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IMPRESA SOCIALE - MISURE PER LA DIFFUSIONE E IL RAFFORZAMENTO DELL'ECONOMIA SOCIALE - DEFINITI GLI ATTI DA DEPOSITARE AL REGISTRO DELLE IMPRESE





L'IMPRESA SOCIALE
UNA NUOVA FORMA SOCIETARIA PER L'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA' COMMERCIALE

1. La nascita dell'impresa sociale - La legge delega

Pubblicata sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2005, la legge 13 giugno 2005, n. 118, contenente “Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale”.
La legge fornisce finalmente una definizione di "impresa sociale": sono imprese sociali “le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”.
Da questa attività l'impresa, che non avrà scopo di lucro, dovrà ottenere oltre il 70% dei ricavi; sarà inoltre riconosciuta impresa sociale quella che assumerà per almeno il 30% persone svantaggiate o disabili.

Questa legge apre nuove importanti prospettive al mondo imprenditoriale del nonprofit.
L'introduzione dell'impresa sociale è un'innovazione legislativa importante per l'ordinamento civilistico italiano, con cui si supera la rigida distinzione tra gli enti del Libro I del Codice civile, che riguarda associazioni e fondazioni, e quelli del Libro V, dedicato alle società lucrative e cooperative.
Con questo provvedimento si dà quindi la possibilità agli enti del terzo settore e alle società nonprofit di svolgere attività di natura imprenditoriale con finalità sociali.

Si stabilisce per la prima volta un principio che supera il limite imposto dal Codice civile secondo cui l'impresa è tale solo se svolge un'attività speculativa.
Il provvedimento riconosce, infatti, che l'impresa può anche essere un modo attraverso cui dei privati organizzano un'attività di produzione e scambio di beni e servizi non per perseguire, esclusivamente o in modo prevalente, uno scopo di lucro, ma anche e soprattutto per realizzare l'interesse generale della collettività.
Anche per l’impresa sociale viene previsto l’obbligo della iscrizione nel Registro delle imprese.
Il decreto prevede caratteristiche e obblighi stringenti per evitare che si possano determinare abusi o inquinamenti di un settore così delicato.

Questi gli obiettivi della riforma:
1) definire, nel rispetto del quadro normativo e della specificità propria degli organismi di promozione sociale, nonchè della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale dell'impresa;
2) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell'impresa e compatibilmente con la struttura dell'ente, omogenee disposizioni in ordine all'assetto dell'impresa stessa;
3) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali;
4) definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i principi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell'impresa dominante
.


2. Attuazione delle legge-delega sull'impresa sociale

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale 97 del 27 aprile 2006, il decreto legislativo 23 marzo 2006, n. 155 di attuazione della delega, conferita al Governo con la legge 13 giugno 2005, n. 118, a rivedere la disciplina dell'impresa sociale attualmente vigente, al fine di attualizzarla e valorizzarla in considerazione del significativo ruolo, di crescente importanza che va assumendo nella sfera del sociale.
Il provvedimento incide significativamente su diverse fattispecie di associazioni, con riferimento alla possibilità di esercizio di attività di tipo commerciale ed alle caratteristiche di marginalità delle attività economiche richieste, ad esempio, alle associazioni di volontariato ovvero a quelle di occasionalità o diretta connessione richiesta per le ONLUS.
Alla luce della fondamentale crescita di ruolo di cui è protagonista il terzo settore nella società italiana, il provvedimento muove dalla consapevolezza della necessità di consentire a questo tipo di imprese, dotate di una loro specifica particolarità, di regolamentare in forma chiara la loro attitudine a svolgere attività di tipo imprenditoriale connessa con i fini statutari; sul il provvedimento sono stati acquisiti i pareri prescritti.

Il nuovo soggetto giuridico consente all'imprenditore, che opera nel sociale, di esercitare tale attività anche al di fuori dello schema giuridico delle cooperative.
I capisaldi del nuovo istituto sono l'assenza dello scopo di lucro e il perseguimento di finalità di interesse generale nell'attività economica, con il conseguente divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili.
Viene imposto l'obbligo della redazione del bilancio sociale e in materia di amministrazione e controllo si applicano le disposizioni del diritto societario.
La qualifica di impresa sociale può essere acquisita dalle organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, mediante l'iscrizione in una sezione ad hoc del Registro delle imprese.


I settori ammessi

L'art. 2 del D. Lgs. n. 155/2006 stabilisce che si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:
1) assistenza sociale;
2) assistenza sanitaria;
3) assistenza socio-sanitaria;
4) educazione, istruzione e formazione;
5) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;
6) valorizzazione del patrimonio culturale;
7) turismo sociale;
8) formazione universitaria e post-universitaria;
9) ricerca ed erogazione di servizi culturali;
10) formazione extra-scolastica;
11) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale
.


3. Emanati quattro nuovi decreti attuativi

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 11 aprile 2008, quattro nuovi decreti del 24 gennaio 2008, adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico e della Solidarietà Sociale, in attuazione del D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell’impresa sociale.
I decreti riguardano:
1) la definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del 70% dei ricavi complessivi dell’impresa ai fini della determinazione dell’attività principale (art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 155/2006);
2) la definizione degli atti e documenti che devono essere depositati presso l’ufficio del Registro delle imprese competente e delle relative procedure (art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 155/2006);
3) la definizione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle imprese sociali (art. 10, comma 2, D. Lgs. n. 155/2006);
4) la definizione delle linee guida relative a operazioni straordinarie poste in essere dalle imprese sociali (trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda) (art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 155/2006).
Con la pubblicazione di questi quattro decreti si completa il percorso attuativo della normativa avviato con il decreto legislativo n.155/2006.

Alla pubblicazione di questi decreti sono seguite numerose polemiche dovute al fatto che questo passaggio normativo non ha previsto la concertazione con le organizzazioni di rappresentanza e il suo contenuto risulta debole in quanto non contengono quelle risposte che si attendevano da tempo e che sono in grado di sbloccare l'attuale condizione di immobilità.
Si lamentano costi troppo elevati per la trasformazione in impresa sociale, molta burocrazia (sono previsti ulteriori oneri a carico dell'impresa sociale) e completa essenza di agevolazioni fiscali e contributive.
Due decreti, inoltre, prevedono uno schema di rendiconto economico-patrimoniale che l'Agenzia per le ONLUS dovrà emanare entro tre mesi.
E' stato osservato che questa disposizione, peraltro non prevista nè dalla legge-delega nè dal decreto legislativo, va a sovrapporsi all'art. 2423 del Codice Civile, creando così un'inutile duplicazione.
Per quanto riguarda la redazione del bilancio sociale (documento assai complesso) si chiede che vengano previsti limiti dimensionali per adempiere a tale obbligo. Del resto anche per il bilancio d'esercizio viene contemplata dal Codice Civile una forma di redazione "abbreviata".
Non si vede allora il motivo per cui il bilancio sociale debba essere uguale per tutti.

Il contenuto dei quattro nuovi decreti attuativi viene approfondito nel contributo curato da Claudio Venturi, riportato sotto.


4. Bilancio sociale - Oltre il bilancio d'esercizio

Negli ultimi anni, con il crescente interesse verso le tematiche sociali, etiche e ambientali, molte imprese hanno sentito l'esigenza di manifestare all'esterno il loro impegno verso tali problematiche, indicando in un apposito documento quanto esse fanno o intendano fare per risolverle.
Tale documento viene detto comunemente "bilancio sociale" per indicare l'insieme di azioni e correlazioni che l'impresa ha con l'ambiente che la circonda al fine di un maggiore "riconoscimento" esterno.

Il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione che consente alle aziende di realizzare una strategia di comunicazione diffusa e trasparente, in grado di perseguire il consenso e la legittimazione sociale che sono la premessa per il raggiungimento di qualunque altro obiettivo, compresi quelli di tipo reddituale e competitivo.

Si tratta di un documento da affiancare a quelli già esistenti, in grado di fornire, ai diversi soggetti interessati (stakeholders), informazioni sugli effetti sociali e ambientali che derivano dalle scelte delle aziende.
Si tratta di un documento autonomo, in grado di fornire informazioni qualitative e quantitative sugli effetti dell'attività aziendale.


Bilancio di esercizio, bilancio sociale e bilancio di missione

Il bilancio di esercizio è un documento di informazione contabile, che ha lo scopo di presentare l’andamento economico-finanziario dell’impresa sul mercato, andamento che costituisce la sintesi delle azioni messe in atto per il raggiungimento del fine istituzionale giuridico dell’impresa stessa.
Il bilancio di esercizio delle imprese deve esprimere, in modo attendibile e completo, i risultati economico finanziari e patrimoniali dell’attività imprenditoriale.

Con il bilancio sociale, i doveri informativi si ampliano in una prospettiva complementare, che non si sovrappone al bilancio d’esercizio; il bilancio sociale rendiconta sugli effetti che l’operato dell’organizzazione ha su tutti gli interlocutori – stakeholders – (dipendenti, clienti, fornitori, azionisti, istituzioni, sindacati, ecc.).

Nel caso delle organizzazioni non profit esiste, infine, anche un altro documento, denominato “bilancio di missione”, che tiene conto dello specifico fine di tali organizzazioni, integrando il bilancio di esercizio con l’informazione istituzionale.
Il bilancio di missione amplia l’orizzonte informativo sui fini istituzionali, rendendo anche conto dell’utilizzo delle risorse acquisite per adempiere ai doveri statutari.


5. Impresa sociale esclusa dagli studi di settore

5.1. Agenzia delle Entrate - Parere del 24 marzo 2009

L'impresa sociale, non avendo come fine ultimo il profitto, è esclusa all'applicazione degli studi di settore. Lo ha stabilito, nel silenzio della legge sul punto, l'Agenzia delle Entrate nella risposta a un quesito posto dall'Agenzia delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).
Il parere del 24 marzo 2009, Prot. 2009/40769 segna il primo punto a favore della nuova figura giuridica, nata dalla riforma del 2006.
La disciplina, rimasta fin qui priva di qualsiasi beneficio di carattere tributario, non ha riscosso fino a oggi grande interesse, tanto che per ora solo 571 realtà hanno deciso di modificare lo statuto e assumere la nuova veste. Ma la decisione delle Entrate potrebbe modificare radicalmente il panorama.

- Si riporta il testo della Nota dell'Agenzia delle Entrate:
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento - Settore Governo dell'Accertamento - Ufficio Studi di Settore - Nota del 24 marzo 2009, Prot. 2009/40768: Studi di settore e imprese sociali.


5.2. Agenzia delle Entrate - Circolare n. 29/E del 18 giugno 2009

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 29/E del 18 giugno 2009, ha confermato l’inidoneità delle imprese sociali all’applicazione degli studi di settore, in particolare modo per la mancanza dello scopo di lucro e l’impiego di personale disabile o svantaggiato.

In considerazione delle caratteristiche dell'impresa sociale, ed in particolar modo "per la mancanza dello scopo di lucro e l’impiego di personale disabile o svantaggiato, le imprese sociali potrebbero non conciliarsi perfettamente con gli studi di settore che rappresentano un modello statistico-matematico sviluppato sulla base di rapporti economici tra fattori produttivi. Gli stessi indicatori di coerenza, presenti negli studi di settore, potrebbero risultare sfalsati e non rappresentativi, dal momento che il fine “ultimo” dell’impresa sociale non è il profitto".

"Nel confermare l’applicazione degli studi di settore anche alle imprese sociali - continua l'Agenzia delle Entrate - si rappresenta che nell’eventuale fase di controllo, effettuata sulla base degli studi di settore, gli uffici dovranno tener conto, di volta in volta, della sussistenza del requisito della mutualità, delle particolari situazioni locali e della tipologia di attività svolta, così da valutare la credibilità dei ricavi presunti a fronte di quanto dichiarato dal contribuente".

- Si riporta il testo della Circolare:
. Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento - Circolare n. 29/E del 18 giugno 2009: Studi di settore. Periodo d'imposta 2008. Punto n. 10.


5.3. Agenzia per le ONLUS - Comunicato del 29 giugno 2009

L’Agenzia per le Onlus prende atto dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate e, riconoscendo nella circolare in questione un valido incentivo alla diffusione delle imprese sociali, esprime soddisfazione per l’importante risultato raggiunto, frutto del positivo confronto avviato nell’ambito del Tavolo Tecnico istituito con l’Agenzia delle Entrate.

- Si riporta il testo del comunicato della:
. Agenzia per le ONLUS - Comunicato del 29 giugno 2009: Circolare n. 29/E del 18 giugno 2009 - Studi di settore e imprese sociali.


6. 18 GIUGNO 2016 - TERZO SETTORE E COOPERATIVE SOCIALI - Promulgata la legge di riforma - Ridefinitta l'impresa sociale

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2016, la Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi approfondire l’argomento della riforma del Terzo settore, clicca QUI.


