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Elenco nazionale dei tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini

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NOTIZIE IN BREVE

D.M. 18 GIUGNO 2014 - Nuova disciplina per gli assaggiatori e per i tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2014, il DECRETO 18 giugno 2014, che detta i criteri e le modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonche' per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.
Abrogato il precedente D.M. 28 febbraio 2012.


D.M. 28 febbraio 2012 - Disciplina per gli assaggiatori e per i tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, il D.M. 28 febbraio 2012, che detta i criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonche' per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.


Nuova disciplina per la commercializzazione dell’olio di oliva

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, il D.M. 10 novembre 2009, recante “Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva.”.
Il decreto disciplina le modalità applicative nazionali relative alle norme recate dal regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, con particolare riferimento alla disciplina della designazione dell'origine.


Organizzazione di operatori nel settore oleicolo

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11 febbraio 2009, il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2009, che fissa le procedure:
a) per il riconoscimento delle organizzazioni degli operatori del settore oleicolo,
b) per la presentazione e la realizzazione dei programmi di attività,
c) per l'erogazione del finanziamento comunitario, nonchè
d) per l'esecuzione dei controlli
.
Il decreto è stato emanato in attuazione del regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.

L’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha successivamente emanato la Circolare n. 5 del 5 febbraio 2009, recante ”Modalità di applicazione del Regolamento CE n. 867/2008 inerente i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo.


OLI DI OLIVA EXTRAVERGINI E VERGINI
METODI DI ANALISI


Nell'ambito delle disposizioni del Reg. (CEE) n. 2568/91, fra i metodi di analisi per la verifica e il controllo delle caratteristiche degli oli di oliva, viene definito il metodo di valutazione per le caratteristiche degli oli di oliva vergini ed extravergini.
Questo metodo di analisi prevede che la suddetta valutazione venga eseguita da uno specifico Comitato di assaggio le cui procedure di costituzione sono contenute nel D.M. 30 luglio 2003 e nella circolare n. H-38 del 12 gennaio 2004.

Nello specifico, le tipologie di Comitati di assaggio (Panel) riconosciuti sono:
a) Panel di assaggiatori incaricati dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva, - istituiti obbligatoriamente dalla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 del Re. (CEE) n. 2568/91, con lo scopo di rispondere alle esigenze dei verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva;
b) Panel di assaggiatori istituiti da associazioni professionali o interprofessionali - promossi da Enti, Organizzazioni di operatori, da loro Unioni o dall'Interprofessione, costituiti per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini oggetto di scambi commerciali.

Cos'è il Panel?

Il panel di degustatori è noto anche come “gruppo di assaggio”.
Il termine “panel”, secondo la normativa, dovrebbe riferirsi ad un gruppo che, in periodi successivi, risponde sempre agli stessi problemi e svolge sempre lo stesso lavoro.
Un gruppo, dunque, molto specializzato. La sua caratteristica è di essere costituito da individui di cui sia stata accertata l'attitudine all'analisi sensoriale e di cui sia stata esaltata la capacità di utilizzare al meglio l'uso dei sensi preposti all'assaggio.
Il panel è formato da un numero di almeno otto assaggiatori con caratteristiche di percezione, allenamento, capacità descrittiva il più possibile omogenei, derivati da un affiatamento tecnico di molte prove e verifiche.


L'ELENCO NAZIONALE DEI TECNICI ED ESPERTI DEGLI OLI DI OLIVA EXTRAVERGINI E VERGINI
D.M. 28 FEBBRAIO 2012


1. D.M. 28 FEBBRAIO 2012 - La formazione e la tenuta dell'elenco nazionale

Con il D.M. 28 febbraio 2012, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, sono stati dettati i criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonche' per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

L'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli olio di oliva extravergini e vergini è articolato su base regionale ed è tenuto presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità.


