EDITORIA – PROPOSTA DI RIFORMA - NUOVE DISPOSIZIONI SULLA VENDITA DI LIBRI - LA VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDINATA E PRIODICA
LA RIFORMA DELL'EDITORIA
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1. LA PROPOSTA DI RIFORMA DELL'EDITORIA - SCHEMA E QUESTIONARIO
Con la Legge Finanziaria 2007, il Governo ha formalmente assunto l'impegno di presentare entro i prossimi sei mesi un apposito disegno di legge per modificare e coordinare le leggi nel settore dell'editoria.
Per assolvere a tale compito, negli ultimi giorni dell'anno, l'On. Ricardo Franco Levi, Sottosegretario con delega all'editoria, ha presentato alle associazioni del settore e alle competenti Commissioni di Camera e Senato uno schema della riforma prospettata, unito ad un dettagliato "questionario" al quale gli operatori del comparto editoriale dovranno rispondere entro il 20 gennaio 2007.
Lo schema e il questionario sono stati predisposti con l'ausilio di un gruppo di lavoro presieduto dal prof. Enzo Cheli, già Presidente dell'Autorità per le Comunicazioni r riguardano tutti i temi sui quali dovrà intervenire la riforma che viene ora sottoposto all’attenzione delle associazioni rappresentative del mondo dell’editoria e dei soggetti interessati e pubblicato sul sito internet del Governo.
Gli operatori del settore, associazioni ma anche singoli cittadini devono sentirsi coinvolti nella partecipazione a tale progetto, rispondendo al nostro questionario ed eventualmente arricchendolo con le loro indicazioni.
Il termine per la risposta da indirizzare alla casella di posta elettronica scdie@palazzochigi.it era stato fissato per il 20 gennaio 2007.
Si riporta il testo dello:
. Schema della riforma dell'editoria e del questionario.
2. IL DISEGNO DI LEGGE VARATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Lo schema di disegno di legge di riforma dell'editoria è stato approvato dal Governo in via preliminare il 3 agosto 2007.
In data 12 ottobre 2007, il Consiglio dei Ministri approva e manda all’esame del Parlamento il testo del disegno di legge di riforma dell’editoria (C-1269).
Si tratta di disegno di legge complesso, suddiviso in sette Capi e composto da 32 articoli.
All'articolo 29, il Governo viene delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, un decreto legislativo avente ad oggetto la raccolta in un testo unico delle norme primarie in
materia di editoria.
. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge del 3 agosto 2007, clicca QUI.
2.1. Si vuole colpire Internet?
Questo disegno di legge sta scatenando una pioggia di critiche soprattutto da parte di coloro che operano attraverso Internet.
Il disegno di legge licenziato dal Consiglio dei Ministri lascia, infatti, intravedere l'obbligo di iscrizione
al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) per chi ha attività editoriali e forse anche per chi ha un sito o addirittura un blog.
Da più parti si sostiene che la norma sulla registrazione dei siti internet nel ROC non è chiara e lascia spazio a interpretazioni assurde e restrittive.
Da tener presente, inoltre, che l'iscrizione al ROC non implica solo carte da bollo e burocrazia ma rischia soprattutto di aumentare le responsabilità penali per chi ha un sito.
L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che svolgono attività editoriale su internet rileva, infatti, anche ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.
Vogliamo, per ora, concentrare l'attenzione dei nostri lettori su soli quattro articoli: 2, 5, 6 e 7, che riportiamo in sintesi
2.2. Esame di alcuni articoli
A. Definizione di prodotto editoriale (art. 2)
Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.
Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti discografici e audiovisivi.
B. Definizione di attività editoriale (art. 5)
Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria.
L’esercizio dell’attività editoriale può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative.
C. Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione (art. 6)
Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l’attività editoriale sono tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC).
Sono esclusi dall’obbligo della registrazione i soggetti che operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.
L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni dei quotidiani e dei periodici, e sostituisce a tutti gli effetti la registrazione presso il Tribunale, di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Sono fatti salvi i diritti già acquisiti da parte dei soggetti tenuti a tale registrazione in base alla predetta normativa.
La tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è curata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale dovrà adottare un regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti e delle imprese tenuti all'iscrizione, ai sensi della presente legge.
D. Attività editoriale su internet (art. 7)
L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.
Per le attività editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici si considera responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle informazioni.
3. APPROFONDIMENTI, OSSERVAZIONI E ... ANCHE PROTESTE
3.1. Osservazioni della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG)
. Se vuoi scaricare il testo delle osservazioni della FIEG, clicca QUI
3.2. Osservazioni dell'Ordine dei Giornalisti - Consiglio nazionale
. Se vuoi leggere il testo delle osservazioni proposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, clicca QUI
3.3. Osservazioni dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche
. Se vuoi leggere il testo delle risposte al questionario redatte dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche, clicca QUI
3.4. Proteste dal Web - Un allarme dal sito Punto Informatico
In pieno agosto è stato sparato il siluro: una proposta normativa che se diverrà legge costringerà qualunque sito o prodotto editoriale, anche senza fini di lucro, a registrarsi al ROC.
