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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LEGGI E DECRETI - DIRETTIVE E CIRCOLARI DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - APPROFONDIMENTI





DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – AL CITTADINO LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO

E' stata pubblicata nella G.U. n. 243 del 18 ottobre la Direttiva 27 luglio 2005 con la quale la Presidenza del consiglio dei Ministri fornisce indirizzi e linee guida in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, utili ai fini della promozione dell'utilizzo dei servizi on line, anche attraverso un'efficace rilevazione delle esigenze e delle aspettative degli utenti.
Fra gli obiettivi individuati nel provvedimento vi sono:
- il superamento del divario digitale presente in alcune fasce della popolazione, grazie all'adozione da parte dell'Amministrazione pubblica di una strategia improntata alla multicanalità, in grado di fare emergere la domanda latente e di rispondere alle esigenze reali;
- la generazione di un percepibile valore aggiunto per segmenti di utilizzatori di servizi pubblici;
- una maggiore attenzione nella progettazione di siti e portali per far sì che diventino veri e propri 'sportelli virtuali' fruibili dall'utenza.

Prevista inoltre l'introduzione di tre diverse fonti di rilevazione del gradimento degli utenti:
a) una modalità «diretta», attuata attraverso un questionario su web o per via telefonica, da proporre periodicamente;
b) una modalità «indiretta» fondata sulle informazioni acquisite attraverso le e-mail ricevute, il contact center e ogni altra forma di contatto prevista con gli utenti;
c) una modalità «tecnica» basata sull'analisi dei comportamenti di navigazione
.
Il testo della direttiva viene riportato nei Riferimenti normativi.


UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI QUALITA’

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2007 la direttiva 19 dicembre 2006 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione per una Pubblica Amministrazione di qualità.
Questi gli obiettivi della direttiva:
• richiamare l'attenzione delle amministrazioni sulla qualità e il miglioramento continuo;
• ricorrere all' autovalutazione della prestazione organizzativa;
• delineare una prospettiva di sviluppo della politica per la qualità nelle pubbliche amministrazioni da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

La direttiva richiama l'attenzione delle Amministrazioni sulla necessità di un continuo miglioramento delle funzioni che è chiamata a svolgere.
Pianificazione strategica e programmazione operativa, autovalutazione e confronto con le buone pratiche delle altre P.A., utilizzo delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, coinvolgimento e capacità di ascolto dei destinatari delle azioni dell’amministrazione, sono alcuni tra i punti individuati dal testo per lo sviluppo di politiche capaci di ottimizzare le prestazioni delle P.A.
Il Dipartimento per la Funzione Pubblica, che assume in questo caso un ruolo di impulso e sostegno per le P.A., si impegna a definire un Piano d'azione nazionale triennale in cui siano indicati linee generali d'azione e obiettivi da raggiungere, definendo, inoltre, le modalità di monitoraggio delle azioni e innovazioni introdotte a vantaggio della qualità.
Il testo della direttiva viene riportato nei Riferimenti normativi.


LA SEMPLIFICAZIONE DEL LINGUAGGIO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Dal Dipartimento della Funzione pubblica arriva una nuova direttiva sulla semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni e sulla necessità di tradurre il linguaggio burocratico in un linguaggio semplice e diretto, di immediata comprensione per i cittadini, che ne sono i primi destinatari.
La direttiva per la “Semplificazione del linguaggio amministrativo”, varata dal ministro Baccini, vuole rappresentare una guida pratica per l’attività quotidiana delle pubbliche amministrazioni e uno stimolo a tradurre il linguaggio amministrativo in modo chiaro e semplice.
Fra i suggerimenti vi sono quelli di:
- scegliere parole di uso comune,
- evitare sigle,
- non esagerare con avverbi e aggettivi,
- ridurre i termini tecnici,
- evitare le parole straniere,
- rinunciare a latinismi,
- scrivere testi con frasi brevi, rendendo i testi facilmente comprensibili a tutti i cittadini
.
Tre le regole principali:
1. evidenza delle finalità e dei contenuti
2. identificazione dei destinatari
3. leggibilità e comprensibilità del testo
.

