RIFIUTI - PILE E ACCUMULATORI – FORMAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE
REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI DI PILE E ACCUMULATORI
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1. I CONTENUTI DEL DECRETO CHE FISSA NUOVE REGOLE PER LA RACCOLTA DI PILE E ACCUMULATORI
Un nuovo sistema di raccolta, trattamento e riciclo di pile ed accumulatori in linea con la salute, ambiente e normativa europea.
E' questo l'obiettivo del Decreto legislativo 20 novembre 2008 n. 188: "Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la Direttiva 91/157/CEE".
Il decreto, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2008 - Supplemento Ordinario n. 268, introduce un nuovo sistema per la raccolta, il trasporto, il trattamento e il riciclaggio delle pile e degli accumulatori esausti e prevede la costituzione di un ”Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori” (art. 14).
Il decreto, entrato in vigore il 18 dicembre 2008, istituisce un sistema completamente diverso da quello attuale. Infatti, mentre fino ad oggi esisteva un unico sistema di raccolta per le batterie giunte a fine vita (COBAT - Consorzio Obbligatorio BATterie esauste), con la nuova norma nasceranno una pluralità di sistemi di raccolta.
1.1. Cosa si intende per pile e accumulatori?
Sono pile e accumulatori industriali, le pile o gli accumulatori progettati esclusivamente a uso industriale o professionale, o utilizzati in qualsiasi tipo di veicoli elettrici, come per esempio:
• Pile e accumulatori utilizzati per l’alimentazione elettrica di emergenza o di riserva negli ospedali, aeroporti o uffici;
• Pile e accumulatori utilizzati sui treni o gli aeromobili;
• Pile e accumulatori utilizzati sulle piattaforme petrolifere in mare o nei fari;
• Pile e accumulatori progettati per i terminali portatili per i pagamenti in negozi e ristoranti, i lettori di codici a barre utilizzati nei negozi, le apparecchiature video professionali per canali televisivi e teatri di posa professional, le lampade per minatori e le lampade per immersioni montate su caschi da minatore o su caschi per immersione professionale;
• Pile di riserva per le porte elettriche, intese ad impedirne il blocco o a evitare lo schiacciamento di persone;
• Pile e gli accumulatori utilizzati per strumentazioni o in vari tipi di apparecchiature di misurazione e strumentazione e pile o apparecchiature utilizzate per i pannelli solari, i pannelli fotovoltaici o per altre applicazioni di energia rinnovabile.
Le pile o accumulatori industriali comprendono anche pile e accumulatori utilizzati sui veicoli elettrici quali automobili, sedie a rotelle, biciclette, veicoli aeroportuali e veicoli per il trasporto automatico.
Sono considerate pile o accumulatori portatili, le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria o gli accumulatori che sono sigillati, sono trasportabili a mano e non costituiscono pile o accumulatori industriali, nè batterie o accumulatori per veicoli.
Sono tutte le pile e gli accumulatori sigillati che una persona normale potrebbe trasportare a mano senza difficoltà, diversi dalle batterie o dagli accumulatori per autoveicoli, nonché dalle pile o dagli accumulatori industriali,comprendono pile a cella singola (quali pile AA e AAA) e pile e accumulatori utilizzati dai consumatori o dai professionisti in telefoni cellulari, computer portatili, utensili elettrici senza fili, giocattoli ed elettrodomestici quali spazzolini da denti, rasoi e aspirapolvere portatili elettrici (comprese apparecchiature simili utilizzate in scuole, negozi, aeroporti, ristoranti, uffici od ospedali) e qualsiasi pila o accumulatore che può essere utilizzato dai consumatori per i normali apparecchi domestici.