Il Consiglio dei Ministri ha già dato il via libera.
. Se vuoi leggere un commento pubblicato sul sito Punto infornatico, dal titolo "Il Governo vara la Internet Tax - Le dimensioni del siluro", con breve commento di Paolo De Andreis, clicca QUI
4. IL DIBATTITO POLITICO - ERRORI DA CORREGGERE
Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Levi, precisa che nell'intenzione dell'esecutivo "è promuovere la riforma del settore dell'editoria, a sostegno del quale lo Stato spende somme importanti", per "tutelare e promuovere il pluralismo dell'informazione".
Nessuna intenzione "di censurare il libero dibattito" ma quella di "creare le condizioni di un mercato libero, aperto e organizzato".
In programma, a questo scopo, l'abolizione della registrazione presso i tribunali, finora obbligatoria per qualsiasi pubblicazione, sostituita "dalla registrazione presso il Registro degli operatori della comunicazione tenuto dal Garante per le comunicazioni".
Levi chiarisce: "Con l'obbligo della registrazione non pensiamo al ragazzo che realizza un sito o un blog ma a chi, con la carta stampata, e con internet, pubblica un vero prodotto editoriale e diviene un autentico operatore del mercato dell'editoria".
Pietro Folena, presidente della commissione Cultura della Camera (competente anche per l'editoria) sottolinea: "Chi fa un blog non è un editore e non deve sottostare a regole riguardanti la stampa o gli operatori della comunicazione".
Alfonso Pecoraro Scanio annuncia che i Verdi presenteranno emendamenti alla legge "per evitare restrizioni per chi apre un blog e consentire a tutti gli utenti di parlare liberamente preservando la democrazia web".
Antonio Di Pietro, uno dei primi politici bloggers, è convinto che "il ddl vada bloccato", perché "è una legge liberticida, contro l’informazione libera e contro i blogger che ogni giorno pubblicano articoli mai riportati da giornali e televisioni. Io faccio parte del Governo e mi prendo le mie responsabilità per non aver intercettato il disegno di legge, ma per quanto mi riguarda questa legge non passerà mai, anche a costo di mettere in discussione l’appoggio dell’Italia dei Valori al Governo".
"Un errore da correggere". Con queste parole Paolo Gentiloni, Ministro delle Comunicazioni, ammette sul suo blog che è giustificato l'allarme suscitato dalla norma sulla registrazione dei siti internet inserita nel disegno di legge di riforma dell'editoria proposto da palazzo Chigi.
Il ministro riconosce poi la propria fetta di responsabilità nell'accaduto "per non aver controllato personalmente e parola per parola il testo che alla fine è stato sottoposto al Consiglio dei Ministri".
5. L’INDAGINE CONOSCITIVA DELL’ANTITRUST NEL SETTORE DELL’EDITORIA
5.1. Le finalità dell'indagine
Nel febbraio 2007, l’Autorità ha avviato un’indagine conoscitiva riguardante il settore dell’editoria quotidiana, periodica e multimediale, intesa ad approfondire l’organizzazione e il quadro giuridico del settore, alla luce delle trasformazioni tecnologiche in corso e della diffusione di nuovi prodotti editoriali.
L’avvio dell’indagine si collocava nel contesto di una più ampia riflessione sull’editoria, nell’ambito del quale la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva predisposto un progetto di riforma organica del settore.
La prima parte dell’indagine, conclusa nel luglio 2007, ha riguardato le sovvenzioni pubbliche alla stampa e i limiti alle concentrazioni per i quotidiani.
La seconda parte dell’indagine conoscitiva, conclusa a ottobre del 2009, affronta l’analisi della distribuzione della stampa quotidiana e periodica in Italia, con l’obiettivo di verificare, nelle previsioni regolamentari come nelle concrete modalità di funzionamento del settore, la sussistenza di eventuali restrizioni ingiustificate della concorrenza.
Con un Comunicato stampa del 10 ottobre 2009, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comunicato di aver concluso l’indagine conoscitiva, avviata nel 2007, nel settore dell’editoria quotidiana, periodica e multimediale, intesa ad approfondire l’organizzazione e il quadro giuridico del settore, alla luce delle trasformazioni tecnologiche in corso e della diffusione di nuovi prodotti editoriali.
