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Esami analitici ed organolettici dei vini DOC, DOCG e IGT - Elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti - Commissioni di degustazione - Commissioni di appello

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NOTIZIE IN BREVE

Commissioni degustazione di appello vini DOCG e DOC - Emanale le linee guida

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, le “Linee guida relative all’attività delle Commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC istituite ai sensi dell’art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 61/2010”.


Esami analitici ed organolettici dei vini - Commissioni di degustazione e di appello – Emanato un nuovo decreto

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011, il decreto interministeriale 11 novembre 2011, recante “Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento”.


Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini - Pubblicato un nuovo decreto legislativo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2010, il D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88".
Tale decreto è volto ad introdurre una nuova ed organica disciplina della tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, disponendo l’abrogazione della normativa attualmente vigente, recata dalla legge 10 febbraio 1992, n.164 e dai numerosi provvedimenti che ad essa hanno dato attuazione.


ESAMI ANALITICO ED ORGANOLETTICO DEI VINI
COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE E COMMISSIONI DI APPELLO
COMMISSIONI DI APPELLO
IN VIGORE DAL 1° APRILE 2019

1. 4 MAGGIO 2019 - VINI - Dettata la nuova disciplina degli esami chimico-fisici e organolettici - Fissati i nuovi criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti - Disciplinata l’attività delle commissioni di degustazione

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2019, il decreto interministeriale (Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e Ministero dell’economia e delle finanze) 12 marzo 2019, recante “Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attività della commissione di degustazione di appello”.
Il decreto, secondo quanto è stabilito al comma 1 dell’art. 22, è entrato in vigore il 1° aprile 2019, nonostante sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo il 3 maggio 2019. Dalla stessa data è stato abrogato il decreto 11 novembre 2011.

Il decreto è stato emanata in attuazione dei commi 5, 7 e 8 dell’art. 65 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, riguardanti, rispettivamente: l’esecuzione degli esami analitici e organolettici per i vini DOP e IGP; i costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione; le procedure per il prelevamento dei campioni da destinare all'esame organolettico, l'individuazione degli organismi da incaricare per l'esecuzione dell'esame organolettico, l'esecuzione dell'esame organolettico e il pagamento dell’esame. All’articolo 8 vengono fissati i criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti tenuti presso le Regioni.
Nel successivo articolo 9 vengono fissati i criteri e le procedure relative all’attività delle Commissioni di degustazione.
Contro il giudizio di «non idoneità» pronunciato dalle commissioni di degustazione è possibile proporre ricorso alla Commissione di appello per i vini DO, istituita presso la segreteria del Comitato nazionale vini DOP e IGP - Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI IV (artt. 11-15).
I costi per il prelievo dei campioni, per l'espletamento dell'esame analitico e per il funzionamento delle commissioni di degustazione sono posti a carico dei soggetti che richiedono la certificazione delle relative partite.
L'ammontare di tali costi e le modalità di pagamento al competente organismo di controllo sono stabilite per ciascuna DO o IGT nel prospetto tariffario predisposto dal medesimo organismo di controllo ed approvato dal Ministero delle politiche agricole, contestualmente al piano dei controlli (art. 16).
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle politiche agricole dovrà effettuare la verifica sull'implementazione delle disposizioni dello stesso decreto e, se del caso, con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, dovrà adottare le misure atte a migliorare la funzionalità e l'efficienza del sistema degli esami analitici e/o organolettici dei vini DOP e IGP posto in essere (art. 20, comma 3).
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.


GLI ELENCHI DEI TECNICI ED ESPERTI DEGUSTATORI DEI VINI DOC e DOCG
LE COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE E I LABORATORI PER GLI ESAMI CHIMICO-FISICI ED ORGANOLETTICI DEI VINI
IN VIGORE FINO AL 31 MARZO 2019

1. GLI ELENCHI DEI TECNICI DEGUSTATORI E DEGLI ESPERTI – FORMAZIONE E TENUTA

Presso la Camera di commercio è istituito e tenuto l’Elenco dei tecnici e degli esperti degustatori dei vini a denominazione d'origine controllata (DOC) ed a denominazione d’origine controllata e garantita (D.O.C.G.).
L'iscrizione è necessaria per aspirare a far parte della Commissione di degustazione dei vini DOC che opera presso la Camera di Commercio.
La Commissione ha il compito di accertare che i vini commercializzati nella provincia di competenza con il marchio DOC o DOCG possiedano i requisiti minimi previsti dal disciplinare di produzione.