E' stato istituito altresì il numero verde 800.118.855 per denunciare ritardi e inadempienze della burocrazia che il cittadino subisce ingiustamente.
L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di semplificazione amministrativa per costruire una pubblica amministrazione più attenta ai bisogni dei cittadini e alle esigenze delle imprese.
I cittadini potranno segnalare problemi nell’organizzazione del lavoro su bandi di concorso, assunzioni, passaggi di livello, controlli e valutazioni interne, incarichi dirigenziali, presunti comportamenti vessatori, attività a tempo parziale, pari opportunità mancate.

Attraverso il nuovo sito della Funzione Pubblica (http://www.funzionepubblica.it/), i cittadini potranno scrivere e ottenere risposta direttamente dal Ministro per la Funzione pubblica nella rubrica “Il ministro risponde” sui temi cruciali dell'amministrazione pubblica e dei suoi rapporti con il cittadino.
Sarà anche attivato un forum per uno scambio di opinioni e la diffusione delle “buone pratiche”.
Un questionario on line, infine, raccoglierà suggerimenti per migliorare il sito.

. Se sei interessato a scaricare il testo della direttiva, clicca QUI.


L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Il contenuto della direttiva n. 10/2007

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ha emanato la Direttiva 19 dicembre 2007, n. 10, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008, recante “Affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali”.

Questi, in estrema sintesi i criteri stabiliti dalla Direttiva.
È fatto obbligo alle singole amministrazioni di assumere la relativa determinazione con trasparente ed oggettiva valutazione della professionalità e delle caratteristiche attitudinali.
Il decreto legislativo n. 165 del 2001, (art. 19 comma 1), stabilisce, infatti, che «si tiene conto (…) delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro».
Il medesimo art. 19 (commi 4-bis e 5-ter) prevede altresì che i criteri di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale tengano conto delle condizioni di pari opportunità, evitando ogni forma di discriminazione circa il numero, la tipologia degli incarichi e le connesse implicazioni retributive e di responsabilità.
È quindi opportuno che le amministrazioni si dotino preventivamente di un sistema di criteri generali per l’affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi, al fine di consolidare anche in questo settore la trasparenza e favorire la fiducia dei dirigenti nel funzionamento dell’organizzazione.
Le amministrazioni che non l’abbiano ancora fatto devono provvedere quanto prima, e comunque entro il primo semestre del 2008, ad adottare il provvedimento di determinazione dei criteri di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali.
Ecco alcuni aspetti che dovrebbero essere considerati nell’ottica di una corretta procedura:
• Individuare gli strumenti adatti a realizzare un’adeguata pubblicità relativamente ai posti di funzione vacanti;
• individuare il dirigente che abbia le caratteristiche più rispondenti e la professionalità più idonea per svolgere l’incarico;
• agire in base ad una programmazione, evitando la creazione di vacanze e di eccedenze
.

Il primo aspetto risponde alla necessità di perseguire l’efficienza. Quanto al secondo aspetto, l’attribuzione dell’incarico deve essere il risultato di una valutazione che tenga conto (tra gli altri fattori) dei risultati di gestione conseguiti, e l’esperienza professionale acquisita.
Riguardo al terzo aspetto indicato, deve essere posta una particolare attenzione per evitare eccedenze, valutando in modo oculato gli affidamenti a personale non dirigenziale o a dirigenti non appartenenti al ruolo, che non debbono pregiudicare la posizione del personale dirigenziale di ruolo.
Infine, è necessario che le procedure relative alla conferma e soprattutto al conferimento di nuovi incarichi, siano attivate con un congruo anticipo.
(Fonte: Portale del Governo)

Il testo delle circolari n. 5/2006 e n. 2/2008 e delle direttive n. 1/2007 e 10/2007 viene riportato nei Riferimenti normativi.


1. Il contenuto della circolare n. 11/2010 - Circolare interpretativa sulle incompatibilità tra gli incarichi dirigenziali e sindacali