Secondo l’Autority occorre:
a) liberalizzare l’apertura delle edicole anche in vista dell’entrata in vigore della Direttiva Servizi, promuovendo l’ingresso di nuovi operatori in tutta la filiera e garantendo la presenza di punti vendita laddove non c’è mercato;
b) rivedere i criteri di remunerazione dei distributori e dei rivenditori con meccanismi che garantiscano la fornitura delle singole edicole e l’equilibrio economico dei distributori indipendenti;
c) modernizzare la distribuzione editoriale per consentire al settore di rispondere alle sfide di internet e della free-press, garantendo realmente ai consumatori l’accesso all’intera offerta informativa.
Sono queste le conclusioni dell’indagine conoscitiva condotta dall’Antitrust, secondo la quale il comparto è sottoposto a vincoli e a restrizioni concorrenziali che ne limitano le capacità di reazione, senza però salvaguardare pienamente il necessario pluralismo informativo.
Per questo è necessaria una revisione complessiva e organica delle modalità di funzionamento del sistema, per rimuovere tutte le restrizioni o anomalie che vincolano ingiustificatamente l’efficiente svolgimento dell’attività distributiva.
5.2. Liberalizzare le edicole
Secondo l’Autorità è innanzitutto necessaria una piena liberalizzazione dei punti vendita, in linea con le esperienze di altri importanti Paesi europei.
L’attuale regolazione affidata ai piani comunali e alle procedure di autorizzazione non solo mortifica le dinamiche competitive, ma espone spesso i titolari di autorizzazione a rifiuti di fornitura da parte dei distributori locali, impedendo l’apertura del punto vendita autorizzato o costringendolo alla chiusura.
La piena liberalizzazione rappresenta peraltro una scelta necessaria anche alla luce della prossima entrata in vigore della Direttiva Servizi. Per garantire la presenza delle edicole dove la domanda non venisse soddisfatta dalle dinamiche del libero mercato, si potrebbero comunque adottare iniziative mirate, mediante sovvenzioni pubbliche.
5.3. Modificare la remunerazione della filiera
Secondo l’Antitrust è necessario rivedere i rapporti economici tra gli anelli della filiera distributiva editore-distributore-rivenditore. In particolare:
A) Andrebbe ripensato, rendendolo più flessibile, il principio di identità delle condizioni economiche praticate dagli editori ai rivenditori. In Francia, ad esempio, il corrispettivo riconosciuto al rivenditore varia in funzione del livello di specializzazione e della qualità del servizio offerto.
B) Necessitano di una revisione anche i rapporti tra distributori locali ed edicolanti. In Gran Bretagna i primi hanno la facoltà di applicare un supplemento per il servizio trasporto (carriage service charge) la cui entità varia a seconda dei volumi di giornali acquistati dal punto vendita.
5.4. Modificare il regime autorizzatorio vigente
La principale distorsione concorrenziale nel mercato della vendita al dettaglio della stampa è stata individuata nell’esistenza di barriere all’entrata nel mercato di natura amministrativa.
Già l’indagine conoscitiva IC/20, pubblicata dall’Autorità nel luglio 2004, aveva evidenziato un’eccessiva regolamentazione, asseritamente funzionale alla tutela del pluralismo dell’informazione, che si risolveva in una forma di protezione per gli operatori presenti sul mercato, a detrimento dello sviluppo e dell’ammodernamento della rete distributiva della stampa.
L’Autorità, in linea con analoghe segnalazioni precedenti, aveva auspicato una modifica del decreto legislativo n. 170/2001 volta a consentire una piena liberalizzazione dell’accesso al mercato, attraverso l’eliminazione del regime autorizzatorio, tendente a predeterminare la struttura del mercato sulla base di criteri discrezionali.
L’attuale quadro normativo che disciplina l’attività della distribuzione della stampa sul territorio nazionale è rappresentato dal decreto legislativo del 24 aprile 2001, n. 170, recante “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108”.
L’art. 3 della legge n. 108/99 stabiliva che il Governo era delegato ad emanare un apposito decreto legislativo finalizzato al riordino dell’assetto normativo della distribuzione della stampa, sia quotidiana che periodica, e introduceva un periodo di sperimentazione, della durata di diciotto mesi, della vendita di giornali quotidiani e periodici svolta presso nuovi canali di vendita, diversi dalle tradizionali rivendite di giornali (ed indicati dall’art. 1 della medesima legge).
La finalità di tale sperimentazione era quella di acquisire elementi conoscitivi circa le variazioni nella domanda di prodotti editoriali provocate dalla vendita di giornali in esercizi diversi dalle rivendite autorizzate in posti fissi.
Al termine del periodo di sperimentazione, è stato emanato il citato decreto legislativo n. 170/2001 il quale, nel riordinare il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, ha introdotto la definizione normativa di punti vendita “esclusivi” (previsti nei “piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita” e dediti alla vendita esclusiva di quotidiani e periodici) e punti vendita “non esclusivi” (autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero di periodici, in aggiunta ad altre merci), in cui si articola la rete di vendita in tutto il territorio nazionale (art. 1 del decreto n. 170/2001).