1.1.Requisiti per l'iscrizione

L'articolo 4 del D.M. 28 febbraio 2008 stabilisce che per l'iscrizione nell'elenco di tecnici ed esperti assaggiatori sono richiesti i seguenti requisiti:
a) attestato di idoneita' fisiologica, conseguito al termine di un corso per assaggiatori, organizzato secondo i criteri stabiliti nel presente decreto;
b) attestati rilasciati da un capo panel che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII del regolamento, ad almeno 20 sedute di assaggio, da tenersi in giornate diverse, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda e comprendenti ognuna almeno tre valutazioni organolettiche
.


1.2.La domanda di iscrizione

La domanda per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata alla Camera di Commercio del luogo ove ha l'interesse operativo il richiedente.
Nella domanda i richiedenti dichiarano:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio;
b) di essere in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) indicati sopra
.
La domanda di iscrizione deve essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

La Camera di Commercio, verificata la regolarità della domanda, conclude il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa.
Ove necessario, lo stesso Ente Camerale richiede all'interessato eventuali chiarimenti e integrazioni relativi alla documentazione allegata in osservanza dei termini di cui alla legge n. 241/90.
La Camera di Commercio, al termine del procedimento, propone i nominativi dei richiedenti idonei alla Regione o alla Provincia autonoma competente per territorio. Quest'ultima amministrazione provvede all'iscrizione nell'elenco e ne da', contestualmente, comunicazione al Ministero delle politiche agricole e, per il tramite della Camera di Commercio, all'interessato.

L'eventuale cancellazione dall'elenco nazionale e' disposta, previa segnalazione della Camera di Commercio, dalla Regione e dalla Provincia autonoma, su domanda dell'interessato o d'ufficio, nel caso di gravi inadempienze verificatesi nell'espletamento dell'attivita' di tecnico o di esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini.
L'avvenuta cancellazione viene comunicata al Ministero delle politiche agricole.

Le Regioni e le Province autonome, con proprio atto e previa intesa con le Camere di Commercio interessate, possono stabilire che le Camere di Commercio stesse provvedano anche all'iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco.
Analogamente, le Regioni e le Province autonome possono stabilire di effettuare direttamente anche l'istruttoria delle domande per l'iscrizione nell'elenco.
In ogni caso, rimane di competenza delle Regioni e delle Province autonome la pubblicazione delle articolazioni regionali dell'elenco di competenza nei rispettivi bollettini.

Le Regioni o le Province autonome provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a trasmettere l'elenco aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al Ministero delle politiche agricole, che curerà la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'elenco nazionale aggiornato di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, entro il 31 marzo di ogni anno.

I tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, in possesso dell'attestato di idoneità di capo panel, sono iscritti con apposita annotazione.


1.3. Imposte, diritti e tasse

L'iscrizione nell'elenco è soggetta al pagamento:
- dell'imposta di bollo;
- dei diritti di segreteria nella misura di 31.00 euro.

Trattandosi di un "Elenco" non abilitante non è dovuto il pagamento della Tassa di Concessione Governativa (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 22/E del 18 febbraio 2014).


L'ELENCO NAZIONALE DEI TECNICI ED ESPERTI DEGLI OLI DI OLIVA EXTRAVERGINI E VERGINI
D.M. 18 GIUGNO 2014


1. Formazione e sulla tenuta dell'elenco nazionale

E' stato pubblicato, sulla (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2014, il DECRETO 18 giugno 2014, recante "Criteri e modalita' per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonche' per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini".
Il presente decreto - in vigore dal 29 agosto 2014 - disciplina le procedure e le modalità relative al riconoscimento dei panel di assaggiatori, le condizioni per la formazione dei capi panel, nonche' le modalità di iscrizione ed aggiornamento dell'elenco nazionale di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini con l'eventuale annotazione del possesso dell'attestato di idoneità di capo panel.
Abrogato il precedente decreto del 28 febbraio 2012, n. 1334.


1.1. Requisiti per l'iscrizione

L'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, gia' istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 313/98, e' articolato su base regionale ed e' tenuto presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQAI IV, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
Le Regioni e le Province autonome provvedono a pubblicare l'elenco di competenza nei rispettivi bollettini.

