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TRUST - INQUADRAMENTO GIURIDICO E DISCIPLINA FISCALE





TRUST – INQUADRAMENTO GIURIDICO E DISCIPLINA FISCALE

1. Premessa - Le origini del trust

Il “trust” è un istituto nato nella tradizione giuridica dei Paesi del Common Law e ha origini remote, che ha trovato legittimazione in Italia solo recentemente.
I trust sono stati, infatti, riconosciuti in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, la quale ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata da l’Aja il 1° luglio 1985.
L'Italia, tuttavia non ha ancora approvato una normativa nazionale che disciplini il regime giuridico dell'istituto, il quale, perciò, vive nei limiti del riconoscimento conseguente alle norme della convenzione internazionale, ed in base al rinvio, da questa disposto, alle normative straniere.
Allo stato attuale, insomma, non esistono trust di diritto interno, ma possono essere costituiti in Italia o possono qui operare, trust disciplinati da una delle normative straniere compatibili con le prescrizioni della convenzione internazionale.

Alla Convenzione dell'Aja hanno finora aderito l'Italia, l'Australia, i Paesi Bassi, Malta, il Regno Unito di Gran Bretagna ed il Canada.
Questi ultimi due Stati hanno ratificato la Convenzione anche in rappresentanza di altri territori, come l'isola di Guernsey, Jersey e le isole di Turks and Caicos, e province come l'Alberta e la Colombia britannica.
Tuttavia, in molti altri ordinamenti nazionali sono state varate discipline giuridiche che concedono i trust, onde la configurazione giuridica di esso spazia ben oltre i confini degli Stati che hanno aderito alla Convenzione.
La circostanza è assai rilevante dal momento che, una delle caratteristiche della norma convenzionale a cui l'Italia si è sottoposta, è quella di lasciare nella piena libertà del disponente la scelta della legge regolatrice del trust.


2. Inquadramento giuridico del trust

Tradotto in modo letterale il termine inglese trust equivale ad “affidamento” (fidarsi).
Con il trust infatti un soggetto (disponente o settlor) affida i propri beni di proprietà ad altro soggetto (trustee), che ne diventa il proprietario, con l’impegno di amministrarli, preservarli e farli fruttare, per uno scopo prestabilito, nell'interesse di uno o più beneficiari individuati dallo stesso settlor o per un fine specifico (beneficiario).
E’ possibile, altresì, che sia nominato un guardiano (protector), con il compito di vigilare sull’operato del trustee e con il potere di opporre l’esistenza del trust verso i terzi.
Oggetto del trust possono essere beni immobili, beni mobili registrati, titoli di credito e partecipazioni societarie.

Secondo quanto stabilito all’art. 2 della Convenzione dell’Aja, il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:
a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;
c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari imposte dalla legge al trustee.


3. La disciplina fiscale del trust

3.1. La Legge n. 296/2006

Con le previsioni di cui ai commi 74, 75 e 76, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina fiscale per l’istituto del trust.
Non esisteva infatti, fino ad oggi, una normativa specifica che disciplinasse il regime fiscale del trust, per cui era necessario rifarsi alle indicazioni dottrinali e giurisprudenziali, oltreché alla prassi amministrativa.


3.2. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate - Circolare n. 48/E del 2007

Dopo le novità introdotte dall'art. 2, commi dal 47 al 49, del D.L. n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006 e dalla legge finanziaria 2007, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, ha avuto modo di affrontare anche il problema della imposizione indiretta del trust, rilevando che, attesa la sua peculiare struttura giuridica, esso, sotto tale profilo, presenta i seguenti momenti potenzialmente rilevanti:
1) l’atto istitutivo,
2) l’atto dispositivo,
3) le operazioni eventualmente poste in essere nel corso della vita del trust,
4) il trasferimento dei beni in trust ai beneficiari da parte del trustee
.