Il Ministro Renato Brunetta, il 6 agsoto 2010, ha firmato una circolare (n. 11/2010) interpretativa relativa all'art. 53, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), aggiunto successivamente dall’art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009.
Con la norma sono state introdotte delle limitazioni per il conferimento degli incarichi dirigenziali sulle strutture che gestiscono il personale, limitazioni dovute alla titolarità attuale o passata di cariche in organizzazioni sindacali o partiti politici e all'aver avuto rapporti di collaborazione con tali organizzazioni. Nella circolare si evidenzia la ratio della nuova norma, che è quella di evitare il rischio di una possibile influenza sull'attività del dirigente dovuta ai suoi particolari rapporti attuali o pregressi con i sindacati e con i partiti politici.
Il nuovo regime mira a perseguire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, rafforzando l'autonomia della posizione dirigenziale, con particolare riferimento alla delicata attività di gestione delle risorse umane.
Nella circolare si chiarisce che la nuova disciplina riguarda soltanto le strutture che hanno competenza specifica in materia di gestione del personale e si forniscono indirizzi alle amministrazioni per individuare quei particolari rapporti che possono realizzare la condizione ostativa al conseguimento dell'incarico di responsabile di struttura deputata alla gestione del personale.
Si chiarisce inoltre che, al di là degli specifici vincoli derivanti dalla nuova disposizione, rimane fermo che va evitata ogni situazione di conflitto di interesse, che comporta per il responsabile della struttura la necessità di adottare adeguate misure organizzative e gestionali nel rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti (D.M. 28 novembre 2000). (Fonte: Dipartimento Funzione Pubblica)

LIMITI DI UTILIZZO DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA

E’ stata emanata la Direttiva 26 maggio 2009, n. 2/09 (in attesa di registrazione alla Corte dei Conti), con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica intende regolarizzare l’utilizzo di internet e della posta elettronica sui posti di lavoro.
E' fatto divieto di uso privato delle attrezzature e degli strumenti messi a disposizione dalle Pubbliche Amministrazioni.
Nel controllo, i dirigenti devono adottare le misure necessarie e garantire la sicurezza, la disponibilità e l’integrità dei servizi informativi.
Il dipendente è tenuto non solo ad evitare l’uso improprio delle attrezzature di cui dispone ma altresì ad impedire l'uso indebito da parte di altri.
Le Amministrazioni dovranno dotarsi di software idonei ad impedire l'accesso a siti internet aventi contenuti e/o finalità vietati dalla legge.
Inoltre, l'Amministrazione potrà adottare una o più delle misure riportate di seguito:
• individuazione di categorie di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;
• configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni - reputate inconferenti con l'attività lavorativa - quali l'upload o l'accesso a determinati siti (inseriti in una sorta di black list) e/o il download di file o software aventi particolari caratteristiche (dimensionali o di tipologia di dato);
• trattamento di dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata identificazione di utenti mediante loro opportune aggregazioni (ad esempio: con riguardo ai file di log riferiti al traffico web, su base collettiva o per gruppi sufficientemente ampi di lavoratori);
• eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente limitata al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza.


L'utilizzo di internet per svolgere attività che non rientrano tra i compiti istituzionali potrebbe essere consentito ai dipendenti per assolvere incombenze amministrative e burocratiche senza allontanarsi dal luogo di lavoro.
Per la posta elettronica la direttiva, al fine di contemperare le esigenze di corretto svolgimento della vita lavorativa e di prevenzione di inutili intrusioni nella sfera personale dei lavoratori e di violazioni della segretezza della corrispondenza, ritiene opportuno che le Amministrazioni Pubbliche esplicitino regole e strumenti per l'utilizzo.
Il testo della direttiva n. 2/2009 viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.


DIPENDENTI PUBBLICI - OBBLIGO DEL CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha emanato la Circolare n. 3 del 17 febbraio 2010 per ricordare che, in base a quanto disposto dall’articolo 69 del D. Lgs. n. 150/2009 (Riforma della Pubblica Amministrazione), "i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
Da questo obbligo è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali"
.

La norma, che è immediatamente operativa non solo per le Amministrazioni centrali ma anche per le Regioni e gli Enti locali, persegue l’obiettivo di attuare la trasparenza nell’organizzazione e nell’attività delle pubbliche amministrazioni e riguarda tutti i dipendenti pubblici “contrattualizzati”.
Non si applica quindi ai magistrati e agli avvocati dello Stato, ai professori universitari, al personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia.

"Per attività di contatto con il pubblico" si intendono quelle svolte in luogo pubblico e luogo aperto al pubblico nei confronti di un’utenza indistinta.
Considerata la varia tipologia di funzioni e servizi svolti dalle pubbliche amministrazioni, l’individuazione delle attività rilevanti è rimessa alla valutazione di ciascuna amministrazione.
Il testo della Circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.