Per l'iscrizione nell'elenco sono richiesti i seguenti requisiti:
a) attestato di idoneità fisiologica, conseguito al termine di un corso per assaggiatori;
b) attestato rilasciato da un capo panel (il responsabile del «panel di assaggiatori»), che comprovi la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII del regolamento, ad almeno 20 sedute di assaggio, tenute in giornate diverse, nei diciotto mesi precedenti la data di presentazione della domanda, comprendenti ognuna almeno tre valutazioni organolettiche
.


1.2. La domanda di iscrizione

La domanda per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata alla camera di Commercio del luogo ove il richiedente ha interesse ad operare e deve contenere:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio;
b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui sopra
.
La Camera di Commercio, verificata la regolarita' della domanda, conclude il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa.
Al termine del procedimento, la Camera di Commercio propone i nominativi dei richiedenti idonei alla Regione o alla Provincia autonoma competente per territorio che provvede alla loro iscrizione nell'elenco e ne da', contestualmente, comunicazione al Ministero -PQAI IV e, per il tramite della Camera di Commercio, all'interessato.


1.3. La cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'elenco nazionale e' disposta dalla Regione o dalla Provincia autonoma, previa segnalazione della Camera di Commercio, su domanda dell'interessato, o d'ufficio nel caso di accertate gravi inadempienze verificatesi nell'espletamento dell'attivita' di tecnico o di esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini.
Il Ministero-PQAI IV, ricevuta la comunicazione della cancellazione, provvede all'aggiornamento dell'elenco nazionale.

Le Regioni e le Province autonome, con proprio atto e previa intesa con le Camere di Commercio interessate, possono stabilire che le Camere di Commercio stesse stesse provvedano anche all'iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco.
Analogamente, le Regioni e le Province autonome possono effettuare direttamente anche l'istruttoria delle domande per l'iscrizione nell'elenco.


1.4. Aggiornamento dell'elenco

Le Regioni e le Province autonome provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a trasmettere l'elenco aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al Ministero-PQAI IV, che curerà la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'elenco nazionale aggiornato di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, entro il 31 marzo di ogni anno.


1.5. Trasferimento dell'iscrizione

I tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione da un elenco regionale ad un altro.
La regione che ha in carico l'esperto, comunica il proprio assenso alla Regione ricevente per la nuova iscrizione che dovrà essere trasmessa, dalla stessa Regione ricevente, anche al Ministero-PQAI IV.


2. Corsi per assaggiatori

I corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini possono essere effettuati da Enti e da Organismi pubblici e privati, previa autorizzazione della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio si effettuera' il corso.

La Regione o la Provincia autonoma rilascia l'autorizzazione a condizione che:
a) il responsabile del corso e della corretta esecuzione del relativo programma sia un capo panel che opera in un comitato di assaggio, ufficiale o professionale, riconosciuto;
b) nel programma del corso siano previste:
1) le prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici di ciascun candidato specificate nell'allegato XII del regolamento, con almeno quattro serie di prove per ognuno dei quattro attributi ivi indicati (riscaldo/morchia, avvinato, rancido, amaro);
2) almeno quattro prove pratiche atte a familiarizzare l'assaggiatore con le numerose varianti olfatto-gustativo-tattili, che offrono gli oli di oliva vergini, nonche' con la metodologia sensoriale prevista nell'allegato XII del regolamento;
3) le seguenti materie: principi agronomici della coltura dell'olivo, tecnologia della trasformazione e della conservazione degli oli, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche degli oli di oliva vergini e relativa normativa;
4) almeno 35 ore di attivita' formativa
.

La Regione o la Provincia autonoma trasmette l'autorizzazione al Ministero-PIUE V.

Ai partecipanti che hanno superato le prove selettive e' rilasciato un attestato di frequenza e di idoneita' fisiologica all'assaggio degli oli di oliva vergini, sottoscritto dal capo panel responsabile del corso, mentre ai partecipanti che non hanno superato le prove selettive e' rilasciato il solo attestato di frequenza.


3 Corso di formazione del capo panel

Per l'accesso ai corsi di formazione di capo panel previsti dall'art. 4 del regolamento, e' necessario essere iscritti nell'elenco nazionale ed aver operato, da almeno tre anni, in un comitato di assaggio riconosciuto dal Ministero.

