Semplificazione delle procedure amministrative
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NOTIZIE IN BREVE
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Manovra correttiva 2010 – Modifiche alla Legge n. 241/1990 sulla Conferenza dei servizi
Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione economica e finanziaria (Manovra correttiva 2010) ha dettato, all’articolo 49, modifiche agli articoli 14, 14-ter, 14-quater e 29 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla "Conferenza dei servizi".
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Pubblicato il decreto legislativo che recepisce la "Direttiva servizi" 2006/123/CE
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 (Suppl. Ord. n. 75), il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.
Il decreto che ha recepito la c.d. “Direttiva Servizi”, entra in vigore l’ 8 maggio 2010.
Due i pilastri della norma: la liberalizzazione e la semplificazione.
In sostanza, per avviare un attività economica sarà sufficiente presentare al nuovo sportello unico o alle Camere di Commercio la dichiarazione di inizio attività per l’avvio dell’esercizio, senza attendere l'autorizzazione delle autorità competenti (Stato, regioni, enti locali).
Prevista la soppressione:
• del Ruolo degli agenti di affari in mediazione;
• del Ruolo degli agente o rappresentante di commercio;
• del Ruolo dei mediatori marittimi;
• dell'Elenco degli spedizionieri.
L’esercizio di tali attività sarà soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla Camera di Commercio per il tramite dello Sportello Unico del Comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
Le competenze, già attribuite alle Commissioni per la tenuta dei Ruoli e dell'elenco soppressi, verranno svolte dagli uffici delle Camere di Commercio.
Si dovrà, tuttavia, attendere l'emanazione di uno specifico decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che disciplini le modalità e le nuove procedure di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dei soggetti di cui sopra.
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Approvate le linee guida per l'attuazione dell'art. 7 della legge n. 69/2009
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2010, il decreto 12 gennaio 2010, con il quale sono state approvare le linee guida per l’attuazione dell’art. 7 della legge n. 69/2009, con la finalità di fornire i criteri d’azione per la predisposizione degli schemi di regolamento per la rideterminazione dei termini procedimentali e per l’attuazione delle disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale e di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati da ciascun procedimento.
Attivato il portale "NORMATTIVA"
Dal 19 marzo 2010 è attivo il portale “Normattiva” che costituirà la banca dati contenente l'intero corpus normativo statale (leggi, decreti legge, decreti legislativi, altri atti numerati).
La banca dati sarà accessibile a tutti e sarà consultabile gratuitamente.
Adottato il regolamento sulla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)
Pubblicato il D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212, che adotta il Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Approvato il decreto di recepimento della DIRETTIVA SERVIZI
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 dicembre 2009, ha approvato lo Schema di decreto legislativo, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno”, meglio conosciuta dome "Direttiva Servizi".
Tale provvedimento, che interessa artigiani, commercianti e professionisti, dovrà essere attuato entro il 28 dicembre 2009, previo esame delle Commissioni parlamentari per il parere di conformità.
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto "salva-leggi"
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2009, il D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, recante "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246".
Il decreto legislativo c.d. "salva-leggi" contiene un elenco di circa 2.400 leggi statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, ancora in vigore.
Vedi approfondimento più sotto.
NORMATTIVA, la banca dati delle leggi vigenti
Dall'inizio del 2010, finalmente, ogni cittadino potrà consultare gratuitamente tutte le leggi vigenti, attraverso una banca dati, pubblica e gratuita.
E' stato infatti firmato, il giorno 8 ottobre 2009, a Palazzo Chigi, l'accordo tra il Governo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per rendere operativa la banca dati chiamata "Normattiva".
Si tratta dell'attuazione del progetto, previsto dall'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che permetterà di consultare gratuitamente tutte le leggi vigenti in Italia attraverso un sito internet.
Nuove modifiche alla Legge n. 241 del 1990 - In vigore dal 4 luglio 2009
E' stato pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 95, alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009, la Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile".".
All'interno di questa legge vi sono quattro articoli (7, 8, 9 e 10), che vanno a modificare alcuni articoli della legge n. 241 del 1990.
Commenti e testo aggiornato della legge n. 241/1990 vengono riportati più sotto.
Audizione sulla semplificazione amministrativa
Il 4 febbraio 2009 si è svolta l'Audizione di Unioncamere dinanzi alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa.
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COMUNICA - LA COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL’IMPRESA
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La Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa (ComUnica), dopo un iter assai tormentato, iniziato a gennaio del 2007 con il D.L. n. 7/2007 (art. 9), convertito nella L. n. 40/2007 e che si è concluso con il D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (cd. “decreto anticrisi”), ha avuto il suo avvio obbligatorio dal 1° aprile 2010.
La "Comunicazione Unica" (o ComUnica) - a decorrere dal 1° aprile 2010 - è diventato l'unico strumento che tutte le imprese dovranno utilizzare per gestire le procedure di inizio, modificazione e cessazione delle attività.
I destinatari della Comunicazione unica sono le seguenti Amministrazioni:
a) gli uffici del Registro imprese delle Camere di Commercio;
b) l'Agenzia delle Entrate;
c) l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS);
d) l'istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
. Se vuoi approfondire l’argomento della Comunicazione Unica e della trasmissione telematica degli atti al Registro imprese, clicca QUI.
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RIORDIONO DELLA DISCIPLINA SULLO SPORTELLO UNICO (SUAP) IMPRESA IN UN GIORNO
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Dopo l'avvio della “Comunicazione Unica”, il Legislatore, con l’art. 38 (rubricato “Impresa in un giorno”) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è tornato sulla questione della semplificazione dell’avvio dell’attività imprenditoriale stabilendo che un apposito regolamento dovrà prevedere la semplificazione e il riordino dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni.
L’obiettivo è quello di semplificare i procedimenti e di individuare le competenze per rendere effettiva la nascita dell' “impresa in un giorno”.
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ANALISI E VERIFICA DELL’IMPATTO SULLA REGOLAMENTAZIONE
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1. ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE - AIR
L’art. 5 della legge n. 50 del 1999 ha introdotto in Italia l’analisi preventiva dell’impatto della regolamentazione (A.I.R.), per migliorare la qualità della regolazione.
L’A.I.R. consiste in una valutazione ex-ante da provvedimenti regolativi che, come noto, possono incidere in maniera molto significativa sulle condizioni di vita dei cittadini e sull’attività delle imprese.
Essi, infatti, sono quelli che intervengono sui comportamenti dei loro destinatari per regolarne gli aspetti strettamente economici (condizioni di accesso ai mercati, prezzi, concorrenza) ovvero le conseguenze sociali (in ambiti quali salute, sicurezza sul lavoro, ambiente, e così via).
In base all’art. 14, comma 1, della legge di semplificazione 2005, l’AIR consiste «nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative».
L’A.I.R. ha il compito di mettere in evidenza i vantaggi e gli svantaggi dei provvedimenti regolativi orientando i decisori politici verso l’assunzione di scelte efficaci e maggiormente rispondenti alle esigenze dei cittadini. È possibile, infatti che in molte circostanze si corra un rischio di un eccesso di regolazione (norme troppo numerose, inutilmente dettagliate, invadenti, restrittive della libertà d’azione).
È a tale rischio che va ricondotta la principale funzione dell’A.I.R.: valutare se un dato intervento è veramente indispensabile e garantire, anche con l’utilizzo di analisi costi/benefici, la scelta dell’opzione regolativa migliore, evitando, in ogni caso, provvedimenti ingiustificatamente onero si per i destinatari.
Questo strumento si propone quindi come supporto a tutti quei soggetti istituzionali che, nell’ambito delle proprie funzioni, sono chiamati ad operare interventi di tipo normativo, fornendo loro gli elementi conoscitivi necessari per una piena valutazione dell’opportunità di un atto regolativo attraverso l’analisi delle relative conseguenze.
Più in particolare, l’AIR consente al legislatore di raggiungere i seguenti vantaggi:
• miglioramento della conoscenza degli effetti (positivi e negativi) derivanti dalle proprie decisioni;
• integrazione tra gli obiettivi di politiche governative o di aree di intervento in parziale sovrapposizione (in quanto l’analisi tiene conto anche degli effetti negativi della decisione rispetto a quanto già regolamentato e delle relative conseguenze ricadenti sull’ambito preesistente);
• incremento della trasparenza, della consultazione e della partecipazione nel processo legislativo;
• aumento della responsabilità del legislatore rispetto alle proprie decisioni e, in particolare, agli effetti negativi che ne conseguono.
La storia dell’AIR in Italia è piuttosto recente, ma nonostante ciò piuttosto intricata.
La prima previsione in tema di AIR è quella dell’art. 5 della legge n. 50/1999, che prevedeva l’analisi di impatto degli atti normativi del Governo, nonché dei regolamenti ministeriali e interministeriali, sull’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull’attività dei cittadini e delle imprese, rinviando ad un Decreto del .P.C.M. tempi e modi di effettuazione della medesima, disponendo espressamente che si trattava di un’applicazione a titolo sperimentale.
La sperimentazione effettivamente ci fu, tra il 2000 ed il giugno del 2001, in base alle procedure fissate nella direttiva P.C.M. del 27 marzo 2000 (Analisi tecnico-normativa e analisi dell’impatto della regolamentazione).
I risultati, tuttavia, non furono pari alle attese, posto che l’AIR si dimostrò uno strumento tecnico neutro, e dunque operatore-dipendente.
A tale prima deludente sperimentazione seguirono ulteriori esperimenti, accompagnati da nuovi interventi di regolazione da parte della Presidenza del Consiglio: meritano di essere ricordate:
a) la Guida alla sperimentazione dell’analisi di impatto della regolamentazione (Circolare P.C.M., 16 gennaio 2001, n. 1), e
b) la Direttiva sulla sperimentazione dell’analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni (Direttiva P.C.M. del 21 settembre 2001).
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2. LA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE - VIR
2.1. La VIR - Natura e finalità
La seconda importante innovazione della legge n. 246/2005 in tema di semplificazione normativa consiste nella Verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) .
Tale istituto, invero, era già stato previsto nella citata Direttiva P.C.M. del 21 settembre 2001, senza però trovare seguito e applicazioni concrete.
La legge prevede che la VIR sia «applicata» a due anni dall’entrata in vigore della «legge oggetto di valutazione», sulla base delle indicazioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati con le procedure previste per i regolamenti ministeriali, di cui si è già detto parlando dell’AIR.
Successivamente, «essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali».
Esaminando il contenuto dell’art. 14 della legge n. 246/2005 si possono avanzare alcune considerazioni.
In primo luogo, bisogna notare che la VIR, a differenza dell’AIR, non è un istituto di applicazione generale; devono essere infatti i decreti del P.C.M. ad individuare i «casi di effettuazione della VIR». A ciò consegue, ovviamente, che non sia previsto un potere del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) di “esenzione” come quello previsto per l’AIR, posto che la sottoposizione a VIR si ha solo qualora sia espressamente disposta.
In secondo luogo, non è chiaro quale sia il soggetto competente ad effettuare la VIR: mentre per l’AIR si parla di «amministrazione competente a presentare l’iniziativa», per la VIR non vi è alcuna precisa attribuzione di competenza, e anzi si rinvia ai già citati decreti del PCM per «criteri generali e procedure» di VIR e dunque, si ritiene, anche per l’individuazione del soggetto competente ad effettuarla.
In terzo luogo, non è chiaro quali siano gli atti sottoponibili alla VIR.
Il primo periodo del quarto comma, infatti, fa un generico riferimento agli «atti normativi», mentre il secondo periodo parla espressamente di «legge oggetto di valutazione». A rigore, dunque, si dovrebbe ritenere preclusa la possibilità di sottoporre ad analisi ex post i regolamenti governativi (ovviamente ritenendo che il lemma «legge» includa gli atti con forza di legge, e dunque anche i decreti legislativi).
In quarto luogo, non è chiaro se la periodicità sia un carattere essenziale della VIR, ovvero una mera possibilità. L’apertura del quarto comma, infatti, definisce la VIR una valutazione «anche periodica» degli atti normativi.
I periodi seguenti, tuttavia, dispongono che la prima valutazione sia effettuata dopo due anni dall’entrata in vigore, e che le valutazioni successive siano effettuate «periodicamente a scadenze biennali», lasciando intendere che qualora un atto sia inserito nella lista di quelli sottoposti a VIR dai decreti del P.C.M., tale verifica abbia un carattere di durata, e dunque debba essere ripetuta nel tempo, senza che siano necessarie nuove espresse previsioni.
La legge di semplificazione per il 2005, dunque, pur avendo il merito di prevedere un istituto importante per la qualità della regolazione, non risolve nessuno dei principali problemi legati alla VIR.
