ASCENSORI E MONTACARICHI – MESSA IN SICUREZZA - ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI - RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA MACCHINE
ASCENSORI - MESSA IN SICUREZZA
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1. La Direttiva Ascensori n. 95/16/CE del 1999
La “Direttiva ascensori” è una direttiva europea che definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per componenti di sicurezza e per ascensori, a cui devono dimostrare di rispondere, prima di essere immessi sul mercato o posti in servizio.
La Direttiva definisce la procedura di valutazione della conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e le regole per la marcatura CE.
Per garantire la conformità del prodotto alla Direttiva, l'installatore può decidere di eseguire l'analisi dei rischi riferita ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della Direttiva stessa, oppure di seguire il contenuto delle norme tecniche del CEN armonizzate; nel caso della 95/16/CE le prime norme armonizzate disponibili sono state la EN 81.1 (versione 1997) e la EN 81.2 (versione 1997).
La marcatura CE secondo la Direttiva n. 95/16/CE rappresenta un requisito obbligatorio per la commercializzazione e messa in servizio di nuovi ascensori.
La Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1999, recepita dalla normativa italiana con il DPR 30 aprile 1999, n. 162, prevede la marcatura CE di tutti gli ascensori installati successivamente al 1 luglio 1999.
Secondo la direttiva, gli installatori sono "responsabili della progettazione, fabbricazione ed installazione" degli ascensori: spetta all'installatore dichiarare la conformità dell'impianto, seguendo una delle procedure previste dalla direttiva, e apporre la Marcatura CE.
Nello svolgimento di questa attività è previsto l'intervento di un Organismo Notificato.
La Direttiva é in vigore, in Italia, dal 25 giugno 1999.
2. Ambito di applicazione
All’articolo 1 del D.P.R. n. 162/1999 vengono fissati i limiti di applicazione della Direttiva e del presente regolamento, stabilendo che le relative disposizioni si applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato IV.
Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli ascensori a pantografo e gli altri ascensori che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
a) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone;
b) gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi militari o per il mantenimento dell'ordine pubblico;
c) gli ascensori al servizio di pozzi miniera;
d) gli elevatori di scenotecnica;
e) gli ascensori installati in mezzi di trasporto;
f) gli ascensori collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro;
g) i treni a cremagliera;
h) gli ascensori da cantiere.
Secondo quanto stabilito dal successivo articolo 2 del D.P.R. n. 162/1999, si intende per:
1. ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull´orizzontale superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno;
2. montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull´orizzontale superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno (pulsantiera esterna).
3. La nuova procedura prevista dal D.P.R. n. 162 del 1999
3.1. La comunicazione al Comune
A partire 1° luglio 1999, per poter installare un nuovo ascensore in un edificio pubblico o privato a scopi ed uso privato, anche se accessibile al pubblico, il proprietario o il responsabile legale dell'immobile non dovrà più richiedere la licenza di impianto e quella di esercizio al Comune ove è installato l'ascensore e il collaudo tecnico degli impianti all'ISPESL, ma dovrà utilizzare la nuova procedura prevista dal D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162.
La nuova normativa, infatti, abolisce l'obbligo dell'approvazione del progetto ed il collaudo da parte dell'ISPESL dell'impianto, sostituendolo con il rilascio di una certificazione dell'intero impianto da parte di un organismo di certificazione autorizzato con decreto dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
L'ente incaricato di tale certificazione al termine delle verifiche rilascerà una dichiarazione di conformità e apporrà il marchio CE sull'impianto.
Dal 1° luglio 1999 sarà sufficiente inviare al Comune competente per territorio una comunicazione prima della messa in esercizio dell' impianto, allegando la copia della dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata da un organismo notificato e l'indicazione della ditta abilitata a cui il proprietario ha affidato la manutenzione e dell'organismo pubblico o privato che si vuole incaricare delle verifiche periodiche.
Entro 10 giorni dalla data del rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto, il proprietario o il responsabile legale dovrà inviarne la comunicazione al Comune competente per territorio.
Quest'ultimo avrà tempo 20 giorni a partire dalla data di ricezione della comunicazione per assegnare un numero di matricola all'impianto.
Lo stesso Comune comunicherà tale numero al proprietario e all'organismo competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
Per gli ascensori già in funzione ma privi di licenza di esercizio la nuova normativa prevede norme transitorie al fine di permettere la loro regolarizzazione entro un anno.