I corsi di formazione per capo panel sono organizzati da Enti o da Organismi pubblici, previa autorizzazione del Ministero-PIUE V e la relativa domanda deve essere presentata al predetto ufficio per il tramite del CRA-OLI che ne cura l'istruttoria tecnica.
La domanda deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) struttura presso la quale si svolge il corso;
b) materie di insegnamento e relativo numero di ore di lezioni
;
c) prove pratiche di valutazione e classificazione di oli vergini di oliva;
d) almeno 35 ore di attivita' formativa;
e) nominativi dei docenti e relative materie di insegnamento;
f) elenco dei candidati ammessi a partecipare al corso, corredato della documentazione attestante i requisiti.

Le materie di insegnamento devono riguardare, in particolare, oltre la normativa comunitaria e nazionale relativa ai criteri e alle modalita' di riconoscimento dei panel di assaggiatori, tutte le norme del C.O.I. concernenti: l'allestimento di una sala di assaggio, le condizioni della prova e la conservazione dei campioni, le funzioni del capo panel, la determinazione della soglia media di riconoscimento degli attributi finalizzata alla selezione degli assaggiatori, l'organizzazione, la gestione, le funzioni e le regole di condotta degli assaggiatori, nonche' la valutazione statistica e l'elaborazione dei dati.

Il capo panel del comitato di assaggio ufficiale, operante presso il CRA-OLI, verifica la conformita' della domanda di cui al comma 3 e predispone apposita relazione attestante il rispetto di ogni altra condizione prevista dal regolamento e dal presente decreto.

L'autorizzazione viene trasmessa all'Ente o Organismo organizzatore e, per conoscenza, alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio viene svolto il corso.

Ai partecipanti che hanno superato il corso e' rilasciato apposito attestato di idoneita'.
La qualifica di capo panel e' attribuita all'atto della costituzione del panel di assaggiatori e permane per il periodo di attivita' dello stesso.


4. Panel di assaggiatori

4.1. Riconoscimento dei panel di assaggiatori
I panel di assaggiatori, istituiti su iniziativa di Pubbliche Amministrazioni e riconosciuti con decreto del Ministero-PIUE V, sono denominati anche «comitati di assaggio ufficiali» e sono finalizzati all'accertamento delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, conformemente alle disposizioni di cui al citato regolamento.
Con decreto del Ministero-PIUE V sono riconosciuti anche i panel di assaggiatori istituiti su iniziativa di Enti o di associazioni professionali o interprofessionali, detti anche «comitati di assaggio professionali», finalizzati alla valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini nell'ambito della disciplina relativa agli oli a denominazione di origine protetta - DOP e ad indicazione geografica protetta - IGP, nonche' alla valutazione organolettica degli oli di oliva vergini oggetto di scambi commerciali.

I panel di assaggiatori sono composti da un capo panel e da tecnici e da esperti assaggiatori, selezionati e preparati conformemente alle linee guida del Consiglio Oleicolo Internazionale (COI) ed iscritti nell'elenco nazionale.

Per motivi debitamente giustificati, il capo panel potra' essere sostituito nelle sue funzioni relative alle sedute di assaggio, da un vice capo panel. Il sostituto dovra' possedere gli stessi requisiti del capo panel.


4.2. Elenco nazionale dei panel di assaggiatori riconosciuti
Il Ministero- PIUE V aggiorna l'elenco nazionale dei panel di assaggiatori riconosciuti.
Tale elenco viene pubblicato sul sito del Ministero stesso ed è diviso nella Sezione A (panel di assaggiatori ufficiali) e nella Sezione B (panel di assaggiatori professionali).