Le categorie escluse dall'obbligo di identificazione

Con decreto del Presidente del Consiglio del 28 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2010, sono state determinate le categorie escluse dall'obbligo di identificazione di cui all'art. 55-novies, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27ottobre 2009, n. 150. Esse sono:
a) i dipendenti del Ministero degli affari esteri individuati con provvedimento adottato dal direttore generale competente nell'ambito del personale in servizio all'estero, nelle sedi caratterizzate da particolari rischi connessi alla specifica situazione ambientale;
b) i dipendenti dell'Agenzia delle dogane che svolgono attività di polizia giudiziaria su delega dell'autorita' competente;
c) il personale dell'Agenzia delle dogane assegnato all'ufficio centrale antifrode e agli uffici antifrode delle strutture territoriali, ad eccezione dei dirigenti, del personale in servizio presso la segreteria e dei funzionari preposti alla trattazione delle domande di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale;
d) il personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno impiegato negli uffici di polizia, qualora svolga la propria attivita' congiuntamente ad operatori di polizia e in settori a contatto con il pubblico.


PUBBLICO IMPIEGO - IN PENSIONE CON 40 ANNI DI CONTRIBUTI

Si estende la possibilità delle pubbliche amministrazioni di mandare in pensione i propri dipendenti: i 40 anni di anzianità per far scattare il recesso unilaterale sono conteggiati sui contributi e non più sul servizio effettivo come era previsto all'art. 6, comma 3, della legge delega n.15/2009 che aveva modificato, restringendolo, l'ambito di applicazione della norma introdotta dalla manovra finanziaria nell'estate del 2008. Di conseguenza, dal 5 agosto scorso è possibile mandare in pensione - con atto unilaterale - i dipendenti pubblici con 40 anni di contributi.
Lo stabilisce la legge 3 agosto 2009 n. 102, di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.
Al fine di chiarire le ricadute sui destinatari della legge n. 15/2009, in vigore da marzo ad agosto di quest'anno, e per meglio illustrare l'ambito di applicazione della norma, il ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, Renato Brunetta, ha emanato una apposita circolare che conferma in generale quanto già illustrato con la circolare n.10 del 20 ottobre 2008.
La nuova circolare (n. 4 del 16 settembre 2009) chiarisce che la norma si applica anche ai dirigenti, con la sola esclusione dei magistrati, dei professori universitari e dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa.
Per i comparti difesa, sicurezza ed esteri, la determinazione dei criteri e delle modalità di applicazione è demandata ad appositi decreti del Presidente del Consiglio.
La circolare in questione chiarisce, inoltre, il carattere eccezionale dell'intervento limitato al triennio 2009-2011.
La norma è immediatamente applicabile ed è valida fino al 31 dicembre 2011.
L'amministrazione, si legge nella circolare, esercita la facoltà di risoluzione unilaterale nell'ambito del potere datoriale con l'unica condizione del preavviso di 6 mesi.
Il testo delle due circolari viene riportato nei Riferimenti normativi.

- Per un approfondimento dei contenuti della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, clicca QUI.

- Per un approfondimento dei contenuti della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, clicca QUI.


PART TIME NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta, il Ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna e il sottosegretario con delega alle Politiche per la famiglia Carlo Giovanardi hanno firmato la Circolare n. 9 del 30 giugno 2011, rivolta a tutte le Pubbliche Amministrazioni, in tema di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per i pubblici dipendenti.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.

Con la circolare vengono forniti indirizzi e raccomandazioni sulla trasformazione del rapporto sia per l'applicazione della disciplina a regime (innovata dal decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008) sia per la gestione della fase transitoria (regolata dall'art. 16 della legge n. 183/2010, il c.d. "collegato lavoro").
In particolare, quest'ultima norma ha previsto, in sede di prima attuazione, la possibilità per le amministrazioni di rivedere le situazioni di part-time già in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008, accordando un potere unilaterale speciale per ricondurre i rapporti a tempo pieno nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

