L’istituzione dei Registri
E' stato pubblicato, nel Suppl. Ord. n. 152 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2006, il decreto legislativo n. 217 del 29 aprile 2006, concernente "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti". emanato in attuazione del Regolamento CE n. 2003/2003 del 13 ottobre 2003.
Il decreto abroga la precedente legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti" e si applica ai:
a) prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003;
b) concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato, definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13 del nuovo decreto.
Ai fini della tracciabilità dei prodotti di cui sopra, sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole
e forestali, Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari:
1) il «Registro dei fertilizzanti», che contiene una sezione specifica per quelli consentiti in
agricoltura biologica,
2) il «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti».
L'iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato.
L'iscrizione al Registro dei fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato limitatamente ai
fertilizzanti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (art. 8)
Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituita una Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al settore dei fertilizzanti.
Le principali novità introdotte dal nuovo decreto
Le principali novità del Decreto sono:
- Abolizione dei concimi minerali nazionali presenti anche come concimi CE;
- Introduzione delle nuove categorie dei substrati e dei prodotti ad azione specifica;
- Modifica dell’etichettatura di alcuni prodotti;
- Variazione alle modalità produttive dei concimi organo-minerali;
- Introduzione della "tracciabilità";
- Obbligatorietà dell’iscrizione al "Registro dei produttori di fertilizzanti";
- Obbligatorietà dell’iscrizione al "Registro dei fertilizzanti";
- Iscrizione onerosa al nuovo "Registro dei fertilizzanti per agricoltura biologica";
- Sensibile aumento delle sanzioni (fino a € 78.000).
La proroga dell'entrata in vigore dei Registri
Il termine per l'iscrizione nel Registro dei fertilizzanti e dei fabbricanti di fertilizzanti, inizialmente fissato inizialmente al 5 gennaio 2007 dall'articolo 15, comma 2, del D. Lgs. n. 217/2006, è stato prorogato al 31 luglio 2007, dall'art. 2, comma 5, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 217.
Le modalità di iscrizione nei Registri
Secondo quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 217/2006, ai fini della tracciabilità dei prodotti, sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari,
- il «Registro dei fertilizzanti», che contiene una sezione specifica per quelli consentiti in agricoltura biologica, ed
- il «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti».
L'iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato.
L'iscrizione al Registro dei fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato limitatamente ai fertilizzanti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo decreto.
Il fabbricante, per garantire la tracciabilità dei concimi CE e degli altri fertilizzanti, conserva registrazione sull'origine dei concimi. Essa è messa a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi, fintantoché il concime è immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, provvede alle iscrizioni nel Registro dei fertilizzanti e nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti.
Le domande di iscrizione al «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» e al «Registro dei fertilizzanti» devono essere inoltrate su supporto cartaceo e su supporto informatico ai seguenti indirizzi:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari -
Divisione QPA VIII - Settore fitosanitario e dei fertilizzanti, via XX Settembre, 20 -
00187 - Roma
e, per conoscenza:
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -
Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari -
Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi - Ufficio IV/T, via del Fornetto, 85
00149 - Roma
Conferma dell'iscrizione nei registri
A partire dall'anno 2009, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun fabbricante presente sul «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» dovrà comunicare l'intenzione di proseguire la propria attività e inoltrare l'elenco dei fertilizzanti di cui intende confermare la presenza sul «Registro dei fertilizzanti» nel corso dei 12 mesi successivi.
La mancata comunicazione comporterà la cancellazione dei fabbricanti e/o dei fertilizzanti dai Registri.
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