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RIFIUTI - RAEE - RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - LA NORMATIVA DETTATA DAL D.LGS. N. 151 DEL 2005





RAEE - I RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
LA NORMATIVA DETTATA DAL D.LGS. N. 151 DEL 2005
IN VIGORE FINO ALL' 11 APRILE 2014


1. I CONTENUTI DEL D. LSG. N. 151/2005 - NOVITA' E OBBLIGHI

E’ stato pubblicato, sulla G.U. n. 176 del 30 luglio 2005, il D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, che recepisce tre direttive (2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE) sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulle restrizioni d'uso in queste apparecchiature di determinate sostanza pericolose.
Il provvedimento detta le regole per smaltire correttamente vecchi elettrodomestici, condizionatori, computer, radio, televisori, telefonini, tubi al neon e tutta quella massa di rifiuti elettrici ed elettronici che riempie le nostre case .

Il D. Lgs. n. 151/2005, emanato in recepimento delle direttive europee 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, ha introdotto sul piano nazionale nuove regole che impongono:
- l'obbligo, per i produttori di nuovi beni, di non utilizzare determinate sostanze pericolose nella fabbricazione delle "AEE" (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
- un peculiare sistema di gestione dei "RAEE" (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), basato su raccolta differenziata, trattamento e recupero ad hoc con oneri economici posti a carico dei produttori e distributori delle apparecchiature nuove.

Il decreto elimina la complicazione attuale dei cittadini che quando acquistano un nuovo elettrodomestico non sanno come disfarsi del vecchio.
Il provvedimento stabilisce l’obbligo del distributore di ritirare gratuitamente il vecchio apparecchio alla consegna del nuovo e precisa che i costi sono a carico dei produttori presenti sul mercato nell’anno solare in cui si verificano i costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato.
Il decreto vieta al produttore di indicare separatamente all’acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, trattamento e smaltimento.
Il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile scatta per le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. Entro tale data ogni Stato dell’Unione europea dovrà garantire che siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il servizio pubblico dovrà attivare aree attrezzate per la raccolta di questi rifiuti tecnologici aperte a cittadini e venditori, con l’obiettivo di attivare operazioni di riciclaggio e di recupero differenziato.


Cosa significa RAEE?

RAEE è l’acronimo che indica i "Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche", equivalente dell’europeo WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment).


Che cos’è il decreto RAEE?

Il “Decreto RAEE” è il recepimento da parte dell’Italia delle direttive europee 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e sulla la gestione del fine vita della medesima tipologia di apparecchiature.
Il riferimento di legge è costituito dal D. Lgs. n. 151/2005.


I RAEE, ovvero Rifiuti di AEE.

Le AEE sono apparecchiature che per un corretto funzionamento dipendono dall'energia elettrica, sia come utilizzatrici, sia come generatrici, progettate per funzionare a tensioni fino a 1000 V AC o 1500 V CC, e appartengono a una delle seguenti categorie:
1) Grandi elettrodomestici;
2) Piccoli elettrodomestici;
3) Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
4) Apparecchiature di consumo;
5) Apparecchiature di illuminazione;
6) Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
7) Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero;
8) Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infetti);
9) Strumenti di monitoraggio e controllo;
10) Distributori automatici
.


1.1. Obiettivi del provvedimento

Gli obiettivi del provvedimento sono:
1. raggiungere, entro il 2008, una quota di raccolta di almeno quattro chilogrammi di rifiuti di natura elettronica/elettrica l’anno per ogni abitante (quella attuale è di circa un chilo e mezzo);
2. ridurre l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Dal 1° luglio 2006 è, infatti, vietato mettere in commercio apparecchiature elettriche ed elettroniche e sorgenti luminose e a incandescenza contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o etere di difenile polibromurato.


1.2. Le sanzioni previste

Per chi non ottempera alla disposizione dettate dal D. Lgs. n. 151/2005, all'art. 16, sono previste sanzioni pesantissime, che possono arrivare fino ad un importo di 100.000,00 euro.