1.2. Obblighi per i produttori di pile ed accumulatori
Premesso che dal 18 dicembre 2008, è vietata l’immissione nel mercato di pile ed accumulatori che non soddisfano i requisiti del decreto in oggetto, si riportano sinteticamente i principali obblighi dei produttori di pile ed accumulatori o terzi che agiscono in loro nome e la relativa tempistica di attuazione:
• Dal 18 dicembre 2008, vige il divieto di immissione nel mercato di pile ed accumulatori ad alto potere inquinante, anche incorporati in apparecchi, contenenti lo 0.0005% in peso di mercurio, lo 0.002 % in peso di cadmio. In caso di immissione nel mercato di beni non conformi le autorità competenti provvedono al ritiro immediato con oneri a carico di chi li ha immessi nel mercato.
• Dal 18 dicembre 2008, gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori devono essere progettati in maniera tale da garantire la facile rimozione di quest’ultimi. Sono previste misure dirette ad incentivare l’impiego di modalità di progettazione e fabbricazione di pile ed accumulatori che consentano una maggiore efficienza ambientale (ad esempio tramite la stipula di accordi di programma).
• Dal 18 dicembre 2008 per le operazioni di raccolta separata e ritiro i produttori di pile ed accumulatori portatili o terzi che agiscono in loro conto sono tenuti a:
organizzarsi e gestire, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale;
provvedere al ritiro e alla gestione di detti rifiuti raccolti in maniera differenziata nell’ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, previa apposita stipula di convenzioni con le suddette strutture pubbliche.
• Dal 18 dicembre 2008 per le operazioni di raccolta separata e ritiro i produttori di pile ed accumulatori industriali e per veicoli o terzi che agiscono in loro nome sono tenuti a:
organizzarsi e gestire - su base individuale o collettiva o tramite sistemi già esistenti - sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale;
ritirare gratuitamente presso gli utilizzatori finali questa tipologia di rifiuti (industriali e per veicoli) così come di quelli raccolti nell’ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
assicurare la raccolta separata di pile ed accumulatori per veicoli su tutto il territorio nazionale.
• Dal 18 giugno 2009 gli apparecchi in cui sono incorporati pile ed accumulatori devono essere corredati di istruzioni per la corretta rimozione e informazione circa la tipologia dei beni.
• Entro il 18 giugno 2009 i produttori di pile ed accumulatori devono iscriversi - individualmente o su base collettiva - al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento di questa tipologia di beni. L’iscrizione è telematica (presso le CCI) secondo le modalità definite nell’Allegato III del D.lg. 188/2008. L’iscrizione dei produttori al Registro è condizione necessaria per l’immissione dei beni sul mercato. Contestualmente alla prima iscrizione, e annualmente ogni 31 marzo, i produttori devono comunicare alle Camere di commercio i dati relativi a pile ed accumulatori immessi nel mercato l’anno solare precedente. Il numero di registrazione rilasciato deve, inoltre, essere apposto su tutti i documenti di trasporto e nelle fatture commerciali (entro 30 giorni dal rilascio dello stesso).
• Entro il 26 settembre 2009 entra in vigore l’obbligo di contrassegnare i beni da immettere nel mercato con un’etichetta le cui caratteristiche sono specificate all’art. 23;
• Entro il 26 settembre 2009, i produttori di pile ed accumulatori o terzi che agiscono in loro nome sono tenuti ad istituire, su base individuale o collettiva, sistemi per attivare e garantire le operazioni di recupero.
Tali sistemi devono assicurare in conformità ai requisiti prescritti dall’Allegato II del citato decreto entro il 26 settembre 2009 per le operazioni di trattamento, ed entro il 26 settembre 2011 per le operazioni di riciclaggio.
Tali requisiti saranno oggetto di specifiche ispezioni da parte della Provincia che è tenuta a comunicare gli esiti all’apposito Comitato di vigilanza e controllo.
È prevista la possibilità di effettuare le operazioni di trattamento di rifiuti di pile ed accumulatori anche al di fuori del territorio nazionale e comunitario, salvo che siano rispettate tutte le disposizioni in materia di spedizione ed esportazione di rifiuti (Reg. CE n. 1013/2006, Reg. N. 1418/2007 e successive modificazioni).
