SOLARIUM E CENTRO ABBRONZATURA – APERTURA E CONDUZIONE
SOLARIUM - CENTRI DI ABBRONZATURA
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Da alcuni anni, sia le Amministrazioni Pubbliche che la giurisprudenza, stanno affrontando il problema della qualificazione giuridica dei centri di abbronzatura artificiale o solarium cercando di individuare se tale attività rientri o meno nell’ambito di applicazione della legge n. 1 del 1990 e pertanto di tratti o meno di attività estetica.
Con il termine Centro abbronzatura si designa l'esercizio in cui si svolge esclusivamente l'attività di solarium ovvero di noleggio di lampade abbronzanti installate in ambiente appositamente attrezzato e rispondenti ai requisiti di legge.
Il quadro normativo
L’articolo 1, comma 1, della legge n. 1 del 1990 stabilisce che “L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti”.
Al successivo comma 2 viene espressamente previsto che l’attività di estetista possa essere svolta mediante l’utilizzo di alcuni apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla medesima legge. Tra questi apparecchi vengono specificatamente comprese le "lampade abbronzanti UVA".
Tale previsione è volta a garantire, in particolare, la tutela dell'utenza nella fruizione di una prestazione che deve essere svolta nel rispetto dei necessari criteri di sicurezza e di tutela della salute.
Alla luce di queste definizioni, alcuni ritengono che l'attività di utilizzo lampade abbronzanti, anche se solo in centri di abbronzatura, rientri nell'attività di estetista per la quale è previsto il possesso dei requisiti professionali previsti dalla Legge n. 1/1990.
Altri, invece, ritengono che la semplice messa a disposizione ai propri clienti, in appositi locali, di alcune lampade abbronzanti, non possa rientrare nell’ambito della più ampia nozione di estetista, per l’esercizio della quale sia richiesto il possesso di una specifica qualificazione professionale e l’autorizzazione comunale.
In attuazione della legislazione nazionale, le singole Regioni hanno emanato norme di programmazione dell’attività di estetista dettando disposizioni ai Comuni per l'adozione dei regolamenti che si uniformino alla presente legge.
Ne consegue che ai fini dell'esatta individuazione della normativa applicabile ai centri estetici, solarium, centri abbronzatura e simili è necessario far riferimenti alle leggi regionali e ai regolamenti comunali.
In difetto di una specifica regolamentazione che individui i richiamati requisiti per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista, non sembrerebbe dunque legittimo richiedere al privato alcuna autorizzazione.
Tuttavia, si è avuto modo di constatare che in attesa della loro adozione, gli enti locali hanno continuato ad applicare, talvolta acriticamente, la Legge n. 1/1990, anche nei confronti di attività che implicassero attività manuale e/o manipolativa della persona o che producano immediati e visibili mutamenti dell'aspetto estetico della persona.
Interventi del Ministero della Sanità
Il Ministero della Sanità è intervenuto sull’argomento con una Nota del 29 maggio 1991, nel quale è stato sottolineato che la delimitazione legale dell'attività professionale delle estetiste come disciplinata dalla Legge n. 1 del 1990, di per sé abilitate a svolgerla con l'attuazione di tecniche manuali e con l'impiego di apparecchi elettromeccanici di vario tipo, non deve essere confusa con la gestione pura e semplice di specifiche attrezzature, come tali non sempre e non necessariamente collegate a trattamenti estetici.
Tale interpretazione ha trovato conferma in due successivi interventi dello stesso Ministero della Sanità in data 8 ottobre 1993 e nell’aprile del 1994.
Interventi del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
Il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, con la Nota del 20 dicembre 1999, Prot. n. 722101, sostiene che ogni prestazione e trattamento sulla superficie del corpo umano, rispondente allo scopo individuato dalla legge 1/1990, rientra nel concetto di attività di estetista e come tale è soggetta all'accertamento della qualificazione professionale del responsabile. Infatti l'uso di lampade abbronzanti rientra esplicitamente tra le prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano con l'obiettivo di migliorarne l'aspetto estetico nonché modificarlo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
L'art. 1, comma 2, della L. 1/1990 è volto proprio a tutelare gli utenti nella fruizione di una prestazione che deve essere eseguita nel pieno rispetto dei necessari criteri di sicurezza.