1) L’atto istitutivo è l’atto con il quale il disponente esprime la volontà di costituire un trust. Se contiene esclusivamente la manifestazione di volontà del settlor (nonché l’indicazione delle regole di funzionamento del trust), nulla disponendo in ordine al trasferimento dei beni (disposto in un momento successivo), ed è redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 11, della Tariffa, parte prima, D.P.R. n. 131/1986, in quanto atto non avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
Con riguardo alla costituzione del trust, si ricordi che il modello delineato dalla Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 prevede l’utilizzo della forma scritta. L’articolo 3, infatti, dispone che “la Convenzione si applica ai soli trust costituiti volontariamente e comprovati per iscritto”. Ne deriva che il trust realizzato in Italia deve essere redatto per iscritto e quivi registrato ai sensi dell’articolo 2, lettera a), Dpr 131/1986.

2) L’atto dispositivo è l’atto con il quale il settlor trasferisce i beni al trustee. Si tratta di un negozio a titolo gratuito in forza del quale i beni trasferiti sono vincolati nel trust e affidati all’amministrazione e gestione del trustee. La costituzione di un trust rientra nella categoria dei vincoli di destinazione (si veda anche la circolare 3/E del 22 gennaio 2008).
. L’articolo 2, comma 47, D.L. 262/2006, convertito dalla L. n. 286/2006, ha reintrodotto nel nostro ordinamento l’imposta sulle successioni e donazioni, estendendo l’ambito applicativo della stessa alla “costituzione di vincoli di destinazione”. Ne deriva che “il conferimento di beni nel trust (o il costituito vincolo di destinazione che ne è l’effetto) va assoggettato (…) all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos”.

3) Operazioni effettuate durante la vita del trust. Nel corso della vita del trust, il trustee ben può porre in essere atti di gestione del patrimonio del trust (ad esempio, atti di acquisto e vendita). Ai fini delle imposte indirette, tali operazioni sono assoggettate ad autonoma imposizione, “secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto”.

4) Il trasferimento dei beni in trust ai beneficiari all’atto della cessazione o dello scioglimento del vincolo non determina, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, un ulteriore presupposto impositivo, poiché i beni hanno già scontato l’imposta nel momento della costituzione del vincolo, cioè nel momento in cui si è determinato l’effetto segregativo. “Inoltre, poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l’eventuale incremento del patrimonio del trust non sconterà l’imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione”.
Il testo della Circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


3.3. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate - Circolare n. 61/E del 2010

Ulteriori chiarimenti sono successivamente giunti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010.
Nella circolare si precisa che, con l’articolo 1, commi da 74 a 76, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stata riconosciuta al trust un’autonoma soggettività tributaria estendendo ad esso l’imposta tipica delle società, degli enti commerciali e non commerciali.
In particolare, sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:
• i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
• i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
• i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato
A.

Ai fini della tassazione, vengono individuate due principali tipologie di trust:
1. trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti);
2. trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi).

E’ tuttavia possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente (cosiddetto trust misto). Ciò avviene, per esempio, quando l’atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece distribuita ai beneficiari.
In questo caso, la parte di reddito accantonata dovrà essere tassata in capo al trust mentre l’altra verrà imputata ai beneficiari, qualora ricorrano i presupposti per l’imputazione, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito non accantonato a capitale.
Nel caso di trust opaco il metodo di calcolo del reddito dipenderà dall’applicazione delle norme relative alla tipologia di ente alla quale il trust appartiene (commerciale residente, non commerciale residente, non residente).
Il testo della Circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.

Il chiarimento di maggiore interesse reso dall’Amministrazione finanziaria, nella circolare n. 61/E del 2010 è che non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni dei redditi.
È il caso, per esempio, di quei trust nei quali l’attività del trustee risulta etero diretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari.
Com’è noto, infatti, il trust è un negozio giuridico nel quale il disponente trasferisce alcuni beni di sua proprietà al trust e designa un trustee che li amministra nell’interesse di beneficiari o per il perseguimento di uno scopo prestabilito.
Come previsto dalla Convenzione dell’Aja del 1985 gli elementi caratterizzanti lo stesso sono:
1) la separazione dei beni del trust rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari;
2) l’intestazione dei beni medesimi al trustee;
3) il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo il regolamento del trust o le norme di legge. In sostanza, i beni facenti parte del patrimonio del trust non possono continuare ad essere nella disponibilità del disponente, né questi può beneficiare dei redditi derivanti dai medesimi.
Allo stesso tempo, il disponente non può riservare a se stesso né il potere né il controllo sui beni del trust, in modo tale da precludere al trustee l’effettivo esercizio dei suoi poteri.
Pertanto, in assenza di tali elementi, il trust deve considerarsi inesistente dal punto di vista dell’imposizione sui redditi, i quali verranno assoggettati a tassazione in capo al disponente secondo i principi previsti per ciascuna categoria reddituale di appartenenza.

