SOCIETA' QUOTATE - FORMAZIONE E TENUTA DELL'ALBO DELLE SOCIETA' DI REVISIONE
SOCIETA’ QUOTATE LA FORMAZIONE DELL’ALBO DELLE SOCIETA’ DI REVISIONE TENUTO DALLA CONSOB
|
I compiti delle società di revisione
Una società di revisione, iscritta in un apposito albo speciale tenuto dalla CONSOB, ha il compito di verificare:
a) nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
b) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano (art. 155, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998).
La società di revisione esprime, inoltre, con apposite relazioni un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. La società di revisione esprime un giudizio senza rilievi se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Le relazioni sui bilanci sono depositate a norma dell'articolo 2435 C.C e devono restare depositate presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio e finché il bilancio non è approvato (art. 156, D. Lgs. n. 58/1998).
La tenuta dell’Albo speciale
Alla tenuta dell’Albo speciale delle società di revisione abilitate all'esercizio delle attività di cui sopra provvede la CONSOB. Le società di revisione vengono iscritte nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneità tecnica. Non può essere iscritta nell'albo speciale la società di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Per l'iscrizione nell'albo le società di revisione devono:
a) essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o
b) avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa e' stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento. (art. 161, D. Lgs. n. 58/1998).
La consultazione dell’Albo speciale
. Se vuoi consultare l'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob (art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) , clicca QUI
|
GLI INTERVENTI DELLA CONSOB
|
I principi sull'indipendenza del revisore
La CONSOB, con delibera del 5 ottobre 2005, n. 15185, ha emanato una raccomandazione alle società di revisione iscritte all’Albo speciale e alle società di revisione iscritte nel Registro dei revisori contabili invitandole ad adottare, nell’esercizio di attività di revisione contabile sui bilanci degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, il documento, emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali, dal titolo “Principi sull’indipendenza del revisore”.
. Se vuoi consultare il documento, clicca QUI.
. Se vuoi consultare gli altri documenti, emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali, clicca QUI.
La nomina e la durata degli incarichi di revisione contabile
Secondo quanto stabilito dal comma 1, dell’art. 159 del D. Lgs. n. 58/1998, così come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, il conferimento dell’incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato spetta all'assemblea, previo parere del collegio sindacale e va effettuato in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del Codice civile. L’incarico deve essere affidato ad una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161.
Secondo quanto stabilito dal successivo comma 4 del medesimo art. 159, l'incarico ha durata di sei esercizi, e' rinnovabile una sola volta e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente. In caso di rinnovo il responsabile della revisione deve essere sostituito con altro soggetto. La CONSOB, con le Comunicazioni nn. DEM/6025868-6025869-6025871 del 23 marzo 2006, è intervenuta sull’argomento della durata, chiarendo che la norma dettata dal comma 4 dell’art. 5, deve essere interpretata nel senso che, alla scadenza del primo incarico, della durata di sei esercizi, l'incarico di revisione può essere immediatamente rinnovato per ulteriori sei esercizi, con la conseguente possibilità per la società di revisione di svolgere l'incarico per un periodo complessivo e continuativo di dodici esercizi. A tale impostazione consegue la possibilità di procedere al rinnovo senza soluzione di continuità una sola volta e la necessità di far decorrere almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente incarico, per il conferimento di ogni ulteriore incarico alla medesima società di revisione.
- Si riporta il testo delle comunicazioni:
. CONSOB - Comunicazioni del 23 marzo 2006, nn. DEM/6025868-6025869-6025871: Termini e durata degli incarichi di revisione contabile - Art. 159, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
|
GLI INTERVENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
|
La redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi
Il comma 5, dell’art. 1, del D.P.R. 22 luglio 1998,n. 322 stabilisce che la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 5, del D. Lgs. n. 471/1997, e successive modificazioni.
L'Agenzia delle entrate, con due Risoluzioni, ha fornito chiarimenti in merito a tale sottoscrizione.
Si riporta il testo delle due Risoluzioni:
. Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 129/E del 26 settembre 2005: Sottoscrizione della dichiarazione dei redditi da parte dell’organo di controllo della società ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.P.R. n. 322 del 1998.
. Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 146/E del 19 ottobre 2005: Chiarimenti in merito alla sottoscrizione delle dichiarazioni delle società da parte dell’organo di controllo.
Il soggetto deputato al rilascio dell'attestazione di effettività dei costi di ricerca e sviluppo - Art. 11, comma 1, lett. a), n. 5) del decreto IRAP
Secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate, espresso nella Risoluzione n. 104/E del 21 aprile 2009, l'attestazione prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), n. 5, del decreto IRAP può essere rilasciata, nel caso di società quotate, dal presidente della società di revisione o, in alternativa, dal soggetto che ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile.
Si riporta il testo della Risoluzione:
. Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 104/E del 21 aprile 2009: Istanza di interpello – ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 11, comma 1, lettera a), numero 5, del d.Lgs. n. 446 del 1997.
|
RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI
|
. Se vuoi approfondire l’argomento delle società fiduciarie e di revisione, clicca QUI.
|
RIFERIMENTI NORMATIVI
|
. Se vuoi consultare la normativa in materia, clicca QUI.
|
Tutti i documenti elencati sono realizzati in formato PDF; per consultarli occorre installare sul proprio PC il software Adobe Reader
Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2009-03-23 (3814 letture) [ Indietro ] |