1.3. Obblighi per gli altri soggetti coinvolti nella filiera
• Dal 18 dicembre 2008 i distributori che forniscono all’utenza nuove pile ed accumulatori portatili hanno l’obbligo di mettere a disposizione appositi contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile ed accumulatori nel proprio punto vendita e di segnalarne la presenza;
• Dal 18 dicembre 2008 il detentore di rifiuti di pile ed accumulatori per veicoli, salvo quanto previsto dal D.lg. 209/2003 relativo ai veicoli fuori uso, è obbligato al conferimento presso i produttori dei medesimi beni o relativi sistemi collettivi;
• A decorrere dall’anno 2012, i gestori degli impianti di riciclaggio di pile ed accumulatori sono obbligati a comunicare annualmente (entro il 31 marzo) i quantitativi di rifiuti trattati nell’anno solare precedente.
1.4. Il Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori
Entro settembre del 2009 dovranno essere organizzati anche i sistemi per il trattamento ed il riciclo. Per raggiungere questo obiettivo è stato creato il Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori, che ha iniziato la sua operatività il 1° gennaio 2009.
Il Centro non ha fini di lucro, ed ha come fondamentali finalità:
• l'ottimizzazione delle attività dei Sistemi Collettivi dei Produttori di pile ed accumulatori per incrementare costantemente le percentuali di raccolta e di riciclo di pile e accumulatori a fine vita;
• la garanzia dell'obiettivo primario di tutela ambientale, salvaguardando l'economicità del servizio per tutti i soggetti coinvolti, dai cittadini, agli operatori ecologici, dalle imprese alle Istituzioni tutte.
La nuova disciplina, su modello di quella relativa ai RAEE (rifiuti elettrotecnici ed elettronici), prevede che raccolta e smaltimento dei rifiuti di pile e batterie siano organizzati dai produttori, su base individuale o collettiva, assegnando a un Centro di Coordinamento (CdC) unico, istituito in forma di consorzio, il compito di armonizzarne le attività, a garanzia che raccolta e smaltimento siano assicurate su tutto il territorio nazionale.
Per quanto riguarda invece gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori il decreto sancisce l’obbligo che questi apparecchi dovranno essere progettati in modo che le pile siano facilmente rimuovibili ed essere messi in vendita con istruzioni per la rimozione sicura da parte del consumatore.
Le aziende della distribuzione dovranno garantire il ritiro, nei propri punti vendita, di pile e batterie a titolo gratuito.
1.5. REGISTRO NAZIONALE dei produttori di pile e accumulatori - Formazione e tenuta
Il Decreto in questione prevede la costituzione di un ”Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori”, che sarà tenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e verrà aggiornato da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ex APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici).
All'interno del Registro è inoltre prevista una sezione alla quale devono iscriversi i sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.
1.6. Soggetti interessati all'iscrizione nel Registro
Sono interessati da questo nuovo provvedimento normativo i produttori di pile e accumulatori, ovvero chiunque immette sul mercato nazionale per la prima volta pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli.
Il D.Lgs. n. 188/2008 disciplina l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e degli accumulatori giunti a fine vita.
Pertanto, i soggetti destinatari delle nuove disposizioni legislative sono:
• chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli (produttori, importatori, distributori);
• qualsiasi persona che, nell’ambito di un’attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale;
• gli operatori addetti alla raccolta, riciclaggio e trattamento dei rifiuti costituiti da pile o accumulatori.
Sono escluse dall’ambito di applicazione del decreto le pile e gli accumulatori utilizzati in:
• apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, armi, munizioni e materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari;
• apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.
1.7. Modalità di iscrizione nel Registro
Le modalità per l'iscrizione nel Registro sono riportate nell'Allegato 3 al Decreto n. 188/2008 e sono organizzate come quelle previste dal D.M. n. 185/2007 (relativo all'iscrizione al Registro AEE - Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
. Se vuoi approfondire l’argomento dei RAEE, clicca QUI.