1.1. Requisiti

1.1.1.Tecnici degustatori

Gli aspiranti l’iscrizione nell’Elenco in qualità di tecnici degustatori devono:
A) possedere uno dei seguenti titoli di studio:
• diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico;
• diploma di enologo;
• diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali con specializzazione nel settore enologico;
• diploma di laurea in chimica o in biologia;
• diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore enologico;
• titoli equipollenti conseguiti all'estero
;
B) aver esercitato l'attività di degustatore in forma continuativa nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione.


1.1.2. Esperti degustatori

Gli aspiranti l’iscrizione nell’Elenco in qualità di esperti degustatori devono:
A) aver partecipato a corsi promossi da associazioni nazionali ufficialmente riconosciute, attive nel settore della degustazione dei vini e superato gli esami al termine dei corsi stessi;
B) aver esercitato l'attività di degustatore in forma continuativa nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione.


1.2. Modalità di iscrizione

Gli aspiranti l’iscrizione nell’Elenco in qualità di tecnici ed esperti degustatori devono presentare una apposita domanda di iscrizione, soggetta ad imposta di bollo, alla Camera di Commercio di competenza, utilizzando l’apposito modulo predisposto dalla Camera di Commercio interessata, allegando i documenti descritti sopra e pagando:
1. 31,00 euro, per diritti di segreteria, da effettuarsi sull’apposito CC Postale predisposto da ogni singola Camera di Commercio (o direttamente al servizio cassa della Camera stessa);
2. 168,00 euro, per Tasse di concessione governativa, da effettuarsi sul CC Postale n. 8003, intestato a Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse di concessioni Governative (Tipo versamento: rilascio codice tariffa 8617 altri atti).

Per le variazioni dovrà essere pagato un diritto di segreteria di 10,00 euro, da effettuarsi sull’apposito CC Postale predisposto da ogni singola Camera di Commercio.


2. LE COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE DEI VINI

2.1. Funzioni e finalità

L’articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dispone che presso le Camere di commercio vengano istituite le Commissioni di degustazione dei vini.
Le Commissioni di degustazione hanno il compito di effettuare una preliminare analisi chimico-fisica ed un esame organolettico sui vini DOCG e DOC, nella fase di produzione, ai fini dell’utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine.
Le commissioni di degustazione devono essere composte da tecnici ed esperti degustatori in rappresentanza delle categorie professionali interessate alla produzione e commercializzazione dei vini, scelti nell'ambito di appositi elenchi tenuti dalle Camere di Commercio.
I componenti le Commissioni di degustazione possono essere:
a) tecnici degustatori;
b) esperti degustatori
.
Le Commissioni durano in carica per un periodo massimo di tre anni; i relativi componenti possono essere riconfermati.


2.2. Finanziamento delle Commissioni

Con i decreto 5 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 135 del 13 giugno 2006, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha fissato i gli importi che devono essere pagati alla Camera di Commercio da parte dei soggetti che richiedono l'operato delle commissioni di degustazione dei vini DOC e DOCG.
Gli importi sono i seguenti:
- una somma compresa tra 10,00 e 20,00 euro per ogni campione prelevato;
- una somma compresa tra 0,10 e 0,15 euro per ogni ettolitro sottoposto ad esame.
Nell'ambito dei margini fissati, gli importi e le modalità di pagamento dovranno essere stabiliti con delibera della Giunta camerale.
IL testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


3. I LABORATORIO PER GLI ESAMI CHIMICO-FISICI ED ORGANOLETTICI DEI VINI

Con il Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 luglio 2003 sono state in passato emanate le regole concernenti la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami chimico-fisici ed organolettici dei vini, nonché il funzionamento delle commissioni di degustazione istituite presso le Camere di Commercio.