Nella Nota del 31 dicembre 1998, Prot. n. 722268, lo stesso Ministero ha eslcuso la possibilità che l'esercizio di apparecchiature UVA, anche a titolo gratuito, possa avvenire senza la sorveglianza di personale dotato di idonea qualifica.
La legislazione regionale
Sulla base del richiamato chiarimento ministeriale, alcune Regioni ed alcuni grandi Comuni si sono subito preoccupati di sottolineare espressamente come l'utilizzazione delle lampade U.V.A. ai soli fini abbronzanti, non richiedendo il possesso - da parte del gestore dell'esercizio - della qualifica professionale di estetista, non necessita neppure di preventiva autorizzazione sindacale.
Anche la legislazione regionale emanata in attuazione della Legge n. 1/1990 - in particolare, per quanto riguarda la Legge della REGIONE PIEMONTE 9 dicembre 1992, n. 54, per portare un esempio - ha avuto modo di proporre una corretta lettura dell'art. 1 in base alla quale si ricava che l'attività di estetista, per poter essere considerata tale presuppone la indispensabilità del rapporto diretto tra estetista e cliente, al fine della esecuzione di prestazioni e trattamenti sulla superficie del corpo umano eseguiti direttamente dall'estetista.
In via di fatto, la qualità di estetista potrebbe essere esclusa se la struttura interessata non risultasse dotata dei necessari strumenti ed apparecchi elettromeccanici per uso estetico indicati dal comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 1/1990, ad esclusione delle lampade abbronzanti UV-A, o se non avesse mai avuto alle proprie dipendenze professionisti abilitati all'esercizio dell'attività di estetista attraverso l'attuazione di tecniche manuali.
Orientamenti giurisprudenziali
I Pretori di Padova, Treviso e Torino, con sentenze pronunciate rispettivamente in data 22 dicembre 1995, 7 aprile 1994 e 13 marzo 1997, hanno sostanzialmente statuito il principio che l'utilizzo di apparecchiature, per cui non siano necessarie particolari cautele di uso (quali, le lampade abbronzanti), in quanto semplicemente poste a disposizione della clientela, senza alcun intervento dell'operatore, non configura l'esercizio di attività di estetica e, quindi, non comporta l'osservanza delle disposizioni di legge che disciplinano tale attività.
Ma è stata la giurisprudenza amministrativa ed, in particolare, il T.A.R. Toscana, che ha dato prudenti segni di contrasto con l'interpretazione onnicomprensiva fino ad allora prevalente nell'amministrazione e nella giurisprudenza.
Il TAR della Toscana, con due distinte pronunce, ha infatti sostenuto dapprima che "è illegittimo il provvedimento del Comune che ordina la cessazione immediata dell'attività di estetista al gestore di una palestra a causa dell'utilizzo di una sauna senza la qualifica professionale di estetista" (Sentenza 22 aprile 1998, n. 332) e poi ha riconosciuto che "nell'esercizio dell'attività di palestra (nella specie, dotata di solarium), l'uso di lampade abbronzanti e simili, al pari di qualsiasi altro oggetto ginnico, non richiede particolari competenze tecniche né la presenza di un'estetista autorizzata" (Sentenza 11 giugno 1998, n. 548).
Secondo il TAR del Veneto (Sent: 18 agosto 1999, n. 1380), l'attività di solarium mediante utilizzo di lampada U.V.A costituisce attività di estetista, in quanto consiste in una qualsiasi prestazione o trattamento eseguito sulla superficie del corpo umano, non solo con tecniche manuali ma anche con apparecchi elettromeccanici specifici per uso estetico, ed è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione comunale rilasciata previa verifica della qualifica professionale del richiedente nel rispetto dei criteri fondamentali di sicurezza e di protezione.
La carenza di tale autorizzazione costituisce illecito amministrativo ed espone chi lo commette all'ordine di cessazione dell'attività ed alla sanzione pecuniaria.