2. I CONTENUTI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON IL D.M. n. 65/2010 - Dettate le procedure semplificate per la gestione dei RAEE provenienti da nuclei domestici

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010, il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, recante "Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature".
Il decreto è entrato in vigore il 19 maggio 2010 ma è stato operativo 30 giorni dopo, cioè il 18 giugno 2010.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


2.1. Il ritiro gratuito dell’apparecchiatura che viene sostituita

Il regolamento è stato adottato in attuazione del D. Lgs. n. 151 del 2005, che prevede per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche l’obbligo di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura.
Il decreto introduce, inoltre, le modalità semplificate per la gestione dei RAEE sia domestici sia professionali.

Il distributore è autorizzato a raggruppare i RAEE presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, in attesa del loro trasporto presso i centri di raccolta istituiti.
I RAEE sono trasportati al centro di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 3500 Kg.
Il trasporto è accompagnato da un documento di trasporto ai fini dell’adempimento dell’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico.
I distributori sono tenuti a conferire i RAEE al centro di raccolta nello stato in cui sono stati ritirati, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.


2.2. L’iscrizione all’Albo nazionale

Lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei RAEE è condizionato alla previa iscrizione del distributore in un’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Ai fini dell’iscrizione alla sezione dell’Albo territorialmente competente, i distributori presentano una comunicazione secondo il modello predisposto dal ministero; l’ufficio entro 30 giorni rilascia il relativo provvedimento.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione.

Le prescrizioni introdotte dal decreto n. 65/2010 si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche nello svolgimento della propria attività.

Le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici sono effettuate previa iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Ai fini di tale iscrizione i distributori dovranno presentare, alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente, una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) la sede dell'impresa;
b) l'indirizzo del punto vendita presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto;
c) nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, l'indirizzo del luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto, il nominativo o ragione sociale del proprietario dell'area e il titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzo dell'area stessa;
d) le tipologie di RAEE raggruppati, con l'indicazione dei relativi codici dell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006;
e) la rispondenza ai requisiti del luogo dove i RAEE sono raggruppati;
f) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica degli eventuali mezzi da utilizzare per il trasporto dei RAEE;
g) il versamento del diritto annuale di iscrizione
(art. 3, comma 2).

La sezione regionale dell'Albo rilascia il relativo provvedimento entro i trenta giorni successivi alla presentazione della comunicazione.
Per tali iscrizioni non e' richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed e' subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50,00 euro.
L'impresa e' tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione (art. 3, comma 4).

I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del presente regolamento sono esonerati dall'obbligo della presentazione del MUD (art. 9).


2.3. Le sanzioni

L'art. 10 del D.M. n. 65/2010 stabilisce che "I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del presente regolamento sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all'articolo 258 del medesimo decreto".

Per quanto riguarda le sanzioni previste per il mancato ritiro "gratuito" di una apparecchiatura elettrica od elettronica si deve far riferimento all'art. 16 del D. Lgs. n. 151/2005.


3. I DECRETI ATTUATIVI DEL D. LSG. n. 151/2005 - AL VIA DAL 1° gennaio 2011

La partenza dei nuovi obblighi in materia di raccolta differenziata, ritiro, conferimento a centri autorizzati e gestione ad hoc dei RAEE è stata originariamente fissata dal D.Lgs n. 151/2005 nel periodo tra il 1° luglio ed il 13 agosto del 2006.
La legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione in legge del D.L. n. 173/2003, ha però disposto uno slittamento della partenza del sistema dall'originaria data del 13 agosto 2006 a quella dell'emanazione di alcuni decreti attuativi del D. Lgs. n. 151/2006 ed al massimo entro il 31 dicembre 2006.

Il 25 ottobre 2006, il Ministero dell’Ambiente ha presentato ai vari Consorzi ed alle Associazioni di categoria tre schemi di decreti ministeriali attuativi del D.Lgs n. 151/2005 in materia di rifiuti elettrici ed elettronici.
Con l'avvio della concertazione sugli attesi e necessari decreti ministeriali potrebbe avvicinarsi la partenza del nuovo sistema di gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici prevista per il 1° gennaio 2007.