Molto dunque, dovrà essere risolto dai decreti attuativi emanati dal .P.C.M.
2.2. Emanato il primo decreto attuativo - I punti fondamentali
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2010, il D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212, con il quale viene adottato il regolamento recante la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Il decreto:
a) determina l'ambito di applicazione della VIR (art. 2);
b) fissa i contenuti della VIR (art. 3);
c) determina i criteri ed i contenuti generali della relazione che deve essere inviata al Parlamento (Allegato).
La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), consiste nella valutazione del raggiungimento
delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
La VIR viene effettuata sugli atti normativi in merito ai quali è stata svolta l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR), dopo un biennio dalla data della loro entrata in vigore, nonche', anche in mancanza di una precedente AIR, sui decreti
legislativi e sulle leggi di conversione dei decreti-legge. Successivamente alla prima effettuazione, la VIR viene svolta a cadenze biennali.
Competente a svolgere la VIR è l'amministrazione che ha effettuato l'AIR sull'atto normativo oggetto di verifica ovvero, in mancanza di una precedente AIR, l'amministrazione cui compete l'iniziativa in ordine all'atto normativo oggetto di verifica. In particolare, è competente all'effettuazione l'ufficio individuato per il coordinamento delle attività AIR e VIR ai sensi dell'articolo14, comma 9, della legge n. 246 del 2005.
Con una apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, dovranno essere stabiliti i metodi di analisi e i modelli di VIR.
Il testo del decreto viene riportato nei Riferimenti normativi.
I punti fondamentali del Decreto possono essere così riassunti:
1) La disciplina della VIR si applica:
- agli atti normativi del Governo in merito ai quali è stata svolta l’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), dopo un biennio dalla loro entrata in vigore;
- ai decreti legislativi e alle leggi di conversione dei decreti-legge, anche in caso di mancata precedente effettuazione dell’AIR;
- agli atti normativi in merito ai quali non è stata svolta l’AIR ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio dei Ministri o dal Comitato interministeriale di indirizzo e di guida strategica per le politiche di semplificazione e qualità della regolazione.
2) La VIR è svolta dopo un biennio dalla data di entrata in vigore dell’atto oggetto di verifica. Successivamente alla prima effettuazione, la VIR viene svolta a cadenze biennali.
3) La competenza a svolgere la VIR è dell’amministrazione che ha effettuato l’AIR sull’atto normativo oggetto di verifica, ovvero – in caso di mancanza di previa effettuazione dell’AIR – dell’amministrazione cui compete l’iniziativa in ordine all’atto normativo oggetto di verifica.
4) La VIR viene effettuata con particolare riferimento ai seguenti profili:
- raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR;
- stima dei costi e degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche;
- verifica del livello e delle circostanze relative all'osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto normativo;
- individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso;
- effetti sulla semplificazione normativa e amministrativa;
- congruenza con il programma di Governo delle effettive conseguenze delle innovazioni normative;
- valutazione dell’incidenza del provvedimento sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sui processi di liberalizzazione e sull’ampliamento delle libertà dei soggetti dell’ordinamento giuridico.
E' prevista anche una conclusione di sintesi sulla valutazione dell’impatto effettuata che riassume le principali risultanze dell’analisi.
Ogni profilo della verifica va operata con la puntuale esplicitazione degli indicatori presi a riferimento e delle fonti a supporto, incluse le risultanze di eventuali consultazioni svolte con le principali categorie di soggetti interessate dall’intervento.
5) La verifica è documentata in apposita relazione inviata al DAGL della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la trasmissione al Parlamento.
6) L’amministrazione che ha effettuato la VIR assicura alla relativa relazione apposita pubblicità, anche mediante strumenti informatici e la pubblicazione in un’apposita sezione del sito internet dell’amministrazione.
7) La relazione VIR, in sede di prima applicazione, dovrà essere redatta in conformità alla griglia metodologica allegata al regolamento.
Riguardo ai contenuti, la griglia metodologica è articolata in distinte sezioni corrispondenti ai profili indicati al punto n. 4).
3. ANALISI TECNICO-NORMATIVA - ATN
Mentre l'AIR serve alla valutazione degli effetti sostanziali che un provvedimento normativo provoca sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese, ed è stata più volte adottata sia per l’analisi ex ante (prima dell'entrata in vigore del provvedimento normativo), sia per l’analisi ex post (per valutare gli effetti di provvedimenti vigenti), l'ATN valuta, invece, la qualità del testo normativo e i suoi effetti sull'ordinamento normativo vigente.
La Direttiva del P.C.M. del 10 settembre 2008, che ha sostituito la Direttiva del 27 marzo 2000, fissa i seguenti principi:
1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, dà conto della sua conformità alla Costituzione e alla disciplina comunitaria nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione.
2. L'analisi è condotta anche alla luce della giurisprudenza rilevante esistente, sia nazionale che comunitaria, e tiene conto di eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto nonché dell'eventuale esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea.
3. L'ATN illustra altresì la correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative prese in considerazione ed escluse.
4. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO
4.1. Iperproduzione normativa e poca chiarezza
Con l'espressione tecniche legislative, o ”drafting normativo”, normalmente si intendono tutti quegli studi che riguardano la redazione delle leggi.
Quello delle tecniche legislative è un tema particolare nel campo del diritto, dal momento che investe non un particolare settore, ma tutto il complesso di norme che compongono l'ordinamento, ed è quindi necessariamente trasversale.
Allo stesso tempo è un tema vecchio, anche se con una storia frastagliata e poco tracciabile in senso unitario.
Dall'antica Grecia all'epoca delle grandi codificazioni dell'Ottocento, tutte le legislazioni si sono trovate sotto osservazione per quanto riguarda la (poca) chiarezza, o sulla quantità eccessiva di norme che la compongono.
L'epoca attuale non è esente da critiche. In particolare, in Italia si assiste ad una generale iperproduzione normativa, che di certo non aiuta il cittadino a districarsi in questa giungla, sebbene in tempi più recenti si è assistito a dei tentativi, con le leggi di semplificazione normativa annuale e alcune codificazioni.
È inoltre emblematico, ad esempio, che non sia possibile determinare con certezza il numero delle leggi vigenti in Italia.
Secondo il Ministero per la semplificazione normativa si calcola che il numero degli atti pubblicati in Gazzetta Ufficiale superi l'incredibile cifra di 430.000.
Chiaramente, non mancano poi i problemi legati alla chiarezza dei singoli atti normativi.
Comunque è possibile individuare, negli anni recenti, un più organico approccio al problema, affrontato dal punto di vista scientifico con studi di settore e la redazione di appositi manuali di raccomandazioni per la buona scrittura.
In quest'ambito, in Italia, sono state le Regioni tra le prime a muoversi, e le stesse Regioni si sono trovate in questi ultimi anni alle prese con la riforma costituzionale del 2001, che ha creato un nuovo rapporto di competenza tra norme, e quindi le ha poste di fronte all'esigenza di rivedere la propria attività normativa.
L'ultimo aspetto, comunque, riguarda prevalentemente quello che si chiama ”drafting sostanziale”, quello cioè che cerca di inquadrare i problemi di architettura complessiva dell'ordinamento.
In questo non si discosta molto dal diritto costituzionale, interessato ad inquadrare i problemi di architettura complessiva dell'ordinamento.
Parallelamente, esiste anche un ”drafting formale”, che riguarda la qualità della normazione ed investe in senso stretto gli elementi legati all'attività redazionale.
Al confine con le tecniche legislative sono l'analisi di fattibilità e di implementazione, che guardano agli effetti concreti della legislazione sulla società, e si distinguono per essere la prima precedente all'entrata in vigore di una legge, la seconda successiva.
4.2. Manuali disponibili
Ci limitiamo a segnalare un intervento della Regione Toscana e uno dell’Unione Europea.
Su impulso della Regione Toscana opera fin dal 1979 l'Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI), organo che svolge riunioni periodiche di confronto tra funzionari regionali interessati alla buona qualità della normazione.
L'OLI ha elaborato anche un Manuale intitolato “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi”.
La prima versione risale al 1992, e ad essa è seguita una seconda, nel 2002.
Il Manuale è diviso in parti chiamate Linguaggio normativo, Scrittura dei testi normativi, Struttura dell'atto normativo, Riferimenti, Modifiche e una serie di allegati, contenenti altre regole inerenti, ad esempio, alle citazioni.
. Se vuoi consultare il manuale, clicca QUI.
Anche l'Unione Europea ha dimostrato di dedicarsi a questo problema.
La cura della qualità redazionale dei testi legislativi è indispensabile perché la legislazione comunitaria possa essere compresa meglio ed attuata correttamente.
Affinché i cittadini e gli operatori economici possano conoscere i loro diritti ed i loro obblighi, gli organi giurisdizionali possano assicurare il rispetto della legge e gli Stati membri possano procedere, ove necessario, ad un’attuazione nel diritto interno corretta e tempestiva, gli atti emanati dalle istituzioni comunitarie devono essere formulati in modo comprensibile e coerente e secondo regole uniformi di presentazione e di tecnica legislativa.
Per approfondire il contenuto e precisare le implicazioni di tali orientamenti, è stata redatta una Guida Pratica comune, concepita come uno strumento destinato a chiunque partecipi alla redazione degli atti normativi più comuni.
. Se vuoi scaricare il testo della guida, clicca QUI.
4.3. Le tecniche legislative
Oltre all’attività istituzionale relativa alla redazione dei testi normativi, gli uffici legislativi sono chiamati all’espletamento di diversi adempimenti connessi all’iter normativo:
• redazione della relazione illustrativa,
• redazione della relazione tecnico finanziaria per i provvedimenti che comportano oneri,
• redazione dell’analisi tecnico-normativa (ATN),
• redazione dell’analisi per l’impatto della regolazione (AIR) e della riformulazione dei testi secondo le regole del rafting.
Un’autorevole dottrina (Giuseppe Ugo Rescigno) raggruppa in quattro campi principali le più importanti tecniche che possono essere adottate e praticate per la migliore redazione dei testi normativi:
1. la legistica o tecnica legislativa in senso stretto o drafting, ossia la tecnica che si preoccupa dei testi normativi dal punto di vista sia del linguaggio comune, sia del linguaggio giuridico che della forma esteriore e della migliore organizzazione concettuale;
2. l’analisi di fattibilità o valutazione legislativa, ossia l’insieme di quelle tecniche che consentono di valutare ex ante (AIR) un testo normativo per verificare, nei limiti del possibile, la sua adeguatezza a risorse materiali, personali, finanziarie, rispetto agli obiettivi perseguiti e ai risultati sperati e le probabili conseguenze che la sua immissione determinerà nel sistema;
3. il controllo di gestione, ossia l’analisi ex post (VIR) delle effettive conseguenze e realizzazioni raggiunte dall’applicazione dell’atto normativo;
4. l’analisi delle procedure che rappresenta lo studio sistematico delle procedure adottate e da adottare nella preparazione, redazione e approvazione di un testo normativo per coordinare meglio ed effettuare tutte le valutazioni relative ai tre punti precedenti ed assume per questo un’importanza strategica.
In relazione al drafting cosiddetto formale sono state fissate delle regole essenziali che possono essere sinteticamente ripartite in tre categorie:
1. organizzare il testo, ossia rispettare un piano preordinato che imprima una precisa gerarchia alle diverse informazioni trasmesse dalla legge; evitare di inserire norme intruse rispetto all’argomento disciplinato in via principale; scandire il dettato normativo attraverso l’uso di sezioni, capi, titoli, rubricare ogni articolo; dedicare a ciascun articolo un singolo oggetto;
2. strutturare la frase, ossia usare periodi tendenzialmente brevi, senza troppi incisi né subordinate; curarne la punteggiatura; evitare la doppia negazione e la forma passiva; mirare alla essenzialità;
3. utilizzare il linguaggio normativo, ossia impiegare parole italiane; evitare l’uso di vocaboli arcaici, di neologismi o parole inutilmente solenni o ricercate; definire gli oggetti sempre con lo stesso nome.
RIFERIMENTI NORMATIVI
. Legge 8 marzo 1999, n. 50: Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998.
. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Direttiva del 27 marzo 2000: Analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione. (Successivamente sostituita dalla Direttiva 10 settembre 2008).
. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Nucleo per la valutazione delle norme e delle procedure – Circolare n. 1 del 16 gennaio 2001: Guida alla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Direttiva del 21 dicembre 2001: “Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione”.
. D.M. 24 gennaio 2003: Disposizioni per l'informatizzazione della normativa vigente, in attuazione dell'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
. Legge 29 luglio 2003, n. 229: Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001.
. Legge 28 novembre 2005, n. 246: Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.