L'iscrizione avviene per via telematica con firma digitale del legale rappresentante o del suo delegato o del rappresentante in caso di aziende straniere.
L'iscrizione avviene presso la Camera di Commercio di competenza, che è quella dove l'impresa ha la propria sede legale.
Sono previsti un controllo sull'iscrizione al sistema di finanziamento e l'obbligo di registrazione per il sistema collettivo.
Dovranno essere, infine, comunicate le eventuali variazioni e/o cancellazioni.
All'atto dell'iscrizione il produttore dovrà indicare:
• il codice attività preciso, quello che lo individua come produttore di pile e/o accumulatori;
• per ciascuna categoria pile e/o accumulatori il numero e il peso effettivo delle pile e/o accumulatori immessi sul mercato nell'anno solare precedente;
• l'eventuale iscrizione nel Registro di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 151/2005;
• l'eventuale iscrizione nel Registro di pile e/o accumulatori di altri Stati dell'Unione Europea;
• per ogni categoria e tipologia di pile e/o accumulatori il sistema o i sistemi attraverso cui si intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e/o accumulatori previsti dal decreto; nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore dovrà indicare il nome del sistema prescelto.
Una volta effettuata l'iscrizione a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione al registro nazionale tramite il sistema informatico delle Camere di commercio.
Entro trenta giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione dovrà essere indicato dal produttore in tutti i
documenti di trasporto e nelle fatture commerciali.
Il produttore potrà immettere sul mercato i prodotti in oggetto solo a seguito di iscrizione a tale registro.
1.8. Imposte, tasse e diritti di segreteria
L'iscrizione nel Registro comporta il versamento di:
- euro 168,00 per la tassa di concessione governativa, che deve essere effettuato sul C.C.P. 8003, intestato ad Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 2 - Centro Operativo di Pescara codice causale 8617 "altri atti";
- euro 14,62 per imposta di bollo che può essere effettuato attraverso Telemaco Pay o tramite conto corrente postale intestato alla Camera di Commercio di competenza.
I bollettini di conto corrente postale dovranno essere scannerizzati ed inviati telematicamente insieme alla pratica.
Gli importi dovuti per l'iscrizione al registro e le relative modalità di versamento (art. 27 comma 5) saranno stabilite da un apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, decreto che avrebbe dovrebbe essere emanato entro il mese di febbraio 2009 ma che, a tutt'oggi, non è ancora stato emanato.
1.9. Termini per l'iscrizione nel Registro - Prorogato al 18 settembre 2009
Originariamente l'articolo 14, comma 2, del D. Lgs. n. 188/2008 prevedeva che l'iscrizione nel Registro doveva essere effettuata "entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto", ovvero entro il 18 giugno 2009.
Tale data è stata successivamente prorogata di ulteriori tre mesi e quindi al 18 settembre 2009, per effetto del disposto di cui all'art. 23, comma 11, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (cd. "decreto anticrisi").
1.10. LA COMUNICAZIONE ANNUALE
L’articolo 14, comma 2, del D. Lgs. n. 188/2008 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno, i produttori dovranno comunicare alla Camera di Commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia.
Tale dato dovrà essere comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente.
L’allegato 1 al citato decreto specifica che le informazioni sono fornite per via telematica e riguardano il numero e il peso effettivo delle pile e accumulatori immessi sul mercato nell’anno solare precedente.
. Se vuoi scaricare il MANUALE PER LA COMUNICAZIONE ANNUALE 2011, clicca QUI.