APPROFONDIMENTI - PROBLEMATICHE DI CARATTERE PARTICOLARE

1. SULL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA - Pareri contrastanti

1.1. 8 AGOSTO 2012 - Parere della Direzione Regionale della Toscana dell'Agenzia delle Entrate

In merito al fatto se debba o meno essere pagata la Tassa di Concessione Governativa da parte degli iscritti all'Elenco in questione, si è pronunciata recentemente - IN SENSO AFFERMATIVO - la Direzione Regionale della Toscana dell'Agenzia delle Entrate, rispondendo, in data 8 agosto 2012, ad un Interpello presentato dalla Regione Toscana il 6 luglio 2012.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, il tipo di procedimento di iscrizione nello specifico "Elenco", previsto dal D.M. 28 febbraio 2012, subordinato all'effettuazione di controlli da parte della Camera di Commercio circa il possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative e comprovante la sussistenza di una formazione specialistica riferita all'attività che l'interessato intende porre in essere integra un'ipotesi di iscrizione contemplata dall'art. 22, punto 8, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, con conseguente applicazione della T.C.G. di 168,00 euro.
A nulla rileva il fatto che tale iscrizione avvenga ora in un "Elenco" e non più, come in precedenza, in un "Albo".

- Si riporta il testo dell'Interpello e della risposta della Direzione Regionale della Toscana dell'Agenzia delle Entrate:
. Regione Toscana - Interpello all'Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2012.

. Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana - Risposta del 8 agosto 2012 all'Interpello.


1.2. 18 FEBBRAIO 2014 - Soluzione dell'Agenzia delle Entrate - Iscrizione senza T.C.G.

Per le iscrizioni negli elenchi dei tecnici ed esperti assaggiatori degli oli d’oliva non è dovuta la tassa sulle concessioni governative, in quanto l’iscrizione “non abilita allo svolgimento dell’attività professionale e non può ritenersi riguardante l’esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri, anche alla luce dei medesimi compiti svolti da dipendenti dell’ICQRF e delle Dogane, che esplicano attività inerenti alle proprie mansioni non aventi nulla a che fare con l’esercizio della professione”.
Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 22/E del 18 febbraio 2014, rispondendo ad un specifico quesito posto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
E’ bene ricordare che, con l’art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 è stata prevista la istituzione dell’ “Albo nazionale degli assaggiatori”, poi formalmente istituito e disciplinato con il D.M. 23 giugno 1992 come “Albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata”.
Tale “Albo” è stato successivamente soppresso e sostituito da un “Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli d’oliva vergini ed extravergini”, articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le politiche agricole.
Con decreto n. 1334 del 28 febbraio 2012, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha definito, tra l’altro, i “criteri e modalità per l’iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini”, stabilendo, all’articolo 4, i requisiti da possedere per ottenere detta iscrizione.
Da quanto sopra e da quanto stabilito dagli articoli 1 del D.P.R. n. 642/1972 e dall’art. 22 della Tariffa annessa al citato D.P.R. ne deriva che sconta la tassa sulle concessioni governative, nella misura di euro 168,00, solo le iscrizione in albi, elenchi o registri che risulti abilitante all’esercizio delle attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri.
Il testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate viene riportato nei Riferimenti normativi.


LA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO D'OLIVA
ETICHETTATURA - SANZIONI


1. Pubblicato il D.Lgs. n. 225/2005

In applicazione del Regolamento CE n. 1019/2002, con il D. Lgs. 30 settembre 2005, n. 225, pubblicato nella G.U. n. 256 del 3 dicembre 2005, sono state definite le sanzioni amministrative da irrogare in caso di violazioni alle norme concernenti la commercializzazione dell’olio d’oliva.
Le sanzioni previste dal decreto riguardano:
- gli imballaggi per le vendite al dettaglio,
- l’etichettatura,
- la designazione di origine,
- le indicazioni facoltative,
- la identificazione delle partite
.


1.1. Imballaggi per vendite al dettaglio

In caso violazioni relative agli imballaggi per le vendite al dettaglio vengono applicate le seguenti sanzioni:
da 100,00 euro a 600,00 euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto di capacità superiore a quelle massime consentite;
da 800,00 euro a 4.800,00 euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto non provvisti di un sistema di chiusura che perde la propria integrità dopo la prima utilizzazione.


1.2. Etichettatura

In caso di utilizzo di etichette non conformi per quanto concerne le informazioni previste per ogni categoria di olio viene applicata la sanzione da 300,00 euro a 1.800,00 euro.