. D.L. 10 gennaio 2006, n. 4: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione (Convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 marzo 2006, n. 80). Art. 1.
. D.P.C.M. 12 settembre 2006: Costituzione del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione.
. CONFERENZA UNIFICATA – Accordo del 29 marzo 2007: Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Rep. Atti n. 23/CU).
.
Legge 6 agosto 2008, n. 133: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (Testo coordinato In vigore dal 22 agosto 2008). Articoli dal 24 al 45.
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Legge 6 agosto 2008, n. 133 - ALLEGATO A: Disposizioni abrogate ex articolo 24 - Anni 1864 - 1997 (abrogati 3.370 provvedimenti).
. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Direttiva del 10 settembre 2008: Tempi e modalità di effettuazione dell’analisi tecnico-normativa (ATN).
. D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170: Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
. D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212: Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
. D.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212 - ALLEGATO.
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LA SEMPLIFICAZIONE DELL’APPARATO LEGISLATIVO
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1. Premessa
Secondo una ricerca condotta dal servizio studi della Camera dei Deputati le leggi in Italia sono poco meno di 100 mila, tra le quali 18 mila di carattere regionale e 10 mila comunitarie.
Con la legge n. 246 del 28 novembre 2005, conosciuta come “Taglia-leggi” , è stato approvato un provvedimento di sfoltitura che sovverte il vecchio sistema di accorpamento di leggi ormai obsolete in testi unici, introducendo il criterio degli “assetti normativi”.
Un profilo importante della legge di semplificazione per il 2005 che merita di essere analizzato è la norma che è stata denominata “taglia-leggi”, o norma “ghigliottina”.
Al comma 14 dell’articolo 14 viene, infatti, previsto che siano abrogate tutte le norme primarie anteriori al 1970, fatte salve alcune eccezioni.
Più nel dettaglio, il Governo è chiamato a due compiti estremamente delicati.
In primo luogo, entro due anni dall’entrata in vigore della legge di semplificazione (16 dicembre 2007) avrebbe dovuto individuare «le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori normativi», e informarne il Parlamento con una relazione finale.
In secondo luogo, entro ulteriori due anni, si dovrebbero adottare decreti legislativi «che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore».
Decorso il termine, e dunque al massimo quattro anni dopo l’entrata in vigore della legge di semplificazione 2005 (16 dicembre 2009), tutte le leggi statali anteriori al 1970 saranno abrogate (ad eccezione di quelle espressamente confermate in vigore).
Per ogni nuovo provvedimento, la legge n. 246/2005 impone un doppio studio: la Verifica dell’Impatto sulla Regolamentazione (VIR) e l’ Analisi dell’Impatto della Regolamentazione (AIR) .
Il 27 ottobre 2006 è stato costituito il Comitato interministeriale al quale sono state attribuite l'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246.
Il Comitato ha effettuato una operazione di censimento delle disposizioni di rango primario. Questi sono alcuni dati:
• 3.256 sono gli atti emanati tra il 1860 e il 1970, e ora in vigore, di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
• 7.743 sono gli atti emanati prima del 1970 e ora in vigore;
• 21.691 sono gli atti emanati tra il 1860 e il 2007 e ora in vigore;
• 5.000 sono gli atti che, secondo le prime stime, potrebbero essere tagliati.
2. Dalla legge di semplificazione 2005 (la legge "taglia leggi") al suo regolamento di attuazione
2.1. Legge n. 246 del 2005
Il 28 novembre 2005 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005»: si tratta, cioè, della legge annuale di semplificazione.
Tale strumento, introdotto in via generale nell’ordinamento italiano con l’art. 20 della legge n. 59/1997, è un’efficace arma per perseguire politiche di semplificazione, sia normativa che amministrativa.
La legge di semplificazione per il 2005 è suddivisa in tre capi.
Il Capo I, intitolato «Riassetto della normativa primaria», si compone di sette articoli, dedicati ad interventi di semplificazione strutturale.
In particolare, i primi due modificano la legge n. 59/1997, introducendo nuovi principi e criteri direttivi per la semplificazione e metodi di coordinamento fra Stato e Regioni in materia di better regulation.
I restanti cinque articoli, invece, contengono deleghe al Governo per il riassetto e la semplificazione di intere materie, e cioè le vittime del dovere e del terrorismo, gli uffici all’estero del Ministero degli esteri, lo sportello unico per le attività produttive, le pari opportunità, il notariato e gli archivi notarili.
Il Capo II, invece, intitolato «Altri interventi normativi», detta disposizioni puntuali e singole modifiche alla legislazione vigente.
In tale Capo è inserito l’art. 14, rubricato «Semplificazione della legislazione», che presenta numerosi punti di interesse, ai quali sarà dedicata l’analisi che segue.
Il Capo III, infine, reca «Disposizioni transitorie e finali».
La legge 28 novembre 2005, n. 246, pubblicata nella G.U. n. 280 del 1° dicembre 2005, è articolata in una serie di deleghe al Governo e, tra i suoi tratti più qualificanti, vogliamo ricordare le disposizioni dettate agli articoli 5 e 14.
All’articolo 5, la legge reca la delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive, che dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:
1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione dell’attività d’impresa, ivi incluse le attività di certificazione, e agli aspetti inerenti l’iscrizione al Registro delle imprese, anche prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;
2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l’accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale;
3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell’attività d’impresa, secondo i criteri di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi di incentivi e disincentivi;
b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.
L’articolo 14 presenta spunti di innovazione sistematica di grande rilievo: viene infatti disciplinata sia l’ Analisi dell’ impatto della regolamentazione (AIR) , che la Verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) .
Inoltre, viene per la prima volta formulata una “norma-ghigliottina” che dispone l’abrogazione dell’intero corpo di leggi anteriori al 1970, ritenute obsolete o non più necessarie, eccezion fatta per i cinque codici, per i testi unici e per i provvedimenti che il Governo stesso avrà individuato nei ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della legge.
L’art. 14 della legge di semplificazione per il 2005 è dunque solo l’ultimo tentativo di dare attuazione concreta ad uno strumento di cui si discute da quasi dieci anni, ma che non ha mai sortito effetti soddisfacenti.
2.2. D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008 – Art. 24
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dedica l’intero Capo VII (artt. 24 – 45) alla materia delle semplificazioni.
L’articolo 24 (« Taglia-leggi ») si riferisce al problema della semplificazione normativa.
La ricognizione della legislazione statale vigente operata dal Governo alla data del 15 dicembre 2007, in attuazione dell’articolo 14, comma 12, della legge 28 novembre 2005 n. 246 ha reso disponibile un inedito quadro conoscitivo.
È stata verificata la presenza, in tutti i settori dell’ordinamento, di un gran numero di atti con forza di legge che hanno esaurito i propri effetti:
• leggi provvedimento ad efficacia temporanea;
• leggi implicitamente abrogate che appesantiscono l’ordinamento vigente;
• leggi tuttora vigenti considerate, tuttavia, dalle amministrazioni di riferimento palesemente obsolete.
L’enorme numero di tali atti, che ammonta a oltre un quarto del totale degli atti con forza di legge, impone, con la massima urgenza, un intervento di espressa abrogazione che consenta di recuperare un miglior grado di conoscibilità della legislazione statale vigente e di favorire successive operazioni di semplificazione e riassetto normativo, come peraltro già delineato dalla delega contenuta nella legge 28 novembre 2005, n. 246.
La valutazione dell’obsolescenza ovvero la verifica dell’esaurimento degli effetti o della tacita abrogazione delle disposizioni inserite nell’allegato A consente di impostare un’ulteriore operazione, superando i due principali limiti contenuti nell’articolo 14 della legge delega.
La « delega taglia-leggi » è, infatti, centrata sull’indicazione espressa, per le norme anteriori al 1970, delle sole disposizioni ritenute indispensabili e sull’abrogazione, entro il 16 dicembre 2009, di ogni disposizione « non salvata ».
Il presente articolo, al contrario, non si limita agli atti entrati in vigore prima del 1970, ma colpisce anche quelli più recenti.
Prevista inizialmente l'abrogazione di 3.370 atti normativi di rango primario, riportati nell'allegato A al decreto-legge.
In fase di conversione in legge del decreto-legge, dagli iniziali 3.574 provvedimenti previsti si è scesi di 204 eliminando le duplicazioni (118), gli atti normativi i cui effetti non erano esauriti, comprese le norme di attuazione dello Statuto della Regione Sicilia.
Per molti provvedimenti, 929, è stato corretto il titolo, mentre in altri è stato modificata la data, il numero o la tipologia originariamente errata.
Le abrogazioni decorrono dal centottottantesimo giorno (e non più dal sessantesimo, come previsto nel testo originario) successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
Tali norme, per l'esattezza 3.574, vengono elencate in un apposito elenco (ALLEGATO A), che fa parte integrante del decreto.
2.3. D.P.C.M. n. 170 del 2008
In attuazione del disposto di cui al comma 5 dell’art. 14, della legge n. 246/2005, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2008, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, recante “Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 24”.
2.4. D.L. n. 200/2008, convertito dalla Legge n. 9/2009
Per l'entrata in funzione, prevista entro giugno 2009, di "Normattiva" (la banca dati pubblica e gratuita della normativa statale vigente), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2008, il decreto legge n. 200 del 22 dicembre 2008, con cui sono abrogate oltre 29.095 leggi antecedenti al 1948.
In particolare: sono state selezionate e abrogate tutte le Leggi, i Regi decreti-legge, i Decreti-legge luogotenenziali, i Decreti legislativi luogotenenziali e i Decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato per un totale di oltre 31.000 atti.
Da tali atti sono stati sottratti quelli ritenuti vigenti in base alle Tabelle allegate al cosiddetto "taglia leggi" (legge , n. 246 del 28 novembre 2005).
Sono così rimasti circa 29.000 atti primari di incerta o dubbia vigenza, che comunque è utile abrogare (o ri-abrogare) espressamente.
Si sottolinea l'utilità dell'operazione anche in considerazione del fatto che risultano ancora vigenti leggi di chiaro stampo fascista, come, per esempio, la legge n. 129 del 19 gennaio1939, riguardante l'istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni, benché la Camera in questione risulti già soppressa in base al R.D.L. n. 705 del 1943.
In tal modo, si contribuisce in maniera decisiva alla certezza del diritto e soprattutto si consente di non dover procedere alla marcatura e all'inserimento nella banca "Normattiva" di circa 29.000 provvedimenti, con cospicui risparmi di spesa, considerando che è stimata in circa 200 euro la marcatura e l'inserimento di un atto legislativo nella banca dati pubblica.
(Fonte: Notizie dal Governo - Newsletter n. 47 del 23 dicembre 2008).
Il decreto-legge n. 200/2008 è stato successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9 (pubblicata sul Suppl. Ord. n. 25 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009), entrata in vigore il 21 febbraio 2009.
Il testo legge n. 9/2009 viene riportato nei Riferimenti normativi.
. Se vuoi approfondire l’argomento e consultare l'elenco dei 29.000 provvedimenti abrogati, clicca QUI.
2.5. Per le leggi inutili un anno di vita in più
Slitta di un anno la cancellazione delle leggi ancora in vigore, ma inutili, emanate prima del 1° gennaio 1970. Se ne riparlerà, quindi, il 16 dicembre 2010.
Allo stesso tempo, vengono ripescati poco più di mille atti di ratifica e di esecuzione di trattati internazionali avviati all'oblio a inizio anno e che avrebbero dovuto scomparire per sempre dal 16 dicembre.
Il decreto legge n. 200/2008, convertito dalla legge n. 9/2009, ha abrogato, con effetto dal 16 dicembre 2009, circa 29mila leggi emanate tra l'unità d'Italia e la proclamazione della Repubblica. Mille sono, però, state ripescate.
Sono questo i principali effetti delle novità introdotte nell'operazione taglia-leggi dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 sulla semplificazione, la competitività e la giustizia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 e in vigore dal 4 luglio 2009.
Con l'art. 4, comma 1, viene, infatti, modificato l’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni e con il successivo comma 2 viene modificato l'Allegato 1 annesso al D.L. n. 200/2008, convertito dalla legge n. 9/2009.
Il testo legge n. 69/2009 viene riportato nei Riferimenti normativi.
2.6. Semplificazione amministrativa – Al via la terza fase - Pubblicato il decreto legislativo c.d. "salva-leggi" - La normativa anteriore al 1970 che rimane in vigore
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative varate tra il 17 marzo 1861, giorno della proclamazione del Regno d’Italia, ed il 31 dicembre 1969 ad eccezione di quelle indispensabili al nostro ordinamento.