L’art. 2, comma 6, del decreto n. 170/2001 prevede, analogamente alla disciplina previgente, che il rilascio dell’autorizzazione, anche a carattere stagionale, sia per i punti di vendita esclusivi che per quelli non esclusivi debba avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso. Tuttavia, a differenza di quanto previsto in precedenza, viene stabilito che si debba tenere in considerazione anche l’esistenza di altri punti vendita non esclusivi.
L’Autority ritiene che la previsione di cui all’art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 170/2001, secondo cui il rilascio dell’autorizzazione deve avvenire in ragione, tra l’altro, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, appare non conforme al dettato comunitario secondo cui gli Stati membri non possono subordinare l’accesso ad un’attività di servizi ad una verifica dell’esistenza di una domanda di mercato (art. 14, punto 5), della direttiva).
Inoltre, la citata disposizione nazionale, nella parte in cui prevede che l’autorizzazione debba avvenire “in ragione della densità della popolazione” e “dell’esistenza di altri punti vendita non esclusivi” appare rientrare tra i requisiti che debbono essere sottoposti a valutazione, trattandosi di “restrizioni in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori” (art. 15, paragrafo 2, punto a), della direttiva).
Con particolare riguardo alle distanze minime, si ricorda che già il decreto legge n. 223/2006 ha stabilito che le attività commerciali, tra le quali può essere ricompresa l’attività di vendita di stampa quotidiana e periodica, possano essere svolte senza che debbano essere rispettate distanze minime obbligatorie tra attività appartenenti alla medesima tipologia.
6. 4 OTTOBRE 2016 - LA CAMERA APPROVA IN VIA DEFINITIVA IL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DELL'EDITORIA
La Camera ha approvato, nella seduta del 4 ottobre (con 275 voti a favore, 80 contrari e 32 astenuti), in via definitiva il testo unificato delle proposte di legge: "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti" (A.C. 3317-3345-B).
Il disegno di legge, approvato definitivamente dall'Assemblea della Camera il 4 ottobre 2016 - prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e delega il Governo a ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all'editoria e all'emittenza radiofonica e televisiva locale (al contempo recando alcune disposizioni precettive), nonché la disciplina relativa a profili pensionistici dei giornalisti e a composizione e competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Reca, inoltre, disposizioni inerenti i giornalisti, nonché il sistema distributivo e la vendita dei giornali.
Infine, disciplina la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e la durata della stessa e fissa un limite massimo retributivo per amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della medesima concessione.
Il disegno di legge interviene, inoltre:
- sull'Ordine dei giornalisti, riorganizzando il Consiglio Nazionale ed in particolare il sistema elettorale demandando tutto a specifici decreti legislativi del governo;
- sulla disciplina di profili pensionistici dei giornalisti prevedendo un innalzamento dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata, con il divieto per le aziende di mantenere un rapporto di lavoro con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento previdenziale.
1) Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione
L'art. 1 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, che sostituisce, fra l'altro, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico, destinandolo (solo) al sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale.
Al Fondo affluiscono:
a) le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica;
b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale;
c) quota parte – fino a 100 milioni di euro annui per il periodo 2016-2018 – delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI;
d) le somme derivanti dal gettito annuo di un contributo di solidarietà, pari allo 0,1% del reddito complessivo dei: concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta; altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet.
2) Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici e sostegno agli investimenti per l'innovazione dell'offerta informativa
La legge, oltre a istituire il nuovo Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, delega il Governo a ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all’editoria e all’emittenza radiofonica e televisiva locale.
3) Innovazione del sistema distributivo e altre disposizioni per la vendita dei giornali
L'art. 2, commi 1 e 2, lett. l), delega il Governo a innovare il sistema distributivo.
I criteri direttivi attengono a: attuazione del processo di progressiva liberalizzazione, assicurando agli operatori parità di condizioni, in particolare con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, garantendo:
- il pluralismo delle testate in tutti i punti vendita e introducendo parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività;
- la promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita, e la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento di beni e di fornire intermediazione di servizi;
- la promozione di sinergie strategiche tra punti vendita;
- il completamento dell'informatizzazione delle strutture.
4) Ridefinizione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e della disciplina in materia di prepensionamenti dei giornalisti
L'art. 2, commi 4-6, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati:
- alla razionalizzazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, relativamente alle competenze in materia di formazione, al procedimento disciplinare (in particolare eliminando la facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell'ordine al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa al Consiglio nazionale), alla riduzione del numero dei componenti fino ad un massimo di 60, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti (con la presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute in ciascuno dei due gruppi), all'adeguamento del sistema elettorale;
- all'incremento – nella direzione di un progressivo allineamento con la disciplina generale – dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti; alla revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e agli stessi prepensionamenti.