1.3. Altre indicazioni facoltative

Chiunque utilizzi sugli imballaggi o in etichetta le indicazioni facoltative di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1019/2002 (si tratta di indicazioni quali: “prima spremitura a freddo”, “estratto a freddo” o di indicazioni delle caratteristiche organolettiche o dell’acidità) senza aver rispettato le procedure previste dalle vigenti disposizioni, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.


1.4. Identificazione delle partite

Chiunque utilizzi sugli imballaggi o in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4 (designazione dell’origine) e 5 (indicazioni facoltative) del regolamento (CE) n. 1019/2002 senza aver rispettato le procedure delle vigenti disposizioni sull'identificazione dei recipienti utilizzati nel processo di stoccaggio e lavorazione degli oli, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.


1.5. Designazione dell'origine

Chiunque utilizzi la designazione di origine (ex art. 4 del regolamento (CE) n. 1019/2002) senza aver ottenuto il necessario riconoscimento, è sottoposto ad una sanzione da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
Le imprese di condizionamento riconosciute che confezionano ed immettono al consumo olio extravergine di oliva o olio di oliva vergine senza indicare sull'imballaggio o sull'etichetta gli estremi di identificazione alfanumerica dell'impresa riconosciuta, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 60,00 euro a 360,00 euro.

Le imprese riconosciute che non detengono il registro di carico e scarico sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro e alla sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi.

Nel caso in cui provvedono, oltre i tempi previsti dalle vigenti disposizioni, all'annotazione nel registro carico dei movimenti degli oli di cui intendono dichiarare l'origine, ma comunque entro 15 giorni lavorativi successivi a quelli in cui si sono verificati i movimenti, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100,00 euro a 600,00 euro.

Le imprese riconosciute che non provvedono all'invio periodico dei riepiloghi sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100,00 euro a 600,00 euro.


1.6. Irrogazione delle sanzioni

Alla irrogazione delle sanzioni di cui al D. Lgs. n. 225/2005 provvedono, nell’ambito delle proprie competenze, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.


1.7. Nuovo decreto sulla commercializzazione dell'olio d'oliva

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, il Decreto 10 Novembre 2009, avente come oggetto “Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva”.
Il testo del decreto e del relativo allegato viene riportato nell'Appendice normativa.

In sintesi, si rportano di seguito le novità introdotte dal decreto:
1) Gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva commestibili destinati al consumatore finale devono essere presentati preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi di capacità massima non superiore a cinque litri. Gli stessi oli destinati alla preparazione dei pasti nei ristoranti, ospedali, mense o altre collettività simili possono essere preconfezionati in recipienti di capacità massima non superiore a venticinque litri.
Gli oli preconfezionati devono essere provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione (art. 3).

2) Per la tutela delle indicazioni dell'origine da indicare in etichetta, per le imprese di condizionamento è fatto obbligo registrarsi in un apposito elenco, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
Le imprese registrate in questo elenco devono, inoltre, comunicare al SIAN l'inizio e la cessazione dell'attività di confezionamento (art. 5).

3) Ai fini dei controlli, i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine.
Nel caso di lavorazione per conto terzi, i registri sono tenuti da chi procede materialmente alla lavorazione.
Per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purchè ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, l'obbligo della tenuta di un registro si intende assolto dall'insieme delle informazioni disponibili nel Sistema Informativo Geografico (GIS), nel SIAN, nonchè di quelle desumibili dalla relativa documentazione commerciale ed amministrativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 4 luglio 2007 in materia di comunicazione dei dati di produzione (art. 7).

4) Il nuovo decreto risulta essere molto preciso riguardo alle procedure per l’identificazione e la tracciabilità degli oli in azienda e al momento della spedizione.
E’ previsto infatti che dovrà figurare su ogni tino d’olio:
- la designazione d’origine,
- eventuali diciture facoltative (una di queste: l’estrazione a freddo),
- la capacità di stoccaggio e
- un numero identificativo del tino che dovrà essere fornito obbligatoriamente di un dispositivo di misurazione della quantità dell’olio contenuto
.
Viene, inoltre, previsto che le partite di olio confezionate non ancora etichettate, detenute in magazzino, dovranno essere identificate mediante un cartello recante:
- il lotto,
- il numero di confezioni,
- la loro capacità,
- la designazione dei prodotti compresa quella dell’origine e delle eventuali indicazioni facoltative
(art. 9).