Considerata le modalità non omogenee utilizzate dalle Camere di Commercio per la scelta dei laboratori, il Ministero delle Politiche agricole e forestali, con il D.M. 8 novembre 2005, ha ritenuto di dover stabilire criteri univoci per la scelta dei laboratori per l'espletamento delle analisi chimico-fisiche ed organolettiche delle partite di vini.
La scelta del laboratorio cui sottoporre le partite di vini per gli esami previsti dal D.M. 25 luglio 2003 è, quindi, operata dal produttore tra i laboratori autorizzati dal Ministero delle Politiche agricole e forestali ricadenti nella Regione interessata alla produzione.
Per l'attribuzione dell'incarico al prelievo dei campioni, inoltre, la Camera di Commercio inserirà nel modello di richiesta un apposito campo, nel quale il richiedente indicherà il laboratorio prescelto.
Poiché tale disposizione costituiva una limitazione alla possibilità per il produttore di scegliere il laboratorio presso il quale sottopone le partite di vino agli esami chimico-fisici previsti e in considerazione del fatto che i certificati di analisi rilasciati dai laboratori autorizzati hanno efficacia sull'intero territorio nazionale, il Ministero delle Politiche agricole e forestali, con il Decreto 22 dicembre 2005, ha infine modificato l’art. 1 citato, nel senso che la scelta del laboratorio cui sottoporre le partite di vini per gli esami chimico-fisici é operata dal produttore tra i laboratori autorizzati sull'intero territorio nazionale.
Il testo di entrambi i decreti viene riportato nell'Appendice normativa.

Per conoscenza, si riporta:
. Elenco dei laboratori italiani, suddiviso per Regioni, autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'a esportazione (Reg. CE n. 1493/99, art. 72).
(L'elenco è fornito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed è aggiornato al 3 ottobre 2005).



3.1. Fissati nuovi importi per la revisione delle analisi

Dal 1° marzo 2007 l'importo da versare, per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 681, da inoltrare alla competente tesoreria provinciale dello Stato sarà di 105,69 euro.
Lo ha stabilito il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 26 gennaio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2007), aggiornando così il precedente importo, fissato in 103,92 euro, dal D.M. 28 febbraio 2006.
Si ricorda che l’aggiornamento avviene ogni anno in misura pari all’indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT, secondo quanto stabilito dall’art. 20 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 572.

Si riporta il testo dell’articolo 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni)
1. Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
2. L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.
3. Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
4. I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
5. Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.
6. Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14.
7. Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi
.


4. Le novità introdotte dal D.M. 11 novembre 2011

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011, il decreto interministeriale 11 novembre 2011, recante “Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento”.
Il decreto, emanato in attuazione di quanto disposto all’articolo 15, commi 5, 6 e 7 del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, stabilisce:
a) le procedure e le modalità per l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG e DOC, per l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione per i vini IGT, per le operazioni di prelievo dei campioni (artt. 3-5);
b) le modalità per la determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti (art. 4).

Il decreto definisce, inoltre, i criteri:
a) per la nomina e la composizione delle Commissioni di degustazione (art. 5);
b) per la formazione e la tenuta degli Elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti da istituire presso la Regione (artt. 6 e 7);
c) per la formazione e il funzionamento delle Commissioni di appello per gli stessi vini (artt. 9-13).

L’ammontare dei costi per il prelievo dei campioni, per l’espletamento dell’esame analitico e per il funzionamento delle Commissioni di degustazione e le modalità di pagamento sono stabilite nel prospetto tariffario predisposto dalla Struttura di controllo ed approvato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. I costi sono posti a carico dei soggetti che richiedono la certificazione delle relative partite (art. 14).
Il testo del decreto con i relativi allegati viene riportato nell'Appendice normativa.


