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Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

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NOTIZIE IN BREVE

Disponibile online la modulistica per la marcatura laser - Stabiliti anche gli importi dei diritti di segreteria

Pubblicati i moduli di domanda per le imprese orafe che scelgono di adottare la tecnologia laser per l’applicazione del marchio di identificazione sugli oggetti in metallo prezioso.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota del 23 marzo 2016, Prot. 82934, ha indicato gli importi provvisori dei diritti di segreteria da corrispondere, da parte delle imprese orafe per utilizzare la marcatura laser.


Pubblicato il terzo decreto correttivo del D.P.R. n. 150 del 2002

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 Ottobre 2015, il D.P.R. 4 agosto 2015, n. 168, recante modifiche al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150.


In arrivo la modulistica e le istruzioni operative per la richiesta di dispositivi di marcatura laser

In data 8 settembre 2015, con decreto direttoriale 4 settembre 2015 è stata disposta la pubblicazione, sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, delle “Istruzioni operative” per l'applicazione della tecnologia laser alla marcatura degli oggetti in metallo prezioso e per lo svolgimento della relativa vigilanza, così come previsto dal decreto ministeriale del 17 aprile 2015.


Pubblicato il decreto che stabilisce le modalità per l’applicazione del marchio di identificazione attraverso la tecnologia laser

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2015, il Decreto 17 aprile 2015, recante “Disposizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso con la tecnologia laser”.


Pubblicato il secondo regolamento di modifica del D.P.R. n. 150/2002

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2015, il D.P.R. 26 novembre 2014, n. 195, recante modifiche al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150.


Pubblicato il regolamento di modifica del D.P.R. n. 150/2002

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre2012, il D.P.R. 26 settembre 2012, n. 208, recante modifiche al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150.


Rinnovo del marchio di identificazione entro il 31 gennaio 2012

Gli assegnatari di marchio di identificazione per metalli preziosi dovranno provvedere – entro il 31 gennaio 2012 - al rinnovo del marchio di identificazione per l’anno 2012, mediante pagamento dei seguenti importi:
1) Euro 32,00: aziende artigiane iscritte all’Albo delle imprese artigiane;
2) Euro 32,00: laboratori annessi ad aziende aventi prevalente attività commerciale e banchi metalli preziosi;
3) Euro 129,00: aziende industriali con meno di 100 dipendenti;
4) Euro 258,00: aziende industriali con più di 100 dipendenti.
Le imprese di cui ai punti 3. e 4. dovranno presentare, direttamente all’Ufficio preposto o tramite fax, l’autocertificazione sul numero dei dipendenti occupati al 31 dicembre 2011.
Il versamento dovrà essere effettuato sui bollettini di conto corrente postale appositamente predisposti da ogni singola Camera di Commercio.
Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno di riferimento, la Camera di Commercio procede alla revoca del marchio di identificazione e alla cancellazione dell'impresa dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, dandone comunicazione al Questore.


I TITOLI LEGALI - IL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE – LA TENUTA E LA FORMAZIONE DEL REGISTRO

1. I TITOLI LEGALI

Il Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 251, che ha tra l’altro abrogato la precedente normativa dettata dalla legge 30 gennaio 1968, n. 46, ed il Decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002 prevedono che gli oggetti in metallo prezioso, fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica Italiana, debbono essere a titolo legale e portare impresso il titolo in millesimi del metallo fino contenuto nella lega, nonché il marchio di identificazione.
In Italia sono legali i seguenti titoli:
- per il PLATINO: 950, 900 e 850 millesimi;
- per il PALLADIO: 950 e 500 millesimi;
- per l'ORO: 750, 585, 375 millesimi;
- per l'ARGENTO: 925 e 800 millesimi
.


2. IL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

Gli oggetti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei Paesi membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, per esser posti in commercio sul territorio della Repubblica Italiana, sono esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore a condizione che rechino l'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di responsabilità previsto dalla normativa del Paese di provenienza o, in sostituzione di quest'ultimo, di una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello prescritto dalla norma italiana e che sia comprensibile per il consumatore finale.
Gli oggetti in metallo prezioso importati da Paesi che non siano membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica Italiana, devono:
• essere a titolo legale,
• recarne l'indicazione in millesimi,
• riportare il marchio di responsabilità del fabbricante estero;
• riportare il marchio di identificazione dell'importatore.


Il marchio è costituito da un'impronta poligonale recante all'interno la sagoma di una stella a cinque punte, il numero caratteristico attribuito all'azienda assegnataria del marchio, nonché la sigla della provincia ove l'azienda ha la propria sede legale.

Le aziende assegnatarie del marchio sono tenute ad imprimere sugli oggetti realizzati in metallo prezioso il proprio marchio di identificazione (oltre a quello indicante il titolo del metallo).
Il marchio (ed il titolo) devono essere impressi sulla parte principale dell'oggetto e, ove ciò non sia possibile, su di una piastrina dello stesso metallo dell'oggetto unita ad esso mediante saldatura dello stesso metallo.
Gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio (ed il titolo) su ciascuna di tali parti.
Per gli oggetti costituiti in parte da metalli preziosi ed in parte da sostanze o metalli non preziosi, sui primi deve essere apposto il marchio (ed il titolo), sui secondi apposite sigle od iscrizioni atte ad identificarli.
I titolari di marchi di identificazione - previa autorizzazione scritta - possono far apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti, a loro volta titolari di marchi di identificazione, che partecipano al processo produttivo.

Sono esenti dall'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo:
1) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;
2) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e le loro leghe per odontoiatria;
3) gli oggetti di antiquariato;
4) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale;
5) gli strumenti ed apparecchi scientifici;
6) le monete;
7) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca.
E' fatto divieto di imprimere indicazioni di titoli o comunque di imprimere altre indicazioni che possano generare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati argentati, ovvero placcati.