5) Riguardo alle sanzioni a carico degli inadempienti, la norma prevede che fino a quando non verranno adottate sanzioni specifiche, fermo restando le disposizioni penali vigenti, si adotteranno, ove applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. Lgs. 30 settembre 2005, n. 225 e dal S. Lgs. 27 gennaio 1992, n.109 e successive modifiche (art. 19).


2. Dettate nuove norme sulla qualità e trasparenza della filiera e sulla tutela dei consumatori

Finalmente una legge specifica che regolamenta in Italia la tracciabilità dell'olio extravergine di oliva. La qualità dell'olio italiano, dal 1° febbraio 2013 (data di entrata in vigore del nuovo provvedimento normativo, sarà tutelata da una legge che garantisce provenienza e marchi del nostro "oro giallo".
E' stata infatti pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2013, la Legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini".
Il provvedimento, salutato con favore dalla maggioranza delle associazioni agricole ed agroalimentari:
• prevede modalità per l’indicazione nell’etichettatura dell’origine degli oli di oliva vergini con riferimento alla dimensione dei caratteri da utilizzare, alla loro visibilità e leggibilità, alla distinguibilità dagli altri segni grafici, al luogo di apposizione dell’indicazione;
• prevede modalità operative alle quali gli assaggiatori dovranno attenersi;
• detta indicazioni dettagliate sulle pratiche commerciali che devono essere ritenute ingannevoli, come l’uso di informazioni che evocano zone di origine non corrispondenti a quelle effettive oppure le omissioni che possono ingenerare false convinzioni circa l’origine delle olive;
disciplina dell’uso dei marchi di impresa, stabilendo i casi di illiceità, le conseguenze amministrative e le sanzioni nelle ipotesi di reato. Non possono costituire, infatti, oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini. Introduce anche l’ipotesi di reato per l’illecito uso del marchio che sarà perseguito anche con sanzioni penali;
• fissa anche il termine entro il quale il prodotto conserva, in adeguate condizioni di trattamento, le sue proprietà specifiche. Il termine non potrà superare i 18 mesi dalla data d’imbottigliamento;
• rivede le disposizioni sulle modalità di proposizione nei pubblici esercizi degli olii d’oliva vergini. Previsto il divieto di proporre al consumo olio d'oliva vergine in contenitori privi di un dispositivo di chiusura o della indicazione in etichetta dell'origine e del lotto di appartenenza. Il comportamento illecito è sanzionato con una pena pecuniaria compresa tra mille euro e 8mila euro, cui si aggiunge la confisca del prodotto;
• precisa i poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di intese restrittive della concorrenza nel mercato degli olii di oliva vergini;
• detta norme per evitare frodi connesse al regime agevolato di importazioni dall’esterno dell’Unione europea dei prodotti necessari per produrne altri, evitando doppie imposizioni a svantaggio dei produttori europei;
• obbliga gli uffici della sanità transfrontaliera a rendere accessibili le informazioni sull’origine degli olii extra vergini e delle olive;
• prevede che la vendita sottocosto sarà consentita una sola volta l’anno, previa comunicazione al Comune;
• prevede la responsabilità amministrativa degli enti della filiera degli olii vergini d’oliva laddove alcuni reati siano commessi nel loro interesse;
• introduce ulteriori pene accessorie a carico dei condannati per un delitto di avvelenamento, contraffazione o adulterazione nel settore degli olii di oliva vergini.


. Se vuoi accedere al sito del Ministero delle Politiche Agricole, nella sezione dedicata alla commercializzazione degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, clicca QUI.


