIONE.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto aggiornato dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Circolare n. 2 del 19 luglio 2013: D.Lgs. n. 33 del 2013 - Attuazione della trasparenza.

. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2013: Modalità per la pubblicazione dello scadenzario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

. AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE - Determinazione n. 36/2018 del 12 febbraio 2018: Riorganizzazione del dominio di secondo livello (sld) “.gov.it”.



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Pubblicato su: 2009-06-02 (5289 letture)

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