CLASS ACTION ITALIANA - AZIONE DI CLASSE A TUTELA DEI CONSUMATORI - LA CLASS ACTION NEL SETTORE PUBBLICO - LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 31/2019 - D.M. 2022/27
LA CLASS ACTION ITALIANA A tutela dei consumatori e contro l’inefficienza della Pubblica Amministrazione
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La Class action a tutela dei consumatori
Dal 1° gennaio 2010, dopo due successivi rinvii rispettivamente al 1° gennaio 2009 e al 30 giugno 2009, l'art. 140 bis del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005, come modificato dalla legge n. 99/2009), introduce e disciplina l’azione di classe, strumento collettivo finalizzato all’ottenimento del risarcimento dei danni subiti da gruppi più o meno numerosi di consumatori, ovvero azione comune che può essere proposta a tutela dei diritti individuali di consumatori e utenti.
La class action amministrativa
Dal 15 gennaio 2010 all’azione di classe a tutela dei diritti individuali dei consumatori , si affianca la class action amministrativa proposta contro le amministrazioni pubbliche per garantire standard di qualità, di economicità ed efficienza dei servizi pubblici.
La class action amministrativa differisce nell’obiettivo da quella prevista dal codice del consumo; in questo caso, infatti, la pronuncia non provvede al risarcimento dell'eventuale danno cagionato ma ha solo lo scopo di indurre la pubblica Amministrazione o il concessionario di servizi pubblici ad assumere comportamenti virtuosi nel suo ciclo di produzione.
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LA CLASS ACTION – CONCETTI GENERALI
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1. Come funziona e dove è nata la class action
Un'azione collettiva, che negli Stati Uniti è conosciuta come "class action", è un'azione legale condotta da uno o più soggetti che, membri della classe, chiedono che la soluzione di una questione comune di fatto o di diritto avvenga con effetti ultra partes per tutti i componenti presenti e futuri della classe.
Gli altri soggetti della medesima possono chiedere di non avvantaggiarsi dell'azione altrui (esperendone una propria) esercitando l'opt-out right, oppure possono rimanere inerti avvantaggiandosi dell'attività processuale altrui che avviene sulla base del modello rappresentativo.
Con l'azione rappresentativa (class actions) si possono anche esercitare pretese risarcitorie per esempio nei casi di illecito plurioffensivo, ma lo strumento oltre alle ben note funzioni di deterrenza realizza anche indubbi vantaggi di economia processuale e di riduzione della spesa pubblica.
L'azione rappresentativa è il modo migliore con cui i semplici cittadini possano essere tutelati e risarciti dai torti delle grandi aziende e delle multinazionali, in quanto la relativa sentenza favorevole avrà poi effetto o potrá essere fatta valere da tutti i soggetti che si trovino nell'identica situazione dell'attore.
La particolarità del modello statunitense di tutela dei consumatori si incentra soprattutto su due aspetti: la possibilità di ricorrere ad una azione collettiva a fini risarcitori e quella di ottenere i cosiddetti danni punitivi.
(Fonte: Wikipedia)
Nella «Class Action» americana esistono, come si diceva, i cd. danni punitivi (punitive damages); essi non si limitano a risarcire l’effettivo danno subito dal consumatore ma fungono anche e soprattutto da deterrente, “punendo” in misura esemplare le società inadempienti. Da qui i maxi risarcimenti milionari a scapito delle grandi multinazionali che, sovente, preferiscono quindi arrivare ad accordi transattivi.
In virtù di tale «indennità punitiva», accertata la responsabilità di un'impresa, la giuria può stabilire un risarcimento molto più alto del danno reale subito dal consumatore conseguendo l’effetto “dissuasivo” di scoraggiare comportamenti delittuosi o irresponsabili da parte delle imprese.
La «Class Action» americana intrapresa ha, nondimeno, effetti «ultra partes» per tutti i componenti presenti e futuri della classe (categoria) colpita, anche per coloro che sono rimasti inerti che possono quindi avvalersi dell’attività processuale altrui.
Tali ultimi soggetti possono però chiedere di non avvantaggiarsi dell'azione altrui (esperendone una propria) esercitando «l'opt-out right».
Tale strumento realizza anche indubbi vantaggi di economia processuale e di riduzione della spesa pubblica.
Nella «Class Action» americana esistono intere comunità che si costituiscono parte civile.
La «Class Action» ha un effetto “sociale” e “perequativo” sui rapporti di forza processuali.
Se un singolo consumatore fa causa a una grande azienda, rischia di essere “annientato” dal potenziale bellico della difesa avversaria.
Se, invece, migliaia e migliaia di consumatori si riuniscono in un unico soggetto, acquisiscono essi stessi «una potenza tellurica».
2. La class action: un istituto a difesa degli interessi collettivi
La class action è uno strumento processuale che consente a una pluralità di soggetti che intendano far valere un diritto - siano essi consumatori o utenti di un certo servizio - di adire l’autorità giudiziaria con un’unica causa i cui esiti si riflettano su tutta la categoria.
Per class action si intende, dunque, un'azione legale iniziata da un soggetto che chiede al Tribunale di essere autorizzato ad agire «per se' e per altri che si trovano nella medesima situazione».
Si tratta, quindi, di uno strumento che consente a tutti i soggetti che abbiano subito un danno di beneficiare dell'attività processuale condotta da un soggetto (chiamato negli Usa lead representative) anche nell'interesse di altri.
Solitamente il lead representative e' scelto tra i soggetti che vantano il maggior danno.
Nel sistema americano, dove è consentito il cosiddetto patto di quota lite (parcella degli avvocati proporzionale al risultato conseguito), tutte le spese di causa sono anticipate dallo studio legale che cura il contenzioso, incluse le spese necessarie - per esempio - per perizie o trasferte dei testimoni.
Solo in caso di vittoria e recupero di somme, lo studio legale potrà recuperare le proprie spese ed incassare gli onorari per il lavoro svolto.
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LA CLASS ACTION IN ITALIA ALL'INTERNO DEL CODICE DEL CONSUMO
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1. Disegni e proposte di legge in tema di class action
La possibilità di «azioni risarcitorie collettive» non è prevista nel nostro ordinamento, mentre, come si è detto, lo strumento è molto diffuso in altri Paesi d'Europa e negli Stati Uniti.
La class action era attesa già nella precedente legislatura perché il disegno di legge fu approvato dalla Camera dei deputati il 21 luglio 2004.
A quell'approvazione non seguì però quella del Senato, e il provvedimento è rimasto in sospeso.
Questi sono i disegni e le proposte di legge presentate in Parlamento.
- Testo approvato dalla Camera dei Deputati il 21 Luglio 2004: Disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.
- Disegno di legge Benvenuto (AC 679): Disposizioni per l'introduzione della class action
(comunicato alla Presidenza il 26 Giugno 2006)
- Proposta di legge Maran ed altri (AC 1289): Modifiche all'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti
(presentata il 5 Luglio 2006)
- Proposta di legge Fabris ed altri (AC 1330): Nuove norme in materia di azione collettiva
(presentata il 10 Luglio 2006)
- Proposta di legge Porretti, Capezzone (AC 1443): Disciplina dell'azione giudiziaria collettiva
(presentata il 21 Luglio 2006)
- Disegno di legge Bersani (AC 1495): Introduzione all'azione risarcitoria a tutela dei consumatori
(presentato il 27 Luglio 2006)
Proposta di legge Pedica, Grillini, Crapolicchio (AC 1834): Introduzione del sistema processuale dell'azione collettiva risarcitoria
(presentata il 17 settembre 2006)
- Proposta di legge Buemi e altri (AC 1662): Introduzione dell'art.141-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 sett.2005
(presentata il 19 settembre 2006)
- Proposta di legge Crapolicchio e altri (AC 1883): Introduzione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori
(presentata il 7 novembre 2006)
Si riporta il testo del:
. Disegno di legge Bersani (AC 1495) - Introduzione all'azione risarcitoria a tutela dei consumatori.
2. L'emendamento introdotto nella legge finanziaria 2008 approvata al Senato
Arriva anche in Italia la class action, cioè la possibilità per i consumatori di partecipare a cause collettive contro società fornitrici di beni o servizi.
Il Senato, nella seduta del 16 novembre 2007, ha infatti approvato (158 voti a favore, contrari 49 e 116 astenuti) l'emendamento, proposto dai senatori Roberto Manzione e Willer Bordon (Unione democratica), che introduce "disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori".