3. MARCHI PARTICOLARI DI FABBRICA

L’art. 9 del D. Lgs n. 251/1999 prevede per tutte le aziende produttrici titolari di marchio di identificazione per metalli preziosi la facoltà di realizzare ed apporre sugli oggetti di propria produzione, in aggiunta al marchio stesso ed alla indicazione del Titolo, un proprio marchio tradizionale o particolare di fabbrica.
Tale marchio, che può essere costituito da un logo, da una o più lettere o da una intera iscrizione, deve essere depositato presso l’ufficio metrico, prima di iniziarne l’utilizzo.
Per la richiesta di tale marchio è necessario presentare una apposita dichiarazione, in bollo, redatta su un apposito modello predisposto dall’ufficio, alla quale dovranno essere unite:
- le impronte del marchio particolare, impresse su piastrina metallica di materiale non ferroso, per ciascuna delle grandezze del marchio;
- una riproduzione grafica del marchio particolare, su supporto cartaceo o informatico.


4. CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA

Oltre alla garanzia sui lavori in metalli preziosi rappresentata dal marchio di identificazione, attraverso il sistema di controlli che questo implica, il D. Lgs n. 251/1999, all’art. 9, ha introdotto, per i produttori, la facoltà di ricorrere a sistemi di certificazione aggiuntiva al fine di garantire ed attestare la conformità dei prodotti (oggetti e/o semilavorati o materie prime) alle disposizioni della normativa stessa, sottoponendo la propria azienda a cicli di controllo da parte di un Laboratorio accreditato dalla rispettiva Camera di Commercio, oppure da parte di un Organismo di certificazione, accreditato a livello Comunitario in base alle normative tecniche vigenti e la cui attività sia specificamente rivolta al settore dei metalli preziosi.
I controlli svolti dal Laboratorio abilitato o dall’Organismo di certificazione sono diretti a verificare la conformità dei prodotti pronti per la vendita alle norme di legge, relativamente alle marchiature ed alla conformità del titolo (mediante prelievo di campioni per le relative analisi).
Ad esito positivo dei controlli effettuati il Laboratorio rilascia alla azienda una apposita certificazione, attestante la qualità della produzione sottoposta a controllo.
Il laboratorio medesimo può inoltre autorizzare l’azienda, su richiesta della medesima, ad adottare un proprio logo, da apporre sulla produzione certificata.
L’impronta del logo deve essere depositata presso la Camera di Commercio competente per territorio.
L’impresa che intende avvalersi della certificazione aggiuntiva deve presentare al Laboratorio o all’Organismo di certificazione prescelto una apposita domanda, con la quale chiede di sottoporre a controllo da parte del Laboratorio/Organismo medesimo la propria produzione, al fine di garantire e certificare la conformità della stessa alle disposizioni di legge.
Nella domanda medesima l’interessato si impegna ad autorizzare il Laboratorio/Organismo a svolgere periodicamente dei cicli di controlli sugli oggetti o materie prime presso le proprie sedi di produzione e deposito, con il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi per determinazione del Titolo.


5. TRASFERIMENTO DEL MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI

Il legale rappresentante o il titolare dell'impresa deve presentare la domanda di conferma del marchio di identificazione, in bollo, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'atto di trasferimento della proprietà dell'impresa, su apposito modello predisposto da ciascuna Camera di Commercio (art.30, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150).

Nella domanda occorre specificare:
• i dati identificativi del legale rappresentante o titolare dell'impresa subentrante,
• i dati identificativi dell'impresa subentrante,
• i dati identificativi dell'impresa cessante,
• la sede dell'impresa subentrante,
• la data di rilascio della licenza di P.S. (se richiesta)
.

Allegati alla domanda:
• atto notarile relativo al trasferimento del marchio;
• attestazione di versamento tasse per la concessione del marchio;
• copia ricevuta iscrizione al registro assegnatari marchi della nuova impresa;
• copia della licenza di P.S. (se richiesta);
• copia del versamento per visita a laboratorio se l'attività esercitata è quella di commerciante con laboratorio annesso
.

Se la nuova impresa esercita come attività prevalente quella commerciale, con piccola fabbricazione in laboratorio annesso, l'ispettore metrico deve procedere ad effettuare un sopralluogo presso il laboratorio al fine di verificare che questo sia in regola con le attuali norme di legge o di regolamento.

Sarà adottato provvedimento di diniego motivato quando:
• dalla Questura dovessero risultare cause ostative al rilascio del marchio;
• la visita al laboratorio, da parte dell'ispettore, abbia dato esito negativo.

La conferma del marchio, e la relativa iscrizione nel registro degli assegnatari della nuova impresa, viene disposta con un unico provvedimento sotto forma di Determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio.


6. DIRITTI DI SAGGIO E MARCHIO - RILASCIO E RINNOVO ANNUALE

Attualmente, per ottenere il marchio di identificazione, devono essere corrisposti alla Camera di Commercio i seguenti importi quali diritti di saggio e marchio:
- Euro 65,00 per aziende artigiane iscritte all'Albo Imprese Artigiane e per laboratori annessi ad aziende commerciali;
- Euro 258,00 per aziende industriali;
- Euro 516,00 per aziende industriali con oltre 100 dipendenti.

Il marchio viene dato in concessione ed è soggetto a rinnovo annuale previo pagamento di un diritto pari a:
- Euro 32,00 per aziende artigiane iscritte all'Albo Imprese Artigiane e per Laboratori annessi ad aziende commerciali;
- Euro 129,00 per aziende industriali;
- Euro 258,00 per aziende industriali con oltre 100 dipendenti.

Il diritto deve essere versato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
Per gli inadempienti si applica l'indennità di mora pari a 1/12 del diritto annuo dovuto per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento.
Trascorso un anno senza che il pagamento sia stato effettuato, il Servizio Metrico provvede al ritiro del marchio ed alla cancellazione dal Registro degli assegnatari dei marchi, dandone comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza per eventuali provvedimenti relativi alla licenza di pubblica sicurezza.


7. LA FORMAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO

7.1. La formazione del Registro

Per ottenere il marchio di identificazione, i fabbricanti, gli importatori ed i venditori di metalli preziosi devono fare domanda al Servizio Metrico e del saggio dei metalli preziosi della Camera di Commercio, il quale tiene il "Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione".

In detto Registro devono iscriversi coloro che:
a) vendono oro, argento, platino e palladio in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
b) fabbricano oggetti contenenti metalli preziosi;
c) importano oggetti contenenti i metalli preziosi
.