L'iniziativa per l'adozione della circolare è stata assunta a seguito delle segnalazioni pervenute ai Dipartimenti da parte di dipendenti interessati e di organizzazioni sindacali che hanno denunciato casi di errata interpretazione della norma, con un pregiudizio nei confronti delle lavoratrici, spesso impegnate nella cura dei figli e dei famigliari bisognosi di assistenza.
Nella circolare si evidenzia la particolare attenzione che il Governo e le parti sociali stanno dedicando al tema della conciliazione tra vita lavorativa e vita famigliare, ricordando come lo scorso 7 marzo sia stata siglata un'intesa dedicata alle "Azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro" in cui è emerso il valore comune di una flessibilità family-friendly come elemento organizzativo positivo.
La circolare contiene quindi delle raccomandazioni per indirizzare le scelte delle pubbliche amministrazioni nelle eventuali situazioni di contenzioso in essere o in riferimento ai rapporti non ancora esauriti, evidenziando soprattutto i casi in cui i pubblici dipendenti sono titolari per legge di un diritto alla trasformazione (come nel caso dei malati oncologici) o di un diritto di precedenza alla trasformazione (come nel caso di dipendenti che assistono persone disabili o hanno figli minori di tredici anni).
Nella circolare viene poi richiamata una particolare attenzione ai principi di buona fede e correttezza, cui la norma transitoria fa riferimento e la cui osservanza richiede l'instaurazione di un contraddittorio con l'interessato nonché la valutazione ponderata dell'interesse di cui lo stesso è portatore, al fine di tener conto delle situazioni sottostanti la trasformazione del rapporto e di quelle emerse e consolidatesi successivamente. (Fonte: Dipartimento Fuzione Pubblica)

DIPENDENTI PUBBLICI - RICHIESTA ANTICIPO DEL TFS/TFR

22 APRILE 2020 - Fissate le modalità di presentazione delle domande agli Istituti bancari convenzionati

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 15 giugno 2020, il D.P.C.M. n. 51 del 22 aprile 2020, con cui viene definito il Regolamento in materia di presentazione della domanda di anticipo del TFS (trattamento di fine servizio) e del TFR (trattamento di fine rapporto) agli istituti bancari da parte dei dipendenti pubblici che hanno avuto accesso alla pensione.
Dopo oltre un anno di attesa, con l’emanazione di questo decreto i dipendenti pubblici potranno ora ottenere un anticipo del TFS al pensionamento - fino ad un importo di 45 mila euro - senza attendere mesi e anni per la liquidazione. Come noto, a differenza di quanto succede nel settore privato, la riforma Fornero del 2012 aveva allungato i tempi di liquidazione del TFS per i dipendenti pubblici di 12 mesi (24 in caso di dimissioni e tempi più lunghi se si esce con quota 100 o altre forme di pensionamento anticipato). Così, per superare questo problema, lo Stato ha messo in piedi una convenzione con le banche per fare in modo che il lavoratore possa ricevere, come di diritto, la buonuscita al termine dell’attività lavorativa senza aspettare i tempi tecnici della burocrazia.

Precisiamo subito che, a differenza dei lavoratori subordinati del settore privato che – nel momento della cessazione del proprio contratto di lavoro – hanno diritto al TFR, i dipendenti subordinati del settore pubblico e statale hanno diritto a quello che viene chiamato TFS.
La prima differenza che intercorre tra il TFR e il TFS è la composizione. Se nel primo caso stiamo parlando di una liquidazione che – in misura e entità proporzionate – spetta ad ogni lavoratore subordinato, nel caso del TFS bisogna fare delle importanti distinzioni perché, quest’ultimo, si compone di tre tipi diversi di liquidazione, profondamente differenti tra loro:
Indennità di Buonuscita (IBU), destinatari di questo TFS sono i dipendenti statali in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle agenzie Fiscali, della scuola o dell’Università statale, ecc…);
Indennità Premio di Servizio (IPS), destinatari di questo TFS sono i dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni, e del Servizio Sanitario Nazionale;
Indennità di Anzianità (IA), destinatari di questo TFS sono i dipendenti degli Enti Pubblici non economici e delle Camere di Commercio.
Questa forma di liquidazione interessa tutte le categorie sopra citate che siano state assunte con un contratto a tempo indeterminato entro il 31 Dicembre 2000. Tutti coloro che invece siano stati assunti – con contratto a tempo determinato o indeterminato – in data successiva a quella riportata, saranno invece soggetti automaticamente all’applicazione del TFR, come avviene per i dipendenti subordinati del settore privato. L’anticipo del TFS potrà essere ottenuto su richiesta dell’interessato che dovrà presentare domanda all’INPS o all’ente previdenziale di appartenenza, corredata dai seguenti documenti:
- certificazione delle somme spettanti;
- proposta di contratto di anticipo TFS/TFR debitamente sottoscritta dal richiedente;
- dichiarazione sullo stato di famiglia e, in caso di separazione o divorzio, indicazione dell'eventuale importo dell'assegno previsto per l'ex coniuge;
- conto corrente sul quale accreditare l'importo finanziato
.
La richiesta può essere presentata dai dipendenti del settore pubblico che sono andati in pensione, anche con Quota 100.
Entro 90 giorni l’INPS rilascerà, in presenza dei requisiti richiesti, la certificazione con l’indicazione dell’ammontare complessivo del TFS spettante.
Ottenuta la certificazione, il richiedente potrà rivolgersi a uno degli istituti di credito aderenti all’accordo quadro sottoscritto tra ABI, Governo e Pubblica Amministrazione. La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR è predisposta dalla banca sulla base dello schema di proposta di contratto di anticipo TFS/TFR allegato all'Accordo quadro sottoscritto con ABI.