Ridefinita l'impresa sociale

Tra i principali punti toccati dalla riforma è quello relativo alla riforma dell'impresa sociale.
Per comprendere quale sia la relazione tra la riforma del terzo settore e il tema specifico dell’impresa sociale, è necessario premettere che nel contesto culturale italiano, anche legislativo, il “terzo settore” raggruppa un insieme di enti privati caratterizzati dal perseguimento di finalità di interesse generale senza scopo di lucro. Vi rientrano, pertanto, anche le cooperative sociali e le imprese sociali, che si distinguono all’interno del terzo settore, principalmente, per la natura imprenditoriale dell’attività svolta.
Volendo riformare il terzo settore, questo disegno di legge italiano si occupa dunque altresì - né poteva essere diversamente - degli enti imprenditoriali del terzo settore italiano, ovverosia le imprese sociali (e le cooperative sociali).
L’impresa sociale è e sarà ovviamente interessata da tutti i profili della riforma, anche quelli generali e comuni a tutti gli enti del terzo settore (categoria cui essa, come testé precisato, appartiene), attualmente contenuti negli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 106/2016, anche se il loro impatto effettivo su questa particolare figura del terzo settore sarà limitato dalla circostanza che molte di queste disposizioni si rivolgono a realtà non imprenditoriali del terzo settore o hanno senso solo per queste ultime (ad esempio, artt. 3, lett. d, e 4, comma 1, lett. e); dal fatto che la disciplina attuale dell’impresa sociale già contiene molte delle previsioni generali che la riforma si propone di introdurre (ad esempio, art. 4, comma 1, lett. f); e infine del fatto che l’articolo 6 della legge n. 106/2016, dedicato all’impresa sociale, presenta varie previsioni particolari che, in quanto tali, prevarranno su quelle generali contenute nella legge (ad esempio, art. 4, lett. d).
Venendo proprio alle previsioni particolari di cui all’art. 6 della legge in commento, le novità che la riforma dovrebbe introdurre rispetto all’attuale disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 155/2006, pur non apparendo così sconvolgenti sul piano del diritto sostanziale, potrebbero però avere un certo impatto sull’identità giuridica dell’impresa sociale.

I contenuti dell'art. 6 della L. n. 106/2016

In sede di attuazione della delega si dovrà procedere ad una precisa definizione dell'impresa sociale. Per rientrare a pieno titolo nella disciplina del Terzo settore l'impresa sociale deve avere queste caratteristiche:
- svolgere attività d'impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- destinare i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale;
- adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti;
- favorire il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività.

I decreti delegati dovranno:
- individuare i settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa nell'ambito delle attività di interesse generale;
- prevedere le forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale;
- prevedere il divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali;
- prevedere l'obbligo di redigere il bilancio;
- coordinare la disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- prevedere la nomina, in base a principi di terzietà, di uno o più sindaci con funzioni di vigilanza (art. 6).

Si prevede un ampliamento dei settori di attività di utilità sociale (che, dunque, rimangono come elemento identificativo dell’impresa sociale italiana), includendovi in particolare “quelli del commercio equo e solidale, dei servizi per il lavoro finalizzati all’inserimento dei lavoratori svantaggiati, dell’alloggio sociale e dell’erogazione del microcredito da parte di soggetti a ciò abilitati in base alla normativa vigente” (lett. b).
Si prevede che le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscano di diritto la qualifica di imprese sociali (lett. c), laddove, secondo la normativa vigente, le prime devono rispettare due norme del D.Lgs. n. 155/2006 per ottenerla.

La lett. d) fa invece riferimento al tema della remunerazione del capitale sociale di un’impresa sociale e della ripartizione degli utili.
Sul punto la legge n. 106/2016 supera la disciplina vigente - la quale esclude ogni distribuzione di utili (art. 3 d.lgs. n. 155/2006) - e riconosce la possibilità di una remunerazione, da sottoporsi però (in sede di attuazione della legge delega) a condizioni e limiti massimi, anche differenziando a seconda della forma giuridica dell’impresa sociale (ad esempio, associazione o società per azioni), e “in analogia con quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente”, fermo restando che, in ogni caso, deve essere assicurata “la prevalente destinazione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali”.

La lett. e) prevede, per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale, l'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

Alla lett. f), si prevedono limiti alla remunerazione delle cariche sociali e alla retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti. Si tratta di impedire forme di distribuzione indiretta di utili (o di lucro indiretto, come si usa anche dire), come già faceva l’art. 3, D.Lgs. n. 155/2006.

Alla lett. g) si mira ad estendere il perimetro di attività dell’impresa sociale, ma questa volta con riferimento all’impresa sociale di inserimento lavorativo (di cui all’attuale art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 155/2006), per cui si prevede la ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, ciò che porterà ad un probabile allargamento del numero di lavoratori che l’impresa sociale di inserimento lavorativo potrà impiegare per essere qualificata tale.

La lett. l) si propone di vincolare l’impresa sociale ad avere un organo interno incaricato del controllo di legittimità, più precisamente, uno o più sindaci "allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile".


7. 20 LUGLIO 2017 - Pubblicato il D.Lgs. n. 112/2017 che ridefinisce l'impresa sociale - Abrogato il D.Lgs. n. 155//2006

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017, il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

Il decreto – in vigore dal 20 luglio 2017 - ha l’obiettivo di migliorare la disciplina dell’impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.
Abrogato il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (art. 19).

7.1. La definizione di impresa sociale

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale - ai sensi dell’ art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 112 - tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al Libro V del Codice civile, che “esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”.
Non possono assumere la qualifica di impresa sociale le società costituite da un socio unico, le pubbliche amministrazioni e ed gli enti i cui statuti limitino l’erogazione di beni e servizi in favore dei soli soci o associati.
Le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto.

L’impresa sociale rimane dunque una qualifica che enti costituiti in una qualsiasi forma giuridica (associazione, fondazione, società, cooperativa) possono assumere se rispettano le diverse norme di qualificazione dettate nel decreto, ferma restando la qualificazione di diritto come impresa sociale prevista dalla legge delega per le cooperative sociali e i loro consorzi.

7.2. Le attività d'impresa di interesse generale

L’impresa sociale deve svolgere le attività d’impresa di interesse generale elencate nel comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017. Sono attività tipiche del settore non profit, attualmente 22, ma soggette a possibile aggiornamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: interventi e servizi sociali, sanità, prestazioni socio sanitarie, istruzione e formazione, ambiente, valorizzazione patrimonio culturale, formazione universitaria e post, ricerca scientifica, attività culturali, artistiche ricreative, radiodiffusione a carattere comunitario, attività turistiche di interesse sociale, formazione extrascolastica, servizi strumentali alle imprese sociali ed ad enti del terzo settore, cooperazione allo sviluppo, commercio equo solidale, rinserimento lavoratori, alloggio sociale, accoglienza umanitarie, microcredito, agricoltura sociale, attività sportive, riqualificazione beni pubblici.
Le attività d’impresa di interesse generale si intendono svolte in via principale quando i relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale.

Indipendentemente dalle attività elencate al comma 1 dell’art 2 del D Lgs. n. 112/2017 si considera in ogni caso attività d’impresa di interesse generale qualunque attività nella quale risultano occupati, in misura non inferiore al 30% dei lavoratori occupati dell’impresa sociale: a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi del regolamento UE; b) persone svantaggiate o con disabilità.

7.3. La costituzione dell'impresa semplice

L’impresa sociale è costituita con atto pubblico il quale, oltre le norme specifiche dell’ente con cui si costituisce, deve indicare i tutti i requisiti necessari affinché un ente possa qualificarsi impresa sociale, quali:
• l’assenza di fini di lucro e le finalità di carattere sociale;
• l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale,
• il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione agli associati, fondatori, lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali;
• l’obbligo di destinare gli utili allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio;
• la corresponsione ai lavoratori di compensi superiori al 40 % rispetto a quelli previsti;
• le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;
• l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento ad altri enti del terzo settore.

7.4. La destinazione degli utili

Le imprese sociali possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale, alla distribuzione dei dividendi ai soci in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato; ad erogazioni gratuite a favore di enti del terzo settore.
Le imprese sociali possono avvalersi dell’attività di volontari ma il loro numero non può essere superiore al numero dei lavoratori occupati.

Quale ente del Terzo settore, l’impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
Tuttavia, al fine di favorire il finanziamento dell’impresa sociale mediante capitale di rischio, il decreto, in attuazione della delega, ha introdotto la possibilità per le imprese sociali (costituite in forma di società) di remunerare in misura limitata il capitale conferito dai soci. In particolare, l’impresa sociale, costituita in forma societaria, può destinare una quota inferiore al 50 per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo calcolate dall’ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio in cui gli utili sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (art. 3, comma 2).
Per le imprese sociali è inoltre possibile, nel limite anzidetto, disporre erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano tuttavia fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate; tali erogazioni devono essere finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.
Anche per le imprese sociali si prevede un criterio di proporzionalità del trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti (art. 3, comma 3).

7.5. La pubblicazione del bilancio sociale

Relativamente agli obblighi di trasparenza, l’impresa sociale è tenuta a depositare presso il Registro delle imprese e a pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito internet, il bilancio sociale, da redigersi in ossequio a specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terso settore (art. 9, comma 2).

7.6. Procedure concorsuali

In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni (art. 14, comma 1).
Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di societa' cooperativa, nonche' la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore di cui all'articolo 198 del regio decreto 16 mar zo 1942, n. 267, e' adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale e' devoluto ai sensi dell'articolo 15, comma 8.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

7.7. L'attività ispettiva nei confronti delle imprese sociali

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali demanda all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali.
Ai fini dell'esercizio dell'attivita' ispettiva nei confronti delle imprese sociali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi di enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome, e delle associazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (art. 15, commi 2 e 3).

7.8. Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali

Le imprese sociali - ai sensi dell'art. 16 del decreto - possono destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni riconosciuti, nonche' dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attivita' di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi.
Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

7.9. Le misure fiscali

Per quanto riguarda le misure fiscali, le imprese sociali godono delle seguenti agevolazioni:
• gli utili non costituiscono reddito imponibile se destinato ad apposita riserva indivisibile;
• gli utili destinati ad aumento gratuito di capitale non concorrono all determinazione del reddito imponibile;
• il 30% delle somme investite nel capitale sociale dell’impresa sociale si detrae dall’IRPEF e dall’IRES;
• non si applica la disciplina delle società di comodo, studi di settori e ed indici sentetici di capacità economica;
• agevolazioni in materia di imposte di registro ipotecarie e catastale per trasferimenti di immobili a titolo oneroso;
• accesso al credito agevolato per i progetti di interesse pubblico;
• accesso, promosso dallo Stato, Regioni e Provincie autonome ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per i progetti volti a realizzare il fine istituzionale (art. 18).

7.10. Norme transitorie

Secondo quanto stabilito al comma 2, dell'art. 17, le societa' cooperative che assumono la qualifica di impresa sociale per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), possono iscriversi all'Albo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte all'Albo nazionale di cui al periodo precedente possono in ogni caso svolgere le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).
Secondo quanto stabilito al comma 3, dello stesso art. 17, le imprese sociali gia' costituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, dovranno adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, e quindi entro il 20 luglio 2018.
Entro il medesimo termine, esse potranno modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.


8. 20 MARZO 2018 - Approvati dal Consiglio dei Ministri due decreti integrativi e correttivi in materia di impresa sociale e Terzo settore

Il Consiglio dei Ministri n. 75 del 21 marzo 2018 ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi che, ai sensi della legge delega sulla riforma del Terzo settore (legge 6 giugno 2016, n.106), introducono norme integrative e correttive del decreto legislativo sulla revisione della disciplina in materia di impresa sociale (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112) nonché del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

1 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n.106
Gli interventi correttivi e integrativi previsti dal decreto riguardano essenzialmente l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno economico.
In tale quadro, si prevede, tra l’altro, l’introduzione di un limite temporale ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale; la possibilità, per le ex Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) privatizzate, di acquisire la qualifica di impresa sociale; l’inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa e l’introduzione di limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali, con la previsione che l’azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati.
Sono inoltre previsti interventi correttivi sul versante fiscale, tra cui la previsione della non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e, al contempo, della imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. Si introducono altresì modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto previsto dalla normativa sulle start-up innovative (art. 25 del decreto legge n. 179 del 2012), già approvata da parte della Commissione Europea.

2 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
Il decreto apporta alcune modifiche al Codice del Terzo settore, al fine di un migliore coordinamento con la normativa nazionale e regionale e tiene conto, inoltre, delle osservazioni formulate dagli stakeholder di riferimento.
Il provvedimento interviene in vari ambiti della disciplina relativa agli enti del Terzo settore, in materia di: attività di interesse generale esercitabile dai predetti enti; acquisto della personalità giuridica; revisione legale dei conti; organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale; agevolazioni fiscali in favore dei predetti enti.
In particolare, il nuovo testo, tra l’altro: integra l’elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore; chiarisce che, fermo restando il controllo contabile già previsto, l’obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni e che, per previsione statutaria, l’ente del Terzo settore può affidare la revisione legale dei conti, quando essa sia obbligatoria, all’organo di controllo interno, a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell’apposito registro; prevede che le organizzazioni di volontariato di secondo livello devono avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone fisiche associate alle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale; aumenta di quattro unità il numero dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore, al fine di assicurare una più ampia rappresentanza degli enti, comprese le reti associative. In materia fiscale, si prevedono integrazioni e correzioni concernenti, tra l’altro, la definizione della platea degli enti destinatari delle misure agevolative, anche con riferimento agli Enti filantropici.

- Si riporta il testo dello Schema di decreto:
. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n.106.

. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.


9. 21 APRILE 2018 - IMPRESA SOCIALE - Fissate le nuove modalità di iscrizione al Registro delle imprese

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2018, il DECRETO 16 marzo 2018, recante "Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure".
Il decreto interministeriale, a firma congiunta dello stesso Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce gli atti da depositare presso l’ufficio del Registro delle imprese e stabilisce le relative modalità di presentazione da parte delle imprese sociali.
Il decreto sostituisce il decreto 24 gennaio 2008.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


9.1. Gli atti da depositare al Registro delle imprese

Le imprese sociali sono tenute a depositare, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, per via telematica o su supporto informatico, presso l’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione nell’apposita sezione, i seguenti atti e documenti:
a) l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
b) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili;
c) il bilancio sociale di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017;
d) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.