3.2. Responsabilità dell’installatore
La nuova normativa modifica sostanzialmente le procedure precedenti in materia di collaudi, indicando nella figura dell'installatore il responsabile diretto per:
• la corretta installazione del nuovo impianto,
• la verifica della sua rispondenza ai requisiti di sicurezza,
• la dichiarazione di conformità e di marcatura CE.
3.3. I collaudi e le verifiche periodiche
A partire dal 1° luglio 1999 le verifiche periodiche e straordinarie di ascensori e montacarichi possono essere svolte oltre che dai settori tecnici impiantistici delle Aziende USL anche da Organismi di Certificazione notificati autorizzati al sensi del nuovo regolamento.
Per gli impianti in esercizio alla data del 30 Giugno 1999 il proprietario (o il suo legale rappresentante) deve decidere a chi conferire incarico per l'esecuzione della verifica periodica biennale e per le verifiche straordinarie in caso di anomalie riscontrate nel corso delle verifiche periodiche o per modifiche significative apportate all'impianto.
Egli potrà rivolgersi agli enti pubblici (AUSL) ovvero agli organismi di certificazione notificati, i quali dovranno dichiarare formalmente l'accettazione dell'incarico al proprietario che a sua cura la trasmetterà al comune d'appartenenza.
Per i nuovi impianti il proprietario (o il suo legale rappresentante) dovrà inoltrare, entro dieci giorni dalla data di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, una comunicazione al sindaco indicante l'ente o l'organismo che ha accettato l'incarico per effettuare le verifiche periodiche.
L'ufficio comunale competente assegnerà entro trenta giorni il numero di matricola dell'impianto.
I tecnici incaricati della verifica dell'impianto, appartenenti all'organismo pubblico o privato, al termine della verifica rilasceranno un verbale positivo di idoneità all'uso oppure, al contrario, un "parere negativo" ovvero di inidoneità all'uso.
In caso di verbale con '"parere negativo" il Comune, provvederà a disporre il fermo dell'ascensore che non potrà essere utilizzato finché non verrà rilasciato dallo stesso organismo privato o pubblico un verbale con esito positivo a seguito della richiesta di verifica straordinaria per la riattivazione dell'impianto.
3.4. Le nuove misure di sicurezza
La nuova normativa introduce nuove misure di sicurezza da installare nelle cabine dei nuovi ascensori. Le più importanti sono:
• l'obbligo di realizzare un telefono collegato con un centro di pronto intervento 24 ore su 24;
• un dispositivo che impedisce la partenza in caso di sovraccarico in cabina;
• dispositivi per evitare la chiusura delle porte durante il transito di persone;
• dispositivi per il perfetto livellamento dell'ascensore ai piani;
• tastiera adattata ai portatori di handicap.
3.5. Il libretto dell’impianto
Ogni impianto dovrà essere fornito di un apposito libretto dell'impianto che dovrà essere messo a disposizione degli organi pubblici di controllo.
Su tale libretto la ditta incaricata della manutenzione dell'ascensore, annoterà gli interventi effettuati, l'esito delle verifiche periodiche ai principali dispositivi di sicurezza, gli eventuali incidenti occorsi all'impianto, una copia della dichiarazione di conformità dell'impianto e delle comunicazioni di installazione dell'impianto al Comune e allegherà tutti i verbali delle verifiche periodiche.
4. Il decreto del Ministero delle attività produttive del 26 ottobre 2005
Gli ascensori, installati prima del 25 giugno 1999 (data di entrata in vigore in Italia della Direttiva 95/16/CE), dovranno essere sottoposti ad una specifica analisi dei rischi eventualmente presenti nell'impianto, secondo quanto stabilito dalla norma tecnica europea UNI EN 081-80.
Lo stabilisce il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 26 ottobre 2005, pubblicato nella G.U. n. 265 del14 novembre 2005, il quale ha dettato la tempistica per adeguare gli impianti “vecchi” alle severe norme UE, condensate nella norma tecnica UNI EN 081-80.
A seconda di quanto riscontrato, verranno prescritti gli interventi necessari per il loro adeguamento ed indicati i termini per gli adempimenti in relazione alla criticità del rischio.
In pratica, se l’impianto verrà bollato con rischio di priorità alta, gli interventi di adeguamento dovranno avvenire al massimo entro sei mesi dall’accertamento, mentre se l’indice di rischio verrà considerato di media priorità, il tempo concesso sarà dai due ad i quattro anni; il periodo, invece, per i rischi di bassa priorità aggira dai quattro ad i sei anni.
Comunque, se dovessero sussistere situazioni di grave criticità, l’impianto potrà essere sottoposto a fermo forzato, fino all’esecuzione dei necessari interventi per la sua messa in sicurezza.