Si annoverano tra i trust inesistenti fiscalmente:
1) il trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
2) il trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento se stesso come beneficiario;
3) il trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall'atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione e amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
4) il trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;
5) il trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;
6) il trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
7) il trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;
8) ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

Relativamente, infine, alla tassazione dei beneficiari del trust, la circolare n. 61/E del 2010 precisa che:
1) per i beneficiari residenti di trust esteri, i rediti agli stessi imputati sono qualificati come redditi di capitale, a prescindere dalla residenza del trust. A tal riguardo è stato puntualizzato che se il trust è straniero ed è stato tassato sui redditi prodotti in Italia, gli stessi non saranno ulteriormente assoggettati a imposizione in capo al beneficiario;
2) per i beneficiari esteri di trust residenti trasparenti o misti, il reddito loro imputato si considera prodotto in Italia ai sensi dell’articolo 23, lett. b) del TUIR. Anche per il beneficiario non residente scatta il disposto della lett. g-sexies) dell'articolo 44 del TUIR, secondo il quale il reddito di capitale (normalmente tassato per cassa), assume rilevanza per la sola imputazione, a prescindere dalla corresponsione.
Detta norma, essendo speciale, prevale anche sul predetto articolo 23, che in linea generale prevede, per i redditi di capitale la tassazione nel momento in cui sono corrisposti.


4. Trust - Imposta sulle succesioni

4.1. Registrazione in misura fissa per l’atto costitutivo

Per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta sulle donazioni agli atti costitutivi di trust, la Commissione Tributaria Provinciale di Lodi (Sezione I - Sentenza del 12 gennaio 2009, n. 12), sottolinea che l’art. 2, commi 47-49, D.L. n. 262/2006 (convertito con modificazioni dalla legge n. 286/2006), nel ripristinare l’imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. n. 346/1990, non menziona espressamente tale tipologia di atti, che quindi rientrano nella previsione normativa solo se costituiscono dei vincoli di destinazione.
L’applicabilità dell'imposta sulle donazioni va quindi valutata caso per caso, a seconda della natura del negozio e degli effetti che lo stesso produce.
Nella fattispecie, il trust ha finalità liquidatorie del patrimonio conferito, al trustee è concessa la più ampia facoltà di operare con piena autonomia decisionale, pertanto la C.T.P. esclude che i trust diano sempre luogo a vincoli di destinazione e dichiara che un trust con finalità liquidatorie non è soggetto all'imposta sulle successioni.


4.2. Esenzione “condizionata” dall’imposta sulle successioni e donazioni per la costituzione del vincolo di destinazione

Anche nel caso di trasferimento dell’azienda in TRUST, la costituzione del vincolo di destinazione, qualora sia strumentale alla finalità liberale del passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente (il cosiddetto SETTLOR), potrà godere dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, purchè siano soddisfatte le specifiche condizioni prescritte dalla norma (art. 3, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 346/1990).
Questi e altri sono i punti affrontati nella Risoluzione n. 110/E del 23 aprile 2009, documento con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce, sul tema, ulteriori precisazioni, in linea con la disamina dell’istituto già effettuata nella Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007.
Il testo delle Circolari citate viene riportato nei Riferimenti Normativi.

. Se vuoi approfondire ulteriormente l'argomento, clicca QUI.



APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

. Se vuoi visitare il sito dell'Associazione IL TRUST IN ITALIA, clicca QUI


- Si riportano due studi elaborati dal Consiglio Nazionale del Notariato:

. Consiglio Nazionale del Notariato - Commissione studi tributari - Trust e imposte indirette.
(Documento approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato in data 21 novembre 2003) .