4.1. Esame analitico e ad esame organolettico - Principi generali

Ai fini della qualificazione con la DOCG e la DOC le relative partite di vino devono essere sottoposte, a cura della struttura di controllo, ad esame analitico e ad esame organolettico, al fine di certificare la corrispondenza delle stesse partite alle caratteristiche previste dai relativi disciplinari di produzione, mediante la verifica annuale.
La positiva certificazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione ed ha validità:
- per centottanta giorni per i vini a DOCG,
- di due anni per i vini a DOC,
- di tre anni per i vini DOC liquorosi.
Trascorsi i predetti periodi di validità, in assenza di imbottigliamento, per le relative partite sono applicabili le seguenti condizioni:
a) entro il termine di un anno a decorrere dalla data di certificazione, i vini DOCG devono essere sottoposti ad un nuova certificazione organolettica; trascorso detto termine e' da ripetere sia la certificazione analitica che quella organolettica;
b) i vini a DOC devono essere sottoposti ad un nuova certificazione analitica e organolettica.

Per le partite di vini IGT, la verifica annuale è limitata all'esame chimico-fisico ed e' effettuata dalla struttura di controllo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti nello specifico piano dei controlli.


4.2. Presentazione richiesta prelievo campione - Art. 3

Il detentore di una partita di vino che intende ottenere la certificazione a DOCG o a DOC della stessa partita, presenta apposita richiesta, su un apposito modulo (Allegato 1 al decreto), alla struttura di controllo.
La richiesta va presentata, per via informatica, o a mezzo fax, non prima che la partita abbia raggiunto le caratteristiche minime al consumo previste dal disciplinare di produzione per la relativa tipologia regolamentata.
Tuttavia, fatte salve le misure piu' restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, la predetta richiesta di prelievo potrà essere effettuata con un anticipo di 30 giorni rispetto alla scadenza del periodo di invecchiamento o affinamento obbligatorio previsto dagli specifici disciplinari ai fini dell'immissione al consumo della relativa tipologia di vino.
Ai fini degli esami analitici per i vini IGT, mediante controlli a campione, il prelievo e' disposto direttamente dalla struttura di controllo, conformemente alle condizioni ed alle modalità operative stabilite nel relativo piano dei controlli.


4.3. Esami analitici - Esame organolettico - Commissioni di degustazione

4.3.1. Esami analitici per i vini DOP e IGP - Art. 4

L'esame analitico dei campioni prelevati va effettuato presso il laboratorio scelto dalla struttura di controllo, tra quelli autorizzati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

4.3.2. Esame organolettico per i vini DOP - Commissioni di degustazione - Art. 5

Sono ammessi all'esame organolettico i campioni idonei dal punto di vista analitico.
L'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore indicati dal disciplinare di produzione della relativa DOCG o DOC.
L'esame organolettico e' effettuato da apposite Commissioni di degustazione indicate dalla competente struttura di controllo per le relative DOCG e DOC.
Tali commissioni sono nominate dalla competente Regione, ivi comprese quelle istituite presso le Camere di Commercio.
Tali commissioni sono costituite da tecnici ed esperti degustatori scelti negli appositi elenchi.

4.3.3. Termini del procedimento - Art. 8

Il procedimento relativo all'esame analitico del ampione si conclude, con il rilascio dell'idoneità chimico-fisica, entro 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di presa in carico del campione stesso da parte del laboratorio autorizzato.
L'intero procedimento dell'esame analitico ed organolettico del campione si conclude, con la certificazione della relativa partita da parte della struttura di controllo, dalla data di ricevimento della richiesta di prelievo:
a) entro 12 giorni lavorativi per i vini novelli;
b) entro 20 giorni lavorativi per tutti gli altri vini.


4.4. La formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti - Art. 6

Presso le Regioni interessate alla produzione di vini DOCG e DOC sono istituiti l' "Elenco dei tecnici degustatori" e l' "Elenco degli esperti degustatori".
Gli iscritti a tali elenchi possono esercitare la propria attività per tutti i vini DOCG e DOC ricadenti sul territorio della relativa Regione o, in caso di DO interregionali, delle relative Regioni.
Le Regioni possono delegare la tenuta degli elenchi di cui sopra alle competenti Camere di commercio.