Queste analisi dovranno essere compiute da un ingegnere iscritto all’Albo, oppure da chi ha maturato esperienza professionale nel settore degli ascensori da almeno due anni.
In ogni caso chi effettua i controlli deve avere una copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dall'attività professionale, con massimale non inferiore a 2.500.000,00 euro.
Con la precedente normativa, al contrario, gli ascensori di vecchia installazione non dovevano subire alcun adeguamento, purché al 25 giugno 1999 risultassero collaudati, oppure fosse stata presentata al Comune od all’ISPEL/Ispettorato del Lavoro richiesta di omologazione e che il collaudo successivo fosse avvenuto entro il 24 giugno 2000.
Ad attestare stato di salute ed avvenute verifiche degli ascensori sarà il libretto d’impianto che dovrà essere custodito dal proprietario dell’immobile dove è collocato lo stesso.
5. Le norme tecniche UNI
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2006, il decreto del Ministero della attività produttive 16 gennaio 2006 che rende pubbliche le "Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti: UNI EN 81-80".
La norma, che concretizza la raccomandazione 95/216/CE del 8 giugno 1995, elenca tutte le tipologie di rischio che saranno esaminate in occasione della verifica.
In un periodo variabile da sei mesi a sei anni tutti gli ascensori installati prima del 25 giugno 1999 dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle attività produttive del 26 ottobre. 2005.
. Se sei interessato a scaricare il testo del decreto, clicca QUI.
6. D.LGS. N. 17/2010 - Recepita la "Direttiva macchine" 2006/42/CE
La Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, meglio conosciuta come "Direttiva macchine", che modifica la direttiva 95/16/CE del 1999, si prefigge di stabilire i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine sul mercato europeo al fine di migliorarne la sicurezza.
La direttiva 2006/42/CE è un aggiornamento della direttiva "Macchine" 98/37/CE.
La nuova direttiva ha introdotto diverse novità, sia procedurali che tecniche, che comporteranno una rivisitazione di tutti i documenti sia a livello di Fascicolo Tecnico che di Attestazioni da parte degli Organismi Notificati.
Il fabbricante di una macchina deve, infatti, effettuare una valutazione dei rischi per garantire gli obblighi di salute e di sicurezza applicabili alla macchina.
La macchina deve successivamente essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.
Per il processo di valutazione e di riduzione dei rischi, il fabbricante:
• determina i limiti della macchina, comprendenti il suo uso normale ed ogni uso anomalo ragionevolmente prevedibile;
• elenca i rischi che possono derivare dall'uso della macchina e le situazioni pericolose connesse;
• effettua una stima dei rischi e della loro probabilità, tenendo conto della gravità dell'incidente;
• valuta i rischi;
• elimina i pericoli o riduce i rischi connessi a tali pericoli con una corretta progettazione applicando, ove necessario, misure di protezione.
Il fabbricante, per attestare la conformità di una macchina con le disposizioni della presente direttiva, deve applicare una delle procedure di valutazione della conformità previste nell'allegato IV della direttiva.
Infatti, prima di immettere sul mercato una macchina, il fabbricante deve principalmente assicurarsi che:
• la macchina ottemperi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza;
• sia disponibile il fascicolo tecnico. Tale fascicolo deve dimostrare che la macchina è conforme ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva. Esso deve riguardare la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento della macchina nella misura necessaria ai fini della valutazione della conformità;
• sia presente la dichiarazione "CE" di conformità;
• sia presente il marchio CE.
Tale direttiva, entrata in vigore il 29 dicembre 2009, è stata recepita, nel nostro ordinamento, con il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, recante “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”.
Le norme dettate dal decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti:
a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.
La direttiva macchine definisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute pubblica ai quali devono rispondere i prodotti sopra indicati in occasione della loro fabbricazione e prima della loro immissione sul mercato.
7. 8 MARZO 2015 - ASCENSORI - Pubblicato il regolamento di modifica del D.P.R. n. 162/1999 - Chiusa una procedura di infrazione
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2015, il D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8, recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonchè della relativa licenza di esercizio”.
Il decreto sana una procedura di messa in mora che la Commissione europea ha emesso nei confronti dell’Italia in data 24 novembre 2011, in base a due motivazioni:
1) le disposizioni regolamentari che recepiscono le due direttive comunitarie (direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine, che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori) si riferiscono ai soli ascensori in servizio privato, mentre nelle direttive stesse non si rinviene tale distinzione;
2) la disciplina relativa agli ascensori in servizio pubblico, di cui al D.P.R. n. 753 del 1980 (contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, la cui disciplina si applica, fra l'altro, agli ascensori considerati in servizio pubblico), contengono talune disposizioni più restrittive rispetto a quanto previsto dalla direttive 95/16/CE e 2006/42/CE.