Lo prevede il D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, che prosegue l'opera di semplificazione del quadro normativo italiano iniziata con il primo intervento contenuto nel D.L. n. 112/2008 (convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133) ed il successivo D.L. n. 200/2008 (convertito in Legge 18 febbraio 2009, n. 9).
Nel novembre 2008 è stata consegnata a ciascuna Amministrazione una tabella contenente una ricognizione indicativa - effettuata a titolo collaborativo dagli uffici della semplificazione normativa - degli atti normativi vigenti, divisi per settori di rispettiva competenza. È stato così chiesto a tutti i Dicasteri di operare una verifica avente ad oggetto, in particolare:
• i provvedimenti da mantenere in vigore (tra quelli precedenti al 1970);
• gli atti normativi primari che le Amministrazioni ritengono possano essere abrogati anche con efficacia immediata;
• i settori prioritari per i quali si ritiene di voler procedere con una riforma più incisiva, attuando i criteri di delega di cui al comma 15 dell'art. 14 della l. n. 246/05 e di cui all'art. 20 della l. n. 59/97;
• i settori in cui limitarsi ad un mero riordino e consolidamento normativo, ai sensi del comma 14 dello stesso art. 14 l. n. 246/05.
Il processo di ricognizione, anche considerati i tempi ristretti a disposizione, si è rivelato molto complesso.
Il risultato della ricognizione figura oggi nella nella Tabella (Allegato 1 al D. Lgs. n. 179/2009) contenente l'elenco degli atti normativi statali da considerarsi in vigore, in quanto ritenuti indispensabili, pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970.
Tale elenco è preceduto da una norma generale che definisce l'ambito di applicazione dell'intervento "salva-leggi", chiarendo nel contempo alcune espressioni che ne delimitano la portata.
Il testo del decreto e della Relazione illustrativa viene riportato nell'Appendice normativa.
L'operazione taglia-leggi ha previsto, preventivamente, due interventi legislativi di abrogazioni espresse di disposizioni legislative ritenute inutili e ormai estranee al nostro ordinamento:
- il primo intervento (decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ha prodotto un taglio di circa 7.000 leggi,
- il secondo intervento (decreto-legge n. 200/2008, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9) ha consentito un taglio di quasi 29.000 leggi.
Con questo terzo provvedimento (D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179) il totale delle leggi anteriori al 1970 rimaste in vigore è diminuito da quota 50.000 a circa 2.400.
Questi tre interventi di semplificazione hanno consentito di portare il totale complessivo delle leggi attualmente in vigore a poco più di 11.000.
2.7. 19 marzo 2010 - Il Consiglio dei Ministri approva due nuovi schemi di decreto - Prevista l'abrogazione di oltre 190mila provvedimenti normativi
Nel Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010 sono stati approvati in via preliminare due importanti schemi di provvedimenti proposti dal Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, che completano l’attività di sfoltimento degli atti normativi iniziata con il recente decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, il quale ha individuato le disposizioni legislative statali anteriori al 1970 di cui è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore.
Gli schemi approvati il 19 marzo 2010 individuano gli atti normativi da abrogare espressamente sulla base della delega conferita al Governo e finalizzata a garantire una maggiore certezza dell’apparato legislativo vigente.
Il primo è uno schema di decreto legislativo che abroga 71.603 atti di rango primario (regi decreti, regi decreti- legge, leggi, decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, decreti legislativi luogotenenziali), in un arco temporale che va dal 21 aprile 1861 al 22 dicembre 1969.
Il secondo provvedimento è uno schema di decreto presidenziale, volto ad abrogare disposizioni di rango secondario. Si tratta di 118.845 atti pubblicati dal marzo 1861 al giugno 1986, principalmente decreti ministeriali (circa 97.000), ma anche decreti del Presidente della Repubblica (circa 7.900), regi decreti (circa 4.300) e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (circa 2.500).
La ricognizione, tuttavia, non si è limitata alle categorie numericamente più consistenti, ma ha riguardato anche altri tipi di provvedimenti emanati in particolari contesti storici, tuttora formalmente vigenti ma palesemente obsoleti quali decreti del Duce, decreti del Capo provvisorio dello Stato, decreti luogotenenziali, decreti del Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, ecc.
Gli schemi riceveranno ora i pareri del Consiglio di Stato e, limitatamente a quello di abrogazione di norme primarie, delle Commissioni parlamentari.
APPROFONDIMENTI
. Se vuoi approfondire l’argomento e visitare il sito del Governo – Dipartimento per la semplificazione normativa, clicca QUI.
RIFERIMENTI NORMATIVI
. Legge 28 novembre 2005, n. 246: Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.
. D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170: Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
. D.L. 22 dicembre 2008, n. 200: Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.
. Relazione Illustrativa al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200 concernente "Misure urgenti in materia di semplificazione normativa".
. Legge 18 febbraio 2009, n. 9: Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa.(Testo del decreto-legge n. 200/2008, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 9/2009).
. Legge 18 febbraio 2009, n. 9 - ALLEGATO 1.
. Legge 18 giugno 2009, n. 69: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. In vigore dal 4 luglio 2009. ( Testo della legge, completo dell'Allegato 1, che modifica l’Allegato 1 annesso al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9).
. D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179: Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
. D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 - ALLEGATO 1: Atti normativi salvati pubblicati anteriormente al 1° gennaio 1970.
. D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 - ALLEGATO 2: Atti salvati dall’elenco delle abrogazioni allegato al decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, così come convertito dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.
. D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.
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"NORMATTIVA" - IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE
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8 OTTOBRE 2009 - Accordo tra il Governo e il Poligrafico dello Stato per il portale "Normattiva"
Dall'inizio del 2010, finalmente, ogni cittadino potrà consultare gratuitamente tutte le leggi vigenti, attraverso una banca dati, pubblica e gratuita.
E' stato infatti firmato, il giorno 8 ottobre 2009, a Palazzo Chigi, l'accordo tra il Governo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per rendere operativa la banca dati chiamata "Normattiva", che permetterà di realizzare un progetto, quello di mettere on-line, gratuitamente, tutte le leggi vigenti, nato con l'art.107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).
Così dopo oltre nove anni di spese, progetti inutili ed infinita attesa, in pochi mesi, grazie all'impegno del Ministro per la Semplificazione Normativa, sen. Roberto Calderoli, e del sottosegretario Aldo Brancher, sono stati adempiuti tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie, consentendo così di passare dalla fase preparatoria a quella attuativa.
. Se vuoi ascoltare la Conferenza stampa di presentazione del Ministro Roberto Calderoli, clicca QUI
19 MARZO 2010 - Attivato il portale "Normattiva"
Il 19 marzo 2010 è stato attivato il portale “Normattiva” che, con l'impiego di innovative tecnologie informatiche, costituirà la banca dati contenente l'intero corpus normativo statale (leggi, decreti legge, decreti legislativi, altri atti numerati).
La banca dati "Normattiva", realizzata insieme a presidenza del Consiglio, Senato, Camera e Corte di Cassazione, sarà accessibile a tutti e sarà consultabile gratuitamente.
Normattiva è un sito in evoluzione. L'intero corpus della normativa statale verrà inserito gradualmente, secondo un programma già definito.
L'aggiornamento della banca dati con il testo delle nuove norme pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale avverrà entro un’ora dalla pubblicazione della Gazzetta certificata sul sito dell'Istituto Poligrafico dello Stato.
L'aggiornamento delle norme modificate avverrà, di norma, entro i successivi 3 giorni e comunque entro i successivi 15 giorni, nel caso di un numero rilevante di modifiche.
"Normattiva non contiene i provvedimenti non numerati, come ad esempio i decreti del Presidente della Repubblica o i decreti ministeriali non numerati.
Dalla banca dati è possibile scaricare il testo di un provvedimento al momento della sua entrata in vigore.
Le fasi del progetto
FASE 1 (marzo - maggio 2010): in questa prima fase di avvio sono consultabili nella modalità della multivigenza gli atti normativi pubblicati dal 1° gennaio 1981 fino al corrente. Gli altri atti normativi pubblicati in epoca repubblicana (quindi fra il 2 giugno 1946 e il 31 dicembre 1980) sono consultabili solo nel testo originario.
Il termine "multivigenza" indica, in particolare, la modalità redazionale utilizzata per l'aggiornamento dell'atto normativo, che consente all'utente di visualizzare il percorso storico dell'atto e le modifiche che questo ha subito nel tempo con le corrispondenti date di validità.
FASE 2 (maggio - ottobre 2010): la banca dati consentirà la consultazione in multivigenza dell'insieme degli atti normativi pubblicati fra il 1° gennaio 1970 e il 31 dicembre 1980.
FASE 3: a partire dall'ottobre 2010 sarà consultabile con piena funzionalità in "multivigenza" l'intero corpus normativo di epoca repubblicana (dal 1946 fino al corrente).
FASE 4: a partire dall'ottobre 2011 verrà introdotta (per l'intera banca dati) la possibilità di navigare attraverso link dinamici dalla norma modificata all'articolo della successiva legge modificante.
FASE 5: a partire dall'ottobre 2013 la ricerca delle norme potrà essere effettuata anche "per concetti" e per classi semantiche (sistema di classificazione EUROVOC, adottato in ambito Unione Europea).
FASE 6: entro l'ottobre 2014 sarà recuperato e reso disponibile l'insieme degli atti normativi pubblicati nel periodo del regno (1861 - 1946).
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato continua, attraverso il Portale www.gazzettaufficiale.it , a mettere a disposizione, gratuitamente, tutte le Gazzette Ufficiali, nelle varie serie, pubblicate negli ultimi sessanta giorni.
. Se vuoi accedere al portale NORMATTIVA, clicca QUI.
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LE PIU' RECENTI MODIFICHE APPORTATE ALLA LLA LEGGE N. 241 DEL 1990 LE PROBLEMATICHE CONNESSE
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1. 19 GIUGNO 2009 - Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 69 del 18 giugno 2009
In data 19 giugno 2009, sul Supplemento Ordinario n. 95, alla Gazzetta Ufficiale n. 140, è stata pubblicata la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile".
La legge n. 69/2009, che enterà in vigore il 4 luglio 2009, contiene una serie di norme volte a regolare il potere normativo del Governo.
A. La semplificazione normativa
Articolo 3
L’articolo 3, aggiungendo l’art. 13-bis alla legge 23 agosto 1988, n. 400, introduce alcuni principi relativi alla chiarezza dei testi normativi.
Ad esempio viene previsto che ogni norma che sostituisce, modifica o abroga norme vigenti deve indicare espressamente le norme interessate dalla novella.
In caso di rinvio ad altre norme è necessario indicare il testo oppure la materia cui si vuole fare riferimento.
Vi sarà un aggiornamento periodico dei codici e dei testi unici.
Articolo 4
L’articolo 4 apporta varie modifiche all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, di semplificazione e riassetto normativo per il 2005, che ha introdotto il cosiddetto meccanismo del “taglia-leggi”.
Entro il 2009 il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali pubblicate prima del 1° gennaio 1970 che restano in vigore.
Decorso un anno dalla scadenza del termine, le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi sono abrogate.
Articolo 5
Per quanto riguarda il potere regolamentare del Governo, l’articolo 5, nel modificare l’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede per tutti gli schemi di regolamenti di delegificazione il parere delle commissioni parlamentari competenti in materia, oltre a quello del Consiglio di Stato, il riordino periodico delle disposizioni regolamentari e la ricognizione delle norme che sono state oggetto di abrogazioni implicite o espresse e di quelle che hanno esaurito la loro funzione.
È prevista la possibilità per il Governo di demandare la redazione degli schemi dei testi unici al Consiglio di Stato.
B. Le modifiche alla legge n. 241/1990, sul procedimento amministrativo
Il provvedimento in esame contiene, inoltre, alcune modifiche alla legge generale sul procedimento amministrativo, la legge 7 agosto 1990, n. 241.
All'interno della legge n. 69/2009 vi sono quattro articoli (7, 8, 9 e 10), che vanno a modificare gli articoli 1, 2, 14-ter, 16, 19, 20, 22, 25 e 29 la legge n. 241 del 1990.
Articolo 7
L’articolo 7, sostituendo integralmente l’articolo 2 della L. n. 241/1990, conferisce maggiore certezza dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo.
In via generale il procedimento deve concludersi entro trenta giorni, salvo che non sia previsto un termine diverso, e comunque non superiore a novanta giorni.
Per particolari materie, tenuto conto della natura degli interessi pubblici tutelati e delle complessità del procedimento, può essere previsto un termine più lungo di novanta giorni ma comunque non superiore a centottanta.
Viene poi aggiunto un nuovo articolo, l’articolo 2-bis sulla conseguenza per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento.