- Si riporta il testo dell'emendamento sulla class action nel testo approvato dall’Assemblea del Senato nella seduta del 16 novembre 2007:
. Atto Senato 1817 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) - Art. 53-bis (Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori).
2.1. L’introduzione dell’articolo 140-bis al Codice del Consumo - I contenuti
L’articolo 53-ter inserito nel testo della legge finanziaria prevede un’integrazione al Codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005), in cui viene aggiunto l’articolo 140-bis, intitolato «Azione collettiva risarcitoria».
Le azioni collettive
In base alla novella, le associazioni dei consumatori e degli utenti, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall’articolo 24 della Costituzione, potranno richiedere «singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori interessati», in conseguenza di atti illeciti commessi nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti “per adesione” (articolo 1342 Cc), «che all’utente non è dato contrattare e modificare, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti» (comma 1).
L’individuazione delle associazioni di consumatori
Un decreto del ministro della Giustizia, di concerto con quello dello Sviluppo economico, sentite le competenti commissioni parlamentari, individuerà le ulteriori associazioni di consumatori, investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire (comma 2).
La sottoscrizione dell’accordo transattivo
In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice potrà essere anche sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale (comma 5).
La definizione del giudizio renderà improcedibile ogni altra azione nei confronti degli stessi soggetti e fattispecie (comma 6).
La costituzione di Camere di conciliazione
Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituirà presso lo stesso tribunale apposita Camera di Conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l’azione di gruppo e del convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede (comma 7).
In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 7, il singolo consumatore o utente potrà agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza (comma 8).
Il titolo esecutivo
La sentenza di condanna, unitamente all’accertamento della qualità di creditore, costituirà ai sensi dell’articolo 634 del Cpc, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, richiesta dal singolo consumatore o utente, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del Cpc (comma 9).
La pubblicità della sentenza di condanna
La sentenza di condanna, ovvero l’accordo transattivo dovranno essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati (comma 10).
La nullità di protezione
Si prevede, altresì, che nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall’articolo 1342 Cc, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall'autorità competente, «rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso». La nullità potrà essere fatta valere solo dal promotore dell’azione di gruppo.
L’entrata in vigore
Le disposizioni – se dovessero essere definitivamente approvate – saranno operative dopo 180 giorni dall’entrata in vigore della Finanziaria, cioè a partire dal 1° luglio 2008.
Com’è evidente, per questa via si verrebbe ad introdurre, per la prima volta nel nostro ordinamento, una forma di tutela collettiva dei diritti dei consumatori, mediante un’azione di gruppo, finora a noi sconosciuta; il che comporterà, come nelle class actions americane, un diritto al risarcimento del danno subito in capo ai singoli appartenenti al “gruppo”.
2.2. COMMENTI E INTERVENTI
2.2.1. I primi commenti delle associazioni di categoria
Sull'emendamento introdotto al Senato nella Finanziaria 2008 sono stati dati pareri molto contrastanti.
Il direttore generale di Confindustria, Maurizio Beretta, ha dichiarato che il testo approvato dal Senato in materia di "class action" rappresenta un atto grave di ostilità all'impresa.
Pareri contrastanti si riscontrano anche all'interno delle stesse associazioni dei consumatori.
Le principali associazioni consumatori (Adiconsum, Federconsumatori, MDC, Movimento consumatori, Lega consumatori, Unione nazionale consumatori)
sostengono con forza l’emendamento che introduce in Finanziaria la class action.
Il Codacons, prendendo le distanze dalle altre associazioni dei consumatori – che pure hanno applaudito all’introduzione delle azioni di massa da parte del Senato – ha parlato di “class action all’italiana”, ossia di vero e proprio pastrocchio che, ben lungi dall’introdurre un’azione collettiva dei consumatori simile a quella americana, richiederà tre i giudizi, con almeno tre gradi l’uno, per un totale di nove processi per chiudere un procedimento.
Conferma i giudizi negativi anche l'Aduc dichiarando che si tratta si una "bufala" in quanto i cittadini che volessero costituirsi in associazione per la tutela dei loro diritti non potrebbero farlo.
Alle preoccupazioni di Confindustria e di alcune associazioni dei consumatori risponde il ministro Bersani: la norma, ha detto il responsabile del dicastero dello Sviluppo economico, «è un passo avanti perché il consumatore è un cittadino e davanti a un torto non può essere lasciato solo, né può star zitto e subire».
Ma, spiega il ministro, «la norma può essere perfezionata sia attraverso un attento esame in un apposito regolamento governativo di chi abbia diritto ad attivare la procedura e di quando ne abbia diritto; sia prevedendo un filtro giurisdizionale in camera di consiglio, vale a dire a porte chiuse, per verificare la titolarità di chi promuove la procedura e il fatto che la procedura stessa non abbia presupposti palesemente infondati e temerari».
. Se vuoi leggere il comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.
2.2.2. L'intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
In una segnalazione del 28 novembre 2007, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha esposto delle considerazioni in riferimento ad alcune disposizioni del DDL A.C. n. 3256 (Legge Finanziaria 2008), tra le quali quella che riguarda l'introduzione nel nostro sistema giuridico dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori (class action).
L'Autorità condivide la scelta di introdurre nel nostro ordinamento tale istituto ma chiede dei correttivi, tra i quali quello che prevede il coinvolgimento diretto dell'Autorità. In altre parole, l'Autorità auspica che possano essere introdotte disposizioni che prevedano che l'azione risarcitoria possa essere esperita a seguito del procedimento amministrativo di competenza dell'Autorità stessa.
Si riporta il testo del documento:
. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Segnalazione del 28 novembre 2007 - Considerazioni in merito ad alcune disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2008.
3. LA CLASS ACTION FA' IL SUO INGRESSO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
Nel nostro Paese - dal 29 giugno 2008 - esiste una «Class Action» tutta «made in Italy».
E' quanto previsto dall'art. 2, commi dal 445 al 449, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007.
Cerchiamo di enucleare gli aspetti pregnanti della nuova normativa.
In primis, è utile sottolineare che non potranno promuovere l'azione collettiva i singoli cittadini o i cittadini raggruppati ad hoc, ma solo le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ed iscritte nell’apposito elenco presso il Ministero dello Sviluppo Economico e le associazioni ed i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere.
I soggetti indicati sopra sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al Tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa: l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
I danni risarcibili sono solo quelli che effettivamente si sono subiti e che sono stati dimostrati nel corso dell’azione.
Il proponente deve dare adeguata pubblicità dell’inizio della causa (così come disposto dal Tribunale), di modo che l’azione intrapresa sia conoscibile dalla collettività interessata.
I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva.
L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'esercizio dell'azione collettiva o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.
Alla prima udienza il Tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, si pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla Corte di Appello, che deciderà in camera di consiglio.
Il Tribunale può dichiarare inammissibile la domanda se la stessa appare manifestamente infondata o quando ritenga che non sia stato violato un interesse collettivo o ancora quando esista un conflitto d’interessi.
Il giudice può altresì differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente.
Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio.
La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva.
È fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso.
Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente.
Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria.
La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.
Se l'impresa non comunica la sua proposta entro tali termini o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il Presidente del Tribunale competente costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti e che ne fanno domanda.
La camera di conciliazione è composta:
- da un avvocato indicato da coloro che hanno proposto l'azione collettiva,
- da un legale indicato dall'impresa convenuta
ed è presieduta da un avvocato nominato dal Presidente del Tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori.
La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.
In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il Presidente del Tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il Comune in cui ha sede il Tribunale.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato D. Lgs. n. 5/2003, e successive modificazioni.
Nel nostro Paese, contrariamente a quanto previsto nella «Class Action» americana:
a) non sono stati recepiti i cosiddetti «danni punitivi»;
b) «l’azione collettiva» produce effetti giuridici soltanto per coloro che si sono resi parti diligenti, partecipando attivamente (adesione in forma scritta) all’azione collettiva.
Da più parti, inoltre, è stato ribadito che appare del tutto iniquo ed irrazionale “l’imbuto” imposto da tale normativa, che fa si che possano intraprendere la «Class Action» solo quelle associazioni sottoposte al “filtro” della “retina” Statale.
Scrematura che sembra non avvenire né in termini di qualità, né di effettiva rappresentatività e forza numerica.
Nella realtà i cittadini potranno parteciparvi solo per adesione e dopo che una delle associazioni riconosciute dallo Stato abbia intrapreso l’azione collettiva.