5) Esercizio della professione di giornalista e Consigli territoriali dell'Ordine dei giornalisti
L'art. 5 dispone che nessuno può esercitare la professione di giornalista, nè assumere il relativo titolo, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti o in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'ordine regionale o interregionale competente. Rimangono ferme le sanzioni già previste a legislazione vigente.
L'art. 6 prevede la costituzione di Consigli dell'Ordine dei giornalisti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
. Se vuoi scaricare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera, clicca QUI.
. Se vuoi approfondire i contenuti del disegno di legge, clicca QUI.
7. 31 OTTOBRE 2016 - Pubblicata la legge di riforma dell'editoria
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2016, la Legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”.
La legge n. 198/2016, in particolare:
a) prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, che sostituisce, fra l'altro, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui la L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto l'istituzione presso il Ministero dello Sviluppo Economico, destinandolo (solo) al sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale (art. 1);
b) delega il Governo a ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all'editoria e all'emittenza radiofonica e televisiva locale, nonché la disciplina relativa a profili pensionistici dei giornalisti e a composizione e competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (art. 2);
c) reca disposizioni inerenti i giornalisti, nonché il sistema distributivo e la vendita dei giornali;
d) disciplina la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e la durata della stessa e fissa un limite massimo retributivo per amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della medesima concessione;
e) delega il Governo ad emanare decreti per la liberalizzazione degli orari e dei punti vendita dei giornali (art. 2, comma 2, lett. l), n. 2).
L'art. 3, comma 4, lett. c), reca la definizione di quotidiano on line.
«Per "quotidiano on line" si intende quella testata giornalistica:
a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;
b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;
d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;
e) che produca principalmente informazione;
f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie».
L'articolo 5, sostituendo l’art. 45 della L. n. 69/1963, dispone che nessuno può esercitare la professione di giornalista, nè assumere il relativo titolo, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti o in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'ordine regionale o interregionale competente. Rimangono ferme le sanzioni già previste a legislazione vigente.
L'articolo 6 prevede la costituzione di Consigli dell'Ordine dei giornalisti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 7 estende a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni l'autorizzazione ad avvalersi delle agenzie di stampa per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi, già prevista per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con aggiudicazione a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara.
L'articolo 9 prevede che la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata pari a 10 anni ed è preceduta da una consultazione pubblica sugli obblighi dello stesso servizio.
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
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ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI
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1. L’INFORMAZIONE CHE CAMBIA - DAI QUOTIDIANI ALLA FREE PRESS A INTERNET
1.1. Crisi dei giornali e nuove opportunità
L’editoria sta vivendo un momento di grandi cambiamenti. E’ indubbio che il modello attuale, di produrre e distribuire informazione, non è piu competitivo ed adatto a reggere sul mercato.
Occorre rivedere non solo a distribuzione ma anche il modo stesso di produrre e ‘consumare’ informazione.
Gli editori, non sono più in grado di far fronte alle perdite ed il pubblico comincia ad essere stanco della solita informazione ‘appiattita’ e ‘massificata’.
Questo, potrebbe consentire ad editori capaci, di riuscire ad inserirsi in quei ”vuoti’ ed offrire prodotti editoriali in grado di distinguersi in un contesto, sicuramente affollato ma spesso non particolarmente ‘creativo’.
1.2. La stampa free press ed il suo sviluppo
La stampa free press, da non confondere con la stampa libera intesa come libertà di idee, che devono essere presenti in qualunque tipo di stampa, nasce fin dai primi anni 80 negli Stati Uniti e dilaga negli anni 90 in Gran Bretagna.
Una testata free press importante a Londra, è ”The London Paper”, dalle 16.30 viene regalata nei pressi delle 240 stazioni delle metropolitana grazie a 700 distributori.
1.3. Giornali che si vendono meno e calo dei lettori
Ma perchè orientarsi sul lancio di un free press e non sul lancio di un giornale da vendere in edicola?
La risposta, a caldo, è presto detta: i lettori leggono poco e comprano sempre meno i giornali. Spesso basta anche una sola copia di un quotidiano che gira in ufficio o al ristorante per essere letta da un diverso numero di persone.
L’avvento di Internet, poi, e la gratuità dell’informazione nazionale sul web, hanno dato il colpo di grazia al fenomeno dell’editoria tradizionale.
Ma le cause della disaffezione dei lettori sono tante, a partire dal generale appiattimento dell’informazione, definita dagli stessi lettori, sterile, preconfezionata, senza novità o scoop eclatanti che spesso vengono affidati a blog e siti che inneggiano all’informazione verità o al giornalismo d’inchiesta.
