SOCIETA' FIDUCIARIE E DI REVISIONE
LE SOCIETA’ FIDUCIARIE E DI REVISIONE
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La Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi del Ministero dello Sviluppo Economico annovera fra i propri compiti istituzionali la disciplina delle società fiduciarie e di revisione autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e l’esercizio della vigilanza su dette imprese.
La legge n. 1966/1939 e il R.D. n. 531/1940 – Il sistema di vigilanza
Le società fiduciarie e di revisione sono disciplinate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dal relativo regolamento di attuazione, recato dal Regio Decreto 22 aprile 1940, n. 531.
Nonostante numerosi tentativi di dare al settore un più moderno inquadramento, l’unica innovazione specifica è rappresentata dal decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, che ha assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa le società alle quali venga revocata l’autorizzazione o che vengano dichiarate insolventi dall’Autorità giudiziaria, assieme alle società appartenenti al medesimo gruppo finanziario pure dichiarate insolventi.
Le norme del 1939 – 1940 definiscono le società fiduciarie e di revisione come imprese, ad alto grado di professionalizzazione, che “si propongono … di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni”.
Le norme appena richiamate, inoltre, assoggettano le società alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, così che non possono operare senza essere preventivamente autorizzate dallo stesso Ministero di concerto con quello della Giustizia, pena l’assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa.
A prescindere dai requisiti, ormai “datati” di patrimonializzazione, organizzazione e professionalità richiesti alle società per l’ottenimento dell’autorizzazione, il legislatore ha anche previsto un sistema di vigilanza così strutturato.
In primo luogo il Ministero può sottoporre ad ispezioni periodiche o straordinarie le società autorizzate, ovvero a vigilanza continuativa mediante la nomina di commissari permanenti (con mere funzioni ispettive).
In secondo luogo il Ministero deve esaminare annualmente i bilanci delle società, che, per parte loro, hanno l’obbligo di trasmetterli all’amministrazione entro un mese dalla loro approvazione.
E’ previsto, infine, un sistema sanzionatorio, consistente nella possibilità del Ministero di sospendere e, nei casi più gravi, revocare l’autorizzazione, assoggettando, altresì, la società alla liquidazione coatta amministrativa.
L’attività fiduciaria e di revisione
L’attività svolta dalle società fiduciarie può essere così sinteticamente riassunta:
a) Amministrazione di beni e patrimoni per conto di terzi con o senza intestazione fiduciaria, modalità questa natura essenzialmente formale per consentire un più agevole e riservato adempimento dei compiti di amministrazione da parte della società fiduciaria.
b) Rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti.
c) Organizzazione e revisione contabile di aziende.
Tra le operazioni di amministrazione più interessanti si ricordano:
• l’amministrazione di immobili, di beni mobili e patrimoni compositi, ivi comprese le eredità, le donazioni, i legati, i beni di fondazioni, i fondi di quiescenza del personale dipendente, i fondi di previdenza di associazioni e di ordini professionali;
• l’amministrazione in nome della fiduciaria, ma per conto dei propri fiducianti, di titoli e valori mobiliari in genere, specialmente al fine di garantire la puntuale esecuzione di obbligazioni e transazioni, tutelando cosi i diritti personali e patrimoniali degli interessati e compiendo ogni atto di disposizione in conformità alle istruzioni impartitele, avvalendosi, se del caso, degli intermediari mobiliari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati con espressa facoltà accordata dalla CONSOB con provvedimento 4 novembre 1998, di sottoscrivere a nome proprio (ma per conto di fiduciante) contratti di gestione individuale di patrimoni;
• la costituzione in pegno o a cauzione al nome della fiduciaria, ma per conto altrui, di titoli, libretti di risparmio e valori in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie;
• la rappresentanza di azionisti che si ripropongono di esprimere in una determinata assemblea voto unitario;
• la rappresentanza e la tutela dei diritti personali e patrimoniali di azionisti di risparmio e di obbligazionisti, sia in virtù di mandati individuali o collettivi, sia in conformità alle norme di legge sulla nomina del rappresentante comune di siffatte categorie di portatori di titoli di credito;
• l’espletamento di incarichi per conto delle società ed enti emittenti per depositi di azioni ed obbligazioni ai fini assembleari, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni ai finì assembleari, nonché per ogni altra operazione disposta dall’emittente sui propri valori mobiliari;
• la tenuta del libro dei soci e/o degli obbligazionisti di società quotate in borsa o comunque aventi una larga base azionaria e dei conseguenti adempimenti di carattere civile, amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione ed allo svolgimento delle assemblee al pagamento dei dividendi o degli interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di capitale, all’emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei valori mobiliari emessi;
• la funzione di "trustee" ai sensi dell’art. 7 della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e nel loro riconoscimento adottata a l’Aja il 1° luglio 1985 e ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364;
• la funzione di protector in trusts comunque istituiti.
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RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI
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. Se vuoi approfondire l’argomento delle società fiduciarie e di revisione e visitare il sito dell’ASSOFIDUCIARIA, clicca QUI.
. Se vuoi consultare un documento elaborato dall’Ufficio C2 della Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi del Ministero dello Sviluppo Economico dal titolo “Società fiduciarie e di revisione autorizzate ai sensi della L. 1966/1939 “ – Rilevazioni Statistiche dal 2000 al 2006 (Seconda Edizione), clicca QUI.
. Se vuoi scaricare l’elenco delle società autorizzate allo svolgimento dell'attività fiduciaria e fiduciaria di revisione (aggiornato al 20 marzo 2009), clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento dell’Albo delle società di revisione tenuto dalla CONSOB, clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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. Legge 23 novembre 1939, n. 1966: Disciplina delle società fiduciarie e di revisione.
. R.D. 22 aprile 1940, n. 531: Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939, n. 1966, circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione.
. D.L. 5 giugno 1986, n. 233: Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria. (Convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430).
. D.L. 16 febbraio 1987, n. 27: Misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria. (Convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 1987, n. 148).
. Decreto 8 luglio 2005: Modifica dei compensi spettanti agli ispettori di società fiduciarie e di revisione.
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CONSOB - Delibera n. 17600 del 28 dicembre 2010: Determinazione, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2011.
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CONSOB - Delibera n. 17601 del 28 dicembre 2010: Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2011.
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CONSOB - Delibera n. 17602 del 28 dicembre 2010: Modalita' e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2011.
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