Per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all’articolo 2497-bis, commi 1 e 2, del Codice civile, oltre all’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c) (art. 2, comma 1).
Gli atti costitutivi delle imprese sociali devono prevedere, salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, la nomina di uno o più 3 sindaci aventi i requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2, del Codice civile e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’articolo 2399 del Codice civile (art. 2, comma 2).
Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti viene previsto l’obbligo di depositare presso il Registro delle imprese, oltre al regolamento indicato all’art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017 e alle sue successive modificazioni, anche l’atto di costituzione del patrimonio destinato, di cui all’art. 1, comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 112/2017 (art. 2, comma 3).
Fino alla data indicata nel decreto di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017, il bilancio sociale è redatto e depositato secondo le linee guida di cui al decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarietà sociale (art. 2, comma 4).
Ricordiamo che il citato comma 2 dell’art. 9 stabilisce che l'impresa sociale deve depositare presso il Registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida che dovranno essere adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
Per l’attribuzione dei codici di attività economiche alle imprese sociali viene utilizzata la classificazione ICNPO (International Classification of Non Profit Organizations), elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003, raccordata con la classificazione NACE_Ateco (art. 2, comma 5).

Il deposito viene effettuato, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito, utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle domande all’ufficio del Registro delle imprese (art. 2, comma 6).
I provvedimenti che dispongono la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali e quelli di nomina dei commissari liquidatori sono depositati, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 2, comma 8).

Prima di procedere all’iscrizione nell’apposita sezione, l’ufficio del Registro delle imprese che riceve la domanda di deposito deve verificare la completezza formale e la presenza nell’atto costitutivo dell’oggetto sociale e dell’assenza dello scopo di lucro di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo n. 112 del 2017 (art. 4, comma 1).
L’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese è comunicata, a cura del competente ufficio del registro delle imprese, all’ufficio del Registro unico nazionale competente (sino all’istituzione del Registro, ad uno dei Registri attualmente previsti dalla normativa di settore), che provvede a cancellare l’ente iscritto come impresa sociale dall’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore con la medesima decorrenza dell’iscrizione nel registro delle imprese.
L’ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può invitare l’organizzazione che esercita l’impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell’atto nella sezione delle imprese sociali.


9.2. Le norme transitorie e di raccordo con il Terzo settore

Entro il 20 luglio 2018, le imprese già iscritte nella apposita sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali alla data del 20 luglio 2017, dovranno adeguarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112 del 2017, alle disposizioni recate dal medesimo decreto legislativo.
Entro lo stesso termine, le imprese sociali potranno modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria (art. 3, comma 1).

Prevista, inoltre, una procedura d’ufficio attraverso la quale le cooperative sociali e i loro consorzi potranno acquisire di diritto la qualifica di imprese sociali ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017, “mediante l’interscambio dei dati tra l’albo delle società cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive ed il registro delle imprese”. (art. 3, comma 2).

Prevista, infine, una norma di raccordo tra le risultanze della apposita sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali e le risultanze del Registro unico nazionale del Terzo settore, volta a garantire osservanza alla disposizione recata dall’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), secondo cui “Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni [del Registro unico nazionale del Terzo settore]”, da coordinarsi con la disposizione recata dall’art. 11, comma 3, del medesimo D.Lgs., secondo cui “Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore” (art. 4, comma 2).


9.3. Le novità introdotte

Il nuovo decreto del 16 marzo 2018 riprende l’impostazione del precedente decreto del 24 gennaio 2008, adeguandola alla cornice normativa disegnata dal D.Lgs. n. 112 del 2 luglio 2017. Tra le principali novità:
- l’obbligo di depositare bilanci di tipo civilistico in luogo del precedente “documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa”, di cui all'art. 2, comma 1, lett. “b”, del D.M. 24 gennaio 2008;
- l’obbligo di comunicare la nomina di uno o più sindaci (art. 2, comma 2) a prescindere dal superamento o meno dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435-bis C.C., ridotti della metà, previsto, invece dall’abrogato art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006;
- la previsione (art. 3) di un termine (20 luglio 2018) entro cui le imprese già iscritte nella apposita sezione delle imprese sociali devono adeguarsi alle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 112/2017;
- la previsione di una procedura d’ufficio attraverso cui le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono la qualifica di imprese sociali ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n., 112/2017;
- la previsione di una norma di raccordo tra risultanze della apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali e risultanze del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 4, comma 2).


10. 18 GIUGNO 2018 - IMPRESE SOCIALI - Dettate le disposizioni in materia di operazioni straordinarie

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 20, il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 aprile 2018, recante “Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali. (Decreto n. 50/2018).
Il presente decreto – in vigore dal 3 luglio 2018 - definisce, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112:
1) le modalità con cui le imprese sociali pongono in essere le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione (art. 4) e cessione d’azienda (art. 5);
2) le modalità con cui viene effettuata la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica (art. 6);
3) la procedura per il rilascio dell’autorizzazione a dette operazioni, ad opera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al termine di apposita istruttoria (art. 2).
Per queste operazioni straordinarie si applicano gli articoli dal 2498 al 2506-quater del Codice Civile, “avendo riguardo alla configurazione giuridica dell'ente avente la qualifica di impresa sociale” (art. 3, comma 1); mentre per le società cooperative si applicano le norme speciali previste dallo stesso Codice civile (art. 1, comma 1, ultimo periodo).
Nel caso di operazioni straordinarie poste in essere da soggetti per i quali le norme vigenti richiedono la predisposizione di particolari documenti con contenuto informativo obbligatorio, è necessario adattare le informazioni alla natura degli stessi (art. 3, comma 1).
Abrogato il decreto del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008, recante «Adozione delle linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale» (art. 8).


10.1. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alle operazioni straordinarie

Secondo quando disposto dall’art. 2 del decreto in questione, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale dovrà notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con atto scritto avente data certa, l'intenzione di procedere a una operazione straordinaria di trasformazione, fusione, scissione o cessione di azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale, allegando alla comunicazione la documentazione di cui agli articoli 4 e 5, necessaria alla valutazione di conformita' dell'operazione al decreto.
Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti la predetta comunicazione e' disposta dall'organo di amministrazione individuato dal regolamento di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017 o, in mancanza, come individuato e risultante dal registro delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge 20 maggio 1985 n. 222.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto prodotto dall'impresa sociale, svolge l'istruttoria verificando che a seguito delle operazioni straordinarie siano preservati l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attivita' di interesse generale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale ai sensi dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, verifica il perseguimento delle attivita' di interesse generale e delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale da parte del cessionario.
Al termine dell'istruttoria, il Ministero rilascia l'autorizzazione richiesta o emette un provvedimento di diniego; in assenza di un provvedimento espresso, l'autorizzazione si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

L'efficacia degli atti di cui sopra è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.
Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione e' ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.


10.2. Trasformazione, fusione e scissione

Secondo quanto disposto dall’art. 4, in caso di trasformazione, fusione o scissione, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare sull'operazione straordinaria, l'intenzione di procedere al compimento dell'operazione.
A tale atto, avente forma scritta e data certa, che dovrà contenere una sintetica descrizione dell'operazione da porre in essere, sono allegate la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti, secondo le modalità di cui ai commi 2 e seguenti e la relazione degli amministratori redatta secondo le modalita' di cui al comma 5.
Dall'atto deve risultare la data in cui deve riunirsi l'organo statutariamente competente, nonche' quella in cui deve essere depositato il progetto di fusione o scissione.

Ai sensi del comma 3, dell’art. 1 del decreto in commento, per «atto scritto avente data certa» si intende “un atto scritto la cui data di sottoscrizione è attestata da un notaio o da un pubblico ufficiale o con le altre modalità consentite dalla legge”.

La situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nell'operazione deve essere riferita:
a) in caso di trasformazione, a una data non anteriore di oltre centoventi giorni rispetto al giorno di convocazione dell'assemblea straordinaria o di altro organo statutariamente competente a deliberare sulla trasformazione;
b) in caso di fusione o scissione, a una data non anteriore di oltre centoventi giorni rispetto a quella in cui il progetto di fusione o scissione viene depositato con le modalita' previste dal codice civile
.
La situazione patrimoniale deve comprendere i documenti costituenti il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 112 del 2017 secondo le forme normalmente utilizzate dall'impresa sociale, ed essere redatta con l'osservanza dei principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dall'ultimo bilancio di esercizio:
a) in caso di trasformazione, laddove la delibera sia approvata entro sei mesi dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio approvato;
b) in caso di fusione o scissione, nel caso in cui l'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato sia stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione o scissione secondo le modalita' previste nel codice civile
.
In tali casi l'organo di amministrazione e' tenuto a fornire un supplemento di informativa a integrazione di quanto indicato nel bilancio, al fine di aggiornare le informazioni.

La relazione degli amministratori deve indicare:
a) le ragioni che inducono a compiere l'operazione straordinaria;
b) le modalita' attraverso cui il soggetto risultante dall'operazione si impegna a garantire il rispetto del requisito dell'assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attivita' e delle finalita' proprie dell'impresa sociale;
c) la prevedibile evoluzione dell'attivita' dell'impresa dopo l'effettuazione dell'operazione
.
Qualora debba essere predisposta la relazione di cui all'art. 2500-sexies del codice civile ovvero la relazione di cui all'art. 2501-quinquies del codice civile, le informazioni di cui al comma 5 possono essere inserite nel medesimo documento.


10.3. Cessione d'azienda o di un ramo d'azienda

Secondo quanto disposto dall’art. 5, in caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attivita' d'impresa di interesse generale, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare, l'intenzione di procedere all'operazione.
A tale atto, avente forma scritta e data certa e nel quale deve risultare la data in cui deve riunirsi l'organo statutariamente competente, e' allegata:
- la situazione patrimoniale dell'ente, secondo le modalita' di cui al comma 2,
- la relazione giurata di cui al comma 3 e
- la relazione degli amministratori ai sensi del comma 4
.

La situazione patrimoniale dell'ente, redatta con le modalita' di cui all'art. 4, comma 2, deve essere riferita a una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno di convocazione dell'organo statutariamente competente a deliberare sulla cessione.
La relazione giurata, redatta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, deve attestare il valore effettivo del patrimonio dell'impresa sociale.
La relazione degli amministratori deve indicare:
a) le ragioni che giustificano il compimento della cessione;
b) le modalita' con cui il cessionario intenda garantire il perseguimento delle attivita' e finalita' di interesse generale dell'impresa sociale cedente;
c) la prevedibile evoluzione dell'attivita' dell'ente dopo il compimento dell'operazione;
d) il prezzo di vendita previsto e i criteri di determinazione dello stesso
.


10.4. Scioglimento - Devoluzione del patrimonio

Secondo quanto disposto dall’art. 6, in caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, ai fini della prevista devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2017, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con atto scritto avente data certa, i dati identificativi dell'ente che devolve e dell'ente o degli enti beneficiari della devoluzione - ivi inclusi, per questi ultimi, qualora siano enti del terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni, gli estremi di iscrizione al Registro unico del Terzo settore - e l'ammontare del patrimonio da devolvere.
All'atto in questione dobvranno essere allegati:
a) il verbale dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente, contenente la delibera di scioglimento e la messa in liquidazione oppure la decisione di rinunciare alla qualifica di impresa sociale;
b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto del soggetto che devolve, contenente le disposizioni sulla devoluzione nonche' dell'atto costitutivo e dello statuto del beneficiario qualora lo stesso sia un ente del Terzo settore costituito e operante da almeno tre anni ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2017;
c) accettazione della devoluzione da parte del beneficiario
.

In caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla devoluzione del patrimonio di cui al presente articolo e all'art. 12 del decreto legislativo n. 112 del 2017, si applicano le previsioni di cui all'art. 15, comma 6 e seguenti del medesimo D,Lgs. n. 112/2017, e precisamente:
- In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il soggetto esercente l'attivita' ispettiva ai sensi dei commi 2 e 3 diffida gli organi di amministrazione dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine.
- In caso di ostacolo allo svolgimento dell'attivita' ispettiva o di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 6, il Ministero vigilante puo' nominare un commissario ad acta, anche nella persona del legale rappresentante dell'impresa sociale, che affianchi gli organi dell'impresa sociale e provveda allo specifico adempimento richiesto.
- Nel caso di irregolarita' non sanabili o non sanate il Ministro vigilante dispone la perdita della qualifica di impresa sociale. Tale provvedimento dispone altresi' che il patrimonio residuo dell'impresa sociale, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), e' devoluto al fondo istituito ai sensi dell'articolo 16 dall'ente o dall'associazione cui l'impresa sociale aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione Italia Sociale, salvo quanto specificamente previsto in tema di societa' cooperative. Il provvedimento e' trasmesso ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese.

Avverso i provvedimenti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emessi ai sensi del comma 8 e' ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.


11. 17 LUGLIO 2018 - Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto correttivo sull'impresa sociale

Il Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2018 ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n.106”.