Escludere i singoli i cittadini e/o i comitati spontanei da loro costituiti su singole e contingenti situazioni è un duro ed immotivato colpo all’effettiva e reale democrazia rappresentativa di un Paese.
Perplessità sono state poste anche in merito alla possibilità, non tanto remota, che alcune cause di esiguo valore sociale ed economico (e che non avrebbero alcuna effettiva ed importante utilità per la collettività), riunite in mega-filoni, possano ridurre sul lastrico interi settori dell’economia nazionale, nonché generare inutili e costosissimi comportamenti che pochissimo apporterebbero - in termini di miglioramento della qualità dei servizi offerti - alle comunità interessate, rischiando altresì di paralizzare il già congestionato sistema giudiziario italiano.
4. IL VALZER DEI RINVII ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CLASS ACTION
La class action all’italiana, introdotta nella Finanziaria 2008 del Governo Prodi, sarebbe dovuta partire inizialmente il 29 giugno del 2008 ma l’Esecutivo del Centrodestra ha predisposto prima uno slittamento al 1° gennaio 2009 per avere il tempo di modificarne l’impianto normativo, fortemente contestato da Confindustria.
Alcuni aspetti su cui si sono sollecitati interventi, da parte dell'Associazione degli Industriali, riguardano l'esigenza di escludere in modo chiaro la retroattività delle norme e le modifiche alla possibilità di aderire alle azioni collettive fino al giudizio d'appello.
Per motivi diametralmente opposti anche l'Associazione per i diritti dei clienti e dei consumatori (Aduc) sollevò alcune critiche alla legge varata con l'ultima finanziaria.
Il ministro Claudio Scajola ha confermato che la legge sulla class in action entrerà in vigore dal primo gennaio 2009, dopo "un percorso di revisione con le parti interessate".
Il neo ministro ha anche fatto sapere che ha intenzione di incontrare il Consiglio nazionale dei consumatori per discutere insieme alle parti coinvolte i "ritocchi da apportare".
Successivamente, il Governo ha deciso un ulteriore rinvio di ulteriori sei mesi: Il via ai ricorsi viene quindi rimandato al 1° luglio 2009.
Lo ha previsto l'art. 19 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Nel frattempo si sta studiando un nuovo testo dell'art. 140-bis del Codice del consumo.
Come vedremo più avanti, l'art. 23, comma 16, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009, ha previsto un nuovo rinvio di ulteriori sei mesi (1° gennaio 2010).
. Se vuoi conoscere l'emendamento presentato al
Disegno di Legge Sviluppo attualmente in discussione al Senato (AS 1195), clicca QUI.
5. ALL'ESAME DEL PARLAMENTO UNA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE
E' all'esame del Parlamento una nuova proposta di legge (n. 410), d’iniziativa del deputato CONTENTO, dal titolo "Modifica dell’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione risarcitoria collettiva", presentata il 29 aprile 2008.
La presente proposta di legge è composta da un unico articolo, il cui scopo è, come annunciato
nel titolo, quello di modificare le importanti disposizioni dell’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.
A distanza di qualche anno dalla sua approvazione, infatti, la disposizione in esame ha presentato problemi tecnici di applicazione e di interpretazione che la presente proposta si prefigura di eliminare.
. Se vuoi conoscere il testo della proposta di legge n. 410, clicca QUI.
6. ADICONSUM nazionale avanza cinque proposte di modifica al testo inserito nel Disegno di legge sullo sviluppo
Ecco le 5 modifiche che le associazioni consumatori chiedono vengano riportate nel testo della class action facente parte del disegno di legge sullo sviluppo in discussione dall’Aula del Senato:
1. Legittimare ad agire anche le associazioni consumatori riconosciute (class action in vigore nei paesi europei) oltre che i singoli consumatori (class action all’americana). Ciò per rendere coerente la normativa italiana con la direttiva europea sulla class action in fase di preparazione.
2. Sostituire il concetto di interesse “identico” (che in pratica azzera la possibilità di azioni collettive) con quello di interesse “analogo”, “omogeneo”, ecc..
3. Semplificare l’adesione dei consumatori all’azione collettiva. La normativa, così come è attualmente formulata, porterebbe alla paralisi dei tribunali, dovendo i consumatori interessati depositare in cancelleria la documentazione probatoria.
4. Eliminare l’azione punitiva nei confronti dei promotori dell’azione collettiva. Questa norma è prevista in varie legislazioni sull’azione collettiva nei confronti delle imprese condannate, in aggiunta al risarcimento ai consumatori. Nel testo in discussione al Senato, questo principio viene rivolto contro le vittime e i soggetti più deboli, cioè i consumatori (più di così la Confindustria non potrebbe ottenere!).
5. Sostituire il concetto di “obbligo di pubblicità dell’azione collettiva” (provvedimento oltreché costoso, ingestibile per i consumatori) con quello di “obbligo di informazione” ai consumatori, valorizzando inoltre l’aspetto conciliativo fra le parti per risolvere il contenzioso prima del pronunciamento dell’eventuale sentenza.
7. 14 MAGGIO 209 - APPROVATO DAL SENATO IL NUOVO ARTICOLO 140-BIS DEL CODICE DEL CONSUMO - NIENTE RETROATTIVITA'
Il 14 maggio 2009 il Senato ha approvato il disegno di legge AS 1195 sullo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"), il cui articolo 30-bis riformula la disciplina della class action sostituendo l’articolo 140-bis del Codice del consumo.
Dopo l’approvazione del Senato, il disegno di legge torna ora alla Camera per la terza e definitiva lettura.
In base alla nuova formulazione dell’articolo 140-bis del Codice del consumo, promotore dell’azione di classe può essere ciascun consumatore danneggiato, direttamente o mediante associazioni o comitati.
Con l’azione si può far valere:
- la responsabilità contrattuale di un’impresa nei confronti di più consumatori;
- la responsabilità del produttore verso i consumatori finali di un prodotto;
- la responsabilità per i danni che derivano ai consumatori da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
Il presupposto è che i diritti tutelati siano “identici”.
La competenza spetta al Tribunale del capoluogo della Regione in cui ha sede l’impresa.
Sono previsti accorpamenti tra Regioni contigue, con riduzione a undici dei tribunali competenti.
Il giudice verifica in via preliminare l’ammissibilità dell’azione di classe. La domanda sarà respinta:
- se è manifestamente infondata,
- se sussiste un conflitto di interessi,
- se i diritti individuali non sono identici o
- se il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe.
Nel caso di inammissibilità, chi ha promosso l’azione di classe potrà essere chiamato a sopportare le spese del procedimento e a risarcire i danni da lite temeraria.
Per beneficiare dell’azione di classe i singoli consumatori devono aderirvi espressamente (opt-in) nel primo grado del giudizio, entro un termine perentorio fissato dal giudice.
Il singolo che aderisce rinuncia a ogni azione risarcitoria individuale ed è vincolato dalla sentenza.
Per chi non ha aderito resta naturalmente salvo il diritto di agire in giudizio individualmente.
La sentenza di condanna liquida direttamente le somme da corrispondere ai singoli che hanno aderito all’azione di classe, oppure stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per liquidarle.
Se l’impresa impugna la sentenza può chiedere alla Corte d’appello di sospenderne l’esecutività.
La Corte d’appello nel decidere terrà conto anche dell’entità complessiva della somma dovuta, del numero dei creditori e della difficoltà di recuperare gli importi nell’ipotesi di accoglimento del ricorso.
L’azione di classe è unica: scaduto il termine per l’adesione dei consumatori, non saranno più proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa.
Tutte le azioni di classe proposte entro quel termine potranno essere riunite presso il giudice adito per primo.
La class action sarà applicabile agli illeciti compiuti successivamente all’entrata in vigore della legge.
L'aula ha così approvato anche un emendamento presentato dal senatore Alberto Balboni (Pdl) che ha cancellato la parziale retroattività da luglio 2008 della class action, inserita nella versione originale dell'articolo 30-bis.
8. LE PROTESTE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI - APPROVATA UNA CLASS ACTION SVUOTATA - FAREMO CAUSE INDIVIDUALI
''Il Governo, dopo aver sbandierato ai quattro venti che sospendeva la legge sulla Class action per migliorarla ed estenderla ai servizi pubblici, ieri ha manifestato la sua vera intenzione, e cioe' quella di sterilizzare la legge, renderla inoffensiva e garantire, in questo modo, i poteri forti''.
Così Federconsumatori e Adusbef reagiscono all'approvazione dell'ultima stesura di Class action.
In un Comunicato stampa del 14 maggio 2009 l'Unione Nazionale Consumatori definisce Scajola " Ministro che sta dalla parte dell'industria".