A decorrere dal 21 dicembre 2011, per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici degustatori sono richiesti i seguenti requisiti:
a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico;
- diploma di enologo;
- diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico;
- diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore enologico;
- titoli equipollenti conseguiti all'estero
;
b) esercizio documentato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, dell'attività didegustatore, in forma continuativa, per i vini DOCG o DOC, con l'indicazione della/e denominazione/i per le quali e' stata maturata la comprovata esperienza professionale.

Per l'iscrizione nell'elenco degli esperti degustatori sono richiesti i seguenti requisiti:
a) partecipazione a corsi organizzati da associazioni nazionali ufficialmente riconosciute operanti nel settore della degustazione dei vini e superamento di esami sostenuti a conclusione dei corsi stessi;
b) esercizio della attività di degustazione per almeno un biennio antecedentemente alla data di presentazione della domanda per la/e denominazione/i interessata/e.

Le attività delle Commissioni di degustazione vengono specificate all'articolo 7.


4.5. Le Commissioni di appello - Procedimento per il ricorso - Artt. 9-13

Il ricorso avverso il giudizio di "non idoneita'" pronunciato dalle Commissioni di degustazione va proposto dall'interessato alle competenti Commissioni di appello per i vini D.O.C.G. e D.O.C. dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, istituite presso la segreteria del Comitato nazionale vini DOP e IGP - Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio SAQ IX.
Il ricorso va depositato presso la struttura di controllo che, entro sette giorni, lo trasmette, a spese dell'interessato, alla Commissione di appello unitamente ad un campione del vino giudicato "non idoneo", all'uopo accantonato e custodito presso la predetta struttura di controllo, trasmettendo altresi' la relativa documentazione di "non idoneita'" e il certificato di analisi chimico-fisica, nonche' il recapito di fax o di posta elettronica certificata dell'istante ai fini della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 4.


4.6. Costi - Art. 14

I costi per il prelievo dei campioni, per l'espletamento dell'esame analitico e per il funzionamento delle Commissioni di degustazione sono posti a carico dei soggetti che richiedono la certificazione delle relative partite.
L'ammontare di tali costi e le modalità di pagamento alla competente struttura di controllo sono stabilite per ciascuna DOCG o DOC nel prospetto tariffario predisposto dalla medesima struttura di controllo ed approvato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali contestualmente al piano dei controlli.


4.7. Disposizioni transitorie - Art. 15

Le disposizioni relative agli Elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti (art. 6) al ricorso alle Commissioni di appello (art. 9), comma 2), ai costi per il funzionamento delle Commissioni di appello (art. 14, comma 2 e 3) entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (e quindi dal 21 dicembre 2011).
Le altre disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino a tale termine sono applicabili le corrispondenti disposizioni del D.M. 25 luglio 2003 richiamato in premessa.

Il disposto relativo al periodo di validità delle certificazioni per i vini DOCG e DOC (art. 1, comma 3), e' applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 61/2010 (e quindi dal 11 maggio 201).
E' fatta salva la validità delle certificazioni rilasciate per le relative partite antecedentemente al predetto termine di entrata in vigore.

I soggetti già iscritti all' "elenco dei tecnici degustatori" e all' "elenco degli esperti degustatori", qualora non lo avessero già effettuato, devono dichiarare alla competente Regione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la/e denominazione/i interessate, per le quali e' stata maturata la comprovata esperienza professionale, producendo la elativa documentazione di cui all'articolo 6, commi 6 e 8.


5. 3 FEBBRAIO 2014 - Nominate le Commissioni di appello per il biennio 2014 - 2015

Con decreto ministeriale n. 8020 del 3 febbraio 2014, sono state nominate, per il biennio 2014/2015, le Commissioni di degustazione di appello per i vini DOCG e DOC, per l’Italia settentrionale, centrale e meridionale.
Le commissioni sono state nominate ai sensi dell’art. 10 del D.M. 11 novembre 2011 (“Disposizioni applicative del D.Lgs. n. 61/2010 in merito alla disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione”).
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


6. 29 APRILE 2014 - Commissioni di appello vini DOCG e DOC – Emanate le linee guida dal Ministero delle Politiche Agricole

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, le “Linee guida relative all’attività delle Commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC istituite ai sensi dell’art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 61/2010”.
Nel documento vengono dettate le procedure da seguire nel caso si intenda proporre ricorso ad una delle tre Commissioni di appello.