In attesa della conclusione dell'iter di approvazione dei decreti previsti dagli artt. 13, comma 8 e 15, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2005, l'articolo 5 comma 1, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 ha prorogato al 30 giugno 2007 il termine di avvio del sistema di gestione dello smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche ( RAEE).

La legge 3 agosto 2007, n. 127 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2007) ha convertito, senza modificazioni, il D.L. 2 luglio 2007, n. 81, il cui articolo 15, comma 5, stabilisce che "All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "entro e non oltre il 13 agosto 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007".

Successivamente, il comma 4 dell'art. 20 è stato nuovamente modificato:
- dall'art. 30, comma 2, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31;
- dall'art. 7, comma 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13 e, infine
- dall'art. 9, comma 2, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.
Pertanto, dopo l'ultima modifica apportata, il termine di avvio del sistema di gestione dello smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche (RAEE) viene fissato al 1° gennaio 2011.


4. CHIARIMENTI MINISTERIALI

Con la Circolare del 23 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2006, il Ministero dell'ambiente ha chiarito alcuni aspetti legati all'immissione sul mercato delle merci non conformi alle regole comunitarie.
Si intendono immesse sul mercato le apparecchiature che, alla data del 25 giugno 2006, sono già nella forma di prodotto finito pronto per la commercializzazione ed hanno conseguentemente ultimato il loro processo produttivo, ancorchè giacenti presso i magazzini del produttore in quanto prodotte o importate entro tale data.
Produttori ed importatori dovranno però inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la qualità della vita, entro il 1° luglio 2006, un inventario delle predette apparecchiature contenente l'indicazione delle tipologie di prodotto e del numero dei pezzi per ogni tipologia di prodotto.
Le apparecchiature individuate dai predetti inventari dovranno essere oggetto di transazione commerciale entro il 31 ottobre 2006.


5. 24 LUGLIO 2012 - NUOVA DIRETTIVA EUROPEA

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 197/38 del 24 luglio 2012, la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e dal Consiglio del 4 luglio 2012 che impone nuovi vincoli normativi sulla raccolta dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).
Il provvedimento entrerà in vigore ufficialmente il 13 agosto 2012. Gli Stati membri avranno 16 mesi di tempo per adeguarsi alle novità, che dovranno essere recepite entro il 14 febbraio 2014 allorquando scatterà l'abrogazione della direttiva 2002/96/CE del 27 gennaio 2003, recepita in Italia – congiuntamente alla direttiva 2002/95/CE sulla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche – attraverso il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151.

Fra gli elementi di maggiore importanza della nuova direttiva RAEE segnaliamo i seguenti:
1) campo di applicazione: per i 6 anni dall'entrata in vigore della direttiva verranno mantenute le attuali 10 categorie; poi, l’ambito di applicazione della normativa sui RAEE potrà essere ulteriormente esteso;
2) raccolta differenziata: esclusivamente per i RAEE di piccole dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm), i distributori dovranno effettuarne la raccolta nei negozi al dettaglio gratuitamente per gli utenti finali e senza obbligo di acquistare una AEE di tipo equivalente (raccolta “1 contro 0”); tale obbligo è limitato ai negozi con superficie di vendita di AEE di almeno 400 m2;
3) obiettivi di raccolta: entro il 2016 dovrà essere raccolto in modo differenziato il 45% in peso delle AEE immesse sul mercato nazionale nei tre anni precedenti; entro il 2019 il target di raccolta dovrà invece raggiungere il 65% in peso delle AEE immesse sul mercato o, in alternativa, l'85% del peso dei RAEE prodotti nel proprio territorio;
4) responsabilità in ordine al raggiungimento dei target: rimane in capo agli Stati membri e non ai produttori, come invece sembrava prospettarsi durante i precedenti incontri di trialogue;
5) obiettivo di recupero dei RAEE raccolti: al fine di recuperare le materie prime più preziose (come per es. l'oro utilizzato per i circuiti elettronici) ed evitare che le sostanze nocive finiscano in discarica, la nuova direttiva prevederà tassi di recupero diversificati per ciascuna categoria di RAEE; per alcune di esse, l’obiettivo è fissato all'80%; dovranno essere utilizzate le migliori tecnologie di riciclaggio e i prodotti dovranno essere progettati per essere riciclati più facilmente;
6) obblighi dei produttori: i produttori di AEE continueranno a contribuire finanziariamente al conseguimento degli obiettivi, finanziando la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta; pertanto, non sono state accolte le proposte che prevedevano un coinvolgimento dei produttori anche nella fase di raccolta dei RAEE a monte dei CdR, ovvero fra i nuclei domestici e i centri di raccolta; secondo il testo approvato, gli Stati membri potranno tuttavia “incoraggiare” tale ampliamento della sfera di finanziamento;
7) lotta alla esportazione dei rifiuti elettronici: il Parlamento ha negoziato controlli più severi sugli imbarchi illegali, per evitare che i RAEE siano inviati in paesi in cui le condizioni di lavoro sono spesso pericolose per i lavoratori e per l'ambiente; soprattutto, sarà compito degli esportatori - non più dei funzionari doganali - fornire documenti precisi sulla natura delle spedizioni all’estero;
8) ridurre la burocrazia: i produttori di AEE continueranno a contribuire finanziariamente al conseguimento degli obiettivi. Questi riceveranno invece benefici dalla semplificazione delle procedure di registrazione e potranno nominare dei rappresentanti sul posto invece di dover necessariamente stabilire una sede legale in ogni paese in cui operano.
Le nuove misure impediranno la doppia imposizione della tassa di registrazione tra Stati membri.