“La triste vicenda class-action dimostra inequivocabilmente che in Italia c’è un ‘Ministro per l’industria’, nel senso che opera nell’esclusivo interesse del mondo industriale senza alcun rispetto per i consumatori”.
E’ quanto dichiara Massimiliano Dona, Segretario generale dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando l’approvazione al Senato della riforma dell’articolo 140-bis del Codice del consumo.
Secondo il Segretario Dona, “Claudio Scajola è il principale responsabile di questa beffa: il Ministro dello Sviluppo economico si era personalmente impegnato davanti alle 17 organizzazioni dei consumatori raccolte nel CNCU per dare un seguito ad un progetto serio e realistico di tutela collettiva che fosse di concreta utilità per i consumatori. Adesso sappiamo che era una promessa di pulcinella”.
“Oggi la storia della class-action - prosegue Dona - segna una inaccettabile svolta negativa con la sottrazione del potere di agire alle Associazioni dei consumatori che, secondo la versione approvata ieri, non potranno attivarsi in nome proprio, ma dovranno sperare che qualche ‘signor Rossi’ prenda l’iniziativa di caricare sulle sue spalle la tutela di interi gruppi di danneggiati: insomma la lobby imprenditoriale ha ottenuto il miglior risultato immaginabile e cioè quello di far credere alla gente di avere un potere che è invece svuotato di ogni contenuto”.
“A questo punto - conclude Dona - alle organizzazioni dei consumatori non resta che la strada dei processi individuali: porterà presto al collasso il sistema giustizia, ma servirà anche a punire le imprese scorrette che dovranno prepararsi a fronteggiare una vera e propria pioggia di ricorsi”.
“A questo punto i consumatori preferiscono rinunciare alla class action”.
Parole dal sapore molto amaro, quelle pronunciate da Carlo Rienzi, presidente del Codacons, che così commenta lo stop del Senato alla retroattività dell'azione collettiva.
Dopo la decisione di Palazzo Madama, afferma Rienzi, “invitiamo il Parlamento a cancellare del tutto il disegno di legge. Dal canto nostro – conclude - proseguiremo a intentare migliaia di cause individuali contro le imprese, e tanto peggio per loro che saranno costrette a sostenere costi ben più elevati rispetto alle cause collettive”.
Paolo Landi, segretario generale di Adiconsum, definisce il testo approvato dal Senato "Un 'regalo' alle grandi aziende".
ALTROCONSUMO, la prima e la più diffusa associazione di consumatori in Italia, aveva lanciato un "Appello per l'entrata in vigore in Italia dell'azione collettiva risarcitoria (Class Action)", che ha avuto oltre 10.000 adesioni.
. Se vuoi scaricare il testo dell'appello, clicca QUI.
9. NUOVO RINVIO PER LA CLASS ACTION AL 1° GENNAIO 2010
Il dibattito è destinato a protrarsi, nei prossimi mesi, con tanto di polemica e di scontro politico. Perché la normativa relativa alla class action - la cui entrata in vigore era fissata al 1° luglio 2009 - vedrà ulteriormente spostata nel tempo la propria operatività.
Nel decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (cd. "decreto anticrisi"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009, all'art. 23, comma 16, viene disposto un ulteriore rinvio di sei mesi, con la modifica dell'art. 2, comma 447 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)
10. 9 LUGLIO 2009 - APPROVATO IN VIA DEFINITIVA IL NUOVO ART. 140-BIS DEL CODICE DEL CONSUMO
In data 9 luglio 2009, il Senato ha approvato, in via definitiva, il Disegno di Legge n. 1195-B recante ”Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.
Si attende ora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Eluse le attese dei consumatori
Paolo Landi, Adiconsum: “La class action approvata, purtroppo, è totalmente inefficace. Accolte solo le istanze di Confindustria, non quelle dei consumatori”.
. Se vuoi scaricare il documento dell'ADICONSUM, clicca QUI.
11. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 99/2009 - In vigore dal 15 agosto 2009
E' stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, la Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante ”Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.
La legge entrerà in vigore il 15 agosto 2009.
L'art. 49 è dedicato alla Class action.
Viene interamente sostituito l’art. 140-bis del Codice del consumo, aggiunto dall’art. 2, comma 446 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
L'articolo, che prima era rubricato "Azione collettiva risarcitoria", ora viene rubricato "Azione di classe".
L'"Aziuone di classe" sarà azionabile solo per gli illeciti compiuti all'entrate in vigore della presente legge (15 agosto 2009) e non potrà, pertanto, essere retroattiva.
Servirà, tra l'altro, per tutelare i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori, che aderiscono all'azione collettiva, anche senza patrocinio di un avvocato, rinunciando a ogni pretesa individuale. Potranno quindi agire in giudizio anche i singoli consumatori in grado di aggregare gli interessi di una classe omogenea.
Si propone con citazione e il giudice, con ordinanza, reclamabile in appello, ne valuta l'ammissibilità e, se positiva, determina il corso della procedura, assicurando contraddittorio, equa, efficace e sollecita gestione del processo.
La sentenza che definisce il contenzioso fa stato anche nei confronti degli aderenti.
Si riporta una scheda nella quale viene messo a confronto il testo della L. n. 244/2007 con quello della legge n. 99/2009:
. Class Action - Due testi normativi a confronto: la legge n. 244/2007 e la legge n. 99/2009.
11.1. Class action - Debutto in due tempi
La class action, come si diceva, sarà azionabile solo per gli illeciti compiuti all'entrate in vigore della presente legge, che è il 15 agosto 2009.
Una formulazione, questa, che comunque lascia pochi margini di dubbio sul momento di inizio della azionabilità dei diritti, e che entra però palesemente in conflitto con la proroga stabilita dal D.L. n. 78/2009: 1°gennaio 2010.
Il mancato coordinamento tra i due testi di legge provoca - come fa osservare Il Sole24Ore - una separazione sostanziale/processuale della operatività della class action, e anche una finestra di retroattività "involontaria": i danni patiti tra il 15 agosto 2009 e il 31 dicembre 2009 potranno essere fatti valere in giudizio, ma solo dal 1° gennaio 2010.
11.2. Class Action in pillole
Ecco, in sintesi, tutto quello che è utile sapere sulla class action, l'azione collettiva entrata in vigore il 1° gennaio 2010.
Quando
Dal 1° gennaio 2010 è possibile esercitare l'azione collettiva di classe per sanare gli illeciti commessi dal 16 agosto 2009 in poi.
In che cosa consiste
È un'azione collettiva, promossa da uno o più consumatori / utenti, che agiscono in proprio o dando mandato a un'associazione di tutela dei diritti dei consumatori.
Gli altri consumatori interessati, titolari di una identica pretesa, possono scegliere di aderire all'azione di classe già promossa, senza dover ricorrere al patrocinio dell'avvocato.
Resta salva, comunque, la possibilità di agire individualmente per la tutela dei propri diritti. Quest'ultima ipotesi, però, è incompatibile con la scelta di aderire a una class action.
Da chi può essere promossa
Dai consumatori / utenti che abbiano subito le conseguenze di condotte o pratiche commerciali scorrette; oppure che abbiano acquistato un prodotto difettoso o pericoloso; oppure ancora che versino in una medesima situazione di pregiudizio nei confronti di un'impresa, in conseguenza di un inadempimento contrattuale.
Come dare il via all'azione
Mediante ricorso al tribunale uno dei soggetti consumatori / utenti propone l'azione assistito da un avvocato, eventualmente dando mandato a un'associazione di tutela dei consumatori.
Tutti gli altri cointeressati possono aderire senza doversi rivolgere all'avvocato.
Le differenze rispetto alla versione della norma precedente
Rispetto alla precedente stesura della norma (mai entrata in vigore), la disciplina attuale in vigore dal 1° gennaio 2010 si caratterizza per la tutela di diritti di singoli aventi contenuto identico od omogeneo, con attribuzione della legittimazione in capo al consumatore / utente; mentre l'altra versione imputava questa facoltà solo in capo all'associazione.
La nuova normativa inoltre si caratterizza per la semplificazione del meccanismo di liquidazione del danno.
Benefici
Se molte persone ricevono singolarmente un danno di portata economicamente modesta difficilmente decidono di sostenere individualmente le spese necessarie per sostenere e vincere la partita legale. Se l'azione, invece, è condotta collettivamente, le spese si abbattono e il singolo acquista maggiore "forza" nei confronti della grande impresa.