Le tre Commissioni di degustazione di appello dei vini DOCG e DOC, rispettivamente per l’Italia settentrionale, per l’Italia centrale e per l’Italia meridionale e insulare, nonché l’approvazione dei relativi elenchi dei tecnici degustatori, sono state nominate con decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 3 febbraio 2014.
Le tre Commissioni hanno la loro sede presso il Comitato nazionale vini DOP e IGP – Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare – Ufficio PQA IV – Via XX Settembre, 20 – 00187 ROMA.

. Se vuoi scaricare il testo del documento, clicca QUI.



APPENDICE NORMATIVA

. Legge 10 febbraio 1992, n. 164: Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini. ( Legge abrogata dall'art. 32 del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 - In vigore dal 11 maggio 2010).

. D. Lgs. 3 marzo 1993, n. 123: Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

. Regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.

. D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 156: Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

. D.M. 25 luglio 2003: Disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e delle attività delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C.G. e D.O.C.

. D.M. 6 dicembre 2004: Norme per il finanziamento delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per l'anno 2005.

. D.M. 8 novembre 2005: Scelta del laboratorio cui sottoporre le partite di vini agli esami chimico-fisici ed organolettici, previsti dal decreto ministeriale 25 luglio 2003.

. D.M. 22 dicembre 2005: Modifica del decreto 8 dicembre 2005 relativo alla scelta del laboratorio cui sottoporre le partite di vini agli esami chimico-fisici ed organolettici, previsti dal decreto ministeriale 25 luglio 2003.

. D.M. 8 febbraio 2006: Disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.

. D.M. 6 marzo 2006: Pubblicazione del prezzo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita, per l'anno 2006.

. D.M. 5 aprile 2006: Norme per il finanziamento delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'anno 2006.

. D.M. 29 marzo 2007: Disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).

. D.M. 29 luglio 2009: Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione relativamente alla misura della distillazione di crisi.

. D.M. 31 luglio 2009: Disposizioni sul controllo della produzione dei vini ad indicazione geografica protetta.

. D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61: Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

. D.M. 11 novembre 2011: Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attivita' delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento.
. D.M. 11 novembre 2011 - ALLEGATI.

. D.M. 3 febbraio 2014: Nomina per il biennio 2014-2015 delle Commissioni di degustazione di appello dei vini DOCG e DOC, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale e insulare, nonché l'approvazione dei relativi elenchi dei tecnici degustatori.

. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO - DECRETO 18 luglio 2018: Sistema dei controlli e vigilanza per i vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e sono designati con l'annata e il nome delle varietà di vite, ai sensi dell'articolo 66, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO - DECRETO 25 luglio 2018: Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017, inerenti le dichiarazioni di giacenza dei vini e dei mosti.

. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO - DECRETO 12 marzo 2019: Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attività della commissione di degustazione di appello.
. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO - DECRETO 12 marzo 2019 - ALLEGATO 1 - Richiesta prelievo campione ai fini dell'esame chimico-fisico ed organolettico vino DO
. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO - DECRETO 12 marzo 2019 - ALLEGATO 2 - Verbale di prelievo campioni.
. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO - DECRETO 12 marzo 2019 - ALLEGATO 3 - Scheda di valutazione - Esame organolettico dei vini DO.
. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO - DECRETO 12 marzo 2019 - ALLEGATO 3-BIS - Scheda di valutazione riepilogativa - Esame organolettico dei vini DO.
. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO - DECRETO 12 marzo 2019 - ALLEGATO 4 - Schema di domanda per ricorso alla Commissione di Appello dei vini DOCG e DOC.
. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO - DECRETO 12 marzo 2019 - ALLEGATO 5 - Schema di valutazione - Esame organolettiuco dei vini DO.
. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO - DECRETO 12 marzo 2019 - ALLEGATO 5-BIS - Schema di valutazione ripeilogativa - Esame organolettiuco dei vini DO.

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