Una volta concluso il contratto con la banca e ricevuto esito positivo, il pensionato riceverà l’anticipo fino a 45 mila euro direttamente sul conto corrente entro un mese. In pratica, si tratta di un vero e proprio contratto di finanziamento oneroso a tasso d’interesse calmierato con cui la banca anticipa il TFS dietro il rilascio di specifiche garanzie rinvenenti dal certificato rilasciato dall’INPS. Sarà quindi sottoscritto un contratto mediante il quale la banca diventerà titolare del credito TFS.
L’INPS verrà informato della stipula del contratto e sarà tenuto a corrispondere il TFS, in tutto o in parte secondo quanto stabilito fra le parti, alla banca che ha prestato i soldi al pensionato.
Solo che l’anticipo del Tfs, fornito dalle banche, non è a costo zero, ma prevede un tasso d’interesse annuo – seppure esente da imposta di bollo e da qualsiasi imposta di registro, diritto o tributo – a carico del dipendente beneficiario, comprensivo di eventuali oneri.
Sempre il lavoratore che ha ottenuto l’anticipo del Tfs, dovrà pagare gli interessi annui agevolati alla banca, che sono fissati mensilmente dall’ultimo Rendistato pubblicato dalla Banca Italia, gravato dallo 0,30%.

All’articolo 8 del decreto vengono elencati i casi in cui la proposta di contratto di anticipo TFS/TFR non può essere accetta dalla banca.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

. Se vuoi conoscere i contenuti del Piano industriale della Pubblica Amministrazione e della legge n. 15/2009 e del relativo regolamento di attuazione, clicca QUI.

. Se vuoi conoscere i contenuti e le novità introdotte dal Codice dell'amministrazione digitale e dai successivi decreti correttivi e integrativi, clicca QUI.

. Se vuoi approfondire l’argomento della Posta Elettronica Certificata (PEC), clicca QUI.


RIFERIMENTI NORMATIVI

. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - Direttiva 27 luglio 2005: Qualità dei servizi on-line e misurazione della soddisfazione degli utenti.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Direttiva 19 dicembre 2006: Una pubblica amministrazione di qualità.

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - Direttiva 1 febbraio 2007: Misure di trasparenza e legalità in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in generale di gestione. (Direttiva n. 1).

. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Direttiva 19 dicembre 2007, n. 10: Affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Circolare del 11 marzo 2008, n. 2: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Circolare n. 7 del 17 luglio 2008: Decreto legge n. 112 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione - Circolare n. 8 del 5 settembre 2008: Decreto legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 – "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - ulteriori chiarimenti.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare n. 10 del 20 ottobre 2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - articolo 72- Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo (Decreto-legge n. 112 del 2008).

. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare n. 1 del 30 aprile 2009: Decreto legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133/2008 - "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" - Art. 71 - Fasce orarie di reperibilità - Malati oncologici.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Direttiva 26 maggio 2009, n. 2/09: Utilizzo di Internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare n. 4 del 16 settembre 2009: Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Legge 3 agosto 2009, n. 102 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" - Art. 17, commi 35-novies e decies del decreto-legge come modificato in sede di conversione.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare n. 9 del 27 novembre 2009: D. Lgs. n. 150 del 2009 - Disciplina in tema di procedimento disciplinare e rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale - Prime indicazioni circa l'applicazione delle nuove norme. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2009).

. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare n. 1 del 14 gennaio 2010: Pubblicazioni e comunicazioni di dati inerenti pubbliche amministrazioni e dipendenti - Pubblicazione di dati curriculari e retributivi della dirigenza e di dati sulle assenze del personale; anagrafe delle prestazioni; CONSOC.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Direttiva n. 2 del 16 febbraio 2010: Monitoraggio del lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (Direttiva n. 2/2010). (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2010).

. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare n. 3 del 17 febbraio 2010: Art. 55-novies del decreto legislativo n. 165 del 2001 - Identificazione del personale a contatto con il pubblico.

. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diparimento della Funzione Pubblica - Circolare n. 1 del 11 marzo 2010: Indicazioni operative per la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia, ai sensi dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2010).

. D.M. 12 marzo 2010: Definizione delle attribuzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Circolare 28 luglio 2010, n. 9: Indicazioni interpretative delle misure di riduzione degli assetti organizzativi e degli interventi di razionalizzazione previsti dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 novembre 2009, n. 194. In particolare l'art. 2, commi b-bis e seguenti.

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento Funzione Pubblica - Direttiva del 30 luglio 2010, n. 10: Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche.

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento Funzione Pubblica - Circolare 6 agosto 2010, n. 11: Art. 53, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 - requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del personale nelle pubbliche amministrazioni. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2010).

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento Funzione Pubblica - Circolare 3 settembre 2010, n. 12: Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi dell'utilizzo della PEC.

. D.P.C.M. 28 luglio 2010: Determinazione di talune categorie escluse dall'obbligo di identificazione.

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento Funzione Pubblica - Circolare 6 dicembre 2010, n. 13: Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilita' – Banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 2011).

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento Funzione Pubblica - Circolare 23 dicembre 2010, n. 14: D. Lgs. n. 150 del 2009 - Disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare - problematiche applicative. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011).

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento Funzione Pubblica - Circolare 23 febbraio 2011, n. 1: Art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011).

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento Funzione Pubblica - Circolare 14 marzo 2011, n. 3: Art. 6, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 2011).

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento Funzione Pubblica - Lettera Circolare 5 aprile 2011, n. 7: Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Chiarimenti applicativi.

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento Funzione Pubblica - Lettera Circolare 26 maggio 2011, n. 8: Procedura automatizzata per la comunicazione degli scioperi relativi al pubblico impiego.

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento Funzione Pubblica - Circolare 30 giugno 2011, n. 9: Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - Presupposti - Rivalutazione delle situazioni di trasformazione già avvenute alla data di entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008 convertito in L. n. 133 del 2008. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2011).

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento Funzione Pubblica - Circolare 1° agosto 2011, n. 10: Decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 - "Disposizioni rgenti per la stabilizzazione finanziaria" - Art,. 16, commi 9 e 10 - Controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti - Regime della reperibilità - Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011).

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.".
La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

. Se vuoi scaricare il testo della legge n. 190/2012, clicca QUI.

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento Funzione Pubblica - Circolare 25 gennaio 2013, n. 1: Legge n. 190 del 2012 - Disposiziomni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento Funzione Pubblica - Circolare 19 luglio 2013, n. 2: Decreto legislativo n. 33 del 2013 - Attuazione della trasparenza. (Pubblicata sulla (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2013).

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento Funzione Pubblica - Circolare 18 marzo 2014, n. 3: Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici - Articolo 1, commi 471 ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie - Circolare 30 gennaio, n. 1: Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Art. 1, commi da 418 a 430, L. n. 190/2014.

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie - Circolare 19 febbraio 2015, n. 2, Prot. 0011405: Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - Interpretazione ed applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DECRETO 17 novembre 2015: Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica.

. LEGGE 19 giugno 2019, n. 56: Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo.

. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie - Circolare n. 1 del 4 marzo 2020, Prot. 0015008: Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.

. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 2020, n. 51: Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.



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Pubblicato su: 2009-03-31 (7968 letture)

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