In caso di conclusione del procedimento oltre i termini previsti, le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa.
Le relative controversie sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.
Articolo 8
L’articolo 8 è rubricato “Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche” e va a modificare l’articolo 16 della L. n. 241/1990.
La certezza dei termini procedimentali è garantita anche qualora si tratti di attività consultiva e valutazioni tecniche. In questi casi il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla richiesta.
In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato, se il parere è obbligatorio l’amministrazione richiedente ha facoltà di procedere indipendentemente dall’espressione del parere; se il parere è facoltativo l’amministrazione richiedente ha l’obbligo di procedere anche se non ha ricevuto il parere.
Articolo 9
L’articolo 9 - rubricato "Conferenza di servizi e silenzio assesno" - contiene, ai commi 1 e 2, la riforma della conferenza di servizi, con la modifica dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990, e, ai commi dal 3 al 7, del silenzio assenso, con la modifica dell’art. 19 della medesima legge.
Per il primo aspetto viene consentita la partecipazione alla conferenza di servizi, senza diritto di voto, di alcune categorie di soggetti interessati al progetto all’esame della conferenza.
Per quanto riguarda il silenzio assenso, nel caso in cui la dichiarazione di inizio di attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante, l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente.
Articolo 10
L’articolo 10 modifica gli articoli 22 e 29 della legge n. 241/1990, che riguardano, rispettivamente, l’acceso ai documenti amministrativi e l’ambito di applicazione della legge medesima, che viene estesa alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative.
Le regioni e gli enti locali, inoltre, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
Sulle novità introdotte dalla legge n. 69/2009, che riguardano i termini dei procedimenti amministrativi e le sanzioni per i ritardi nell'emanazione dei provvedimenti, segnaliamo un articolo di Federico Gavioli, tratto da: Azienditalia Finanza & Tributi, n. 20/2009.
Si riporta il testo dell'articolo:
. Le novità contenute nella legge n. 69/2009.
C. Le modifiche al D. Lgs. n. 85/2005 - Codice dell'Amministrazione digitale
. Se vuoi approfondire l’argomento e scoprire le modifiche apportate al Codice dell'amministrazione digitale, clicca QUI.
D. RIFERIMENTI NORMATIVI
Proponiamo una scheda comparativa delle modifiche che vengono proposte agli articoli 1, 2, 14-ter, 16, 19, 20, 22, 25 e 29 della legge n. 241 del 1990, dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
Il testo della legge n. 241/1990, nella sua redazione aggiornata, viene riportato nell'Appendice normativa.
- Si riporta il:
. Testo degli articoli della legge n. 241/1990, che vengono modificati dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.
- Si riporta, inoltre, il testo della legge n. 69/2009, completo dell'Allegato 1 (che modifica l’allegato 1 annesso al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9):
. Legge 18 giugno 2009, n. 69: Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. ( In vigore dal 4 luglio 2009).
- Si riporta il testo della:
. Relazione illustrativa alla Legge di semplificazione e riordino normativo 2009.
2. Le modifiche dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 - Problematiche applicative per le attività regolamentate il cui esercizio e subordinato a verifica dei requisiti presso le Camere di Commercio
I commi dal 3 al 7 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 hanno introdotto rilevanti novità nella struttura della procedura nota come "dichiarazione di inizio attività - DIA", di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Lettera-Circolare n. 3625/C del 17 luglio 2009, Prot. 0065083, si è occupato, nello specifico, delle attività soggette a preventiva verifica dei requisiti a cura dell'ufficio del Registro delle imprese, ovvero della Commissione provinciale dell'artigianato, quali: l'impiantistica (D.M. n. 37/2008); l'autoriparazione (L. n. 122/1992); le imprese di pulizia (L. n. 82/1994 e D.M. n. 274/1997); l'attività di facchinaggio (D.M. 221/2003), formulando indicazioni per l'adozione di comportamenti il più possibili omogenei.
Circa poi la concreta articolazione della procedura "Dichiarazione inizio attività" relativamente alle ripetute attività regolamentate, a seguito delle evidenziate novità normative, sembra evidente - scrive il Ministero - che intendimento del legislatore fosse quello di rendere detta procedura più adattabile alle esigenze delle imprese, pur nella conferma del principio della contestualità della "comunicazione" rispetto al concreto avvio dell'attività.
Così, se I'articolazione ordinaria resta quella che prevede la presentazione in via prioritaria della "dichiarazione" della volontà di intraprendere una determinata attività e di essere in
possesso dei requisiti previsti dalla legge, e la successiva presentazione della "comunicazione" di concreto e contestuale avvio dell'attività, per presentare la "comunicazione" I'impresa non è più tenuta ad attendere 30 giorni dalla presentazione della "dichiarazione": potrà infatti presentare la
"comunicazione" in un qualsiasi momento successivo alla "dichiarazione".
Ma la novità più rilevante consiste nella possibilità di iniziare l'attività contestualmente alla presentazione della "dichiarazione".
A tale riguardo, visto anche il tenore del primo periodo del comma 3, deve ritenersi che in tal caso l'impresa non sia tenuta a presentare una autonoma "comunicazione" di avvio attività, ma che l'intenzione di intraprendere I'attività contestualmente alla presentazione della "dichiarazione" possa essere manifestata nell'ambito della "dichiarazione" medesima.
Il primo periodo del comma 3 dell'art. 19 è stato a sua volta modificato nel seguente modo:
"L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 2, nel
termine dí trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attívità e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove
ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni".
Circa il termine per l'adozione da parte della Camera di Commercio dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, il Ministero è dell'avviso che debba individuarsi in trenta giorni dalla presentazione della "comunicazione" ovvero della "dichiarazione", nel caso in cui l'avvio dell'attività sia contestuale a quest'ultima.
Il testo della lettera-circolare viene riportato nell'Appendice normativa.
3. Le modifiche dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 - Nuovo intervento del Ministero dello Sviluppo Economico
Il Ministero, con Nota del 24 novembre 2009, Prot. 107640, ritorna sull'argomento fornendo ulteriori considerazioni che ribadiscono la linea tenuta dal Ministero nella Circolare n. 3625/C.
Il Ministero evidenzia nuovamente che le modifiche intervenute all'articolo 19 della legge n. 241/1990 implicano una rimodulazione dei procedimenti, nel senso di rendere possibile l'avvio dell'attività anche prima dello scadere del termine di 30 giorni dal momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, previsto invece dalla previgente disciplina.
Viene, inoltre, ribadito che, ai sensi del 3° comma dell'art. 19 della legge n. 241/1990, il termine per la conclusione dei procedimenti in questione è di 30 giorni dalla presentazione della comunicazione di avvio dell'attività.
E' fuori luogo, secondo il Ministero, il richiamo al quarto comma del citato articolo 19, che potrebbe far pensare ai termini più lunghi previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 558/1999.
Una diversa ricostruzione del quadro giuridico rischierebbe - secondo il Ministero - "di introdurre elementi di grave disomogeneità" nei diversi settori di attività ivi contemplate.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.
4. Pubblicate le LINEE GUIDA per l'attuazione dell'art. 7 della legge n. 69/2009 - Rideterminazione dei
termini procedimentali e responsabilità dirigenziale
e di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati da ciascun
procedimento.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2010, il decreto 12 gennaio 2010, con il quale sono state approvare le linee guida per l’attuazione dell’art. 7 della legge n. 69/2009.
Il presente atto di indirizzo detta alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali le linee guida per l’attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con la finalità di fornire i criteri d’azione per la predisposizione degli schemi di regolamento per la rideterminazione dei termini procedimentali e per l’attuazione delle disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale e di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati da ciascun procedimento.
La legge n. 69 del 2009 ha apportato importanti modifiche alla L. n. 241 del 1990, per ridurre i
termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l’effettività del loro rispetto da parte delle
amministrazioni.
In particolare, l’articolo 7, sostituendo integralmente l’art. 2 della legge n. 241 del 1990, stabilisce
che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici
nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine attualmente fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge o di regolamento prevedano un termine diverso.
Per l’adozione dei regolamenti di definizione dei termini e dei responsabili viene disciplinata una
nuova procedura.
Entro il 4 luglio 2010, tutte le Pubbliche Amministrazioni dovranno adeguare i termini dei propri procedimenti al tetto massimo di 90 giorni, oppure di 180 giorni, ma solo nel caso di procedimenti eccezionalmente complessi, quando emergono elementi di sostenibilità organizzativa e di approfondita valutazione degli interessi pubblici in questione.
Entro la medesima scadenza, le amministrazioni dello Stato dovranno provvedere all'emanazione di nuovi regolamenti che elenchino tutti i procedimenti amministrativi di cui sono titolari e, per ciascuno di essi, indicare quali sono i termini di conclusione previsti.
In assenza di tali provvedimenti, a decorrere dalla stessa data, le disposizioni regolamentari in vigore che prevedono termini procedimentali superiori a novanta giorni cessano di avere effetto, con la conseguenza che ai relativi procedimenti, fino a nuova determinazione, si applica il termine di 30 giorni.
Per quanto riguarda la responsabilità dirigenziale e risarcimento per danno da ritardo, la legge n. 69/2009 detta norme circa le conseguenze del ritardo
dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell’azione amministrativa, sia nei
riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo.
Sotto il primo aspetto, le nuove disposizioni prevedono l’obbligo del risarcimento del danno
ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento.
Queste linee di indirizzo si applicano alle
amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici nazionali. In particolare, i ministeri
vigilanti promuovono e verificano la corretta attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, da
parte degli enti pubblici da essi vigilati.
Al punto 4 vengono fissati i criteri per la determinazione dei termini procedimentali.
Al punto 7 vengono determinati gli indirizzi in materia di responsabilità dirigenziale e di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere nei termini
In vista del raggiungimento di questo obiettivo, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha messo a disposizione delle amministrazioni statali una procedura informatica per rendere più veloci e monitorabili l'aggiornamento dei termini dei procedimenti e per realizzare la banca dati nazionale dei procedimenti amministrativi statali.
. Se vuoi approfondire l’argomento e accedere alla procedura informatica, clicca QUI.
- Si riporta il testo del decreto con gli allegati.
. D.M. 12 gennaio 2010: Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
. D.M. 12 gennaio 2010 - ALLEGATO A - Linee guida per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - ALLEGATO 1 - Prospetto delle informazioni necessarie.
5. 23 APRILE 2010 - Pubblicazione del D. Lgs. n. 59/2010 di recepimento della "Direttiva servizi" - Ulteriore modifica dell'art. 19
L'art. 85, comma 1, del D. Lgs. n. 59 del 23 aprile 2010, recante "Attuazione della della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", ha apportato l'ennesima modifica al comma 2 dell'art. 19 della legge n. 241/1990, sostituendolo con il seguente:
2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente; contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l’attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data di presentazione della data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente.
Il testo aggiornato della legge n. 241/1990 viene riportato nell'Appendice normativa.
. Se vuoi approfondire i contenuti del D. Lgs. n. 59/2010, di recepimento della "Direttiva servizi" 2006/123/CE, clicca QUI.
6. DECRETO-LEGGE N. 78/2010 - NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERENZA DEI SERVIZI
Il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione economica e finanziaria (Manovra correttiva 2010) ha dettato, all’articolo 49, modifiche agli articoli 14, 14-ter, 14-quater e 29 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla "Conferenza dei servizi", al fine di semplificare la relativa disciplina ed accelerare i tempi per l’adozione del provvedimento finale.
Il comma 1 rimette alla discrezionalità della pubblica amministrazione la decisione di convocare la conferenza di servizi istruttoria, evitando che la mancata adozione di tale modulo procedurale possa formare oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo.
Quanto alla conferenza di servizi decisoria, che resta obbligatoria, il comma 1, lettera b), chiarisce che nei procedimenti pluristrutturati l’assenza delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte non obbliga la pubblica amministrazione procedente ad indire la conferenza di servizi, in tutti i casi in cui esistano espresse previsioni normative che lo consentano.
Il comma 2 modifica l’articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 per consentire semplificazioni procedurali nei casi in cui sia richiesta l’autorizzazione paesaggistica. A tal fine è previsto che il soprintendente si esprima un’unica volta e in via definitiva in seno alla conferenza di servizi, sulla base di un calendario almeno trimestrale delle riunioni delle conferenze concordato con lo sportello unico o con il comune.
La norma interviene, altresì, sullo stesso articolo 14-ter (lavori della conferenza di servizi) prevedendo che i risultati e le prescrizioni conseguiti nell’ambito della VAS devono essere utilizzati senza modificazioni ai fini della VIA, qualora effettuata dalla medesima autorità competente ad effettuare la VAS.