12. 11 AGOSTO 2018 - Pubblicato il decreto correttivo al D.Lgs. n. 112 del 2017 - Previsto più tempo per adeguare gli statuti

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2018, il Decreto Legislativo 20 luglio 2018, n. 95, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
Il decreto, emanato in attuazione della legge di riforma del Terzo settore dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n.106), introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
Gli interventi correttivi e integrativi previsti - in vigore dall’ 11 agosto 2018 - riguardano:
- l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari,
- l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali e
- le misure fiscali e di sostegno economico
.
In tale quadro si prevede, tra l’altro:
- l’introduzione di un limite temporale di 24 mesi, a partire dalla data di assunzione, ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale (art. 2);
- l’inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa (art. 3) e
- l’introduzione di limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali, con la previsione che l’azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati (art. 5).
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


La nozione di impresa sociale
L'art. 1 contiene la nozione e qualifica di impresa sociale, per cui possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile che, in conformità alle disposizioni del decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
Il Notariato fa notare come, rispetto alla nozione contenuta nel decreto del 2006, il legislatore abbia esplicitamente fatto riferimento al concetto di attività di impresa di interesse generale, ulteriormente definita all'art. 2, in luogo dell'esercizio di un'attività economica organizzata al fine della produzione dello scambio di beni o servizi (art. 1, d.lgs. 155/2006), enunciando già in tale sede l'assenza di scopo di lucro come elemento caratterizzante la disciplina e individuando le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale cui si deve conformare detta attività.
Quello dell'impresa sociale configura non già uno status soggettivo di un particolare tipo giuridico, bensì una qualifica normativa che tutti i tipi di enti giuridici, inclusi quelli societari, possono acquisire se presentano i requisiti essenziali contemplati nel decreto agli articoli da 2 a 13 (così la Relazione illustrativa).
Il nuovo decreto legislativo preclude l'assunzione di tale qualifica alle società costituite da un unico socio persona fisica, il che costituisce una novità rispetto al D.lgs. 55/2006.
In sostanza, da un lato il legislatore appare confermare la conclusione cui era pervenuta la dottrina circa la esclusione dalla disciplina dell'impresa sociale delle cooperative pure, le quali operano esclusivamente nei confronti dei propri soci ; dall’alto lato, inibisce l’accesso alla disciplina in discorso alle società unipersonali.


L'attività di impresa di interesse generale
L'art. 2, che in larga parte riprende, con opportuni aggiornamenti e ampliamenti, la disciplina già contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. 155, contiene la definizione di attività di impresa di interesse generale ed enuclea una serie di settori nei quali essa si può esplicare.
Rispetto alla previgente - scrive il Notariato - disciplina, la quale, nell’individuare gli ambiti in cui può operare l’impresa sociale, si riferiva al concetto di utilità sociale, l’attuale testo si riferisce alla attività di impresa di interesse generale, che si deve connotare per i requisiti della stabilità e dell’esercizio in via principale.
L'impresa sociale, infatti, esercita in via stabile e principale una o più attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: l'attività si considera svolta in via principale laddove i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo che dovranno essere definiti dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
L'impresa sociale può dunque svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché i relativi ricavi non eccedano la soglia del 30% di quelli complessivi.


L'assenza dello scopo di lucro
L'art. 3 fornisce la definizione di assenza di scopo di lucro, con importanti novità rispetto alla normativa previgente.
In primo luogo, l'impresa sociale deve destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio: a tale fine, è vietata la distribuzione, anche in diretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.


Cariche sociali
L’art. 7 consente la possibilità di riservare, nell’atto costitutivo o nello statuto, a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali, ma in ogni caso la nomina della maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione deve essere riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale.
Nella precedente versione della norma (art. 8 del D.lgs. 155/2006), che era riferita ai soli enti associativi, si escludeva che la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali potesse essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale, salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura.
Coerentemente con il disposto dell’art. 4, comma 3, non possono, comunque, rivestire cariche sociali soggetti che rappresentino imprese private con finalità lucrative, amministrazioni pubbliche o società con unico socio persona fisica.
L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, fermo quanto previsto dal d.lgs. 39 del 2013 in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.


Le scritture contabili
Ai sensi dell’art. 9, l’impresa sociale deve tenere il libro giornale e libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt.2423 e ss., 2435-bis, 2435-ter c.c., in quanto compatibili (e non più un mero “apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa”, come nel previgente art. 9 del d.lgs. 155/2006).
L'impresa sociale deve inoltre depositare presso il registro delle imprese e pubblicare sul proprio sito Internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui alla legge 106 del 2016 e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
Per gli enti religiosi, le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.


Gli organi di controllo interno
La normativa sul controllo interno è completamente riscritta nella nuova disciplina sull'impresa sociale.
L'art. 10 prevede che, fatte salve le disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui essa è costituita, l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 e 2399, c.c.
I sindaci vigilano sull'osservanza della legge dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231 del 2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano anche i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, e attestano che il bilancio sociale è redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2.


Adeguamento degli statuti entro il 20 gennaio 2019
Con una modifica all’art. 17 del D.Lgs. n. 112/2017, si amplia da 12 a 18 mesi il termine entro il quale le imprese sociali già costituite devono adeguarsi alla nuova disciplina. Pertanto, il termine per l'adeguamento, originariamente fissato al 20 luglio 2018 viene di fatto posticipato al 20 gennaio 2019 (art. 6).
Lo stesso comma 3 dell’art. 17, prevede, peraltro, una semplificazione per procedere agli adeguamenti, in deroga alle regole dettate per le modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti: le imprese sociali già esistenti, infatti, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria anziché dell’assemblea straordinaria.
Per le imprese sociali che siano tenute a conformare le proprie regole organizzative alle nuove disposizioni inderogabili ovvero ad adottare clausole volte a derogare a nuove disposizioni di carattere suppletivo, pur essendo previste delle maggioranze “semplificate” volte ad agevolare gli adeguamenti (necessari o facoltativi), sarà comunque richiesto l’intervento del notaio per il controllo sulla legittimità delle modifiche, stante anche la previsione dell’art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 112 che richiede la forma pubblica sia per la costituzione che per le modifiche degli atti costitutivi dell’impresa sociale.


Correttivi sul versante fiscale
Vengono, inoltre, previsti interventi correttivi sul versante fiscale, tra cui la previsione della non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e, al contempo, della imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT.
Vengono, altresì, introdotte modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto previsto dalla normativa sulle Start-up innovative (art. 25 del decreto legge n. 179 del 2012), già approvata da parte della Commissione Europea (art. 7).


Decreti attuativi
Il decreto, allo stato attuale, richiede la pubblicazione di una serie di specifici decreti regolamentativi, che riguardano le seguenti tematiche:
- determinazione dei criteri di computo con i quali stabilire che l’attività d‘impresa di interesse generale produca ricavi superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale. Il decreto è emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 2, comma 3);
- definizione degli atti che devono essere depositati e delle procedure che devono essere seguite per la costituzione di una impresa sociale. Il decreto è emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 5, comma 5);
- definizione delle linee guida con cui predisporre il bilancio sociale. Le linee guida sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore (art. 9, comma 2);
- definizione delle linee guida di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività. Le linee guida sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore (art. 11, comma 3);
- previsione delle modalità con cui predisporre gli atti per effettuare operazioni di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio. Il decreto è adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore (art 12, comma 2);
- individuazione dei criteri e delle modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza, sulla base dell'economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte. Il decreto è adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 14, comma 3);
- definizione delle forme, dei contenuti e delle modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché del contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico nonché l’individuazione dei criteri, dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e delle forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto è adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 15, comma 4);
- previsione di un modello di verbale di attività ispettiva annuale delle imprese sociali approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 15, comma 4).

Alla data del 12 febbraio 2019 sono stati emanati:
- in data 16 marzo 2018 il decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all’articolo 5, comma 5 del D.Lgs. 112/2017;
- in data 27 aprile 2018 il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all’art 12, comma 2 del medesimo decreto legislativo.


13. GIUGNO 2019 - TERZO SETTORE e IMPRESE SOCIALI - Adeguamenti statutari - Proroga al 30 giugno 2020 - I soggetti interessati

Proroga dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 del termine entro cui le bande musicali, le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale potranno adeguare i loro statuti al Codice del Terzo settore con maggioranze semplificate, ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
Stessa proroga prevista anche per le imprese sociali, per conformare, con forme e modalità agevolate, gli statuti alla nuova normativa dettata dal D.Lgs. 112/2017.
Sono queste le due principali novità in tema di adeguamenti statutari alla riforma del terzo settore, introdotte dal comma 4-bis dell’art. 43 della L. n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. “Decreto Crescita”), in deroga, rispettivamente, a quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e a quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Per comprendere l’esatta portata e quali sono i soggetti interessati a questa nuova proroga è necessario riconsiderare le due norme di cui viene prevista la deroga. Si tratta:
a) dell’articolo 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS - entrato in vigore il 3 agosto 2017) e
b) dell’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017 recante la riforma delle imprese sociali (entrato in vigore il 20 luglio 2017).

Nell’ambito della norma di cui alla lett. a), vi rientrano: le ONLUS, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi registri prima del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017), che intendono usufruire delle previste modalità “semplificate” (ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria) per adeguare i propri statuti “alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.
Termine che inizialmente era stato fissato al 3 agosto 2019.
Ricordiamo, a tale proposito, che gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017, come evidenziato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 20/2018, erano e sono tenuti a conformarsi alla nuova disciplina dal momento della loro costituzione, almeno in quella parte immediatamente applicabile. Nel caso in cui un ente, costituitosi dopo il 3 agosto 2017, rilevi l’esistenza di difformità rispetto alle norme del CTS dovrà provvedere a correggere le incongruenze e ad integrare eventuali lacune.
Da tener presente, inoltre, che con la nuova norma dettata dal citato comma 4-bis dell’art. 43 della L. n. 58/2019 è stata introdotta, tra i soggetti interessati, un nuovo ente non contemplato dall’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore, quello delle bande musicali. Anche per questa categoria di enti sarà possibile, fino al 30 giugno 2020, adeguare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (in luogo di quelle previste per le deliberazione dell’assemblea straordinaria),

Nell’ambito della norma di cui alla lett. b), vi rientrano: le imprese sociali, già costituite alla data del 20 luglio 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017), che - ugualmente - intendono usufruire delle previste modalità “semplificate” (ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria) per adeguare i propri statuti “alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria”.
Termine che inizialmente era stato fissato inizialmente al 20 luglio 2018, poi prorogato al 20 gennaio 2019 dall’art. 6 del D.Lgs. n. 95/2018.

Mentre per i soggetti indicati alla lettera a) si tratta di una vera e propria proroga (dal 3 agosto al 20 giugno 2020), nel caso delle imprese sociali si tratta di una vera e propria riapertura dei termini.
Tuttavia, come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 3711/C del 2 gennaio 2019, anche se gli adeguamenti statutari possono realizzarsi (fino al 30 giugno 2020) con modalità “semplificate”, per l’approvazione delle modifiche statutarie necessarie all’adeguamento alla nuova disciplina è comunque obbligatorio l’intervento del notaio.
Vogliamo infine ricordare che, come espressamente indicato nella citata circolare n. 3711/C/2019, non sussiste invece nessun obbligo di adeguamento statutario in capo alle cooperative sociali e ai loro consorzi, i quali, ai sensi del comma 4, dell’art. 1, del D.Lgs. n. 112/2017 “acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”.

Oltre alle due citate norme di cui alle lettere a) e b), sono prendere in considerazione anche i chiarimenti in materia che sono giunti successivamente dal Ministero del Lavoro con le due circolari n. 20/2018 e n. 13/2019.
Secondo quanto indicato nella circolare n. 13/2019, la potestà modificativa dello statuto secondo il regime “alleggerito” è destinata ad estinguersi solo allo spirare del termine legislativamente fissato (ora stabilito al 30 giugno 2020).
Ne consegue che, come specificato nella circolare, un eventuale adeguamento statutario già intervenuto, non preclude la possibilità di apportare, entro il 30 giugno 2020, ulteriori modifiche allo statuto secondo il regime” alleggerito”, purché nel rispetto dei limiti indicati dalla norma.

Se l’adeguamento concerne invece modifiche statuarie di natura facoltativa sarà sempre necessaria (sia prima che dopo il 30 giugno 2020) una delibera in assemblea straordinaria (con le relative maggioranze). In questo caso, infatti, le modifiche statutarie non sono né obbligatorie per conformarsi a norme di legge inderogabili, né necessarie per derogare a norme di legge derogabili, ma sono frutto di una libera scelta dell’ente che decide di avvalersi di facoltà o opzioni riservategli dal legislatore della riforma.

Riprendendo quanto specificato dal Ministero nell’ambito della circolare n. 20/2018, per gli enti in possesso di personalità giuridica, le modifiche statutarie devono avere la forma dell’atto pubblico notarile ed essere approvate dall’autorità pubblica e, come precisato nella circolare n. 13 del 31 maggio 2019, la scadenza del 30 giugno 2020 deve essere riferita alla data entro la quale l’organo statutariamente competente deve adottare la delibera di modifica dello statuto e non a quella entro cui deve intervenire il provvedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’amministrazione pubblica preposta ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 (la Prefettura territorialmente competente o, a seconda dei casi, la Regione o Provincia autonoma interessata).

Il “regime alleggerito” è previsto solo per le Organizzazioni di volontariato (ODV), le Associazioni di promozione sociale (APS) e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) già provvisti della qualifica derivante dall'iscrizione ai relativi registri.
Come puntualizzato infatti dalla circolare n. 13/2019, gli enti costituiti ai sensi delle normative di settore preesistenti al D.Lgs. n. 117/2017 ma non ancora iscritti ai relativi registri, qualora intendano apportare modifiche per allineare gli statuti al Codice del Terzo settore dovranno farlo con gli strumenti previsti dallo statuto medesimo (normalmente sulla base di regole e maggioranze dell’assemblea straordinaria, abitualmente impiegate in tali casi) senza beneficiare dei quorum propri dell’assemblea ordinaria.
Dunque, sembrerebbe di capire che la nuova scadenza fissata al 30 giugno 2020 riguarda solo le modifiche che possono essere deliberate con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 58/2019, di conversione del D.L. n. 34/2019 l’argomento e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.