La domanda va presentata alla Camera di Commercio competente per territorio in cui le aziende hanno la sede legale.
L'Ente camerale, entro 2 mesi dalla data di presentazione della richiesta, assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso.
Tali matrici sono depositate presso le Camere di Commercio competenti per territorio.

I documenti da presentare per l'iscrizione sono:
1. Attestazione di versamento della tassa di concessione governativa di euro 168,00 da pagarsi su CCP n. 8003, intestato ad Agenzia delle Entrate - Ufficio Roma 2;
2. Copia della della Licenza di Pubblica Sicurezza (se richiesta).


7.2. Denuncia di Variazioni

Ogni variazione intervenuta nell'ambito dell'impresa deve essere comunicata al Registro Assegnatari Marchi d'Identificazione dei Metalli Preziosi entro 30 giorni a cura del legale rappresentante/titolare dell'impresa.


7.3. Cancellazione dal Registro

La domanda di cancellazione dal Registro degli Assegnatari dei Marchi di Identificazione dei Metalli Preziosi va redatta sull’apposito modello ed è soggetta all’imposta di bollo di 14,62 euro.
Contemporaneamente alla richiesta di cancellazione dal Registro per cessata attività, l'interessato deve anche provvedere alla riconsegna di tutti i punzoni in suo possesso riconsegna punzoni


7.4. Cancellazione d’ufficio

Nel caso non si provveda entro l'anno al pagamento del diritto per il rinnovo annuale della concessione del marchio di identificazione, la Camera di Commercio, oltre a ritirare il marchio, procederà alla cancellazione dell’impresa dal Registro degli Assegnatari dei Marchi di Identificazione dei Metalli Preziosi, dandone comunicazione al Questore affinché provveda al ritiro della licenza (art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 251/1999).


7.5. IMPOSTE DIRITTI E TASSE – Sintesi degli adempomenti

Per l’iscrizione nel Registro degli assegnatati dei marchi di identificazione, oltre al pagamento dell’imposta di bollo da apporre sulla domanda (dell’importo attuale di 16,00 euro), è dovuto il pagamento:
a) dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio (dell’importo attuale di 31,00 euro, da pagarsi secondo le modalità stabilite da ciascuna camera di Commercio);
b) della tassa sulle concessioni governative (nell’attuale importo di 168,00 euro, da pagarsi su C/C 8003 intestato ad Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse di Concessioni Governative);
c) del diritto di saggio e marchio.

Per quanto riguarda il pagamento della tasse sulle concessioni governative, già l’art. 9 comma 3 della Legge 30 gennaio 1968 n. 46 prevedeva – espressamente - che l’iscrizione nel “registro” tenuto dalle Camere di Commercio fosse soggetta alla tassa di concessione governativa, che all’epoca era quella prevista dal n. 204 della tabella allegato A del testo unico approvato con il D.P.R. 1° marzo 2961, n. 121.
Tale decreto fu successivamente abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, che ha disciplinato ex novo, a decorrere dal 1° gennaio 1973, la materia delle tasse sulle concessioni governative.

Con l’emanazione del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, che ha abrogato la L. n. 46 del 1968, viene istituito, presso ogni Camera di commercio, il “registro degli assegnatari dei marchi di identificazione” e all’art. 14 non viene più “espressamente” previsto il pagamento di una TCG.
Come non viene espressamente prevista all’art. 27 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, che è il regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 251/1999.
Viene solo espressamente richiesto:
a) il preventivo possesso della licenza di P.S. (peraltro non richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane) e
b) la ricevuta di avvenuto pagamento dei diritti di saggio e marchio, previsti all'articolo 7 del D.Lgs. n. 151/1999.

Ma allora perché viene richiesto il pagamento anche della TCG?
Ricordiamo il principio generale che la TCG viene richiesta ogni qualvolta dall’inoltro di una domanda o di una istanza “scaturisca un'iscrizione abilitante all'esercizio di un'attività”.
In questo caso, stando a quanto stabilito dall’art. 26 del D.P.R. n. 150/2002, il marchio di identificazione è assegnato alle aziende che esercitano una o più delle seguenti attività:
a) vendita di metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati;
b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;
c) importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe
.
L’assegnazione del marchio presuppone un’attività istruttoria e di accertamento dei requisiti da parte della Camera di Commercio.
Ottenuto il marchio di identificazione, l’interessato potrà procedere alla richiesta di allestimento dei punzoni contenenti l’impronta del marchio di identificazione concesso.

L'importo della tassa di concessione governativa richiesta per l’iscrizione nel Registro in questione - attualmente applicabile - è quello previsto dall’art. 22, punto 8 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e approvata con al D.M. 28 dicembre 1995 (ex articolo 86, lett. a) del D.M. 20 agosto 1992).

In conclusione, le imprese che operano nel settore dei metalli preziosi, oltre all’imposta di bollo, sono tenute al pagamento dei seguenti diritti e tasse:
a) Diritto di saggio e marchio (art. 7 del 22 maggio 1999, n. 251);
b) Tassa di concessione governativa (art. 22, punto 8 , della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e approvata con al D.M. 28 dicembre 1995);
c) Diritto di segreteria per l'iscrizione al registro degli assegnatari di marchi (art. 14 d.lgs. n. 251/1999);
d) Tariffa per allestimento dei punzoni (art. 11 D.Lgs. n. 251/1999 e art. 15, D.P.R. n. 150/2002);
e, qualora l’impresa intende utilizzare, accanto alla marcatura tradizionale anche la marcatura laser:
e) Diritto di segreteria per attivazione e mantenimento del servizio di marcatura laser;
f) Diritto di segreteria per richiesta token USB.

Senza dimenticare il pagamento della TCG dovuto per il solo rilascio della licenza di P.S. (quando richiesta), prevista dall’art. 7 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e approvata con al D.M. 28 dicembre 1995.
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 139/E del 4 ottobre 2005, ha infatti precisato che stabilito che tale a TCG non è più dovuta annualmente in quanto, in base a quanto stabilito all’art. 2, del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, l’autorizzazione in questione è divenuta a carattere permanente e, come tale, non è più soggetta a rinnovo.


8. 4 DICEMBRE 2012 - LE MODIFICHE AL D.P.R. N. 150/2002

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 2012, il D.P.R. 26 settembre 2012, n. 208, recante modifiche al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150.