In tal modo si accelera il rilascio degli assensi da parte delle amministrazioni coinvolte e si evita la duplicazione di valutazioni già effettuate in sede di VAS.
Ciò, ovviamente, può funzionare solo laddove ci sia coincidenza tra l’autorità competente ad effettuare la VAS e l’autorità competente ad effettuare la VIA; una tale specificazione è in linea con i rilievi formulati dalla Commissione VIII (Ambiente) della Camera dei deputati in sede di parere sul testo del disegno di legge n. 3209-bis.
Si provvede, inoltre, a sostituire il comma 6-bis relativo alle fasi di adozione del provvedimento finale, quali la redazione del verbale, la determinazione conclusiva ed il provvedimento, prevedendo che la determinazione conclusiva del procedimento sostituisca qualsiasi altro atto di competenza delle altre amministrazioni.
Soltanto in caso di VIA statale è prevista la possibilità che l’amministrazione procedente chieda l’intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per consentire la conclusione dei lavori della conferenza entro un termine ragionevole.
Inoltre, viene modificato il comma 7 dell’articolo 14-ter nel senso di considerare acquisito il parere delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti nei casi in cui il relativo rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata in sede di conferenza. Da tale previsione sono esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA.
Il comma 3 modifica la disciplina in materia di dissenso, prescrivendo che anche le amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti si esprimano in sede di conferenza di servizi.
Si accorpano infine i commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell’articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990 al fine di semplificare il procedimento nei casi in cui vi sia dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.
Il comma 4, infine, modifica l’articolo 29, comma 2-ter della legge n. 241 del 1990 al fine a rendere omogenea sul territorio nazionale la disciplina della conferenza di servizi, facendola rientrare nei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
. Se vuoi scaricare il testo della manovra, clicca QUI.
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ESERCIZI COMMERCIALI – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI DI ATTI DI TRASFERIMENTO
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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2006 il D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304 recante il Regolamento di semplificazione in materia di comunicazioni di atti di trasferimento di esercizi commerciali.
Il provvedimento dispone che:
• viene soppresso l'obbligo dei notai di inviare ai Comuni copia degli atti concernenti il trasferimento di terreni di superficie inferiore a diecimila metri quadrati (art. 1);
• viene prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la soppressione dell'obbligo di comunicazione, da parte dei notai alle questure, degli atti di trasferimento di terreni in tutti i comuni salvo che in quelli nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto n. 499 del 1929 (art. 2);
• viene previsto che il Ministero dell'interno e l'Agenzia del territorio stipulino una convenzione per la consultazione a distanza degli archivi dei Servizi di pubblicità immobiliare (art. 3);
• viene, infine, prevista la stipula di una convenzione fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del territorio per attivare il servizio di trasmissione mensile dei dati contenuti nelle formalità di trascrizione relative agli atti aventi ad oggetto i trasferimenti di terreni (art. 4).
Si tratta dell’attuazione di una delega a delegificare e a razionalizzare il procedimento contenuta nella legge di semplificazione n. 340 del 2000, che consentirà un notevole risparmio in termini di spesa a carico dei cittadini, di risorse umane impiegate, di spazi d’archivio nei Comuni e nelle Questure, di adempimenti a carico dei notai.
- Si riporta il testo dei seguenti provvedimenti normative:
. Legge 12 agosto 1993, n. 310: Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonchè nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli.
. D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304: Regolamento di semplificazione in materia di comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (allegato A, n. 26).
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NASCE IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER L’INDIRIZZO E LA GUIDA STRATEGICA
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2006 il D.P.C.M. 12 settembre 2006, che istituisce il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e della qualità della regolazione.
Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo, individuando per ciascun obiettivo il soggetto o i soggetti responsabili per il suo conseguimento.
Il piano, sentito il Consiglio di Stato, e' approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.
Il Comitato svolge, inoltre, funzioni di indirizzo, di
coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e', inoltre, istituito, presso la Conferenza unificata il Tavolo permanente per la semplificazione, composto dai rappresentanti delle categorie produttive e delle associazioni di utenti e consumatori, nonchè da rappresentanti dei Ministeri, della Conferenza dei presidenti delle regioni, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM.
Il testo del decreto viene riportato nell’Appendice normativa.
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NUOVO INTERVENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
DISEGNO DI LEGGE NICOLAIS |
Efficienza delle Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e le imprese. Sono queste le linee guida di un disegno di legge, contenuto nel pacchetto di provvedimenti proposto dal Ministro per le Riforme e l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione Luigi Nicolais, approvati dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre 2006.
Scopo dichiarato del decreto è quello di diminuire il peso della burocrazia e di dare certezza di tempi all’azione amministrativa.
Queste le principali novità introdotte dal decreto:
- estensione dell’autocertificazione a banche e assicurazioni;
- la validità della carta d’identità passa da cinque a dieci anni (a decorrere dal 1° gennaio 2007);
- il cambio di residenza avviene in tempo reale (presentabile anche per via telematica, tramite fax o per posta);
- riduzione dei tempi per la conclusione di una pratica (se i tempi non sono definiti, i termini passano da 90 a 30 giorni);
- le Pubbliche Amministrazioni saranno tenute al risarcimento del danno cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione de procedimento;
- le Pubbliche Amministrazioni devono rendere disponibile (anche per via telematica) l’elenco della documentazione necessaria, dei moduli e dei formulari da presentare unitamente all’istanza;
- previste penalizzazioni per i dirigenti di uffici che si rendono colpevoli di gravi e ripetute violazioni degli obblighi inerenti la conclusione dei procedimenti;
- prevista la sostituzione del certificato di agibilità con la dichiarazione di conformità degli edifici e degli impianti rilasciata dal direttore dei lavori;
- previsto che il riconoscimento delle persone giuridiche possa essere effettuato anche da parte del notaio.
- Si riporta il testo del disegno di legge:
. Disegno di legge in materia di efficienza delle amministrazioni pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese.
- Si riporta il testo degli articoli della legge n. 241/1990 e del DPR n. 445/2000 soggetti a modifica, comparato con le modifiche proposte dal disegno di legge:
. Disegno di legge Nicolais - Come cambierà la legge n. 241 del 1990 e il DPR n. 445 del 2000.
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TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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Con l'entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” è in atto nel nostro Paese, un importante processo di "sburocratizzazione" e di semplificazione amministrativa per riformare la Pubblica Amministrazione e farla funzionare in maniera più efficace e trasparente.
Cos'è l'autocertificazione? Cosa si può autocertificare? Cosa non si può autocertificare? Dove e quando è utilizzabile l'autocertificazione? Le conseguenze per le dichiarazioni non veritiere?
Le risposte le trovi nel documento, dal titolo:
La semplificazione amministrativa in pillole.
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IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
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I CONTENUTI DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990
La Legge 7 agosto 1990, n . 241 pone regole e principi completamente nuovi rispetto a precedenti indirizzi secondo i quali la riservatezza dell'azione amministrativa era diventata la regola.
Si tratta di una legge di organizzazione che si affida, oltre che alle tradizionali formule giuridiche, alla capacità della Pubblica Amministrazione di adeguare il proprio ordinamento e di acquisire una nuova cultura amministrativa, ponendo su basi diverse l'antico rapporto di sostanziale subordinazione del cittadino rispetto alla Pubblica Amministrazione.
La Legge n. 241/1990 è sostanzialmente divisa in due parti: l'una concerne il procedimento amministrativo, l'altra il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Sono almeno cinque le novità ed i principali adempimenti introdotti dalla legge in esame:
1) l'imposizione all'Amministrazione dell'obbligo generalizzato di individuare i tipi di procedimento amministrativo e di renderli pubblici con i mezzi più opportuni;
2) l'introduzione della figura del responsabile amministrativo;
3) l'obbligo della comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;
4) la predeterminazione e la pubblicazione da parte dell'amministrazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici;
5) l'introduzione della conferenza dei servizi.
MODIFICHE ALLA LEGGE N. 241 DEL 1990 DA PARTE DELLA LEGGE N. 15 DEL 2005
E' stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005 la Legge 11 Febbraio 2005, n. 15 concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa".
Il provvedimento è entrato in vigore l'8 marzo 2005.
Il testo aggiornato della Legge n. 241 del 1990 viene riportato nell'Appendice Normativa.
COMPETITIVITA' E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - NUOVE MODIFICHE ALLA LEGGE N. 241 DEL 1990 DA PARTE DELLA LEGGE N. 80 DEL 2005
E’ stata pubblicata, nel Suppl. Ord. n. 91, alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005, la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del D.L. 16 marzo 2005, n. 35, recante ”Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”.
Il decreto-legge, nel dettare misure per rilanciare la competitività delle imprese, aveva toccato vari argomenti, tra cui quello dell'ampliamento delle ipotesi nelle quali può essere iniziata una attività senza richiedere alla Pubblica Amministrazione alcun tipo di provvedimento autorizzatorio, quali: licenze, autorizzazioni, nulla-osta o altro, riscrivendo il solo articolo 19 della legge n. 241 del 1990.
La legge di conversione ha provveduto ad apportare ulteriori modifiche alla legge n. 241/1990, modificando, oltre all'art. 19, anche gli articoli 2, 18, 20, 21 e 25, lasciando aperti molti problemi.
La legge è entrata in vigore il 15 maggio 2005.
In merito all’applicabilità delle disposizioni dettate dal nuovo articolo 19 alle iscrizioni in Albi e Ruoli tenuti dalla Camera di Commercio, il Ministero delle attività produttive, con la Circolare n. 3588/C del 8 luglio 2005, ha precisato che le stesse non sottostanno alla disciplina dell’articolo 19, ma continuano ad essere disciplinate dall’art. 20 della legge n. 241/1990 (silenzio-assenso).
Il testo aggiornato della Legge n. 241 del 1990 viene riportato nell'Appendice Normativa.
- Si riporta un breve commento, a cura di Claudio Venturi, dal titolo:
. La legge sulla competitività e gli interventi sulla legge n. 241 del 1990.
- Se vuoi consultare un documento elaborato dall'Ufficio legislativo della Regione Emilia-Romagna sulle modifiche apportate alla legge n. 241/1990 dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005, clicca
QUI
COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL’ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA - ART. 10-BIS DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990
Secondo quanto stabilito dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dall’art. 6, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
In base a tale disposizione, le Amministrazioni pubbliche, prima dell’adozione del provvedimento finale, sono tenute a comunicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, che impediscono l’ accoglimento dell’ istanza ovvero l’ accoglimento parziale della medesima.
Tale fase endoprocedimentale, che riguarda i provvedimenti ad istanza di parte e quelli a contenuto negativo, costituisce una ulteriore fase partecipativa, tesa a valorizzare il procedimento come effettivo luogo di acquisizione degli interessi e di riduzione del contenzioso.
A tale proposito citiamo la recente Circolare del Ministero dell’Interno (n. 5/2006 del 24 febbraio 2006), relativa all' applicazione dell' art. 10-bis della legge 241/90 ai procedimenti anagrafici.
La Direzione Centrale per i Servizi Demografici sottolinea l' importanza del nuovo istituto, la cui corretta applicazione potrà, da un lato, risultare di grande utilità nella fase istruttoria del procedimento anagrafico, e, dall' altro, determinare una deflazione del contenzioso.
Il testo della Circolare viene riportato nell’Appendice normativa.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
Con il D.P.R. 10 aprile 2006, n. 184, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006, sono state disciplinate le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Il decreto, che entrerà in vigore il 2 giugno, riscrive il D.P.R. n. 352/1992, il quale aveva tradotto in pratica i dettami della legge n. 241/1990 in materia di diritto di accesso agli atti amministrativi.
Le Amministrazioni interessate avranno un anno di tempo per adottare i provvedimenti generali organizzatori necessari al corretto esercizio di tale diritto, dandone comunicazione alla "Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi", istituita ai sensi dell'art. 27 della legge n. 241/1990.
Grazie anche alle molte pronunce dei giudici amministrativi, il “diritto di accesso” ha assunto un profilo molto più definito, che il nuovo regolamento va a codificare.
Nel D.P.R. n. 184/2006 viene sottolineato che l'accesso agli atti è esercitatile, da parte di chi abbia un interesse giuridicamente tutelato da difendere, sia nei confronti dei soggetti pubblici sia di quelli di diritto privato, anche se, in quest'ultimo caso, è circoscritto alla loro attività di pubblico interesse.
Il soggetto titolato avrà diritto di visionare i documenti che l'amministrazione, nella sua accezione più ampia, custodisce al momento della richiesta (tranne quelli che la legge stessa indica come inaccessibili), ma non sarà consentito - come la giurisprudenza ha sostenuto più volte - pretendere dagli uffici particolari elaborazioni di dati o chiedere di portar via i documenti.