. Consiglio Nazionale del Notariato - Il trust: diritto interno e Convenzione de L’Aja. Ruolo e responsabilità del notaio.
(Documento approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato in data 10 febbraio 2006).



- Si riportano due studi elaborati dalla Fondazione LUCA PACIOLI e dalla Fondazione ARISTEIA:

La Fondazione LUCA PACIOLI, con il Documento n. 12 del 7 giugno 2007, dal titolo “Disciplina fiscale dei trust. Art. 1, commi da 74 a 76, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007”. Offre un quadro delle novità introdotte dalla legge finanziaria 2007, focalizzando l’attenzione sulle nuove disposizioni ai fini delle imposte sui redditi e svolgendo alcune brevi considerazioni per quanto riguarda l’applicazione dell’ICI e delle imposte sulle successioni e donazioni.

. Se vuoi scaricare il documento, clicca QUI.


La Fondazione ARISTEIA, con il Documento n. 82 del 10 ottobre 2007, dal titolo “Profili fiscali del trust”, offre un quadro sintetico, aggiornato alle recenti novità normative introdotte sia sotto il profilo delle imposte dirette che indirette, dei modelli impositivi operanti in Italia con riferimento al trust.

. Se vuoi scaricare il documento, clicca QUI.


- Segnaliamo uno studio (Studio n. 58-2010/T) del Consiglio Nazionale del Notariato dal titolo "La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette", di Susanna Cannizzaro e Thomas Tassani. (Approvato dalla Commissione studi tributari il 21 gennaio 2011).

Sommario: 1. Presupposto, oggetto e soggetto passivo dell’imposta sulle successioni e donazioni: i vincoli di destinazione.- 2. I vincoli di destinazione “puri e semplici” - 2. 1 (segue) I vincoli di destinazione cui si accompagna un trasferimento. I trasferimenti “strumentali” e “finali”- 3. La tassazione del trust ai fini della imposta sulle successioni e donazioni secondo l’Agenzia delle Entrate.- 4. Problematiche derivanti dalla tassazione immediata del trust ai fini dell’imposta sulle successioni e le donazioni: Il trust “di scopo” ed i trust “non liberali”- 5. Problematiche derivanti dalla tassazione immediata del trust ai fini dell’imposta sulle successioni e donazione: il beneficiario che sia titolare di una mera aspettativa e l’assenza di un beneficiario determinato - 6. Problematiche derivanti dalla tassazione immediata del trust ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni: Il trust auto-dichiarato - 7. La valorizzazione del momento del trasferimento “finale” dei beni ai beneficiari come linea interpretativa alternativa a quella dell’Agenzia delle Entrate - 8. La soggettività del trust - 9. Trust e agevolazioni fiscali - 10. Le imposte ipotecaria e catastale - 11. Conclusioni.

. Se vuoi scaricare lo studio, clicca QUI.


E’ stato pubblicato – a cura della Commissione Trust del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – lo Studio “L’obbligo di rendiconto del trustee”, del 21 novembre 2011, avente ad oggetto l’analisi dell’obbligo di rendiconto gravante su tale soggetto, al fine di rispondere correttamente agli obblighi di informativa – indicando sul piano tecnico operativo i documenti, i contenuti e la tempistica – da tenere nei confronti dei soggetti beneficiari individuati dall’atto istitutivo di trust.

Lo Studio in questione fa seguito ad un precedente studio della Commissione, pubblicato il 18 marzo 2011, nel quale erano illustrate le modalità di contabilizzazione degli accadimenti relativi alla gestione del patrimonio segregato in trust.
A tale documento è fatto rinvio per l’individuazione dei principali criteri di valutazione di attività in trust, passività in trust e componenti del conto economico, relativamente al quale è ribadita la libertà di scelta tra il principio di cassa e quello di competenza nella rilevazione dei fatti gestionali inerenti il patrimonio, prestando tuttavia attenzione ad evidenziare in modo chiaro la scelta di contabilizzazione operata.