(Fonte: Il Sole 24ore - Norme & Tributi)
12. 3 GIUGNO 2015 - La Camera approva il DdL 1335
La Camera dei deputati ha approvato, con 388 voti a favore, il DdL C. 1335 (Modifiche al codice di procedura civile e abrogazione dell’articolo140-bisdel codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6settembre 2005, n. 206, in materia di azione di classe), volto a modificare la disciplina dell'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (c.d. class action), attualmente disciplinata nel Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005).
In particolare, il provvedimento, che passa ora all'esame del Senato:
- sposta la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile; è infatti inserito nel codice, nel libro dedicato ai procedimenti speciali, un nuovo titolo dedicato all'azione di classe (artt. 840-bis – 840-sexiesdecies);
- delinea tre distinte fasi della procedura: decisione sull'ammissibilità dell'azione; decisione sul merito dell'azione; liquidazione delle somme dovute agli aderenti;
- conferma la disciplina attuale, che prevede l'adesione dei portatori di diritti omogenei nella fase iniziale della procedura (sistema opt-in, in base al quale la sentenza produce effetti esclusivamente nei confronti di coloro che hanno posto in essere una condotta processuale attiva di adesione al processo); aggiunge però la possibilità (tipica dei sistemi anglosassoni, basati sull'opt-out) di aderire all'azione anche a seguito della sentenza che accoglie l'azione di classe e che indica i presupposti oggettivi per l'inserimento nella classe;
- innova la disciplina del compenso per i rappresentanti della classe ed i difensori, in caso di accoglimento della domanda, riconoscendo loro la c.d. quota lite;
- prevede un ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
. Se vuoi scaricare il testo della proposta di legge n. 1335, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo aggiornato del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) da sito NORMATTIVA, clicca QUI.
13. 13 SETTEMBRE 2016 - Il DdL 1950 all'esame del Senato
Approvato con il nuovo titolo "Disposizioni in materia di azione di classe", il DdL n. 1950 è ora all'esame del Senato.
. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge n. 1950 all'esame del Senato, clicca QUI.
14. 24 LUGLIO 2018 - La proposta di legge A.C. 791 all'esame della Camera
La proposta di legge A.C. 791 interviene sull’azione di classe, disciplinata dall’art. 140-bis del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), con la finalità di potenziare lo strumento allargandone il campo d'applicazione sia dal punto di vista soggettivo - attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti - sia dal punto di vista oggettivo, cioè delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio sia del tipo di tutela che si può ottenere.
. Se vuoi scaricare il testo di una scheda di lettura della proposta di legge A.C. 791, clicca QUI.
15. 4 OTTOBRE 2018 - La proposta di legge A.S. 844 all'esame del Senato
Il 4 ottobre 2018 è stato trasmesso alla Presidenza del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati, il disegno di legge A.S. 844 contenente disposizioni in materia di azione di classe.
Il contenuto del provvedimento è in gran parte coincidente con la proposta di legge A.C. 791, la quale, approvata dalla Camera con modifiche, riproduceva a sua volta il testo frutto di un lavoro iniziato nella scorsa legislatura con l’atto Senato n. 1950.
Attualmente assegnato alle commissioni riunite 2ª e 10ª per la trattazione in sede redigente, il disegno di legge mira a trasferire la disciplina dell’azione di classe, al momento contenuta nel decreto legislativo n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo) all’interno del Codice di procedura civile, e al contempo a potenziarne l’ambito di applicazione e la portata.
16. MARZO 2023 - D.LGS. N. 28/2023 - CLASS ACTION – Recepita la direttiva (UE) 2020/1828
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2023, n. 70, il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28 di attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (c.d. “Class Action”).
La direttiva (UE) 2020/1828, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori - che abroga e sostituisce la direttiva 2009/22/CE a partire dal 25 giugno 2023 - muove dall’intento di consolidare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e di assicurare una tutela effettiva e uniforme dei diritti loro riconosciuti dalle norme dell’Unione europea contribuendo ad evitare possibili distorsioni della concorrenza.
In particolare, la direttiva consente agli enti legittimati – che agiscano nell’interesse dei consumatori – di esperire azioni rappresentative, nazionali e transfrontaliere, volte all’adozione di provvedimenti inibitori e risarcitori nei confronti dei professionisti che violino specifiche disposizioni del diritto dell’Unione europea, di cui all’allegato I della direttiva.
Con la nuova Class Action, il Legislatore europeo mira, inoltre, a bilanciare il rafforzamento degli strumenti di tutela degli interessi dei consumatori con l’esigenza di prevenire l’abuso del contenzioso, anche a garanzia dei professionisti.
Il testo del nuovo decreto apporta modifiche al D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) inserendo il Titolo II.1 rubricato “Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori”, introducendo una nuova azione a tutela degli interessi collettivi e dei diritti individuali dei consumatori, che si affiancherà alla class action di cui all’art. 840 bis c.p.c. e all’azione inibitoria di cui all’art. 840 sexiesdecies c.p.c..
Dopo aver definito il campo di applicazione delle nuove disposizioni (nuovo art. 140-ter), il decreto definisce come legittimati ad agire « le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137, gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti designati in un altro Stato membro e iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea» (art. 140-quater).
Nello specifico «le azioni rappresentative previste dal presente titolo possono essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente, l'adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall'articolo 140-octies oppure dei provvedimenti compensativi previsti dall'articolo 140-novies, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies» (inserito nel Codice dal decreto in commento).
Ricordiamo che l'art. 137 del Codice del consumo istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy), l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso di una serie di requisiti: costituzione, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e uno statuto che sancisca un ordinamento interno a base democratica e preveda quale scopo esclusivo dell'associazione la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro; tenuta di un elenco degli iscritti; numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza in almeno cinque regioni o province autonome; elaborazione di un bilancio annuale; svolgimento di attività continuativa nei tre anni precedenti.
L'art. 140-quinquies concerne gli enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere. In particolare, esso istituisce una sezione speciale dell'elenco di cui all'art. 137, nella quale sono iscritti, ai sensi del comma 1, gli enti e le associazioni che ne facciano richiesta.
Il comma 2 disciplina i requisiti richiesti per l'iscrizione nella sezione speciale.
Le modalità con le quali è assicurata la pubblicità della sezione speciale nonché le procedure per l'iscrizione dovranno essere definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
L'art. 140-sexies disciplina:
- la comunicazione alla Commissione europea, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, dell'elenco degli enti legittimati,
- la pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale del Ministero, e
- l'attività di verifica (anche su richiesta di uno Stato membro o della Commissione europea) e monitoraggio della sussistenza e della permanenza dei requisiti da parte del Ministero medesimo (individuato a tal fine quale punto di contatto con la Commissione europea).
L'art. 140-septies disciplina le azioni rappresentative. Tali azioni possono essere promosse, ai sensi del comma 1, dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di ottenere provvedimenti inibitori o compensativi.
Oggetto delle azioni possono essere provvedimenti inibitori (art. 140-octies) e provvedimenti compensativi (art. 140-novies).
L'art. 140-octies concerne i provvedimenti inibitori, stabilendo che l'ente legittimato possa richiedere (comma 1):
• la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni a tutela dei consumatori di cui all'ellegato II-septies;
• la pubblicazione su uno o più quotidiani del provvedimento o di una rettifica.
L'art. 140-novies prevede la possibilità per gli enti legittimati di proporre azioni rappresentative, oltre che per ottenere provvedimenti inibitori, anche per ottenere provvedimenti compensativi a tutela degli interessi dei consumatori danneggiati.
L'allegato A introduce l'allegato II-septies nel Codice del consumo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dello schema di decreto, che contiene l'elenco delle disposizioni dell'Unione europea (di cui all'allegato I della direttiva 1828/2020) la cui violazione comporta l'esperibilità delle azioni rappresentative.
Le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023.
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LA CLASS ACTION IN ITALIA ALL'INTERNO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE
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1. 4 APRILE 2019 - Il Senato approva in via definitiva il DdL A.S. 844
Nella seduta del 3 aprile 2019 l'Aula di Palazzo Madama ha approvato definitivamente il ddl n. 844, in materia di azione di classe, incardinato nella seduta di martedì 2 aprile.
Il disegno di legge n. 844, già approvato dalla Camera dei deputati ed esaminatodalle Commissioni riunite 2 ª e 10ª, mira a trasfondere la disciplina dell'azione di classe, attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo), all'interno del Codice di procedura civile, rendendola uno strumento di più ampia applicazione e portata.