Gli atti si possono copiare, è possibile prendere appunti o anche, dietro pagamento, avere copie.
Il diritto di accesso può essere esercitato, oltre che dal singolo cittadino, anche dai soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi.
L'amministrazione interessata deve rispondere alla richiesta di accesso entro 30 giorni e l'interessato deve avere un tempo congruo - non inferiore a 15 giorni - per prendere visione dei documenti o ottenerne copia.
In caso si rigetto della domanda, è possibile presentare ricorso anche alla Commissione per l'Accesso.
Alle Amministrazioni interessate è demandato il compito di adottare i provvedimenti occorrenti per l'esercizio di tale diritto, entro il termine di un anno, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, e quindi entro il 2 giugno 2007.
Il testo del provvedimento viene riportato nell’Appendice normativa.
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ATTI E DOCUMENTI REDATTI ALL'ESTERO - LEGALIZZAZIONE DI ATTI E DI FIRME
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La legalizzazione di atti e documenti redatti all’estero
Per essere validamente prodotti in Italia, i documenti formati all'estero da autorità estere devono essere legalizzati, a meno che non siano rilasciati da un paese con cui vigono accordi internazionali che prevedono l'esenzione dalla legalizzazione.
Inoltre, se i documenti sono scritti in lingua straniera, devono essere muniti di traduzione ufficiale.
Attualmente la disciplina della legalizzazione degli atti e documenti esteri è contenuta nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , negli articoli dal 30 al 33.
La legalizzazione di un atto può essere sostituita dalla c.d. "postilla" prevista dalla Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961, che consiste nell'attestazione dell'autenticità della firma e della qualità del firmatario rilasciata dall'autorità competente dello stesso Stato che ha formato l'atto.
E' lo stesso Stato che forma l'atto pubblico che ne attesta la provenienza e l'autenticità, senza necessità di ulteriori conferme da parte dell'Autorità dell'altro Stato (che pure aderisce alla stessa Convenzione).
Naturalmente solo gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1961 sono abilitati a rilasciare atti e documenti con la "postilla" ed a considerare validi gli atti provenienti da altri Stati aderenti alla Convenzione.
La legalizzazione di firme
Le firme sugli atti e documenti formati in Italia da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato italiano devono essere legalizzate affinché abbiano valore in Italia.
Le firme sugli atti e sui documenti formati in Italia devono essere legalizzate affinché abbiano valore all'estero.
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G) - provvede, per delega del Ministro degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme.
La 'legalizzazione' consiste nell'attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell'autenticità della firma stessa.
L'autenticazione della sottoscrizione prevista dall'art. 21 del DPR n. 445/2000 si distingue dalla legalizzazione in quanto con la prima (autenticazione) l'Ufficiale pubblico verifica l'identità della persona che sottoscrive, con la seconda (legalizzazione) il pubblico ufficiale certifica la qualità, la carica pubblica ricoperta dal titolare dell'Ufficio che ha firmato l'atto, e quindi egli attesta sulla provenienza dell'atto stesso da un determinato ufficio.
Iscrizione anagrafica degli stranieri - I certificati provenienti dall’estero non potranno più essere tradotti in Italia da un traduttore giurato, ma solo dall’autorità consolare italiana
Con una interrogazione parlamentare il deputato Contento Manlio (PdL) ha chiesto chiarimenti al Ministro dell’interno su come si debbano comportare i Comuni quando ricevono una richiesta di iscrizione anagrafica da parte di stranieri che producono certificati provenienti dall’estero, legalizzati dal consolato italiano, ma tradotti in Italia.
Il caso sollevato alla Camera nasce da un contrasto tra il Comune e la Prefettura di Pordenone.
Per i funzionari dell’anagrafe friulana gli unici certificati redatti all’estero che possono essere accettati sono quelli tradotti dall'autorità consolare italiana, secondo quanto previsto dell'articolo 2 del D.P.R. n. 394/1999, modificato dall'articolo 2 del D.P.R. n. 334/2004.
Invece, per la Prefettura di Pordenone, sono da ritenere validi anche i certificati rilasciati da un'autorità straniera ed autenticati dall'autorità consolare italiana all'estero, anche se tradotti da un traduttore ufficiale operante in Italia, in analogia con quanto avviene per le pratiche di concessione della cittadinanza italiana.
Il Sottosegretario all'interno Davico Michelino nella sua risposta alla Camera del 25 settembre 2008 ha sostenuto quanto segue.
Signor Presidente, onorevoli deputati,
la Prefettura di Pordenone, in data 30 agosto 2007, ha trasmesso a questo Ministero un quesito concernente la validità dei certificati redatti all'estero e legalizzati dalla competente autorità consolare italiana, prodotti da cittadini stranieri ai fini anagrafici, non corredati della traduzione in lingua italiana da parte della medesima autorità consolare.
Il quesito si basava su un'interpretazione del Comune di Pordenone che riteneva validi unicamente i certificati redatti all'estero e tradotti dall'autorità consolare italiana, secondo quanto previsto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004, a fronte di un diverso orientamento espresso dalla Prefettura di Pordenone che, a sua volta, riteneva valida, per i certificati rilasciati da un'autorità straniera ed autenticati dall'autorità consolare italiana all'estero, anche la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia (in analogia con quanto avviene per le pratiche di concessione della cittadinanza italiana).
Tale interpretazione, non incidente sugli aspetti inerenti la certezza e la legalità del documento, era volta ad assicurare la coerenza generale del sistema in un'ottica di semplificazione amministrativa.
Tuttavia, successivi approfondimenti hanno però indotto questo Ministero a privilegiare una interpretazione più rigorosa dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ed in linea con l'orientamento del Comune di Pordenone, che pertanto verrà seguita per la risoluzione di analoghi quesiti.
RIFERIMENTI NORMATIVI
. Legge 20 dicembre 1966, n. 1253: Ratifica ed esecuzione della convenzione riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l’Aja il 5 ottobre 1961.
. Ministero dell'Interno - Circolare del 18 dicembre 1980, Prot. 20685/92500: Traduzioni di atti formati all'estero ed attestazione della loro conformità all'originale. - Art. 17, L. 11 maggio 1971, n. 390. Questioni interpretative.
. Legge 24 aprile 1990, n. 106: Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.
. D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394: Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo aggiornato a Febbraio 2007).
APPROFONDIMENTI
- Sull'argomento si riporta un approfondimento, dal titolo:
. Gli atti e documenti stranieri. Procedure per la legalizzazione di documenti e di firme.
RIFERIMENTI
- Se vuoi visitare il sito del Ministero degli Affari Esteri, clicca QUI
- Se vuoi visitare il sito del Ministero dell’Interno, clicca QUI
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STUDI E APPROFONDIMENTI
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La copia conforme di una pagina Web
E' possibile rilasciare la copia conforme di una pagina web, ma tale operazione deve essere adattata alla tipica attività notarile di rilascio di copie, individuando gli elementi caratterizzanti tale tipologia di documento informatico dal punto di vista della sua realtà fenomenica.
La copia avrà l'efficacia probatoria di cui all'articolo 2712 c.c. purché si seguano alcune semplici modalità operative, comuni sia alla copia informatica che a quella cartacea, inserendo: indirizzo internet, tipo di browser, ora, dati relativi ad eventuali certificati di sicurezza.
Nel caso di rilascio di copia cartacea sarà necessario verificare se i contenuti della pagina web possano essere oggetto di trasposizione su carta.
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha affrontato l’argomento in un studio dal titolo “La copia conforme di una pagina WEB: natura giuridica e modalità operative”.
(Studio n. 7/2007/IG - Approvato dalla Commissione Studi di Informatica Giuridica l’11 maggio 2007)
. Se vuoi approfondire l’argomento e scaricare il testo dello studio del CNN , clicca QUI
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RIFERIMENTI
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. Per quanto riguarda le formalità e gli adempimenti per la COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA, cliccate QUI.
. Per quanto riguarda le formalità e gli adempimenti per l'INVIO TELEMATICO degli atti al Registro delle imprese e per le denunce al REA, cliccate QUI.
Per scaricare la MODULISTICA relativa alle autocertificazioni, cliccate QUI
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APPENDICE NORMATIVA
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. L. 7 agosto 1990, n. 241: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dall'art. 85 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - In vigore dal 8 maggio 2010).
. D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300: Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
. D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352: Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2 della L. 7.8.1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
. L. 15 marzo 1997, n. 59: Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. (Testo aggiornato al 1° dicembre 2005)
. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo aggiornato a Febbraio 2007).
. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Relazione illustrativa.
. D.P.C.M. 23 gennaio 2003: Disposizioni per l'informatizzazione della normativa vigente, in attuazione dell'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
. L. 11 febbraio 2005, n. 15: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa.
. D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (G.U. n. 62 del 16 marzo 2005), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Suppl. Ord. n.91 alla G.U. n. 111 del 14 maggio 2005), recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonchè per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.».Art. 3.
. L. 28 novembre 2005, n. 246: Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.
. Ministero dell'Interno - Circolare n. 5/2006 del 24 febbraio 2006: Applicazione dell' art. 10-bis della legge 241/90 ai procedimenti anagrafici.
. D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184: Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
. D.P.C.M. 12 settembre 2006: Costituzione del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione.
. D.P.C.M. 8 marzo 2007: Costituzione del Tavolo permanente per la semplificazione.
. D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157: Regolamento recante riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a norma dell'articolo 1, comma 1346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Regolazione Mercato - Lettera-Circolare n. 3625/C del 17 luglio 2009: Art. 19 della legge n. 241 del1990, nel testo risultante a seguito delle modifiche recate dall'articolo 9 della legge n . 69 del 2009 - Problematiche applicative.
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Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro imprese - Nota del 24 novembre 2009, Prot. 107640: Art. 19 della legge n. 241 del 1990, come modificato, in ultimo, dall’articolo 9, commi da 4 a 6, della legge n. 69 del 2009 - Problematiche interpretative con riferimento ad
alcune attività soggette a verifica dei requisiti da parte degli uffici del registro delle imprese.
. D.M. 12 gennaio 2010: Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
. D.M. 12 gennaio 2010 - ALLEGATO A - Linee guida per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - ALLEGATO 1 - Prospetto delle informazioni necessarie.
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GIURISPRUDENZA
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SANZIONI AMMINISTRATIVE. IL TERMINE PER L'EMISSIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE
Ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione torna ad occuparsi della questione relativa alla durata del procedimento amministrativo volto all’adozione dell’ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
Ad intervenire sull’argomento questa volta sono state le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, con la Sentenza 27 aprile 2006, n. 9591, hanno composto il contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine all’applicabilità o meno del breve termine di trenta giorni di cui all’art. 2 della L. n. 241/1990 (ora novanta giorni, per come previsto dalla norma modificata dall’art. 36 bis D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con L. 14 maggio 2005, n. 80) ai fini dell’esaurimento del procedimento amministrativo per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione.
Si riporta il testo della Sentenza:
. Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza 27 aprile 2006, n. 9591: Sanzioni amministrative. Il termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.
IL TERMINE INDEROGABILE DEL SILENZIO-ASSENSO
Il Comune non può negare l'autorizzazione quando è ormai scaduto il termine che ha consentito il formarsi del silenzio assenso. Può soltanto agire in autotutela.
In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato, Sezione V, con la Sentenza n. 1339 del 20 marzo 2007.
La sentenza di primo grado aveva ritenuto legittimo il provvedimento di diniego all’esercizio di una determinata attività, in quanto il provvedimento tacito non poteva ritenersi venuto in essere in mancanza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accoglimento dell’istanza.
Diversa è l'opinione del Consiglio di Stato che ha riformato la sentenza accogliendo la tesi dell'appellante secondo cui il silenzio assenso, una volta formatosi può essere oggetto di interventi amministrativi in via di autotutela, ma, in mancanza dei detti interventi, non può ritenersi inesistente o disapplicato per ragioni attinenti al difetto di condizioni per lo svolgimento della specifica attività.
Tale interpretazione, sottolinea il Consiglio di Stato, è ora avvalorata dall’art. 20 della legge n. 241 del 1990, così come riformulato dall’art. 3, comma 6-ter, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005 n. 80.
Il comma 3 del citato art. 20 esplicitamente accoglie ora il principio secondo cui il silenzio assenso, formatosi per decorso del tempo prescritto dall’inoltro dell’istanza, non può essere considerato dall’amministrazione tamquam non esset, ma può formare oggetto di provvedimenti caducatori in via di autotutela.
Si riporta il testo della Sentenza:
. Consiglio di Stato - Sezione V - Sentenza n. 1339 del 20 marzo 2007.