6. 8 NOVEMBRE 2013 - Sostituito l'allegato 5 al D.Lgs. n. 151 del 2005

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 8 novembre 2013, il decreto 21 febbraio 2013, con il quale è stato sostituito l'allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 recante: «Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti».
Tale decreto è stato emanato in attuazione del disposto di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 151/2005, nel quale si prevede che il Ministero dell'Ambiente, sentiti i Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico, provveda in merito al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati 1, 4 e 5, al fine di dare attuazione a successive disposizioni comunitarie.
Il decreto dà attuazione a 13 decisioni della Commissione Europea che hanno nel tempo stabilito direttive tecniche, in applicazione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il testo del nuovo decreto con l'allegato viene riportato nei Riferimenti normativi.


7. 15 MARZO 2014 - Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) – Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose – Pubblicato il decreto di recepimento della direttiva 2011/65/UE

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2014, il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante “Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche”.
Il decreto, che dà attuazione alla direttiva 2011/65/UE, detta la disciplina riguardante la restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.
In base alle disposizioni dettate dal nuovo decreto tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, compresi gli elettrodomestici, non dovranno contenere più dello 0,1% di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati, eteri di definile polibromurato.
A dover controllare che queste sostanze non siano presenti dovranno essere non solo i produttori, ma tutti i soggetti della filiera: dall’importazione alla distribuzione dei prodotti.
Gli apparecchi a cui si applicano questi divieti sono quelli riportati nell’Allegato I, e precisamente:
- grandi e piccoli elettrodomestici;
- apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
- apparecchiature di consumo;
- apparecchiature di illuminazione;
- strumenti elettrici ed elettronici;
- giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport;
- dispositivi medici;
- strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- distributori automatici.
Tali apparecchiature dovranno essere accompagnate dalla garanzia che siano state progettate e prodotte in conformità alle misure di prevenzione disposte.
Dovrà, inoltre, essere fornita la documentazione tecnica che rechi il marchio CE e riporti le informazioni utili all’identificazione, con informazioni sul produttore.
Le funzioni di vigilanza e di controllo sono affidate al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell’Ambiente, che si avvalgono delle Camere di Commercio, della Guardia di finanza e dell’ISPRA.
Le sanzioni previste all’art. 21 saranno irrogate dalla Camera di Commercio territorialmente competente.


RIFERIMENTI

. Se vuoi accedere al sito dedicato ai RAEE e scaricare le varie guide operative, clicca QUI.

. Per la NUOVA NORMATIVA DETTATA DAL D.LGS. N. 49 DEL 2014, cliccate QUI.

. Per la FORMAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO NAZIONALE – I COMPITI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, cliccate QUI.

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Pubblicato su: 2008-03-15 (8755 letture)

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