. Se vuoi scaricare il testo del DdL n. 844 approvato in via definitiva dal Senato, clicca QUI.
. Se vuoi scaricare il testo dei Dossier di dpocumentazione, clicca QUI.
2. 18 APRILE 2019 - Pubblicata la legge n. 31/2019 - In vigore dal 19 aprile 2020
E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, la LEGGE 12 aprile 2019, n. 31, recante "Disposizioni in materia di azione di classe".
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
2.1. L'azione di classe ex art. 140-bis del Codice del consumo
Nell'ordinamento italiano l'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (c.d. "class action") è attualmente disciplinata dall'articolo 140-bis del Codice del consumo.
L'azione di classe è attualmente così configurata:
1) le finalità dell’istituto sono la tutela dei diritti individuali dei consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea (“diritti individuali omogenei”) nonché la tutela di interessi collettivi (comma 1);
2) con l’azione si fa valere la violazione di diritti contrattuali (es. diritti fondati su un contratto sottoscritto per adesione da una pluralità di consumatori) o di diritti omogenei comunque spettanti al consumatore finale del prodotto (es. diritto al risarcimento danni da prodotto difettoso) o servizio (a prescindere da un rapporto contrattuale) o di diritti omogenei violati da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette (comma 2);
3) l'oggetto dell'azione è l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori (comma 2);
4) la legittimazione ad agire in giudizio viene riconosciuta ai singoli cittadini consumatori («ciascun componente della classe») anche mediante associazioni cui diano mandato o comitati cui partecipino (comma 1);
5) è possibile per altri consumatori aderire all’azione di classe; l’adesione comporta la rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale.
Il procedimento è scandito in due fasi:
- la prima, volta alla pronuncia sull’ammissibilità dell’azione di classe;
- la seconda, finalizzata invece alla decisione nel merito. In caso di accoglimento della domanda,
il procedimento si conclude con la sentenza di condanna alla liquidazione in via equitativa delle somme dovute agli aderenti all’azione di classe o alla definizione di un criterio omogeneo di calcolo per la suddetta liquidazione.
2.2. La struttura della nuova legge
La legge n. 31 del 12 aprile 2019 è composta da 7 articoli.
L'articolo 1 della legge introduce nel codice di rito un nuovo Titolo VIII-bis "Dei procedimenti collettivi", composto da 15 nuovi articoli (dall' articolo 840-bis all' articolo 840-sexiesdecies).
Il nuovo titolo è inserito alla fine del Libro IV dedicato ai procedimenti speciali.
L'articolo 2 interviene sulle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile introducendovi un apposito Titolo V-bis, formato dagli articoli 196-bis e 196-ter.
L'articolo 3 della legge modifica il Testo unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) per applicare le norme del codice penale anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe. Pertanto, l'articolo 76 del citato DPR sanzionerà anche chi - nel presentare la domanda di adesione all'azione di classe, rilascia dichiarazioni mendaci.
L'articolo 4 concerne la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni della legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 5 della legge provvede, per coordinamento, all'abrogazione della disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-bis del Codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice.
L'articolo 6 reca disposizioni di coordinamento.
2.3. I punti essenziali della nuova normativa
Il provvedimento introduce una disciplina organica dell'azione di classe, che dal Codice del consumo, dove attualmente si trova, viene riportata all'interno del Codice di procedura civile, in chiusura del Libro IV.
Dopo il Titolo VIII dedicato all disciplina dell'Arbitrato è inserito il nuovo Titolo VIII-bis "Dei procedimenti collettivi" (artt. da 840-bis a 840-sexiesdecies), nel quale è appunto disciplinata l'azione di classe.
Sono inoltre inserite alcune nuove disposizioni dettaglio all'interno delle norme di attuazione del Codice di procedura civile, per disciplinare le comunicazioni a cura della cancelleria e gli avvisi in materia di azione di classe e l'elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate all'azione di classe.
Vediamo in breve i punti principali della nuova disciplina, la cui entrata in vigore non è però immediata, ma posticipata a 12 mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e precisamente al 19 aprile 2020.
Nel frattempo infatti il Ministero della giustizia dovrà attuare gli accorgimenti tecnici necessari sui sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche.
La legge si applicherà alle condotte illecite commesse dopo la data di entrata in vigore, mentre alle condotte illecite commesse prima di tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Contestualmente all'entrata in vigore della nuova legge saranno abrogate le corrispondenti disposizioni sull'azione di classe contenute nel Codice del Consumo (artt. 139, 140 e 141 D.Lgs. n. 229/2003).
2.3.1. Ambito di applicazione
Con l'azione di classe un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro, i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti, o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
Possono proporre l'azione di classe soltanto le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe.
L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese o nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.
Restano ferme le norme vigenti tema di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
2.3.2. Procedimento dell'azione di classe
Sul piano processuale, la domanda per l'azione di classe è proposta con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente.
Il ricorso, insieme al decreto di fissazione dell'udienza, è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito del decreto, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.
Decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo; le azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine suindicato sono riunite all'azione principale.
Il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità dell'azione di classe; l'ordinanza di ammissione, pubblicata sul portale dei servizi telematici, fissa un termine perentorio (da 60 a 180 giorni) entro il quale i soggetti portatori di diritti individuali omogenei possono aderire l'azione.
2.3.3. Sentenza di accoglimento dell'azione di classe
La sentenza che accoglie l'azione di classe ha un contenuto piuttosto articolato; vediamone i punti principali:
- provvede sulle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco ministeriale;
- accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei;
- definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei, specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei;
- stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei;
- dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio (da 60 a 150 giorni) per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei;
- nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;
- nomina il rappresentante comune degli aderenti (soggetto che deve possedere i requisiti per la nomina a curatore della crisi d'impresa); il rappresentante comune degli aderenti è espressamente qualificato pubblico ufficiale.
2.3.4. Procedura di adesione
L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici.
La domanda dovrà essere presentata su un apposito modello che verrà approvato con decreto ministeriale.
La domanda, che a pena di inammissibilità deve contenere una serie di indicazioni, produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.
I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.
Al resistente è consentito depositare una memoria contenente le sue difese, nella quale prende posizione sui fatti posti dagli aderenti a fondamento della domanda.
Il rappresentante comune degli aderenti predispone e comunica agli aderenti e al resistente il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti.
Il resistente e gli aderenti possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi (nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale).
Il rappresentante comune apporta quindi le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.
2.3.5. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo
Contro il decreto può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale, da presentare entro 30 giorni.
Sul ricorso decide il tribunale in composizione collegiale (del collegio non può far parte il giudice delegato).
2.3.6. Azione inibitoria collettiva
Il provvedimento regola inoltre l'azione inibitoria collettiva, con la quale chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può chiedere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva.
Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta sopra indicata sono legittimate a proporre l'azione solo se iscritte nell'elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia.
L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.
3. 12 APRILE 2022 - CLASS ACTION - Pubblicato il regolamento che disciplina l’iscrizione all’elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre l’azione di classe
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2022, il decreto del Ministero della Giustizia n. 27 del 17 febbraio 2022 recante il “Regolamento in materia di disciplina dell’elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe”.
Contenuti e finalità del decreto
Il presente regolamento - che entra in vigore il prossimo 27 aprile:
a) disciplina l’istituzione dell’elenco delle organizzazioni e associazioni legittimate a proporre l’azione di classe di cui all’articolo 840-bis del codice di procedura civile nonché’ l’azione inibitoria collettiva ai sensi dell’articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile,
b) fissa i requisiti e le modalità per l’iscrizione, i criteri per la sospensione e la cancellazione, le modalità di aggiornamento dell’elenco, nonché’
c) fissa il contributo dovuto ai fini dell’iscrizione e del mantenimento della stessa.
Istituzione e tenuta dell'elenco
L'elenco delle organizzazioni e associazioni che possono proporre l'azione di classe a norma dell'articolo 840-bis del codice di procedura civile nonché l'azione inibitoria collettiva ai sensi dell'articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile, è stato istituito presso il Ministero della Giustizia.
L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e contiene i dati identificativi dell'associazione o organizzazione e dei soggetti che ne hanno la rappresentanza, nonché l'eventuale cancellazione o sospensione, senza riferimento alle motivazioni che le hanno determinate.