14. AGOSTO 2019 - IMPRESE SOCIALI - Adottate le Linee guida per la redazione del bilancio sociale

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 luglio 2019, recante “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”.

. Se vuoi approfondire tale argomento, clicca QUI.


15. AGOSTO 2021 - IMPRESA SOCIALE - Fissati i criteri per il computo dei ricavi

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 agosto 2021, il decreto interministeriale 22 giugno 2021 con il quale, in attuazione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, vengono definiti i criteri per il computo del rapporto del settanta per cento tra ricavi relativi all'attività d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai fini della qualificazione come principale dell'attività di interesse generale, svolta dall'impresa sociale.
Il presente decreto (emanato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) non si applica alle cooperative sociali e ai loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'impresa sociale - secondo quanto stabilito all’art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017 - esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
A tal fine, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo che dovranno essere definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 112/2017).
Lo svolgimento di un’attività di impresa di interesse generale, seppur qualificante, non necessariamente deve esaurire il novero delle operazioni condotte dall’ente, ma è sufficiente che questa rivesta un ruolo prevalente rispetto ad eventuali altre attività.
Al fine di identificazione del ricorrere del carattere di prevalenza, la novella mantiene fermo il criterio di incidenza percentuale dei ricavi, già disposto dall’abrogato D.Lgs. n. 155/2006, in forza del quale si intende svolta in via principale l’attività di impresa di interesse generale per cui i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivamente ottenuti dall’ente, secondo criteri di computo che verranno definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero del lavoro.

In attuazione di questa disposizione è stato emanato il decreto interministeriale in commento, il quale all’articolo 2 stabilisce che, ai fini del computo della percentuale di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017, sono considerati al numeratore del rapporto, per ciascun anno di esercizio, esclusivamente i ricavi direttamente generati dal complesso delle attività d'impresa di interesse generale, come definite dall'art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 112/2017.
Ai fini del computo della percentuale non sono considerati nè al numeratore nè al denominatore del rapporto i ricavi relativi a:
a) proventi da rendite finanziarie o immobiliari;
b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;
c) sopravvenienze attive;
d) contratti o convenzioni con società o enti controllati dall'impresa sociale o controllanti la medesima.
Nell'ipotesi in cui i ricavi non risultino chiaramente attribuibili alle attività d'impresa di interesse generale ovvero alle attività da queste diverse, l'attribuzione degli importi è effettuata in base alla media annua del numero di lavoratori impiegati in ciascuna delle due categorie di attività, calcolati per teste.
L'organo di amministrazione dell'impresa sociale dovrà documentare il carattere principale dell'attività d'impresa di interesse generale nel bilancio sociale (art. 3, comma 1).

Nel caso di mancato rispetto della percentuale minima del settanta per cento, l'impresa sociale effettua, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, da parte dell'organo competente, apposita segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, nel caso di adesione a uno degli enti di cui all'art. 15, comma 3, del medesimo decreto legislativo, anche all'ente medesimo.
Le imprese sociali costituite in forma di cooperativa adempiono mediante segnalazione al Ministero dello sviluppo economico e, nel caso di adesione a uno degli enti di cui all'art. 15, comma 3, del medesimo decreto legislativo, anche all'ente medesimo.
Le imprese sociali costituite in forma di cooperativa aventi sede nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano adempiono mediante segnalazione ai relativi Uffici territorialmente competenti (art. 3, comma 2).
Nel caso di mancato rispetto della percentuale minima del 70%, l'impresa sociale è tenuta a rispettare, nell'esercizio successivo, un rapporto tra ricavi relativi all'attività d'impresa di interesse generale e ricavi complessivi, calcolati sulla base dei criteri dettati sopra, che sia superiore al 70 per cento, incrementato della misura almeno pari alla percentuale non raggiunta nell'esercizio precedente (art. 3, comma 3).
In caso di mancato rispetto di queste disposizioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto dispone nei confronti delle imprese sociali non costituite in forma cooperativa la perdita della qualifica di impresa sociale e la devoluzione del patrimonio residuo nei termini ivi previsti (art. 3, comma 4).
Nel caso, invece, di imprese sociali costituite in forma di cooperativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto dispone, in conformità agli esiti dell'attività di vigilanza comunicati dal Ministero dello sviluppo economico, o dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo, la perdita della qualifica di impresa sociale.
In questo caso, il provvedimento che dispone la perdita della qualifica di impresa sociale non comporta l'obbligo di devoluzione del patrimonio, restando tali imprese assoggettate al regime proprio delle società cooperative (art. 3, comma 5).

Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla medesima data è abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008 recante «Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155».
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


TERZO SETTORE

18 GIUGNO 2016 - TERZO SETTORE E COOPERATIVE SOCIALI - Promulgata la legge di riforma

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2016, la Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”.

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PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE

1. 10 LUGLIO 2014 - Il Consiglio dei Ministri approva un disegno di legge delega per la riforma del "Terzo settore"

Il Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014 ha dato via libera al disegno di legge delega al Governo per la riforma del Terzo settore, recante “Disposizioni per promuovere e favorire l’autonoma iniziativa delle persone, singole e associate, per lo svolgimento di attività di interesse generale”.

Il testo del disegno di legge attribuisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la revisione organica della disciplina degli enti privati del Terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e di interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale in attuazione del principio di sussidiarietà, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini associati per perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione civile, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando al contempo il potenziale di crescita ed occupazione del settore.

Per quanto riguarda l’impresa sociale i decreti legislativi dovranno prevedere:
- revisione dell’attuale disciplina dell’attribuzione facoltativa della qualifica di impresa sociale;
- qualificazione dell’impresa sociale quale impresa privata a finalità d’interesse generale avente come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili, realizzati mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, anche attraverso l’adozione di modelli di gestione responsabili e idonei ad assicurare il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti;
- ampliamento dei settori di attività di utilità sociale e individuazione dei limiti di compatibilità con lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale;
- previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione di utili nel rispetto di condizioni e limiti prefissati;
- razionalizzazione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale; disciplina delle modalità di attribuzione della qualifica di impresa sociale alle cooperative sociali e ai loro consorzi;
- possibilità per le imprese private con finalità lucrative e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione e il controllo;
- coordinamento della disciplina dell’impresa sociale con il regime delle attività d’impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
.

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2. 26 SETTEMBRE 2015 - Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale

Al fine di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale, con il Decreto 3 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto la istituzione di un "regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale".
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.

Il regime di aiuto istituito dal presente decreto e' destinato ad agevolare le seguenti tipologie di imprese:
a) imprese sociali di cui decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e successive modifiche e integrazioni, costituite in forma di società;
b) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e relativi consorzi, come definiti dall'art. 8 della legge predetta;
c) società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni.
Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 3, commi 2 e 3.

Ai sensi dell'art. 4, del presente decreto, sono ammissibili alle agevolazioni in questione i programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese di cui sopra:
a) compatibili con le rispettive finalita' statutarie;
b) organici e funzionali all'attivita' esercitata;
c) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.
Per avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
L'acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' non sono considerati come avvio del programma;
d) che presentino spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti de minimis.

Ai sensi del successivo articolo 5, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese necessarie alle finalita' del programma di investimento, sostenute dall'impresa beneficiaria a partire dalla data di presentazione della domanda e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni;
b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;
c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
e) brevetti, licenze e marchi;
f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell'impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;
g) consulenze specialistiche, quali studi di fattibilita' economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;
h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
i) spese per l'ottenimento di certificazioni ambientali o di qualita';
l) spese generali inerenti allo svolgimento dell'attivita' d'impresa
.

La domanda di agevolazione dovrà essere presentata al Ministero, a decorrere dalla data di apertura dei termini e con le modalità che saranno determinate con successivo provvedimento a firma del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, il cui avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Con tale provvedimento, il Ministero impartirà altresi', le indicazioni utili per la migliore attuazione dell'intervento e precisa gli oneri informativi a carico delle imprese.


3. 27 DICEMBRE 2015 - IMPRESE SOCIALI - Fissati i compensi spettanti agli organi di liquidazione coatta amministrativa

Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti agli organi della liquidazione amministrativa, si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 febbraio 2001, recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza».
Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 11 novembre 2016, recante “Determinazione dei compensi spettanti agli organi della liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2016.
Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dal comma 2 della legge 6 giugno 2016, n. 106, il Ministero ha ravvisato la necessità di prevedere una disciplina transitoria con la quale individuare criteri e parametri per la remunerazione dell'attività svolta dagli organi della liquidazione amministrativa, ritenendo opportuno applicare - per analogia di fattispecie, anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa nei riguardi delle organizzazioni esercenti un'impresa sociale, non aventi la forma di cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 - la disciplina contenuta nel citato decreto ministeriale 23 febbraio 2001, di rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza.
Il testo dei decreti citati viene riportato nei Riferimenti normativi.


4. 4 SETTEMBRE 2917 - IMPRESE SOCIALI - Deposito del documento rappresentativo della situazione patrimoniale ed economica - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello Sviluppo economico, con Nota del 4 settembre 2017, Prot. 0356521, emanata in risposta ad un preciso quesito posto da una Camera di Commercio, fornisce chiarimenti in merito alla procedura d'iscrizione delle imprese sociali nella sezione speciale del Registro delle imprese anche alla luce del nuovo D.Lgs. n. 112 del 2017.
In particolare si chiedono chiarimenti in merito a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del D.M. 24 gennaio 2008, dove si dispone, fra gli atti e documenti richiesti per il deposito, di depositare anche:
b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa;
c) il bilancio sociale, di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 155 del 2006, redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.
In particolare si chiede se questi atti debbano essere presentati anche in fase di costituzione.
Secondo il Ministero non esiste alcuna norma che impone che il deposito di tali atti avvenga contestualmente alla richiesta di iscrizione nella sezione speciale.
Nel caso di atti non ancora esistenti si dovrà provvedere all'iscrizione/deposito nell'ordinario termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento, come peraltro specificato al comma 3 dello stesso articolo 2 citato.
Del resto, anche esaminando quanto previsto dalla lett. e) del medesimo comma 2 ("ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa"), il riferimento "aperto" ivi contenuto - scrive il Ministero - "sembra chiaramente voler esprimere il concetto ... che detti elementi andranno iscritti/depositati man mano che si manifestano nella vita della società".
Il testo della Nota viene riportato nei Riferimenti normativi.


5. 20 MARZO 2018 - IMPRESA SOCIALE - Chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico in tema di agevolazioni

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato le FAQ in tema di agevolazioni alle imprese sociali ed in particolare sulle modalità di presentazione delle domande, sui soggetti ammissibili e sulle spese ammissibili.
In particolare il Ministero ricorda che la domanda di agevolazione:
a) deve essere compilata dall’impresa, secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 26 luglio 2017, utilizzando la versione del modulo resa disponibile nell’apposita sezione;
b) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore mediante firma digitale e presentata, a partire dal 7 novembre 2017, esclusivamente attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: es.imprese@pec.mise.gov.it.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Pertanto, non è prevista una data stabilita di chiusura della misura; sarà il Ministero, all’esaurimento dei fondi disponibili, a comunicare tempestivamente la chiusura dei termini.
Nelle FAQ viene anche precisata la nozione di “impresa unica”, introdotta dalla Commissione Europea con l’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, e utilizzata nell’Allegato D al modulo di domanda di agevolazione.

Ricordiamo che possono beneficiare delle agevolazioni esclusivamente le imprese, di qualsiasi dimensione, che alla data di presentazione della domanda risultino essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e costituite in forma di società e appartenenti alle seguenti tre tipologie:
1) imprese sociali costituite in forma di società, di cui al decreto legislativo n. 155/2006 e successive modifiche,
2) cooperative sociali e relativi consorzi, di cui alla legge n. 381/1991,
3) società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997.
L'intervento prevede la concessione di aiuti ai sensi dei regolamenti europei "de minimis", da erogare sotto forma di finanziamenti agevolati per programmi di investimento delle predette imprese in qualunque settore, purché coerenti con le relative finalità istituzionali.
Anche se possono accedere alle agevolazioni in questione le imprese di qualsiasi dimensione, quindi anche le grandi imprese, una quota pari al 60 per cento delle risorse disponibili è riservata annualmente ai programmi proposti dalle micro, piccole e medie imprese.
Nell’ambito di tale riserva è istituita una sotto riserva pari al 25 per cento destinata alle micro e piccole imprese.
Vengono inoltre precisati:
- i requisiti di ammissibilità che le imprese devono possedere per la presentazione della domanda di agevolazione;
- le spese ammissibili previste dal D.M. 3 luglio 2015;
- in che misura sono ammissibili le spese generali sostenute nell’ambito del programma d’investimento;
- le spese non ammissibili.

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6. 2 GENNAIO 2019 - IMPRESE E COOPERATIVE SOCIALI - Dal Ministero dello sviluppo economico nuovi chiarimenti su deposito del bilancio e adeguamento degli statuti

Il Ministero dello sviluppo economico, con la Circolare n. 3711/C del 2 gennaio 2019, risponde, in particolare, a quattro problematiche che sono sorte soprattutto a seguito dell’emanazione del D. Lgs. n. 112/2017, che ha dettato una revisione della disciplina in materia di impresa sociale, soprattutto in relazione alle modalità di svolgimento di alcuni adempimenti pubblicitari che la legge pone a carico delle imprese e cooperative sociali.