. Se vuoi scaricare lo studio, clicca QUI.



DISEGNI DI LEGGE

REPUBBLICA ITALIANA

1) L’Italia è stato uno dei primi Paesi a ratificare, ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, la Convenzione adottata a L’Aja il 1º luglio 1985 sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento.
Gli altri Stati che a tutt’oggi hanno aderito alla Convenzione, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, sono i seguenti: Australia, Canada, Cina, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica di San Marino.
Il trattamento tributario dei trust di qualsiasi natura è stato introdotto nell’ordinamento italiano dai commi 74, 75 e 76 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).
Ciò ha reso più indispensabile ed urgente l’introduzione diretta dell’istituto del trust nella nostra legislazione, così da poter adeguatamente rispondere alle sfide della concorrenza fra ordinamenti, in un’economia ormai totalmente aperta e globalizzata, nei confronti in primo luogo dei potenziali disponenti italiani dei trust.

In data 28 dicembre 2006 è stato presentato al Senato un disegno di legge (n. 1234), d'iniziativa del Senatore GIORGIO BENVENUTO, con il quale si prevede la istituzione e la disciplina del trust di diritto italiano.

. Disegno di legge n. 1234: Istituzione del trust di diritto italiano, in applicazione dell’articolo 6 della Convenzione adottata a L’Aja il 1º luglio 1985, ratificata ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364.


2) In data 12 maggio 2008 è stato comunicato alla presidenza del Senato il disegno di legge n. 489, d'iniziativa dei senatori BARBOLINI e PEGORER, il quale recepisce per parti significative gli spunti di riflessione e di approfondimento offerti dalla nutrita serie di audizioni che la Commissione finanze della Camera dei deputati ha svolto nella XIII legislatura, in via propedeutica all’esame della proposta di legge n. 6457, d’iniziativa dei deputati Rabbito, Benvenuto ed altri.

. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge n. 489, clicca QUI.


3) In data 14 aprile 2014 è stata presentata la proposta di legge (C. 2301), d’iniziativa del deputato CARFAGNA, recante "Modifiche al codice civile nonché ai testi unici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e altre disposizioni concernenti la disciplina tributaria dei trust".
La presente proposta di legge è composta da quattro Capi e di otto articoli:
- il Capo I reca le disposizioni generali (art. 1),
- il Capo II prevede la disciplina fiscale (artt. 2 - 6),
- il Capo III stabilisce norme per la trascrizione (art. 7),
- il Capo IV reca le disposizioni finali (art. 8).

Nelle intenzioni dei proponenti, la nuova disciplina consentirebbe di rispondere adeguatamente alle sfide della concorrenza e di evitare che i cittadini italiani scelgano di istituire un trust all’estero a causa delle più favorevoli condizioni di imposizione fiscale.

. Se vuoi scaricare il testo della proposta di legge n. 2301, clicca QUI.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

La Repubblica di San Marino ha varato due progetti di legge: uno sull'affidamento fiduciario e uno sulla riforma del trust.
Il progetto di legge di riforma del trust prevede, tra l'altro, l'abrogazione della legge 17 marzo 2005, n. 37, con la quale la Repubblica di San Marino ha introdotto nel proprio ordinamento giuridico una propria disciplina in materia di trust.

. Se vuoi scaricare i testi dei progetti di legge con le relative relazioni, clicca QUI


RIFERIMENTI NORMATIVI

. Convenzione de l’Aja del 1° luglio 1985: Convenzione relativa alla legge applicabile ai trusts ed al loro riconoscimento (Nella traduzione proposta dall'Associazione "Il trust in Italia").

. Legge 16 ottobre 1989, n. 364: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L'Aja il 1° luglio 1985.

. Se.C.I.T. (Servizio Consultivo e Ispettivo Tributario) - Ministero dell'economia e delle Finanze - Relazione degli ispettori tributari del febbraio 1998: La circolazione dei "trust" esteri in Italia.

. Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 8/E del 17 gennaio 2003: Istanza di Interpello - Trust X, rappresentato dal Singor YZ. Disciplina tributaria ai fini delle imposte dirette.