Lampade abbronzanti UVA, la Cassazione conferma: è attività di estetica
La messa a disposizione in un esercizio appositamente attrezzato, degli apparecchi per trattamenti abbronzanti a raggi ultravioletti, configura l’attività di estetista soggetta ad autorizzazione in quanto eseguiti sul corpo umano e diretti a migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico o ad eliminare o attenuare gli inestetismi, senza che rilevi l’assenza di un contatto diretto tra cliente ed estetista, il cui intervento professionale si manifesta al momento della messa a disposizione delle attrezzature e non in quello del funzionamento dell’apparecchio.
E’ pertanto legittima l’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 12 della Legge n. 1/1990, nell’ipotesi di attività esercitata senza autorizzazione, consistente nella messa a disposizione di lampade UVA ubicate in apposite cabine ventilate, azionate direttamente dai clienti e a spegnimento automatico.
Con queste motivazioni, la 1° Sezione della Corte di Cassazione ha ribaltato il precedente giudizio del Tribunale di Trento che aveva invece accolto il ricorso presentato da una operatrice che si era opposta all’ingiunzione notificatale dal Comune di Trento per violazione amministrativa.
Il Tribunale infatti aveva accolto la tesi della ricorrente, sostenendo che nel mettere a disposizione della clientela le lampade abbronzanti UVA, non sia ravvisabile l’esercizio dell’attività di estetista, quando non sia associata ad altra attività specifica.
La Cassazione nel censurare il giudizio espresso dal Tribunale e nel condannare il ricorrente anche al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, ha confermato che si configura attività di estetista soggetta ad autorizzazione, la messa a disposizione in una struttura appositamente attrezzata, degli apparecchi per trattamenti abbronzanti a raggi UVA, in quanto eseguiti sul corpo umano e diretti a migliorarne l’aspetto estetico o a eliminare o attenuare gli inestetismi, non assumendo rilievo l’assenza di contatto diretto tra cliente ed estetista.
Orientamento delle Commissioni Regionali per l’Artigianato
Un ulteriore parere, su questo tema, è espresso dalla Commissione Regionale per l'Artigianato della REGIONE LOMBARDIA, la quale rileva che il mero trattamento con raggi U.V.A. non costituisce di per sé attività di estetista data la più complessa descrizione di detta attività espressa nell'art. 1 della Legge n. 1/1990. Ciò trova altresì conferma nel fatto che anche la precedente Legge 13 dicembre 1970, n. 1142 non considerava tale attività nell'ambito dei mestieri affini".
Permangono ancora numerose resistenze, tra le quali si può citare a titolo esemplificativo il parere espresso dalla Commissione Regionale per l'Artigianato della Regione Liguria, secondo cui "i centri abbronzanti che utilizzano lampade a raggi UV-A del tipo di quelle elencate nell'allegato della legge 4 gennaio 1990, n. 1 .... sono da identificarsi come attività di estetista ai sensi e per gli effetti della legge n. 1/1990 su menzionata ....".
La Commissione Regionale per l'Artigianato della REGIONE TOSCANA, in merito all’utilizzo di lampade abbronzanti di tipo UVA nelle palestre al pari di ogni altro oggetto ginnico - nonostante la nota della Direzione Generale Diritto alla Salute della Regione Toscana in cui si argomenta che le palestre possono fornire anche servizi di solarium, laddove siano gestite da personale in possesso di diploma di laurea in scienze motorie, poiché tale titolo è superiore alla qualifica di addetto alle cure estetiche che si richiede per le apparecchiature UVA - ha ritenuto di pronunciarsi negativamente sul quesito in oggetto, in linea con l’orientamento del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 20 dicembre 1999, Prot. n. 722101, e ha ritenuto non condivisibile l'indicazione della Direzione Generale Diritto alla Salute della Regione Toscana, in quanto il diploma di laurea in scienza motorie rappresenta un titolo di studio che presuppone un iter formativo di natura del tutto diversa rispetto alla qualifica di estetista (Deliberazione n. 129 del 21 luglio 2006).
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RIFERIMENTI
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. Se vuoi consultare la disciplina dell’attività di estetista, clicca QUI.
. Se vuoi consultare l’Albo delle imprese artigiane, clicca QUI.
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Copyright © by TuttoCamere.it All Right Reserved. Pubblicato su: 2005-11-23 (3475 letture) [ Indietro ] |