1.11. SANZIONI
Si riportano in sintesi le principali sanzioni previste dal D. Lgs. n. 188/2008:
• dal 26 settembre 2009 l’immissione nel mercato di pile ed accumulatori portatiti e per veicoli privi dell’etichetta o con etichetta non conforme ai requisiti dell’art. 23 del D. Lgs. n. 188/2008 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 1.000,00 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato;
• la mancata iscrizione al Registro Nazionale, per il tramite delle Camere di Commercio, entro il 18 giugno 2009 è sanzionabile con una multa pecuniaria che va da 30.000,00 a 100.000,00 euro;
• la mancata o incompleta comunicazione, all’atto dell’iscrizione la prima volta ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo, da parte del produttore dei dati di immissione nel mercato riferiti all’anno solare precedente, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 2.000,00 a 20.000,00 euro;
• dal 18 dicembre 2008 è prevista una sanzione che va da 100,00 euro a 2.000,00 euro per ciascuna pila o accumulatore contenente le sostanze ad alto potere inquinante immessa nel mercato;
• dal 18 giugno 2009 la mancata presenza delle istruzioni di corretta rimozione e informazione sul tipo di pila ed accumulatori incorporati negli apparecchi è sanzionata con una multa pecuniaria da 2.000,00 a 5.000,00 euro.
1.12. ACCESSO AL SERVIZIO
L’iscrizione deve avvenire esclusivamente per via telematica, sul portale www.impresa.gov.it.
Dall’11 novembre 2009 per accedere al Registro pile e accumulatori è necessario entrare in “La mia scrivania” e poi tra i “Servizi on line” scegliere “Ambiente/Registro Pile”.
. Se vuoi accedere al registro pile e accumulatori, clicca QUI.
2. 14 MARZO 2011 - PUBBLICATO IL DECRETO CHE DETTA LE REGOLE ANTI-SVERSAMENTO
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 14 marzo 2011, il D.M. 24 gennaio 2011, n. 20, attuativo dell’articolo 195, comma 2, lettera q), del D. Lgs. n. 152/2006, che affida allo Stato il compito di individuare le sostanze assorbenti necessarie per prevenire l'inquinamento del suolo/sottosuolo e evitare danni alla salute e all'ambiente, nel caso di fuoriuscita di acido dalle batterie.
Il provvedimento ricalca quanto già stabilito dallo schema di Decreto del 2 aprile 2006, adottato dal Ministero dell'Ambiente in concomitanza con l’uscita del D. Lgs. n. 152/2006, ma mai pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e quindi mai entrato in vigore.
Il regolamento, che tratta delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati a stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al piombo, entra in vigore il 29 marzo 2011.
Le nuove norme sono calibrate sulla base della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e dell'attività esercitata.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
3. 12 GIUGNO 2012 - NUOVO REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE UE
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L. 151/9 del 12 giugno 20129, il REGOLAMENTO (UE) N. 493/2012 della Commissione dell'11 giugno 2012, che, a norma della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce disposizioni dettagliate relative alle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.
Il nuovo regolamento stabilisce disposizioni dettagliate relative alle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.
È opportuno che i processi di riciclaggio che, in quanto parte di una sequenza di processi o processi a se stanti, riciclano pile e accumulatori al piombo/acido, al nichel-cadmio nonché pile e accumulatori di altro tipo, conseguano le efficienze minime di riciclaggio di cui all’allegato III, parte B, della direttiva 2006/66/CE.
Al fine di integrare l’allegato III, parte B, della direttiva 2006/66/CE, è necessario stabilire norme dettagliate per il calcolo delle efficienze di riciclaggio. processo di riciclaggio come un processo che inizia dopo la raccolta e l’eventuale cernita e/o preparazione al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori ricevuti da un centro di riciclaggio e che termina quando sono prodotte frazioni derivate che saranno utilizzate per la funzione originaria o per altri fini senza subire un ulteriore trattamento e che non sono più considerate rifiuti.
Al fine di promuovere il miglioramento delle tecnologie esistenti e lo sviluppo di nuove tecnologie per il riciclaggio e il trattamento, è opportuno che ciascun processo di riciclaggio consegua le efficienze di riciclaggio.
È necessario definire la preparazione al riciclaggio come un’operazione preliminare al riciclaggio al fine di distinguerla dal processo di riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori.