Le modifiche sono state apportate per adeguare la legislazione italiana alla Convenzione di Vienna sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, oltre che allo sviluppo tecnologico e alle innovazioni già introdotte in altri Paesi dell’UE.
Le novità, che consentiranno agli imprenditori italiani di competere in condizioni di parità con i produttori di altri Paesi, sono due:
1. l’introduzione della facoltà di apporre mediante tecnologia laser lo specifico marchio identificativo e l’indicazione del titolo legale sugli oggetti realizzati in metallo prezioso;
2. la definizione, attraverso successivi decreti ministeriali, delle modalità per l’applicazione dei marchi mediante tecnologia laser, per la sicurezza informatica dei dati relativi ai marchi e per i controlli degli oggetti in metallo prezioso.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.


9. 9 GENNAIO 2015 - Pubblicato un secondo decreto di modifica al D.P.R. n. 150/2002

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2015, il D.P.R. 26 novembre 2014, n. 195, recante " Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi".
Il decreto sostituisce anche gli Allegati II e III.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.



PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI

1. LA GESTIONE DEI PUNZONI

1.1. ALLESTIMENTO DEI PUNZONI

Gli assegnatari, dopo aver ottenuto la concessione del Marchio d'Identificazione dall'Ufficio Metrico della Camera di Commercio, devono presentare all'Ufficio Metrico una richiesta per l'allestimento dei punzoni.

• i dati identificativi del legale rappresentante o titolare dell'impresa;
• la denominazione;
• il numero del marchio di identificazione assegnato all'impresa;
• l'impresa presso la quale il richiedente intende fare allestire i punzoni;
• il numero, il tipo e la grandezza dei punzoni da far realizzare
.

L'Ufficio Metrico controlla che la domanda sia completa e contenga tutti gli elementi necessari per la realizzazione dei punzoni stessi.
Dopo aver ricevuto la documentazione, l'Ufficio Metrico competente provvederà a far realizzare i punzoni richiesti presso la ditta indicata e dopo averli autenticati con il numero caratteristico dell'ufficio.
Il ritiro dei punzoni viene effettuato o dal legale rappresentante/titolare dell'impresa o da persona munita di delega (allegare sempre fotocopia del documento di identità del delegante).
Nel registro degli assegnatari verranno trascritti i dati di tutti i punzoni richiesti, nonché la data e la firma di chi ritira e si provvederà al deposito delle impronte su lastrine.

PUNZONE SPECIALE (art. 15, comma 4 e 5, D.P.R. n. 150/2002)

E' possibile richiedere all'Ufficio Metrico l'allestimento di punzoni speciali destinati ad essere inseriti in appositi attrezzi o dispositivi meccanici, a condizione che risulti possibile l'apposizione del bollo di autenticazione e che sia allegato alla richiesta il disegno quotato dei punzoni e del posto che li contiene.


1.2. RICONSEGNA DEI PUNZONI

I titolari del Marchio di identificazione sono obbligati a riconsegnare i punzoni nei seguenti casi:
1. Usura degli stessi (art. 11, comma 4, D. Lgs. n. 251/1999)
I marchi di identificazione resi inservibili all'uso devono essere riconsegnati alle Camere di Commercio per la deformazione, compilando un apposito modulo predisposto dalla stessa Camera di Commercio.

2. Cessazione dell’attività
L 'assegnatario del marchio, contemporaneamente alla presentazione della domanda di cancellazione dal Registro Assegnatari Marchi per cessata, deve provvedere anche alla riconsegna di tutti i punzoni in suo possesso.
L'ufficio provvederà alla verifica dell'autenticità e del numero dei punzoni e all'annotazione nel registro.

3. Decadenza del marchio (art. 7, comma 4 – D. Lgs. n. 251/1999) a seguito del mancato rinnovo annuale concessione del marchio, entro il termine stabilito.
L'Ufficio Metrico, verificata l'autenticità e il numero dei punzoni, rilascia all'interessato la ricevuta dell'avvenuta riconsegna dei punzoni.

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana verranno comunicati gli eventuali provvedimenti di revoca della concessione del marchio di identificazione, con conseguente cancellazione d'ufficio dal registro degli assegnatari.
Sulla stessa Gazzetta Ufficiale verrà data anche notizia degli eventuali smarrimenti o furti di punzoni recanti l'impronta del marchio di identificazione.


2. LA LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA

2.1. Soggetti obbligati e adempimenti

L’articolo 14 del D. Lgs. n. 251/1999 dispone che:
a) i fabbricanti di oggetti preziosi e gli esercenti di industrie o arti affini;
b) i commercianti (sia all’ingrosso che al dettaglio) e mediatori di oggetti preziosi, nonchè i fabbricanti commercianti ed esercenti stranieri che intendano esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati,

prima di ottenere l’iscrizione nel Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, devono essere in possesso della licenza di pubblica sicurezza, rilasciata ai sensi dell'articolo 127 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.
Tale licenza, ai sensi dell’articolo 16, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane.
Tuttavia, nel caso l'impresa artigiana ponga in essere la vendita di oggetti preziosi non prodotti direttamente, o l'attività di vendita avvenga in locali non adiacenti al luogo di produzione, deve in ogni caso munirsi della licenza di pubblica sicurezza, di cui sopra, e sarà inoltre assoggettata alla normativa sul commercio (Legge n. 114/1998).

L'obbligo della licenza di P.S. ricorre anche nei casi di operazioni, sia di lavorazione che di compravendita, fatte occasionalmente (art. 243, 1° comma, R.D. n. 635/1940).
Devono munirsi della licenza di P.S. anche i fabbricanti non artigiani ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi come ad esempio: i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili (art. 244 1° comma, R.D. n. 635/1940).
Sono anche soggetti all'obbligo della licenza di pubblica sicurezza i fabbricanti di oggetti cavi in oro, di argento e di platino nel cui interno siano state introdotte sostanze diverse.

Non sono tenuti a munirsi della licenza di P.S. i fabbricanti o i commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino (art. 244, 2° comma, R.D. n. 635/1940).
L'obbligo della licenza non ricorre neanche per gli institori ed i rappresentanti di commercio degli esercenti di cui alla lettera a), i quali devono però, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata se posseduta (art. 243, 2° comma del reg. di P.S.).