Una prima problematica verte sull’interpretazione del decreto interministeriale 16 marzo 2018 (recante “Definizione degli atti da depositare presso l’ufficio del registro delle imprese da parte dell’impresa sociale e delle relative procedure, in attuazione dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”), segnatamente dell’art. 2, comma 1, dove vengono indicati gli atti e documenti da depositare per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Secondo quanto riferito da alcuni organismi di categoria, alcuni uffici del registro delle imprese richiedono alle imprese sociali “neocostituite”, ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale, il deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, benché le imprese neocostituite siano inattive o di recente avvio dell’attività e quindi non abbiano approvato alcun bilancio.
Il Ministero ricorda che a tale quesito ha già risposto con la Nota del 4 settembre 2017, Prot. 0356521, a cui si fa rinvio (Si veda a tale proposito il precedente Punto n. 4).

Una seconda problematica concerne la determinazione del momento da cui decorre l’obbligo, per le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla L. n. 381 del 1991, iscritte nella sezione speciale imprese sociali del Registro delle imprese, del deposito del bilancio sociale presso il registro medesimo.
Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 4 del D.Lgs, n. 112/2017, il Ministero ricorda di aver concordato, con l’Unioncamere ed Infocamere, una apposita procedura informatica, che si è conclusa nella seconda metà del 2018.
Essendo, a tale data, conclusa la cosiddetta “stagione dei bilanci”, risultava impossibile, per i soggetti in questione, procedere al deposito del bilancio sociale nell’anno appena terminato.
Non sembra, pertanto, possibile applicare agli stessi l’art. 2, comma 4, del decreto interministeriale 16 marzo 2018, norma di evidente natura transitoria, volta, cioè, ad agevolare il passaggio dei soggetti già sottoposti alla previgente disciplina (D.Lgs. n. 155/2006 e norme attuative) alla disciplina sopravvenuta. Ne discende, ad avviso del Ministero, che tale specifica tipologia di soggetti (le cooperative sociali e relativi consorzi, per cui ha trovato applicazione l’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017 nelle forme sopra indicate) è da intendersi assoggettata all’obbligo di deposito del bilancio sociale nelle forme e con le modalità previste dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017, come richiamato dall’art. 2, comma 1, lett. “c”, del ridetto decreto 16 marzo 2018, e quindi, in buona sostanza, secondo le modalità e i termini che saranno indicati nelle linee-guida da emanarsi ai sensi del ripetuto art. 9, comma 2.
Il Ministero ricorda a tale proposito che il Ministero del lavoro, con nota del 22 febbraio 2018, Prot. 2491, ha chiarito quanto segue: "Pertanto, fino all’emanazione delle linee guida in parola, si deve ritenere che l'adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il deposito dello stesso presso il registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumano carattere facoltativo, fatta salva l'osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito, tenuto conto del fatto che varie Regioni, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’albo regionale, impongono alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale".
Pertanto, per le cooperative sociali e relativi consorzi oggetto delle procedure di iscrizione d’ufficio di cui all’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017, è prevista:
a) la sottrazione all’obbligo di deposito del bilancio sociale, fino alla data da indicarsi nel decreto di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017, che dovrà stabilire le linee-guida secondo cui redigere il bilancio sociale;
b) la possibilità, fino alla data indicata nel punto precedente, di procedere comunque facoltativamente al deposito del bilancio sociale, predisposto in conformità alle precedenti linee guida;
c) la sottoposizione all’obbligo di deposito del bilancio sociale, per le cooperative sociali “iscritte d’ufficio”, nel caso in cui già fossero assoggettate a tale adempimento sulla scorta di eventuali disposizioni regionali in proposito.
Tali indicazioni non trovano, pertanto, applicazione nei confronti delle cooperative sociali e loro consorzi iscritti nella sezione speciale delle imprese sociali in base ad una opzione volontaria, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 155/2006. Tali soggetti, infatti, erano già in precedenza soggetti all’obbligo di deposito del bilancio sociale, ed agli stessi trova applicazione, pertanto, la citata norma transitoria di cui all’art. 2, comma 4, del ripetuto decreto interministeriale 16 marzo 2018.

Una terza problematica riguarda la modalità di adeguamento degli statuti delle imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del ridetto D.Lgs. n. 112/2017.
Secondo il Ministero non è sostenibile che le modifiche statutarie in parola possano essere approvate, in un’ottica di semplificazione, senza l’intervento del notaio.
Posizione questa che sarebbe in contrasto sia con l’art. 5, commi 1 e 2, del più volte citato D.Lgs. n. 112/2017, che prevede l’intervento del notaio sia nella fase costitutiva che in quella delle successive modifiche, sia, più in generale, con i principi, in materia, del diritto unionale, quali desumibili dall’art. 10 della direttiva 1132/2017 del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario
Il citato articolo 10, rubricato "Forma dell'atto costitutivo e dello statuto della società", stabilisce testualmente che "In tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico."

Una quarta problematica, infine, riguarda l’eventuale assoggettamento delle cooperative sociali e loro consorzi agli obblighi di adeguamento di cui all’art. 17, comma 3, richiamato nel punto precedente.
Al riguardo, precisa il Ministero, considerato che le cooperative sociali e i relativi consorzi, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017, sono iscritti di diritto nella sezione speciale del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali, e considerato, altresì, che, ai sensi della medesima disposizione, "Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili [ ... ]", si deve ritenere che nessun obbligo di adeguamento sia posto a carico dei soggetti in questione.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


7. MAGGIO 2019 - IMPRESA SOCIALE - Chiarimenti dal Ministero del lavoro su assetti proprietari e cariche sociali a seguito della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 112/2017

A seguito delle importanti modifiche apportate nella disciplina dell’impresa sociale dal decreto legislativo n. 112 del 2017, una associazione ha chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiarimenti in merito a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 di tale decreto, circa, rispettivamente, la struttura proprietaria e la disciplina dei gruppi e la disciplina delle cariche sociali.
In particolare, sono stati chiesti chiarimenti in merito alle seguenti tre questioni:
1. se un'Associazione possa ancora qualificarsi come impresa sociale avendo un unico socio nella forma di consorzio senza scopo di lucro, qualora sia composta per la maggioranza da soci con scopo di lucro e il cui consiglio di amministrazione sia espresso da rappresentanti dei soci profit;
2. se la carica di presidente di una impresa sociale possa essere assunta da un rappresentante di un soggetto profit;
3. se, da statuto, i poteri previsti per il presidente, possano essere assunti, in sua assenza, anche da un vicepresidente
.
La Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota del 3 maggio 2019, n. 4096, prima di rispondere ai suddetti quesiti, ha voluto richiamare quella che è la ratio sottesa alla normativa dell’impresa sociale.
E’ del tutto evidente – si legge nella nota ministeriale - che il legislatore, con il D.Lgs. n. 112 del 2017, non ha inteso disciplinare un nuovo modello di ente caratterizzato da una struttura organizzativa tipica, bensì delineare una qualificazione giuridica applicabile a forme giuridiche già esistenti e tipizzate, nel presupposto che tutte possano essere astrattamente idonee a produrre utilità sociale nel rispetto delle norme di legge poste a presidio della realizzazione delle attività volute dal legislatore.
Il legislatore consente pertanto l’adozione di un qualunque modello organizzativo che risulti conforme allo svolgimento in via stabile e principale di un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, volta al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, conformando l’autonomia privata mediante la previsione di alcuni requisiti e di talune limitazioni ai fini dell’assunzione della qualifica.
L’assenza dello scopo di lucro è espressamente prevista dall’art. 1 del D,Lgs. n. 112/2017 quale requisito essenziale ai fini della qualificazione di un ente quale impresa sociale; il lucro cui si fa riferimento è il lucro soggettivo e non quello oggettivo:
In merito agli assetti proprietari, l’articolo 4, D.Lgs. n. 112/2017, pone il divieto per gli enti con scopo di lucro di esercitare “attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un’impresa sociale ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile“.
Il fatto che il Legislatore abbia utilizzato espressioni volutamente ampie deve ritenersi finalizzato ad escludere a monte la possibilità che soggetti aventi natura e finalità incompatibili con quelle proprie dell’impresa sociale siano in grado, anche solo potenzialmente, di distogliere quest’ultima dal perseguimento delle proprie finalità originarie.
Pertanto, la presenza, all’interno degli assetti proprietari, formalmente attraverso la partecipazione a un consorzio senza scopo di lucro, di soggetti “for profit” in misura consistente e anzi, maggioritaria, fa sì che l’impresa sociale si trovi di fatto sottoposta al controllo di soggetti aventi una natura giuridica incompatibile con quella dell’impresa sociale stessa.
La presenza di un socio unico, ancorché di natura consortile, secondo il Ministero non appare quindi compatibile con la stessa natura giuridica di associazione come delineata dal legislatore nel codice civile.
In merito alle cariche sociali, il Ministero precisa che l’articolo 7, comma 2, D.Lgs. 112/2017, deve essere inteso nel senso che le cariche sociali differenti dalla presidenza dell’ente possono essere assunte anche da soggetti nominati da enti aventi scopo di lucro, purché non si configuri la possibilità che, attraverso di esse, sia violato il divieto previsto dall’articolo 4, comma 3. Difatti, la limitazione posta dall’articolo 7, comma 2, più che ad ottenere che a qualsiasi soggetto espressione di un ente for profit sia preclusa la possibilità di rivestire cariche sociali diverse dalla presidenza, è volta a prevenire lo sviamento dell’impresa sociale dalle finalità di legge.
Dunque, le cariche sociali diverse da quella di Presidente dell’impresa possono essere ricoperte anche da soggetti nominati da enti con scopo di lucro, purché questo non comporti lo sviamento dell’impresa sociale dalle finalità di legge.
Le stesse limitazioni valgono per la carica di vicepresidente, che può assumere i poteri del Presidente in caso di sua assenza, se lo prevede lo statuto.
Il testo della Nota ministeriale viene riportato nei RTiferimenti normatoivi.


8. MAGGIO 2019 - IMPRESA SOCIALE - Computo dei lavoratori svantaggiati – Chiarimenti dal Ministero del lavoro - Alle imprese sociali vanno applicati i criteri già previsti per le cooperative sociali

Una impresa sociale, avente alle proprie dipendenze lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all’articolo 2 comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017 (lett. a): “lavoratori molto svantaggiati”, lett. b): “persone svantaggiate o con disabilità”), ha richiesto al Ministero del Lavoro chiarimenti circa le modalità di calcolo della percentuale di cui al comma 5 del medesimo articolo 2, secondo cui l’impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone appartenenti alle citate categorie “non inferiore al trenta per cento dei lavoratori”, tenendo presente che “ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall’assunzione”.
In particolare, ha chiesto di conoscere:
1) Se il computo della percentuale dei lavoratori svantaggiati debba effettuarsi “per teste” o non con riferimento al “monte ore” lavorate;
2) Se il calcolo della percentuale derivi dal rapporto tra lavoratori svantaggiati e lavoratori non svantaggiati oppure da quello tra lavoratori svantaggiati e totale dei lavoratori (dato dalla somma tra lavoratori svantaggiati e lavoratori non svantaggiati)
.
Il Ministero del lavoro, sentito il parere della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, con Nota del 3 maggio 2019, n. 4097, ha fornito i chiarimenti richiesti richiamando quanto già in precedenza chiarito con l’Interpello n. 17/2015, a proposito di cooperative sociali finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall’art. 4 della L. n . 381 del 1991.
La ratio della normativa sulle cooperative sociali (dettata dalla L. n. 381/1991) era quella di creare opportunità lavorative per quelle persone che hanno difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro, a causa della loro condizione di disagio psichico, fisico e sociale.
A tal fine, è stato disposto che i lavoratori svantaggiati dovessero costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa, conteggiati per teste e non in base alle ore svolte (art. 4, comma 2, L. n. 381/1991).
Come successivamente chiarito dall’INPS, con la circolare n. 188 del 17 giugno 1994, il numero dei lavoratori svantaggiati, in riferimento alle cooperative sociali, non concorre alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori.
Pertanto, sulla base di queste valutazioni, il Ministero del lavoro ritiene che i suddetti criteri di computo dei lavoratori svantaggiati, già utilizzati con riferimento alle cooperative sociali, devono essere integralmente applicati con riferimento alle imprese sociali, anche al fine di garantire, per ragioni sistematiche, un’applicazione uniforme degli stessi ad entrambi gli istituti.
Il testo della Nota ministeriale viene riportato nei RTiferimenti normatoivi.