RIFERIMENTI

. Per scaricare la MODULISTICA relativa all’Elenco dei tecnici ed esperti di oli di oliva, cliccate QUI

. Se sei interessato a consultare l'Elenco dei laboratori italiani, suddiviso per Regioni, autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale (Anno 2014), predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, clicca QUI

. Per consultare l'Albo pubblico degli oliveti, cliccate QUI

. Per le denunce da presentare al REGISTRO DELLE IMPRESE, cliccate QUI

. Per consultare gli importi dei DIRITTI DI SEGRETERIA dovuti alla Camera di Commercio, cliccate QUI

. Per consultare gli importi delle TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE , cliccate QUI.


APPENDICE NORMATIVA

. REGOLAMENTO (CEE) N. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

. Legge 3 agosto 1998, n. 313: Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva.

. Ministero per le politiche agricole – Circolare n. 5 del 18 giugno 1999: Modalità di controllo sugli oli a DOP e ad IGP, modalità di iscrizione nell’elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva extravergini e vergini, corsi per assaggiatori di olio.

. Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva.

. D.M. 30 luglio 2003: Riconoscimento dei Panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva di cui all’art. 4 del Regolamento (CEE) n. 2568/91 modificato dal Regolamento (CE) n. 796/02 della Commissione del 6 maggio 2002..

. Decreto 29 aprile 2004: Disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/02 della Commissione del 13 giugno 2002. (Decreto abrogato dall'art. 11 del D.M. 10 novembre 2009).

. Decreto 4 giugno 2004: Attuazione del decreto ministeriale 29 aprile 2004, recante: «Disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002». (Decreto abrogato dall'art. 11 del D.M. 10 novembre 2009).

. D. Lgs. 30 settembre 2005, n. 225: Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva.

. D.M. 16 dicembre 2005: Modifica del decreto 30 luglio 2003 relativo al riconoscimento dei Panel di assaggiatori, ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2568/91 modificato dal regolamento (CE) n. 796/02 della Commissione del 6 maggio 2002.

. Regolamento CE 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

. D.M. 10 ottobre 2007: Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell'etichetta dell'olio vergine ed extravergine di oliva. (Decreto abrogato dall'art. 11 del D.M. 10 novembre 2009).

. D.M. 5 febbraio 2008: Modalita' applicative in materia di controllo dell'etichettatura dell'olio di oliva.

. Regolamento CE 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento.

. D.M. 23 gennaio 2009: Attuazione del regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione del 3 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo.

. AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Circolare n. 5 del 5 febbraio 2009: Modalità di applicazione del Regolamento CE n. 867/2008 inerente i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo.

. REGOLAMENTO (CE) N. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di olivarecante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

. D.M. 10 novembre 2009: Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva.
. D.M. 10 novembre 2009 - ALLEGATO 1.

. Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Circolare del 14 gennaio 2010, Prot. n. ACIU.2009.29: Commercializzazione dell’olio d’oliva - applicazione D.M. 8077 del 10 novembre 2009 – adempimenti degli operatori di filiera.

. Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Circolare del 8 aprile 2010, Prot. n. ACIU.2009.259: Circolare Agea prot. n. ACIU.2010.29 del 14 gennaio 2010 - commercializzazione dell’olio d’oliva - modifica data inizio registrazione telematica dati di cui al D.M. 8077 del 10 novembre 2009.

. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva.

. DECRETO 28 febbraio 2012: Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonche' per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. (Decreto abrogato, a decorrere dal 29 agosto 2014, dall'art. 12 del D.M. 18 giugno 2014).



. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) n. 357/2012 della Commissione del 24 aprile 2012 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva.

. LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9: Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

. REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1348/2013 della Commissione del 16 dicembre 2013 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

. DECRETO 16 gennaio 2014: Integrazione dell'elenco nazionale dei tecnici e degli esperti degli oli extra vergini e vergini di oliva.
. DECRETO 16 gennaio 2014 - ALLEGATO.

. AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Centrale Normativa - Risoluzione n. 22/E del 18 febbraio 2014: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Tassa sulle concessioni governative - iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli d’oliva vergini ed extravergini - Richiesta parere.

. DECRETO 18 giugno 2014: Criteri e modalita' per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonche' per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.
. DECRETO 18 giugno 2014 - ALLEGATO 2.


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