In questo scenario è entrato preponderante il fenomeno della free press, capace, con la sua distribuzione capillare e gratuita di conquistare anche il pubblico meno attento alla lettura delle notizie, come ad esempio, i giovanissimi.
1.4. Gli editori free press e le sfide da affrontare
Gli editori free press nostrani hanno però dovuto confrontarsi con risultati non sempre lusinghieri, come dimostra la crisi dei free press del gruppo E-Polis sfociata nell’estate 2007 nel blocco delle pubblicazioni, e nel rischio della perdita di posti di lavoro per i giornalisti e la recente crisi del gruppo svedese Metro International, primo editore di free press al mondo, con una tiratura di 23 milioni di copie in 23 paesi.
Il boom della free press in Italia, risale all’anno 2000, proprio grazie al gruppo Metro International, allora Modern Time Group, che lancia a Roma, il primo numero di Metro. Dal 2000 ad oggi, però di acqua sotto i ponti ne è passata tanta ed il calo della pubblicità che prima interessava la stampa a pagamento, da circa un anno sta colpendo anche la free press.
La causa del fenomeno è da ricercarsi nell’aumento spropositato del numero di giornali free press, (Metro all’epoca del suo lancio contava, infatti, ben 18 edizioni, E-Polis ne contava 15, e con la nuova edizione di Palermo, sale a 16) e nel fatto che molti free press appartengono a grandi e noti gruppi editoriali di stampa a pagamento (Leggo, del Gruppo Caltagirone, 24minuti, del Gruppo Sole24Ore, Anteprima del Corriere della Sera e City, entrambi del Gruppo Rcs).
Pertanto l’appiattimento delle notizie della stampa tradizionale, sembra aver colpito anche la free press, figlia delle stesse strategie che nel tempo l’hanno infarcita di troppa pubblicità a scapito dei contenuti.
1.5. Il nuovo modello di sviluppo della stampa free press
Per cui se non è possibile dire che la stagione della free press è tramontata, occorre però ripensare ad un nuovo modello di giornale gratuito. Più a misura d’uomo, maggiormente concentrato sui contenuti, diversificati per area territoriale, target e contenuti.
Un primo requisito è il radicamento in un determinato territorio, cioè creare un prodotto per l’informazione locale, troppo spesso trascurata da quotidiani a pagamento ed agenzie di stampa.
L’informazione locale, con i suoi fatti, i suoi piccoli e grandi drammi, può rappresentare un segmento editoriale da tener presente nel lancio di un giornale free press.
1.6. Normative per aprire un giornale free press
Qualsiasi giornale, gratis o a pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, deve essere iscritto presso il Registro della stampa del Tribunale del luogo dove la pubblicazione sarà effettuata, ovvero la sede legale dell’impresa editoriale e della redazione principale.
Sempre, secondo la legge sulla stampa, la testata deve avere un proprietario, un editore e un direttore responsabile.
Ci sono casi in cui queste tre figure coincidono, ma generalmente si tratta di casi di editoria locale a piccolo margine di diffusione, nel caso della stampa free press dai grandi numeri, spesso coincidono le figure del proprietario e dell’editore, anche se queste possono anche non coesistere nella stessa persona.
Il proprietario, possiede la testata, l’editore è, invece, l’imprenditore che chi si occupa di editarla e diffonderla.
Altro aspetto burocratico per il lancio di un giornale è l’iscrizione al “Registro Operatori della Comunicazione” (ROC), istituito, con la legge 31 luglio 1997, n. 249, dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sostitutivo del Registro Nazionale della Stampa.
La registrazione al Roc è una forma di trasparenza e di tutela del pluralismo dell’informazione che mira ad evitare le concentrazioni editoriali nelle mani di pochi editori, rendendo pubblici i nomi di chi edita, per lavoro, i giornali.
Tra le competenze dell'Autorità, la legge istitutiva 31 luglio 1997, n. 249 individua, in particolare all'art, 1, comma 6, lett. a), numeri 5 e 6, la tenuta del Registro unico degli Operatori di comunicazione (di seguito ROC) che ha inglobato il Registro nazionale della stampa e il Registro nazionale delle imprese radiotelevisive detenuti, a suo tempo, dal Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria.
Successivamente, con delibera n. 236/01/CONS (recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione"), il Consiglio dell'Autorità, in data 30 maggio 2001, ha emanato il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro stesso e per la definizione dei criteri d'individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al Registro alla data d'entrata in vigore della legge stessa.
Tale Registro ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.
Sono tenuti ad iscriversi al registro:
• i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
• le imprese concessionarie di pubblicità;
• le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
• le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
• le agenzie di stampa di carattere nazionale;
• i soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale;
• le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.