. D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56: Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite. Art. 2, comma 1, lett. t).

. Decreto-Legge 30 dicembre 2005, n. 273: Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. (Convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006, n. 51). Art. 39-novies. (Introduzione dell'art. 2645-ter del Codice civile).

. Agenzia del Territorio – Circolare n. 5/2006 del 7 agosto 2006: Art. 2645-ter del codice civile - Trascrivibilità degli atti di destinazione per fini meritevoli di tutela - Modalità di attuazione della pubblicità immobiliare.

. Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262: Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286). Art. 2, commi dal 47 al 53.

. Legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Art. 1, commi 74, 75 e 76.

. Agenzia delle Entrate – Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007: Trust. Disciplina fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette.

. Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 278/E del 4 ottobre 2007: Istanza di Interpello - Trust Gamma - Art. 73 TUIR - Soggettività passva del trust all'imposta sul reddito delle società.

. Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2008: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – TRUST ALFA - Articoli 67, 68 e 73 del D.P.R. n. 917 del 1986.

. Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 425/E del 5 novembre 2008: Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Trust ALFA – articolo 73 del D.P.R. 917/1986.

. Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 110/E del 23 aprile 2009: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale del trust ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni fiscali ex articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

. Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009: Emersione di attività detenute all’estero. Articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

. Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010: Ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei Trust.

. Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Nota del 25 novembre 2010, Prot. 0175206: Iscrizione nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA) di trust esercente attività commerciale - Richiesta di parere.


GIURISPRUDENZA

. TRIBUNALE DI BOLOGNA - Sezione Quarta Civile - Decreto del 16 giugno 2003, n. 1366/2003: Rifiuto di iscrivibilità nel Registro delle imprese – Ammissibilità – Ordine di iscrizione.

. TRIBUNALE DI BOLOGNA - Sezione Prima Civile - Sentenza 1° ottobre 2003, n. 4545/2003: Trust interno – Richiesta di annullamento ex art. 184 C.C. – Inammissibilità – Legittimità trust interno.

. TRIBUNALE DI TRIESTE - Giudice Tavolare - Decreto del 19 settembre 2007 - G.N. 1912/2007: Annotazione di Trust.


- IL TRUST NON E' SOGGETTO DI DIRITTO MA UN INSIEME DI RAPPORTI GIURIDICI INTEDSTATI AL TRUSTEE - Sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, Sezione terza civile, con sentenza n. 2043/2017 pubblicata il 27 gennaio 2017, ha ribadito il principio per il cui il trust non è né una persona giuridica né un ente dotato di una seppur minima soggettività giuridica, ma costituisce un insieme di rapporti giuridici - destinati in favore di beneficiari - che fanno capo al trustee.
Il trustee non è il legale rappresentante del trust, ma è un soggetto proprietario di determinati beni e titolare di determinati rapporti giuridici nell'interesse dei beneficiari del trust.
Il Trustee dispone, in osservanza di quanto stabilito nel regolamento del trust, dei diritti di cui è titolare ed è l'unico referente nei confronti dei terzi. Il pignoramento immobiliare effettuato contro il trust è nullo, perché effettuato verso un soggetto giuridicamente inesistente.

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- TRUST – Non essendo un soggetto giuridico ma un particolare rapporto giuridico la devoluzione è a tassa fissa - Sentenza della CTP di Brescia

Il trust non è un soggetto giuridico, ma un particolare rapporto giuridico che produce gli effetti previsti dalla legge e dalle parti dell'atto. Nonché la costituzione del trust, l'affidamento dei beni in amministrazione al trustee, non ha prodotto reale trasferimento di un patrimonio, da assoggettare a tassazione proporzionale, né con tale procedura risultano violate le norme attualmente in vigore; pertanto la devoluzione dei beni deve essere considerata soggetta a tassa fissa, mentre solo l'eventuale successiva attribuzione in proprietà al beneficiario sarà da considerare a tutti gli effetti atto traslativo di proprietà.
E’ quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia Sez. 1, con sentenza del 11 ottobre 2017 n. 604.



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Pubblicato su: 2009-03-23 (6883 letture)

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