AUTOCERTIFICAZIONE – ALLEGAZIONE DELLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ - ELEMENTO IMPRESCINDIBILE
Spesso ci si chiede: cosa accade se ad una istanza o ad una autocertificazione di atto di notorietà non viene allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante? Si è in presenza di una dichiarazione solo affetta da irregolarità, sanabile con una successiva attività di integrazione da parte del dichiarante, o di una causa di invalidità radicale tale da comportare la totale inefficacia della dichiarazione stessa?
Due sono gli indirizzi che si sono formati.
Secondo un primo indirizzo, la produzione del documento di identità non costituisce parte integrante della dichiarazione sostitutiva.
La copia di un documento di identità garantisce l'imputazione della dichiarazione al dichiarante nedesimo, con totale indifferenza di effetti nei riguardi del merito delle attestazioni enunciate. Dunque è sempre possibile una successiva regolarizzazione diretta a sopperire una eventuale carenza dell'allegazione documentale (TAR Molise n. 499/03; TAR Puglia n. 4350/03; TAR Lazio n. 5578/02).
Un secondo indirizzo, diametralmente opposto, sostiene, invece, che la produzione del documento di identità del dichiarante si configura quale elemento costitutivo dell'autocertificazione, essendo requisito formale ad substantiam dell'autocertificazione stessa (TAR Umbria n. 212/04; TAR Valle d'Aosta n. 29/04; TAR Piemonte n. 1585/02; TAR Campania n. 8809/04; TAR Sardegna n. 1263/01).
Una recente Sentenza del TAR Campania (Sezione VIII, n. 4974/07, depositata l’ 11 maggio 2007), si inserisce nell’orientamento giurisprudenziale prevalente sostenendo che la produzione in fotocopia del documento di identità costituisce elemento costitutivo imprescindibile dell’autocertificazione.
L’allegazione di un valido documento di identità al testo della dichiarazione sostitutiva, lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi - nella previsione dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 - come l’elemento della fattispecie normativa, teleologicamente diretto a comprovare, non tanto e non soltanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
Si riporta il testo della Sentenza:
. TAR CAMPANIA – Sezione Ottava – Sentenza n. 4974/07, depositata l’ 11 maggio 2007.
PREAVVISO DI RIGETTO - NO ALL'APPLICAZIONE RIGOROSA DELL'ART. 10-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990
Il T.A.R. della Toscana (Sentenza 2 luglio 2007, n. 1013) ha affermato che l’art. 10-bis della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 15 del 2005, non deve essere applicato in maniera rigorosamente produttiva di illegittimità del provvedimento ogni qual volta esso risulti violato.
Il T.A.R. Toscana, conseguentemente, ritiene che debba rifiutarsi una rigorosa applicazione dell’art. 10-bis L. 241/90 - peraltro ben lontana dal principio di economicità del procedimento amministrativo - dovendosi, piuttosto, ritenere che il provvedimento di rigetto dell’istanza non preceduto dal preavviso non comporta l’illegittimità del provvedimento finale nelle fattispecie in cui le motivazioni ostative siano state diffusamente esposte dal provvedimento finale e, soprattutto, la parte ricorrente non dimostri la loro illegittimità.
Infatti, se è vero - come del resto emerge dalla relazione al disegno di legge (CD, n. 3890) - che la disposizione tende a limitare il contenzioso tra cittadino e pubblica amministrazione deve, però, anche prendersi atto che la finalità collaborativa della disposizione trova sua ragione, e nel contempo si esaurisce, nello stesso termine di conclusione del procedimento.
Sicché, la eventuale sentenza di annullamento per violazione dell’art. 10-bis non precluderebbe all’Amministrazione di rinnovare la medesima determinazione adempiendo al dettato della norma, cioè indicando nuovamente le medesime ragioni già adottate col provvedimento annullato.
In conclusione, il T.A.R., nel caso di specie, sancisce che il motivo di violazione dell’art. 10-bis, non conducendo ad alcuna utilità sostanziale, non è assistito da un interesse sostanziale risultando, pertanto, inammissibile.
Si riporta il testo della Sentenza:
. TAR TOSCANA – Sezione Terza – Sentenza n. 1013 del 2 luglio 2007 - Procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto – Interpretazione rigorosa – Illegittimità.
ART. 10-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 – INAPPLICABILITA’ ALLA D.I.A.
La D.I.A. non è uno strumento di liberalizzazione dell'attività, ma rappresenta una semplificazione procedimentale che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo, sub specie dall'autorizzazione implicita di natura provvedimentale (favorevole), a seguito del decorso di un termine (30 giorni) della presentazione della denunzia.
Nel caso della D.I.A., con il decorso del termine si forma una sorta di autoamministrazione, secondo alcuni, di autorizzazione implicita (positiva) di natura provvedimentale per altra ricostruzione, che può essere succeduta da ordine (negativo) di non iniziare i lavori o può essere contestata dal terzo.
L'istituto del preavviso di rigetto trova applicazione solo nell'ipotesi di adozione di un provvedimento negativo sull'istanza (di provvedimento positivo) presentata dal privato e non nel caso di presentazione di denunzia di inizio di attività e successivo ordine o diffida a non iniziare i lavori.
È inapplicabile alla D.I.A. (di cui al D.P.R. n. 380 del 2001) l'art. 10 bis, legge n. 241 del 1990, atteso che la D.I.A. è provvedimento (implicito) di tipo favorevole al privato, mentre è negativo (ma non è a rigore un rigetto della istanza) il successivo atto di diffida a non agire; inoltre, il preavviso per l’ordine di non eseguire costituirebbe una non giustificata duplicazione del medesimo, incompatibile con il termine ristretto entro il quale l'amministrazione deve provvedere, non essendo fra l'altro previste parentesi procedimentali produttive di sospensione del termine stesso.
Si riporta il testo della Sentenza:
. CONSIGLIO DI STATO – Sezione Quarta – Sentenza n. 4828 del 12 settembre 2007 - Denuncia di inizio attività – Inapplicabilità dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
NATURA GIURIDICA DELLA D.I.A. - PRONUNCIA DEL TAR EMILIA ROMAGNA
La D.I.A. non è uno strumento di liberalizzazione dell’attività ma rappresenta una semplificazione procedimentale, che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo a seguito del decorso di un termine (30 giorni) dalla presentazione della denuncia.
Nel caso della D.I.A., pertanto, con il decorso del termine si forma una autorizzazione implicita di natura provvedimentale, che può essere contestata dal terzo entro l’ordinario termine di decadenza di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione al terzo del perfezionamento della D.I.A. o dall’avvenuta conoscenza del consenso (implicito) all’intervento oggetto di D.I.A.
Si riporta il testo della Sentenza:
. TAR EMILIA ROMAGNA – Sezione Seconda – Sentenza n. 2253 del 2 ottobre 2007 - Natura giuridica della D.I.A. - Procedimento amministrativo - Decorrenza del termine di 30 gg. dalla presentazione – Effetti.
CIRCOLARI AGENZIA DELLE ENTRATE – NON VINCOLANTI E DUNQUE NON IMPUGNABILI
La circolare, con la quale l'agenzia delle Entrate effettua l'interpretazione di una norma tributaria, esprime esclusivamente un parere dell'Amministrazione, non vincolante né per il contribuente, che resta pienamente libero di non adottare un comportamento a essa uniforme, né per gli uffici gerarchicamente subordinati, non essendo loro vietato disattenderla, né per la medesima autorità, che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche disattendere l'interpretazione adottata.
Per tali ragioni, il documento non può essere impugnato né di fronte al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva.
E' quanto affermato dalle Sezioni unite della Cassazione, con la Sentenza n. 23031 del 2 novembre 2007.
Si riporta il testo della Sentenza:
. Cassazione - Sezioni Unite Civili - Sentenza 9 ottobre – 2 novembre 2007, n. 23031 - Circolari dell’Agenzia delle Entrate – Natura giuridica – Non vincolatività – Norma interna – Inoppugnabilità.
I LIMITI DELLE CIRCOLARI AMMINISTRATIVE – INTERVENTO DEL CONSIGLIO DI STATO
Le circolari amministrative non possono determinare degli effetti nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione e non possono quindi fissare dei termini perentori per essi.
Così ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 4524 del 19 settembre 2008, che ha ribadito con nuove argomentazioni i limiti dell'efficacia delle circolari amministrative.
Il caso riguardava un provvedimento di cancellazione dal registro regionale di una associazione di volontariato, che non aveva rispettato una circolare regionale che prevedeva - pena la cancellazione - dei termini perentori per l'invio della documentazione.
I giudici hanno annullato questo provvedimento, per le seguenti puntuali ragioni:
a) l'amministrazione ha illegittimamente introdotto una nuova ipotesi di cancellazione dal Registro regionale, non prevista da alcuna norma di rango legislativo" regolamentare, statale o regionale;
b) la circolare non ha alcuna idoneità a stabilire degli effetti nei confronti dì soggetti estranei all'amministrazione, e l'associazione interessata non aveva alcun onere dì proporre una specifica impugnazione contro di essa.
Si riporta il testo della Sentenza:
. Consiglio di Stato – Sezione Quinta - Sentenza 19 settembre 2008, n. 4524: Circolari amministrative – Non idonee a determinare effetti nei confronti dei soggetti estranei all’amministrazione.
DIA – VERIFICA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA LEGGE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La DIA - quale modalità di semplificazione procedimentale che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo implicito - deve ritenersi un procedimento ad istanza di parte, basato su una autocertificazione del privato stesso, in merito alla quale la Pubblica Amministrazione effettua un'attività di controllo sia in ordine alla pertinenza e completezza della documentazione, sia, per quanto riguarda più specificamente le attestazioni di professionisti abilitati, in ordine all'effettiva sussistenza delle condizioni stabilite per l'esercizio di siffatta facoltà di denuncia.
A fronte della presentazione della DIA, pertanto, incombe sull'Amministrazione Comunale l'obbligo di procedere alla verifica, in capo al dichiarante, dei requisiti richiesti dalla legge per la realizzazione dell'intervento.
Si riporta il testo della Sentenza:
. Consiglio di Stato – Sezione Quarta - Sentenza 24 maggio 2010, n. 3263: DIA – Spetta alla Pubblica Amministrazione verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge.
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LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER L’AVVIO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE
NORMATIVA REGIONALE
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REGIONE LOMBARDIA
La Regione Lombardia, applicando quanto previsto dalla L.R. n. 1/2007, prosegue nella semplificazione amministrativa per l’avvio di attività economiche.
Con la Delibera della Giunta Regionale n. 8/6919 del 2 aprile 2008, pubblicata sul B.U.R.L. n. 16 del 14 aprile 2008 (che è diventata operativa dopo 30 giorni dalla pubblicazione), elimina per l’avvio, il trasferimento e l’ampliamento di alcune attività commerciali (esercizi di vicinato, vendite speciali, distributori automatici, spacci interni, somministrazione) e di servizio (acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing) i documenti finora previsti, sostituendoli con la dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP), eliminando contemporaneamente, quel lasso di tempo (30 giorni) che finora le norme vigenti obbligavano ad osservare prima di avviare effettivamente l’attività.
Con questo provvedimento si dà piena attuazione alla possibilità di poter avviare un’attività economica immediatamente e presentando un solo documento ad un solo sportello della Pubblica Amministrazione.
Con successivo Decreto del Direttore Centrale del 16 luglio 2008, n. 7813, sono stati approvati i seguenti modelli di dichiarazione e le relative Schede allegate:
- Modello A: Dichiarazione di avvio / Modifica attività (DIAP);
- Modello B: Dichiarazione Subingresso / Cessazione /Sospensione e ripresa / Cambiamento ragione sociale;
- Scheda 1 - Attività di vendita, somministrazione e forme speciali di vendita;
- Scheda 2 - Requisiti morali e professionali per le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
- Scheda 3 - Attività di servizi alla persona;
- Scheda 4 - Attività di produzione;
- Scheda 5 - Compatibilità ambientale.
Si riporta il testo dei seguenti provvedimenti normativi:
. REGIONE LOMBARDIA – L.R. 2 febbraio 2007, n. 1: Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia.
. REGIONE LOMBARDIA – Deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2008, n. 8/6919: Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l’avvio di attivita` economiche - 2º provvedimento.
. REGIONE LOMBARDIA – Decreto Direttore Centrale del 16 luglio 2008, n. 7813: Direzione Centrale Programmazione Integrata - Approvazione degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in attuazione della D.G.R. del 2 aprile 2008, n. 6919 "Semplificazione amministrativa in attuazione della l.r. 2 febbraio 2007, n. 1, art. 5 Semplificazione di procedimenti ed eliminazione di certificazioni per l’avvio di attivita` economiche - 2º provvedimento".
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