9. AGOSTO 2020 - IMPRESA SOCIALE - La determinazione dei redditi prodotti - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 243 del 5 agosto 2020 in tema di trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate da una impresa sociale.
Il D. Lgs. n. 112 del 2017 reca la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, per cui possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'acquisizione della qualifica comporta l'assunzione di determinati vincoli, fra cui l'obbligo di destinare i propri utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del proprio patrimonio, con possibilità di distribuzione ai soci solo nei limiti previsti dall'articolo 3, comma 3, del d. lgs. n. 112 del 2017.
Le attività che possono svolgere le imprese sociali devono essere di interesse generale.
In caso di svolgimento di più attività, si precisa che si intende svolta in via principale l'attività per la quale i ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
I criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sono contenuti nel decreto ministeriale emanato il 24 gennaio 2008 attuativo dell'articolo 2, comma 3, del soppresso decreto legislativo n. 155 de 2006 e ancora oggi ritenuto applicabile dal Ministero del Lavoro, in considerazione dell'inclusione dello stesso tra la normativa applicabile ai soggetti in parola.
In particolare, tale decreto precisa che ai fini del computo della soglia minima del 70 per cento nel rapporto tra ricavi prodotti da attività di utilità sociale e ricavi complessivi dell'organizzazione sono considerati al numeratore del suddetto rapporto, per ogni anno di esercizio dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale, soltanto i ricavi, direttamente generati dalle attività di utilità sociale. Non vengono, in ogni caso, considerati nel computo del rapporto plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale.
Ai fini fiscali, quindi, la determinazione dei redditi prodotti dall'impresa sociale avviene applicando le disposizioni tributarie previste per le diverse tipologie di enti che possono assumere tale qualifica.
Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali:
- le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva, nonché le somme destinate ad apposite riserve ovvero, gli eventuali utili e avanzi di gestione derivanti dallo svolgimento dell'attività statutaria destinati ad incremento del patrimonio dell'impresa sociale;
- le imposte sui redditi riferibili alle variazioni.
Ciò solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio.
Ai fini del computo della soglia minima del settanta per cento nel rapporto tra ricavi prodotti da attività di utilità sociale e ricavi complessivi dell'organizzazione, non vengono considerati nel predetto rapporto, tra l'altro, le plusvalenze di tipo patrimoniale.
Ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 112 del 2017 esclusivamente l'utile e l'avanzo di gestione derivanti dallo svolgimento dell'attività statutaria, destinati ad incremento del patrimonio dell'impresa sociale non concorrono alla formazione del reddito di periodo.
Il testo della risposta all'Interpello viene riportato nei Riferimenti normativi.


10. AGOSTO 2020 - SRL SEMPLIFICATA e IMPRESA SOCIALE - Nota del Ministero del Lavoro

Le imprese sociali possono essere costituite in forma di società a responsabilità limitata semplificata (SRLS) a patto che il previsto “modello standard” contenga i requisiti inderogabili richiesti dal decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017.
Questo è il principale aspetto che emerge dalla Nota n. 8115 del 14 agosto 2020, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, chiamato a pronunciarsi sulla possibilità di costituire un’impresa sociale avente forma giuridica di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell’art. 2463-bis del Codice civile, beneficiando così del relativo regime agevolato sia con riferimento all'inferiore ammontare del capitale sociale necessario per la sua costituzione sia alla minore onerosità delle spese notarili rispetto ai costi propri della società a responsabilità limitata “ordinaria”.
A tale riguardo è tuttavia necessario, osserva il Ministero, conciliare la normativa dettata per la costituzione delle SRL semplificate con quella dettata per la costituzione delle imprese sociali.
Da una parte, si deve tener presente che in caso di S.r.l. semplificata costituita ai sensi dell’art. 2463-bisc.c., l’atto costitutivo, redatto per atto pubblico, deve conformarsi ad uno specifico “modello standard”, adottato con decreto n. 138 del 23 giugno 2012 del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
In proposito, l’art. 2463-bis, comma 3, C.C., ha espressamente sancito che le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.
Per contro, varie disposizioni del D.Lgs. 112/2017 individuano contenuti obbligatori per gli atti costitutivi delle imprese sociali (artt. 5 e seguenti).
Uno statuto che si limiti a riprodurre i soli contenuti del modello standardizzato di S.r.l. semplificata non sarà idoneo a soddisfare quanto richiesto relativamente ai contenuti statutari dal D.Lgs. n. 112/2017.
Pertanto sarà necessario integrare le clausole minime essenziali del modello standard prescritto dal D.M. n. 138/2012, con le disposizioni inderogabili dettate dal D.Lgs. n. 112 del 2017.
In virtù della necessità di integrare il modello, il Ministero del Lavoro esclude la possibilità di poter beneficiare dell’esenzione delle spese notarili.

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11. OTTOBRE 2020 - IMPRESA SOCIALE - Definiti i criteri e le modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 2 ottobre 2020, il decreto 26 agosto 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individua i criteri e le modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali non aventi la forma di società cooperativa.

1) Nello specifico il decreto prevede che al commissario liquidatore spetta un compenso, liquidato in percentuale all'ammontare dell'attivo realizzato, nelle misure seguenti:
- 12,71% quando l'attivo non supera euro 51.000,00;
- 8,47% sulle somme eccedenti euro 51.000,00 e fino a euro 258.000,00;
- 4,23% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516.000,00;
- 1,69% sulle somme eccedenti euro 516.000,00 e fino a euro 1.549.000,00;
- 0,84% sulle somme eccedenti euro 1.549.000,00 e fino a euro 5.165.000,00;
- 0,70% sulle somme eccedenti euro 5.165.000,00.

Le aliquote percentuali possono subire:
- un incremento rispettivamente, del 18%, 12% e 6% con riferimento all'attivo realizzato entro il primo, secondo e terzo anno dal decreto di liquidazione coatta amministrativa;
- una riduzione del 10% in ragione d'anno a partire dall'ottavo anno successivo al decreto di liquidazione coatta amministrativa, limitatamente all'attivo realizzato dalla vendita di beni mobili e immobili e dalla riscossione e recupero di crediti non contenziosi.
Inoltre, al commissario liquidatore spetta:
a) un compenso supplementare, calcolato sull'ammontare dello stato passivo accertato pari:
- allo 0,50%, fino all'importo di euro 103.000,00;
- allo 0,30%, sulle somme eccedenti euro 103.000,00 e fino a euro 258.000,00;
- allo 0,20% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516.000,00;
- allo 0,10% sulle somme eccedenti euro 516.000,00
; nonchè
b) un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 4% sull'importo del compenso finale, e il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.
E' escluso qualsiasi altro compenso, rimborso o indennità e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura.
Il compenso del commissario liquidatore è a totale carico della liquidazione, è imputato in prededuzione alle spese di procedura e, in ogni caso, non può essere inferiore a euro 2.500,00.

2) Ai componenti dei comitati di sorveglianza viene corrisposta, a carico della liquidazione, un'indennità annua in prededuzione, imputata alle spese di procedura, da calcolarsi sulla base dell'effettiva partecipazione alle riunioni del comitato, determinata sulla base dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure massime:
- euro 1.500,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 2,5 milioni di euro;
- euro 2.000,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato superiore a 2,5 milioni euro e fino a 7,5 milioni di euro;
- euro 2.500,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato superiore ai 7,5 milioni di euro.
Nel caso in cui la procedura è autorizzata alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, l'indennità sarà maggiorata del 50% fino alla scadenza dell'autorizzazione.
L'indennità spettante al presidente è maggiorata del 20%.
Ai componenti dei comitati di sorveglianza spetta comunque il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


12. MARZO 2021 - START-UP INNOVATIVA A VOCAZIONE SOCIALE (SIAVS) - Non può assumere contemporaneamente anche la qualifica di impresa sociale

Il Ministero dello sviluppo economico, con la nota del 23 marzo 2021, Prot. 84932, ha affrontato il problema circa la possibilità per una start-up innovativa a vocazione sociale (SIAVS), di ottenere l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali.
Al riguardo, valutata la novità della problematica sottoposta, ha ritenuto opportuno acquisire (con nota del 25 febbraio 2021, Prot. 51317), sul punto, l’avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del Terzo Settore, il quale, con nota del 17 marzo 2021, Prot. 3756, ha chiarito di concordare con il Ministero dello sviluppo economico circa l’impossibilità, per un soggetto giuridico, in base all’attuale quadro normativo, di essere titolare contemporaneamente di entrambe le qualifiche.
L’eventuale acquisizione (in presenza dei presupposti di legge) della qualifica di impresa sociale dovrà pertanto avvenire contestualmente (o successivamente) alla perdita della qualifica di SIAVS.

1) Le start-up innovative a vocazione sociale (SIAVS) - ricorda il Ministero dello sviluppo economico - sono oggetto della generale disciplina in materia di start-up innovative recata dagli artt. 25-32 del D. L. n. 179/2012, e dalle stesse è dedicata la specifica disposizione contenuta nel comma 4 del citato art. 25, secondo cui “sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”.
Confrontando il citato art. 25, comma 4, con la disciplina recata, in tema di impresa sociale, dal D.Lgs. n. 112/2017, appare evidente, che le SIAVS, pur operando in settori analoghi a quelli propri delle imprese sociali, risultano assoggettate ad una disciplina autonoma e non sovrapponibile a quella propria di queste ultime. Un raffronto tra le due normative che regolano i due istituti porta a concludere che una impresa non possa essere contemporaneamente assoggettata ad entrambe le suddette discipline.

2) Da parte del Ministero del Lavoro si ribadisce che i due istituti sono ben distinti e incompatibili per la differente ratio legis che le sostiene.
La SIAVS, definita dall’art. 25, comma 4, del D.L. n. 179/2012 è un particolare tipo di start-up innovativa, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per questa particolare categoria di enti, che in più opera in predeterminati ambiti, individuati attraverso il richiamo alle attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 155/2006, già recante la disciplina dell’impresa sociale e oggi abrogato per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017.
Il già menzionato richiamo è volto appunto a definire, ferma restante la disciplina di base in materia, esclusivamente gli specifici ambiti in cui la start up è tenuta ad operare per essere qualificata “a vocazione sociale”. Tale caratteristica, che ne evidenzia la connessione con il mondo dell’imprenditoria sociale, “rappresenta un requisito intrinseco alla nozione giuridica di SIAVS”.
Ciò nonostante, le SIAVS non sono annoverabili tra i soggetti del Terzo settore in quanto la loro natura resta quella di enti lucrativi. Ciò che distingue in maniera inequivocabile le due qualifiche, infatti, è la loro diversa connotazione rispetto al carattere della lucratività.
Il richiamo alla disciplina dell’impresa sociale serve solo a limitarne l’ambito di operatività, qualificandole per la particolare attività esercitata, senza che ciò comporti quale conseguenza immediata l’applicazione della normativa posta dalla disciplina di settore.
Per le SIAVS (ma più in generale, per le start-up innovative) il divieto di distribuzione degli utili è posto dal D.L. n. 179/2012 quale limite meramente temporaneo e non quale caratteristica permanente dell’ente: esso è essenzialmente finalizzato ad una più agevole e rapida crescita dimensionale dell'impresa, in modo che i proventi dell'attività, conseguiti anche grazie alle agevolazioni riconosciute alle start-up innovative, siano destinati a consolidare gli investimenti effettuati nella fase iniziale di attività e non “dispersi” a vantaggio immediato e diretto dei soci.
Il divieto di ripartizione (anche indiretta) degli utili, di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017, con le limitate attenuazioni definite dalla stessa norma, è al contrario una condizione "permanente" che l'impresa sociale è tenuta a rispettare, in modo da assicurare la destinazione del proprio patrimonio all'effettivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale. Tale destinazione comporta l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio in caso di perdita della qualifica - ovvero di fuoriuscita anche volontaria dal perimetro del Terzo settore - ad altri enti accomunati dalle medesime caratteristiche.
Per le motivazioni sopra esposte, il Ministero del Lavoro ribadisce la condivisione della posizione espressa dal Ministero dello sviluppo economico circa l’impossibilità di una cumulabilità delle due qualifiche con contestuale assoggettamento del medesimo ente alla normativa sull’impresa sociale e a quella sulle SIAVS e al contempo ritiene salva la possibilità che, alla scadenza del termine previsto per il possesso della qualifica ex. art. 25 comma 4 D.L. n. 179/2012 ovvero prima, in caso di rinuncia volontaria alla medesima con susseguente cancellazione dalla sezione start-up del Registro imprese, l’ente, previo adeguamento del proprio statuto alle disposizioni recate dal D.Lgs. 112/2017, possa richiedere l’iscrizione presso la sezione speciale del Registro imprese dedicata alle imprese sociali, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale 16 marzo 2018, acquisendo in tal modo la qualifica di impresa sociale.

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13. MARZO 2021 - IMPRESA SOCIALE - Inapplicabilità del principio di indifferenza urbanistica

Non possono essere esercitate in regime di indifferenza urbanistica le attività istituzionali “di tipo produttivo” neanche se eseguite in favore dei soli soci. La normativa infatti dispone che “non possono acquisire la qualifica di impresa sociale gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati”.
È quanto chiarisce il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 3959 del 22 marzo 2021, emanata in risposta ad un quesito con il quale si chiedeva chiarimenti circa l’applicabilità dell’articolo 71, comma 1, del D.Lgs. n. 117/20187 (Codice del terzo settore) alle imprese sociali e nello specifico alle cooperative sociali, ovvero se anche le stesse pur esercitando attività d’impresa, possano svolgere le proprie attività in qualsiasi luogo agibile, indipendentemente dalla destinazione d'uso.
In particolare il chiarimento viene richiesto alla luce della sentenza del TAR Abruzzo 25 ottobre 2019 n. 519, con la quale è stato riconosciuto che “un’attività di campeggio, purché riservata ai soci di un ente del Terzo settore” (nello specifico si trattava, da quanto risulta dalla sentenza, di una associazione di promozione sociale) “e per i soli scopi di interesse generale, può beneficiare del principio di indifferenza urbanistica”.
In particolare, si faceva riferimento ad un'area “messa a disposizione dei soli soci”, il che consentiva, ad avviso del Tribunale, di configurare l'attività svolta come “attività di promozione sociale ovvero di attività turistica di interesse sociale”.