È opportuno che le efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori siano calcolate in riferimento alla composizione chimica delle frazioni iniziali e derivate, tenendo conto altresì degli ultimi sviluppi tecnici e scientifici disponibili al pubblico.
E' necessario armonizzare le informazioni che gli addetti al riciclaggio sono tenuti a comunicare al fine di monitorarne la conformità alle prescrizioni in materia di efficienza di riciclaggio nell’Unione europea.
Gli addetti al riciclaggio di pile e accumulatori necessitano di almeno diciotto mesi per adeguare i loro processi tecnologici alle nuove prescrizioni in materia di calcolo delle efficienze.
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SUCCESSIVI DECRETI CORRETTIVI ED INTEGRATIVI DEL D. LSG. N. 188/2006
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1. 13 DICEMBRE 2010 - PREVISTO UN NUOVO DECRETO CORRETTIVO E INTEGRATIVO DEL D. LGS. N. 188/2008
Il Consiglio dei Ministri n. 118 del 13 dicembre 2010 ha approvato, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo che integra il D.Lgs. n. 188/2008 di recepimento della direttiva europea 2006/66 in materia di mercato, raccolta e riciclaggio di pile ed accumulatori e che recepisce, nel contempo, la direttiva 2008/103.
Il testo e' stato inviato alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del previsto parere.
Come sottolineato dalla relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, il provvedimento mira ad introdurre tutta una serie di correzioni ed integrazioni al D.Lgs. n. 188/2008 allo scopo di:
a) eliminare errori materiali presenti nel testo;
b) migliorare il coordinamento delle norme vigenti;
c) adeguarne il contenuto alle nuove disposizioni comunitarie (intervenute dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 188/2008) recate dalla direttiva 2008/103/CE e dalla decisione della Commissione 2009/603/CE.
2. 9 FEBBRAIO 2011 - APPROVATO UNO SCHEMA DI DECRETO CORRETTIVO E INTEGRATIVO DEL D. LGS. N. 188/2008
Pile ed accumulatori non più rispondenti ai requisiti comunitari ma immesse sul mercato prima del 26 settembre 2008 potranno continuare ad essere commercializzate ma solo a particolari condizioni a carico dei produttori.
Lo schema di decreto - approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011 - prevede:
1) l’obbligo per i produttori di nuove batterie di denunciare annualmente alle Camere di Commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente;
2) l’obbligo per i sistemi collettivi di finanziamento della gestione dei relativi rifiuti di iscriversi all’elenco tenuto dalle stesse Camere.
Per entrambi gli adempimenti è previsto il pagamento di un corrispettivo il cui importo dovrà essere stabilito con un apposito decreto.
Le Camere di Commercio dovranno comunicare all’ISPRA l’elenco dei sistemi collettivi che, a sua volta, dovrà trasmettere al Ministero dell’ambiente i dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio.
I destinatari dell'intervento normativo sono quindi i produttori che hanno legalmente immesso sul mercato prima del 26 settembre 2008 pile ed accumulatori non conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 2006/66/CE ed il Centro di Coordinamento, cui sono demandati nuovi compiti in luogo del Comitato di vigilanza e controllo, mentre l'attività di monitoraggio è affidata all'ISPRA.
Entrambi i soggetti opereranno con le strutture e secondo le modalità già previste.
(Fonte: Notizie dal Governo)
Lo schema di decreto in questione introduce correzioni ed integrazioni al decreto n. 188 del 2008 al fine di:
a) eliminare alcuni errori materiali presenti nel testo vigente;
b) migliorare il coordinamento delle norme in esso previste;
c) adeguarne il contenuto a disposizioni comunitarie intervenute successivamente alla sua entrata in vigore, vale a dire alla direttiva 2008/103/CE del
19 novembre 2008, relativa all'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, ed alla decisione della Commissione 2009/603/CE del 5 agosto 2009, concernente gli obblighi di registrazione dei produttori.