. Se vuoi consultare il sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e scaricare le deliberazioni che riguardano la tenuta del ROC, clicca QUI
2. NUOVE DISPOSIZIONI SULLA VENDITA DI LIBRI
2.1. La disciplina dettata dalla legge n. 69 del 2001
L'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, costituisce la vigente disciplina del prezzo dei libri.
Tale legge è stata oggetto di modifiche successive apportate dal decreto-legge n. 99 del 2001, convertito dalla legge n. 198 del 2001.
A seguito di specifiche audizioni degli operatori del settore dell'editoria, il Governo, al fine di pervenire a una complessiva riforma del prodotto editoriale, del relativo mercato e delle provvidenze, approvò un disegno di legge che, seppure oggetto di una prima discussione nelle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non ebbe modo di completare il proprio percorso parlamentare a causa dell'anticipata conclusione della legislatura.
Un articolo di quel disegno di legge riguardava, in modo specifico ed esclusivo, il tema del prezzo del libro ed è precisamente quell'articolo che qui si ripropone come autonoma proposta di legge.
2.2. 5 AGOSTO 2011 - Le novità introdotte dalla legge n. 128 del 2011
E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2011, la legge 27 luglio 2011, n. 128, recante “Nuova disciplina del prezzo dei libri”.
La legge, promossa dal Senatore Riccardo Levi:
- regolamenta e tutela il settore fissando la percentuale massima di sconto al pubblico al 15% per chiunque venda al dettaglio, comprese le vendite per corrispondenza e tramite commercio elettronico,
- vieta le promozioni al dettaglio al di sopra del 15%,
- consente, ad esclusione del mese di dicembre, le campagne promozionali soltanto agli editori - non reiterabili nel corso dell'anno solare e di durata non superiore ad un mese, con sconti entro il 25% del prezzo di copertina - prevedendo la facoltà dei venditori al dettaglio di non aderire a tali campagne promozionali.
La normativa, che entrerà in vigore il 1° settembre 2011, stabilisce altresì che alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale.
Il comma 8 dell'art. 2, prevede che la vendita di libri, effettuata in difformità dalle disposizioni dettate dalla legge in commento, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Spetta al Comune vigilare sul rispetto delle nuove disposizioni e provvedere all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste.
I relativi proventi sono attribuiti al Comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
Con l'entrata in vigore della legge n. 128/2011 viene, infine, abrogato l'art. 11 della legge n. 62 del 7 marzo 2001 sul prezzo fisso dei libri.
Il testo della legge viene riportato nei Riferimenti normativi.
3. LA VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
3.1. Riferimenti normativi
1) Legge 13 aprile 1999, n. 108 - Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica;
2) Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 - Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108.
3.2. Definizione
Per vendita quotidiani e periodici si intende l'attività di vendita e diffusione della stampa quotidiana e periodica in chiosco, sia su suolo pubblico che su suolo privato, oppure in negozio.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 170/2001, la vendita può avvenire in forma esclusiva, nel caso in cui l'attività di vendita di quotidiani e periodici si configuri come attività prevalente, sia all'interno di un chiosco che all'interno di un negozio, oppure in forma non esclusiva, nel caso in cui l'attività si configuri come attività complementare di altra attività e la vendita di quotidiani e periodici avvenga all'interno di altre strutture quali esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, pubblici esercizi, quali:
• rivendita di generi di monopolio;
• impianto di distribuzione di carburanti;
• esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande;
• media strutture di vendita con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq;
• grande strutture di vendita;
• esercizio adibito prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita di 120 mq;
• esercizio a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
3.3. Autorizzazione o SCIA
3.3.1. Autorizzazione
Chi intende esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste, sia su suolo pubblico che suolo privato con chiosco, sia presso un qualsiasi esercizio deve richiedere un'autorizzazione all'Ufficio Polizia Amministrativa del Comune.
I punti vendita si distinguono in:
• punti vendita esclusivi, cioè quelli che, previsti nel Piano Comunale di Localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
• punti vendita non esclusivi, cioè gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.
Punti vendita esclusivi
Le nuove autorizzazioni per punti di vendita esclusivi sono rilasciate sulla base del nuovo Piano di Localizzazione.
Il Piano di Localizzazione dei punti di vendita è un Piano predisposto dal Comune di Reggio Emilia per assicurare il più razionale insediamento delle rivendite in rapporto alla distribuzione territoriale della popolazione, la migliore produttività del servizio e il più facile accesso degli utenti ai punti di vendita.
Punti vendita non esclusivi
Le autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi vengono rilasciate sempre in seguito all'approvazione del Piano di Localizzazione.
Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:
• le rivendite di generi di monopolio (tabacchi ecc.);
• le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
• i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
• le strutture di vendita con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
• gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati;
• gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
Non e' necessaria alcuna autorizzazione:
• per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pubblicazioni specializzate;
• per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
• per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
• di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
• per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
• per la vendita in alberghi e pensioni se costituisce un servizio ai clienti;
• per la vendita all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
3.3.2. SCIA
Alcuni regolamenti comunali, anzichè l'autorizzazione, prevedono la presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico del Comune, previo pagamento dei diritti di segreteria.
Se l'esercizio insiste su area pubblica, la SCIA andrà presentata solo previo ottenimento della concessione di suolo pubblico e del prescritto titolo edilizio.
3.4. Requisiti
Requisiti soggettivi
E' richiesto il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010.
Requisiti strutturali
L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa.
L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria).
3.5. Successive modifiche
Per modificare una rivendita (subentro, trasloco) o per sostituire il chiosco, occorre presentare una apposita comunicazione completa della documentazione richiesta dal Comune.
L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria, consente di modificare l’attività.
Per ampliare l’occupazione di suolo pubblico di un chiosco esistente con tende, espositori o altro, occorre presentare un'apposita domanda completa della documentazione richiesta.
3.6. Orari
Il D.Lgs. n. 114/1998 esclude dall’applicazione delle disposizioni in materia di orari, previste dal medesimo decreto, le rivendite di giornali nonché gli esercizi specializzati nella vendita di libri. Di conseguenza, ai punti di vendita esclusivi che si limitino alla vendita dei quotidiani e dei periodici, nonché ai punti di vendita non esclusivi, non sono applicabili le disposizioni in materia di orari di apertura e di chiusura di cui al citato D.Lgs. n. 114 del 1998.
Ai punti di vendita esclusivi che vendano altri prodotti oltre quelli editoriali, nonché ai punti di vendita non esclusivi, va applicata la disciplina degli orari prevista per l’attività prevalente.
3.7. Sanzioni
Tra le sanzioni più importanti:
1) Vendita di giornali in assenza dei requisiti morali
Prevista:
a) una sanzione pecuniaria: da 2.582,00 a 15.493,00 euro con pagamento in misura minore di euro 5164,00;
b) una sanzione accessoria: chiusura immediata dell’esercizio di vendita.
2) Vendita di giornali senza autorizzazione
Prevista:
a) una sanzione pecuniaria: da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 con pagamento in misura minore di euro 5.164,00;
b) una sanzione accessoria: chiusura immediata dell’esercizio di vendita.
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RIFERIMENTI NORMATIVI - NROMATIVA NAZIONALE
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. Legge 8 febbraio 1948, n. 47: Disposizioni sulla stampa.
. Legge 5 agosto 1981, n. 416: Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
. Legge 7 agosto 1990, n. 250: Provvidenze per l’editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 11 della legge stessa.
. Legge 31 luglio 1997, n. 249: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
. LEGGE 13 aprile 1999, n. 108: Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica.
. Se vuoi scaricare il testo della legge dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. Legge 7 marzo 2001, n. 62: Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.
. D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170: Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108.
. Se vuoi scaricare il testo del decreto dal sito NORMATTIVA, clicca QUI.
. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Deliberazione n. 217 del 24 maggio 2001: Regolamento concernente l'accesso ai documenti.
. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Deliberazione n. 236 del 30 maggio 2001: Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione.
. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Deliberazione n. 236 del 24 febbraio 2002: Informativa economica di sistema.
. D.M. 30 marzo 2010: Tariffe postali agevolate per l'editoria..
. D.M. 21 ottobre 2010: Tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1 comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.
. D.M. 21 ottobre 2010 - ALLEGATI.
. D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223: Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
. LEGGE 27 luglio 2011, n. 128: Nuova disciplina del prezzo dei libri.
. LEGGE 26 ottobre 2016, n. 198: Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI - NORMATIVA REGIONALE
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L'attività di vendita di giornali e riviste è disciplinata dal D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 in materia di "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica", di attuazione dell'art. 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108.
In base all'art. 1 di tale decreto, le Regioni sono tenute ad emanare la "disciplina delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica", ivi inclusi "gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi" (art.6, comma 1).
REGIONE PIEMONTE
. REGIONE PIEMONTE - Circolare del 26 novembre 2013, Prot. 00013917/DB1607: Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 - disciplina delle rivendite di quotidiani e periodici, alla luce dei principi della direttiva 2006/123/CE e delle recenti modifiche
normative nazionali. - Indicazioni interpretative.
. Se vuoi accedere al sito della Regione PIEMONTE, clicca QUI.
REGIONE VENETO
La Regione Veneto ha provveduto a disciplinare la materia con diversi provvedimenti.
. Se vuoi accedere al sito della Regione VENETO, clicca QUI.
REGIONE SARDEGNA
. Se vuoi accedere al sito della Regione SARDEGNA, clicca QUI.
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