I fabbricanti, i commercianti ed esercenti stranieri che intendano esercitare nello Stato il commercio degli oggetti preziosi, da essi importati, nonchè i loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti, all'atto della richiesta della licenza, dovranno provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo dove ha sede la ditta, alla quale appartengono, vistato dall'autorità consolare italiana.

La domanda per il rilascio della licenza va indirizzata al Questore, su apposita domanda soggetta ad imposta di bollo.


2.2. La tassa di concessione governativa

Per il rilascio della licenza deve essere versata la tassa di concessione governativa di cui all’art. 7 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
A proposito del pagamento di tale tassa, l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 139/E del 4 ottobre 2005, a seguito dell’istanza di Interpello proposta dal Ministero dell’Interno, ha stabilito che il pagamento della tassa è dovuto solo per il rilascio e non anche per il rinnovo annuale.
In base agli interventi normativi di cui all’art. 2 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, la licenza in questione è divenuta “a carattere permanente”, e pertanto, come tale, non è più soggetta a rinnovo, essendo venuto meno il presupposto impositivo.
La stessa Risoluzione ha inoltre precisato che, tenuto conto che l’art. 127 del T.U.L.P.S., così come modificato dall’art. 16, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 non ricomprende più tra i soggetti che hanno l’obbligo di munirsi della licenza del Questore “i cesellatori, gli orafi e gli incastratori di pietre preziose”, per tali soggetti non è più dovuta la tassa di concessione governativa di cui all’art. 7, lettera d) della citata Tariffa, la cui disposizione deve ritenersi, pertanto, tacitamente abrogata.


3. INTRODUZIONE DELLA MARCATURA LASER

3.1. 29 MAGGIO 2015 - Pubblicato il decreto che fissa le modalità per l’applicazione del marchio di identificazione attraverso la tecnologia laser

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2015, il Decreto 17 aprile 2015, recante “Disposizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso con la tecnologia laser”.
Il testo del decreto viene riportato nell'Appendice normativa.

Il presente decreto si applica ai soggetti assegnatari dei marchi di identificazione, che intendono avvalersi della tecnologia laser per apporre il proprio marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso, da essi prodotti oppure prodotti e commercializzati.
Le aziende assegnatarie dei marchi di identificazione che intendono avvalersi della tecnologia laser e che intendono imprimere con tecnologia laser anche l'indicazione del titolo legale, devono presentare un’apposita domanda alla Camera di Commercio territorialmente competente.
Nel primo caso, la domanda deve contenere l'indicazione del numero dei token USB necessari e, per ognuno di essi, il numero identificativo della marcatrice laser da abilitare all'utilizzo.
Nel secondo caso va fatta la richiesta al fine di inserire nel token USB anche le immagini, in versione informatica, del titolo dei metalli preziosi.
I costi relativi alla predisposizione dei token USB sono carico dell'azienda richiedente e saranno stabiliti, in forma di diritto di segreteria, con un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il decreto, all'art. 2, riporta le seguenti definizioni:
- «marcatrice laser»: la combinazione di un dispositivo di produzione di un raggio laser e di un controller (tipicamente un computer) che sovrintende a tutte le variabili che intervengono nel processo di marcatura mediante tecnologia laser;
- «allestimento del marchio»: l'insieme dei procedimenti necessari per la generazione delle immagini ufficiali del marchio di identificazione dell'azienda e della loro archiviazione nel sistema informatico;
- «token USB»: il dispositivo di memoria di massa, dotato di misure e accorgimenti anti intrusione, utilizzato dalle aziende per l'applicazione del marchio di identificazione e del titolo con tecnologia laser.

La Camera di Commercio consegna all'azienda richiedente un codice di sblocco (PIN) per ogni token USB richiesto e trasmette ad InfoCamere la domanda presentata dall'azienda, utilizzando il sistema informatico.
Infocamere inserisce i dati del richiedente ed il numero di token USB richiesti nel registro del sistema informatico per la gestione del servizio metrico camerale e procede con l'allestimento del marchio di identificazione e la generazione dei token USB, che contengono le caratteristiche proprie del marchio di identificazione richiesto.
Le caratteristiche proprie del marchio di identificazione richiesto sono riferibili esclusivamente all'azienda richiedente anche mediante l'introduzione di elementi di univocita' applicabili casualmente all'immagine originale del marchio, non visibili ad occhio nudo e accessibili, ai fini dei controlli, alla camera di commercio mediante utilizzo del sistema informatico per la gestione del servizio metrico camerale.
La Camera di Commercio consegna i token USB, ricevuti da InfoCamere, all'azienda richiedente, abilita uno o piu' token USB all'uso di ciascuna marcatrice laser, raccoglie la prima impronta su una piastrina di metallo e la conserva presso la propria sede per i controlli di competenza.

Le Camere di Commercio esercitano le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto.
Le istruzioni operative e la modulistica per la presentazione delle domande, per l'applicazione della tecnologia laser e per lo svolgimento della vigilanza saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.


3.2. 8 SERREMBRE 2015 - In arrivo la modulistica e le istruzioni operative per la richiesta di dispositivi di marcatura laser

In data 8 settembre 2015, con decreto direttoriale 4 settembre 2015 è stata disposta la pubblicazione, sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, delle “Istruzioni operative” per l'applicazione della tecnologia laser alla marcatura degli oggetti in metallo prezioso e per lo svolgimento della relativa vigilanza, così come previsto dal decreto ministeriale del 17 aprile 2015.

La “marcatura laser” è un processo di riscaldamento termico localizzato, generato da un raggio luminoso amplificato che, impattando su una superficie, ne altera lo stato cromatico.
Nel caso dei metalli preziosi, il processo della marcatura laser è finalizzato, esattamente come per la marcatura meccanica, all’apposizione dell’impronta del marchio di identificazione sugli oggetti in metallo prezioso.
La “marcatrice laser” è la combinazione di seguenti due componenti:
- un dispositivo di produzione del raggio laser;
- un controller (tipicamente un computer) che sovrintende a tutte le variabili che intervengono nel processo di marcatura laser: direzione, intensità, velocità di movimento e diffusione del fascio laser finalizzata alla tipologia della superficie da marcare.
Per quanto attiene agli aspetti grafici del processo, riguardanti l’immagine dell’impronta da apporre sull’oggetto, il controller opera sulla base delle istruzioni contenute nel punzone laser.