. Se vuoi scaricare il testo dello schema di decreto legislativo approvatgo dal Consiglio dei Ministri il 9 febbraio 2011, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo della Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo approvatgo dal Consiglio dei Ministri il 9 febbraio 2011, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l'argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.
3. 15 MARZO 2011 - Pubblicato il decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. n. 188/2008
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 2011, il D. Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21, recante "Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonche' l'attuazione della direttiva 2008/103/CE.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
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GUIDE E MANUALI
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In previsione della scadenza del 18 giugno 2009 per l’iscrizione delle imprese al Registro dei produttori di pile e accumulatori, previsto dal D. Lgs. 20 novembre 2008, n. 188, a partire dal 25 maggio 2009 le Camere di Commercio hanno messo a disposizione dei produttori e dei sistemi collettivi l’applicazione telematica per l’iscrizione, accessibile tramite il portale impresa.gov (www.impresa.gov.it).
La procedura di iscrizione sarà gestita integralmente via telematica, anche con il ricorso alla firma digitale.
Tutte le informazioni sulla normativa di riferimento e le modalità di funzionament del Registro sono disponibili all'indirizzo www.registropile.it.
E' inoltre attivo un servizio di assistenza telematica per le imprese attraverso la casella di posta elettronica info@registropile.it .
. Se vuoi scaricare le guide operative per l'iscrizione e la compilazione delle pratiche sia per i produttori nazionali che esteri, accedendo al sito registropile.it, clicca QUI.
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RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI
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. Se vuoi accedere al sito del Registro nazionale dei Produttori di Pile e Accumulatori, clicca QUI.
Le imprese potranno iscriversi accedendo al sito www.impresa.gov.it.
Si ricorda che per fare questa operazione le imprese devono disporre del dispositivo di firma digitale dotato di certificato di autenticazione.
. Se vuoi accedere al sito per procedere all'iscrizione e per effettuare la comunicazione annuale, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), clicca QUI.
Costituito il Centro di Coordinamento Nazionale di Pile e Accumulatori - CCNPA
I produttori di pile ed accumulatori, organizzati in sistemi individuali o collettivi per la gestione dei relativi rifiuti, in adempimento all’obbligo previsto dal Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n° 188, hanno costituito, in data 24 marzo 2009, il consorzio Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori – CCNPA.
Alla presidenza del CCNPA è stato designato Guidalberto Guidi, presidente di Confindustria ANIE.
Il Centro di coordinamento, costituito nell'ambito del Forum pile e accumulatori su iniziativa di Confindustria Anie, rappresenta a livello nazionale le aziende produttrici di pile e accumulatori.
All'atto della costituzione hanno aderito al consorzio le seguenti aziende: Exide Italia, Faam Spa, Ibf Spa, Saft Srl, Fiamm Spa, Erp Italia Srl, Enersys Spa, Midac Spa. E i consorzi: Ecoped, Ecorit, Ecolight, Remedia.
L'adesione al Centro di coordinamento è disciplinata dal D.Lgs. n. 188/2008 ed è aperta a tutti i produttori di pile e accumulatori.
. Se vuoi maggiori informazioni visita il sito della Federazione ANIE, cliccando QUI.
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APPENDICE NORMATIVA
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. DIRETTIVA 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
. DIRETTIVA 2008/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
. DIRETTIVA 2008/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori
in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato.
. D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188: Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CE. (Testo coordinato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D. Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21).
. D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 - ALLEGATI.
. D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 - RELAZIONE.
. DECISIONE della Commissione del 5 agosto 2009 che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformità della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
. D.M. 24 gennaio 2011, n. 20: Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori.
. D. Lgs. 11 febbraio 2011, n. 21: Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante l'attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonche' l'attuazione della direttiva 2008/103/CE.
. REGOLAMENTO (UE) N. 493/2012 della Commissione dell'11 giugno 2012 che, a norma della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce disposizioni dettagliate relative alle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori.
. Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 27: Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della commissione.
. DIRETTIVA (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
. Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
. DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 118: Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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