Ricordiamo, anzitutto, che il citato comma 1 dell’art. 71 recita testualmente “Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purchè non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.
Il Ministero evidenzia che la disposizione di cui all’articolo 71 comma 1 del CTS esclude esplicitamente che possano essere esercitate in regime di indifferenza urbanistica le attività istituzionali “di tipo produttivo”, cioè le attività svolte da un “imprenditore commerciale” che esercita professionalmente un’attività economica organizzata ai fini della produzione o scambio di beni o di servizi.
Pertanto, considerato che le imprese sociali esercitano in via stabile e principale un’attività di impresa, sia pure di interesse generale (articolo 1, comma 1, del D.Llgs. 112/2017, recante la disciplina dell’impresa sociale), alle stesse non è applicabile la disposizione di cui all’art. 71, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.
Per le cooperative sociali, imprese sociali ex lege ma con disciplina ad hoc, sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore qualora esistenti. Con riferimento alla sentenza Tar Abruzzo, infine, il Ministero evidenzia come uno dei presupposti richiamati nella decisione fosse che l’area in questione fosse messa a disposizione dei soli soci; tale ipotesi non sarebbe consentita ad un’impresa sociale, considerato che secondo la formulazione dell’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 112/2017 “non possono acquisire la qualifica di impresa sociale gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati”.

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APPROFONDIMENTI E RIFERIMENTI

1) Si riporta un contributo elaborato da Claudio Venturi, dal titolo:
. L'impresa sociale. I lineamenti fondamentali e i contenuti dei nuovi decreti attuativi.


2) Segnaliamo un interessante contributo del Prof. Carlo Borzaga, attuale presidente dell'Istituto Studi Sviluppo Aziende Nonprofit (ISSAN), c/o Facoltà di Economia - Università degli Studi di Trento, dal titolo:
.
Sull’impresa sociale.


- Proponiamo uno Studio del Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 429-2006/C - Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 14 luglio 2006 e dalla Commissione Studi d'Impresa il 28 luglio 2006) dal titolo "L'impresa sociale - Prime riflessioni sul D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155".

. Se vuoi scaricare il testo dello Studio, clicca
QUI


3) Segnaliamo un contributo di Monica Poletto, pubblicato sulla rivista "Enti non profit" - IPSOA Editore, dal titolo:
. Impresa sociale: approvati i decreti attuativi mancanti.


4) No profit - Dal Consiglio nazionale un Quaderno sull'impresa sociale

Il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (CNDCEC), attraverso la Commissione di studio che si occupa dell'analisi normativa degli enti non lucrativi e delle imprese sociali, ha pubblicato un Quaderno sui lineamenti tecnico-operativi dell'impresa sociale.
L’impresa sociale, introdotta dal D. Lgs. n. 155/2006, è ancora poco diffusa, sia per la scarsa conoscenza dello strumento tra gli addetti ai lavori, sia a causa della mancanza di specifici vantaggi fiscali.
Il volume - come si legge nel comunicato stampa di presentazione - evidenzia come per i soggetti profit e no profit, acquisendo la qualifica di impresa sociale, ci siano comunque diverse opportunità. Si pensi, ad esempio, alla novità dello status di impresa per le associazioni che si iscrivono nell'apposita sezione del Registro delle imprese e che di conseguenza possono partecipare a tutti i bandi e a tutte le gare di appalto per le imprese, alle quali in passato erano costretti a rinunciare. O all’obbligo di redazione e deposito del bilancio sociale da parte delle imprese sociali, al fine di una maggiore trasparenza nei confronti degli stakeholders.

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5) Dalla Camera di Commercio di Roma una guida alla creazione dell'impresa sociale

Per favorire lo sviluppo del Terzo settore, la Camera di Commercio di Roma ha realizzato e reso disponibile in forma gratuita una guida alla creazione delle imprese sociali.
La guida, disponibile on line sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Roma, contiene, in 64 pagine, tutte le informazioni di supporto su analisi e misurazione del rischio, adempimenti burocratici e organizzazione aziendale.
Il documento affronta inoltre i temi della valutazione delle attitudini imprenditoriali, della corretta definizione dell'idea, delle modalità per confrontarsi ed affrontare il mercato, oltre chiaramente ad aspetti di analisi del prodotto e di realizzazione dei piani aziendali.

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6) Da Unioncamere dell'Emilia Romagna una guida agli adempimenti presso il Registro delle imprese

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7) MARZO 2018 - IMPRESA SOCIALE - Chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico in tema di agevolazioni - Disponibili nuove FAQ

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato le FAQ in tema di agevolazioni alle imprese sociali ed in particolare sulle modalità di presentazione delle domande, sui soggetti ammissibili e sulle spese ammissibili.
In particolare il Ministero ricorda che la domanda di agevolazione:
a) deve essere compilata dall’impresa, secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 26 luglio 2017, utilizzando la versione del modulo resa disponibile nell’apposita sezione;
b) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore mediante firma digitale e presentata, a partire dal 7 novembre 2017, esclusivamente attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: es.imprese@pec.mise.gov.it.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Pertanto, non è prevista una data stabilita di chiusura della misura; sarà il Ministero, all’esaurimento dei fondi disponibili, a comunicare tempestivamente la chiusura dei termini.

Nelle FAQ viene anche precisata la nozione di “impresa unica”, introdotta dalla Commissione Europea con l’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, e utilizzata nell’Allegato D al modulo di domanda di agevolazione.
Vengono inoltre precisati:
- i requisiti di ammissibilità che le imprese devono possedere per la presentazione della domanda di agevolazione;
- le spese ammissibili previste dal D.M. 3 luglio 2015;
- in che misura sono ammissibili le spese generali sostenute nell’ambito del programma d’investimento;
- le spese non ammissibili.

. Se vuoi accedere alla sezione dedicata e scaricare le FAQ, clicca QUI.


8) Un nuovo studio del Notariato - La nuova disciplina dell'impresa sociale

"La nuova disciplina dell’impresa sociale", introdotta dal D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e successivamente integrata dal D.Lgs. n. 95 del 20 luglio 2018, è l’oggetto dello studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 91/2018/I (approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 19 aprile 2018).
Lo studio, dopo aver approfondito la questione degli adeguamenti statutari e del termine per procedervi, approfondisce il tema della nozione di impresa sociale e dell'applicabilità, nei limiti della compatibilità, delle norme del Codice del Terzo settore.
Si passa, quindi, alla disamina degli elementi che caratterizzano la disciplina dell’impresa sociale, quali lo svolgimento di attività di impresa di interesse generale, l'assenza dello scopo di lucro, la denominazione, le cariche sociali, gli organi di controllo interno, i procedimenti di ammissione ed esclusione, la disciplina della struttura proprietaria e dei gruppi, le scritture contabili, il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività.
Lo studio affronta, poi, i profili concernenti la costituzione e la pubblicità dell'impresa sociale e le operazioni di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio, dedicando particolare attenzione alle norme di coordinamento con la disciplina delle cooperative. Vengono, infine, esaminati il lavoro nell'impresa sociale, le procedure concorsuali, il monitoraggio, ricerca e controllo, il fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, le misure di sostegno economico.

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9) 3 OTTOBRE 2018 - IMPRESE SOCIALI - Il regime fiscale previsto dalla rinnovata disciplina - Approfondimento della FNC

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti es esperti contabili (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) con un documento di ricerca, pubblicato il 3 ottobre scorso e dal titolo “Il regime fiscale della nuova impresa sociale”, hanno fornito un quadro riepilogativo del regime fiscale relativo alle imprese sociali.
La legge delega di riforma del Terzo settore ha operato un'ampia revisione della disciplina civilistica e fiscale dell'impresa sociale, nell'ottica di incentivarne la diffusione.
Lo scarso "successo" di questa tipologia di impresa, nel vigore della precedente disciplina, veniva riferito soprattutto al fatto che divenire un'impresa sociale da un lato comportava importanti vincoli sulla distribuzione degli utili, dall'altro non riconosceva uno specifico regime fiscale. Infatti, ogni ente che adottava la qualifica di impresa sociale continuava ad applicare i modelli impositivi operanti con riferimento alla propria "veste" giuridica.
Il legislatore delegato, in attuazione dei principi direttivi indicati dalla delega per la riforma del Terzo settore, ha incentivato la diffusione di questo modello di impresa prevedendo forme di detassazione degli utili (quando destinati a specifiche finalità), introducendo la possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici (in analogia a quanto previsto per le Start-up innovative) e adottato misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale.
Il quadro normativo tracciato dal legislatore delegato con il D.Lgs. n. 112 del 2017 è stato recentemente modificato dal D.Lgs. n. 95 del 2018 entrato in vigore l'11 agosto scorso e in capo alle imprese sociali già costituite incombe l'obbligo di adeguamento alle nuove disposizioni recate dal cennato Decreto n. 112 entro il 20 gennaio 2019.
L'attualità della materia ha quindi suggerito l'opportunità di approfondire, in un primo documento di ricerca, la nuova disciplina fiscale applicabile a quegli enti che assumono la qualifica di impresa sociale, così come alle cooperative sociali che, "a regime", diverranno imprese sociali di diritto.

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10) LE IMPRESE SOCIALI - Analisi delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 112/2017 - Il regime fiscale e contabile - Approfondimento dei Commercialisti

La “ Commissione del Terzo Settore e No Profit ” dell'Ordine dei dottori commercialisti ha pensato di realizzare uno strumento semplice e agevole che fosse di supporto e indirizzo per la professione. Da qui è nata l’idea dei “Quaderni” nei quali verrà esaminato il Codice del Terzo settore, approvato con il D.Lgs. n. 117 del 2017.
Il primo “Quaderno” è stato dedicato all’impresa sociale, che entra a pieno titolo nell’ambito della riforma del Terzo settore in quanto possiede come elemento caratterizzante il perse-guimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I “Quaderni” successivi saranno dedicati ai soggetti di diritto ETS (Enti del Terzo Settore) quali le Associazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, alle Fondazio-ni, alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e ai restanti enti giuridici; per ciascuno di essi presenteremo le modifiche intervenute sotto l’aspetto civilistico, fiscale, amministrativo e di controllo.

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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGI E DECRETI – REGOLAMENTI E DIRETTIVE EUROPEE

A. LA LEGGE ISTITUTIVA

- Legge 13 giugno 2005, n. 118: Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale.

. La relazione illustrativa allo schema di decreto attuativo della legge 13 giugno 2005, n. 118, recante "Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale", presentato al Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 dicembre 2005.

- D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155: Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118. (Decreto abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 - In vigore dal 20 luglio 2017).

- Schema di decreto legislativo recante: "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118" - RELAZIONE.


B. I DECRETI ATTUATIVI

- D. M. 24 gennaio 2008: Definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

- D. M. 24 gennaio 2008: Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, e delle relative procedure, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

- D. M. 24 gennaio 2008: Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte dell'organizzazione che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

- D. M. 24 gennaio 2008: Adozione delle linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

- DECRETO 3 luglio 2015: Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale.

. LEGGE 6 giugno 2016, n. 106: Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

. DECRETO 11 novembre 2016: Determinazione dei compensi spettanti agli organi della liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali.

. DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112: Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.

. DECRETO 16 marzo 2018: Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure.

. DECRETO 27 aprile 2018: Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali. (Decreto n. 50/2018).

. DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2018, n. 95: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106.

. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 4 luglio 2019: Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.

. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 26 agosto 2020: Individuazione di criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali.

. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 22 giugno 2021: Computo dei ricavi dell'impresa sociale in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DECRETO 7 settembre 2021: Adozione delle linee guida per l'individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale.


RIFERIMENTI NORMATIVI
DIRETTIVE, CIRCOLARI, RISOLUZIONI MINISTERIALI, PARERI, ISTANZE DI INTERPELLO

. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI - Registro delle imprese - Nota del 4 settembre 2017, Prot. 0356521: Imprese sociali - Deposito del documento rappresentativo della situazione patrimoniale ed economica e del bilancio sociale (art. 2, comma 1 del decreto interministeriale 24 gennaio 2008, in materia di "Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il Registro delle imprese e delle rtelative procedure") - Richiesta di parere.

. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Nota del 22 febbraio 2018, Prot. 0002491: D.Lgs.112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali.

. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione VI - Registro delle imprese - Circolare n. 3711/C del 2 gennaio 2019, Prot. n. 108: Problematiche interpretative relative alle imprese sociali e alle cooperative sociali.

. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Nota del 3 maggio 2019, n. 4096: Quesiti assetti proprietari (art. 4) e cariche sociali (art. 7) - Riscontro.

. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - Nota del 3 maggio 2019, n. 4097: Computo lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale.

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Interpello - Risposta n. 243 del 5 agosto 2019: Articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017. Trattamento fiscaledelle plusvalenze realizzate da un impresa sociale

. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Nota del 14 agosto 2020, n. 8115: Società a responsabilità limitatasemplificata e impresa sociale. Quesito.

. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - NOTA del 4 novembre 2020, Prot. 0011734: Iscrizione impresa sociale - Camera di Commercio di Potenza - Associazione (...) Ets-REA n. (....) - Riscontro.

. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - NOTA del 22 marzo 2021, Prot. 0003959: Richiesta chiarimenti sull'applicabilità dell’art.71 del Codice del Terzo settore alle imprese sociali.

. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - NOTA del 16 aprile 2021, Prot. 0005176: Imprese sociali - Indicazioni circa la tempistica per adempiere all'obbligo di redazione del Bilancio Sociale. Riscontro.


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Pubblicato su: 2009-03-23 (11934 letture)

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