Per distribuire alle Imprese i punzoni laser richiesti verrà utilizzato il “Token USB”; lo stesso dispositivo verrà anche utilizzato in ogni sessione di marcatura laser che preveda l’apposizione del marchio di identificazione sugli oggetti in metallo prezioso.
Il “Token” è una chiavetta USB dotata di un microprocessore ed adeguatamente securizzata (dotata di misure ed accorgimenti anti-intrusione); i punzoni in essa custoditi (firmati digitalmente dalla Camera di Commercio e poi crittati) saranno accessibili, e quindi utilizzabili nel processo di marcatura, solo da parte dei soggetti in possesso di una chiave segreta (PIN).

Le imprese che sono già assegnatarie di un “marchio di identificazione” dovranno dotarsi dei dispositivi per la marcatura laser utilizzando un apposito modulo (non ancora disponibile) da inoltrare, anche a mezzo PEC, all’Ufficio Metrico della Camera di Commercio competente per territorio.
Contestualmente alla richiesta di allestimento del marchio laser, il rappresentante dell’impresa dovrà presentare la richiesta di consegna di un certo numero di dispositivi di punzonatura laser (“Token USB”) compilando un apposito modulo fornito dalla Camera di Commercio.

L’Ispettore Metrico della Camera di Commercio si reca nel luogo in cui sono ubicate le marcatrici laser abilitate all’utilizzo dei Token USB, consegna i dispositivi e richiede al rappresentante dell’impresa la firma del relativo verbale.

Al momento il Ministero dello Sviluppo economico e le Camere di commercio stanno definendo gli schemi di domanda per la richiesta degli strumenti necessari per la marcatura che saranno pubblicate non appena disponibili in questa sezione.

. Se vuoi scaricare il testo del decreto 4 settembre 2015, clicca QUI.

. Se vuoi scaricare il testo delle istruzioni operative, clicca QUI.

. Se vuoi accedere alla sezione del sito del Ministero dello Sviluppo Economico, clicca QUI.


3.3. 24 MARZO 2016 - Disponibile online la modulistica per la marcatura laser - Stabiliti anche gli importi dei diritti di segreteria

Pubblicati i moduli di domanda per le imprese orafe che scelgono di adottare la tecnologia laser per l’applicazione del marchio di identificazione sugli oggetti in metallo prezioso.
Il Decreto del 17 aprile 2015 ha previsto che i costi per la predisposizione dei Token Usb sono a carico dell’azienda richiedente, e sono stabiliti sotto forma di diritti di segreteria.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota del 23 marzo 2016, Prot. 82934:
1) ha indicato, in attesa del riordino complessivo di tali diritti, gli importi provvisori dei diritti di segreteria da corrispondere, da parte delle imprese orafe per utilizzare la marcatura laser;
2) ha descritto nel dettaglio i diversi versamenti per diritti ed imposte che le imprese devono effettuare a seconda che utilizzino: solo la marcatura tradizionale; solo la marcatura laser; entrambe le marcature.

. Se vuoi accedere al sito del Ministero dello Sviluppo Economico e scvaricare la modulistica per la marcatura laser, clicca QUI.


DIRITTI DI SEGRETERIA

Nel caso di richiesta del token USB devono essere applicati, per ciascun token, in via provvisoria e salvo conguaglio, i diritti di segreteria corrispondenti all’importo previsto in generale per il rilascio del certificato CNS su dispositivo USB e precisamente la voce 7.2) della Tabella A), allegata al decreto 17 luglio 2012, fissato in euro 70,00.
Per l’attivazione del servizio di marcatura laser, devono essere applicati, in occasione della prima attivazione del servizio, in via provvisoria e salvo conguaglio, i diritti di segreteria corrispondenti all’importo previsto in generale per il rilascio delle licenze e precisamente la voce 2.1) della Tabella B) allegata al decreto 2 dicembre 2009, fissato in euro 155,00.
Per il rinnovo del servizio, devono essere applicati, in occasione della richiesta di rinnovo del medesimo servizio, i diritti di segreteria corrispondenti all’importo previsto in generale per la modifica delle licenze e precisamente la voce 2.2) della Tabella B) allegata al decreto 2 dicembre 2009, fissato in euro 77,00.

DIRITTI E IMPOSTE

La nota ministeriale del 23 marzo 2016, Prot. 82934, oltre ad indicare gli importi provvisori dei diritti di segreteria da corrispondere, descrive nel dettaglio i diversi versamenti per diritti ed imposte che le imprese devono effettuare a seconda che utilizzino solo la marcatura tradizionale, solo la marcatura laser od entrambe le marcature.

Dunque, tre sono le situazioni che possono verificarsi:
1) l’impresa intende utilizzare solo la marcatura tradizionale; in tale caso le imprese sono tenute al versamento dei seguenti importi:
a) Diritto di saggio e marchio (art. 7, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251).
Gli importi attualmente previsti - ridotti del 50% - sono i seguenti:
- Euro 32,50- per aziende artigiane iscritte all'Albo Imprese Artigiane e per laboratori annessi ad aziende commerciali;
- Euro 129,00 - per aziende industriali;
- Euro 258,00 - per aziende industriali con oltre 100 dipendenti.
b) Tassa di concessione governativa (euro 168,00);
c) Diritto di segreteria - Voce 1.1) Tabella B) allegata al decreto 2 dicembre 2009 per l'iscrizione al registro degli assegnatari di marchi (euro 31,00) (art. 14 d.lgs. n. 251/1999);
d) Tariffa per allestimento dei punzoni (art. 11, D.Lgs. n. 251/1999 e art. 15, D.P.R. n. 150/2002). (N.B. L’importo di tale diritto varia in relazione all’azienda scelta per l’allestimento del punzone).