Requisiti per l'iscrizione
Costituiscono requisiti per l’iscrizione delle organizzazioni e associazioni nell’elenco:
• essere state costituite almeno due anni prima della presentazione della domanda di iscrizione all’elenco;
• avere sede nella Repubblica italiana o in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
• avere come obiettivo statutario, anche non esclusivo, la tutela di diritti individuali omogenei, senza scopo di lucro;
• avere un ordinamento a base democratica, con convocazione degli iscritti con cadenza almeno annuale;
• svolgere in modo continuativo, adeguato e stabile le attività statutarie attraverso: articolazioni territoriali; disponibilità di un sito internet aggiornato caratterizzato da contenuti informativi e dall’assenza di alcuna forma di pubblicità anche indiretta, attività costante di assistenza e consulenza per gli iscritti e per soggetti terzi; adozione di iniziative pubbliche;
• operare la raccolta delle fonti di finanziamento con le modalità stabilite dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
• prevedere requisiti di onorabilità degli associati, amministratori o rappresentanti conformi a quelli fissati dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
• prevedere a livello statutario la trasparenza amministrativa e contabile, anche mediante la pubblicazione annuale del bilancio e la revisione del medesimo ad opera di soggetti terzi.
Contenuto e modalità di presentazione della domanda
Le organizzazioni e associazioni che intendono iscriversi nell'elenco dovranno presentare domanda, utilizzando il modello a tal fine pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o con firma elettronica qualificata, e deve contenere l'indicazione:
a) della denominazione dell'organizzazione o associazione;
b) della sede legale;
c) del codice fiscale;
d) dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'organizzazione o associazione.
Deve essere presentata altresì l’attestazione resa dal legale rappresentante dell'organizzazione o associazione, del possesso dei requisiti.
La domanda di iscrizione è redatta e presentata esclusivamente per via telematica mediante la casella di posta elettronica certificata (PEC) di cui l'organizzazione o associazione è titolare.
Contributo per l'iscrizione
Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, l'organizzazione o l'associazione richiedente provvede al versamento di un contributo di euro 200,00.
Ai fini del mantenimento dell'iscrizione l'organizzazione o l'associazione provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, al versamento di un contributo di euro 100,00.
Aggiornamento
Entro il 31 maggio di ogni anno, con decreto del Direttore generale, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia, si provvede all'aggiornamento dell'elenco, previa verifica del mantenimento dei requisiti.
Il responsabile, quando accerta la mancanza di uno dei requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione, fatte salve le sanzioni penali per i casi di falsa dichiarazione, dispone la cancellazione dell'iscrizione dell'organizzazione o dell'associazione dall'elenco.
L'organismo o l'associazione nei cui confronti è disposta la cancellazione dall'elenco non può chiedere una nuova iscrizione prima che sia decorso un anno dall'adozione del provvedimento di cancellazione.
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LA CLASS ACTION NEL SETTORE PUBBLICO
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1. L'introduzione della class action nella Pubblica Amministrazione - Approvato uno schema di decreto legislativo
Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella riunione del 15 ottobre 2009, uno schema di decreto legislativo che, in attuazione di specifica delega conferita al Governo, introduce nell’ordinamento il nuovo istituto del ricorso per l’efficienza delle Amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici e ne detta la disciplina processuale, colmando così una lacuna nel nostro ordinamento.
Prima della sua approvazione definitiva, il testo dovrà adesso ricevere il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata.
La class action nella P.A. rientra nel sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
L’organizzazione della Pubblica Amministrazione infatti, così come si è definita negli anni, non ha consentito una verifica dei risultati raggiunti attraverso un confronto con i cittadini fruitori dei servizi.
Il provvedimento:
a) mira al recupero di efficienza dell’apparato pubblico e, da un punto di vista economico, mira ad un forte recupero di produttività;
b) garantisce la tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle Amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard di riferimento, prevedendo una tipologia di ricorsi diversa dall’azione collettiva introdotta nel nostro ordinamento dalla legge finanziaria per il 2008, che riguarda le lesioni dei diritti di consumatori e utenti in ambito contrattuale e per certi ambiti extracontrattuale, ma non il rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni o concessionari in relazione alla natura pubblica del servizio erogato.
L’introduzione della class action ha il fine di:
1. assicurare elevati standard qualitativi ed economici dell'intero procedimento di produzione del servizio reso all'utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle singole strutture;
2. prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato;
3. prevedere l'obbligo per le amministrazioni, i cui indicatori di efficienza o produttività si discostino in misura significativa, secondo parametri deliberati dall'organismo centrale, dai valori medi dei medesimi indicatori rilevati tra le amministrazioni omologhe di fissare ai propri dirigenti, tra gli obiettivi anche quello di allineamento entro un termine ragionevole ai parametri deliberati dall’organismo centrale di valutazione;
4. prevedere l'attivazione di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.
Lo schema di decreto legislativo verrà trasmesso alla Conferenza unificata e alle Commissioni parlamentari.
(Dal Sito del Governo Italiano)
L’obiettivo di questa innovativa forma di "class action" nel settore pubblico non è il risarcimento del danno economico ma invece il sollecito ripristino dell’efficienza del servizio, la trasparenza sull’attività della Pubblica Amministrazione e dei concessionari di servizi pubblici nonché il rafforzamento della valutazione e della responsabilità dei singoli operatori pubblici.
Il ricorso sarà proponibile da singoli e da associazioni qualora siano violati i termini e gli standard nell’esercizio di una funzione pubblica o nell’erogazione di un servizio pubblico.
Lo stesso decreto dispone che le norme ivi contenute si applichino nei seguenti termini differenziati:
- dal 1° gennaio 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici nazionali,
- dal 1° aprile 2010, per le amministrazioni e gli enti pubblici non economici regionali e locali,
- dal 1° luglio 2010, per i concessionari di servizi pubblici,
- dal 1° ottobre 2010, per le altre amministrazioni, gli enti pubblici non economici e i concessionari di servizi pubblici che svolgono funzioni o erogano servizi in materia di tutela della salute o in materia di rapporti tributari.
Si riporta il testo dello:
. Schema di decreto legislativo di attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Governo, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire l’argomento e consultare una rassegna stampa curata dal Ministero per l'Amministrazione e l'Innovazione, clicca QUI.
2. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, il Decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, recante "Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici".
La class action verso la Pubblica Amministrazione è una class action fittizia, perché non risponde ai due criteri fondamentali: l’interesse collettivo e il risarcimento del danno.
L’obiettivo di questa innovativa forma di "class action" nel settore pubblico non è il risarcimento del danno economico ma invece il sollecito ripristino dell’efficienza del servizio, la trasparenza sull’attività della Pubblica Amministrazione e dei concessionari di servizi pubblici nonché il rafforzamento della valutazione e della responsabilità dei singoli operatori pubblici.
Secondo il decreto delegato, il ricorso al giudice anministrativo, che ha competenza esclusiva e di merito, prevede una prima fase di cognizione, in cui il giudice accerta l’illecito e definisce un limite temporale entro cui chiede all’amministrazione di adempiere. In caso di inadempimento, si apre una seconda fase in cui il giudice può chiedere il commissariamento ad acta a per “inadempimento perdurante”.
- Si riporta il testo dell’art. 4 della legge n. 15/2009:
. Legge 4 marzo 2009, n. 15: Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti. Art. 4.
- Si riporta il testo del:
. D. Lgs. 20 dicembre 2008, n. 198: Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
3. Direttiva della Funzione Pubblica
Il Ministro per la Pbblica Amministrazione e l'Innovazione, cona la Direttiva n. 4 del 25 febbraio 2010, illustra alle Amministrazioni Pubbliche il quadro normativo aggiornato di riferimento e le attività da svolgere in materia di class action, di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
L'azione collettiva per l'efficienza prevista dall'art. 7, D.Lgs. n. 198 del 2009 può essere proposta a seguito della violazione di termini o della mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento.
L'azione può essere proposta anche in caso di violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizio e degli standard qualitativi ed economici.
Le pubbliche amministrazioni dovranno definire gli standard in conformità delle disposizioni in materia di performance contenute nel D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ed in coerenza con le indicazioni contenute nelle linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni. Il Ministro, nell'attesa dell'emanazione del decreto, ha richiamato i criteri sanciti per le p.a, nella delibera n. 1 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, quali:le previsioni di termini fissati da leggi o regolamenti; le carte di servizi esistenti e agli eventuali ulteriori provvedimenti in materia adottati dalle singole amministrazioni.