In particolare, il nuovo decreto apportate modifiche agli articoli 11, 12, 13 e 17 del D.P.R. n. 162/1999 (concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio, e in particolare l'articolo 11, comma 1, ai sensi del quale le disposizioni del Capo II del regolamento medesimo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato).
Aggiunto il nuovo articolo 17-bis sull’accordo preventivo per l’installazione di impianti di ascensori in deroga.
Le procedure inerenti alle verifiche e prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico saranno disciplinate con un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
8. 14 MARZO 2015 - ASCENSORI IN SERVIZIO PUBBLICO DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE - Aggiornata la disciplina per l’esercizio - In vigore regole uniche per ascensori e montacarichi pubblici e privati - Novità sulle verifiche e prove periodiche
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015, il Decreto 9 marzo 2015, recante “Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”.
L' 8 marzo 2015 è entrato in vigore il D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8, che ha apportato modifiche al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.
Il nuovo regolamento recepisce gli indirizzi espressi dalla Commissione europea in materia di attuazione della normativa in materia di ascensori, estendendo anche agli ascensori in servizio pubblico la disciplina recata dal D.P.R. n. 162 del 1999, il cui ambito di applicazione era stato limitato agli impianti ad uso privato.
Il nuovo regolamento, tra l'altro, introduce una semplificazione di procedura individuando la possibilità di far svolgere la verifica ispettiva periodica, oggi riservata fra gli altri ad Organismi di certificazione notificati, anche ad Organismi di verifica ispettiva accreditati da Accredia.
A seguito dell'entrata in vigore del citato D.P.R. n. 8/2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato, con il decreto 9 marzo 2015, le disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone.
Le novità, contenute nel nuovo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in vigore dal 29 marzo 2015, riguardano la procedura per l'apertura dell'impianto al pubblico, la gestione dell'esercizio, la manutenzione e le verifiche e le prove periodiche.
In particolare, l'articolo 5 del decreto stabilisce che “le verifiche periodiche sono dirette ad accertare il permanere delle condizioni di efficienza degli organi e degli elementi dai quali dipende la sicurezza e la regolarità di esercizio dell'impianto, nonché l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite dall'autorità di sorveglianza in precedenti verifiche”.
Ogni giorno, prima dell'inizio del servizio pubblico, il personale individuato dal Responsabile dell'Esercizio, deve procedere alla effettuazione di una o più corse di prova a vuoto.
Ogni 6 mesi almeno, il Responsabile dell'Esercizio provvede a sottoporre l'impianto ai controlli e prove previste dall'appendice E delle norme UNI EN 81-1: 2008 e 81-2: 2008 e s.m.i., i cui risultati vanno trascritti sul libretto dell'ascensore, sottoscritti dal manutentore che ha effettuato le prove e dallo stesso Responsabile dell'Esercizio.
Le date di effettuazione delle verifiche semestrali “sono comunicate dal Responsabile dell'Esercizio con congruo anticipo al competente U.S.T.I.F. al fine di consentire l'eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico”. I risultati delle verifiche e prove periodiche “sono verbalizzati e trasmessi dal Responsabile dell'Esercizio agli Organi Regionali o agli Enti Locali delegati ed agli U.S.T.I.F. territorialmente competenti”.
Ogni 3 anni e in occasione delle revisioni speciali, o in caso di incidente, ai controlli e alle prove effettuate a cura del Responsabile dell'Esercizio, presenzia, al fine di verificarne il corretto operato, un funzionario del settore tecnico dell'U.S.T.I.F. competente per territorio, ed un rappresentante dell'Organo Regionale o dell'Ente Locale delegato, agli effetti della regolarità dell'esercizio.
Gli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (U.S.T.I.F.) “possono disporre in qualsiasi momento ispezioni agli impianti per verificare che la conduzione degli stessi avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nonché richiedere l'esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di conservazione ed il buon funzionamento degli impianti”.
Il nuovo decreto ha abrogato:
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 gennaio 2010, recante «Norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone» e
- il decreto del Ministero per le comunicazioni 5 marzo 1931, n. 281, concernente l'approvazione delle norme per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico degli ascensori destinati al trasporto di persone.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
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ASCENSORI – ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI
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L’Italia detiene il primato per numero di ascensori in esercizio al mondo, con 850 mila impianti funzionanti, dei quali, però, il 60% ha oltre 25 anni.