2) L’impresa intende utilizzare, accanto alla marcatura tradizionale anche la marcatura laser; in tale caso le imprese sono tenute al versamento dei seguenti importi:
a) Diritto di saggio e marchio (art. 7, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251).
Gli importi attualmente previsti - ridotti del 50% - sono i seguenti:
- Euro 32,50 - per aziende artigiane iscritte all'Albo Imprese Artigiane e per laboratori annessi ad aziende commerciali;
- Euro 129,00 - per aziende industriali;
- Euro 258,00 - per aziende industriali con oltre 100 dipendenti.
b) Tassa di concessione governativa (euro 168,00);
c) Diritto di segreteria - Voce 1.1) Tabella B) allegata al decreto 2 dicembre 2009 per l'iscrizione al registro degli assegnatari di marchi (euro 31,00) (art. 14, D.Lgs. n. 251/1999);
d) Tariffa per allestimento dei punzoni (art. 11, D.Lgs. n. 251/1999 e art. 15, D.P.R. n. 150/2002). (N.B. L’importo di tale diritto varia in relazione all’azienda scelta per l’allestimento del punzone);
e) Diritto di segreteria per attivazione e mantenimento del servizio di marcatura laser (rispettivamente: euro 155,00 e 77,00);
f) Diritto di segreteria per richiesta token USB (euro 70,00).

3) L’impresa che intende utilizzare, solo la marcatura laser; in tal caso sono tenute al versamento dei seguenti importi:
a) Diritto di saggio e marchio (art. 7 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251).
Gli importi attualmente previsti - ridotti del 50% - sono i seguenti:
- Euro 32,50 - per aziende artigiane iscritte all'Albo Imprese Artigiane e per laboratori annessi ad aziende commerciali;
- Euro 129,00 - per aziende industriali;
- Euro 258,00 - per aziende industriali con oltre 100 dipendenti.
b) Tassa di concessione governativa (euro 168,00);
c) Diritto di segreteria - Voce 1.1) Tabella B) allegata al decreto 2 dicembre 2009 per l'iscrizione al registro degli assegnatari di marchi (euro 31,00) (art. 14, D.Lgs. n. 251/1999);
d) Diritto di segreteria per attivazione e mantenimento del servizio di marcatura laser (rispettivamente: euro 155,00 e 77,00);
e) Diritto di segreteria per richiesta token USB (euro 70,00).

Nella nota ministeriale, per quanto riguarda l'importo del diritto di saggio e il versamento della tariffa di allestimento dei punzoni, vengono infine fatte due precisazioni:
1) le imprese orafe che intendono richiedere la marcatura laser saranno comunque tenute al versamento anche del diritto di saggio e marchio previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251. Tale diritto di saggio e marchio è dovuto in fase di richiesta di assegnazione del marchio di identificazione e, poi, annualmente (entro il 31 gennaio di ciascun anno), nella misura del 50%, per il rinnovo dell'assegnazione.
2) Non saranno tenute, nel caso scelgano solo la marcatura laser, al versamento della sola tariffa per allestimento dei punzoni (art. 11, D.Lgs. n. 251/1999 e art. 15, D.P.R. n. 150/2002).
Il testo della nota ministeriale viene riportato nell'Appendice normativa.


RINNOVO ANNUALE DEL TOKEN USB

Le imprese assegnatarie di marchio possono procedere con la marcatura laser richiedendo alla Camera di Commercio competente per territorio l’assegnazione dei “token USB”, dispositivi che, abbinati alla marcatrice, consentono di marcare con il laser gli oggetti in metallo prezioso.
La validità di ogni token USB è annuale.
Entro il 31 gennaio di ogni anno è necessario consegnare alla Camera di Commercio il bollettino che attesta il pagamento dei diritti di segreteria per il rinnovo.
Registrato il pagamento presso la Camera di Commercio, si potrà procedere con il rinnovo di ogni singolo token USB seguendo la procedura descritta in un appositoi sito.

. Se vuoi accedere al sito dedicato e procedere al rinnovo del Token, clicca QUI.



CAMERA DEI DEPUTATI
AVVIATO L’ESAME DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI TITOLI E DEI MARCHI DEI METALLI PREZIOSI

La X Commissione Attività produttive, in sede referente, ha avviato, il 31 luglio 2008, l’esame delle abbinate proposte di legge recanti Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, contrassegnate con i numeri C326 e C1010.

La proposta di legge n. 326 d’iniziativa dei deputati Stefani ed altri, concerne “Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi” ed è stata presentata il 29 aprile 2008.

Il progetto di legge n. 1010, d’iniziativa dei deputati Raisi ed altri, concerne una "Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi" ed è stato presentato il 14 maggio 2008.


PROPOSTA DI LEGGE n. 326

la presente proposta di legge intende adeguare il sistema sanzionatorio alla realtà del settore, riconducendo al loro effettivo significato e gravità le violazioni dei precetti normativi.
Sono, così, sostituite alcune parti del citato articolo 25, razionalizzando la struttura sanzionatoria della normativa vigente, ridefinendo alcune fattispecie di illeciti e inasprendo adeguatamente le pene. In tale senso, si ritiene necessario considerare alcune attività conseguenti ad altre e, quindi, non ricomprenderle in alcune fattispecie di illeciti – ad esempio, il commercio di preziosi rispetto all’importazione – così come viene considerato necessario attribuire le responsabilità in riferimento all’effettiva possibilità di commettere un illecito. Ad esempio, nell’ipotesi di utilizzo di marchio altrui, poiché esso è attribuito ai produttori e agli importatori, è ridondante prevedere sanzioni per coloro che esercitano un’attività commerciale; questi ultimi, invece, possono essere considerati responsabili per la commercializzazione di prodotti senza marchio o con marchio illeggibile. Nel contempo, ai produttori, agli importatori e a coloro che svolgono attività commerciali sono comminate sanzioni in riferimento alla gravità e alla tipologia dell’illecito commesso, a seconda, cioè, che questo si riferisca ai marchi – prevedendo una scala di comportamenti scorretti come l’utilizzo di marchi altrui, l’assenza di marchi, l’utilizzo di marchi non assegnati o diversi da quelli legali – ovvero al titolo dei preziosi che non può essere inferiore a quello legale.
Per quanto riguarda l’ammontare delle sanzioni, infine, si ritiene che esse possano efficacemente esplicare la loro funzione se sono inasprite a tale punto da rendere non più conveniente l’illecito commesso.