Il Ministro invita le amministrazioni nazionali, regionali e locali a:
- effettuare una ricognizione completa dei rispettivi standard qualitativi ed economici secondo i criteri sopra indicati, con particolare riferimento a quelli vigenti, ritenuti sostenibili in base alla legislazione pregressa;
- a pubblicare gli esiti sui propri siti istituzionali, ai fini della migliore conoscibilità da parte dei cittadini e delle associazioni di consumatori e utenti al fine anche di consentire loro l'esercizio dei diritti riconosciuti dal testo normativo;
- a trasmettere gli esiti della ricognizione alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità, a fini di ausilio nelle attività di definizione degli standard per le pubbliche amministrazioni e per l'attuazione dell'art. 11, D.Lgs. n. 286 del 1999, attività entrambe prodromiche alla piena attuazione del D.Lgs n. 198 del 2009.
Le amministrazioni sono inoltre invitate ad effettuare la ricognizione, pubblicazione e trasmissione dei dati relativi agli obblighi contenuti nelle carte di servizi e agli standard qualitativi ed economici dei concessionari di pubblici servizi, in relazione ai concessionari di rispettiva competenza.
Il Ministro ha inoltre invitato le autorità di regolazione e controllo a verificare i profili relativi ai concessionari di servizi.
La direttiva conferma il ruolo attivo del ministro nell'attività di stimolo e guida alla P.A. e nell'attività di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni sulla class action.
- Si riporta il testo della direttiva:
. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Direttiva del 25 febbraio 2010, n. 4: Direttiva sull'attuazione dell'articolo 7 del D. Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
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RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI
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. Se vuoi approfondire l’argomento del Codice del consumo, clicca QUI.
. Se vuoi visitare il sito Registro Nazionale delle Class Actions, messo a disposizione dal "Coordinamento delle Associazioni esponenziali di tutela degli interessi collettivi specifici per una Class Action efficace", clicca QUI.
. Se vuoi scaricare una breve nota elaborata dal Servizio Studi del Senato dal titolo "Sviluppi in materia di class action - L'articolo 30-bis dell'A.S. 1195-A (collegato energia)", clicca QUI.
. Se vuoi scaricare un documento pubblicato nella sezione Note e Studi del sito www.assonime.it.
dal titolo "La class action da danno antitrust: prime considerazioni", clicca QUI.
Class action - I Tribunali competenti
La domanda di azione collettiva può essere depositata al Tribunale del capoluogo della Regione in cui ha sede l'impresa da citare in giudizio.
I Tribunali abilitati sono 11 su 20 Regioni e si trovano nei seguenti capoluoghi di regione: Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari.
A Torino, Venezia, Roma e Napoli fanno capo anche i tribunali di altre regioni: quelli di Torino, Venezia, Roma e Napoli, infatti, sono competenti per più sedi.
. Se vuoi visitare la mappa cliccabile degli 11 tribunali competenti, clicca QUI.
Il danno risarcibile nell’azione collettiva - Artciolo di di Gianroberto Villa
L’art. 140 bis del Codice del consumo pone, tra gli altri interrogativi, quello dell’identificazione del danno che possa essere oggetto di accertamento nell’azione collettiva risarcitoria.
In questo contributo l'autore ricerca risposte a tale quesito muovendo dalla struttura e dagli scopi dell’azione e valutando il grado di compatibilità di quest’ultima con le varie figura di danno risarcibile. Esso segnala inoltre alcune opzioni, sulle quali sembra opportuna una rimeditazione in vista di una riforma che, nonostante la novità dell’istituto, è già all’esame degli organi legislativi.
. Se vuoi scaricare il testo dell'articolo, clicca QUI.
Tutela antitrust del consumatore e azione di classe - Articolo di Massimo Scuffi Consigliere della Corte di Cassazione
L’azione collettiva risarcitoria introdotta nel Codice del consumo con la nuova versione dell’art. 140-bis costituisce uno strumento processuale di completamento e rafforzamento della difesa del consumatore e delle Associazioni rappresentative contro pratiche commerciali illecite e comportamenti
anticoncorrenziali.
L’Autore, approfondendo i rapporti tra il diritto antitrust ed il ruolo del consumatore nelle dinamiche di mercato, esamina il nuovo istituto sul piano del private enforcement e delle interdipendenze con l’azione pubblica degli organismi preposti a tutela della concorrenza, indicando i punti di contatto con la class action di matrice anglosassone e soffermandosi sulle tecniche risarcitorie
e di traslazione del danno suscettibili di orientare le azioni e le eccezioni delle parti in conflitto.
. Se vuoi scaricare il testo dell'articolo, clicca QUI.
Il nuovo art. 140-bis del Codice
del consumo e l’azione di classe - Articolo di Francesco Camilletti
La legge n. 99 del 2009, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», all’art. 49 riformula l’art. 140-bis Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) mutandone radicalmente la natura e la disciplina, apportandovi numerose novità, prima delle quali il nome. Ed infatti la rubrica dell’art. 140-bis, da «Azione collettiva risarcitoria», è stata modificata in «Azione di classe» allo scopo di sottolineare il carattere individuale del diritto tutelato, ovverosia dei diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti.
. Se vuoi scaricare il testo dell'articolo, clicca QUI.
Una singolare forma di tutela del cittadino nei confronti della P.A.: la class action - Articolo di Umberto G. Zingales
La disciplina sul ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici (nota come class action nei confronti della pubblica amministrazione) suscita alcune perplessità: essa, inquadrata nell’ambito del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti di cui alla legge n. 15/2009 e al D. Lgs. n. 150/2009, e non essendo finalizzata a tutelare direttamente l’interesse del singolo, sembra essere riferibile ad una forma di giurisdizione di tipo oggettivo, con un penetrante ed inedito potere di intervento del giudice amministrativo all’interno dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche, al di là della configurazione della giustizia amministrativa quale prevista dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione.
. Se vuoi scaricare il testo dell'articolo, clicca QUI.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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Per facilitare la comprensione delle novità introdotte nella legge finanziaria 2008 (art. 2, commi 445 - 449), riportiamo il testo a confronto con l'emendamento approvato dal Senato nella seduta del 16 novembre 2007.
Si riporta il testo dell'art. 2, commi 445 - 449:
. Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge Finanziaria 2008 - Art. 2, commi 445 - 449.
. Legge 23 luglio 2009, n. 99: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Art. 49.
. LEGGE 12 aprile 2019, n. 31: Disposizioni in materia di azione di classe. (Testo pubblicato sull'edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale, comprensivo delle note).
. LEGGE 12 aprile 2019, n. 31: Disposizioni in materia di azione di classe. (Testo pubblicato sull'edizione on line della GHazzetta Ufficiale).
. DIRETTIVA (UE) 2020/1828 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2020
relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE.
. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 17 febbraio 2022, n. 27: Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe.
. DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 28:
Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle
azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei
consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2023).
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GIURISPRUDENZA
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La class action entra nel processo tributario
Via libera della Cassazione alle azioni collettive in materia tributaria allorchè si controverte su questioni di diritto comuni a più contribuenti.
E’ questo il principio che ha enunciato la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 21955 del 27 ottobre 2010, esaminando il caso di tre contribuenti che avevano proposto un ricorso comune chiedendo il rimborso delle somme versate a titolo di IRAP relativamente agli anni di imposta 1998,1999 e 2000.
Affermano i giudici della sezione tributaria che laddove la contestazione dell’Ufficio rispetto alle istanze proposte dai contribuenti si fonda esclusivamente su questioni di diritto, e non di fatto, comuni ai contribuenti stessi, il ricorso collettivo è ammissibile.
Va in ogni caso ricordato che, recentemente, la Corte, con la sentenza n. 10578/2010, ha evidenziato che nel processo tributario non è, di regola, ammissibile il ricorso collettivo (proposto da più parti) e cumulativo (proposto nei confronti di più atti impugnabili), essendo necessaria, per la configurazione del litisconsorzio facoltativo, la comunanza delle questioni sia in diritto, sia in fatto.
Questa volta, invece, i giudici – sebbene abbiano preliminarmente specificato di non volere porre in discussione il principio affermato nella sentenza 10578/2010 circa l'inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo – hanno di fatto rilevato come nel caso di specie «la contestazione dell'Ufficio rispetto alle istanze di rimborso proposto dalle attrici si fonda ( ... ) su questioni di diritto, e non di fatto, comuni alle contribuenti, cosicché il richiamo alla necessaria identità in fatto delle questioni appare in concreto ultroneo».
- Si riporta il testo della sentenza:
. Corte di Cassazione - Sezione Tributaria - Sentenza 27 ottobre 2010, n. 21955.
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