1. Miglioramento della sicurezza degli impianti
Con il decreto del Ministro delle attività produttive del 26 ottobre 2005, pubblicato nella G.U. n. 265 del 14 novembre 2005, è stata detta la tempistica per adeguare gli impianti, installati prima del 25 giugno 1999, alle severe norme UE, condensate nella norma tecnica UNI EN 081-80.
Con successivo decreto, da adottare entro il 28 gennaio 2006, dovranno essere definite le modalità di svolgimento delle verifiche e fissati i criteri generali delle prescrizione di adeguamento.
2. Nuovi standard antincendio
In vigore dal 4 febbraio 2006 le nuove norme sulla sicurezza antincendio nei vani degli impianti di sollevamento installati negli immobili dettati dal decreto del Ministero dell’Interno 15 settembre 2005.
Il nuovo provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005, dovrà essere osservato anche in fase di ristrutturazione degli impianti esistenti ed è finalizzato a minimizzare cause d’incendio, danni alle persone e difficoltà di intervento dei soccorritori, nel rispetto della Direttiva 95/16/CE.
La Direttiva 95/16/CE, recepita dalla normativa italiana con il D.P.R. 20 aprile 1999, n. 162, prevede la marcatura CE di tutti gli ascensori installati successivamente al 1 luglio 1999.
Secondo la direttiva, gli installatori sono "responsabili della progettazione, fabbricazione ed installazione" degli ascensori: spetta all'installatore dichiarare la conformità dell'impianto, seguendo una delle procedure previste dalla direttiva, e apporre la Marcatura CE.
Nello svolgimento di questa attività è previsto l'intervento di un Organismo Notificato.
Il testo della normativa citata viene riportato nell'Appendice normativa.
3. La pubblicazione del D.M. 23 luglio 2009 - Al via le verifiche straordinarie
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2009, il decreto 23 luglio 2009 con il quale si dispone l'adozione di appositi interventi di adeguamento mirati al progressivo e graduale miglioramento del livello di sicurezza degli ascensori installati e messi in esercizio permanente negli edifici e nelle costruzioni in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (25 giugno 1999).
Tali interventi dovranno attuarsi "in modo selettivo in funzione delle situazioni riscontrate su ogni singolo impianto".
Dunque, dovranno essere adeguati alle nuove norme di sicurezza tutti gli ascensori installati prima del 25 giugno 1999.
A norma dell'art. 2, comma 1, il proprietario o il suo legale rappresentante, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto (1° settembre 2009), in occasione della prima verifica periodica sull'impianto già programmata dall'Organismo notificato, dalla ASL o dall'Ispettorato del Lavoro che ha in affidamento l'ascensore, deve contestualmente richiedere e concordare l'effettuazione di una verifica straordinaria, finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto per la quale puo' essere utilizzata la norma di buona tecnica piu' recente.
In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e/o norme europee che
garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80).
Nel successivo comma 2 si stabilisce che il proprietario o l'amministratore dell'immobile dovranno richiedere alla ASL o all'Ispettorato del Lavoro che tali verifiche straordinarie vengano effettuate entro il termine perentorio di:
• due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964;
• tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;
• quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991;
• cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.
L’Organismo che effettua le verifiche periodiche e/o straordinarie e che ha effettuato l’analisi dei rischi, prescrive i conseguenti interventi di adeguamento sull’impianto.
Tali interventi sull’impianto saranno suddivisi in base a delle tabelle di priorità, stabilite dalla norma, in diversi anni. I tempi per l’esecuzione dei lavori indicati dagli Organismi Notificati sono relativi ai rischi riscontrati, ALTO 5 anni, MEDIO 10 anni, BASSO solo in occasione di interventi di modernizzazione successivi.
Successivamente, gli Organismi che eseguono i controlli sugli impianti verificheranno, nel corso delle ispezioni successive, l’avvenuto adeguamento, provvedendo ad emettere un esito negativo nel caso di mancato adeguamento con la successiva comunicazione al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza, al proprietario
o al legale rappresentante e alla ditta di manutenzione dell’impianto.
Pertanto, in caso di mancata esecuzione degli interventi di adeguamento prescritti dall’Organismo Notificato, l’impianto ascensore non potrà essere tenuto in esercizio (art. 5).
I costi per l’esecuzione delle verifiche sono a carico del proprietario o del legale rappresentante.
Il testo dei decreti citati viene riportato nell'Appendice normativa.
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