. Se vuoi scaricare il testo della proposta di legge, clicca QUI.


PROGETTO DI LEGGE n. 1010

La presente proposta di legge introduce una nuova normativa in sostituzione di quella stabilita dal citato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e consta di quaranta articoli suddivisi in dodici capi.
Il progetto di legge ripropone un nuovo testo legislativo in modo da riconoscere i tanti princıpi e criteri direttivi di cui all’articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128, ma anche per intervenire sulle nuove problematiche createsi o acuitesi a seguito della mancata approvazione della direttiva comunitaria, innovando le norme nazionali il cui impianto generale, come detto, e` ancora quello delineato dalla legge n. 46 del 1968 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1496 del 1970.

La prima di tali innovazioni e` volta a fronteggiare i diffusi casi di oggetti fabbricati all’estero e introdotti in Italia per la sola « punzonatura » e successivamente esportati all’estero come se fossero prodotti Made in Italy.
La presente proposta di legge vuole pertanto intervenire a difesa delle imprese italiane e dello stesso Made in Italy, cercando di tutelare l’arte orafa nazionale e di impedire il fenomeno connesso all’esportazione di prodotti impropriamente muniti della marchiatura peculiare degli oggetti fabbricati in Italia, ma che, in realta`, risultano realizzati, in imitazione, in Paesi fuori dallo Spazio economico europeo.
Le novita` introdotte per contrastare tale stato di cose sono costituite da una differenziazione della conformazione dei marchi tra i produttori propriamente detti e gli altri soggetti che operano nel settore (venditori di materie prime, importatori, commercianti); una nuova disciplina delle importazioni che prevede l’obbligo di evidenziare sugli oggetti di provenienza esterna dallo Spazio economico europeo lo Stato dove gli stessi sono stati prodotti e che impone precisi doveri per gli importatori nonche´ specifiche sanzioni per chi contravviene a tali doveri.

Inoltre, la presente proposta di legge prevede un sistema di reperimento delle risorse necessarie per l’attivita` di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi effettuata da personale delle Camere di commercio.
Si tratta di costituire un fondo ad hoc presso il Ministero dello sviluppo economico, finanziato dagli introiti derivanti dalle sanzioni stesse.
Le risorse del fondo saranno impiegate per finanziare l’attivita` di sorveglianza sul mercato domestico e per sostenere iniziative in favore del comparto orafo-argentiero.

La presente proposta di legge e` volta altresı` a semplificare alcune procedure che gli assegnatari dei marchi di identificazione sono tenuti a svolgere.
Si introduce la possibilita` di procedere a una marchiatura degli oggetti diversa dalla punzonatura, realizzata mediante l’utilizzazione di apparecchi laser, in modo da rendere l’operazione piu` rapida ed economica a vantaggio della competitivita` delle aziende.
Sono previste inoltre facilitazioni negli adempimenti correlati all’apposizione dei marchi tradizionali di fabbrica sugli oggetti prodotti.

. Se vuoi scaricare il testo del progetto di legge, clicca QUI.


Proponiamo una tabella di confronto tra la normativa attuale (D.Lgs. n. 251/1999) e quella in esame alla Camera (PdL C1010 e C326):
. Metalli Preziosi - Proposte di legge presentate alla camera dei Deputati -Tabella di confronto tra normative.


RIFERIMENTI E MODULISTICA

. Per scaricare la MODULISTICA relativa al Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, cliccate QUI

. Per consultare la normativa in materia di metrologia, cliccate QUI


MODULISTICA PER LA MARCATURA LASER

. Modulo di richiesta per il rilascio del Token USB.

. Modulo di associazione tra il Token USB e la MARCATRICE.

. Modulo di restituzione del Token USB.

. Modulo per la dichiarazione di smarrimento del Token USB.


. Per scaricare la MODULISTICA per la marcatura laser in formato .doc, cliccate QUI


APPENDICE NORMATIVA

. R.D. 18 giugno 1931, n. 773: Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 - In vigore dal 11 dicembre 2016).

. R.D. 6 maggio 1940, n. 635: Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 - In vigore dal 11 dicembre 2016).

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. D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251: Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150: Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. (Testo aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.P.R. 4 agosto 2015, n. 168)

. Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 139/E del 4 ottobre 2005: Istanza di Interpello Ministero dell'Interno. Modifiche al regime di autorizzazione per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi - Tassa sulle concessioni governative, articolo 7 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

. D.P.R. 26 settembre 2012, n. 208: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
. D.P.R. 26 settembre 2012, n. 208 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

. D.P.R. 26 novembre 2014, n. 195: Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
. D.P.R. 26 novembre 2014, n. 195 - ALLEGATO III - Tabella delle caratteristiche e dimensioni dell’impronta del marchio di identificazione dei metalli preziosi.

. DECRETO 17 aprile 2015: Disposizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso con la tecnologia laser.

. D.P.R. 4 agosto 2015, n. 168: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Divisione III - Sistema Camerale - Nota del 23 marzo 2016, Prot. 82934: Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2015 - importi diritti di segreteria.


GIURISPRUDENZA

Marchio erroneo su metalli preziosi. Pagare la multa non blocca la sospensione

Il pagamento della sanzione pecuniaria per aver prodotto e posto in commercio alcuni oggetti in argento marcati con un titolo superiore a quello accertato dall’Ufficio metrico e del saggio dei metalli preziosi della camera di Commercio non esclude, da parte di un’altra autorità (il Questore), una sospensione della licenza per la lavorazione e il commercio.
Quest’ultima infatti è una azione autonoma, che trae impulso dall’accertamento dell’Ufficio metrico, ma tra i due atti non vi è un nesso funzionale di presupposizione in senso stretto.
Lo ha chiarito la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con la Sentenza n. 3220 del 27 aprile – 25 luglio 2006, che ha respinto il ricorso di una società di Arezzo alla quale, dopo aver pagato la sanzione conseguente all’accertamento dell’Ufficio metrico, era stata notificata sospensione della licenza di lavorazione e commercio per cinque giorni.

Si riporta il testo della Sentenza:
. Tar Toscana – Sezione seconda – Sentenza 27 aprile-25 luglio 2006, n. 3220.

  

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